Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale decrescente e premio annuo costante limitato
Società del Gruppo Sara
Saratutelavita
Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte
a capitale decrescente e premio annuo costante limitato
Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
ultimo aggiornamento dei dati: 01/02/22
Saratutelavita 234 CdA edizione 02/22
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
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Indice delle Condizioni di Assicurazione
Premessa
Garanzia Principale - sezione A: norme valide in ogni caso Parte I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa pag. 3
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche del contratto pag. 3
Art. 4 - Prestazione pag. 3
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato pag. 4
Parte II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 6 - Premio annuo costante limitato pag. 4
Parte III - INIZIO, TERMINE DEL CONTRATTO E DURATA
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto pag. 6
Art. 8 - Durata pag. 6
Art. 9 - Recesso dal contratto pag. 6
Parte IV - ESCLUSIONI, ASSUNZIONE DEL RISCHIO, COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio pag. 6
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. 8
Art. 12 - Comunicazioni, documentazione rilasciata dall’Impresa e Home Insurance pag. 8
Parte V - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE
Art. 13 - Mancato pagamento del premio - rescissione pag. 9
Art. 14 - Ripresa del pagamento del premio - riattivazione pag. 10
Art. 15 - Riscatto e riduzione pag. 10
Parte VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 16 - Cessione, Pegno e Vincolo | pag. 10 |
Art. 17 - Beneficiario | pag. 10 |
Art. 18 - Pagamenti dell'Impresa | pag. 10 |
Art. 19 - Foro competente | pag. 11 |
Art. 20 - Legge applicabile al contratto | pag. 11 |
Sezione B: Xxxxx valida solo se espressamente richiamata in proposta/polizza | |
Capitolo 1: Condizioni per contratti assunti senza visita medica (carenza) | pag. 12 |
Glossario | pag. 13 |
Conflitto di Interessi Riferimenti normativi
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Saratutelavita 234 (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”).
Saratutelavita 234 è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Temporanea Caso Morte a capitale decrescente e a premio annuo costante limitato, che prevede la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (di seguito anche prestazione) in corso di contratto.
Il codice tariffa di Saratutelavita è tar.234.
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
● DIP VITA: il documento che fornisce informazioni essenziali e di sintesi del prodotto
● DIP Aggiuntivo VITA: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al DIP VITA, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
● Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio annuo costante di perfezionamento
● Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
I vari documenti che compongono il Set Informativo vengono:
● consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
● pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei
box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione. L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
GARANZIA PRINCIPALE - Sezione A: Norme valide in ogni caso
PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dalla proposta/polizza
● dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
● Contraente: la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa il premio annuo costante limitato per un periodo inferiore alla durata del contratto
● Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
● Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari in proposta/polizza.
Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto
Saratutelavita 234 appartiene alla categoria dei contratti di Assicurazione Temporanea per il caso di morte - di Xxxx X - e garantisce in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, una prestazione caso morte in misura pari al capitale assicurato.
La prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa.
Di norma il Contraente decide il capitale assicurato iniziale che ritiene coerente alle esigenze di tutela; di conseguenza, l’Impresa determina il premio annuo costante limitato lordo corrispondente, a seconda di specifici elementi quali, ad esempio, l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto, le sue condizioni di salute, abitudini e attività e la durata del contratto.
Art. 4 - Prestazione
Il presente contratto prevede che in caso di morte dell’Assicurato l’Impresa liquidi ai Beneficiari designati la prestazione caso morte, determinata in base al capitale assicurato iniziale indicato in proposta/polizza.
La prestazione caso morte si ottiene diminuendo di tante volte una quota costante del capitale stesso per quanti saranno gli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di decesso dell'Assicurato.
La quota costante è pari a 1/n, con n pari alla durata del contratto.
Il capitale assicurato viene riconosciuto ai Beneficiari se e solo se - al verificarsi dell’evento - risultino valide le seguenti condizioni:
● contratto in regola con il pagamento dei premi annui costanti ovvero delle rate di premio
● decesso dell’Assicurato avvenuto prima della scadenza del contratto
e non risultino valide e applicabili le esclusioni e le limitazioni espressamente indicate:
● al seguente Art.10 per le esclusioni e l’assunzione del rischio
● al successivo Capitolo 1 della sezione B, per la limitazione della copertura del rischio.
