CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE.
Domino Easy
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini
• Modulo di Proposta
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
DOMINO EASY
Domino Easy
Tariffa ITA_486B
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod. VITCC70055_03/2022
INTRODUZIONE
Domino Easy è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante.
Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale e può essere sottoscritto con l’obiettivo di copertura dal rischio di morte. È previsto il pagamento di un piano di premi annui costanti.
Domino Easy Tariffa ITA_486B
INDICE
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
1. CHE COSA È ASSICURATO/ QUALI SONO LE PRESTAZIONI? 1
2. CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 1
3. CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? 2
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE? 5
5. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 6
6. COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? 6
7. SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? 7
8. QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 7
9. REGIME FISCALE 7
10. COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 8
11. CONFLITTI DI INTERESSE 9
12. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 9
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 9
14. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ 9
15. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 10
16. FORO COMPETENTE 10
17. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE 10
Domino Easy Tariffa ITA_486B
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ADEGUATEZZA
Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio. ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento. ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
BONIFICO SEPA
Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l’IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
COSTI ACCESSORI
Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DETRAIBILITA’ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DIP AGGIUNTIVO VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.
DIP VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DURATA
L’intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IMPIGNORABILITA’ E INSEQUESTRABILITA’
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
ITALIANA ASSICURAZIONI
La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale N. 00774430151 e Partita IVA N.11998320011– R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX XXXXXX.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
NON FUMATORE
È così definito l’Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.
PARTI
Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SEPA
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.
La SEPA è costituita da:
- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
UBRIACHEZZA
Con tale termine, non si intende lo stato di “ebbrezza”, previsto dal Codice della Strada (articolo 186, comma 2, punto 1) corrispondente alla presenza di un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, ma si fa riferimento al concetto espresso dalla letteratura scientifica, cioè a un tasso di alcool nel sangue superiore, che provoca una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche dell’individuo. VINCOLATARIO
Il soggetto (ente creditizio) a favore del quale sono vincolate prestazioni del contratto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CHE COSA È ASSICURATO/ QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
CASO MORTE
GARANZIA BASE
Al momento del decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato. Per ogni Assicurato non è possibile avere un capitale assicurato complessivamente superiore a 297.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con il prodotto DOMINO EASY.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e l’assicurazione si intenderà estinta, pertanto i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
GARANZIE COMPLEMENTARI
Garanzia complementare “Terminal Illness” (“Malattia Terminale”): la sottoscrizione di “Domino Easy” dà diritto ad un’ulteriore estensione di garanzia completamente gratuita. In forza di questa garanzia, qualora all’Assicurato venga diagnosticata una grave malattia che comporti un’aspettativa di vita di 6 mesi o meno, la Società provvederà al pagamento immediato del capitale previsto dall’assicurazione temporanea di base. La durata di questa estensione di garanzia è pari a quella della temporanea di base stessa diminuita di 1 anno.
2. CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
L'età dell'Assicurato alla decorrenza (età all’ingresso in assicurazione) del contratto deve essere compresa tra 20 e 59 anni. L’età a scadenza non può superare i 69 anni. L’età assicurativa dell’Assicurato è sempre calcolata arrotondando all’intero per eccesso, se l’intervallo tra la data di ricorrenza e la data di nascita è uguale o superiore a 6 mesi e 1 giorno.
L’età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta, se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere, se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali, diverse da quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto, considerate particolarmente pericolose per l’integrità fisica.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l’infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
a) impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
b) attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto
idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni che risultino conseguenza di proprie azioni correlate a stati di ubriachezza, all’assunzione di sostanze stupefacenti o all’uso non terapeutico di psicofarmaci;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.
In questi casi nulla sarà dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A.
2.1. CARENZA
Qualora il decesso avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, nulla è dovuto.
Italiana Assicurazioni S.p.A. non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Non è richiesto alcun accertamento di carattere sanitario . L’Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni relative al suo stato di salute contenute nella Proposta.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
3. CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
3.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il Modulo di Proposta comprensiva della dichiarazione relativa allo stato di salute dell’Assicurato fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato designando i Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che vuole versare;
• prendere visione e sottoscrivere il Modulo relativo all’Informativa sulla Privacy (che dovrà essere firmato anche dall’Assicurato, se diverso dal Contraente);
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Italiana Assicurazioni S.p.A.
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto o del giorno di perfezionamento, se successivo, che coincide con la data di versamento del premio.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
3.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso o cessione dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo raccomandata A/R.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’Agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, gli aventi diritto devono darne tempestivamente comunicazione a Italiana Assicurazioni S.p.A. e possono ottenerne un duplicato.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi il decesso dell’Assicurato, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso, presa visione del quale Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la
prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia) o la competente Agenzia di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del c.c., i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
3.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dagli Assicurati devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.
3.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’Agenzia competente o tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A., di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A.,
rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (xxxxxxxx di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE?
4.1 PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato in base alla fascia di età di appartenenza dell’Assicurato (da 20 a 24 anni, da 25 a 29 anni, da 30 a 34 anni, da 35 a 39 anni, da 40 a 44 anni, da 45 a 49 anni, da 50 a 54 anni e da 55 a 59 anni) e può variare, a scelta del
Contraente, tra 10 importi prefissati pari a 25,00, 50,00, 75,00, 100,00, 150,00, 200,00, 250,00, 300,00, 400,00 o 500,00 euro.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti. Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni della
durata contrattuale prescelta, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
Il frazionamento della rata di premio può essere annuale o semestrale. ll premio di 25,00 euro non può essere frazionato in rate semestrali.
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del c.c.).
Il versamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, potrà essere effettuato con:
▪ direttamente all’Intermediario (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico Sepa intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A;
- bancomat/carta di credito.
