CONVENZIONE QUADRO
NEL CAMPO DELLA RICERCA BIO-MEDICA TRA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, codice fiscale n.80054330586, e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xx,PEC: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxx.xxx.xx, d’ora in poi denominato CNR, rappresentata dalla Presidente, prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
E
L’Associazione Oasi Xxxxx Ss. Onlus con sede legale in Enna, Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX), codice fiscale e partita IVA n.00102160868, e-mail: xxx@xxxx.xx.xx, PEC: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xx, d’ora in poi denominata IRCCS Oasi, rappresentata dal Presidente, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Di seguito congiuntamente le “Parti” o singolarmente una “Parte” Premesso che
CNR
▪ è Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
▪ in virtù delle competenze del proprio Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB), svolge ricerche innovative, prestazioni di eccellenza e sviluppo tecnologico con un forte carattere interdisciplinare che possono trovare concreta applicazione sul territorio nella pratica assistenziale;
▪ in virtù delle competenze del proprio Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del DSB, possiede esperienze sull’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, nonché risorse ed esperienze maturate nell’ambito della ricerca traslazionale applicata alle neuroscienze, con particolare attenzione ai disturbi del neurosviluppo ed ai disturbi dello spettro autistico, alla neurodegenerazione, alla cardiologia, pneumologia, endocrinologia, ingegneria biomedica, biologia cellulare e molecolare, genomica e proteomica, epidemiologia, farmacologia, radiologia, oncologia;
▪ promuove la realizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica;
▪ fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico agli organi istituzionali, e alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato e a tal fine può, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
▪ promuove l’internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi progetti di ricerca e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico- tecnologico e nella definizione della normativa tecnica.
IRCCS Oasi
▪ è un Ente, di diritto privato, che grazie al riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, si prefigge obiettivi di ricerca scientifica insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità nel campo del Ritardo Mentale e dell’Involuzione Cerebrale Senile
▪ dispone di personale medico e sanitario, di ambulatori, laboratori, ovvero luoghi idonei sia allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria che allo svolgimento di attività di ricerca e di proprie attrezzature diagnostiche/terapeutiche di ultima generazione.
Le Parti:
▪ ritengono di primario interesse promuovere programmi congiunti di formazione, ricerca traslazionale e sviluppo sperimentale, che integrando le competenze delle Parti conducano all’applicazione di protocolli innovativi, efficaci e sostenibili, finalizzati al miglioramento delle prestazioni sanitarie;
Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Finalità
Le Parti si impegnano alla formulazione congiunta ed allo sviluppo di programmi congiunti di ricerca traslazionale, sviluppo sperimentale e formazione che, integrando le competenze delle Parti, conducano all’applicazione di protocolli innovativi, finalizzati al miglioramento delle prestazioni sanitarie nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico.
Le Parti si impegnano alla partecipazione congiunta ed alla formulazione di proposte e progetti di ricerca, sviluppo e di dimostrazione in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, valorizzando anche le connessioni ai programmi quadro europei per la ricerca e l’innovazione, fondamentali nella realizzazione dei progetti di successo che permettano di incrementare l’eccellenza e garantire una crescita economica sostenibile.
Le Parti si impegnano allo sviluppo di interventi di informazione, formazione professionale ed alta formazione, diffusione delle conoscenze, incrementando inoltre l’interesse delle giovani generazioni nei confronti della medicina, della scienza e della tecnologia.
Art. 3
Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio
Per l’attuazione della presente Convenzione è istituito un Comitato di indirizzo strategico, composto da sei membri designati in parti uguali da CNR e IRCCS Oasi, coordinato da un membro individuato fra quelli designati da CNR, con il compito di definire le tematiche e gli obiettivi della collaborazione e monitorare le attività.
Per CNR sono designati:
▪ dott. Xxxxxx De Xxxxxxx
▪ ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx
▪ dott.ssa Xxxxxxx Xxxx.
Per IRCCS Oasi, sono designati:
▪ xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
▪ dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
▪ xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Il Comitato opera con criteri di collegialità ed ai membri non compete nessun compenso. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre. Ciascuna delle Parti potrà revocare i componenti del Comitato di propria nomina, provvedendo contestualmente alla nomina del sostituto e alla comunicazione alle altre Parti dei provvedimenti adottati.
Il Comitato potrà avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di dipendenti o consulenti esperti qualificati, aventi specifiche competenze nell’ambito delle tematiche e dei progetti da individuare o attivare.
Il Comitato formulerà criteri e proposte per le procedure di monitoraggio e valutazione dei programmi congiunti di cui all’Art. 2.
Il Comitato si riunirà almeno due volte l’anno, anche in modalità telematica, riferendo della propria attività mediante apposita relazione scritta ai competenti organi di governo delle Parti.
Art. 4 Convenzioni operative
Per ogni programma congiunto di ricerca traslazionale, sviluppo sperimentale, formazione e assistenza le Parti provvederanno alla stesura di una Convenzione operativa che sarà sottoscritta dai soggetti partecipanti alla medesima e farà riferimento alla presente Convenzione Quadro. Ogni Convenzione operativa stabilirà, tra l’altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa il programma, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi e ricavi tra i soggetti partecipanti e le modalità di valutazione. A tal fine, CNR e IRCCS Oasi nomineranno, fra il proprio personale in servizio, i Responsabili della Convenzione operativa, incaricati della gestione operativa della Convenzione stessa.
