CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA DOPO LA RIFORMA FORNERO
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE XXXXX XXXXXXX
CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA DOPO LA RIFORMA FORNERO
RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE
avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
12 Marzo 2013 – Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Introduzione
–Lettera Trichet e Draghi dell’ estate 2011 al Governo Italiano;
–Finalità Legge 92/2012 (art. 1) :
• Mercato del lavoro più inclusivo e dinamico;
• Creare occupazione e crescita;
–Strumenti L. 92/2012 (art. 1) :
• Stabilità
• Ridistribuzione tutele dell’impiego: revisione della flessibilità in uscita (liberalizzazione) e in entrata (contrasto degli usi elusivi, impropri e strumentali delle tipologie contrattuali).
Introduzione
–Normativa di riferimento:
• La legge n. 28 giugno 2012 n. 92 (art. 1, commi 23-25; art. 1 commi 26-27);
• Le modifiche del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (“Decreto sviluppo”), convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 13;
• Circolare del Ministero del Lavoro (11 dicembre 2012 n. 29 su xx.xx.xxx.; 27 dicembre 2012 n. 32 su P. Iva).
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE XXXXX XXXXXXX
CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA
DOPO LA RIFORMA FORNERO
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO RESE DA PERSONE TITOLARI DI PARTITA IVA DOPO LA RIFORMA DELLA L. 92/2012
avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
12 Marzo 2013 – Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili
Definizione
– Con il termine “Partita Iva” non si identifica una fattispecie legale ma fiscale:
• infatti, ai sensi del D.p.r. 633/1972 l’IVA si applica alle prestazioni di servizio rese nell’esercizio di arte e professioni ed in esecuzione di contratti d’opera purché l’attività rientri nella professione abituale.
– Le tipologie contrattuali di riferimento:
• Lavoratori autonomi:
contratto d’opera (art. 2222 c.c.: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”);
contratto d’opera professionale-intellettuale (art. 2229 c.c.);
• Imprenditori (art. 2082 c.c.:”... chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi”).
Le Partite IVA prima della riforma
– Rientravano in questa tipologia le persone che:
• avevano una propria struttura di mezzi;
• avevano capacità di organizzazione e gestione dell’attività;
• assumevano il rischio d’impresa;
• avevano una pluralità di Clienti;
• erano pagati a prestazione (anche se misurata a tempo);
• non erano caratterizzate da coordinamento e continuatività.
(Cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 novembre 2009, n. 24625 su appalto genuino)
Le Partite IVA dopo la riforma.
– Il comma 26 dell’art. 1 della L. 92/2012 introduce l’art.
69 bis alla Legge 276/2003 con finalità antielusive dell’uso distorto delle prestazioni di lavoro autonomo.
– D. L. 83/2012 ampliato la disciplina;
– Circolare n. 32/2012 indicazioni operative per il personale Ispettivo.
Comma 26, art. 1, L. 92/2012, così come modificato dal D. L. 83/2012 :
–Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
• che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a
xxxx xxxx per due anni consecutivi;
• che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
• che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Durata complessiva della collaborazione.
Circolare 32/2012:
– anni civili;
– periodo di 241 giorni;
– periodi desumibili da documenti (fatture, contratti).
Corrispettivo derivante dalla collaborazione.
Circolare 32/2012:
– lavoro autonomo;
– fatturato;
– xxxx xxxxxx (attrae criterio reddituale);
– medesimo centro di imputazione (Cass. Civ., Sez.
Lav. 25763/2009).
Postazione fissa di lavoro.
Circolare 32/2012:
– Non per forza esclusiva;
– E’ sufficiente che il collaboratore possa utilizzare una postazione nei locali del committente.
Quando non si applica la presunzione
– La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti “i seguenti requisiti”:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 0000, x. 000 (x. Circolare INPS n. 21 del 9 febbraio 2012).
– Devono esistere entrambe? Per Ministero si (Circ. 13/2012).
Competenze teorico-pratiche
In attesa della definizione della disciplina, il Ministero con Circolare 32/2012 ha affermato che la prova delle competenze può essere data tramite il possesso:
– titolo rilasciato al termine del secondo ciclo di studi;
– titolo universitario
– diploma a seguito di apprendistato
– specializzazione attribuita dal datore di lavoro a seguito di un rapporto di lavoro subordinato e posseduta da almeno 10 anni
Reddito annuo.
– Lordo;
– Solo reddito da lavoro autonomo;
– € 18.662,50 nel 2012;
Quando non si applica la presunzione
– La presunzione di cui al comma 1 non opera :
c) nel caso di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivià' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate.
Il Ministero con decreto 20 dicembre 2012 ha provveduto ad una ricognizione delle predette attività:
– l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane (esclude presunzione);
– l’iscrizione alla Camera di commercio (non esclude);
– elenco esemplificativo di ordini professionali e collegi;
– criteri (controllati da soggetti pubblici; valutazione/esame; no sola richiesta, no pubblicità).
Le conseguenze della «presunzione»
P. IVA
CCC PROGETTO
LAVORO SUBORDINATO A TERMINE
LAVORO
SUB O A
ORDINAT
TEMPO
INDE ATO
TERMIN
- Inversione dell’onere della prova
- Non esclude possibilità far valere direttamente un rapporto di lavoro subordinato
Entrata in vigore
– La presunzione si applica ai rapporti instaurati dopo il 18 luglio 2012;
– Per i contratti stipulati prima di detta data, il legislatore da tempo di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per consentire gli “opportuni adeguamenti”;
Rimedi
– Contratti di servizio, appalto, fornitura.