▪ direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità.
Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
In caso di pagamento tramite bonifico a favore della Società, la causale dovrà essere compilata come di seguito, per un totale di 25 caratteri consecutivi:
▪ codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri);
▪ partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 “x” per completare la sequenza.
Non sono consentiti prestiti.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità ed eventuale invalidità).
4.2 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI PAGAMENTI DEI PREMI
Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.
Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate, dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Italiana Assicurazioni S.p.A., che può richiedere nuovamente la sottoscrizione della dichiarazione di buona salute e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
5. QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Decorrenza del contratto
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Entrata in vigore della copertura assicurativa
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto o del giorno di perfezionamento, se successivo, che coincide con la data di versamento del premio.
La durata contrattuale è fissa e pari a 10 anni.
6. COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata A/R a Italiana Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo:
Italiana Assicurazioni S.p.A Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo:
Italiana Assicurazioni S.p.A Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Italiana Assicurazioni S.p.A rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
Il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento anche di 1 solo premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
7. SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?
Le assicurazioni temporanee in caso di morte non prevedono il diritto di riscatto né di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
8. QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati:
Caricamento per spese di emissione del contratto | Non previsto |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | Non previsto |
Caricamento proporzionale al premio | 30,00% del premio versato |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio | Non previsto |
Il premio netto è pari al premio versato.
9. REGIME FISCALE
In vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile
dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art.15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).
Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il Contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
10. COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 02 39717001- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
a) all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx; oppure
b) alla Consob, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx Corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente
esperita la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione
non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
11. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
12. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Italiana Assicurazioni si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, una comunicazione relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato e il nominativo dei Beneficiari.
Italiana Assicurazioni si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
14. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
15. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Italiana Assicurazioni S.p.A., a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita appendice di polizza. In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e prestito (ove previsto) e in generale le operazioni di liquidazione, richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
16. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari, loro aventi diritto).
17. GARANZIE COMPLEMENTARI E FACOLTATIVE
17.1 GARANZIA COMPLEMENTARE “TERMINAL ILLNESS” COMPRESA NELLA GARANZIA BASE
I seguenti articoli integrano le Condizioni di Assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare Terminal Illness.
Il cliente che sottoscrive la copertura base per il caso di morte prevista dal presente contratto acquisisce automaticamente il diritto di poter usufruire della garanzia complementare Terminal Illness.
Il costo della garanzia complementare è compreso nella garanzia base.
La garanzia si disattiva qualora il Contraente, per qualunque motivo, interrompa il pagamento dei premi relativi alla garanzia base. La copertura assicurativa potrà essere riattivata in base a quanto previsto nello specifico articolo delle condizioni di assicurazione della garanzia base.
Dopo la liquidazione del capitale assicurato per la garanzia Terminal Illness la polizza si estingue e nessuna ulteriore prestazione è prevista.
1.1.1. In cosa consiste la garanzia
La garanzia consiste nella corresponsione del capitale previsto dall’assicurazione temporanea per il caso di morte all’Assicurato, qualora venga diagnosticata allo stesso una malattia terminale che comporti un’aspettativa di vita al massimo di 6 mesi.
1.1.2. Prestazioni
Accertato lo stato di malattia terminale, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà il capitale previsto dall’assicurazione temporanea per il caso di morte, in vigore al momento del riconoscimento dello stato di malattia terminale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta e delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.
L’assicurazione prevista dalla garanzia temporanea per il caso di morte di base si estinguerà una volta accertato lo stato di malattia terminale.
Nel caso in cui sia stato accertato lo stato di malattia terminale (Terminal Illness), qualora l’Assicurato deceda dopo aver richiesto la somma, ma prima dell’incasso della stessa, Italiana Assicurazioni S.p.A corrisponderà esclusivamente il capitale caso morte ai Beneficiari e nulla sarà più dovuto per le garanzie complementari.
Qualora, invece, la malattia non venisse riconosciuta come terminale, il Contraente sarà tenuto a proseguire il versamento dei premi relativi alla garanzia base e alle eventuali altre assicurazioni complementari per la durata prevista.
La garanzia complementare Terminal Illness decade nel caso in cui sia stata sottoscritta la complementare invalidità permanente e venga riconosciuto lo stato di invalidità permanente.
1.1.3. Limiti di copertura
La durata di questa garanzia è pari a quella della temporanea di base stessa diminuita di 1 anno.
Le esclusioni e le limitazioni della presente assicurazione sono quelle medesime previste nelle condizioni di assicurazione della garanzia base, di cui all’articolo 2.
1.1.4. Documentazione richiesta/Denuncia dello stato di Malattia Terminale
Qualora all’Assicurato venga diagnosticata una malattia terminale, il Contraente o l’Assicurato (o altra persona in sua vece) devono farne denuncia a Italiana Assicurazioni S.p.A. attraverso un apposito modulo (reperibile presso l’Agenzia) trasmesso a mezzo raccomandata, redatto e firmato da un medico che attesti la diagnosi di malattia terminale, corredandolo con la relativa documentazione sanitaria.
Nella fase di accertamento dell’avvenuta diagnosi di malattia terminale da parte della Società, il Contraente o l’Assicurato, sotto pena di decadenza di ogni diritto derivante dalla presente assicurazione, si impegnano a fornire con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società ai fini del predetto accertamento. Italiana Assicurazioni S.p.A., infine, si riserva il pieno e incondizionato diritto di accertare la diagnosi di malattia terminale con propri medici di fiducia.
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. VITCC70055
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione
Generale: Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Tel. x00 00 000000 - Fax x00 00 0000000 - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xx - Servizio Assistenza “Benvenuti in Italiana”: 800 101313 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Capitale sociale
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