CONTRATTO D'APPALTO
REPERTORIO N. ROGITO N.
CONTRATTO D'APPALTO
Repubblica Italiana
L'anno , il giorno _ del mese di , in Roma,
davanti a me
Dott. , Notaio in Roma, con Studio in , iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,
sono presenti:
- .
in seguito per brevità denominata "Stazione Appaltante" o anche solo "S.A.";
- ;
in seguito per brevità denominata "Appaltatore".
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Notaio sono certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con mio consenso:
PREMETTONO
• che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 ed in forza della Convenzione Urbanistica stipulata in data 22.12.2009 tra le consorziate e Roma Capitale per atto a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Roma, Rep. n. 62470, Racc. n. 19038, con bando approvato con delibera in data 06/11/2018 ha indetto una gara d'appalto comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della progettazione esecutiva e della
realizzazione delle opere di Urbanizzazione Secondaria – verde pubblico (aree V1-V4), in attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica “E1 Anagnina”, CIG 7664095345, CUP J88E09000000007 per un importo complessivo a base di gara di € 1.463.235,00 (di cui € 85.068,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 1.355.543,58 per lavori a corpo ed € 22.622,68 per la progettazione esecutiva, oltre IVA (di seguito anche "Gara");
• che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono finanziate con fondi propri del Consorzio
Tor Santi Quattro;
• che con atto di validazione del RUP Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx del 20/11/2018 è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere di Urbanizzazione Secondaria – verde pubblico (aree V1-V4), per un importo dei lavori a base di gara e soggetto all’offerta di ribasso dei concorrenti, di € 1.355.543,58, per un importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 85.068,74 e per un importo per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso, pari a € 22.622,68, il tutto al netto dell’IVA;
• che la Gara, a procedura aperta art. 60 del D. Lgs. 50/2016, è stata definitivamente aggiudicata in
data all'Appaltatore, la cui offerta è stata giudicata economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, stante l'offerta, tra l'altro, di un importo, al netto dell'IVA, di € oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 85.068,74;
• che l’Appaltatore ha individuato quale progettista per la redazione del Progetto Esecutivo la
con sede in Via _, , codice fiscale/partita IVA (di seguito anche “Progettista”);
• che la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'Appaltatore ha avuto esito positivo;
• che nei confronti dell’Appaltatore sono stati esperiti, con esito positivo, gli accertamenti antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
• che l'Appaltatore, senza avere nulla da eccepire, ha preso esatta e piena cognizione:
a) dell'area oggetto dei lavori, dei confini, delle zone adiacenti, della consistenza della proprietà confinante e delle condizioni di viabilità della zona;
b) della descrizione dei lavori;
c) della progettazione definitiva;
d) delle posizioni e caratteristiche dei sottoservizi e della possibilità di ottenere da parte delle società erogatrici dei pubblici servizi, allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di fognatura, acqua, energia elettrica, gas e telefonia;
e) dei vigenti regolamenti edilizi, igienico-sanitari, dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL, della Polizia locale di Roma Capitale, etc., ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi;
• (SE APPLICABILE) che con Atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese in
data
per atto Notaio
di
(rep. n.
, racc. n. ) l’Appaltatore si è costituito in raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, lett. d), e 48 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, designando capogruppo la
, alla quale la mandante ha altresì conferito mandato speciale con rappresentanza esclusiva ed irrevocabile.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - DOCUMENTI
CONTRATTUALI
1.1. La su estesa Premessa e gli allegati, anche se non materialmente acclusi ma solo richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e vi accedono con efficacia di Patto.
1.2. Si specifica che, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lett. e), e all’art. 1, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016, il Consorzio Tor Santi Quattro, per quanto concerne la fase esecutiva del rapporto contrattuale, è tenuto ad applicare le norme del D. Lgs. 50/2016 esclusivamente per quanto attiene al collaudo delle opere. Pertanto, le norme del D. Lgs. 50/2016, del D.M. 49/2018 e quelle del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile nelle more della definizione della normativa in corso di adozione, troveranno applicazione solo ove espressamente richiamate e fatte proprie in via volontaria dal Consorzio negli atti contrattuali ed in particolare nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale.
L’Appaltatore prende atto ed accetta senza riserva alcuna e ad ogni effetto la suddetta circostanza.
1.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dà atto ed accetta senza riserva alcuna che nel caso in cui, nel corso di esecuzione del Contratto, insorgano divergenze in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione degli atti e documenti costituenti i predetti Allegati, prevarranno nell’ordine le disposizioni del Contratto e quindi quelle del Progetto Definitivo e del C.S.A.; in ogni caso, l’Appaltatore accetta espressamente senza riserva alcuna che è rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante, in qualsiasi caso di contrasto e dubbi interpretativi in ordine alla documentazione a base di gara e costituente il complessivo regolamento contrattuale, la potestà di impartire le relative istruzioni.
Art. 2 – OGGETTO
2.1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che senza riserva alcuna accetta e si impegna ad eseguire, l'appalto, oggetto della gara, per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di Urbanizzazione Secondaria – verde pubblico (aree V1-V4), in località Via Tuscolana.
L’oggetto dell’Appalto consiste, più precisamente, nella realizzazione delle opere di Urbanizzazione Secondaria – verde pubblico (aree V1-V4), in attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica “E1 Anagnina” giusta convenzione con Roma Capitale per atto a rogito notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Roma, Rep. 62470, Racc. n. 19038 del 22 dicembre 2009.
