Contratto di Assicurazione Incendio Mutui Mod. IM77 ed. 08/2011
Contratto di assicurazione Incendio Incendio Mutui n. 01247112
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 08/2011 Copertina
Contratto di Assicurazione Incendio Mutui Mod. IM77 ed. 08/2011
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
• Genertel S.p.A. è una compagnia assicurativa controllata al 100% del capitale sociale da Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’Ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 99.817.368, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 47.040.100.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Non è previsto il rinnovo in quanto trattasi di contratto pluriennale.
Avvertenza: è assente la possibilità di disdetta del contratto di Assicurazione, in quanto legato al Mutuo.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’Assicurazione dei rischi dell’Abitazione.
Il contratto, a fronte del versamento dei premi stabiliti, prevede un Indennizzo all’Abitazione indicata nella Dichiarazione di Adesione per i rischi indicati all’art. 11 “Oggetto dell’Assicurazione” e alla sezione “Eventi Speciali” delle Condizioni di Assicurazione.
La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo e deve corrispondere inizialmente all’importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia Ipotecaria; successivamente le somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni, come definito agli artt. 11 “Oggetto dell’Assicurazione”, 12 “Tipologie di Fabbricati assicurabili”, 14 “Limiti di assicurabilità”, 16 ” Esclusioni” e sezione “Eventi Speciali”.
Avvertenza: nel contratto sono previste specifiche franchigie e massimali: sezione “Eventi Speciali” delle Condizioni di Assicurazione; il massimale concedibile per ciascun Fabbricato è pari al massimo a Euro 1.000.000 (art. 14 Limiti di assicurabilità).
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato € 100.000
Debito residuo al momento del Sinistro € 80.000 Ammontare del danno € 90.000
Danno indennizzabile € 80.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 10.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA:
Es.1) Danno da evento atmosferico Massimale assicurato € 100.000 Franchigia € 1.000
Ammontare del danno stimato: € 10.000
Danno indennizzabile: € 9.000 (dedotta la franchigia) Es.2) Danno da evento atmosferico
Massimale assicurato € 100.000 Franchigia € 1000
Ammontare del danno stimato: € 800 Danno indennizzabile: € 0
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa
grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Si rinvia all’art. 2 “Dichiarazioni inesatte e reticenti” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione (art. 3 “Aggravamento del Rischio”) nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del Rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il Fabbricato muti destinazione d’uso (ad es. da Abitazione civile ad esercizio commerciale).
6. Premi
Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, compreso imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo.
Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all’importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria), il tasso annuo lordo dello 0,21 per mille moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.
Si rinvia all’art. 28 “Determinazione del Premio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Mezzi di pagamento: bonifico bancario e assegno bancario. L’intermediario percepisce le seguenti commissioni in relazione al Premio:
- 40% sul Premio al netto delle imposte, in valore assoluto corrisponde in media a € 219 al netto delle imposte.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata del Mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto Bancario, l’Assicurato ha facoltà di indicare il nuovo beneficiario o di richiedere il rimborso del Premio non goduto al netto delle imposte.
Si rinvia all’art. 15 “Durata dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: non sono previsti sconti di Premio.
7. Rivalse
Il contratto in oggetto non prevede specifiche clausole di rivalsa.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia agli artt. 6 ”Recesso in caso di Sinistro”, 7 “Facoltà di recesso dagli Eventi Speciali – Atti Dolosi (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e vandalici)” e 8 “Facoltà di recesso dagli Eventi Speciali – Fenomeni atmosferici (Trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, vento) delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto
conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
L’attività di gestione dei sinistri è svolta per Genertel da Generali Business Solutions Servizi Liquidazione Danni (in seguito per brevità GBS) con sede in X. Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel.800.340811 fax.800.541811 con call center operante dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30. GBS si avvarrà, per la quantificazione dell’entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.
Si rinvia a:
Art.5 “Altre Assicurazioni”.
Art. 19 “Obblighi in caso di Sinistro”. Art.20 “Esagerazione dolosa del danno”. Art.21 “Valutazione del danno”.
Art.23 “Determinazione del danno”. Art. 24 “Anticipo Indennizzi”.
Art.26 “Limite di Indennizzo”.
Art. 27 “Pagamento dell’Indennizzo”.