I Responsabili:
▪ predisporranno, d’intesa con le strutture coinvolte, il piano operativo di attuazione del Programma;
▪ presenteranno un rapporto sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo strategico.
Art. 5
Consulenze inerenti all’assistenza sanitaria
CNR ed IRCCS Oasi potranno partecipare ad eventuali programmi congiunti di ricerca, nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria prestata dalle strutture di IRCCS Oasi, in qualità di esperti e consulenti, senza effettuare prestazioni sanitarie, avvalendosi quindi della specifica professionalità del proprio personale ricercatore e tecnologo, tra cui medici, psicologi, ingegneri, biologi, nonché tecnici.
In caso di utilizzo dei metodi, tecnologie e risultati della ricerca di CNR, nell’ambito dell’assistenza sanitaria prestata presso le strutture di IRCCS Oasi, specifiche convenzioni operative disciplineranno anche gli aspetti economici a favore di CNR.
Art. 6
Titolarità del rapporto di lavoro
Per il personale delle Parti impegnato nell’espletamento delle attività di ricerca, formazione e assistenza oggetto della presente Convenzione, l’attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.
Art. 7
Diritti di proprietà intellettuale
A meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005
n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte dei ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del singolo programma. In particolare:
▪ ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essi realizzato individualmente nell’ambito delle attività previste;
▪ i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L’eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al programma di cui trattasi.
Art. 8
Titolarità e pubblicazione dei risultati elaborati congiuntamente dalle Parti
La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell’ambito della presente Convenzione verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
La titolarità dei risultati scientifici e l’ordine degli autori verranno stabiliti tenendo conto dell’effettivo contributo dato dalle Parti al lavoro in questione.
Art. 9
Modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati
Le Parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione anche con annunci sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate e indicando che le iniziative sono realizzate in collaborazione fra le Parti.
Il logo e il nome delle Parti potranno essere adoperati nelle comunicazioni all’esterno previa autorizzazione delle stesse.
La comunicazione all’esterno della stipula della presente Convenzione si intende autorizzata dalle Parti.
Art. 10
Codice etico e comportamento aziendale
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n.231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Le Parti dichiarano di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente.
Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell’esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.
Il personale di ciascuna delle Parti potrà recarsi presso le strutture dell’altra Parte per l’esecuzione delle attività di ricerca, didattica e assistenza oggetto della presente Convenzione, uniformandosi e attenendosi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, stipulando idonea copertura assicurativa prevista dalla Legge e producendo tutta la documentazione ritenuta necessaria dalle Parti, indicata dettagliatamente nelle singole Convenzioni Operative, così come stabilito agli artt. 4 e 5.
Art. 11
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione, avrà una durata pari a 3 (tre) anni, e potrà essere integrata o modificata esplicitamente in forma scritta per concorde volontà delle Parti.
Essa potrà essere prorogata per uguale periodo di tempo con atto scritto tra le parti.
Tutte le Parti risulteranno promotrici di tutte le azioni previste dalla presente Convenzione, che saranno attuate in modo coordinato e condiviso.
Art. 12
Protezione di dati personali e contitolarità del trattamento
Le parti, nella qualità di contitolari del trattamento, si obbligano a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, così come stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e da eventuali provvedimento e/o linee guida emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ivi compreso il profilo relativo alla attuazione di adeguate misure di sicurezza, e ad eseguire solo i trattamenti che si rendano indispensabili per il perseguimento degli scopi dedotti nel contratto o di cui agli accordi o incarichi affidati nell’eventualità di aggiudicazione del bando.
In particolare, fermo restando ogni ulteriore obbligo di legge, le parti si obbligano a:
▪ Designare per iscritto, quali “persone autorizzate al trattamento” i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell’ambito dell’attività oggetto del presente accordo, individuandone in maniera puntuale l’ambito del trattamento consentito ed impartendo tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire da parte degli stessi la tutela della riservatezza dei dati trattati;
▪ Verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso la previsione di periodici controlli;
▪ Adottare le misure di sicurezza adeguate al tipo di dato trattato e del suo livello di rischio per gli interessati;
▪ Adottare altresì tutte le ulteriori misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
▪ In caso di raccolta diretta presso gli interessati, informarli sulla finalità della rilevazione o sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e sul periodo di conservazione dei dati stessi;
▪ Comunicare ai partner i propri dati di contatto e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO);
▪ Dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli articoli 15-21 del GDPR (accesso, modifica, cancellazione, etc.);
▪ Informare tempestivamente i partner, e, in ogni caso non oltre le 24 ore da quando venga a conoscenza di qualsiasi evento di possibile infrazione ai dati personali trattati (furto, copia, accesso non autorizzato, etc.).
▪ Le parti si obbligano inoltre a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione del progetto, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio ovvero pubblicamente conoscibili.
▪ Eventuali pubblicazioni così come la modulistica da adottare (ivi comprese le informative ex artt. 13 e 14 GDPR) saranno previamente concordate tra i soggetti partner e dovranno riportare il logo e la citazione della denominazione corretta di ciascun ente partner.
Art. 13 Registrazione
La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 14
Foro di competenza
Per tutte le controversie derivanti dell’interpretazione e dall’esecuzione della presente Convenzione il Foro competente sarà quello di Roma.
Art. 15 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.
Letto, confermato e sottoscritto.
CNR | IRCCS Oasi |
Presidente | Presidente |
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Firmato
digitalmente da
XXXXXXX
XXXXXXXXX
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