CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE E PER LA GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “STADIO VELODROMO OTTAVIO BOTTECCHIA” SITO IN VIA STADIO. ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE E PER LA GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “STADIO VELODROMO XXXXXXX XXXXXXXXXX” SITO IN VIA STADIO. ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale denominato “Stadio Velodromo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”, sito in xxx Xxxxxx 0, così come evidenziato nell’allegata planimetria, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso. L’impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è costituito da:
spazi di attività sportiva
• velodromo scoperto con pista rialzata per la pratica del ciclismo su pista;
• campo per il gioco del calcio in erba naturale, all’interno del perimetro del velodromo;
spazi e servizi di supporto
• settori dedicati agli spettatori con capienza di 2.582 posti a sedere numerati, muniti di accessi e biglietterie indipendenti e separate, e dotate di servizi igienici e di ristoro:
sul lato nord 2 gradinate scoperte in struttura metallica prefabbricata, con capienza di 1.902 spettatori (di cui 1.000 tifosi ospiti e 902 locali); sul lato sud tribuna con struttura in calcestruzzo coperta con pensilina metallica, con posti a sedere numerati per 680 posti;
• locali tecno logistici e di servizio e a uso sede sociale sotto la tribuna
coperta;
• spogliatoi per atleti e arbitri e vani accessori adibiti a depositi e magazzini per attrezzature sportive e manutentive ubicati sotto le curve
del velodromo;
• palazzina con spogliatoi e servizi al piano terra, mentre il piano superiore, con accesso indipendente, è destinabile ad uffici, sedi sociali e/o casa del custode.
Saranno oggetto di concessione anche n. 2 strutture prefabbricate, evidenziate in grigio nell’allegata planimetria, attualmente di proprietà del Pordenone Calcio srl, qualora acquisite nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.
ARTICOLO 2 – SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nell’assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell’impianto per finalità sportive praticabili nell’impianto con priorità per quelle agonistiche di ciclismo su pista. Con l’affidamento si intende:
1) favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva, prevalentemente agonistica ma anche ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l’affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
2) garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza;
3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
4) mantenere funzionale e in buone condizioni d’uso l’impianto sportivo.
ARTICOLO 3 – USO DELL’IMPIANTO
In base alla delibera giuntale n. 262 del 3.10.2019 la destinazione prevalente dell’impianto e’ velodromo per attività di ciclismo su pista, che deve intendersi
prioritaria rispetto l’utilizzo calcistico, fermo restando l’obbligo, per la stagione sportiva 2019-2020, di garantire lo svolgimento delle partite di campionato della formazione Primavera e Under 17 maschile del Pordenone Calcio.
Il Concessionario dovrà garantire l’uso pubblico dell’impianto sulla base di un calendario concordato con il Comune che concili le proprie esigenze sportive con quelle di altre associazioni/società sportive, nel rispetto dei piani di utilizzo positivamente consolidati.
Con riferimento all’uso del velodromo per attività di ciclismo su pista, il Concessionario dovrà, entro il mese di giugno di ogni anno, comunicare al Comune la necessità di ore settimanali per la propria attività sportiva che non potranno superare il 70 % delle ore settimanali disponibili. Il restante 30% - distribuito su più fasce orarie - dovrà essere messo a disposizione di altre società-associazioni sportive –con precedenza a quelle con sede a Pordenone. Nel caso in cui non vi fossero richieste di altre società sportive, le ore potranno essere utilizzate dal Concessionario.
L’uso del campo di calcio dovrà essere concesso in via prioritaria alle società/associazioni eventualmente indicate dal Comune per ogni stagione calcistica.
Il Concessionario, in base alle proprie necessità e alle richieste di terzi, predisporrà entro il mese di agosto, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell’impianto valido per l’intera stagione sportiva.
Il Concessionario dovrà predisporre apposito Regolamento d’uso dell’impianto, con le modalità e le prescrizioni d’accesso e uso dell’impianto e le responsabilità in caso di danni, da esporre in modo visibile all’utenza. Il Concessionario deve consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui
sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell’impianto e all’esercizio delle attività svolte nel medesimo. Il Concessionario si impegna a mantenere l’impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l’ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d’uso dei beni. Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all’interno dell’impianto.
ARTICOLO 4- LOCALI AD USO SEDE SOCIALE
Il Concessionario puo’ stabilire presso l’impianto la propria sede sociale e/o operativa.