Il capitale assicurato iniziale non può risultare inferiore a Euro 50.000, mentre non esiste alcun limite superiore.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione: il contratto si intende estinto e i premi annui costanti o rate di premio versati restano acquisiti dall'Impresa.
età dell’Assicurato alla decorrenza: 40 anni | capitale assicurato scelto al momento della sottoscrizione del contratto, pari a Euro 200.000 |
durata del contratto: 15 anni | |
di conseguenza, il premio annuo costante limitato che il Contraente è tenuto a pagare per i primi 10 anni di durata del contratto, al fine di garantirsi un capitale assicurato di Euro 200.000, è pari a Euro 399. Tale importo - comprensivo della spesa fissa e del caricamento % - viene determinato dall’Impresa sulla base di ipotesi sia demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza della popolazione) che finanziarie: infatti, date queste ipotesi l’Impresa determina un tasso che, moltiplicato per il capitale assicurato, determina il premio annuo costante limitato da corrispondere. | |
ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l’argomento trattato. Di conseguenza non impegnano in alcun modo l’Impresa. |
Esempio: come si individua il premio annuo costante limitato
si ipotizzi quanto segue:
Art. 5 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto. Di seguito si illustrano i limiti di età alle data di decorrenza e scadenza:
tabella 1.
età dell’Assicurato
alla decorrenza | alla scadenza | |
minima | massima | massima |
18 anni | 75 anni | 85 anni |
Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l’Assicurato sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età effettiva e non assicurativa.
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 6 - Premio annuo costante limitato Versamenti
La prestazione caso morte - descritta al precedente Art.4 - viene garantita dietro versamento da parte del Contraente - per un periodo inferiore alla durata del contratto e sempre che l'Assicurato sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in proposta/polizza.
Ciascun importo viene corrisposto:
● anticipatamente, dovuto dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce
● in misura costante per una durata inferiore a quella del contratto, così come indicato in proposta/polizza
● non oltre l'anno assicurativo in cui avviene di decesso dell'Assicurato.
Il premio annuo costante - il cui importo non può essere variato in corso di contratto - è determinato in base a:
● il capitale assicurato ● l’età assicurativa dell'Assicurato
● la durata prescelta del contratto ● lo stato di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e
sportive svolte dall'Assicurato
È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante limitato in rate semestrali, trimestrali e mensili.
È sempre possibile la facoltà del Contraente di richiedere all’Impresa di poter variare il frazionamento del premio: condizione necessaria è quella di comunicare la sua decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
Il Contraente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio (anche in caso di frazionamento).
Diversamente il contratto si estingue e i premi, o le rate di premio, corrisposti restano acquisiti all'Impresa.
Infine, se il contratto è connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata - totale o parziale - o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio annuo costante limitato pagato, relativo al periodo residuo non goduto.
In alternativa l'Impresa, su richiesta del Contraente - che si impegna a continuare a versare regolarmente il premio - fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario designato.
Costi da applicare ai premi annui costanti limitati
Ciascun premio annuo costante - o rata di premio - deve intendersi al lordo:
● della cifra fissa di Euro 25 da applicare al premio annuo costante (ovvero in quota parte in caso di frazionamento)
● del caricamento percentuale, pari al 15% da applicare a ciascun premio annuo o rata di premio al netto della cifra fissa (ovvero alla quota parte di cifra fissa)
● dell’eventuale interesse di frazionamento - da applicare su ciascuna rata - pari a:
● 1,5% in caso di scelta semestrale
● 2,0% in caso di scelta trimestrale
● 2,5% in caso di scelta mensile.
Modalità di pagamento
Ciascun premio annuo costante - o rata di premio - viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● alla data di perfezionamento:
● ordine di bonifico ● altro mezzo di pagamento bancario o postale
● sistema di pagamento elettronico ● assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola
di non trasferibilità
● alle successive date di pagamento del premio annuo costante - o rata di premio:
● se scelto il frazionamento trimestrale, semestrale o annuale: a scelta una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero l’addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD
● se scelto il frazionamento mensile: il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.