2.2. La progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo quanto previsto all’art. 93, comma 5, del
D. Lgs. 163/2006 nonché dagli articoli 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 in quanto norme ancora vigenti per il presente appalto che ricade nel regime transitorio e speciale del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal
D. Lgs. 56/2017. L’Appaltatore risponde in ogni caso dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze o inesattezze del Progetto Esecutivo, ancorché approvato dalla Stazione Appaltante.
2.3. Le lavorazioni oggetto d'appalto sono specificamente individuate nel Progetto Definitivo validato, nel C.S.A., negli ulteriori elaborati posti a base di gara, comprese eventuali migliorie presenti nell'Offerta dell'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante e, più in generale, negli allegati al presente Contratto.
2.4. L'Appaltatore dichiara e garantisce che nella documentazione posta a base della gara ed oggetto della propria offerta, nonché negli allegati al presente Contratto, sono previsti ed indicati tutte le prestazioni, le forniture ed i lavori necessari per dare perfettamente ultimate a regola d'arte le opere appaltate; resta in ogni caso convenuto che, nonostante eventuali omissioni, sono comunque a carico
dell'Appaltatore, in quanto comprese nel presente appalto, tutte le forniture, prestazioni, somministrazioni e lavori occorrenti per dare completati a regola d'arte i lavori appaltati.
2.5. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori appaltati in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
2.6. E’ compresa nell’appalto e a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle opere realizzate fino alla presa in consegna delle stesse da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale successiva all’esito positivo del collaudo e comunque non oltre due mesi dall’approvazione del collaudo medesimo, espressa o tacita.
2.7. Sono estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni/forniture/servizi indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’Appaltatore.
Art. 3 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto altrove previsto nel presente Contratto e nel C.S.A., sono a carico dell’Appaltatore tutte le attività e gli oneri di seguito indicati:
3.1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, tutte le spese relative e dipendenti dal presente Contratto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di appalto e di fotocopiatura dei relativi atti; le spese di bollo, registrazione e copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli allegati; tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino al collaudo ed al termine della manutenzione.
3.2. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese concernenti le segnalazioni e gli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento ed in particolare tutto
ciò che renda possibile la continuità e lo svolgimento, anche entro il cantiere, della circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
3.3. E' a cura ed onere dell'Appaltatore il compenso per la direzione del cantiere.
3.4. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e la alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas (ove necessario), aria compressa, etc., nelle quantità necessarie.
3.5. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei dati del cartello di cantiere redatto secondo le norme vigenti e sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori, che dovrà essere esposto all'esterno del cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data di consegna dei lavori.
3.6. L'Appaltatore provvederà alla fornitura di tutte quelle opere provvisionali comprese nell'appalto, intendendosi per tali quelle opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, quali ad esempio la somministrazione di legname, o altro materiale ritenuto idoneo per la eventuale armatura degli scavi, per la formazione delle impalcature, di piani inclinati, di sostegni provvisori, etc., la fornitura di cordoni, controventi di acciaio, taglie, pulegge, argani, falconi e quanti altri attrezzi occorressero per l'esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori.
3.7. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la pulizia delle aree finalizzata all'impianto di cantiere, per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza i cantieri e per l'illuminazione degli stessi, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, etc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di servizio di cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione
Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione di tutte le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza; dovrà realizzare le reti di distribuzione interna di forza motrice e di illuminazione elettrica ed allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere.
3.8. Inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere all'illuminazione notturna degli accessi, dei percorsi interni e dei luoghi ove vengono realizzati i lavori ed alla vigilanza e custodia, nonché alla pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Appaltatore l'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica, d'infiltrazione e delle falde ed il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.
3.9. L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno i sottoservizi presenti, ed integrarli a quanto segnalato negli elaborati di Progetto Definitivo, non deviati o eliminati dagli enti proprietari, per permettere l'esecuzione dei lavori, proteggerli a mezzo di puntelli, sbatacchiature, sospensioni e quanto altro si renda necessario affinché i suddetti non vengano danneggiati. L'individuazione di eventuali ulteriori sottoservizi, non segnalati negli elaborati prima citati, andrà comunicata alla Direzione dei Lavori, tutte le eventuali rimozioni, demolizioni, regolarizzazioni, conformazioni, scavi e reintegri necessari, quindi, per accordare perfettamente e puntualmente lo stato dei luoghi ai tracciamenti di progetto, sono da intendersi compresi e compensati nel prezzo di appalto; come anche le rimozioni e spostamenti di infrastrutture come cavidotti, condutture, tubazioni e simili che interferiscano con l'esecuzione dei lavori. In particolare, l'Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla demolizione di gallerie per sottoservizi e condotte fognarie dismesse rinvenute durante la realizzazione
di scavi e diaframmi, all'intasamento ove necessario, al successivo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.
3.10. E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione e demolizione di aree di servizio, piattaforme o altri elementi necessari per l'installazione di gru, piattaforme elevatrici, ponteggi etc. ed ogni altro accorgimento necessario a rendere eseguibili le opere.
3.11. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto, all'accatastamento nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
3.12. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di consegna, anche anticipata, a soggetti terzi e/o alla Stazione Appaltante di una parte dell'opera, nonché gli oneri conseguenti all'uso anticipato di opere che venisse eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori.
3.13. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri del mantenimento del transito di strade, vie e passaggi eventualmente interessati dai lavori di costruzione o la creazione di percorsi alternativi provvisori. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi
o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.