Il Concessionario deve inoltre riservare spazi adeguati al mantenimento delle sedi sociali di altre associazioni e società sportive attualmente presenti, qualora richiesto.
Il Concessionario puo’ concedere eventuali locali ad uso sede sociale/operativa ad associazioni/società sportive dilettantistiche che ne facciano richiesta, con priorità per quelle ciclistiche, previa valutazione e autorizzazione del Comune, e per una durata limitata al periodo di validità della presente convenzione.
Allo scopo il Concessionario dovrà trasmettere preventivamene al Comune le generalità dell’Associazione/società sportiva, l’indicazione degli spazi che si intende concedere, nonché il canone ricognitorio proposto.
Entro 60 giorni dalla richiesta il Comune dovrà esprimersi, e potrà eventualmente rideterminare il canone ricognitorio proposto. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il
predetto gradimento
I proventi derivanti dai canoni ricognitori di cui al presente articolo sono incamerati dal concessionario con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di cui all’art 11.
ARTICOLO 5 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI PORDENONE PER PROPRIE ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI E/O PER GRATUITA’
Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l’impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate. Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il Concessionario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura senza nulla pretendere a titolo di rimborso spese.
ARTICOLO 6 - TARIFFE
Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate annualmente dal Comune. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le proposte di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale. Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni. Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all’art. 11. Il tariffario d’uso dovrà essere esposto all’interno dell’impianto in modo visibile all’utenza.
ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE
L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 2 (due) dalla firma della presente convenzione. Il Concessionario, al termine della
durata della convenzione, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.
ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DEL GESTORE
Il Concessionario dovrà:
a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell’orario di apertura per l’attività sportiva;
b) provvedere all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile;
c) provvedere alla pulizia giornaliera dell’impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell’impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’Allegato A, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
e) segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune, con le modalità che saranno indicate, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
f) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell’anno;
g) monitorare l’ accesso del pubblico che intende assistere alle manifestazioni
che saranno organizzate, in base alla capienza massima dell’impianto;
h) attenersi al piano di utilizzo settimanale concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;
i) organizzare i rapporti con l’utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna cortesia rispetto e informazione nei confronti dell’utente;
j) fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D. M. 26.06.2017) che dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l’impianto;
Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del Concessionario che delle associazioni che utilizzano l’impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;
k) rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo art. 9;
l) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
m) provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
n) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
o) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l’inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all’integrazione della personalità, allo sviluppo di
una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
p) supportare eventuali progetti (Carta Giovani, Carta Argento), attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
q) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell’impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell’ambiente;
r) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA
Il Concessionario ha l’obbligo di:
a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell’inizio dell’attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l’attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo,
verbalizzato, presso l’impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
b) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e xx.xx, ove ricadenti;
c) comunicare al Comune il nominativo del Referente per la sicurezza preposto Rspp;
d) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
e) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.
ARTICOLO 10 – CANONE RICOGNITORIO ANNUO
Il Concessionario dovrà versare al Comune – previa fatturazione entro il 31 ottobre di ogni anno - un canone ricognitorio annuo la cui base d’asta è pari a € 6.200,00 (seimiladuecento) - più IVA di legge - determinata tenendo conto dell’uso di pubblica utilità e della valenza sociale dell’impianto.
ARTICOLO 11 – RENDICONTO
Il Concessionario è obbligato a tenere una contabilità separata per la gestione dell’impianto e a trasmettere annualmente al Comune:
a) rendiconto dettagliato della gestione dell’impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate
derivanti dall’utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro) o dalle relative sub concessioni di cui agli art. 14 e 15.
b) una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l’impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario. ARTICOLO 12 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del Comune:
a) gli oneri di manutenzione straordinaria –purchè non derivanti da mancati interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario- e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 8. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario. Per il periodo in cui perdura l’inagibilità dell’impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all’art. 10;
b) le spese di energia elettrica, riscaldamento e idriche;
c) contributo economico annuo massimo pari a € 30.000 (trentamila) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva all’interno dell’impianto, in considerazione dell’uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale dell’impianto. La liquidazione del contributo avverrà nella misura del 70%
entro il 30 aprile di ogni anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all’art. 11.
