DECRETO CURA ITALIA
EMERGENZA CORONAVIRUS
documento elaborato in data 20 marzo 2020
Misure per i lavoratori Misure per le famiglie
a cura di Cisl Veneto
xxx.xxxxxxxxxx.xx
Misure per i lavoratori
1. Sospensione delle procedure di licenziamento
Dal 18 marzo 2020 al 17 maggio il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa).
Sempre nello stesso periodo di tempo sono sospese anche le procedure di licenziamento collettivo avviate dal 23 febbraio 2020 e non è nemmeno possibile l’avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo.
Covid-19
2. Ammortizzatori sociali
Il Decreto dispone ammortizzatori sociali specifici per l’emergenza Covid-19, aggiuntivi a quelli già attivi. Per gli ammortizzatori Covid-19 valgono i seguenti principi:
Causale unica: sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 Decorrenza: dal 23 febbraio 2020
Requisiti dei lavoratori: dipendenti, già in forza al 23-2-2020, anche se non hanno maturato 90 giorni di anzianità aziendale.
Per accedere alle Casse Integrazioni per Covid-19 è prevista una consultazione sindacale in forma semplificata. I datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare una informativa alle organizzazioni sindacali. La consultazione deve concludersi entro 3 giorni anche in via telematica. Dopo il terzo giorno la domanda può essere comunque presentata allegando l’informativa inviata alle XX.XX.
Trattamento economico: 80% della retribuzione con tetto massimo; è assicurata la contribuzione figurativa.
Covid-19
CIGO - Cassa Integrazione Ordinaria
È per i lavoratori dipendenti dei settori Industria ed Edilizia.
Xxxxxx: fino al massimo di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Termini di presentazione domanda: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Covid-19
CIGO per imprese già in Cassa Integrazione Straordinaria e Contratto di Solidarietà
La Cigo sospende e sostituisce la Cigs. È disponibile anche per i lavoratori che utilizzano la Cigs nell’ambito di un Contratto di Solidarietà.
Covid-19
Assegno ordinario FIS - Fondo Integrazione Salariale
È per i lavoratori dipendenti del settore Terziario, con alcune distinzione sulla base del numero dei dipendenti.
Aziende che occupano dai 16 dipendenti in su
Xxxxxx: fino al massimo di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Termini di presentazione domanda: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti
Fino ad oggi potevano richiedere solo assegno di solidarietà, ora possono richiedere l’assegno ordinario per causalità Covid-19.
Covid-19
CIGO per imprese che hanno in corso Assegni di solidarietà
La Cigo sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà pagato dal FIS.
Covid-19
CIGD - Cassa Integrazione in Deroga
È per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati con meno di 6 dipendenti.
È disponibile anche per chi lavora in aziende con più di 6 dipendenti che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore perché hanno esaurito il periodo di fruizione.
È estesa al settore agricolo, della pesca e del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Vi accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.
Sono esclusi lavoratori domestici.
Per il lavoratori del settore agricolo il trattamento per le ore di riduzione o sospensione delle attività è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
In Veneto le aziende possono già richiedere la CIGD Covid-19 sulla base dell’Accordo quadro regionale.
Covid-19
Per i lavoratori dell’artigianato assegno per sospensione straordinaria
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) eroga l’assegno con una copertura massima di 20 settimane. L’azienda deve richiedere l’avvio della procedura, successivamente va sottoscritto un verbale di accordo con l’orga- nizzazione sindacale.
Per i lavoratori in somministrazione
È garantito il Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) a tutti i lavoratori in somministrazione (a tempo determinato e indeterminato, apprendisti compresi) nel caso in cui l’utilizzatore (l’azienda presso cui è impiegato il lavoratore in somministrazione) non attivi gli ammortizzatori sociali.
Il TIS è disponibile anche ai lavoratori in somministrazione con meno di 90 giornate di anzianità nel settore.
Covid-19
3. Sostegno al reddito
Il Decreto prevede numerosi interventi straordinari per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti, autonomi, in collaborazione e professionisti la cui attività è ridotta o sospesa in conseguenza della emergenza Covid-19.
Misure per disoccupati
Nel periodo di tempo tra il 18 marzo e il 17 maggio i beneficiari di Naspi, RDC, CIG e Dis-Coll, non hanno l’obbligo di presentarsi ai Centri per l’Impiego in caso di offerte di lavoro o di formazione obbligatoria.
Domande di Disoccupazione agricola fino al 1 giugno 2020
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed equiparati, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.
Domande di NASPI e DIS-COLL: prorogati i termini di presentazione
Per tutto il 2020 i termini di presentazione sono ampliati da 68 a 128 giorni dopo la ces- sazione del rapporto di lavoro.
XXXXX anticipata per autoimprenditorialità
Ampliati di 60 giorni i termini previsti per la domanda e per l’assolvimento degli obblighi.