3.14. Qualora le reti di pubblico servizio (illuminazione pubblica, idrica, elettrica, gas, telecomunicazioni, etc.) fossero realizzate da società terze, anche convenzionate con la Stazione Appaltante, con i proprietari dei comparti fondiari privati o con Roma Capitale, ed eseguite contestualmente alla realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, sarà cura ed onere dell'Appaltatore, che nulla potrà pretendere al riguardo, recepire il Progetto Preliminare e/o Definitivo delle reti di pubblico servizio eventualmente disponibili e coordinarsi con la Direzione Lavori e con i responsabili degli enti di pubblico servizio al fine di permettere la posa delle reti durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
3.15. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa al rilievo topografico dei luoghi, ai tracciamenti, livellazioni, trasporto di caposaldi ed ogni altro tipo di rilevamento, alla loro conservazione ed i disegni da allegare alla contabilità dei lavori; nonché l'accesso al cantiere e le verifiche ritenute dal medesimo necessarie per accertare la perfetta esecuzione dell'opera, da parte del Committente e del personale da quest'ultimo incaricato, in ogni momento di realizzazione dell'opera; le spese occorrenti per effettuare tutte le prove che saranno richieste dalla Direzione Lavori o dalla Commissione di Collaudo e/o dalla Commissione di Vigilanza, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere richiesti dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. Sono
altresì a carico dell'Appaltatore la responsabilità e la spesa per la custodia delle campionature e dei propri materiali nei luoghi di lavoro, nonché gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.
3.16. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso, al momento della redazione di ogni stato di avanzamento, nei momenti salienti dell'Appalto, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori, e comunque almeno mensilmente per la redazione del report mensile della Direzione Lavori, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
3.17. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la realizzazione e la apposizione di tabelle informative di cantiere, cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione Lavori, nonché di quelle richieste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni comunali in materia, e la loro manutenzione o sostituzione, in caso di degrado, fino alla ultimazione dei lavori o alla consegna delle opere, se successiva.
3.18. Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività sotto la sua esclusiva responsabilità e con totale esonero della Stazione Appaltante per eventuali distruzioni, danneggiamenti e/o furti, le spese per la recinzione, da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori, la guardiania e la sorveglianza fissa diurna e notturna, feriale e festiva, del cantiere, del materiale approvvigionato e delle opere costruite, anche nei periodi di sospensione dei lavori, comprese segnalazioni e lumi, ottenuta con paratie lignee in pannelli omogenei, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione Lavori nel rispetto delle normative comunali e comunque applicabili, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre ditte ed enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli
enti aventi governo delle medesime; le spese per eventuali ripristini della recinzione o di parti di essa danneggiate da eventi estranei all'Appaltatore stesso e che ne abbiano compromesso la funzionalità e/o l'estetica, e comunque ogni qualvolta siano necessari interventi per il mantenimento del decoro urbano.
3.19. Sono a carico dell'Appaltatore le spese e gli oneri per l'osservanza dei piani e delle norme di legge relative alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3.20. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione di tutti gli elaborati relativi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni ed approvazioni da parte di enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nulla osta e le autorizzazioni, concessioni connessi con lavori di qualunque specie ed entità, richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari per gli scavi. In particolare, l'Appaltatore dovrà prevedere a propria cura e spese tutte le pratiche per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori. Infine, dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso enti, organismi o autorità preposte.
3.21. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico- professionali di legge, nonché il piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
3.22. E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione dei manuali d'uso e di manutenzione e del programma di manutenzione e messa in esercizio degli impianti tecnologici. Detti manuali d'uso si riferiscono all'uso degli impianti tecnologici. Resta pertanto inteso che l'insieme delle informazioni
fornite dovrà permettere all'utente di superare il ruolo di fruitore passivo dell'impianto e di assumere il ruolo di competente e responsabile della fase di gestione e conservazione del bene.
3.23. E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'adozione di ogni iniziativa necessaria perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, anche parziale, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
3.24. E' a carico dell' Appaltatore l'esecuzione frazionata dei lavori, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'Appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi; quanto suddetto anche nell'eventuale necessità di rispettare orari di lavorazione differenziati a seconda delle aree di cantiere interessate, soprattutto tenendo conto in particolare della viabilità pubblica esistente, e degli edifici limitrofi. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per i condizionamenti derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o di mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
3.25. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore, in base alle esigenze della Direzione Lavori, l'allestimento degli uffici per la stessa Direzione Lavori, per il RUP e per il suo supporto, per i collaudatori e la Commissione di Vigilanza. Gli uffici saranno consegnati alla Stazione Appaltante adeguatamente ammobiliati, allestiti con le attrezzature informatiche installate, configurate e dotate di un contratto di manutenzione software ed hardware per tutto il periodo dei lavori, e muniti di impianto di riscaldamento invernale e condizionamento estivo. Tutte le spese per l'allacciamento e consumo di acqua, energia elettrica, telefonica (collegamento internet incluso) resteranno a carico dell'Appaltatore.
3.26. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale.
3.27. E' a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso.
3.28. E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'appalto.
3.29. E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'aggiornamento di tutti i disegni del Progetto Esecutivo sulla base dei costruttivi di cantiere e di quanto effettivamente realizzato fino alla fine dei lavori, per fornire la documentazione completa delle opere eseguite (disegni "as built").
3.30. Sono a cura ed onere dell'Appaltatore lo sgombero, la pulizia ed il ripristino dell'area di cantiere, che dovrà essere riconsegnata nello stato ante-operam, entro 1 (una) settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare sempre a cura dell'Appaltatore subito dopo il collaudo stesso.
