COMUNE DI ARDEA
COMUNE DI ARDEA
(Prov. di Roma) REP 5141 CONTRATTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE ANZIANE, DISABILI, DISABILI ADULTI E EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E MINORI DISABILI
L’anno duemilatredici e, addì diciotto del mese di ottobre in Ardea e nella
residenza comunale, avanti a me dott.ssa Marina INCHES in qualità di Segretario Generale del comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:
Da una parte:
1. L’Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX – Dirigente dell’ Area Servizi alla persona - Servizi Educativi del Comune di Ardea, in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce, parte che di seguito sarà chiamata ENTE COMMITTENTE, Codice fiscale: 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009;
E dall’altra:
2. La Signora Xxxx Xxxxx XXXXXXXXX nata a Napoli il 11/3/1933 la quale interviene al presente atto in qualità di Rappresentante Legale e, quindi, di rappresentante della Associazione ANAFI con sede in Roma – x.xx dei Navigatori n. 22/D – 00147 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione 785670 P.IVA 01547871002 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente APPALTATORE;
Le parti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, d’accordo tra loro, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e dichiarano di convenire fra loro quanto segue:
PREMESSO
CHE con determinazione dirigenziale n. 290 del 08/11/2012 sono stati approvati gli atti di gara per il servizio assistenza domiciliare persone anziane, disabili, disabili adulti e educativa domiciliare minori r minori disabili;
CHE con determinazione dirigenziale n. 322 del 27/11/2012 è stato modificatoli capitolato e prorogata la scadenza di gara del servizio suddetto; CHE con determinazione dirigenziale n. 94 del 09/4/2013 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di cui sopra all’Associazione ANAFI con sede in Roma – x.xx dei Navigatori n. 22/D – per un importo totale di € 1.537.536,00;
CHE il Responsabile del Servizio ha comunicato all’Appaltatore il provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006, e che è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 11, comma 10, del suddetto decreto;
CHE con determinazione dirigenziale n. 99 del 16/4/2013 è stata rettificata la determinazione n. 94/2013 e assunto formale impegno di spesa;
CHE agli atti dei Servizi Sociali del Comune di Ardea è presente il DUVRI relativo al presente contratto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
I suddetti comparenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, tenendo conto delle finalità, delle prestazioni e dei destinatari e luoghi di intervento;
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato e per l’utenza;
Il servizio educativo domiciliare minori e minori disabili si rivolge ai minori di età 0/17 anni che versano in condizioni di temporanea o strutturata difficoltà relativa al sistema complessivo di relazioni entra ed extra familiari attraverso l’attivazione di un percorso socio-educativo al minore e ai genitori. La prestazione professionale è finalizzata allo svolgimento di piani di intervento individuali sui minori elaborati di concerto con l’assistente sociale comunale e la ASL;
Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge ad anziani, disabili e disabili adulti;
Le prestazioni devono essere eseguite da personale in possesso di uno dei seguenti titoli: operatore socio assistenziale (OSA), od operatore socio sanitario (OSS), Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
L’appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio in oggetto alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2 - Capitolato speciale d’appalto
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti
dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto.
Articolo 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta ad € 1.537.536,00 (diconsi Euro trecentosetteduecento00) per la durata di anni 5 (cinque).
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
I lavori appaltati sono finanziati come segue:
- € 210.059,00 sull’intervento 1.10.02.03 cap. 77 del bilancio 2013 per l’esecuzione del servizio nel corso dell’anno 2013;
- prenotazione per i successivi anni 4 della somma di € 307.507,20 annui (determinazione dirigenziale n. 99/2013).
Articolo 4 - Domicilio dell’appaltatore
Ai sensi e per gli effetti di legge, l’appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede comunale.
Articolo 5 - Termini di gestione del servizio
Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale quale documento contrattuale che disciplina la modalità di svolgimento della prestazione ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano.
Articolo 6 - Penale per i ritardi
Le parti concordano che il servizio in oggetto debba essere svolto in
xxxxxxxx a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale.
In caso che il servizio non venga espletato anche per un solo assistito o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore, il concedente potrà applicare le penali sotto
indicate (art. 18 del capitolato):
• interruzione del servizio senza giustificato motivo:
€ 5,00 per ogni ora non svolta;
• mancata sostituzione del personale entro il giorno successivo all’assenza
€ 50,00 al giorno;
• espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall’impresa in sede di offerta:
€ 150,00 ( graduata in base all’importanza della violazione sull’entità dell’appalto);
• mancato espletamento del servizio giornaliero:
€ 520,00 al giorno.
Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
Il Comune contesterà per iscritto il fatto all’appaltatore. Questi può far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentito nel termini di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine di 10 giorni il Comune, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali secondo quanto previsto dai commi precedenti. L’importo della penale verrà detratto dall’importo della fattura successiva al provvedimento. Art. 7 – Orari di attuazione del servizio
Il servizio è previsto per n. 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, e l’orario in cui dovranno essere effettuate le prestazioni è compreso tra le ore 7,00 e le ore 19,00, salvo eccezioni, valutate e concesse singolarmente, su indicazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Il numero di ore mensili è soggetto a fluttuazione, in aumento o in diminuzione, in dipendenza della necessità di adeguare il servizio a nuove istanze e/o rinunce che dovessero manifestarsi nel corso dell’esecuzione del contratto, o per una diversa predisposizione dei piani individuali per minori e minori disabili.
Articolo 8 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge 19/03/1990 n. 55.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Articolo 9 - Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Velletri in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed
accettarne il contenuto.
Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Lazio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Lazio durante lo svolgimento del servizio.
La stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’appaltatore, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto;
Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione. Articolo 12 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva di € 76.876,00 pari al 5% dell’importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria
n. 2403/96/102478092 in data 15/10/2013 stipulata con la società Unipol Assicurazioni .
La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Articolo 13 - Documenti che fanno parte del contratto
Vengono materialmente allegati al contratto: il capitolato speciale d’appalto; l'elenco dei prezzi unitari offerti, secondo quanto meglio precisato all’art. 3 che precede.
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati
agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- l’offerta economica presentata in sede di procedura di affidamento;
- il capitolato speciale d’appalto;
- il documento unico della sicurezza circa i rischi da interferenza (DUVRI).
Articolo 14 - Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l’appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a.
Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Conto dedicato: cod IBAN XX00X0000000000000000000000
Codice CIG 4691461C14.
Articolo 14 - Termini dei pagamenti ed interessi
Le parti, tenuto conto delle prestazioni negoziali oggetto del presente contratto ritengono di comune accordo che il pagamento delle prestazione contrattuale venga effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura previa verifica della regolarità e della qualità della prestazione del responsabile del procedimento.
Nella fattura dovranno essere indicate il numero di ore di intervento effettuate dal personale e dal coordinatore.
In caso di discordanza il Comune si riserva la facoltà di posticipare la liquidazione delle fatture.
Le parti concordano nel ritenere che il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione.
Le parti concordano altresì che in caso di ritardo da parte dell’ente nell’adempimento della prestazione pecuniaria, si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dal codice civile.
Art. 15 - Inadempimenti contrattuali e risoluzioni del contratto
CHE con nota del 30/4/2013 prot. gen.le 18022 è stata inoltrata richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 alla Prefettura di Roma;
CHE con nota del 25/6/2013 prot. gen.le 25930 è stata nuovamente inoltrata richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 alla Prefettura di Roma;
Che trascorsi i 45 giorni dalle richieste sull’informativa prefettizia di cui sopra, anche in assenza di risposta da parte della Prefettura di Roma, al fine di regolamentare il servizio di assistenza domiciliare persone anziane, disabili, disabili adulti e educativa domiciliare minori e minori disabili, è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto.
Le parti di comune accordo sottopongono il presente contratto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1353 del C.C., dando atto che all’eventuale acquisizione di informativa negativa, L’Ente Committente recederà dal contratto, liquidando al Soggetto Aggiudicatario, esclusivamente il valore del servizio già eseguito ed il rimborso di eventuali spese sostenute, senza che questi possa vantare alcunché, essendo obbligo dell’Amministrazione comunale attivare il recesso immediato del contratto. Il Comune può richiedere altresì la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C C :
a) per motivi di pubblico interesse in qualunque momento;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti e contravvenzioni nell’esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e delle prescrizioni del capitolato e del presente contratto;
c) di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’affidamento;
e) nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione di contratto;
f) in caso di abbandono dell’appalto;
g) in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
h) in caso di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto dell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
i) quando la ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati;
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di n. 15(quindici) giorni senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.
Il Comune può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, per le inadempienze sanzionate con le penali di cui all’art. 6 del
presente contratto (penali) che si dovessero ripetere per tre volte nell’arco di un semestre.
La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 16 – Effetti della risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto e di affidamento a terzi viene data notifica all’affidatario inadempiente nelle forme prescritte con l’indicazione di nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.
All’affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Nel caso di minore spesa , nulla compete all’affidatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto al Comune è riservato il diritto di
affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Articolo 17 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali la Stazione appaltante informa l’appaltatore che titolare del trattamento dei dati raccolti è il Comune di 14 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, responsabile del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.
Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono.
Questo atto consta di n 14 pagine intere, compilate con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, oltre quanto di questa e viene firmato così come segue:
Per il Comune di Ardea
Il Dirigente II^ Area – Servizi Sociali X.xx Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
Per Associazione ANAFI
X.xx Sig. ra Xxxx Xxxxx XXXXXXXXX
Il Segretario Generale
X.xx Dott.ssa Marina INCHES