PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
Il giorno 3 dicembre 2012 in Roma in v.le Pasteur, 10, presso la sede di UNIREC
TRA
UNIREC, Unione Nazionale imprese a tutela del credito, con sede in Xxxx, X.xx Xxxxxxx, 00, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx;
da un lato
E
la FISASCAT CISL nazionale, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx; La FILCAMS CGIL nazionale, rappresentata da Xxxxxx Xxxxx;
La UILTUCS UIL nazionale, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx;
dall’altro
Premesso che
a) Il comparto del recupero stragiudiziale dei crediti in Italia è un settore che negli ultimi dieci anni si è molto sviluppato creando lavoro in varie forme per oltre 15 mila addetti ed è tutt’ora in crescita;
b) Secondo uno studio realizzato da Unirec, le aziende ed i lavoratori del comparto nel 2011 hanno gestito oltre 32 milioni di pratiche di recupero;
c) L’occupazione nelle aziende del settore avviene nelle seguenti modalità:
c1) quadri e impiegati amministrativi e di segreteria sono inquadrati con contratto di lavoro subordinato, riferibile a diversi CCNL;
c2) gli agenti per la tutela del credito distinti in agenti esattoriali domiciliari (sostanzialmente plurimandatari) contrattualizzati in forza di collaborazioni autonome a partita IVA ricondotte al mandato con rappresentanza; e gli operatori telefonici outbound per la tutela del credito, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto;
d) La riforma del mercato del lavoro, l'appartenenza a contratti di lavoro diversificati, la necessità di regolare correttamente la concorrenza, rischia di determinare il collasso del settore e del servizio in tempi molto rapidi e di causare una secca perdita d'occupazione in particolare per quanto riguarda i contratti a progetto; inoltre le incertezze connesse alle nuove modalità di regolazione dei contratti a progetto rischiano di determinare la cessazione, nel settore, di migliaia di rapporti di collaborazione a progetto oggi esistenti, ma anche di numerosi contratti di lavoro subordinato collegati a questi ultimi.
e) Il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti si caratterizza per un’estrema flessibilità delle commesse, per la durata delle stesse, perché non prevedono affidamenti minimi e, infine, per la variabilità dei compensi in funzione del risultato;
f) Per tali motivi il modello organizzativo delle aziende di settore (che secondo il legislatore, sono delle agenzie di affari ai sensi dell’art.115 del TULPS del 1931) per le fasi relative al contatto telefonico è improntato alla flessibilità del rapporto e all’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative e di professionisti con partita iva;
g) Il settore della tutela del credito è pertanto caratterizzato da specificità e peculiarità tali che è necessaria una regolamentazione all'interno di un CCNL in grado di raccogliere le predette specificità e le istanze professionali del settore, come rilevabile nella V Area professionale del CCNL degli Studi Professionali, e capace, quindi, di recepire le esigenze delle imprese associate UNIREC e quelle degli addetti che vi trovano lavoro;
h) In attesa dell’adesione al CCNL degli Studi Professionali, il presente protocollo intende disciplinare le modalità d’inquadramento dell’attività dei collaboratori operanti nel settore;
i) Le attività di recupero crediti telefonico outbound sono svolte da personale il cui rapporto di lavoro può essere efficacemente ricondotto alla collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto ex art. 61 D.Lgs. 276/2003, come modificato dalla legge 92/2012 (Riforma Fornero), ovvero senza vincolo di subordinazione ed in autonomia in funzione del raggiungimento di un risultato, raggiungibile autodeterminando il tempo del proprio lavoro;
j) L’attività di phone collection è un’attività meramente eventuale e si inserisce in un novero di attività più ampie ed inerenti alla più generale attività di gestione e recupero del credito affidato all’agenzia di recupero crediti (tra le tante: il sollecito epistolare, il recupero domiciliare, nonché quelle connesse e strumentali: dal riallineamento dei RID al ritiro dei beni);
k) La Legge 92/2012, c.d. Riforma Fornero, attribuisce alla contrattazione collettiva ampio rilievo, delegando alla stessa la disciplina di dettaglio di molteplici aspetti previsti dalle nuove norme;
l) L’art. 00 xxx xxx XX Xxxxxxxx (XX 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) prevede, con riferimento alle attività di vendita diretta di beni e servizi effettuata tramite call center outbound, che il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