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx,
00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
GLOSSARIO
Assicurato
il soggetto il cui Interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto che, con la mediazione del Contraente, ha stipulato con la Banca erogatrice un contratto di Mutuo;
Assicurazione
il contratto di Assicurazione;
Capitale Residuo
il credito residuo in linea capitale a favore del Contraente, relativamente al Mutuo, cosi come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute;
Contraente
Tree Finance S.r.l., con sede in Xxxxxx, X. Xxx Xxxxx, 0/x, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.068.966,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 04322880966;
Dichiarazione di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Fabbricato
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dalla Banca erogatrice a favore dell’Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
Franchigia
la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
Impresa
Genertel S.p.A. - 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - tel. 000 0000000 - xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Indennizzo
la somma dovuta dall’Impresa in caso dl Sinistro;
Mutuo
il contratto stipulato tra la Banca erogatrice e l’Assicurato, avente per oggetto la concessione all’Assicurato, da parte della Banca erogatrice (per Banca erogatrice si intende l’istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato mediante l’intermediazione del Contraente e che
risulta beneficiario dell’ipoteca iscritta sul Fabbricato) di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione;
Premio
la somma dovuta dall’Assicurato alla Società in relazione all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Scoperto
la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
* * *
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Mod. IM77 ed. 08/2011
Polizza di assicurazione N° 01247112
Convenzione Incendio Mutui
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto il cui Interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il soggetto che, con la mediazione del Contraente, ha stipulato con la Banca erogatrice un contratto di mutuo;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Banca erogatrice
l’istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato mediante l’intermediazione del Contraente e che risulta beneficiario dell’ipoteca iscritta sul Fabbricato;
Capitale residuo
il credito residuo in linea capitale a favore del Contraente, relativamente al Mutuo, cosi come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute;
Contraente
Tree Finance S.r.l., con sede in Xxxxxx, X. Xxx Xxxxx, 0/x, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.068.966,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 04322880966;
Dichiarazione di adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Fabbricati
l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dalla Banca erogatrice a favore dell’Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
Franchigia
la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
Incendio
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso dl Sinistro;
Materiali incombustibili
sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
Mutuo
il contratto stipulato tra la Banca erogatrice e l’Assicurato, avente per oggetto la concessione all’Assicurato, da parte della Banca erogatrice, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;
Polizza
il documento che prova l’Assicurazione;
Premio
la somma dovuta dall’Assicurato alla Società in relazione all’Assicurazione;
Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Scoperto
la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio;
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società
Genertel S.p.A. - tel. 000 0000000 - fax 000 000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a versare il Premio alla Società presso l’Agenzia Assirex Srl. Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo, a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto la Dichiarazione di adesione e sia stato pagato il relativo Premio.
Art.2 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all‘Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., a meno che non siano state commesse in buona fede dall’Assicurato stesso.
Art.3 - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di Premio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 1898 C.C.
Art.4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx.
L’esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell’Art. 1913 C.C., a tutti gli assicuratori e indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 C.C.
Art.6 - Recesso in caso di Sinistro
La Società e l’Assicurato possono recedere dall’Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’Indennizzo conseguenti all’avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società restituirà la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Art.7 - Facoltà di recesso dagli Eventi Speciali – Atti Dolosi (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e vandalici)
Le Parti hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia è pari allo 0,008 per mille.
Art.8 - Facoltà di recesso dagli Eventi Speciali – Fenomeni atmosferici (Trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, vento)
Le Parti hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia è pari allo 0,016 per mille.
Art.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art.10 - Rinvio alle norme dl legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.11- Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali ai Fabbricati assicurati, direttamente causati da:
- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni e integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art.12 - Tipologie di Fabbricati assicurabili
I Fabbricati devono:
a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
b) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
c) essere costruiti in Materiali incombustibili, essendo tollerate le strutture portanti del tetto e i solai anche in materiali combustibili;
d) essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l’intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.
Sono comunque esclusi dalla presente Xxxxxxx i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.
Art.13 - Modalità di Assicurazione dei Fabbricati
L’Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, di una Dichiarazione di adesione redatta il quattro copie (rispettivamente per l’Assicurato, per la Banca erogatrice, per il Contraente e per la Società).
Ogni Dichiarazione di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
- dati anagrafici dell’Assicurato o degli Assicurati (in caso di Mutui cointestati);
- Banca erogatrice (denominazione e codice ABI);
- numero di rapporto del Mutuo;
- durata originaria del Mutuo (anni e mesi);
- somma assicurata iniziale (deve corrispondere all’importo erogato del Mutuo);
- Premio anticipato finito, comprensivo di imposte.
All’Assicurato dovranno essere consegnati, unitamente alla Dichiarazione di adesione, l’Informativa privacy, le Condizioni Contrattuali di Polizza e la Nota informativa; una copia della Dichiarazione di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo della Dichiarazione di adesione, dell’Informativa privacy, delle Condizioni Contrattuali di Polizza o della Nota informativa, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Dichiarazione di adesione medesima.
Art.14 - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo e deve corrispondere inizialmente all’importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia Ipotecaria; successivamente le somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale residuo del Mutuo.
La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a Euro 1.000.000,00 e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a Euro 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.
