CONVENZIONE
CONVENZIONE
L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO,
di seguito denominato Parco, C. F. 90035110940, con sede in Venafro, via De Utris c/o Palazzo De Utris
in persona del Presidente pro tempore Dott. Xxxxxx Xxxxxx,
e
L’ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA NATURA IN ITALIA
di seguito denominata Associazione. P. IVA Con sede in Forlì - 47021, via Fossato Vecchio 33
In persona del Presidente pro tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxx,
Premesso che la Legge Regionale n. 30 del 4 novembre 2008, istitutiva dell’Ente Parco
Regionale dell’Olivo di Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre, le seguenti finalità:
a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell’ambiente naturale, degli oliveti e del paesaggio;
b) salvaguardare il patrimonio genetico dell’Olivo di Venafro e le piante vetuste;
d) promuovere l’identità storica della coltivazione dell’Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco;
e) favorire e valorizzare l’olio prodotto nell’area in accordo con la Sala Panel operante nel territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la produzione;
che l’Associazione Patriarchi della Natura di Forlì persegue la tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio attraverso una chiave di lettura originale, i "patriarchi arborei", monumenti della natura che racchiudono il segreto della longevità; l’attività promozionale e scientifica dell’Associazione ha carattere di unicità nel panorama nazionale, come dimostrato dalla realizzazione di giardini dedicati ai patriarchi della natura realizzati in varie parti d’Italia, corredati da studi specifici documentali, storici e genetici;
che l’Ente Parco e l’Associazione hanno collaborato per il reperimento di un olivo patriarca di Venafro rappresentato nel Giardino dei Patriarchi della Natura realizzato nel 2011 a Villa dei Quintili, sull’Appia antica a Roma, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia;
visto che l’Associazione Patriarchi della Natura è iscritta all'Albo delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Forlì-Cesena con Provvedimento n. 1357 del 14 giugno 2012.;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione e contribuisce a rivelarne la causa.
Art. 2 - Oggetto
Il Parco affida all’Associazione la realizzazione del Giardino degli Olivi Patriarchi attraverso le seguenti linee d’azione:
1. Ricerca dei 20 olivi patriarchi più significativi e a maggior rischio di estinzione d’Italia, attraverso la consultazione dell’archivio dell’Ass. Patriarchi e della documentazione storica e tradizionale reperibile nei luoghi di origine delle piante;
2. raccolta e riproduzione del materiale genetico relativo ai 10 olivi plurisecolari individuati e dotati di regolare passaporto delle piante; l’undicesima pianta verrà messa a disposizione dell’Ente Parco, trattandosi di Licinia (Aurina);
3. predisposizione dello schema per la messa a dimora delle piante, tenendo conto che in seguito dovranno essere collocate le altre piante che rappresentano le varie regioni italiane;
4. progettazione grafica e stampa dei 11 pannelli (uno per pianta del primo gruppo di reperimento previsto per l’annualità 2015) per l’anno 2015, con raccolta delle informazioni sulla varietà e con la foto della pianta madre e del frutto; tali pannelli, di dimensioni di cm. 26x30 saranno realizzati su lastre di alluminio stampato e plastificato in modo da garantire una durata nel tempo. I pannelli verranno forniti con relativa struttura di sostegno per la messa a dimora. Progettazione grafica e stampa del pannello centrale avrà dimensioni di circa cm 70 x 100 e sarà stampato sempre su alluminio. I restanti 9 pannelli verranno forniti assieme alle piante corrispettive nella seconda annualità della convenzione;
5. lavori di preparazione del terreno e realizzazione delle buche per l’impianto, concimazione;
6. assistenza tecnica per il primo anno a partire dalla messa a dimora delle piantine, che prevede almeno altri due sopralluoghi da effettuarsi entro aprile 2016;
7. reperimento e trasporto delle piante, sopralluoghi.
Art. 3 – Obblighi dell’Associazione
L’Associazione dà atto di possedere tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per il legittimo esercizio dell’attività svolta. S’impegna ad osservare le prescrizioni normative e amministrative
vigenti concernenti. L’Associazione realizzerà un report come da programma, documentativo sulla storia e la genetica delle piante, corredata da documentazione fotografica che dovrà essere messa a disposizione dell’Ente Parco ai sensi del successivo art. 10 della presente convenzione e che
correderà le altre attività previste all’art.3 della stessa. L’Associazione dovrà presentare regolare fattura per l’importo convenuto;
Art. 4 - Obblighi dell’Ente
L’Ente Parco provvede a mettere a disposizione dell’Associazione per la realizzazione del giardino, un terreno concesso in convenzione all’Ente. Il Parco provvederà ad eseguire lavori di sistemazione del terreno, realizzazione di arredo didattico, recinzioni e staccionate, non contemplati nella presente convenzione ma individuati ai sensi della D.C.D. n. 9 del 29.04.2015 – “Progetto Arte e Natura in Molise - Itinerari da scoprire – Determinazioni” e specificati nella Determinazione n. 14 del 23.06.2015;
Art. 5 – Durata della Convenzione e tempi di esecuzione
La convenzione ha validità biennale dal momento della sottoscrizione. Nella prima annualità
verranno eseguite tutte le attività di cui all’art. 3 relativamente alle prime 11 piante gemelle dei più longevi olivi secolari italiani. Nella seconda annualità si provvederà in egual senso per le rimanenti nove essenze;
Art. 6 – Importo della Convenzione
Per effettuare le prestazioni di cui al precedente Art. 3, l’Ente Parco Regionale dell'Olivo di Venafro riconoscerà all’Associazione Patriarchi della Natura un compenso che per l’anno 2015 è pari a € 7000 (settemila/00), escluso IVA; per l’ anno successivo previsto in convenzione si provvederà con impegno finanziari nel bilancio 2016 dell’Ente.
Nel caso di difficoltà a reperire i fondi necessari allo svolgimento del progetto, le parti potranno decidere di limitare gli interventi previsti in convenzione, adeguandoli alla risorse disponibili, oppure di reperire i fondi necessari attraverso tutti i canali di finanziamento attivabili o sponsor privati.
I versamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre dei due anni di convenzione.
Art. 7 - Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dal lavoro di ricerca condotto appartengono in ugual
misura all’Associazione e all’Ente Parco, quali Enti patrocinanti le attività medesime; in ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovranno essere menzionati gli interventi dell’Associazione e del Parco.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente collaborazione
nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 9 - Trattamento dei dati sensibili
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte, senza il preventivo consenso scritto della parte titolare delle informazioni, consenso che in ogni caso non verrà irragionevolmente negato;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della parte titolare delle informazioni, consenso che in ogni caso non verrà irragionevolmente negato.
Art. 10 - Foro Competente
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente accordo sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Isernia.
Art. 11 – Recesso
Il Parco e l’Associazione, anche prima della scadenza della convenzione, possono chiedere la revoca della stessa, inviando una comunicazione via PEC alla controparte, con preavvertimento di due mesi prima della effettiva cessazione. In caso di recesso, all’Associazione non è riconosciuto alcun rimborso se non quello relativo alle attività realmente svolte al momento della interruzione della convenzione.