Nel periodo di tempo tra il 18 marzo e il
17 maggio i beneficiari di Naspi, Reddito di Cittadinanza, CIG e Dis-Coll, non hanno l’obbligo di
presentarsi ai Centri per l’Impiego in caso di offerte di lavoro
o di formazione obbligatoria.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps
È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito)
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontaria- mente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 18 marzo 2020, non titolari di pensione e senza rapporto di lavoro dipendente al 18 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito).
Indennità operai agricoli a tempo determinato
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione (che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo) è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito).
Indennità lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (reddito non superiore a 50.000 euro), non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 18 marzo 2020 e non titolari di pensione è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito).
Indennità collaboratori sportivi
Ai lavoratori con rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promo- zione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche attivi alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (non concorre alla formazione del reddito).
Le domande vanno presentate alla società Sport e Salute S.p.a.
4. Periodo di quarantena disposta dalle autorità sanitarie
Quando le autorità sanitarie impongono la quarantena ad un lavoratore dipendente del settore privato il periodo trascorso in questa condizione è considerato malattia e retribuito come tale. Non va però conteggiato nel periodo di comporto.
Il medico curante deve rilasciare un certificato di malattia specificando la tipologia della qua- rantena.
5. Assenze per il personale affetto da disabilità grave o altre patologie gravi
Fino al 30 aprile il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero per:
• i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità gravi;
• i lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, at-
testante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
6. Sicurezza sul lavoro
Il Protocollo nazionale e l’Accordo veneto del 14 marzo 2020 regolamentano le misure per il contrasto ed il conteni- mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e precisano cosa si deve fare.
Salvo altre disposizioni delle Autorità lgabilmente la salute e la sicurezza dei lavoratori. Se queste condizioni non sono garantite, si ricorre agli ammortizzatori sociali, sospendendo o riducendo l’attività lavorativa, per consentire alle imprese interessate di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Protocollo Nazionale
Nelle imprese va attuato dove possibile il lavoro agile. È incentivato l’utilizzo di ferie e permessi.
Vanno sospese le attività aziendali non indispensabili.
È obbligo per le imprese definire ed attuare protocolli di regole e comportamenti anti contagio (le medesime regole valgono anche per le aziende in appalto ed i loro lavoratori).
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
• Diffusione interna e tra i lavoratori delle informazioni e delle raccomandazioni di Governo, Regione ed Autorità
•
sanitarie. In particolare:
•
obbligo di rimanere a casa se con febbre oltre i 37,5° o con sintomi influenzali,
•
divieto di ingresso in azienda se sussistono condizioni di pericolo (contatto con persone positive al Virus o presenza di sintomi),
•
impegno a rispettare le disposizioni di sicurezza previste dall’autorità, impegno a informare l’azienda in caso di insorgenza di sintomi.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. In caso di tempe-
ratura superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI
• Procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre
•
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti,
•
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera,
•
Ridurre al minimo la presenza di visitatori esterni,
Rispettare la sicurezza dei lavoratori anche nei servizi di trasporto organizzato da e per il posto di lavoro.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (compresi tastie-
•
re, schermi touch, mouse) e delle aree comuni,
•
Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid 19, si procede a pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali,
L’azienda può organizzare interventi periodici particolari di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali per sospendere l’attività durante tali interventi.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani è raccomandata la fre-
quente pulizia delle mani con acqua e sapone.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Obbligatoria l’adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali,
•
tute, cuffie, camici, ecc…),
Laddove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento.
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
• È contingentato l’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, mense, zona break ecc..), consentito per un tempo ridot-
•
to, e con il mantenimento della distanza di un metro.
Vanno organizzati e sanificati gli spogliatoi per garantire massima sicurezza nel deposito degli in- dumenti di lavoro, vanno puliti e sanificati giornalmente i locali mensa e le tastiere dei distributori di bevande e snack.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi,
• Chiudere tutti i reparti non necessari e, ove possibile, organizzarli con lavoro agile,
• Organizzare la turnazione dei lavoratori per ridurre al minimo i contatti,
• Utilizzare gli ammortizzatori sociali in caso di sospensione di attività,
• Sono sospese le trasferte nazionali e/o internazionali,
• Non sono consentite le riunioni interne, salvi casi urgenti e necessari; in questi casi va rispettata la distanza di
•
un metro e la pulizia e aerazione dei locali, Sono sospesi eventi e corsi di formazione.
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Favorire orari di entrata e uscita scaglionati, per evitare i contatti nelle zone comuni.
GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE IN AZIENDA
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
Accordo regionale veneto
La Regione Veneto si è impegnata a favorire, supportare e vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza previste dal protocollo nazionale e dai decreti legislativi emanati.
Le segnalazioni del mancato rispetto della attuazione delle misure di prevenzione vanno effettuate ai numeri verdi già istituiti dalla Regione del Veneto e dalle Aziende Sanitarie Locali.
I Dipartimenti di Prevenzione e gli SPISAL raccoglieranno e valuteranno le segnalazioni anche al fine di dare informazioni, istruzioni e indicazioni, collaborando con le autorità pubbliche com- petenti al fine di supportare e vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione. Gli SPISAL diffonderanno attraverso i canali istituzionali indirizzi operativi per promuovere l’ado- zione delle misure di prevenzione in maniera omogenea sull’intero territorio regionale.