Attraverso l’utilizzo dell’area riservata internet dispositiva (Home Insurance dispositiva) l’Impresa offre al Contraente la facoltà di effettuare il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento direttamente nella propria area riservata ovvero utilizzando l’app SaraConMe.
Se il Contraente avesse scelto in precedenza, come opzione di pagamento, l’addebito diretto SEPA, è necessario che lo disattivi per poter effettuare il pagamento nella propria area riservata.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all’Impresa, essa comunica tale circostanza al Contraente specificando che l’importo che risulta insoluto e gli importi successivi - premio o rata di premio - devono essere corrisposti all’Intermediario di riferimento. Infine, a giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
Il pagamento deve avvenire alle scadenze convenute: qualora il pagamento avvenga oltre il 30° giorno successivo alla
data di scadenza pattuita sull'importo del premio verranno applicati gli interessi legali per il periodo compreso tra la data di scadenza e la data di pagamento del premio.
Gli interessi legali saranno applicati o in aumento di successivi premi annui costanti limitati - o rate di premio - ovvero in diminuzione della liquidazione.
Parte III - INIZIO, TERMINE DEL CONTRATTO E DURATA
Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
● la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
● il pagamento del premio annuo costante o rata di premio - lordo, alla data di perfezionamento.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.
Art. 8 - Durata
Il Contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza, anche compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
Il contratto prevede una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 30 anni.
Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso
● interruzione del pagamento dei premi
● decesso dell’Assicurato in corso di contratto
● scadenza del contratto
Art. 9 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.7, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al versamento effettuato, al netto della quota parte riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
Parte IV - ESCLUSIONI, ASSUNZIONE RISCHIO, COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 10 - Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni
Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
● dolo del Contraente o del Beneficiario
● partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
● partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
● incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
● suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto
● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
● disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso la garanzia è estesa per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
Per i casi sopra elencati l’Impresa corrisponde:
● in caso di morte o invalidità causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: nessun importo
● in caso di morte o invalidità non causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: l’importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell’Assicurato.
Assunzione del rischio
L’Impresa ha sempre la necessità di acquisire le informazioni sull’Assicurato in merito alle sue:
● condizioni di salute
● abitudini di vita
● attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato.
Tali informazioni di base sono ricavabili nel questionario sanitario, parte integrante della proposta/polizza.
Per cui, a determinate condizioni descritte di seguito, per l’emissione del contratto l’Impresa necessita della sola compilazione del questionario sanitario e - secondo quanto previsto nelle Condizioni per contratti assunti senza visita medica - carenza, presenti alla successiva sezione B - Capitolo 1 e alle quali si rimanda - assume il contratto senza alcun preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e dunque senza richiedere allo stesso:
● la visita medica
● gli accertamenti sanitari.
Valendo le condizioni di carenza sopra descritte, se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore del contratto, l’Impresa non garantisce il capitale assicurato indicato in proposta/polizza ma restituisce un importo pari a quanto corrisposto dal Contraente al netto degli eventuali interessi di frazionamento.
Le condizioni per le quali il contratto viene emesso senza visita medica e alcun accertamento sanitario sono valide se valgono entrambe le seguenti condizioni di età dell’Assicurato e capitale assicurato:
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto minore o uguale a 55 anni e capitale assicurato minore o uguale a Euro 350.000
ovvero
età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto uguale o maggiore di 56 anni ma minore o uguale a 60 anni e capitale assicurato minore o uguale a Euro 300.000.
Per età dell’Assicurato si intende l’età assicurativa.
Ulteriore condizione - oltre a quelle illustrate nella tabella - è la decisione dell’Assicurato di non richiedere esplicitamente il preventivo accertamento delle proprie condizioni di salute mediante visita medica.
Ovviamente l’Assicurato può sempre decidere di richiedere esplicitamente il preventivo accertamento delle proprie condizioni di salute mediante visita medica (al fine di rendere pienamente in vigore il contratto fin dalla data di decorrenza) anche entro i limiti di capitale assicurato caso morte iniziale sopra indicati.