m) Le attività di vendita si perfezionano nel momento del pagamento del corrispettivo che le società di recupero, in caso di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, provvedono a recuperare, con modalità di contatto outbound dei debitori;
n) Inoltre il disposto dell’art. 61 D.Lgs. 276/03 rivisto dalla L. 92/2012 secondo cui il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente presuppone che il progetto dedotto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possa esaurirsi nella mera riproposizione dell’oggetto sociale, ma debba essere specificato ed articolato in modo dettagliato;
o) Le Parti firmatarie attribuiscono alle collaborazioni a progetto la funzione di favorire la crescita della professionalità degli operatori attraverso una disciplina contrattuale; al contempo, riconoscono come le stesse costituiscano un’opportunità di lavoro, maggiormente rilevante nelle zone ad alto tasso di disoccupazione. Viene dato atto, infine, che tale sistema di inquadramento consente di conciliare con maggior efficacia le esigenze lavorative e familiari ovvero quelle di studio e lavoro, costituendo anche una valida occasione di reingresso nel mondo del lavoro;
p) Le aziende iscritte ad Unirec e che applicano il presente protocollo si impegnano, per i motivi sovra evidenziati, ad erogare periodicamente dei percorsi informativi ai lavoratori a progetto durante il rapporto di lavoro, finalizzati alla loro crescita professionale ed all’ottenimento di certificati o qualificazioni rilasciate da enti o organismi riconosciuti nel settore;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE PROTOCOLLO STABILISCONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PARTE GENERALE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.
Il presente protocollo è finalizzato a disciplinare l’applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto nel settore del recupero crediti, mediante delle linee guida vincolanti per le aziende che lo adottano, e ciò in applicazione a quanto previsto dall’art. 61 e successivi del D.Lgs. n. 276 del 2003 come modificato dalla legge n. 92 del 2012.
Le Parti firmatarie si impegnano contestualmente ad avviare il confronto finalizzato alla adesione al CCNL Studi Professionali per disciplinare compiutamente tutte le figure coinvolte nell’attività di recupero crediti, interpretandone le caratteristiche e stabilendo l’impiego di strumenti particolarmente flessibili, unitamente ai diritti sindacali. Tale processo di definizione si concluderà entro 12 mesi dalla stipula della presente intesa.
Il presente protocollo ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore sino all’adesione di UNIREC al CCNL Studi Professionali ovvero entro 18 mesi dalla data di stipula. Trascorsi i 18 mesi le Parti si impegnano a valutare di comune accordo la proroga o il rinnovo del presente protocollo.
Le parti, in relazione alle diverse forme d'impiego utilizzate, si impegnano:
a) Diritti d'informazione e relazioni sindacali
Entro 60 giorni dalla stipula del presente protocollo e, comunque, su richiesta di una delle parti firmatarie, UNIREC fornirà lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa di tutta l'occupazione suddivisa nelle varie forme di lavoro utilizzate, nonché studi e ricerche specifiche sul comparto e sul suo andamento.
a1) Livello nazionale di confronto
Con scadenze fisse, entro il primo, secondo e terzo quadrimestre del 2012, Unirec e le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente accordo si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro normativo, economico e produttivo del comparto della tutela del credito, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, nonché dei più rilevanti processi di ristrutturazione in corso nelle aziende.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che, ove possibile, in riferimento ai singoli territori regionali:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante dall’utilizzo dei contratti di lavoro dipendente, dei contratti di collaborazione nelle loro forme utilizzati, nonché dei contratti a partita IVA;
b) le conseguenze degli eventuali processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica con riflessi rilevanti sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori dipendenti e autonomi interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale in riferimento a tutto il personale;
e) lo stato di applicazione delle principali leggi che si riferiscono al settore e la opportunità di eventuali loro modifiche, nonché le politiche dirette a riforme del settore;
f) in relazione ad eventuali situazioni di sviluppo o crisi aziendali, anche locali, saranno oggetto di informazione ed esame congiunto le situazioni che hanno contribuito allo sviluppo o alla crisi, con lo scopo di trovare indicazioni generali per affrontare le problematiche emerse.
