Indice
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1. Disposizioni di Servizio
2. Procedure di sicurezza
Procedura per l’acquisto dei DPI
Procedura per l’acquisto di macchine e attrezzature
Procedura per l’acquisto e la gestione di prodotti o sostanze chimiche
Procedura per utilizzo dell’ ascensore
Procedura per l’utilizzo di scale portatili
3. Divieto di fumo
4. Regolamenti di Laboratorio
Laboratorio di Biologia
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio Linguistico
Aula Multimediale
Aule di Disegno
Biblioteca
Il Dirigente Scolastico
visti gli art. 18 comma 1 lett. f) e 16 comma 1 del D.Leg.vo 81/2008;
vista la necessità di emanare disposizioni comuni a cui tutto il personale dovrà attenersi al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
visto l’art. 20 comma 1 lett b) del D.Leg.vo 81/2008 relativo agli obblighi dei lavoratori (riportato in allegato);
vista la delibera del Consiglio di Istituto, che ha compiti in materia regolamentare, del 18/12/2014
Emana il seguente regolamento ARTICOLO 1
a) E’ fatto obbligo a tutto il personale rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza di cui al presente regolamento;
b) Le seguenti disposizioni disciplinano il comportamento di ogni lavoratore e le procedure in riferimento all’attuazione di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) La violazione delle seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza è equiparabile alla violazione di ogni altra disposizione dirigenziale di servizio e attiverà i provvedimenti disciplinari per essa previsti dalla normativa vigente.
d) Si richiamano tutti i lavoratori al rispetto dell’art. 20 dettagliatamente illustrato anche nei percorsi di formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
e) Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale dipendente dell’Istituto e ad ogni nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia l’attività che andrà a svolgere e qualunque sia il tipo di contratto;
f) E’ fatto obbligo ai preposti di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro riportate nel seguente regolamento e di comunicare immediatamente eventuali inosservanze al Datore di Lavoro;
ARTICOLO 2
E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori di segnalare immediatamente al Datore di Xxxxxx, al Dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di protezione collettivi ed individuali, dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza
ARTICOLO 3
Definizioni: Ai fini del presente regolamento si intendono per
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Datore di Lavoro
«Procedura di sicurezza»: Insieme di azioni finalizzate allo svolgimento di un’attività specifica. Le azioni da compiere sono esplicitate nella procedura stessa
1. DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE E PER GLI ALLIEVI:
• E’ rigorosamente vietato introdurre all’interno dell’Istituto attrezzature, macchine, arredi, prodotti sostanze a qualsiasi altro materiale non sia stato approvato preliminarmente dal Dirigente Scolastico. Il Divieto vale anche per materiale donato gratuitamente da soggetti terzi (ad esempio genitori).
• E’ rigorosamente vietato parcheggiare cicli, motocicli, autovetture in corrispondenza di scale esterne di sicurezza, rampe disabili o in posizioni che occludano o ostruiscano anche parzialmente i percorsi pedonali di accesso esodo e/o vie di fuga. SI ricorda che le vie di fuga devono sempre rigorosamente essere mantenute pienamente fruibili.
• E’ rigorosamente vietato fare uso di vernici, bombolette, apparecchi a pressione a meno che non espressamente autorizzato, per scopi didattici, dal Dirigente Scolastico.
• E’ rigorosamente vietato introdurre farmaci (fatta eccezione per i farmaci di uso personale da conservare in luogo inaccessibile ad altri soggetti) che non siano quelli autorizzati dal Dirigente Scolastico.
• E’ vietato stoccare materiale pesante sui piani alti delle scaffalature; In generale occorrerà in ogni caso accertarsi preliminarmente che le scaffalature siano ancorate a parete prima di depositarvi qualsiasi materiale.
• l’Ascensore dovrà essere utilizzato solo dal personale autorizzato dalla Dirigenza e nel rispetto della procedura riportata in allegato.
• E’ fatto obbligo rispettare il divieto di fumo come da cartelli affissi.