3.31. Gli oneri previsti nel presente articolo 15 graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino al completamento del periodo di manutenzione ed all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
3.32. La Stazione Appaltante si riserva di eseguire o far eseguire ad imprese terze lavori non oggetto del presente Contratto nel corso della realizzazione dei lavori affidati all'Appaltatore, il quale nulla potrà eccepire al riguardo né pretendere, a qualsivoglia titolo, per eventuali interferenze o disagi derivanti dal contemporaneo svolgimento di opere diverse nell'ambito della medesima area di cantiere.
3.33. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcuno specifico o ulteriore compenso, in quanto previsti e compensati nel prezzo d'appalto, tutte le spese, i costi e gli oneri relativi all'esecuzione, con qualunque modalità, di scavi, sondaggi, carotaggi, trincee e quant'altro la Sovrintendenza richiedesse di effettuare alla Stazione Appaltante o all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori o nel corso della relativa realizzazione.
Art. 4 – FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
4.1. L'Appalto è dato a corpo. Il corrispettivo dell'appalto, fisso, invariabile ed omnicomprensivo, è pari a complessivi € ……,… (Euro ……/…), oltre IVA, così composto:
- Importo per lavori al netto degli oneri per la sicurezza e della progettazione esecutiva Euro ……,… oltre IVA;
- Importo per la progettazione esecutiva Euro ……,… oltre IVA.
- Importo per gli oneri per la sicurezza Euro 85.068,74 oltre IVA.
4.2. Il corrispettivo è stato convenuto fra le parti sulla base dell’offerta formulata in gara dall’Appaltatore.
Detto corrispettivo comprende e compensa ogni onere, spesa, magistero occorrente per l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte ed ai sensi del contratto e degli altri documenti a base della procedura e degli allegati e per il raggiungimento dello scopo contrattuale. Compensa, altresì, tutte le attività ed oneri indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, ivi compresa la sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere ai sensi del Contratto e della Convenzione Urbanistica con Roma Capitale.
Poiché il corrispettivo è a corpo, non potrà essere invocata dall’Appaltatore, per nessuna ragione, la misura delle quantità, né avanzata alcuna richiesta di maggiori compensi/indennizzi.
E' esclusa qualsiasi revisione e/o adeguamento, aggiornamento e modifica dei prezzi e del corrispettivo a corpo e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 c.c. L’Appaltatore rinuncia ai diritti di cui all’art. 1661, 1664 e 1667 c.c., quindi anche nei casi di aumenti imprevedibili dei costi dei materiali e della manodopera o difficoltà di esecuzione per cause di qualsiasi genere che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’Appaltatore, quest’ultimo non potrà rivendicare revisione dei prezzi ovvero dei corrispettivi né maggiori compensi e/o indennizzi, o la risoluzione del Contratto.
Art. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE - RIMBORSO DELL'APPALTATORE
5.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di cui l'Appaltatore prende atto senza nulla avere da eccepire, di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche comprese nell’affidamento all'Appaltatore, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, stralciandole dall’oggetto del presente Contratto.
In tali casi, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto nei confronti delle ditte terze.
5.2. Resta inteso che gli importi delle opere o prestazioni specialistiche stralciate dal contratto e affidate ad altre ditte, saranno detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 4, senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere.
Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
6.1. L'appalto è concesso dalla Stazione Appaltante ed è accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e responsabilità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal C.S.A. e da ogni altra norma vigente nei limiti di applicabilità al
momento della esecuzione delle opere, sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori e cottimisti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro, nonché sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle previsioni delle tavole grafiche progettuali poste a base di gara e di quelle oggetto dell'offerta dell'Appaltatore che quest'ultimo conferma di conoscere ed accettare, con rinuncia espressa a qualsivoglia riserva o eccezione.
6.2. L'Appalto è soggetto all'applicazione della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Appaltatore assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna altresì a dare immediata notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma – dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6.3. In via generale, per quanto non previsto dal presente Contratto, si applicano le disposizioni di cui al C.S.A. e, in via graduata, quelle degli ulteriori allegati, nei limiti del richiamo ad essi operato dal presente Contratto.
Art. 7 – ELEZIONE DI DOMICILIO
7.1. Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio legale in , Via n. .
7.2. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
7.3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o comunque con raccomandata A/R presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 o via PEC.
Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA - ALTRE GARANZIE E COPERTURE
8.1. L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante garanzia fideiussoria n. , prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 da con sede legale in Via
Roma P.I. e C.F. dell'importo garantito di Euro
(Euro /00) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
8.2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente pagare in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, quale risultante dalla liquidazione finale, salvo la risarcibilità dei maggiori danni e l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8.3. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, nonché per il rimborso di ogni altra maggiore somma dovuta al nuovo appaltatore in sede di liquidazione finale del presente appalto.
8.4. L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
8.5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8.6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e limite anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della S.A. con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo l'emissione del certificato di favorevole collaudo provvisorio delle opere appaltate e dopo che l'Appaltatore avrà presentato formale richiesta alla Stazione Appaltante.
8.7. L’Appaltatore, in data ha provveduto a consegnare polizza assicurativa professionale per i rischi della progettazione compagnia assicurativa …… polizza n. …… per un massimale ……. Validità ……
8.8. L’Appaltatore, altresì, è obbligato a costituire e consegnare alla S.A., almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare la S.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi. I massimali della polizza assicurativa sono i seguenti:
- per opere ed impianti permanenti e temporanei: l’importo di aggiudicazione
- per opere ed impianti preesistenti: € 500.000,00
- per spese di demolizione e sgombero: € 200.000,00
La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari al 5% (cinque per cento) della
complessiva somma assicurata di cui alle precedenti lett. a), b) e c), fermo restando l’importo minimo di
500.000 euro ed il massimo di 5.000.000 di euro di cui all’art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) danni a cose dovuti a vibrazione. Importo € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)
b) danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Importo Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)
c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo € 200.000,00 (Euro duecentomila/00)
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
A garanzia della buona esecuzione degli interventi dovuti nel periodo di custodia e manutenzione dopo il collaudo, di cui all’art. 11, comma 12, del Contratto, e per tutta la durata di tale obbligo, l’Appaltatore dovrà inoltre fornire una polizza assicurativa per un massimale di € 100.000,00.