ARTICOLO 13 – SUB CONCESSIONE
E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ARTICOLO 14 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia. Allo scadere della convenzione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. E’ obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall’Amministrazione comunale stessa. In deroga al divieto di sub concessione di cui all’art.13, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l’esercizio della pubblicità commerciale, per un
periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità del sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria – salvo motivata proroga - si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
ARTICOLO 15 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO
E’ consentita la gestione di un punto bar-ristoro all’interno dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all’utenza dell’impianto durante l’orario di apertura. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge. L’autorizzazione amministrativa alla gestione del bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio. Il Concessionario dovrà inoltrare per conoscenza all’Ufficio Sport copia della SCIA e della notifica presentate al Servizio SUAP del Comune di Pordenone. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti
dell’Amministrazione comunale. In deroga al divieto di sub concessione di cui all’art. 13, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l’esercizio del punto bar- ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità del sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
ARTICOLO 16 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO
E’ vietato apportare innovazioni e modifiche all’impianto, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale, incluse modifiche all’impianto elettrico e termico. E’ fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico dell’Amministrazione comunale. In caso contrario quest’ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario. Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese. Alla riconsegna dell’impianto il Gestore nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all’impianto stesso.
ARTICOLO 17 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE E STATUTARIA DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a informare l’Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, o alle finalità statutarie, indicando il motivo della variazione.
In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 18 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall’attività oggetto della concessione. A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all’impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intera durata della concessione. Qualora a causa dell’inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.
Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario
dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.
ARTICOLO 19 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 9.000,00 (novemila) secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.
ARTICOLO 20 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA’
In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Pordenone potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione via Pec motivata con almeno 60 giorni di preavviso.
In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:
a) l’applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
b) la chiusura totale o parziale dell’impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
c) la violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui
all’art. 8;
d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell’art. 13;
e) l’esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
g) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto pregiudizievole
dell’incolumità e salute degli utenti;
h) il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all’art. 10, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.
La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario.
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, da comunicarsi tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pari al canone ricognitorio di cui all’art. 10 parametrato ai mesi di mancato preavviso.
Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l’Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell’inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.
ARTICOLO 21 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E’ piena facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione. Il Gestore dovrà consentire in ogni momento l’accesso e l’ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Gestore saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.
Il Gestore deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.
ARTICOLO 22 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO
Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell’impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto alla consegna dell’impianto e alla riconsegna al termine della concessione.
ARTICOLO 23– CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2014.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.
ARTICOLO 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Pordenone gli estremi del conto (x xxxxx) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010. La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.
ARTICOLO 25 – DUVRI
In riferimento al disposto dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l’elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.
ARTICOLO 26 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune informa che i dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura stessa e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00, e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Il DPO ( Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta Onemore S.r.l, sede legale in via Carnia 1 – xxxx. Xxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxx X’Xxxxxx (XX), mail xxx@xxxxxxxx.xxx, tel. 0000.000000.
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.
Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant’altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.
Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Pordenone.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER IL COMUNE PER IL CONCESSIONARIO
Elenco interventi di manutenzione ordinaria
MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE – Si fa riferimento al mantenimento dello stato dell’immobile al momento della consegna, senza alcun obbligo di miglioramento od integrazione a quanto in essere.
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici e ogni elemento facente parte integrante dell' immobile, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.
Non sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari in quanto derivanti da mancati interventi di manutenzione straordinaria da parte dell’Amministrazione comunale, purchè il Concessionario abbia adempiuto all’obbligo di segnalazione.
Campo calcio e manto erboso
Manutenzione dei terreni di gioco avendo cura di effettuare regolarmente durante tutto l’anno:
- taglio del manto erboso
- concimazioni e trattamenti sanitari ( funghi e quant’altro) dipendenti dalla stagionalità e dei relativi effetti climatici.
- eventuali semine con particolare attenzione al mantenimento della tipologia e semente attuale.
- annaffiatura
- ripristino del terreno dovuto all’uso, come copertura buche con riporto di sabbia/terra e livellamento e risemina puntuale.
Almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità va effettuata la rigenerazione con operazioni di arieggiatura e defeltramento, vertidraining con l’impiego della specifica macchina ( almeno 2 interventi all’anno), top-dressing o sabbiatura con concimazione, trasemina ed eventuali diserbi selettivi se necessari.
Segnatura del campo;
Manutenzione porte calcio e panchine per giocatori.