• E’ fatto obbligo al preposto designato, di attivarsi in caso di accertata violazione dell’obbligo di cui sopra;
• E’ fatto divieto modificare o manomettere qualunque tipo di attrezzatura;
• E' rigorosamente vietato effettuare qualunque tipo di intervento sugli impianti e sui componenti elettrici (scatole, prese, quadri, lampade, ecc.)
DISPOSIZIONI PER I PREPOSTI DESIGNATI;
1) E’ fatto obbligo ai preposti designati, di attuare quanto contenuto nell’atto di nomina e/o delega per lo svolgimento delle attività e/o procedure contenute ed esplicitate nella stessa.
2) Occorre vigilare sul rispetto , da parte del personale ausiliario, delle seguenti disposizioni:
a) E' fatto obbligo a tutto il personale di mantenere fruibili le uscite di emergenza rimuovendo eventuali chiusure prima dell'inizio delle attività (ad esempio catenacci)
b) E' fatto assoluto divieto di compromettere la chiusura delle porte tagliafuoco (Porte REI) mediante dispositivi quali zeppe, corde Occorre che tali porte siano sempre mantenute chiuse.
DISPOSIZIONI PER I PREPOSTI DI FATTO: Il personale docente e i docenti responsabili di laboratorio si intendono “di fatto” preposti rispetto agli studenti in base alla definizione dell’art. 2 comma 1 lett e) del D.Leg.vo 81/2008 e in quanto portatori di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, indipendente da delega e fondamentale in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo. A tal fine è fatto obbligo far rispettare dagli alunni sia le disposizioni generali contenute nel presente regolamento e sia i regolamenti specifici di laboratorio contenuti nel presente allegato.
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
• E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate
sul certificato di idoneità.
• E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Xxxxxx.
• E’ fatto obbligo di effettuare una pausa di 15 min ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale.
• E’ fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di Lavoro.
DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
• E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
• E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Xxxxxx;
• E’ fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di Lavoro;
• E’ fatto obbligo di conservare tutte le sostanze e i prodotti chimici utilizzati per le pulizie in contenitori chiusi, dotati di etichetta recante l’indicazione del prodotto ed i pericoli. I prodotti dovranno inoltre essere stoccati all’interno di locali o armadi chiusi a chiave e non accessibili ai non autorizzati;
• E' fatto obbligo di riporre i carrelli utilizzati per le pulizie e contenenti prodotti chimici all'interno di locali chiusi chiave e non accessibili ai non autorizzati durante gli orari in cui sono presenti gli alunni;
• E’ fatto obbligo utilizzare le scale nel rispetto della procedura in allegato al presente regolamento;
• E' fatto obbligo a tutto il personale di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal datore di lavoro;
• E' fatto obbligo a tutto il personale di mantenere fruibili le uscite di emergenza rimuovendo eventuali chiusure prima dell'inizio delle attività (ad esempio catenacci);
• E' fatto assoluto divieto di compromettere la chiusura delle porte tagliafuoco (Porte REI) mediante dispositivi quali zeppe, corde... Occorre che tali porte siano sempre mantenute chiuse;
• E' vietato inserire ulteriore materiale negli archivi o nei depositi rispetto a quello già posizionato sulle scaffalature. Tale misura è indispensabile per non aumentare il carico d'incendio. E' inoltre fatto obbligo, in questi locali, mantenere passaggi minimi di 90cm ed accertarsi che altezze di armadi e scaffalature, non risultino ad una distanza inferiore di 60cm dal solaio;
• E' vietato l'accumulo di materiale di qualsiasi tipo all'interno di locali non destinati a deposito (archivi e depositi).