Tale polizza dovrà essere consegnata alla S.A. prima dell’emissione del mandato di pagamento della rata di saldo.
In caso di sinistri, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 9 – SUBAPPALTO
9.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori oggetto del presente Contratto.
L'esecuzione di eventuali opere in subappalto, espressamente indicate in sede di offerta e nei limiti di legge, è comunque subordinata, pena l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto, alla preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo eventuale nulla-osta della Prefettura, nei casi previsti dalla normativa in materia. E’ vietata la cessione del Contratto sotto pena di nullità.
9.2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile integralmente anche dove alcune delle previsioni normative non siano riportate nel presente articolo ed in generale nei documenti contrattuali.
9.3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.
9.4. L’affidamento in subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
- che all'atto dell'offerta o, in caso di variante nel corso dell’esecuzione del contratto, all’atto della sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, l’Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
L'Appaltatore è tenuto a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9.5. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
9.6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della metà.
9.7. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva, nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276.
9.8. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016.
9.9. E’ escluso il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9.11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9.12. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto e, in genere, nei subcontratti, ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità del contratto di subappalto o del subcontratto, le seguenti clausole:
"1. L'impresa , in qualità di subappaltatore/subcontraente della
nell'ambito del contratto sottoscritto con il Consorzio Tor Santi Quattro identificato con il CIG 7664095345, CUP J88E09000000007 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. L'impresa , in qualità di subappaltatore/subcontraente della , si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio Tor Santi Quattro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa , in qualità di subappaltatore/subcontraente del , si impegna a inviare copia del presente contratto al Consorzio Tor Santi Quattro.”
Art. 10 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E TERMINI ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONI
Termini di presentazione del Progetto Esecutivo.
10.1. Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo. Eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno
alcuna influenza né sull’importo dei lavori, che resta fisso ed invariabile, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni altro aspetto tecnico, che resta fisso e invariabile rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo, salvo quanto approvato dalla Commissione Giudicatrice in sede di gara in relazione alle soluzioni tecniche migliorative proposte dall’Appaltatore. Con specifico riferimento a queste ultime, in ogni caso, la Stazione Appaltante ha il diritto di richiedere all’Appaltatore, che sin da ora accetta e si obbliga ad eseguire senza poter vantare alcuna pretesa economica, l’elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in conformità al Progetto Definitivo posto a base di gara in particolare nell’ipotesi in cui, in sede di approvazione del Progetto Esecutivo, talune di dette soluzioni tecniche migliorative fossero eventualmente fatte oggetto di rilievi, osservazioni o prescrizioni anche solo verbali da parte del Comune di Roma o comunque non riscuotessero il relativo gradimento.
10.2. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il Progetto Esecutivo, tenendo anche conto dei progetti delle reti di pubblico servizio disponibili, corredato dal relativo piano di sicurezza redatto da soggetto abilitato nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, in quattro copie cartacee e una copia su supporto informatico, entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data del ricevimento dell’ordine di servizio per l’avvio delle attività di progettazione esecutiva.
La Stazione Appaltante si riserva di disporre il predetto ordine in qualsiasi momento successivo alla stipula del Contratto ed altresì di ritardarlo rispetto a quest’ultima, in base a proprie insindacabili valutazioni, senza che per ciò l’Appaltatore possa avanzare pretese o diritti, ad alcun titolo.
10.3. La Stazione Appaltante approverà il suddetto progetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso, a seguito di procedura di validazione.
10.4. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del Progetto Esecutivo o nel caso di mancata approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere in danno dell’Appaltatore il presente Contratto. In ogni caso, sarà applicata una
penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatti salvi i maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.
11.5. Ove per esigenze della Stazione Appaltante, anche derivanti dai rapporti con Roma Capitale, i tempi di approvazione di cui sopra debbano essere prorogati, l’Appaltatore nulla avrà a che pretendere e rinuncia sin d’ora a qualsivoglia rivendicazione di sorta.
Termini di esecuzione dei lavori - Consegna dei lavori.
10.6. L’esecuzione delle opere avrà comunque inizio entro e non oltre 12 mesi dalla data di stipula del Contratto.
10.7. L'esecuzione delle opere avrà inizio successivamente alla comunicazione dell’approvazione del Progetto Esecutivo, previa consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. La Stazione Appaltante comunque si riserva di disporre la consegna lavori in qualsiasi momento successivo alla avvenuta immissione in possesso dell’area ed altresì di ritardare la consegna medesima, in base a proprie insindacabili valutazioni, senza che per ciò l’Appaltatore possa avanzare pretese o diritti, ad alcun titolo fino al termine di cui al precedente art. 10.6.
Se nel giorno fissato e comunicato dalla S.A., l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale la S.A. ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione alla stessa in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante si riserva all’occorrenza di procedere a consegna parziale e frazionata dei lavori come di seguito disciplinata.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l’inizio di alcune particolari lavorazioni anche prima dell’approvazione del Progetto Esecutivo redatto e consegnato dall’Appaltatore.
Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree, la S.A. potrà attivare l’ingresso alle stesse sotto forma della consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate maggiori oneri a qualsiasi titolo o proroghe dei tempi contrattuali.