Interventi ordinari all’impianto di irrigazione, per mantenerlo in condizioni di funzionalità.
Dovrà essere tenuto aggiornato un registro ove segnare gli interventi effettuati con modalità e materiali impiegati.
NB la manutenzione del campo di calcio deve essere idonea a garantire i requisiti richiesti dalla Federazione/Lega calcio relativamente alle categorie di campionato disputate sul campo.
Fognature e scarichi
Espurghi periodici degli scarichi delle docce, wc ed in genere a garanzia del perfetto funzionamento, qualora durante l’esercizio del contratto venga meno la capacità di scarico degli impianti;
Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno;
Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali e relativi pozzetti di ispezione; Pulizia delle coperture se piane almeno due volte all’anno per prevenire l’ostruzione delle grondaie e pluviali da foglie ed altro.
Serramenti ed infissi edifici
Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali (maniglie, cardini, bussole, serrature)
Sostituzione unicamente in caso di rottura dei serramenti esterni (rottura vetri o altri danneggiamenti dei serramenti esistenti);
Sostituzione di vetri danneggiati o rotti, di qualsiasi tipo, anche interni, accessibili senza l’ausilio di piattaforme elevatrici (quelli non accessibili saranno forniti a carico del gestore a piè d’opera e sostituiti con l’ausilio di mezzi e maestranze dell’Ente);
Per ogni intervento di sostituzione o modifica eseguito dovranno essere fornite all’ufficio tecnico comunale copia di tutte le dichiarazioni e certificazioni di conformità.
Tenuta del registro semestrale od annuale degli interventi ai serramenti e sulle vie d’esodo a firma delle ditte intervenute per le manutenzioni e nomina del Referente per la sicurezza Rspp preposto, che dovrà essere comunicato tempestivamente alla Amministrazione. Analoghe verifiche visive dovranno essere fatte e registrate relativamente alla funzionalità delle lampade di sicurezza e di illuminazione delle vie d’esodo.
Pavimenti e rivestimenti
Riprese di pavimenti, rivestimenti, tamponamenti laterali con sostituzione dei pezzi danneggiati. Per quanto riguarda la pavimentazione del Velodromo la stessa dovrà essere sempre mantenuta priva di effrazioni, pulita cosi come consegnata.
Opere in ferro e legno
Riparazione in caso di danno o rotture di pensiline e delle parti in ferro e legno facenti parte della struttura sportiva, quali pensiline, balaustre tribune; Verniciatura conservativa degli stessi elementi ecc. (così come consegnati).
Tinteggiature e verniciature
Tinteggiature e verniciature interne all’edificio che devono essere effettuate al bisogno.
Impianti idrico-sanitari
Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, spogliatoi e lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
Sostituzione di cassette di scarico qualora danneggiate; Sostituzione di sanitari danneggiati;
Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria qualora danneggiata od usurata successivamente alla consegna;
Sostituzione delle parti terminali delle docce od eventuale pulizia del calcare per renderle sempre perfettamente funzionanti.
Impianti termici ed elettrici
Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed elettrico non compresi nel contratto EPC in essere con la ditta Siram. Non sono ricompresi nel contratto EPC le utenze collegate agli impianti elettrici tramite presa a spina. E’ a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e revisione di legge del gruppo soccorritore (a batteria) delle luci di emergenza dell’impianto.
Servizi diversi
Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive e dispositivi di trasmissione audio presenti nei locali sottotribuna e nel box giornalisti.
Interventi di ampliamento anche temporaneo delle reti elettriche e cablaggi vari per manifestazioni sportive, aggiunta di prese, jack e quant’altro necessario dovranno essere realizzati da personale specializzato e corredati da certificati di
conformità degli impianti, che dovranno essere rilasciati all’Amministrazione prima degli eventi più importanti.
Segnalazione agli uffici comunali di eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.
Pronto intervento
Obbligo di segnalazione per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).
Rimane in capo al Concessionario dell’impianto la reperibilità di un idraulico o di un elettricista per le giornate del fine settimana e festive in cui non sono disponibili i tecnici dell’Ente ed in particolare durante gli eventi sportivi programmati.
Nota Bene:
A carico dell’Amministrazione Comunale: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, impianti di climatizzazione, impianti elettrici e idrici, e relativo controllo impianti, qualora ricompresi all’interno del contratto