a2) Livello aziendale di confronto
Le parti entro 6 mesi dalla sottoscrizione si impegnano a confrontarsi sulle modalità di attuazione delle relazioni aziendali sindacali.
b) Compiti meramente esecutivi o ripetitivi
In applicazione dell'art. 61 del D.Lgs 276/03 così come modificato dalla Legge 92/2012, in attesa di una più precisa definizione all'interno del CCNL Studi Professionali , le parti ritengono di escludere dalla possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazioni con titolari di partita iva individuale, convenzioni per stage e tirocini, per le attività e mansioni che sono comprese nelle declaratorie professionali , che le parti riconoscono essere compiti meramente esecutivi o ripetitivi individuabili dalla contrattazione collettiva (ad es. per i livelli dal V al VII del CCNL Commercio e Terziario e per i livello IV e V del CCNL Studi professionali).
c) Attività inbound
Conformemente a quanto stabilito dalla Circolare 17/2006 del Ministero del lavoro, le parti firmatarie prendono atto che gli operatori telefonici per la tutela del credito o preposti esclusivamente allo svolgimento dell’eventuale attività inbound (chiamate in entrata) devono essere necessariamente inquadrati con contratti di lavoro subordinato, tenuto presente che l’attività di ricezione di telefonate in entrata presuppone che il lavoratore metta a disposizione dell’azienda in modo predeterminato il proprio tempo.
d) Nuove assunzioni
Per tutti i nuovi ingressi in azienda si conviene per i primi 6 mesi un tariffa oraria parametrata sul livello 5 del CCNL degli studi professionali, e che (secondo la formula Minimo tabellare diviso coefficiente orario) è pari a € 7,21 l'ora lorde, esclusi gli oneri sociali e fiscali a carico del Committente; per il successivo semestre la tariffa sarà parametrata (sempre secondo la formula Minimo Tabellare diviso coefficiente orario) al 4 livello degli Studi professionali ovvero ad € 7,75 l’ora lorde, esclusi gli oneri sociali e fiscali a carico del Committente.
e) Percorsi di stabilizzazione
Le parti firmatarie, a livello nazionale o aziendale con l’assistenza tecnica di UNIREC e delle XX.XX., al fine di favorire una maggiore stabilità occupazionale, si incontreranno entro 6 mesi dalla sigla della presente intesa e di norma ogni anno, per verificare l’applicazione dei punti b) e c) e valutare insieme le diverse posizioni lavorative dei collaboratori presenti nonché l’andamento del presente protocollo, anche al fine di valutare i percorsi di stabilizzazione e consolidamento delle professionalità. Al fine di facilitare i suddetti percorsi, le parti – a livello aziendale o territoriale – possono utilizzare per un periodo massimo di 30 mesi l’inquadramento del personale stabilizzato al V livello o in alternativa ricorrere all’apprendistato.
c) Utilizzo lavoro atipico e professionale
Le parti si impegnano ad analizzare nel processo di applicazione del CCNL Studi professionali, percentuali massime d'utilizzo del lavoro atipico assieme a verifiche e percorsi di stabilizzazione occupazionale.
d) Welfare contrattuale e formazione
Le aziende aderenti al Protocollo si impegnano ad estendere a tutti i collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto le forme di assistenza sanitaria complementare previste per i dipendenti (CADIPROF) dal CCNL Studi Professionali o, in assenza di adesione a CADIPROF, a garantire le medesime prestazioni assistenziali, e a assicurare un congruo e corretto accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale per tutti gli addetti.
e) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le aziende associate UNIREC si impegnano a fornire a tutti i collaboratori adeguata formazione e informazione nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod.
Art. 2 – MODALITA' D'IMPIEGO
a) Lavoratori subordinati
Entro 12 mesi dalla stipula del presente protocollo le aziende UNIREC che adottano il presente protocollo, nel confermare la volontà di mantenere gli attuali livelli occupazionali sia a tempo indeterminato che determinato, applicheranno integralmente il contratto collettivo degli Studi Professionali in ogni caso, mantenendo i trattamenti economici e normativi in essere applicati ai dipendenti in forza alla data di stipula del presente protocollo e/o assunti prima della adesione al CCNL Studi Professionali.
b) Contratti di collaborazione a progetto
b.1. In attesa dell’adozione degli accordi di cui sopra, le Parti intendono stabilire una disciplina, già compiuta, delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore della tutela del credito, in linea con quanto stabilito dalla Legge 92/2012.
Su tali premesse, le Parti stabiliscono che i rapporti di lavoro a progetto degli operatori telefonici per la tutela del credito svolti nel quadro del perfezionamento delle attività di vendita possono riguardare i lavoratori:
1. operanti in modalità outbound;
2. che svolgono la propria attività autodeterminando il ritmo ed il tempo del lavoro;
3. che svolgono il proprio lavoro in accordo con l’agenzia ma in piena autonomia e, per questo, con modalità di lavoro differenti rispetto ai lavoratori subordinati;
4. che svolgono l’attività secondo progetti legati alla specifica attività del collaboratore riconoscibile, misurabile e contenente la definizione dei risultati attesi e delle modalità di misurazione degli stessi.
In concomitanza degli elementi sopra indicati i rapporti di lavoro possono essere disciplinabili mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto.
Pertanto le collaborazioni oggetto del seguente protocollo si devono contraddistinguere per le seguenti caratteristiche:
- autonomia della prestazione, intesa come assoluta mancanza degli elementi tipici della subordinazione (eterodirezione, assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare), ancorché il/la lavoratore/trice autonomo/a debba dare alla Committente delle informazioni sull’avanzamento del progetto;
- autodeterminazione del ritmo di lavoro da parte dei collaboratori;
- eventuale gestione della postazione mediante prenotazione di fasce di disponibilità della stessa, anche tramite sistemi software; all’interno dell’orario di prenotazione, il collaboratore deve comunque poter decidere se e per quanto tempo rendere la prestazione;
- corrispettivo non inferiore ai minimi stabiliti nel presente accordo e commisurato alla quantità e qualità di lavoro necessario per far fronte all’incarico, alla professionalità e al livello di raggiungimento degli obiettivi concordati e posti a base del rapporto;
- utilizzo di sistemi operativi, atti a supportare il collaboratore (tra l’altro evitando il compimento di alcune attività ripetitive quali, a titolo esemplificativo, la composizione manuale dei numeri di telefono, purché sia sempre garantita la possibilità per il collaboratore di disattivarli in ogni momento a proprio piacimento).
b.2. Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 276/2003 come modificato dalla legge 92/2012, e ad integrazione a quanto previsto nell'art. 1 punto b della presente intesa, non possono essere disciplinate da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e conseguentemente devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato:
1) le attività riconducibili prevalentemente all’inbound;
2) le attività consistenti prevalentemente nell’acquisizione ottica di documenti a sistema;
3) le attività di back office o amministrative ricollegate al recupero;
4) più in generale tutte le collaborazioni che non abbiamo le caratteristiche di cui ai punti precedenti del presente articolo.
b.3. Declaratoria Operatore telefonico per la tutela del credito
L’Operatore telefonico per la tutela del credito di tipo outbound:
- ha una buona conoscenza generale delle norme di diritto civile e penale, che hanno attinenza e sono di riferimento all’attività;
- possiede cognizioni sulle leggi e normative riguardanti la contrattualistica, il credito, le obbligazioni dei debitori e di terzi coobbligati, le conseguenze civili e penali dell’insolvenza, le azioni che può intraprendere il creditore, l’attività di recupero in generale;
- conosce i principi della comunicazione efficace, gli strumenti e le tecniche persuasive e le fasi del processo di recupero nelle sue diverse variabili, dall’analisi iniziale della pratica alla sua chiusura e valutazione dei risultati;
- è in grado di programmare ed organizzare la propria attività in autonomia e per obiettivi ottimizzando l’impiego del tempo e rispettando le direttive e le politiche del committente per cui opera;
- sa analizzare le pratiche ricevute ricavandone le informazioni necessarie all’azione di recupero;
- è in grado di valutare le caratteristiche del debitore ed il contesto socio-economico in cui lavora/vive;
- sa ricercare il recapito del debitore irreperibile all’indirizzo indicato nella pratica;
- è in grado di condurre il colloquio di recupero seguendo un piano logico di comunicazione, adattandolo con flessibilità alla tipologia del debitore e al contesto operativo;
- è in grado di gestire le contestazioni e le obiezioni e di impiegare le tecniche persuasive per effettuare un’adeguata pressione sul debitore, senza pregiudicarne i rapporti futuri e salvaguardando il buon nome sia del creditore sia del Committente;
- sa condurre una negoziazione sulle modalità di pagamento o piani di rientro in base al mandato ricevuto ed elaborare esaurienti relazioni di scarico per la valutazione delle azioni future e/o l’eventuale certificazione di inesigibilità;
- sa impiegare il personal computer ed i software di supporto all'attività di recupero.
All’interno delle attività di recupero del credito telefonico svolte dall’operatore rientra anche la ricezione di telefonate effettuate da parte dei debitori, purché previamente contattati o sollecitati e rientranti all’interno del lotto di pratiche affidato allo stesso collaboratore. In ogni caso, ciò non deve comportare alcun obbligo di presenza o reperibilità del collaboratore.
b.4. Caratteristiche del contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, deve essere stipulato per iscritto secondo il modello di contratto individuale e di descrizione del progetto Allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente accordo.
b.5. Modalità di esecuzione dell’incarico
Le modalità d’esecuzione dell’incarico sono determinate autonomamente dal Collaboratore nell’ambito delle condizioni generali contenute nell’accordo.
In particolare il Collaboratore sarà libero di determinare unilateralmente e discrezionalmente la quantità e la collocazione temporale della prestazione da erogare, comunicando preventivamente all’agenzia eventuali cambiamenti, fatta salva la garanzia del raggiungimento degli obiettivi concordati tra le parti.
Quando la natura dell’incarico prevede la necessità di accedere all’interno delle strutture dell’agenzia committente, il collaboratore – ferma restando la più ampia libertà di autodeterminazione dei tempi di lavoro – coordinerà la propria prestazione con l’organizzazione del soggetto committente e con gli orari di apertura delle strutture e farà fronte all’incarico assunto usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione pattuita.
b.6. Compenso e criteri di determinazione Considerato quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 276/03 come modificato dalla Legge n. 92 del 2012 le parti concordano sull’opportunità di riconoscere un compenso orario per la effettiva prestazione, resa in autonomia, dagli operatori telefonici per la tutela del credito. Tali compensi avranno una tariffa oraria di riferimento parametrata sul livello 4° Super del CCNL degli Studi professionali (calcolata nel seguente modo: minimo tabellare del livello 4S diviso per il coefficiente orario) e pertanto pari a € 8,03 l'ora lorde, esclusi gli oneri sociali e fiscali a carico dell’Agenzia Committente.
Come stabilito dall’art. 1, lett. d), per tutti i nuovi ingressi in azienda (personale assunto successivamente alla stipula del presente protocollo di intesa) si conviene per i primi 6 mesi un tariffa oraria parametrata sul livello 5° del CCNL degli studi professionali, pari a € 7,21 l'ora lorde esclusi gli oneri sociali e fiscali a carico dell’Agenzia Committente; per il successivo semestre la tariffa sarà parametrata al 4° livello degli Studi professionali ovvero ad € 7,75 l’ora lorde esclusi gli oneri sociali e fiscali a carico dell’Agenzia Committente.
Tale trattamento seguirà l'andamento progressivo previsto per il livello 5°, 4° e 4° Super del CCNL Studi Professionali.
La decorrenza del compenso orario nella misura indicata in precedenza (sia per la tariffa 4S che 4 che 5) riguarderà tutti i contratti a progetto stipulati dopo la sigla del presente protocollo e sarà pertanto del 100% a decorrere dal dodicesimo mese dalla stessa. Pertanto le Parti convengono di stabilire un REGIME TRANSITORIO: a decorrere dalla stipula del presente protocollo, e per i primi sei mesi, al fine di consentire all’Agenzia Committente di ricontrattare le condizioni commerciali con i clienti, le tariffe applicate non potranno essere inferiori al 75% di quanto stabilito, e nei sei mesi successivi, ovvero sino all’adesione del nuovo contratto collettivo Studi professionali, non potranno essere inferiori al 85%.