La bonifica degli ordigni bellici dell’area interessata dai lavori sarà eseguita direttamente a cura e spese della Stazione Appaltante e sarà completata prima della consegna dei lavori.
10.8. All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna ed il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) di cui all’art. 20 del C.S.A.
10.9. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all'Appaltatore verrà applicata la penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto.
10.10. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui al comma 10.9. da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo, pena l'applicazione della medesima penale di cui al comma 10.9.
10.11. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Sovrintendenza Archeologica la data di inizio dei lavori e di attenersi ad eventuali istruzioni da essa impartite direttamente o per il tramite della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il rapporto con la Sovrintendenza Archeologica sarà in ogni caso esclusivamente intrattenuto dalla Stazione Appaltante, alla quale l'Appaltatore sarà pertanto tenuto a riferire con tempestività ed accuratezza nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni informazione e circostanza utile al riguardo.
10.12. Entro 10 (dieci) giorni antecedenti alla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di “Programma Esecutivo dei Lavori” dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Contratto, sia delle previsioni contenute nel programma lavori predisposto dalla Stazione Appaltante e tenendo presente l’esecuzione in loco di altri lavori da parte di altre imprese. Al Programma Esecutivo dei Lavori sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
10.13. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora essa non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento, anche per eventuali esigenze
della Stazione Appaltante sopravvenute. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si intenderà approvato.
10.14. Il ritardo nella presentazione del programma esecutivo darà luogo all'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto.
10.15. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate o ordinate dalla Direzione dei Lavori. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili darà luogo all'applicazione a carico dell'Appaltatore di una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante.
10.16. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’art. 10.7.
Nel calcolo si è tenuto conto dei periodi di ferie lavorative e dell’incidenza degli eventi meteorologici sfavorevoli.
10.17. Il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al comma precedente darà luogo all'applicazione a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il maggior danno, di una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
10.18. Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il Programma Esecutivo dei Lavori in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove l'ulteriore consegna delle zone dapprima non disponibili intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori si intende che non si verifichino spostamenti del termine utile contrattuale. In caso contrario, la scadenza contrattuale dei lavori soggetti alla consegna delle aree sarà automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. In questo caso, nulla potrà comunque essere preteso dall’Appaltatore per patto espresso.
Qualora siano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione delle restanti opere, si provvederà alla sospensione dei lavori senza che nulla possa essere preteso dall'Appaltatore per patto espresso, a qualsiasi titolo, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.
Sospensioni.
10.19. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi motivo senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, potrà interrompere e/o sospendere i lavori in tutto e/o in parte ed anche in più riprese, per qualsiasi ragione tra cui a mero titolo esemplificativo, in virtù di eventuali sospensioni imposte da Roma Capitale e/o altri enti ed autorità compenti, comunicandolo preventivamente per iscritto all’Appaltatore.
La sospensione, o le sospensioni se più di una, parziali o totali delle lavorazioni che non eccedano un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi di sorta, ad alcun titolo, ma
unicamente ad ottenere una adeguata protrazione di termini contrattuali rispetto a quanto stabilito nel programma.
10.20. Nella eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene adeguatamente incrementato, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso o indennizzo o risarcimento nei confronti dell’Appaltatore.
10.21. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore alla metà della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto, per patto espresso, alla rifusione dei soli maggiori oneri provati, derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Quando la sospensione supera la metà del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all’ANAC.
10.22. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore.
10.23. Qualora, per circostanze particolari, l’Appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari, materiali ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all’Appaltatore alcun compenso. La Stazione Appaltante sarà in ogni caso esonerata da qualsivoglia responsabilità in
ordine a tali beni, la cui custodia spetta esclusivamente all’Appaltatore, e non risponderà pertanto ad alcun titolo per eventuali furti o danneggiamenti di cui dovessero essere fatti oggetto.
Art. 11 – VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI
11.1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è fatto espresso divieto all’Appaltatore di introdurre variazioni ai lavori senza espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione, nei materiali e nelle categorie di lavori, tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni, di qualsiasi tipo e proporzione, che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori.
L’Appaltatore non potrà pretendere nulla al riguardo, salvo il compenso per i maggiori lavori eventualmente eseguiti, previa espressa autorizzazione scritta della S.A.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le eventuali opere integrative, modifiche o quant’altro necessario per la migliore realizzazione dei lavori in perfetta rispondenza al progetto, alla normativa ed alle regole dell’arte.
Le variazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
11.2. Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di offerta, secondo le modalità indicate all’art. 16 del C.S.A. – parte amministrativa.
Art. 12 – PENALI
12.1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di euro 1.000 (mille) al giorno.
12.2. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva del progetto, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’Appaltatore o ai progettisti dell’Appaltatore.
12.3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, nel rispetto della normativa fiscale e come specificato nel presente Contratto.
12.4. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
12.5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non compensa eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
12.6. Le penali sono iscritte a debito dell’Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
12.7. A seguito dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, l’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione certificata dovrà consegnare tutta la documentazione richiamata dal relativo articolo del presente Capitolato.
12.8. In caso di mancata o ritardata consegna della documentazione, sarà dedotta dall’importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d’importo pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’originario importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
12.9. Per le ulteriori penali, resta ferma la disciplina specifica dell’art. 10 del presente Contratto.
Art. 13 – ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
13.1. L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, la quale provvede, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio sugli Appalti.
Resta ferma la disciplina integrativa degli artt. 26, 27 e 28 del C.S.A.
13.2. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero sei per mille) del prezzo d'appalto, maggiorato delle eventuali perizie di variante approvate, fatto salvo il maggior danno.
