AS1236 - GARA PER LA SELEZIONE DEL PROMOTORE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'ESTENSIONE E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE
AS1236 - GARA PER LA SELEZIONE DEL PROMOTORE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'ESTENSIONE E LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE
Roma, 6 novembre 2015
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti UIRNet S.p.A
Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, da parte della società di pubblico interesse UIRNet S.p.A., in merito agli esiti della Fase I - selezione del Promotore - della procedura di gara per l’affidamento in finanza di progetto di un contratto di concessione per l’estensione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (PNL), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere le seguenti considerazioni.
UIRNet, in accordo con il MIT, ha deciso di affidare la gestione della PLN ad un soggetto terzo individuato tramite procedura ad evidenza pubblica, con lo strumento della “concessione di servizi in finanza di progetto”, come consentitole dalla normativa vigente.
Entro il termine di scadenza del Bando è pervenuta un’unica offerta da parte dell’ATI composta da: Hewlett Packard Enterprise Services Italia S.r.l. (mandataria), F.A.I. Service società cooperativa (mandante) e Vitrociset S.p.A. (mandante). Nel suo complesso l’ATI ha soddisfatto tutti i requisiti del Bando.
Attualmente è in corso la fase intermedia di predisposizione e approvazione del progetto. In conformità al par. 7 del Disciplinare di gara in tale fase è stato richiesto all’ATI, in qualità di soggetto Promotore, di predisporre un progetto da porre a base della successiva gara informale che verrà indetta da parte della medesima UIRNet al fine di individuare il Gestore della PLN. L’approvazione, da parte di UIRNet, del Progetto che verrà presentato dal Promotore, avverrà di concerto con il MIT, cui sarà richiesto di assentire la documentazione tecnico-giuridica-economica presentata dal promotore da porre a base della gara per la selezione del Gestore (Fase II).
Tale Fase II, che sarà avviata entro 2 mesi dall’approvazione del progetto presentato dal Promotore, in base al bando di gara pubblicato, dovrebbe svolgersi con le seguenti modalità: i. espletamento di una gara informale, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.163/061, aperta unicamente al soggetto Promotore (ossia all’ATI formata da HP Enterprise Services Italia S.r.l., F.A.I. Service Società Cooperativa e Vitrociset S.p.A.), dal momento che non ci sono state altre offerte in Fase I, da svolgersi sulla base del progetto approvato al termine della fase intermedia; ii. possibilità per il promotore di non partecipare a tale gara informale, il che equivarrà all’integrale conferma del progetto approvato nella Fase intermedia e dei relativi allegati, i quali saranno considerati, dunque, come offerta definitiva del Promotore. Considerato che alla Fase I ha partecipato un unico concorrente in forma plurisoggettiva, UIRNet, prima dell’avvio della Fase II, valuterà con il MIT se aprire la gara per l’affidamento della concessione anche ad altri operatori economici, tenendo presente che il Promotore avrà in tal caso un diritto di prelazione, come da previsione del bando.
Il Gestore sarà tenuto a costituire una società di progetto con capitale sociale e forma giuridica che UIRNet indicherà negli atti di gara della Fase II. Le modalità di cessione delle quote della suddetta società saranno disciplinate nella Convenzione di Concessione posta a base di Gara.
Tutto ciò considerato, UIRNet chiede se siano ravvisabili nella fattispecie profili anticoncorrenziali in ragione della presenza nella compagine sociale del Promotore della F.A.I. Service Società Cooperativa i cui soci sono attivi in qualità di autotrasportatori nella fornitura di servizi di logistica in diretta concorrenza con altri operatori utilizzatori della PNL. In particolare UIRNet chiede se possano sussistere profili di criticità concorrenziale – connessi al fatto che il soggetto Gestore potrebbe avere accesso ad informazioni riservate di concorrenti dei soci di FAI nell’ambito dell’attività di gestione della PNL - e, in caso di risposta affermativa, quali iniziative possano essere adottate al fine di minimizzare tali criticità.
L’Autorità ritiene che la presenza all’interno dell’ATI selezionata della cooperativa F.A.I. Service, costituita da imprese di autotrasporto, quale Promotore potrebbe effettivamente sollevare - nell’ipotesi in cui esso risultasse aggiudicatario
1 [“3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”.]
della concessione ad esito della Fase II della gara - talune questioni problematiche sotto il profilo concorrenziale in relazione alle concrete modalità di espletamento delle attività realizzative e gestionali della PNL.
In particolare, nella misura in cui, nello svolgimento delle attività di manutenzione e implementazione della PNL nonché di erogazione e commercializzazione dei relativi servizi attività, il gestore aggiudicatario avrà accesso ad una serie di informazioni e di dati di natura “sensibile” relativi a tutti i soggetti operanti nel settore della logistica, la presenza di F.A.I. Service nella sua compagine sociale potrebbe determinare un vantaggio informativo per le imprese di autotrasporto associate alla suddetta cooperativa rispetto alle imprese concorrenti, con conseguenti effetti distorsivi per la concorrenza.
Ove ciò sia in effetti ipotizzabile, si auspica che, in vista dell’affidamento della concessione, vengano dettate specifiche prescrizioni in materia di accesso alle informazioni raccolte e gestite dalla piattaforma da parte del gestore, tali da garantire una parità di trattamento di tutti gli operatori della filiera logistica che intendano avvalersi della PNL. Tali prescrizioni dovrebbero essere definite in maniera tale da impedire che le imprese di trasporto associate a FAI Service si possano in qualsiasi modo avvantaggiare indebitamente della propria posizione all’interno della compagine sociale del gestore, in danno dei propri concorrenti.
In tale prospettiva, tenuto conto che il gestore aggiudicatario, per lo svolgimento della sua attività, sarà tenuto a costituire una società di progetto ad hoc con capitale sociale e forma giuridica definiti da UIRNet in Fase II della gara, si potrebbe suggerire che le regole di governance della costituenda società prevedano la piena impermeabilità delle informazioni sensibili per i soci della stessa. Tale risultato potrebbe essere raggiunto sia attraverso opportune forme di segregazione dei dati sensibili, che ne precludano l’accessibilità ai soci, sia imponendo misure di indipendenza e di incompatibilità di carica degli amministratori della società di progetto rispetto ai suoi soci.
L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione nell’affidamento della
gestione della PNL e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.
IL PRESIDENTE
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