CONSIGNMENT STOCK: DETRAIBILE L’IVA ASSOLTA IN DOGANA
Circolare N. 67 Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
30 settembre 2008
CONSIGNMENT STOCK: DETRAIBILE L’IVA ASSOLTA IN DOGANA
Il contratto di consignment stock, largamente diffuso nella prassi commerciale con l’estero, consente di posporre il trasferimento della proprietà dei beni sino al momento del loro effettivo utilizzo da parte dell’acquirente.
Tale accordo contrattuale prevede l’invio dei beni all’acquirente finale senza trasferirne la proprietà, ma ponendo a disposizione i beni stessi presso un suo deposito. L’effetto traslativo della proprietà si realizza al prelievo dei beni.
L’Agenzia delle Entrate, con un recente intervento di prassi, chiarisce come tale condizione sospensiva non pregiudichi l’obbligo di assolvere l’IVA in dogana al momento dell’importazione dei beni. L’imposta, in presenza dei necessari requisiti di inerenza, può essere portata in detrazione.
IL CONTRATTO DI CONSIGNMENT STOCK
Con il contratto di consignment stock, non specificamente regolato dal nostro ordinamento giuridico ma assimilabile allo schema del contratto estimatorio, il fornitore invia i beni presso:
⇒ un deposito dell’acquirente, ovvero,
⇒ un deposito gestito da un soggetto terzo ove l’acquirente ha accesso esclusivo,
ove gli stessi rimangono di proprietà del cedente sino al momento del prelievo da parte dell’acquirente, in base alle proprie esigenze produttive, finanziarie e commerciali.
il trasferimento della proprietà si realizza all’atto del prelievo dei beni e per le quantità prelevate
invia i beni nel deposito estero del cessionario o di terzi, presso cui il cliente ha esclusivo accesso
CEDENTE
⇨ ⇨
Tali peculiarità contrattuali si ripercuotono sul trattamento IVA dell’operazione. Infatti, in deroga alla regola generale, come previsto dall’art. 6, c. 1, DPR 633/1972, l’imposta diviene esigibile (con tutti i conseguenti adempimenti IVA in capo agli operatori):
⇒ all’atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente e per le quantità effettivamente prelevate;
⇒ in ogni caso, decorso 1 anno dalla consegna/spedizione.
AL PRELIEVO DEI BENI | l’operazione | ▪ concorre a formare volume d’affari ▪ concorre a formare plafond |
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
Con la Risoluzione n. 346/E del 5.8.2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia.
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Secondo le Entrate, salvo i casi di esclusione indicati nel Codice Doganale Comunitario, per i beni importati in esecuzione di un accordo di consignment stock, l’IVA deve essere assolta in dogana all’atto della loro introduzione nel territorio nazionale.
Tale imposta, seppur relativa a beni non ancora di proprietà (il passaggio di proprietà si verifica al momento dell’estrazione dei beni dal deposito) dell’acquirente nazionale, può essere comunque portata in detrazione purché:
1) i beni acquisiti dallo stesso siano inerenti l’attività dell’impresa;
2) la bolletta doganale di importazione venga annotata nel registro IVA acquisti.
tale IVA, in presenza dei requisiti d’inerenza, può essere portata in detrazione previa registrazione della bolletta doganale nel registro IVA acquisti
la relativa IVA deve essere assolta in dogana
IMPORTAZIONE BENI
⇨ ⇨
Al successivo prelievo delle merci dal deposito nazionale, l’acquirente è tenuto ad emettere un’autofattura contenente l’ammontare del corrispettivo corrisposto e la relativa IVA, nonché gli estremi della bolletta doganale con cui i beni sono stati introdotti e quelli di registrazione nel registro IVA acquisti.
L’autofattura va annotata nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti in una separata colonna appositamente contrassegnata, assolvendo l’unica funzione di documentare l’operazione di acquisto ai fini delle imposte sui redditi, considerato che ai fini IVA l’imposta è già stata assolta ed annotata all’atto dell’importazione.
Qualora il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo sia superiore a quello indicato in dogana al momento dell’introduzione delle merci nel territorio dello Stato, l’importo medesimo, da documentare ed annotare integralmente nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti, concorre alla liquidazione per la sola differenza corrisposta.
Differentemente, nell’ipotesi di restituzione dei beni al fornitore extra comunitario, l’operazione va considerata come una cessione all’esportazione da documentare con fattura non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/1972.