13.3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere realizzate, a propria cura e spese.
13.4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.
13.5. Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento.
13.6. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 200 e ss. del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvederà a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 10 (dieci) giorni, all'organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art. 200 del richiamato D.P.R. 207/2010.
13.7. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
13.8. Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo. Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, in assenza del cui adempimento non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.
13.9. Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte del Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prendere in consegna anticipata gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia avuto luogo. In tal caso, la presa in consegna degli impianti
dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che sia risultata positiva e debitamente verbalizzata.
13.10. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo per effetto dell'approvazione da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, che vi provvederà nel termine di 2 (due) anni dalla data della sua formale trasmissione agli Uffici competenti. Qualora l'approvazione del collaudo provvisorio non intervenga nel suddetto termine, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l'approvazione da parte dell'Amministrazione, il collaudo si intende tacitamente approvato.
13.11. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, certificati, prove di laboratorio ed in situ, saggi, e quant'altro necessario che venga richiesto dalla Commissione di Collaudo, Commissione di Vigilanza e Direzione Lavori.
13.12. E’ fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese, senza diritto ad alcun ulteriore compenso per patto espresso, alla sorveglianza, custodia ed alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate sino alla presa in consegna di dette opere da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, successiva all'esito positivo del collaudo e comunque non oltre due mesi dalla data di approvazione espressa o tacita del collaudo stesso da parte della stessa Amministrazione comunale, nonché la predisposizione dei libretti d'uso e di un programma di manutenzione.
13.13. Qualora, per esigenze della Stazione Appaltante e/o di Roma Capitale, debba procedersi alla consegna anticipata parziale delle opere, si procederà alla consegna alla presenza della competente struttura di Roma Capitale o di altro ente preposto. La consegna stessa dovrà essere effettuata alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
13.14. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dei difetti e dei vizi di costruzione rilevati e non nelle more delle procedure di collaudo provvisorio, successivamente al rilascio del certificato di collaudo
finale provvisorio nella maturazione del biennio per il rilascio del collaudo definitivo, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 codice civile, nel decennio successivo al termine di rilascio del collaudo definitivo.
13.15. Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
13.16. Qualora entro 3 (tre) giorni dalla data fissata nell'ordine di servizio per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli importi delle eventuali perizie di variante, riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire a terzi i lavori addebitando il relativo importo all'Appaltatore.
13.17. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori e nella manutenzione, dovrà osservare a propria cura e spese eventuali ordini e prescrizioni impartiti, direttamente o per il tramite della D.L. o del RUP, dalla Commissione di Vigilanza nominata da Roma Capitale.
Art.14 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE
14.1. L'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato all'Appalto, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, è n. IBAN e che la persona delegata ad operare sul conto medesimo sono il/i sig. nato a _ il
ed ivi residente in C.F. .
14.2. Il corrispettivo della progettazione esecutiva verrà corrisposto all’Appaltatore a saldo alla regolare approvazione della stessa e dopo l’acquisizione di eventuali pareri che si rendessero necessari. Il pagamento resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali ed alla
correzione/risoluzione dei medesimi. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
14.3. Durante il corso dei lavori saranno pagati all’Appaltatore acconti dell’ammontare non inferiore al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale valutato sulla base delle quantità delle lavorazioni realizzate, al lordo delle ritenute di legge e di contratto. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
14.4. Il corrispettivo contrattuale sarà pagato sulla base di stati di avanzamento dei lavori redatti tenendo conto delle percentuali, indicative del prezzo totale, contenute nella "Tabella delle aliquote convenzionali” di cui all’art. 10 del C.S.A. La ripartizione percentuale di cui alla citata tabella deve concordemente intendersi come puramente convenzionale e non costituisce in alcun modo una valutazione dell'effettivo costo di ciascuno degli interventi indicati; essa, di conseguenza, non potrà in alcun caso costituire riferimento per l'Appaltatore per dimostrare la particolare onerosità di alcune categorie di lavori e ciò sia per il suddetto carattere di convenzionalità della ripartizione stessa sia perché l'appalto è affidato ed accettato a corpo e pertanto l'importo del corrispettivo è quello che risulterà dal SAL finale. Il grado di avanzamento raggiunto da ciascuna delle categorie di lavoro della sopra ricordata tabella, ai fini del pagamento delle rate di acconto, sarà stimato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore.
L’erogazione del corrispettivo nei confronti dell’Appaltatore è subordinata anche alla produzione di copia delle fatture quietanzate, attestanti l’avvenuto pagamento, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori per le attività oggetto di subappalto.
La contabilità dei lavori e i relativi documenti contabili saranno predisposti e tenuti in conformità a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.
14.5. Sui certificati di pagamento sarà applicata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta verrà restituita dopo l’approvazione del certificato di collaudo definitivo.
14.6. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento dell’importo di cui ai predetti certificati sarà effettuato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di relativa emissione, previa consegna di idonea fattura da parte dell’Appaltatore.
14.7. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
14.8. In caso di ritardo per causa imputabile alla S.A. nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicano le disposizioni dell’art. 13 del C.S.A.
14.9. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla S.A. non saranno corrisposti interessi.
14.10. Ai fini dei pagamenti dei SAL, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere e verificare la perdurante validità e regolarità del DURC dell’Appaltatore.
14.11. Per quanto ivi non previsto, si rinvia alla disciplina integrativa recata in materia di pagamenti dagli artt. 12 e ss. del C.S.A.