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E DOCENTI RESPONSABILI DI LABORATORIO
• E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
• E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza al Datore di Xxxxxx;
• E’ fatto obbligo di rispettare ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di Lavoro;
• E’ fatto obbligo, in quanto preposti di fatto, rispettare e far rispettare dagli studenti il presente regolamento e i regolamenti specifici di laboratorio riportati in allegato;
Vengono istituite dall’Istituto le seguenti procedure di sicurezza allegate al presente regolamento:
1) Procedura per l’acquisto dei DPI
2) Procedura per l’acquisto di macchine e attrezzature
3) Procedura per l’acquisto e la gestione di prodotti o sostanze chimiche
4) Procedura per utilizzo dell’ ascensore
5) Procedura per l’utilizzo di Scale portatili
Vengono inoltre allegate alle presenti disposizioni e ne costituiscono parte integrante, i regolamenti di Laboratorio.
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono da intendersi immediatamente esecutive per tutto il personale e possono essere aggiornate ed integrate dal Datore di Lavoro dandone immediata comunicazione a tutti i lavoratori.
Ferrara,
Il Dirigente Scolastico
Per presa visione:
Il RSPP
2. PROCEDURE DI SICUREZZA
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per effettuare acquisti di Dispositivi di Protezione Individuale conformi alle normative tecniche inerenti la sicurezza. La presente procedura dovrà essere applicata ogni volta che L’Istituto Scolastico dovrà provvedere all’effettuazione di acquisti e di distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale. In caso di consegne successive dovranno essere applicati solo i punti inerenti la consegna. In caso di nuovo personale, dovrà essere applicata integralmente
RESPONSABILITA’
La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta dal DSGA nominato titolare della procedura dal Datore di Lavoro e incaricato di effettuare l’acquisto dei DPI.
PROCEDURA
3) Predisposizione, in base alla mansione, dei libretti personali utilizzando copia delle schede DI DOTAZIONE INDIVIDUALE
4) Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale per le varie mansioni in base alle dotazioni previste nelle schede;
5) Verifica che i dispositivi di protezione individuale siano dotati di marcatura CE (sul dispositivo stesso) e siano accompagnati da dichiarazione di conformità: la dichiarazione di conformità e la marcatura sono indispensabili per la conformità del prodotto alle normative vigenti.
6) Consegna dei DPI ad ogni lavoratore, con firma sul libretto stesso e sulla dichiarazione riportata in fondo al libretto; dovrà, inoltre, essere consegnata una copia delle note informative contenute nel modello.
7) Aggiornamento dei libretti in occasione di ogni consegna;
8) Archiviazione dei libretti nell’apposito registro DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
In caso di incertezze o situazioni poco chiare, contattare il RSPP
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI MACCHINE O ATTREZZATURE
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per effettuare acquisti di macchine o attrezzature conformi alle normative tecniche inerenti la sicurezza. La presente procedura dovrà essere applicata ogni volta che l’Amministrazione dovrà provvedere all’effettuazione di acquisti di macchine o attrezzature.
RESPONSABILITA’
La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta dal DSGA (o ufficio tecnico per gli Istituti Tecnici/Professionali) nominata titolare della procedura dal Datore di Lavoro e incaricato di effettuare l’acquisto.
PROCEDURA
1) Modifica del capitolato di acquisto della macchina o attrezzatura inserendo la richiesta di quanto segue:
α) Fornitura di dichiarazione di conformità della macchina (con il contenuto allegato alla presente procedura);
β) Fornitura di libretto di istruzioni in italiano e manutenzione d’uso in italiano dell’attrezzatura o macchina;
z) Fornitura di breve corso di formazione in fase di consegna dell’attrezzatura, con redazione di apposito verbale. La formazione dovrà essere relativa all’utilizzo dell’attrezzatura e dovrà essere effettuata al personale che utilizzerà l’attrezzatura stessa;
δ) Il verbale di formazione dovrà essere conservato nel registro della formazione
2) In fase di consegna dell’attrezzatura verificare che sia dotata di marcatura CE e che sia effettuato la formazione del personale;
3) Prima di procedere con il pagamento verificare che siano stati consegnati i documenti di cui al punto 1;
4) Provvedere a fare copia dei documenti (che dovranno accompagnare l’attrezzatura) ed archiviare accuratamente gli originali;
N.B. In riferimento alla vendita o cessione di attrezzature/macchine non conformi alla normativa, si tenga presente che è vietato vendere, cedere in uso o in comodato (anche gratuito) macchine o attrezzature. Pertanto, in caso di vecchie macchine o attrezzature dismesse, si dovrà provvedere a rottamarle. Qualsiasi altro tipo di operazione è vietata.