Nel contratto degli Studi Professionali le parti auspicano che nella definizione degli accordi relativi alla V area degli Studi professionali, sia adottato un regime di variabilità del compenso, di modo che il trattamento sia commisurato non solo alla quantità del lavoro eseguito ma anche in ragione dei risultati raggiunti. Infatti le parti si impegnano a riconoscere il 65% della tariffa oraria in funzione della estensione temporale della prestazione. Il restante 35% della retribuzione oraria sarà riconosciuto in funzione di obiettivi di performance e di produttività, ovvero parametrato in funzione di una percentuale sugli importi recuperati che sia congrua rispetto alle percentuali riconosciute dall’azienda mandante all’Agenzia..
L’erogazione del compenso sarà condizionata e commisurata allo svolgimento dell’attività effettiva da parte del Collaboratore, sia nelle strutture della Committente sia in modalità di home- working.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto, ai sensi dell’articolo 66 del Decreto legislativo 276/03, che il corrispettivo finale così determinato, risulta essere proporzionato al servizio da svolgere, tenendo altresì conto dei compensi normalmente erogati per analoghe prestazioni di lavoro subordinato rese nel settore di riferimento.
b.7. Home-working
Le Parti convengono nel considerare l’home-working una modalità di svolgimento della prestazione che permette di modernizzare l’organizzazione del lavoro realizzando un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando l’attività lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilità, offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti affidati.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in home-working consegue ad una scelta volontaria delle Parti.
Qualora l’home-working non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora l’Azienda offra la possibilità di svolgere la prestazione in tale modalità, il lavoratore può accettare o respingere tale offerta.
c) Prestazioni professionali con partita iva
Le parti prendono atto che gli agenti recuperatori domiciliari (sostanzialmente plurimandatari) sono contrattualizzati in forza di prestazioni di lavoro autonomo a partita IVA ricondotte al mandato con rappresentanza. Le aziende aderenti ad UNIREC si impegnano a mantenere gli attuali livelli occupazionali e a mantenere invariati le condizioni di mandato esistenti fino al momento dell'applicazione di eventuali accordi che, in ogni caso, non potranno peggiorare le condizioni di lavoro in essere.
Le parti si impegnano a regolare anche le prestazioni di lavoro autonomo inerenti i recuperatori domiciliari e a predisporre un modello contrattuale su cui redigere le intese individuali e allegarlo alla presente intesa entro 6 mesi dal presente accordo.
FISASCAT CISL UNIREC
FILCAMS CGIL
UILTUCS UIL
ALLEGATO 1 CONTRATTO “TIPO”
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge
TRA
…......................di seguito denominato “Committente”, con sede presso il... in via... prov. (...); partita Iva / codice fiscale...,
E
Il/La Sig./ra... di seguito denominato/a “Collaboratore”, nato/a a... il .../.../... , domiciliato/a a... (...) in via... n..., codice fiscale...;
PREMESSO
- che le parti convengono di dare un ordinamento al rapporto di collaborazione, xxxx a migliorare le condizioni di lavoro del Collaboratore per le attività prestate a favore dell’Azienda/Agenzia facendo ricorso a quanto previsto e consentito dal comma 4 dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dalla Legge n. 92/2012;
- che tale accordo applica ed è parte integrante dell'intesa sottoscritta da UNIREC e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS-UIL in data 3.12.12;
- che il Committente svolge l’attività di.........., e che, in relazione al progetto denominato “…
..............” intende avvalersi dell’apporto del lavoro del Collaboratore;
- che a sua volta il Collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
- che il Committente non richiede al Collaboratore l’esclusività della sua prestazione.
visto l’articolo 409 del Titolo III del codice di procedura civile;
visto l’art. 50, co. 1, lett. c-bis del Tuir, dpr 917/86, come modificato dall’art. 34 della legge 342/00 in materia di assimilazione fiscale;
visto l’art. 2, co. 26, della legge 335/95 e successive modifiche, in relazione alle materie previdenziali e assistenziali;
visto il Titolo VII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONVENUTO FRA LE PARTI, SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Titolo VII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 così come modificato dalla legge 92/2012 e dell’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.