Art.15 - Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Fabbricato l’Assicurazione avrà durata pari alla durata originaria del Mutuo e, fatto salvo quanto disciplinato dagli Art.6 - “Recesso in caso di Sinistro”, Art.7 - “Facoltà di recesso dagli Eventi Speciali - Atti Dolosi” e Art.8 - “Facoltà di recesso dagli Eventi Speciali - Eventi Atmosferici”, rimarrà comunque operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso. In caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto bancario, l’Assicurato ha facoltà di indicare il nuovo beneficiario o di richiedere il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte.
Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile:
R =(P/1,2225-C)*((N-K)/N)2+C*(N-K)/N
dove:
R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi;
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi;
ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
C = caricamento.
La durata massima dell’Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a quaranta anni; non potranno quindi essere assicurati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.
Art.16 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale dl particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali prestata l’Assicurazione;
f) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) dl fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
i) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art.17 - Colpa grave dall’Assicurato
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da un evento indennizzabile a termini di Polizza, anche se avvenuti con colpa grave dell’Assicurato ovvero delle persone delle quali l’Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge.
Art.18 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’ Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art.19 - Obblighi In caso di Sinistro
L’attività di gestione dei sinistri è svolta per Genertel da Gruppo Generali Liquidazione Danni S.p.A. (in seguito per brevità GGL) con sede in X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel. 02/00000000 - fax 02/00000000.
Per la denuncia e la gestione dei sinistri l’Assicurato si avvarrà del numero verde 800/880.880 del Call Center di GGL, operante dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 con operatore e con messaggeria negli altri orari. La denuncia di sinistro potrà pervenire al Call Center anche per posta (casella postale 15101 - 20148 Milano) o via fax (numero verde 800/433.833).
Il Call Center di GGL al termine della telefonata, e comunque a sinistro rubricato nel caso di denuncia mediante comunicazione non telefonica, indicherà all’Assicurato il numero della pratica, le eventuali attività da espletare e la documentazione aggiuntiva richiesta per il prosieguo della pratica stessa e/o l’indirizzo e denominazione del centro liquidazione danni (CLD) di GGL che seguirà la pratica.
Il Call Center di GGL, negli orari di apertura, sarà disponibile, sempre mediante numero verde, per verificare in qualsiasi momento lo stato della pratica.
GGL si avvarrà, per la quantificazione dell’entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.
Art.20 - Esagerazione dolosa del danno
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società, in conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.
Art.21 - Valutazione del danno
L’ammontare del danno viene concordato direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.
Art.22 - Valore a nuovo
L’Assicurazione si intende prestata a “Valore a nuovo”, intendendosi per tale la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.
Art.23 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell’ammontare del danno al momento del Sinistro:
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell’area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo:
Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo, si stabilisce il supplemento che aggiunto all’ammontare dei danno di cui sopra determinerà l’Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l’effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L’indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore al Capitale residuo al momento del Sinistro.
Art.24 - Anticipo Indennizzi
L’Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile e pari a un importo di almeno Euro 100.000,00.
L’obbligazione delle Società:
a) sarà in essere trascorsi novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano passati almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo;
b) è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi di cui all’Art.19 - “Obblighi in caso di Sinistro”.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se l’Assicurazione non fosse prestata a Valore a nuovo e l’Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del Supplemento di Indennizzo. Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’Assicurato.
L’importo totale dei due acconti non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualsiasi sia l’ammontare stimato del Sinistro.
Art.25 - Primo rischio assoluto
L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C.
Art.26 - Limite di Xxxxxxxxxx
La Società è tenuta al pagamento dell’Indennizzo nei limiti della somma assicurata, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C.
Art.27 - Pagamento dell’Indennizzo
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’Indennizzo.
Il Contraente prende e dà atto che il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti della Banca erogatrice, quale mandataria di pagamento dell’Assicurato, e avrà piena efficacia liberatoria a favore della Società in relazione agli obblighi assunti da quest’ultima in base alla Polizza nei confronti del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contraente si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Società da ogni pretesa che venga avanzata in relazione alla Polizza.
Art.28 - Determinazione del Premio
Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, compreso imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo.
Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all’importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria), il tasso annuo lordo dello 0,21 per mille moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.
Art.29 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere formulate per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art.30 - Prova
È a carico di chi domanda l’indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Art.31 - Informazioni relative alla Società
L’impresa assicuratrice è Genertel, con sede legale in X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art.32 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana.
Art.33 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art.34 - Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno prima inoltrati per iscritto alla Società (Genertel - Servizio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 000-000000 oppure X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro
45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
EVENTI SPECIALI
Per ciascuna delle estensioni di garanzia di seguito esposte, nel prospetto “Scoperti - Franchigie” sono indicati, ove previsti:
- lo Scoperto con il relativo minimo previsto, o la Franchigia, per singolo Sinistro;
- il limite d’Indennizzo per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.