PROCEDURA PER L’ACQUISTO E LA GESTIONE DI PRODOTTI O SOSTANZE CHIMICHE
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni inerenti le azioni relative all’acquisto di prodotti e sostanze in genere La presente procedura dovrà essere applicata ogni volta che si effettueranno acquisti di prodotti o sostanze per pulizie, disinfezione ecc.
RESPONSABILITA’
La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta da DSGA nominato titolare della procedura dal Datore di Lavoro.
PROCEDURA
1) In fase di richiesta preventivo, richiedere, oltre alla descrizione della sostanza e delle caratteristiche:
α) La scheda tecnica di sicurezza della sostanza;
β) Un breve incontro di formazione effettuato dal personale tecnico della ditta, che illustri le modalità ed eventuali problemi connessi all’uso della sostanza, compilando un verbale di avvenuta formazione;
2) Verificare che la scheda tecnica di sicurezza sia costituita da 16 punti;
3) Conservare copia del verbale nel registro della formazione
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEGLI ASCENSORI
• Non salire in numero di persone oltre quelle previste dalla targhetta di utilizzo.
• Quando le porte sono in movimento di chiusura, non si deve contrastare il loro movimento inserendo le mani per impedirne la chiusura.
• Occorre avvisare se il piano ascensore non è a livello col piano esterno.
• Chiamare la manutenzione quando si avvertono rumori inconsueti.
• In caso di incendio non si deve utilizzare l'ascensore, se occupato, si deve abbandonare al più presto.
• In caso di arresto dell’ascensore mantenere la calma ed utilizzare i pulsanti di allarme o il citofono.
• Non premere continuamente il pulsante di chiamata ascensore; se è tutto in regola l’impianto provvede da solo e nel caso di manovra a prenotazione si evita che l’ascensore raggiunga i piani molte volte con conseguente accentuazione della usura.
• Controllare attentamente che le porte di piano siano debitamente chiuse.
• Non urtare con carichi le porte di piano e di cabina ed in special modo le serrature; le deformazioni possono ingenerare malfunzionamenti e pericoli.
• E’ fatto divieto di utilizzo in caso di emergenza.
• E’ fatto divieto di utilizzo improprio o per trasporto di materiali e cose.
• E’ fatto divieto di utilizzo in assenza di persone preposte al controllo o in periodi non sorvegliati.
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE SCOPO
La presente procedura fornisce le indicazioni per un utilizzo corretto delle scale doppie portatili in uso all’Istituto. La procedura si applica per le scale doppie autostabili (si regge in piedi indipendentemente da appoggi esterni) fornite dall'Istituto in uso ai lavoratori. PER NESSUN MOTIVO DEVONO ESSERE UTILIZZATE SCALE NON CONFORMI O NON IN DOTAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.
RESPONSABILITÀ
La responsabilità del rispetto della seguente procedura è a carico di ogni lavoratore che faccia uso di scale. A carico del preposto è invece la vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei lavoratori
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI IN USO AI PERSONALE DELL'ISTITUTO
• Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso;
• in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo (in genere di gomma o plastica zigrinata) alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta (catene o piattaforme superiori ad incastro) e montanti prolungati di almeno 50/70 cm;
• Le Scale Doppie non devono superare l’altezza di 5 m. Devono esser e provviste di catena o dispositivo analogo di adeguata resistenza che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza;
PROCEDURA
• Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è limitata.
• Assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti altrimenti non utilizzarla e segnalarlo immediatamente al Datore di Lavoro (ad esempio pioli rotti, fessurazioni, carenza di dispositivi antiscivolo.).