Viene infine chiarito che le annotazioni di carico e scarico delle merci di provenienza extra comunitaria in conto deposito, non possono essere eseguite nel registro di cui all’art. 00, x. 0, XX 000/0000, xx xxxxxx xx xxx xxxxx funzione è di documentare le movimentazioni di beni comunitari.
E’ comunque riconosciuta la facoltà di istituire un registro di carico e scarico delle merci di provenienza extra comunitaria, da tenere e conservare ai sensi dell’articolo 39, DPR 633/1972.
CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO UE
Riepiloghiamo schematicamente i corretti adempimenti IVA in capo agli operatori nazionali.
CESSIONE INTRACOMUNITARIA | ACQUISTO INTRACOMUNITARIO |
▪ all’invio dei beni nel Paese UE di destinazione, occorre annotare la relativa movimentazione nel registro di carico/scarico ex art. 50, c. 5, DL 331/1993; ▪ al momento del prelievo dei beni da parte dell’acquirente comunitario, il cedente nazionale deve provvedere all’emissione di fattura non imponibile xx xxx. 00, x. 0, xxxx. x), XX 331/1993, per la sola parte di merce prelevata; ▪ contestualmente deve essere annotato lo scarico della merce nel registro di carico/scarico ex art. 50, c. 5, DL 331/1993; ▪ entro i termini previsti in relazione all’ammontare delle cessioni UE effettuate, occorre presentare il mod. INTRA 1. | ▪ al ricevimento dei beni, occorre annotare la relativa movimentazione nel registro di carico/scarico ex art. 50, c. 5, DL 331/1993; ▪ al momento del prelievo dei beni dal deposito, occorre segnalare al fornitore comunitario la qualità e la quantità delle merci prelevate oltre ad annotare nel registro di carico/scarico ex art. 50, c. 5, DL 331/1993, il relativo scarico; ▪ al ricevimento della fattura di acquisto, occorre integrare e registrare la stessa nei registri IVA vendite ed IVA acquisti; ▪ entro i termini previsti in relazione all’ammontare degli acquisti UE effettuati, occorre presentare il mod. INTRA 2. |
Si ricorda che, nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, sono previsti 2 tipi di consignment stock:
1) ex art. 39, DL 331/1993, opera il limite annuale entro il quale la merce deve essere prelevata o restituita al fornitore comunitario. Decorso tale termine la merce si considera comunque acquistata;
2) ex art 50-bis, DL 331/1993, non opera il limite annuale ma la merce può essere esclusivamente introdotta in un deposito IVA in conto proprio, gestito dall’acquirente e tenuto ai sensi dell’art. 50-bis, c. 2, DL 331/1993 e dal DM 419/1997, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO EXTRA UE
Esaminiamo schematicamente i relativi adempimenti alla luce dei chiarimenti forniti dalle Entrate.
ESPORTAZIONI | IMPORTAZIONI |
▪ all’invio dei beni all’estero, occorre emettere la bolletta doganale di esportazione corredata da una fattura proforma descrittiva dei beni; ▪ al prelievo dei beni da parte dell’acquirente, il cedente nazionale deve emettere fattura non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/1972, con indicazione del riferimento alla documentazione relativa all’operazione (ordine di acquisto, bolletta doganale, fattura proforma, documento di prelievo). | ▪ all’introduzione dei beni nel territorio nazionale, si deve assolvere l’IVA in dogana1) con conseguente diritto alla detrazione dell’imposta versata; ▪ al momento del prelievo dei beni dal deposito, occorre segnalare al fornitore comunitario la qualità e la quantità delle merci prelevate; ▪ contestualmente, occorre emettere autofattura indicando l’ammontare del corrispettivo, la relativa IVA e gli estremi della bolla doganale; ▪ l’autofattura deve essere registrata nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti ai soli fini delle imposte sui redditi (l’IVA è già stata assolta in dogana all’atto dell’importazione); ▪ qualora il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto definitivo sia superiore a quello indicato in dogana, l’importo medesimo, da documentare e annotare integralmente nei registri IVA vendite e IVA acquisti, concorre alla liquidazione per la sola differenza corrisposta; ▪ diversamente, se la merce viene restituita al fornitore, l’operazione deve essere considerata un’esportazione da documentare con fattura non imponibile ex art. 8, c. 1, DPR 633/1972. |
1)Non è possibile utilizzare la dichiarazione di intento.
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