3. Il Collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente.
4. Il progetto è funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non consiste in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avrà riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e sarà svolto indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il progetto non comporta lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi così come individuati all'Art.1 punto b dell'Intesa nazionale richiamata in premessa.
5. Il Collaboratore dovrà svolgere a favore del Committente la funzione di............................................. nell’ambito del progetto di seguito dedotto nel suo contenuto caratterizzante e allegato al presente contratto …..............................................
…............................................................................................................................................
6. Il risultato finale che si intende conseguire con il presente progetto è…..…………
…………….…………………………………………………………………………………
A seguito del raggiungimento di tale risultato al Collaboratore potrà essere corrisposto un compenso aggiuntivo a titolo di incentivo.
7. Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione di tempi, orari e modalità d’esecuzione operando anche con modalità di home-working e concordando le modalità d’utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall’Azienda o dal lavoratore.
8. Il Collaboratore avrà facoltà di utilizzare sia i propri strumenti sia quelli messi a disposizione dal Committente per un corretto e puntuale adempimento della sua prestazione.
9. Il lavoratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto.
Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il lavoratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio al Committente.
10. Il presente contratto avrà inizio dal... con scadenza al...
11. Il compenso lordo per la prestazione resa effettivamente è stabilito in
omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico del Committente.
Le parti prendono atto che secondo la normativa vigente il compenso non può essere inferiore a quanto indicato nell'intesa nazionale di cui alla premessa.
12. La corresponsione del compenso avverrà, nell’arco di ogni anno, con compensi mensili, messi in pagamento entro il giorno 10 del mese ovvero secondo le modalità aziendalmente usuali, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.
13. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, o suo incaricato, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione entro 5 giorni o anticipate nel rispetto della normativa in materia e del regolamento del Committente.
14. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea d’esecuzione della prestazione quali malattia, infortunio e maternità le parti concordano che non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione e la stessa rimarrà sospesa per i tempi, i termini e le modalità indicati dalla normativa vigente.
15. Al Collaboratore è garantita la partecipazione ai corsi di informazione o aggiornamento professionale in relazione all’incarico assegnato, con eventuali costi a carico del Committente.
16. Per prestazioni e attività inerenti all’esecuzione del progetto oggetto del presente contratto, è garantito il diritto di precedenza alla stipula di un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto il Committente stesso s’impegna a proporre la possibilità di accendere un nuovo contratto al contraente del presente contratto entro i 12 mesi successivi alla scadenza del presente accordo, per lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte in precedenza per il Committente.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance per il numero di lotti/mesi indicati nelle appendici integrative allegate al contratto individuale, rappresenterà ipotesi di non idoneità professionale e consente la non applicazione del presente punto, salvo l'attivazione delle procedure di conciliazione prevista al punto 19.
17. Salvo quanto disposto dal comma 2 dell’ art. 67 del D.Lgs. 276/03 così come modificato dalla legge 92 del 2012 per l’ipotesi della giusta causa, al fine di garantire adeguate performance in termini di qualità del servizio nei confronti dei propri clienti, la Committente dovrà esplicitamente indicare per ogni specifica commessa outbound affidata agli operatori gli obiettivi di performance attesi ad es. in termini di recuperato su affidato, in conformità a quanto richiesto dalla mandante.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance per il numero di lotti/mesi indicati nelle appendici integrative allegate al contratto individuale, rappresenterà ipotesi di non idoneità professionale, legittimante il recesso al termine dell’ultimo lotto di lavorazione affidato;
Il contratto individuale potrà inoltre essere risolto anche nei seguenti casi:
a) per scadenza del termine concordato;
b) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico (ad. es perdita commessa);
c) per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto a.1);
d) per morte, interdizione, inabilitazione del Collaboratore;
e) per rinuncia del Collaboratore così come disposto al successivo comma b.1); a.1) nello specifico il Committente può risolvere il contratto quando si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali quali violazione della normativa in tema di privacy ed in tema di prevenzione del riciclaggio;
- lesione dell’immagine del Committente o della mandante;
- mancato rispetto delle istruzioni dettate dalle mandanti;
- mancata prenotazione non motivata della postazione per più di 15 giorni;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche;
- danneggiamento o furto di beni del Committente.
In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo, dovrà darne motivata comunicazione al Collaboratore mediante raccomandata A/r.
