PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB)
PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB)
fra
REGIONE TOSCANA
in persona del Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxx
piazza Duomo n. 10, palazzo Strozzi Sacrati, 50122 Firenze
COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE
in persona del Comandante Gen. B. spe RFI Xxxxxxxx XXXXXX' piazza Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, 2 50133 Firenze
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Direzione Regionale Toscana
in persona del Direttore regionale dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Regionale della Toscana
in persona del Presidente xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx
COORDINAMENTO VOLONTARIATO TOSCANO ANTINCENDI BOSCHIVI
in persona del Presidente sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Premesso che:
A-L’art. 70 quater della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) recita:
“1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:
a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (Unioni dei comuni e Città metropolitana di Firenze), dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali”;
B- ai sensi del vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con deliberazione Giunta regionale n. 50 del 28/01/2014 e s.m.i., sono “Enti competenti per l’AIB: le Province, i Comuni titolari della gestione del Patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all’art. 29 della L.R. 39/00 e le Unioni di Comuni istituite ai sensi della L.R. 37/2008”;
C-L’articolo 71 della medesima l.r. 39/2000 recita:
“1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale.
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993.
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB”;
D-Ai sensi ed in attuazione della l.r. 39/2000, per l'anno 2017 in Toscana, quindi:
1) la lotta attiva agli incendi boschivi (AIB) è svolta dalla Regione, dalle Unioni dei comuni, dai Comuni, dal Volontariato antincendi boschivi. Tutti questi soggetti costituiscono l’Organizzazione Regionale AIB, il cui funzionamento è descritto nel Piano Operativo Antincendi Boschivi di cui al comma 1 dell’art.74;
2) la Regione organizza e coordina il servizio, gestisce la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e i Centri Operativi Provinciali Antincendi Boschivi (COP AIB), mette a disposizione personale per la direzione delle operazioni di spegnimento (DO AIB).
3) Gli Enti competenti, grazie ai finanziamenti regionali, mettono a disposizione personale tecnico per i COP AIB e per il servizio DO AIB, organizzano le squadre AIB di operai forestali.
4) I Comuni partecipano all’attività dei COP AIB e dei DO AIB e, pur non avendo proprie squadre AIB, concorrono con la Regione, tramite convenzioni, a mettere a disposizione squadre AIB del volontariato.
5) Il volontariato AIB, costituito dal Coordinamento Volontariato Toscano Antincendi Boschivi (CVT) e dalla Croce Rossa Italiana, partecipa, tramite convenzioni con la Regione e con i Comuni, all’attività dei COP AIB e organizza le squadre AIB per lo spegnimento;
Visto altresì il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che dispone che il Corpo forestale dello Stato sia assorbito nell’Arma dei carabinieri con effetto dal 1° gennaio 2017 e che sono attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la "lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi" (art. 7);
Considerato che, in virtù dei provvedimenti di legge ricordati al capoverso precedente, all’attività dell’Organizzazione regionale AIB si possono aggiungere i contributi delle strutture statali, quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF) e l’Arma dei Carabinieri, che dal 2017 ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato (CFS) ed in particolare:
- i VVF partecipano alle attività di coordinamento della lotta attiva AIB anche tramite l’impiego di propri DO formati ai sensi della normantiva regionale; mettono inoltre a disposizione alcune squadre per il potenziamento dell’Organizzazione AIB regionale;
- per i VVF vale il principio del supporto operativo di cui al comma 2, lett. b) dell’articolo 2 del presente protocollo;
- i VVF collaborano con Regione Toscana alla definizione delle necessarie procedure operative e ad attività di studio, ricerca e sperimentazione nell’ambito degli incendi che interessano l’interfaccia urbano-foresta, per lo spegnimento degli incendi di vegetazione e per migliorare l’efficacia del principio del supporto operativo
- l’Arma dei Carabinieri svolge compiti di sorveglianza e controllo sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati AIB e perimetrazione degli incendi boschivi.
Ricordato che il Piano Operativo Antincendi Boschivi è lo strumento che consente di coordinare sul territorio l’attività di contrasto agli incendi, svolta ininterrottamente grazie all’impegno delle strutture regionali e locali, del Volontariato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Visto il succitato Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016, prorogato con deliberazione della Giunta regionale n.1397 del 27-12-2016 (L.R. 39/00. Proroga del Piano Operativo Antincendi Boschivi - AIB 2014-2016);
Visto il Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
Ricordato che:
a) fin dal 1983 la Giunta regionale ha attivato accordi con il volontariato per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi;
b) con il Ministero dell’Interno, Regione Toscana ha sottoscritto un accordo il 21 luglio 2003 per l’impiego di personale e mezzi VVF nell’attività di lotta attiva agli incendi boschivi.
L’accordo regionale trova attuazione negli accordi operativi che annualmente definiscono, oltre alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale, gli effettivi apporti e le procedure operative per la collaborazione tra le due strutture nell’attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
c) in data 23 dicembre 2016 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 13 c.5 del D.Lgs. 177/2016, una convenzione fra la Regione Toscana e il Corpo forestale dello Stato valida per le annualità 2017-2018, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 1254 del 5 dicembre 2016;
Considerato quindi opportuno stipulare un protocollo di intesa tra Regione Toscana, e gli enti e le Amministrazioni appena citate affinché siano delineate le attività di massima che ciascuna di queste strutture può svolgere in ambito AIB, da definire poi nel dettaglio in specifiche convenzioni;
si conviene quanto segue
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
2. Il presente protocollo definisce le attività rilevanti per l’AIB svolte dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Coordinamento Volontariato Toscano Antincendi Boschivi e dalla Croce Rossa Italiana anche in vista della predisposizione del prossimo Piano Operativo Antincendi Boschivi.
Art. 2 (Attività delle parti)
0.Xx Regione Toscana coordina le azioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi sia attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente, che con le attività svolte dai Centri Operativi Provinciali AIB, dai Direttori delle operazioni AIB, dai Referenti AIB e dagli Enti delegati in materia di forestazione che mettono a disposizione per la specifica attività i tecnici, le maestranze forestali, i mezzi e le attrezzature in dotazione.
2. Nell’ambito della attività rilevanti per l’organizzazione regionale AIB ed in considerazione delle competenze fissate dalle vigenti disposizioni nazionali:
a) l’Arma dei Carabinieri
- svolge attività di sorveglianza e controllo del territorio per la prevenzione e contrasto dei reati di incendio boschivi;
- supporta la Regione Toscana al fine di porre a conoscenza della stessa i dati acquisiti relativamente l’analisi delle cause degli incendi boschivi svolta, per la prevenzione e la rimozione delle cause di incendio;
- effettua la perimetrazione delle superfici percorse da incendi boschivi e condivide con la Regione Toscana i dati raccolti
b) il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF):
- partecipa alle attività di coordinamento della lotta attiva; raccoglie i dati sugli incendi di vegetazione e di interfaccia e li condivide con la Regione; mette a disposizione alcune squadre per il potenziamento dell’Organizzazione AIB regionale
- concorre allo spegnimento degli incendi boschivi nell’ambito del principio del supporto operativo.
Il principio del supporto operativo comporta che i VVF contribuiscono allo spegnimento degli incendi boschivi, di competenza della Regione, e l’Organizzazione Regionale AIB contribuisce allo spegnimento degli incendi di vegetazione (non riguardanti il bosco), di competenza VVF.
- concorre con Regione Toscana nella definizione delle necessarie procedure operative per lo spegnimento degli incendi boschivi, con particolare riguardo all’interfaccia urbano- foresta, e per lo spegnimento degli incendi di vegetazione, nell’ottica delle proprie competenze e del principio del supporto operativo; concorre inoltre alla definizione di specifiche procedure per le operazioni congiunte di aeromobili VVF e dell’organizzazione AIB regionale.
- collabora con Regione Toscana ad attività di studio, ricerca e sperimentazione nell’ambito degli incendi di interfaccia e per migliorare l’efficacia del principio del supporto operativo
c) il Coordinamento Volontariato Toscano Antincendi Boschivi e la Croce Rossa Italiana partecipano alle attività di coordinamento della lotta attiva e svolgono la lotta attiva tramite squadre AIB; queste ultime operano sugli incendi boschivi sotto il coordinamento e la direzione delle sale operative AIB e del DO AIB iscritto nel Sistema regionale di qualificazione e addestramento specifico di cui alla L.R. 39/00.
Art. 3 (Accordi e convenzioni)
1. Le attività di cui all’articolo 2 sono dettagliate, ove ancora non definite dai rapporti in essere, da convenzioni o accordi con ciascuno dei soggetti interessati ai sensi dell’articolo 71 della l.r. 39/2000.
2. Le convenzioni o gli accordi di cui al comma 1 definiscono altresì i rapporti finanziari fra Regione Toscana e ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
3. Nel 2018 la Regione Toscana approverà il nuovo Piano Operativo Antincendi Boschivi che definirà i compiti svolti da ciascuna struttura all’interno dell’Organizzazione Regionale AIB.
4. A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Operativo AIB, le convenzioni o gli accordi di cui al comma 1 potranno essere rivisti in toto o in parte.
Art. 4
(Durata e sottoscrizione)
1. Il presente protocollo ha durata fino al termine della legislatura regionale corrente.
2. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 la sottoscrizione avviene in forma digitale.