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale; l’azienda dovrà procedere al suo isolamento e ad avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti.
Info e assistenza
Il patronato INAS e CAF Cisl offrono un servizio di assistenza via telefono oppure e-mail.
INAS | CAF | |||
BELLUNO | 0437 944761 | 0422 1660661 | ||
PADOVA | 049 8757855 | 049 8753629 | ||
ROVIGO | 0425 399211 | 0425 399246 | ||
TREVISO | 0422 545611 | 0422 1660661 | ||
VENEZIA | 041 2905811 | 041 2905900 | ||
VERONA | 045 8096030 | 045 8096027 | ||
VICENZA | 0444 228711 | 0444 320344 |
Attenzione: a causa del traffico telefonico può essere necessario attendere in linea o richiamare.
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Misure per le famiglie
1. Congedo speciale per genitori entrambi al lavoro
Lavoratori dipendenti
Come fare per ottenere l’indennità.
I lavoratori privati, a gestione separata e autonomi possono farne richiesta tramite INPS oppure con il
Patronato INAS Cisl. I lavoratori pubblici tramite la propria Amministrazione.
Il congedo speciale è riconosciuto per un totale complessivo di quindici giorni (periodo continuativo o frazionato) ai genitori che sono entrambi al lavoro e han- no i figli a casa a seguito della sospensione dell’attività scolastica dovuta dalla emergenza Covid-19.
I figli devono essere in età non superiore ai 12 anni. Se sono disabili non c’è limite di età. Il congedo è indennizzato con una somma pari al 50% della retribuzione e beneficia della copertura contributiva.
Vale per i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici con una differenza: se i lavoratori sono entrambi del privato è prevista l’alternanza (sempre per 15 giorni complessivi) mentre se anche uno solo dei genitori è dipendente pubblico l’alter- nanza non è concessa.
• Lavoratori iscritti in esclusiva alla gestione separata INPS
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, hanno diritto a fruire di 15 giorni di uno specifico congedo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, con una indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito, in- dividuata secondo la base di calcolo utile ai fini della determinazione dell’indennità
di maternità.
• Lavoratori Autonomi
La medesima indennità e per lo stesso periodo, è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
2. Aspettativa non retribuita
I genitori, lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che siano entrambi al lavoro.
Questo tipo di congedo non prevede la corresponsione di indennità né il riconoscimento della contribuzione figurativa. Il lavoratore che lo utilizza non può però essere licenziato e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3. Voucher baby sitter
• Dipendenti settore privato e pubblico
In alternativa al congedo speciale i genitori con gli stessi requisiti possono ottenere un bo-
nus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo a partire dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia dell’Inps.
• Dipendenti settore sanitario pubblico e privato accreditato e delle Forze di polizia
Il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
4. Disabilità
• Permessi legge 104
I permessi della legge 104 sono implementati di 12 giornate complessive da usufruire nei mesi di marzo ed aprile
2020.
• Lavoratori che convivono con persone gravemente disabili
L’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro a condizione che sia preventi- vamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei “Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-edu-
cativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità”.
• Lavoro Agile
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
5. Casa
• Attuazione del fondo solidarietà mutui “prima casa”
Chi ha in corso un mutuo per l’acquisto della prima casa e sta subendo la riduzione dell’ora- rio o la sospensione dal lavoro, oppure è in seria difficoltà con il fatturato mensile della pro- pria ditta individuale o piccola impresa in seguito alla Emergenza Coronavirus, può richiedere la sospensione delle rate direttamente alla propria banca.
La sospensione delle rate (fino a 18 mesi) comporta un allungamento del piano di ammorta- mento. Per un periodo di 9 mesi dal 18 marzo 2020 l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
• Sfratti
Tutti gli sfratti sono sospesi fino al 30 giugno 2020.
6. Fisco
• Xxxxxxx termine presentazione modello 730
Spostamento del termine ultimo di presentazione del modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre.
• Sospesi i termini di versamento per atti impositivi
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, riferito a:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
• atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
• atti esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
• Slittamento termini per sanatorie in corso
Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento, previsto per il 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” e del termine del 31 marzo 2020 relativo al “saldo e stralcio”.
7. Erogazioni liberali
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazio- ni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
8. Proroga termini di decadenza previdenza e assistenza
Dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
9. Datori di lavoro domestico
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbliga- toria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 vanno effettuati entro il 10 giugno 2020.
Covid-19
10. Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
È prevista un’indennità a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro; la misura dell’indennità e le modalità di richiesta saranno stabilite entro il 17 aprile da appositi decreti del Ministero del Lavoro.
11. Premio ai lavoratori dipendenti
Per chi possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non supe- riore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Il premio non concorre alla formazione del reddito dell’anno 2020.
Come funziona: i sostituti d’imposta (datori di lavoro) riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribu- zione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno
12. Proroga scadenza documenti
Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (attenzione: la proroga non ha efficacia ai fini dell’espatrio)
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020.