• La scala deve essere appoggiata su supporto stabile non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna; (ad esempio piani inclinati, appoggi su terreni scivolosi o bagnati, su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc.).
• Durante gli spostamenti della scala, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.
• Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono scivolare facilmente.
• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad accezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal costruttore.
• La scala non deve MAI essere lasciata incustodita.
• Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura.
• Non si deve saltare a terra dalla scala.
• Evitare di salire sull’ultimo gradino in alto, in modo da avere un protezione rappresentata dal prolungamento dei montanti e dagli ultimi due gradini.
• Nel caso in cui la scala sia di altezza non idonea al raggiungimento della quota di lavorazione occorre segnalarlo Immediatamente al Datore di Lavoro prima di eseguire la lavorazione.
• Per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve esser e rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti.
• Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.
• Sulle scale doppie non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l’appoggio di attrezzi.
• Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani.
• Le scale devono essere sistemate in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico.
• Durante la permanenza sulle scale a libro non dovrà passare altro personale sotto la scala;
• il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);
• Nelle scale doppie controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro.
3. REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- D.P.C.M. 14 dicembre 1995;
- Legge n. 448 del 2001;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Accordo Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 16.12.04;
- Circolare Ministero della Salute 17/12/2004;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
- CCNL scuola 2006-2009
- Decreto Legislativo 81/2008
- Art. 4 del D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito nella Legge 128 del 8/11/2013
- Nota MIUR 527 del 27/01/2014
Art.2. FINALITÀ
Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
• Prevenire l'abitudine al fumo
• Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
• Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori
• Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
• Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
• Favorire la collaborazione sinergica con il personale, gli studenti, le famiglie e il territorio, condividendo obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
• Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.
Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi interni dell’Istituto e in tutte le pertinenze esterne.
Negli spazi interni e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo.
Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i seguenti preposti all'applicazione del divieto:
• ….
• ….
• ….
• …
• ..
• ..
• ..
• ..
con i seguenti compiti:
• Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
• Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.
• Notificare tramite il Dirigente Scolastico la trasgressione alle famiglie degli alunni minorenni sorpresi a fumare.
I preposti al controllo dell’applicazione del divieto riceveranno formale nomina da parte del Dirigente Scolastico e resteranno in carico fino a revoca.
I docenti ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.
Art. 5. SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.
Il personale della scuola e gli studenti che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in osservanza del Regolamento di Istituto, dei contratti di lavoro e delle norme di settore, possono essere sottoposti anche a procedimenti disciplinari.
Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata anche qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale). Se ciò non fosse possibile, va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Il verbale è sempre in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata); una per la scuola;
Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di x/x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx: Infrazione divieto di fumo –
).
I trasgressori dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico copia della ricevuta, a mano o per posta, comprovante l'avvenuto pagamento entro 60 giorni, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
Art. 6. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.
Agli atti di Istituto sono depositati i modelli previsti (verbale, rapporto prefetto, incarico preposti, notifica famiglia)
4. REGOLAMENTI DI LABORATORIO
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA
USO DEL LABORATORIO E GESTIONE DEGLI ACCESSI
In ogni laboratorio è necessario rispettare alcune fondamentali norme di sicurezza e di comportamento:
1. Al laboratorio si accede solo alla presenza dell’insegnante
2. Maneggiare con cura le attrezzature di vetro
3. Avvertire l’insegnante in caso di incidente
4. A fine esercitazione ricoprire i microscopi con l’apposito sacchetto antipolvere
5. Staccare i microscopi dalla presa di corrente
6. Riordinare la postazione di lavoro
7. e’ vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
8. Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori a polvere.
9. In laboratorio è vietato introdurre cibo e bevande.
Se non utilizzato il laboratorio deve rimanere chiuso
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale
• Piano di evacuazione
Responsabili di Laboratorio: Prof.
Prof.
REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI CHIMICA
In ogni laboratorio è necessario rispettare alcune fondamentali norme di sicurezza e di comportamento:
1. Al laboratorio si accede solo alla presenza dell’insegnante o dell’Itp
2. Gli zaini devono essere lasciati all’esterno del laboratorio
3. Le uscite di sicurezza devono essere sempre lasciate libere
4. All’interno del laboratorio non sono ammessi cibi e bevande
5. Indossare sempre il camice di cotone
6. Non portare nulla alla bocca durante le esercitazioni (mani, cibo, e soprattutto le pipette).
7. Fare molta attenzione quando si utilizzano liquidi infiammabili, durante l’utilizzo di questi reagenti in laboratorio non devono esserci fiamme libere accese.
8. I reagenti vanno conservati negli appositi armadi aspirati divisi in sali, acidi e infiammabili
9. Minimizzare sempre l’inquinamento di aria e di acqua (i reagenti devono essere utilizzati solo nelle quantità necessarie).
10. Tenere raccolti i capelli lunghi
11. Maneggiare con cura le attrezzature di vetro e in caso di incidente avvertire l’insegnante
12. I contenitori caldi vanno maneggiati con le apposite pinze
13. Tenere ogni cosa pulita e asciutta
14. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel protocollo dell’esperimento
15. Gli studenti sono responsabili dell’integrità del posto di lavoro e del materiale loro assegnato.
16. In alcune esercitazioni è inoltre indispensabile utilizzare strumenti di protezione individuali, quali guanti e occhiali, che saranno forniti dall’insegnante o dall’ITP
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale
• Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA
1. Il laboratorio di fisica è un’aula speciale ed è consentito l’accesso alla classe solo se accompagnata dal docente titolare. Quando non utilizzato deve restare chiuso.
2. Non è consentito l’uso del laboratorio per lo svolgimento di attività non attinenti l’uso tecnico-didattico del locale, salvo situazioni particolari concordate con la Vicepresidenza.
3. All’inizio delle lezioni durante gli intervalli ed in ogni altra occasione in cui manchi la sorveglianza, gli studenti NON DEVONO essere presenti in laboratorio.
4. L’accesso al laboratorio di fisica è regolato con prenotazioni nell’apposita agenda dove il docente che intende utilizzarlo annota: nome docente, classe, orario e possibilmente argomento dell’esperienza.
5. Gli alunni che si trasferiscono dall’aula al laboratorio dovranno portare con sé solo lo stretto necessario per l’attività di laboratorio e gli oggetti di valore personali lasciando in aula lo zaino con il resto del materiale scolastico. Nel trasferimento dall’aula al laboratorio gli studenti dovranno mantenere un comportamento calmo e controllato.
6. Il montaggio delle apparecchiature deve essere controllato con cura prima di iniziare. Gli studenti iniziano l’attività solo dopo aver ottenuto precise indicazioni e relativa autorizzazione da parte del personale.
7. Nel laboratorio è vietato consumare cibi e bevande.
8. E’ fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio senza l’autorizzazione del docente presente. Gli alunni che si rendono colpevoli di danneggiamenti alle attrezzature o all’arredo saranno tenuti a rimborsare le spese di riparazione o, qualora non fosse possibile la riparazione, le spese per provvedere all’acquisto e al reintegro di quanto danneggiato.
9. Gli alunni devono seguire attentamente le istruzioni per eseguire le esperienze e devono trattare con cura il materiale evitando comportamenti imprudenti che potrebbero rivelarsi pericolosi per l’incolumità propria e dei compagni.
A questo proposito è bene ricordare:
Apparecchiature elettriche e quadro elettrico: Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature elettriche.
Oggetti caldi: Usare le pinze per maneggiare oggetti caldi, ricordando per esempio che un oggetto di vetro riscaldato si raffredda lentamente e può quindi provocare ustioni anche dopo un certo tempo da quando è stato allontanato dalla fiamma.
Vetreria: La vetreria va sempre controllata prima dell’uso, per evitare incidenti, come ferite e dispersioni di liquidi.