Valendo queste condizioni il contratto sarà pienamente valido a partire dal 6° mese successivo alla sua entrata in vigore.
Diversamente, è necessario il preventivo accertamento delle condizioni di salute - tramite visita medica e accertamenti sanitari - nelle seguenti condizioni di età dell’Assicurato e capitale assicurato:
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto minore o uguale a 55 anni e capitale assicurato maggiore di Euro 350.000
ovvero
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto uguale o maggiore di 56 anni ma minore o uguale a 60 anni e capitale assicurato maggiore di Euro 300.000
ovvero
● età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto uguale o maggiore di 61 anni e qualsiasi importo di capitale assicurato.
Si riassume di seguito la documentazione richiesta per ogni importo di capitale assicurato caso morte ed età dell’Assicurato:
tabella 2.
capitale assicurato caso morte iniziale (età) | documentazione |
● fino a Euro 350.000 (per età fino a 55 anni) ● fino a Euro 300.000 (per età da 56 a 60 anni) | questionario sanitario, carenza di 6 mesi se l’Assicurato vuole eliminare la carenza: visita medica presso il proprio medico di famiglia |
● da Euro 350.001 a Euro 650.000 (per età fino a 55 anni) ● da Euro 300.001 a Euro 650.000 (per età da 56 a 60 anni) ● da Euro 300.001 a Euro 500.000 (per età oltre a 61 anni) | visita medica presso il proprio medico di famiglia e accertamenti sanitari (gli accertamenti sanitari variano a seconda della classe di età e capitale caso morte iniziale) |
● da Euro 650.001 a Euro 1.000.000 (per età fino a 55 a 60 anni) ● da Euro 500.001 a Euro 1.000.000 (per età oltre a 61 anni) | visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa e accertamenti sanitari più dettagliati e visite specialistiche |
● oltre Euro 1.000.001, indipendentemente dall’età | visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa e accertamenti sanitari più dettagliati e maggiori visite specialistiche |
Possono essere previsti sovrappremi ed esclusioni a seguito dei risultati relativi alle condizioni di salute, abitudini di vita e attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato.
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
L'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione o attività dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa stessa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.
La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli accertamenti:
tabella 3.
accertamento o meno del dolo, ovvero della colpa grave | provvedimenti che l’Impresa può adottare | |
caso in cui sia stato accertato il dolo o la colpa grave | annullamento del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza | non riconoscimento di alcuna prestazione né in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto |
caso in cui NON sia stato accertato il dolo o la colpa grave | rescissione del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza | riduzione della prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto |
In ogni caso, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della prestazione.
Art. 12 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE
Comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato all’Impresa
Al fine di permettere all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto, l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa mediante lettera raccomandata A/R - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Assicurato, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.
Comunicazioni dell’Impresa al Contraente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l’invio delle richieste all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
documentazione rilasciata dall’Impresa al Contraente
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia al Contraente:
● il modulo di proposta/polizza, consegnato - a fronte del versamento del premio annuo costante limitato o rata di premio - al momento della sottoscrizione del contratto. In esso sono indicati, tra gli altri, il numero di polizza, i dati dei Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato e la data di decorrenza del contratto
● la quietanza, consegnata - a fronte del versamento di ciascun premio annuo costante o rata di premio successivo - nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente sia diversa dall’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD. In essa è indicata, tra gli altri, la data di versamento.
Entrambi questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.
Annualmente, entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto, l’Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce dati e informazioni riferiti al periodo di riferimento (intervallo compreso tra le ultime due date di ricorrenza annua).
In particolare, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
● cumulo dei versamenti effettuati nell’anno precedente
● ammontare della quota parte detraibile
● il capitale assicurato.
HOME INSURANCE: area riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’area riservata presente nella home page di xxx.xxxx.xx.
L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia almeno le seguenti operazioni:
● pagamento del premio successivo a quello di perfezionamento
● richiesta di modifica dei propri dati personali.
L’area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
● coperture assicurative in essere
● condizioni contrattuali sottoscritte
● stato dei pagamenti e relative scadenze
● eventuale sospensione della garanzia ed eventuale relativa riattivazione
● nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole. Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
PARTE V - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE
Art. 13 Mancato pagamento del premio - rescissione
Il mancato pagamento anche di un solo premio - annuo o rata di premio - determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza dello stesso, la risoluzione del contratto (rescissione).
