REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Area:
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G12535 del 14/10/2021 Proposta n. 33854 del 30/09/2021
Oggetto:
Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di Stabilità regionale 2021" - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi". Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. Approvazione bando pubblico.
Proponente: | ||
Estensore | XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento Responsabile dell' Area | LASAGNA XXXXX | firma elettronica |
Direttore Regionale | M. LASAGNA | firma digitale |
Firma di Concerto |
OGGETTO: Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. Approvazione bando pubblico.
IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021” che prevede:
− al comma 14 dell’art. 3, che la Regione conceda contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi”, per la realizzazione di interventi volti a prevenire e a contrastare tale fenomeno o a riconvertire la produzione;
− al comma 15 dell’art. 3, che la Giunta regionale stabilisca criteri e modalità per la concessione di contributi nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato;
VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44 come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si istituiscono i Piani di Sviluppo e Coesione;
VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019 art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007- 2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO il Decreto 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali avente ad oggetto “Definizione dell'importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli” con il quale è stato recepito quanto previsto dall’articolo n. 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 aumentando da Euro 20.000,00 a Euro 25.000,00 l’importo complessivo massimo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 luglio 2021, n. 428, concernente “Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di Stabilità regionale 2021” - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 211, con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca al Dott. Xxxxxxx Xxxxx;
VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;
VISTO il Bando Pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, corredato del relativo Modello 1 di domanda per la concessione di contributi in applicazione della Legge Regionale n. 25/2020 e della Deliberazione della giunta regionale n. 428/2021;
TENUTO CONTO che, in conformità con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del 6 luglio 2021, n. 428:
− la Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste deve provvedere all’adozione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi previsti dall’art. 3 comma 14 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021” e dei criteri di selezione per la definizione della graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo, qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare completamente le richieste;
− in ottemperanza a quanto previsto dal Xx.Xx.Xx., il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste assume il ruolo di responsabile di linea di intervento (RLI), il dirigente pro tempore dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale assume il ruolo di responsabile di interventi e il dirigente dell’Area Promozione e Strumenti di Mercato assume il ruolo di responsabile del controllo di I livello;
RITENUTO necessario approvare il bando pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, corredato del relativo Modello 1 di domanda per la concessione di contributi in applicazione della Legge Regionale n. 25/2020 e della Deliberazione della giunta regionale n. 428/2021, recante i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione per la definizione della graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo, qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare completamente le richieste;
DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di approvare il bando pubblico per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”, corredato del relativo Modello 1 di domanda per la concessione di contributi in applicazione della Legge Regionale n. 25/2020 e della Deliberazione della giunta regionale n. 428/2021, recante i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione per la definizione della graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo, qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare completamente le richieste.
Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) e sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx.
Il Direttore Regionale Dott. Ing. Xxxxxxx Xxxxx
BANDO PUBBLICO
per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della “moria del kiwi”
INDICE
ARTICOLO 1 Obiettivi e finalità
ARTICOLO 2 Ambito territoriale di intervento
ARTICOLO 3 Requisiti soggettivi ARTICOLO 4 Requisiti di ammissibilità ARTICOLO 5 Spese ammissibili
ARTICOLO 6 Modalità di presentazione delle domande
ARTICOLO 7 Documentazione
ARTICOLO 8 Disponibilità finanziaria, modalità per la definizione del contributo e agevolazioni previste
ARTICOLO 9 Criteri di selezione
ARTICOLO 10 Procedura per il finanziamento delle domande ammissibili, la realizzazione degli investimenti, la rendicontazione e il pagamento
ARTICOLO 11 Altre disposizioni
ARTICOLO 12 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Allegato 1: Modello di domanda di sostegno
ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità
La sindrome della “moria del kiwi”, è una sindrome multifattoriale, tutt’oggi in fase di approfondimento, che sta mettendo a forte rischio la coltivazione dell’actinidia in alcune regioni italiane già interessate dal fenomeno, tra cui il Lazio, ed ha già colpito a fine 2020 oltre 6560 ha, con un’incidenza pari al 26% dell’intera superficie italiana coltivata ad actinidia.
La diffusione della moria all’interno degli impianti di produzione del kiwi è generalmente piuttosto veloce e porta alla compromissione dell’intero frutteto nel corso di una sola annata. Il fenomeno è attualmente classificato tra le malattie fisiologiche a prevalente componente abiotica. L'indeterminatezza circa la causa non consente di individuare delle strategie di difesa sufficientemente efficaci e di conseguenza molti impianti, anche di giovanissima età, sono stati oggetto di estirpo. La realizzazione di un impianto di actinidia comporta un investimento iniziale molto elevato, per ammortizzare il quale occorre fare affidamento su una durata molto lunga dell’impianto stesso.
La Regione, con Deliberazione 6 luglio 2021, n. 428 “Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante "Legge di Stabilità regionale 2021" - Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle imprese agricole produttrici di kiwi gravemente danneggiate dal cosiddetto fenomeno della "moria del kiwi". Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38, ha affidato alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste l’adozione del bando pubblico per la concessione dei contributi previsti dall’art. 3 comma 14 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021” e dei criteri di selezione per la definizione della graduatoria regionale delle imprese ammissibili a contributo, qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare completamente le richieste
ARTICOLO 2
Ambito territoriale di intervento
L’ambito territoriale di intervento è individuato nell’intero territorio regionale del Lazio.
ARTICOLO 3
Requisiti soggettivi
Possono presentare istanza di concessione dei contributi previsti dal presente bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere proprietari o aver titolo a disporre degli impianti per la produzione di kiwi ove si intendono realizzare gli interventi di cui al presente bando pubblico;
- aver subito danni da moria del kiwi su impianti per la produzione di kiwi di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre, come da perizia asseverata da un tecnico competente in materia agricola o forestale iscritto al relativo ordine/albo professionale;
− essere in possesso del fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul sistema informativo SIAN (DPR n. 503/1999) alla data di presentazione della domanda;
− avere la qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.
1307/2013.
I richiedenti, oltre ad avere i requisiti sopra riportati, devono essere in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei requisiti elencati al successivo articolo 4.
ARTICOLO 4
Requisiti di ammissibilità
I richiedenti ai fini dell’ammissibilità devono:
- essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo n. 3 del bando;
- aver costituito e validato, ed eventualmente aggiornato, il fascicolo unico aziendale (D.P.R.
n.503 /99);
- richiedere il sostegno per realizzare gli interventi previsti dal successivo articolo 5 esclusivamente in impianti di produzione del kiwi di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre, ricadenti nell’ambito territoriale individuato nell’articolo 2 del presente bando, così come rilevabile dal fascicolo unico aziendale (D.P.R. n.503 /99);
- nel caso di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità dei relativi contratti nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario o di altri possessori richiedenti;
- non essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
- non avere ottenuto o chiesto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in risposta a questo bando pubblico.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande presentate da soggetti per i quali non è stata superata la soglia prevista di € 25.000, di aiuti concessi in regime “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione sia l’eventuale insieme delle imprese collegate a questa che, sulla base della definizione riportata nell’articolo n. 2 comma 2 del Reg. (UE) n. 1308/2013, costituiscono l’“impresa unica”.
Nel caso in cui all’impresa siano già stati concessi aiuti in regime “de minimis” ai sensi del Reg. UE
n. 1408/2013, potrà essere concedibile la quota residua fino alla soglia massima di € 25.000. Ad esempio:
- se all’azienda richiedente o, in caso di imprese a questa collegate, all’”impresa unica”, sono già stati concessi € 20.000,00 in regime “de minimis” in tre esercizi finanziari, allora potrà essere concesso un importo massimo di € 5.000,00 pari alla differenza tra il massimale di € 25.000,00 e l’importo già concesso in regime “de minimis” di € 20.000,00;
- se all’azienda richiedente o, in caso di imprese a questa collegate, all’”impresa unica”, sono già stati concessi € 7.000,00 in regime “de minimis” in tre esercizi finanziari, allora l’importo residuo concedibile in regime “de minimis” è di € 18.000,00.
ARTICOLO 5
Tipologia degli interventi e spese ammissibili
Gli interventi ammissibili sono i seguenti:
a) opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali;
b) lavorazioni del suolo per favorire lo sgrondo delle acque superficiali (rippatura);
c) realizzazione di baulatura del terreno su impianti di recente costituzione (impianti fino a tre anni);
d) sistemi di monitoraggio dell’umidità del suolo (tensiometri e sensori volumetrici);
e) coperture antigrandine;
f) apporto al terreno di sostanza organica e sovescio;
g) inerbimento;
h) nuovi impianti di actinidia in terreni diversi da quelli interessati dal fenomeno (delocalizzazione produttiva);
i) riconversione della produzione, ovvero impianto di altra coltura arborea in sostituzione degli impianti di actinidia irrimediabilmente compromessi dalla “moria”.
Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda per la realizzazione degli interventi sopra richiamati. Per le spese relative agli interventi da a) a g), nel relativo piano, di cui al successivo articolo 7 punto 1 lettera c), il tecnico incaricato dovrà attestare la non ordinarietà degli interventi che si intendono realizzare.
Nelle spese ammissibili sono ricomprese le spese tecniche per onorari di professionisti e consulenti entro un limite massimo del 10% dell’investimento totale ammissibile.
Al momento della presentazione della domanda il tecnico deve dichiarare se l’intervento è immediatamente cantierabile o se alcune delle attività sono subordinate al rilascio di eventuali autorizzazioni di autorità competenti in materia.
In caso di necessità di acquisizione di nulla osta e pareri favorevoli delle autorità competenti questi devono essere acquisiti prima dell’effettuazione dei lavori e delle attività pena la non ammissibilità al pagamento delle spese sostenute.
Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili, si fa riferimento, per quanto di pertinenza, ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 e ss. mm. e ii., disponibile sul sito internet regionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”.
Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dal prezziario di cui sopra, si potrà fare riferimento ad altri prezziari ufficiali della Regione Lazio e di altre Regioni. In alternativa alla giustificazione della congruità dei costi tramite prezziari è possibile adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura e/o servizio. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un
tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto. Sono ammissibili contributi in natura per un importo massimo pari a € 10.000,00.
I contributi in natura rappresentano la fornitura di opere, beni e servizi da parte del beneficiario e
/o dei suoi familiari per i quali non viene effettuato un pagamento in denaro.
I fattori produttivi che possono essere oggetto di contribuzione in natura ammissibili al sostegno sono:
1. le prestazioni di lavoro non retribuite, fornite dal beneficiario o da membri della sua famiglia (coadiuvanti familiari) per:
- la realizzazione di opere agronomiche;
- lo svolgimento di attività professionali;
2. le macchine e le attrezzature di proprietà dell’azienda beneficiaria che sono utilizzate per la realizzazione di opere agronomiche.
Ai sensi del presente bando è riconosciuta l’ammissibilità dei contributi in natura alle seguenti condizioni:
a) il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato;
b) il valore e la fornitura dei contributi in natura sia valutato e verificato in modo indipendente;
c) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e sia verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell’impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. È escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.
L’IVA non è ammissibile a contributo.
ARTICOLO 6
Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 24.00 del sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) del presente bando pubblico.
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo lo stesso si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Le domande di sostegno, redatte secondo il modello di domanda allegato al presente bando, corredate della documentazione di cui al successivo articolo 7 e firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell’azienda, devono essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e inviate all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio sulla base della localizzazione prevalente degli impianti di kiwi per i quali si richiede il sostegno e per conoscenza alla Direzione Regionale Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
Si riportano di seguito le ADA e i rispettivi indirizzi PEC:
− ADA Lazio Sud competente per i territori ricadenti nelle provincie di Latina e Frosinone.
Indirizzi PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx;
− ADA Lazio Nord competente per i territori ricadenti nelle provincie di Rieti e Viterbo.
Indirizzi PEC: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx;
− ADA Lazio Centro competente per i territori ricadenti nella provincia di Roma.
Indirizzo PEC:xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Si riporta di seguito l’indirizzo PEC della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste a cui inviare per conoscenza la domanda di sostegno e i relativi allegati: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data di invio della PEC.
ARTICOLO 7
Documentazione
Alla domanda redatta secondo il “Modello 1” dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Relazione tecnico/agronomica ed illustrativa sottoscritta da un tecnico competente in materia agricola o forestale iscritto al relativo ordine/albo professionale riportante:
a) consistenza degli impianti di kiwi aziendale, così come rilevabile dalla relativa ultima scheda del fascicolo aziendale SIAN (DPR n.503/1999);
b) perizia asseverata dal tecnico riguardante il danno subito a causa della moria del kiwi dal richiedente negli impianti di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre ricadenti nel territorio regionale, corredata di:
− idonea documentazione fotografica e cartografica;
− idonea documentazione riguardante la valutazione della perdita produttiva, stimata in base alla differenza percentuale tra la produzione lorda vendibile media del triennio 2015, 2016, 2017, ossia divisa per gli ettari coltivati ad actinidia, e la produzione lorda vendibile media del triennio 2018-2019-2020, ossia divisa per gli ettari coltivati ad actinidia;
c) piano dettagliato degli interventi che si intendono realizzare, completo di cronoprogramma delle azioni previste ed esatta ubicazione degli interventi programmati; per gli interventi da a) a g), riportati nell’elenco di cui al precedente articolo 5, è necessario attestare il carattere di non ordinarietà degli interventi programmati;
d) nel caso di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso, documentazione attestante, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità dei relativi contratti nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario o di altri possessori richiedenti;
e) eventuali preventivi di spesa intestati all’impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare il piano d’interventi;
2. computo metrico estimativo riportante i costi delle operazioni previste specificando le eventuali operazioni che si intendono realizzare in economia;
3. dichiarazione sottoscritta dal tecnico di immediata cantierabilità o, in caso di cantierabilità non immediata, elenco di documenti pareri e nulla osta da acquisire prima della realizzazione dell’intervento;
4. copia di un documento di identità in corso di validità̀ del titolare/legale rappresentante dell’impresa
richiedente.
ARTICOLO 8
Disponibilità finanziaria, modalità per la definizione del contributo e agevolazioni previste
L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando pubblico è pari a Euro 3.900.000,00, in particolare:
− la somma di Euro 2.000.000,00 dell’anno 2021, riguardante i fondi stanziati sul Capitolo U0000C18112, iscritto nel programma 03 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, piano dei conti 2.03.03.03, quale anticipazione delle risorse FSC 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n.38/2020;
− la somma di Euro 1.900.000,00 dell’anno 2022, riguardante i fondi stanziati sul Capitolo U0000B12547, iscritto nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, piano dei conti 2.03.03.03 della voce di spesa denominata “Sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del Kiwi”;
La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, della completezza e della regolarità della documentazione allegata determina l’ammontare della spesa ammissibile da finanziare per ciascuna domanda.
Le domande ammissibili, ordinate in apposita graduatoria, sono finanziate sino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il contributo è concesso per il 100% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti all’art. 5 del presente bando pubblico.
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.
I contributi previsti dal presente bando pubblico saranno concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento UE n.1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo così come modificato dal Regolamento UE n. 316 del 2019.
Ai sensi del sopra citato regolamento l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare € 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Pertanto il contributo ammissibile ai sensi del presente bando dovrà tener conto di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n.1408/2013 e ss. mm. e ii.
Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui al richiedente è rilasciato il provvedimento di concessione, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis”.
È fatto divieto di cumulo degli aiuti concessi in “de minimis” con altri aiuti di Stato per cui non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.
Nel caso in cui il costo delle operazioni superi l’importo massimo concedibile in regime di “de minimis”, la parte eccedente sarà a carico del richiedente.
ARTICOLO 9
Criteri di selezione
I criteri di selezione riportati nel presente articolo sono applicati solo se la disponibilità finanziaria assegnata in Bilancio, per le domande ritenute ammissibili, non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno.
In tale ipotesi, pertanto, le domande saranno ordinate secondo i punteggi acquisiti, attribuendo a ciascuna domanda il punteggio derivato dall’applicazione dei criteri e dei relativi punteggi, riportati nella Tabella 1.
Tabella 1
Cod. | Criterio di selezione | Punteggio previsto dal bando |
A | “Giovane agricoltore” ovvero il giovane agricoltore che ha compiuto 18 anni e che non ha ancora compiuto 41 anni (fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età) | 20 |
B1 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente > 60% * | 40 |
B2 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente maggiore o uguale al 40% ma inferiore o uguale al 60%* | 30 |
B3 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente maggiore o uguale del 30% ma inferiore al 40%* | 25 |
B4 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente < 30% * | 15 |
D1 | SAU impianti di Actinidia azienda/SAU totale azienda > 60% | 40 |
D2 | SAU impianti di Actinidia /SAU totale azienda tra 20-60% | 30 |
D3 | SAU impianti di Actinidia /SAU totale azienda < 20 % | 20 |
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO | 100 |
* La perdita va stimata come differenza tra la produzione lorda vendibile media del triennio 2015, 2016, 2017, ossia divisa per gli ettari coltivati ad actinidia (A), e la produzione lorda vendibile media del triennio 2018-2019- 2020, ossia divisa per gli ettari coltivati ad actinidia (B), rapportata in percentuale al valore di (A):
(A-B)/A (%)
L’attribuzione del punteggio non è cumulabile tra i criteri B1, B2, B3 e B4 e tra i criteri D1, D2 e D3. In caso di ex aequo si procederà in ordine cronologico di acquisizione della domanda al protocollo.
ARTICOLO 10
Procedura per il finanziamento delle domande ammissibili, la realizzazione degli investimenti, la rendicontazione e il pagamento
Controllo amministrativo della domanda di sostegno
Ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm. e ii, per le domande di sostegno ciascun dirigente delle ADA individua un responsabile del procedimento assegnando un termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio e invia tramite PEC al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento.
Il controllo amministrativo della domanda di sostegno riguarderà la verifica:
- del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo n. 3 del presente bando;
- del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo n. 4 del presente bando;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando;
- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione della domanda di sostegno;
- dei punteggi richiesti in base ai criteri di selezione;
- dell’ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell’unicità del finanziamento verificando che le medesime spese non siano state già finanziate attraverso altri bandi;
- della conformità degli interventi richiesti con gli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento;
- del rispetto del massimale di € 25.000,00 di aiuti concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n.1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo così come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019. A tale proposito il funzionario istruttore, nel rispetto delle “Disposizioni operative per la gestione degli aiuti di Stato erogati in regime “de minimis” di cui alla circolare dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della D.R Agricoltura prot. n. 0690592 del 02-09-2019, verifica, consultando il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), se il contributo richiesto è nei limiti dell’aiuto concedibile in regime “de minimis” effettuando la Visura Aiuti “de minimis” e verifica il rischio di cumulo effettuando la Visura aiuti. Per rischio di cumulo si intende il rischio che le medesime spese siano finanziate con altri bandi in regime “de minimis” o con altre forme di aiuti di Stato.
Ciascuna visura ha un proprio codice denominato VERCOR che deve essere riportato nel verbale di istruttorio.
Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzari regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.
In caso di documentazione risultata incompleta, il responsabile del procedimento richiede all’interessato le necessarie integrazioni ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione degli interventi.
Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:
- presentate oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate e presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione.
In applicazione dell’articolo 10bis della Legge 241/90 e s.m.i. l’ADA competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concedibile riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.
La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli non ammissibili. La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).
Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inserite nelle graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l’adozione del relativo provvedimento a favore del beneficiario sono subordinati all’acquisizione, entro il termine massimo di 60 giorni dall’approvazione della determinazione di finanziamento, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l’immediata cantierabilità del progetto e l’avvio dei lavori. Nel caso in cui il soggetto richiedente entro il termine dei 60 giorni concessi per il soddisfacimento del requisito della immediata cantierabilità, che decorrono dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale con la quale è stato autorizzato il finanziamento della domanda, non ha provveduto alla produzione della documentazione necessaria per la dimostrazione del possesso del suddetto requisito, si procederà alla determinazione di “non ammissibilità” della stessa.
Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammessi, è possibile presentare ricorso per motivi di legittimità al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.
Provvedimenti di concessione
Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto, prima di rilasciare il provvedimento di concessione provvedono ad effettuare nuovamente le “Visure Aiuti” e “Visure Aiuti “de minimis” su RNA a conferma dell’immutata capienza del plafond di € 25.000,00 a disposizione del beneficiario. Il superamento del plafond potrebbe verificarsi nel caso in cui un’altra Amministrazione abbia nel frattempo concesso aiuti in regime “de minimis” al beneficiario o ad altri soggetti che insieme al beneficiario formano un’impresa unica così come definita dal Reg. UE n. 1408/2013.
Verificata la capienza le ADA competenti per territorio provvedono all’inserimento dell’aiuto individuale su SIAN e all’acquisizione del codice SIAN-COR che ha validità di 20 giorni.
Entro 20 giorni dall’acquisizione del codice SIAN-COR le ADA emettono il provvedimento di concessione riportando:
- il codice SIAN-CAR che costituisce il codice univoco del bando in regime “de minimis” ottenuto dopo la registrazione del medesimo nel Registro Aiuti di Stato presente su SIAN;
- il codice SIAN-COR;
- i codici Vercor della nuova visura aiuti e della nuova visura aiuti “de minimis” effettuate prima di emettere il provvedimento di concessione;
- Menzione dell’avvenuta interrogazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- Menzione dell’avvenuto inserimento delle informazioni richieste dal Registro Aiuti di Stato presente su SIAN.
Il codice SIAN-COR deve essere convalidato entro 20 giorni dal suo ottenimento su SIAN e gli estremi del provvedimento di concessione devono essere riportati all’interno della scheda dell’aiuto individuale creata per ciascun beneficiario. Trascorso il termine di 20 giorni il codice SIAN-COR decade e si deve iniziare nuovamente la procedura di attribuzione del codice SIAN-COR.
I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:
− i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
− i riferimenti dei vari atti procedimentali;
− i dati finanziari relativi all’investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinte per “tipologia di intervento” nel rispetto della classificazione utilizzata nella domanda di sostegno;
− le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti;
− le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
− tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati;
− obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed al divieto di pagamenti in contanti;
− obbligo di comunicazione circa l’avvenuto inizio dei lavori;
− Il CUP (Codice Unico di Progetto).
Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto, i beneficiari dovranno utilizzare il Codice Unico di Progetto (CUP) per tutte le transazioni relative all’intervento. Il CUP dovrà essere riportato in tutte le fatture e in tutti i documenti di spesa pena la non ammissibilità. Una deroga a tale obbligo è rappresentata dalle buste paga il cui programma di elaborazione non preveda la possibilità di riportare la sopra citata dicitura;
Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA competente tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.
In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all’Ufficio regionale competente, quest’ultimo provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida. In caso di mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida si procederà alla decadenza totale della domanda di sostegno.
Realizzazione degli interventi
I beneficiari dovranno realizzare gli investimenti previsti e approvati così come riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti.
Gli investimenti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla ricezione tramite PEC del provvedimento di concessione degli aiuti.
Il periodo di eleggibilità della spesa sostenuta decorrerà a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo, in accordo con quanto approvato dal provvedimento di concessione.
Varianti e proroghe
Nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione di varianti occorre presentare richiesta alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo piano degli interventi ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce e, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite posta certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di trenta (30) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.
Sono considerati adeguamenti tecnici per i quali non è necessario fare una richiesta di variante il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.
Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario e per un massimo di sessanta giorni.
Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ADA competente entro il termine stabilito per l’esecuzione dei lavori. L’ADA competente, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro trenta (30) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l’opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
Domande di pagamento
Entro 60 giorni dal termine per l’esecuzione delle attività dovrà essere presentata la domanda di saldo redatta secondo il modello che sarà approvato con successiva Determinazione.
Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
− relazione tecnica con indicazione, anche cartografica, degli investimenti realizzati;
− foto dettagliate sullo stato degli impianti di produzione del kiwi prima dell’effettuazione dell’intervento, durante l’effettuazione e dopo la conclusione dei rispettivi interventi;
− computo metrico consuntivo con indicazione dei lavori effettuati con pagamento tramite fattura e dei lavori effettuati in economia;
− copia dei giustificativi di spesa quali fatture o equivalenti riportanti il codice CUP pena la non ammissibilità delle relative spese;
− copia dei giustificativi di pagamento quali bonifici o equivalenti tracciabili. Non è ammesso il pagamento in contanti;
− elenco dei giustificativi di spesa e dei giustificativi di pagamento;
− nel caso di rendicontazione di contributi in natura e di lavori in economia, asseverazione redatta da un professionista abilitato della realtà delle opere, dei beni e dei servizi descritti
nella relazione, della loro esecuzione a regola d’arte e della congruità dei costi rendicontati come contributi in natura.
Il funzionario istruttore della domanda di pagamento potrà richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
La relazione tecnica e il computo metrico devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Le domande di pagamento, debitamente sottoscritte, e unitamente ai documenti allegati di cui sopra, dovranno essere inviate tramite PEC alle competenti ADA utilizzando il medesimo indirizzo di destinazione della domanda di sostegno (salvo eventuali variazioni di indirizzo PEC che saranno opportunamente comunicate).
Controllo amministrativo della domanda di pagamento
I dirigenti delle ADA incaricano dell’istruttoria delle domande di pagamento uno o più funzionari che effettueranno i controlli amministrativi.
Durante il controllo amministrativo sarà verificata la presenza e la correttezza di tutti i documenti previsti come allegati alla domanda di pagamento e, se necessario, saranno richieste integrazioni documentali.
Sarà verificata la corrispondenza degli interventi effettuati con quelli ammessi a finanziamento o oggetto di variante e, se ritenuto opportuno, sarà svolto un sopralluogo per l’accertamento dell’effettiva esecuzione degli interventi; le domande di pagamento saranno respinte qualora il sopralluogo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
Durante il controllo amministrativo sarà verificato, tra l’altro, che le medesime spese di cui si richiede il pagamento nell’ambito del presente bando non siano già state richieste nell’ambito di altri bandi.
Tutti i beneficiari, prima dell’autorizzazione al pagamento, devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare. Se al termine dell’istruttoria amministrativa della domanda di pagamento il beneficiario avrà un DURC non regolare, lo stesso verrà invitato dalla competente Area Decentrata Agricoltura a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni. Nel caso in cui il DURC risulti ancora negativo trascorsi i 30 giorni di cui sopra sarà inviato apposito preavviso di decadenza totale ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. e, trascorso questo ulteriore termine, si avvierà la procedura di decadenza totale dal contributo concesso.
Procedure per la liquidazione delle domande di pagamento
I funzionari incaricati dell’istruttoria delle domande di pagamento redigono dei rapporti istruttori con le rilevanze dell’istruttoria e con gli importi ammessi al pagamento e liquidabili.
Sulla base degli esiti delle istruttorie i dirigenti delle ADA predispongono gli elenchi provinciali di liquidazione da inviare alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.
La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste raccoglie gli elenchi provinciali di liquidazione provenienti dalle ADA e predispone un elenco di liquidazione regionale.
Le modalità di gestione della documentazione amministrativa e contabile, la rendicontazione della
spesa effettuata, e le procedure di informazione e comunicazione a cui si dovranno attenere i soggetti beneficiari sono indicate nell’allegato 1 della DGR n.195 del 20 aprile 2021, nelle more dell’approvazione del Xx.Xx.Xx. del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio.
ARTICOLO 11
Altre disposizioni
Errori palesi
Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi.
Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.
L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.
Cessione di aziende
Ai fini del presente bando si intende per «cessione di un’azienda»: la vendita, l’affitto, la successione o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate (impianto per la produzione di kiwi);
1. «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
2. «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
Qualora un’azienda contenente l’unità di produzione oggetto di domanda venga ceduta in toto o in parte da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione della domanda di sostegno o della domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno o del pagamento, è ammesso il cambio di beneficiario qualora il cedente comunichi, entro il termine di trenta giorni, all’ADA competente l’avvenuta cessione dell’azienda e il cessionario comunichi, entro il medesimo termine di 30 giorni, l’intendimento di subentrare nella domanda di sostegno assumendone obblighi e vantaggi.
Il subentro potrà essere ammesso solo se il cessionario ha gli stessi requisiti soggettivi previsti dal presente bando e se il cessionario o l’eventuale impresa unica di cui lo stesso potrebbe far parte non superi il plafond di € 25.000,00 di contributi concessi in regime “de minimis” agricolo ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013 comprensivo del contributo concesso ai sensi del presente bando.
ARTICOLO 12
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Premessa
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – D.lgs. 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del D.lgs. 101/2018), si occupa
anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.
Tipologia di dati trattati
Tutto ciò doverosamente premesso, considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure di cui al presente bando saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà inforza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio al bando pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).
Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del presente bando possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, n. 7), e dell’art. 24 del GDPR, è la Giunta regionale, (di seguito Regione Lazio) cui spettano tutte le attività demandate al titolare dal GDPR e, in particolare, l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire, nonché a consentire di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al GDPR. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 30 del GDPR, mediante i soggetti designati di cui al comma 3, tiene e aggiorna il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, secondo il modello di cui all’allegato “II” della DGR n. 733 del 27.10.2020 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
La Giunta ha inoltre provveduto a nominare il responsabile della protezione dei dati (DPO) i cui dati di contatto sono i seguenti:
− indirizzo: Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx, Palazzina B, piano VI, stanza n. 42
− PEC: XXX@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
− email istituzionale: xxx@xxxxxxx.xxxxx.xx;
− telefono: 00 00000000;
La Regione Lazio tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento del bando, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti ovvero che vi rinunziassero espressamente.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR); l’interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l’interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all’uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all’Autorità Garante della privacy (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L’interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della Regione (siti internet, BUR ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.
Modalità di trattamento
Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall’interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti “ratione materiae”, ovvero tramite banche dati esterne, vengono conservati nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.
Destinatari dei dati
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento xx xxx. 00 xxx XXXX xxxxx Xxxxxxx Xxxxx nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del GDPR), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo o al pagamento.
In particolare ad ARSIAL saranno comunicati i dati necessari per effettuare la liquidazione del saldo delle domande di pagamento ritenute ammissibili e liquidabili.
Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell’interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Misure di sicurezza
La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati. Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca. Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di sostegno.
Modello 1
Alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
Area Decentrata Agricoltura PEC
e p.c.
Direzione Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Caccia e Pesca, Foreste xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE AGRICOLE PRODUTTRICI DI KIWI GRAVEMENTE DANNEGGIATE DAL COSIDDETTO FENOMENO DELLA “MORIA DEL KIWI”
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/2020 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 428/2021
Il sottoscritto
nato a il
residente a prov.
in via , n. , C.A.P.
codice fiscale ,
Titolare o Rappresentante dell’impresa
ubicata a prov.
in via , n. , C.A.P.
CUAA Azienda (Codice Unico delle Aziende Agricole – DPR n. 503/909)
Recapito telefonico Indirizzo mail
PEC
CHIEDE
di accedere ai contributi previsti dal bando approvato con Determinazione n. del
Si riporta di seguito il quadro riepilogativo degli interventi e degli importi richiesti:
Tipologia di intervento (articolo 5 bando pubblico) | Costo dell’investimento (€) | Contributo richiesto (€) |
a) opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali | ||
b) lavorazioni del suolo per favorire lo sgrondo delle acque superficiali (rippatura) | ||
c) realizzazione di baulatura del terreno su impianti di recente costituzione | ||
d) sistemi di monitoraggio dell’umidità del suolo (tensiometri e sensori volumetrici) | ||
e) coperture antigrandine | ||
f) apporto al terreno di sostanza organica e sovescio | ||
g) inerbimento | ||
h) nuovi impianti di actinidia in terreni diversi da quelli interessati dal fenomeno (delocalizzazione produttiva) | ||
i) riconversione della produzione, ovvero impianto di altra coltura arborea in sostituzione degli impianti di actinidia irrimediabilmente compromessi dalla “moria” | ||
TOTALE |
A tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, sotto la propria responsabilità
Dichiara di:
− essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo n. 3 del bando;
− aver costituito e validato, ed eventualmente aggiornato, il fascicolo unico aziendale (D.P.R. n.503
/99);
− richiedere il sostegno per realizzare gli interventi previsti dall’articolo 5 del bando pubblico esclusivamente in impianti di produzione del kiwi di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre, ricadenti nell'ambito territoriale individuato nell'articolo 2 del presente bando (Regione Lazio), così come rilevabile dal fascicolo unico aziendale (D.P.R. n.503 /99);
− non essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
− non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
− non avere ottenuto o chiesto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in risposta a questo bando pubblico.
Richiede l’attribuzione dei seguenti punteggi (art. 9 bando pubblico):
Cod. | Criterio di selezione | Punteggio previsto dal bando |
A | “Giovane agricoltore” ovvero il giovane agricoltore che ha compiuto 18 anni e che non ha ancora compiuto 41 anni (fino al giorno precedente al compimentodel quarantunesimo anno di età) | 20 |
B1 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente > 60% | 40 |
B2 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente maggiore o uguale al 40% ma inferiore o uguale al 60% | 30 |
B3 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente maggiore o uguale del 30% ma inferiore al 40% | 25 |
B4 | Perdita di Produzione lorda vendibile media degli ultimi tre anni rispetto al triennio precedente < 30% | 15 |
D1 | SAU impianti di Actinidia azienda/SAU totale azienda > 60% | 40 |
D2 | SAU impianti di Actinidia /SAU totale azienda tra 20-60% | 30 |
D3 | SAU impianti di Actinidia /SAU totale azienda < 20 % | 20 |
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO | 100 |
L’attribuzione del punteggio non è cumulabile tra i criteri B1, B2, B3 e B4 e tra i criteri D1, D2 e D3.
Allega:
1. Relazione tecnico/agronomica ed illustrativa sottoscritta da un tecnico competente in materia agricola o forestale iscritto al relativo ordine/albo professionale riportante:
a) consistenza degli impianti di kiwi aziendale, così come rilevabile dalla relativa ultima scheda del fascicolo aziendale SIAN (DPR n.503/1999);
b) perizia asseverata dal tecnico riguardante il danno subito a causa della moria del kiwi dal richiedente negli impianti di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre ricadenti nel territorio regionale, corredata di:
− idonea documentazione fotografica e cartografica;
− idonea documentazione riguardante la valutazione della perdita produttiva, stimata in base alla differenza percentuale tra la produzione lorda vendibile media del triennio 2015, 2016, 2017, ossia divisa per gli ettari coltivati ad actnidia, e la produzione lorda vendibile media del triennio 2018-2019-2020, ossia divisa per gli ettari coltivati ad actnidia;
c) piano dettagliato degli interventi che si intendono realizzare, completo di cronoprogramma delle azioni previste ed esatta ubicazione degli interventi programmati; per gli interventi da a) a g), riportati nell’elenco di cui all’ articolo 5 del bando pubblico, attestazione del carattere di non ordinarietà degli interventi programmati;
d) nel caso di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso, documentazione attestante, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità dei relativi contratti nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario o di altri possessori richiedenti;
e) eventuali preventivi di spesa intestati all’impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare il piano d’interventi;
2. computo metrico estimativo riportante i costi delle operazioni previste specificando le eventuali operazioni che si intendono realizzare in economia;
3. dichiarazione sottoscritta dal tecnico di immediata cantierabilità o, in caso di cantierabilità non immediata, elenco di documenti pareri e nulla osta da acquisire prima della realizzazione dell’intervento;
4. copia di un documento di identità in corso di validità̀ del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e acconsente che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa anche mediante pubblicazione dei dati personali sul BUR.
Data Firma