10. Ogni infortunio, anche banale (ad es. un piccolo taglio) va sempre immediatamente segnalato all’insegnante.
11. Il docente è tenuto a segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura del materiale assegnato.
12. Il Piano di Esodo deve essere controllato per verificare i percorsi sicuri da utilizzare in una situazione di emergenza.
13. I laboratori vanno lasciati in ordine e nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati.
14. Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori a polvere.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale
• Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI FISICA
Art. 1: Soggetti autorizzati all’uso dei laboratori
a) L’accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli insegnanti di Fisica, agli assistenti tecnici in servizio nella scuola, alle classi accompagnate dall’insegnante e, esclusivamente in orario extrascolastico, al personale addetto alle pulizie;
b) è vietato l’accesso ai laboratori agli alunni non accompagnati dall’insegnante.
ART. 2: ORARI DI ACCESSO
a) I docenti interessati all’uso dei laboratori concorderanno con gli assistenti tecnici assegnati agli stessi la data di svolgimento delle attività, in tempo utile per l'allestimento del materiale didattico.
ART. 3: APERTURA DEI LABORATORI
a) Negli orari in cui gli assistenti tecnici non prestano servizio nei laboratori loro assegnati, e non sono presenti classi che svolgono attività, le porte esterne dei laboratori devono essere chiuse a chiave;
b) le chiavi d’accesso ai laboratori sono depositate in Presidenza e presso la portineria; una copia delle chiavi è inoltre a disposizione degli assistenti tecnici; altri soggetti operanti nella scuola potranno detenere le chiavi su autorizzazione del Preside;
c) il docente che utilizza il laboratorio al di fuori dell’orario di servizio dell'assistente tecnico è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso.
ART. 4: USI DIVERSI DEI LABORATORI
Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse dalla programmazione dei corsi di fisica deve essere esplicitamente autorizzata dalla Presidenza.
ART. 5: NORME SPECIFICHE PER GLI STUDENTI
a) Gli studenti dovranno presentarsi nei laboratori accompagnati dal docente in servizio, avendo cura di depositare zaini e cappotti negli ambienti esterni ai laboratori;
b) è vietato qualsiasi uso dei laboratori da parte di studenti senza la presenza del docente o dell’assistente tecnico;
c) è vietato entrare nei laboratori con cibi o bevande;
d) durante la lezione è vietato allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione dell’insegnante;
e) durante l’intervallo gli studenti, dopo aver controllato che non sussistano elementi di pericolo connessi all’esperienza in corso, devono lasciare liberi i laboratori, rientrandovi al termine dell’intervallo e sempre in presenza dell’insegnante.
NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI LABORATORI
Art. 6 Uso dei banconi del Laboratorio per esperienze di gruppo
a) La postazione di lavoro deve essere allestita con la strumentazione, gli apparati accessori, gli utensili strettamente necessari allo svolgimento delle attività; il materiale da utilizzare sarà
reso disponibile presso le postazioni di lavoro o consegnato ai singoli gruppi di studenti da parte del docente o dell’assistente tecnico;
b) le vie di fuga devono essere lasciate libere da ogni ingombro.
ART. 7: CONCLUSIONE DELLE ESERCITAZIONI
a) Al termine delle esercitazioni gli studenti dovranno lasciare il proprio posto di lavoro pulito e in ordine, disattivando gli impianti eventualmente utilizzati;
b) il materiale utilizzato dovrà essere riconsegnato in ordine, secondo le modalità comunicate dal docente o dall’assistente tecnico;
c) i docenti devono terminare le attività sperimentali in tempo utile a consentire il riordino del materiale;
d) i docenti e l’assistente tecnico devono controllare, al termine della lezione, la corretta applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti.