ATTI DOLOSI
La Società, a parziale deroga dell’Art. 16 - ‘Esclusioni’, lettere a) e c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l’Art. 16 - ‘Esclusioni’ delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende annullato e integralmente sostituito come segue:
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) verificatesi in occasione di movimenti tellurici;
d) di inondazione, alluvione, allagamento, frana;
e) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
g) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
h) di fenomeno elettrico;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
j) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
k) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
l) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza, per tutta la durata dell’occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.
CADUTA Dl AEROMOBILI, SATELLTI, METEORITI E SCORIE
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dalla caduta di aeromobili, corpi volanti, veicoli spaziali e satelliti, loro parti o cose trasportate, meteoriti e relative scorie.
FENOMENI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati da:
1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) pioggia, grandine, neve, bagnamento in genere, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
1) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; 2) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
3) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
4) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 5) gelo, sovraccarico di neve;
6) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
7) cedimento, franamento o smottamento del terreno; 8) inondazioni o alluvioni
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da:
1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
3) cose all’aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
4) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
5) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
6) lastre in fibrocemento o altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
FUMO
La Società indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
ONDA SONICA
La Società indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati dall’onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o di oggetti in genere.
SCOPERTI - FRANCHIGIE
(da applicare a ciascun Fabbricato assicurato)
GARANZIA | SCOPERTO | FRANCHIGIA |
Atti dolosi | Euro 1.000,00 | |
Eventi atmosferici | Euro 1.000,00 |
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
(MODULO DI PROPOSTA)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO N° 01247112
DATI MUTUO
Banca erogatrice del mutuo:
Codice ABI:
N° rapporto del mutuo:
Importo erogato del mutuo e somma assicurata: Euro
Durata periodo di rimborso del mutuo in mesi:
Tasso variabile: SI NO
Data effetto mutuo: Notaio Sig.
Ubicazione rischio assicurato:
Assicurati | ||
Cognome | Nome | Data di nascita |
1. |
|
|
2. |
|
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3. |
|
|
4. |
|
|
Luogo e data:
ATTENZIONE: il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate che l’Assicurato/Aderente ha fornito all’Impresa; la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all’Impresa di ridurre le prestazioni come disciplinato dalla legge.
La variazione di tali informazioni deve essere comunicata all’Impresa.
POLIZZA Dl ASSICURAZIONE INCENDIO
PRESO ATTO CHE:
A. Tree Finance S.r.l., ha stipulato con Genertel S.p.A. (di seguito “Genertel”), per conto dei propri clienti, la Polizza di assicurazione N° 01247112 avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali;
B. l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del mutuo, sempre che sia stato versato il relativo premio a Genertel, e ha durata coincidente con la durata originaria del mutuo stesso.
CHIEDO/IAMO di aderire in qualità di assicurato/i alla suddetta Polizza di assicurazione.
AUTORIZZO/IAMO Assirex Srl a trasmettere a Genertel le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per l’esecuzione della suddetta Polizza di assicurazione.
DICHIARO/IAMO di conferire mandato irrevocabile alla banca erogatrice del mutuo, anche nell’interesse della banca stessa, a incassare ogni indennizzo dovuto da Genertel in base alla suddetta Polizza di assicurazione, restando inteso che il pagamento dell’indennizzo alla banca avrà piena efficacia liberatoria a favore di Genertel in relazione agli obblighi assunti da questa ultima in base alla Polizza a favore del/i sottoscritto/i o dei suoi/loro aventi causa.
Ml IMPEGNO/CI IMPEGNAMO al pagamento del premio assicurativo a favore di Genertel calcolato in base all’importo erogato del mutuo, secondo le modalità determinate nelle Condizioni Contrattuali di Polizza e nella misura sottoindicata.
Importo premio (comprensivo di imposte pari al 22,25%): Euro _ di cui commissioni percepite dall’intermediario: Euro__
Firma Assicurato 1 _ _ Firma Assicurato 2 _ _ Firma Assicurato 3 _ _
Firma Assicurato 4 _ _ Luogo e data
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/I
Agli effetti della validità della suddetta Polizza di assicurazione DICHIARO/IAMO espressamente di:
• aver letto, approvare e accettare il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa e del Glossario consegnatemi/ci unitamente alla presente Dichiarazione di adesione;
• aver preso atto che la Polizza di assicurazione è depositata e a disposizione degli assicurati presso la Sede di Assirex Srl.
• aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale alla stipula del mutuo ed al versamento del relativo premio a Genertel tramite Assirex Srl.
Firma Assicurato 1
Firma Assicurato 2
Firma Assicurato 3
Firma Assicurato 4
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(1) Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: banche, SIM e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio; il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Xxxxx e data | Nome e cognome dell’/gli interessato/i | Firma (leggibile) |
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