Art. 15 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE
ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
15.1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
15.2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
15.3. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
15.4. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
15.5. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori precluderà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
15.6. L'Appaltatore è obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici. L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali per il periodo di almeno cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al
D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.
15.7. Nel caso di accertamento, successivo alla stipula del Contratto, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, per 2 (due) volte, anche non consecutive, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del presente Contratto.
15.8. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, qualora presenti, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
15.9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'INAIL, dall'INPS o da altri enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero tre per mille) dell'importo contrattuale dell'appalto, maggiorato degli eventuali importi delle perizie di variante.
15.10. In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall’art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
15.11. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo 16, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del
Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
15.12. Resta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ove le inadempienze si verifichino per due volte anche non consecutive.
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI -
RECESSO
16.1. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 108, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 anche:
a) quando risulti il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto o dell’autorizzazione al subappalto o comunque la violazione di una qualsiasi delle disposizioni sostanziali di cui al precedente art. 9 in materia di subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza;
d) nel caso di ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del Progetto Esecutivo, pari o superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, per grave inadempimento dell’Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento;
e) nel caso di mancata assunzione o di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
16.2. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le previsioni dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e si procederà, ai sensi dell'art. 110 dello stesso decreto, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
16.3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
16.4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto ove per 2 (due) volte anche non consecutive non siano rispettati gli adempimenti salariali, retributivi assistenziali anche autonomamente considerati nei confronti dei dipendenti tanto dell’Appaltatore quanto del subappaltatore.
Laddove peraltro il recesso sia conseguente agli esiti di campagne di indagini archeologiche della Sovrintendenza Archeologica di Roma Capitale, all'Appaltatore, per patto espresso ed in deroga consensuale all'art. 109 predetto ed all’art.1671 c.c., sarà dovuto unicamente il pagamento dei lavori eventualmente eseguiti e del valore dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante, con rinuncia da parte dell'Appaltatore a qualsivoglia altro diritto o pretesa, in particolare a titolo di mancato guadagno.
Art. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO
17.1. Fermo il divieto a pena di nullità di cessione del Contratto, sono ammesse le modificazioni soggettive del Contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. 50/2016.
17.2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1260, comma 2, c.c., non sono consentite cessioni di crediti.
Art. 18 – RISERVE - CONTROVERSIE
18.1. Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui agli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, da intendersi qui integralmente riportati e convenzionalmente mutuata tutta la relativa disciplina, ancorché abrogata.
18.2. Per quanto ivi non previsto, trova applicazione quanto disposto dall’art. 24 del C.S.A.
18.3. Tutte le controversie relative al presente Contratto potranno essere deferite dall'Appaltatore alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria, solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale.
Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
Art. 19 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
19.1. Il presente Contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale esito negativo delle verifiche:
a) di regolarità contributiva dell’Appaltatore;
b) antimafia, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, del D.P.R. 252/1998 e s.m.i. e del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
19.2. Qualora si avverasse una delle suddette condizioni risolutive, all’Appaltatore sarà dovuto unicamente il pagamento dei lavori e delle prestazioni eventualmente eseguiti e dei materiali eventualmente esistenti in cantiere, se ritenuti utili dalla Stazione Appaltante. Quest’ultima procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 20 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
20.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) il Progetto Definitivo;
c) Offerta Tecnica;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
d) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
e) il Bando e Disciplinare di gara;
g) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 8;
h) la Determinazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva.
20.2. I suddetti documenti, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la sede di Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx,
x. 00, Xxxx.
Art. 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
21.1. Fatte salve le pattuizioni specificatamente convenute tra le parti, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni inderogabili vigenti in materia e in particolare nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativa normativa derivata, il D. M. 27 marzo 2018 n. 49 e nel
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto applicabile nelle more della definizione della normativa in corso di adozione.
21.2. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti e norme vigenti in materia e della loro incondizionata accettazione.
21.3. In caso di sopravvenuta inefficacia del Contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, ferma restando l’espressa volontà delle parti contraenti di rinunziare, l’una nei confronti dell’altra, a qualsiasi diritto od azione di tipo risarcitorio comunque conseguente alla avvenuta dichiarazione di inefficacia della aggiudicazione e del presente Contratto. La presente pattuizione si intende essenziale.
Art. 22 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
22.1. Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari e degli eventuali atti aggiuntivi previsti dall’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.
22.2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
22.3. Sono a carico dell’Appaltatore anche le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni, nonché le spese discendenti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore, compresi eventuali compensi per la verifica dei calcoli delle opere in c.a. e a quelli per il relativo collaudo statico, e comunque qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
Il presente atto è soggetto ad I.V.A.
*****
Si omette la lettura di quanto allegato per espressa volontà dei comparenti che dichiarano di ben conoscere il contenuto.
Atto scritto da persona di mia fiducia su …… pagine di …… fogli e da me letto ai comparenti che, su mia richiesta, lo hanno approvato e sottoscritto alle ore
INDICE
Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - DOCUMENTI CONTRATTUALI Art. 2 – OGGETTO
Art. 3 – ONERI E OBBLIGHI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 4 – FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
Art. 5 – OPERE E FORNITURE ESCLUSE - RIMBORSO DELL'APPALTATORE
Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 7 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA - ALTRE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Art. 9 – SUBAPPALTO
Art. 10 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONI
Art. 11 – VARIANTI - VALUTAZIONE DEI LAVORI Art. 12 – PENALI
Art. 13 – ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE Art. 14 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO E RITENUTE
Art. 15 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO
Art. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE - CESSIONE DI CREDITO
Art. 18 – RISERVE - CONTROVERSIE Art. 19 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
Art. 20 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Art. 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Art. 22 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE