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CONVENZIONE
TRA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E
L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA PER
L'ACCESSO DA PARTE DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO, AI SENSI DEI XX.XX. 25 GIUGNO
2012
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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via :xx Settembre n. 97, nella persona del Direttore Generale del Tesoro, Xxxxxxxx Xx Xxx
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l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale, Xxxxxxxx Xxxxxxxx
di seguito "le Parti",
Premesse
Considerato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Considerato l'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha previsto che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";
Considerato che, con due Decreti Ministeriali in data 22 maggio 2012 e in data 25 giugno 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità di certificazione del credito anche in forma telematica di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti rispettivamente da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale;
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Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con gli stessi DM, ha previsto che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al decreto in oggetto e che, tra l'altro, la piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia;
Considerato che, con entrambi i menzionati DM, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha "ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche e intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti";
Considerato che, con un terzo DM, del 25 giugno 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e che il Decreto prevede, tra l'altro, la possibilità di utilizzare la piattaforma elettronica di cui ai citati DM in materia di certificazione;
Considerato che, in data 22 maggio 2012, è stato sottoscritto dall'ABI il
Protocollo con le imprese per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, che prevede la costituzione di un plafond di 10 miliardi di euro a supporto degli anticipi e cessioni richiesti sui crediti vantati dalle imprese verso la P.A;
Considerato che ABI ha individuato il Consorzio CBI quale soggetto facilitatore per la realizzazione del collegamento telematico tra le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della normativa vigente e la piattaforma elettronica di certificazione dei crediti;
Considerato che il Consorzio CBI (Customer to Business Interaction) ha per oggetto la manutenzione ed aggiornamento, sia in Italia sia all'estero, dell'infrastruttura tecnica destinata a consentire ai consorziati di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela in ottica di interoperabilità a livello nazionale ed internazionale per l'erogazione alla clientela del servizio CBI (Corporate Banking Interbancario) nell'interesse dei consorziati e di altri soggetti, ivi compresa la pubblica amministrazione;
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Considerato che il Consorzio CBI ha caratteristiche di diffusione presso le banche e gli intermediari finanziari non riscontra bile in nessun altro operatore sul territorio nazionale;
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Ritenuto, a fini di urgenza, di individuare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze un operatore che possa favorire l'avvio rapido del servizio e offrire ai creditori della PA la massima semplicità e trasparenza nell'ottenere liquidità presso il sistema bancario;
Considerato che ABI intende promuovere l'iniziativa all'interno del settore bancario per favorire l'adesione del mondo bancario alle procedure di cui ai menzionati decreti del MEF;
TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a mettere a punto modalità di accesso alla piattaforma elettronica di cui alle Premesse (di seguito "Piattaforma") da parte delle banche e degli intermediari finanziari (di seguito "soggetti erogatori" o, al singolare, "soggetto erogatore") che erogano servizi di anticipo e smobilizzo crediti certificati o che comunque sono all'uopo autorizzate dal creditore della PA affinché questi ultimi possano, con riferimento alle sole certificazioni ad eSSi presentate dai creditori originari per operazioni di cessione o anticipazione:
• verificare, tramite gli elementi conoscitivi risultanti da detta Piattaforma:
(i) la sussistenza del credito certificato e l'autenticità della certificazione il relativo importo e ogni altra informazione rilevante ai fini delle predette operazioru
(ii) che il credito non sia già stato oggetto di cessione/ anticipazione da parte di
altri intermediari ovvero in parte pagato o compensato da parte della PA
• segnalare, in caso di cessione di tali crediti, alla PA che il soggetto erogatore ha acquisito la titolarità del credito
• segnalare, in caso di anticipazione, alla PA che il soggetto erogatore ha acquisito un mandato irrevocabile all'incasso.
I "soggetti erogatori" potranno, altresì, effettuare, in nome e per conto creditore della PA le operazioni necessarie per ottenere la certificazione credito, laddove richiesto.
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3. Le parti concordano di valutare la possibilità di prevedere, eventualmente in una fase successiva, che i soggetti erogatori segnalino attraverso la Piattaforma, oltre a quanto previsto al comma 2, anche l'avvenuto pagamento da parte della PA debitrice a seguito di cessione o di anticipazione con mandato irrevocabile all'incasso.
4, ABI si impegna a promuovere l'iniziativa all'interno del settore bancario per favorire l'adesione degli operatori bancari e finanziari interessati a fornire liquidità ai creditori della PA anche per rendere pienamente operativo l'accordo intercorso con le rappresentanze delle imprese non bancarie sottoscritto il 22 maggio 2012. A tal fine, promuoverà incontri finalizzati a esplicitare i meccanismi operativi previsti dai decreti ministeriali in premessa. Al fine di monitorare la corretta ed effettiva attuazione della presente Convenzione, l'ABI presenterà report semestrali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il primo dei quali a mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, che dovranno dar conto del livello di adesione al servizio di certificazione crediti nonché delle eventuali problematiche insorte con le possibili proposte di soluzione.
Art. 2 (Modalità di accesso)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti si impegnano ad individuare le specifiche tecniche per permettere il collegamento alla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte del Consorzio CBI, che rappresenta l'interfaccia di cui si avvalgono i "soggetti erogatori". Le regole e le modalità di svolgimento del servizio, nonché gli standard tecnici e normativi del servizio offerto dal Consorzio CBI saranno definiti dalle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze preposte, avvalendosi di Consip s.p.a., e dall'ABI, avvalendosi del Consorzio CBI. Eventuali allegati tecnici contestuali o successivi alla firma, saranno considerati parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai soli fini di cui all'art. 1, il Consorzio CBI garantirà la connessione alla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze a tutti i "soggetti erogatori", siano essi consorziati CBI o meno, che abbiano aderito al servizio ai sensi del successivo art. 5, comma 1.
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Art. 3
(Durata)
1. La presente Convenzione è valida ed efficace dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere prorogata, modificata o integrata mediante espresso accordo scritto delle Parti. Resta valida la facoltà unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze di recedere dalla Convenzione nel caso in cui ne ricorrano i presupposti normativi o regolamentari. In tal caso, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, ne darà comunicazione scritta con almeno 60 giorni di anticipo.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con effetto dal terzo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione, qualora le modalità di accesso alla Piattaforma o le finalità dell'accesso siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti legislativi secondo quanto previsto all'art. 7. In tal caso, verranno individuate congiuntamente le modalità più opportune per gestire la cessazione del servizio reso agli operatori.
Art. 4
(Oneri e costi)
I servizi previsti dalla presente convenzione sono predisposti senza gravare con nessun tipo di onere e costo aggiuntivo, né diretto, né indiretto, sulla finanza pubblica.
Art. 5
(Adesione e recesso)
1. I "soggetti erogatori" che intendono avvalersi del servIzIo comunicano la loro adesione alla presente Convenzione all'ABI, utilizzando la relativa modulistica in formato elettronico disponibile sul portale del Consorzio CB!.
2. Le Parti si danno atto che i "soggetti erogatori" hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con effetto dal terzo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Art. 6
(Obbligo di riservatezza)
Il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche di cui SI venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenZlOne
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sarà svolto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai "soggetti erogatori" in qualità di titolari del trattamento, ciascuno rispettivamente per la parte di trattamento svolta e in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ivi compreso il profùo della sicurezza, con modalità anche informatiche ed esclusivamente per finalità connesse alla presente Convenzione, e comunque, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità.
Art. 7
(Variazione delle procedure)
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI definiscono con appositi accordi, gli eventuali adeguamenti o variazioni alle modalità di accesso alla Piattaforma (ivi compresi le specifiche tecniche e i relativi standard di colloquio che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure).
Art. 8
(Comunicazioni e promozioni)
Le Parti pubblicizzeranno congiuntamente, con apposite azioni di comUnICaZIOnee promozione, la presente Convenzione.
Art. 9
Il Foro competente per ogni controversia relativa alla presente Convenzione è il giudice di Roma.
Il pifettore Generale del Tesoro
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