In caso di mancato pagamento i premi versati restano definitivamente acquisiti dall'Impresa.
Art. 14 Ripresa del pagamento del premio - riattivazione
Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato, il Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando gli importi arretrati aumentati degli interessi legali.
La riattivazione può avvenire anche entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta dell'Impresa che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione il contratto - che nell'intervallo di tempo rimane sospeso nei suoi effetti - entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati - annui o rate di premio - e dei relativi interessi legali.
La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi - effettuata nei termini sopra indicati - ripristina la prestazione assicurativa ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
È possibile richiedere di riattivare il contratto anche direttamente nella propria area riservata ovvero utilizzando l’app
SaraConMe.
Art. 15 Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 16 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 17 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione.
La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore dei Beneficiari.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte del Contraente
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta/polizza il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
Art. 18 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari:
● a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
● individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
● certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della sua data di nascita)
● relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
● eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la
mancanza
● se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi.
Le spese relative all’acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 19 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 20 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Sezione B: Xxxxx valida solo se espressamente richiamata in proposta/polizza
Capitolo 1: Condizioni per contratti assunti senza visita medica (carenza)
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di cui alla Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante limitato corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.
Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo di proposta/polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avviene tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva delle assicurazioni sostituite, a partire dalle rispettive date di entrata in vigore.
L'Impresa non applica entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata - pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato - qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
● una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
● shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
● infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'Art.10 della sezione A delle presenti Condizioni) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non viene pagato.
In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti limitati versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.
Nel caso in cui l'Impresa avesse richiesto gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività e l'Assicurato non avesse aderito a tale richiesta, il periodo di carenza viene esteso a 7 anni.
Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo capoverso qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più contratti.
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella proposta/polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurativa
Caricamento: parte di quanto versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Cifra fissa: onere costituito da un importo fisso assoluto a carico del Contraente
Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio annuo costante di perfezionamento - viene emesso il contratto
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni che si verificano quando un Soggetto rilevante, al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa, sia portatore di un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse sia potenzialmente idoneo ad interferire con quello dei suoi clienti o tra due clienti, in modo tale da incidere negativamente sugli interessi dei Contraenti
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio annuo costante all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data
Contratto di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio
Documento unico di rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi
Dichiarazioni dell’Assicurato: documento presente in proposta/polizza sulle sue abitudini di vita, condizioni di salute e attività professionali e sportive (amatoriali e professionali)
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente e/o dell’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti o omettono di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la prestazione/premi, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Interessi di frazionamento: in caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa. Il presente prodotto prevede che gli interessi di frazionamento siano già inclusi nel premio da corrispondere
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: area riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario, della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del modulo di proposta/polizza
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Premio annuo costante: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto Premio complessivo o lordo: importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari
Premio rateizzato o frazionato: parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio, ogni semestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale l'Impresa applica una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Proposta/Polizza: documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e prova l’avvenuta corresponsione del premio di perfezionamento
Questionario sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione
Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata dell'Impresa in caso di pagamento presso l’Intermediario, costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario in caso di addebito diretto SEPA
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato
Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento
Ricorrenza annua: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurativa
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa
Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall’Impresa per i Contratti di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo)
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Conflitto di interessi
Xxxx Xxxx XxX ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
Informativa Privacy: ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)
La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Xxxx Xxxx Spa e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Xxx Xx, 00, Xxxx (il “Titolare” o “Sara Vita”).
2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?
Il Responsabile della protezione dei dati personali (il “RPD”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica XXX@xxxx.xx ovvero scrivendo al seguente indirizzo: Responsabile Protezione Dati Personali
Xxxx Xxxx S.p.A. - Xxx Xx, 00 - 00000, Xxxx.
3. Cos’è il dato personale?
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Particolari”).
4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?