Il Collaboratore potrà espletare le procedure di conciliazione come al punto 19 del presente contratto.
b.1) il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/r con un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato preavviso il Collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato sulla base delle ore di disponibilità della postazione.
18. Fatta salva la possibilità di attivare le procedure di cui all’art. 409 del c.p.c., per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione di eventuali conflitti, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e Collaboratore, nonché della valutazione di possibili diversità interpretative del presente contratto. A questo fine i contraenti possono chiedere l’assistenza e/o delegare terzi cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
19. Il collaboratore ha diritto di partecipare a 6 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle XX.XX. firmatarie del protocollo di intesa UNIREC del 3.12.12.
20. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali. L’amministrazione del Committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza all’organizzazione sindacale prescelta.
21. Il Committente si impegna all’atto dell’accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del Protocollo di intesa di cui alla premessa.
22. Il Collaboratore dichiara espressamente di essere esente da Iva ai sensi dell’art. 5, comma 2, dpr 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni all’Inps per l’iscrizione nella gestione separata.
23. Il presente contratto, le cui spese di bollo sono a carico del Committente, viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi delle disposizioni vigenti.
24. L’allegata copia del progetto con relativo risultato che si intende conseguire è parte integrante del presente contratto.
25. In caso di controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di (dell’unità locale ove la collaborazione
viene attivata)
Letto, confermato e controfirmato. ..., li ...
Il Committente Il Collaboratore
Il Collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. gli artt. 12, 14, 18 a.1), 25 del presente contratto.
Allegato 2 – Format su cui redigere il progetto
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(identificazione della struttura committente)
Progetto per “ ”
(Nell’indicazione del progetto e delle sue successive esplicazioni si devono aver ben presente che sia il risultato finale del singolo progetto e quindi della singola attività del collaboratore sia la natura del progetto che, proprio perché basata sull’apporto del collaboratore e degli obbiettivi che lui singolarmente deve raggiungere, non può essere la mera riproposizione della ragione sociale dell’impresa/società)
Il presente progetto fa riferimento ed è parte integrante del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa a progetto stipulato fra . . . . . . . . . . e il/la Signor/ra . . . . . . . il ….......
Quadro di riferimento della funzione
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(indicare la specificità della struttura committente e del cliente mandatario nonché il titolo o il contenuto essenziale dell’attività o delle attività oggetto della collaborazione )
Il presente progetto si inserisce, quindi, nelle previsioni stabilite dal Titolo VII capo 1 del D.LGS n° 276/03 così come modificato dalla Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, con specifico riferimento alla possibilità di connettere il progetto qui indicato all’attività del Committente in relazione ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
I materiali, i dati e le linee d’indirizzo relative all’incarico affidato sono stati visionati e a disposizione del Collaboratore quale base della sua attività.
(inserire questo paragrafo solo se le informazioni e i documenti in oggetto sono effettivamente disponibili)
Funzioni di riferimento per il coordinamento con il Committente
Il/la collaboratore/trice lavora in coordinazione con il (indicare
funzione o responsabilità) e si connette con le diverse funzioni presenti nella struttura del Committente.
Il suddetto coordinamento non è tale da pregiudicare in alcun modo l’autonomia dell’obbligazione lavorativa.
Professionalità e competenze richieste al collaboratore
(indicare le conoscenze, capacità ed abilità generali richieste in relazione al progetto assegnato)
1. Conoscenze.
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2. Capacità specifiche
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3. Complessità del lavoro ed abilità attese
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Compiti specifici
(indicare i compiti oggetto dell’incarico)
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Risultati attesi
(indicare i risultati specifici attesi dal committente e funzionalmente collegati all’attività del collaboratore in relazione al/ai progetto/i a cui si riferisce la prestazione del collaboratore. Si può anche scrivere che “il raggiungimento degli obiettivi di performance per il numero di lotti/mesi sono indicati nelle appendici integrative allegate”. Indicare anche le modalità della verifica dei risultati attesi.)
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L’incaricato dichiara di aver preso conoscenza e di condividere i contenuti del presente progetto. Letto, firmato, sottoscritto
……. lì …………………..
Il Committente Il Collaboratore