Sara Vita raccoglie i Suoi Dati e Dati Particolari, innanzitutto, per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all’espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipulazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche all’occorrenza effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa, anche utilizzando banche dati pubbliche o di società terze specializzate), nonché all’esecuzione, gestione e controllo del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione del Customer Care e di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.
Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi - quali la valutazione del rischio ed il calcolo del premio, la valutazione di adeguatezza del contratto proposto, le valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio - sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio.
Inoltre, Sara Vita potrà trattare i Suoi dati per prevenire, individuare o perseguire frodi nel proprio legittimo interesse nonché per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi.
Inoltre, per finalità di esclusiva analisi statistico/attuariale, Sara Vita potrà utilizzare alcuni Suoi dati personali, trattati in forma anonimizzata e aggregata, ad esclusione di Dati Particolari, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica, questi ultimi raccolti in forma anonima e aggregata: Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
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poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo Contraente.
Sara Vita potrà inoltre trattare i dati predetti, ad esclusione di Dati Particolari, in forma anonimizzata e aggregata, senza alcun effetto giuridico o significativo sulla Sua persona, , per analisi ed elaborazioni volte a migliorare i prodotti, i servizi e la proposizione commerciale, nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni caso, Xxx potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. Previo Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: assicurativo, editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.
Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
In particolare, il mancato conferimento del consenso da Lei prestato per finalità utili alla proposizione commerciale non pregiudicherà l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi al trattamento dei Dati per finalità utili alla proposizione commerciale eseguite con i mezzi sopra indicati - anche distintamente - nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I Dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’interessato. In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
n. finalità del trattamento
natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali
conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali
condizione di liceità del trattamento
1 assunzione e gestione della polizza assicurativa
2 adempimento di obblighi di legge (inclusi obblighi derivanti da normativa antiterrorismo e antiriciclaggio) nonché per finalità antifrode e difensive
3 informazioni commerciali relative a prodotti e servizi
analoghi a quelli acquistati
4 elaborazioni in forma aggregata/anonimizzata,
dei dati relativi al rischio assicurativo eventualmente incrociati con altri dati statistici
5 elaborazioni in forma aggregata/anonimizzata, dei
dati relativi ai comportamenti di consumo
6 attività commerciale da parte
di Sara Vita
volontaria impossibilità di fornirLe il servizio richiesto
volontaria impossibilità di fornirLe il servizio richiesto
volontaria impossibilità di fornirLe informazioni su prodotti, sconti e iniziative commerciali di Sara Vita
volontaria impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità
statistico-attuariale
volontaria impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistiche
volontaria impossibilità di fornirLe informazioni e proposte su tutta la gamma prodotti, i servizi e le iniziative - anche di sconto - proposte da Sara Vita anche con partner terzi
esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Particolari
adempimento di obblighi di legge e legittimo interesse
legittimo interesse legittimo interesse
legittimo interesse
il Suo consenso
7 profilazione volontaria impossibilità di offrirLe proposte
personalizzate basate sulla
conoscenza del cliente e in grado di soddisfare le Sue reali esigenze con soluzioni, offerte e sconti specifici
il Suo consenso
8 comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini di
marketing
volontaria impossibilità di fornirLe promozioni commerciali di terzi
il Suo consenso
5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Particolari a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Particolari a soggetti indeterminati.
6. Dove trasferiamo i suoi dati?
Sara Vita di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Particolari al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati e Dati Particolari possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara Vita assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Vita garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.
L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I Dati e i Dati Particolari a Lei riferibili saranno trattati da Sara Vita solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.
In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Particolari con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a. per finalità connesse all’esecuzione del contratto, i Xxxx Xxxx e i Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i suoi Dati e Dati Particolari raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti
b. per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Vita finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge
c. con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato
d. per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.
8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?
Durante il periodo in cui Sara Vita è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Particolari, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
● diritto di revocare il consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
● diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
● diritto alla rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti
● diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Particolari presenti all’interno dei nostri archivi
● diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari
● diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso in favore di un diverso Titolare
● diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Particolari
● diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: nel caso in cui Sara Vita si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Xxx ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
9. Come proporre un reclamo?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Particolari sono trattati da Sara Vita, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
Saratutelavita 234 ed. 02/22