NORME CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE
ART. 8: NORME GENERALI SULL’USO DELLA STRUMENTAZIONE
a) Tutti gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un’esperienza devono essere impiegati esclusivamente per l’uso, entro i limiti e con le modalità specifiche di costruzione;
b) è vietato utilizzare strumenti personali non in dotazione al laboratorio senza l'autorizzazione dell'insegnante;
c) gli studenti devono seguire, nell’allestimento e nell’esecuzione delle esperienze, le indicazioni fornite dall’insegnante;
d) a tutti gli utilizzatori dei laboratori (studenti e docenti) è richiesta la massima cura nell’uso delle attrezzature;
e) è vietato agli studenti, senza l’autorizzazione dell’insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio qualsiasi attrezzatura o utilizzare materiale non preventivamente consegnato loro.
ART. 9: INTEGRITÀ DEL POSTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ.
a) Prima di iniziare qualsiasi esperienza gli allievi devono controllare l’integrità del proprio posto di lavoro e del materiale loro fornito, segnalando all’insegnante eventuali guasti, ammanchi, rotture, malfunzionamenti.
b) l’insegnante avrà cura di xxxxxxxx apposito rapporto scritto segnalando le anomalie riscontrate;
c) gli studenti sono responsabili dell’integrità del posto di lavoro e del materiale loro assegnato; in caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne in base al Regolamento di Istituto.
ART. 10: INFORMAZIONE PREVENTIVA SUI FATTORI DI RISCHIO
Gli insegnanti sono tenuti a prendere visione della documentazione allegata alla strumentazione da utilizzare - in particolare per quanto concerne la conduzione in sicurezza delle esercitazioni- e ad informare gli studenti sulle procedure da seguire per evitare i rischi specifici in relazione all’attività proposta.
ART. 11: NORME SPECIFICHE CONCERNENTI ESPERIENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE
Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:
a) usare gli strumenti e le attrezzature solo per le funzioni e nei limiti per i quali sono stati progettati e costruiti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e alle specifiche contenute nei manuali a corredo degli strumenti stessi; in caso di mancanza di tali specifiche è vietato utilizzare le attrezzature;
b) maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose, quali lame, cacciaviti, utensili meccanici in genere;
c) realizzare o modificare qualsiasi connessione elettrica esclusivamente a tensione disinserita;
d) munirsi di guanti atermici o di altro adeguato dispositivo protettivo individuale per maneggiare corpi ad elevata temperatura;
e) muovere tutti i materiali ad elevata temperatura esclusivamente entro la superficie del banco di lavoro;
f) indossare strumenti di protezione della vista ed evitare di osservare direttamente le sorgenti di radiazione coerente ad alta energia (LASER):
g) in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) disinserire la tensione di alimentazione della rete mediante gli appositi sezionatori;
h) in caso di principio di incendio, non spegnere con acqua, ma utilizzare gli appositi estintori a polvere.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA
Premessa
I laboratori di informatica devono essere utilizzati solo ed esclusivamente se gli studenti utilizzano le macchine.
Per tutti gli altri scopi deve essere prenotata la postazione mobile o l'aula video o l'aula multimediale.
Art.1
La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. È assolutamente vietato bere e mangiare nei laboratori di informatica, così come in tutte le aule speciali.
Art.2
All'inizio dell'anno scolastico viene designato dal Dirigente un docente responsabile che sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione, l’acquisizione dei materiali e la loro custodia.
Art.3
Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In caso di necessità devono chiedere con anticipo l'autorizzazione all'utilizzo dei laboratori al responsabile. È necessaria, comunque, la presenza di un docente nel corso delle attività.
Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni volta che lo utilizza.
Ogni studente deve firmare il foglio nel quale è indicata la postazione del suo computer.
I docenti che abbiano necessità di utilizzare i laboratori personalmente possono farlo firmando comunque il registro di laboratorio.
Se non utilizzato, il laboratorio deve restare chiuso.
Art.4
Gli studenti possono registrare i propri lavori solo e unicamente all’interno della cartella DOCUMENTI nella quale creeranno una sottocartella col nome della classe.
I file non registrati come da indicazioni dei docenti verranno rimossi. È consentito utilizzare chiavi USB, purché si tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente. È assolutamente vietato inserire qualsiasi tipo di password.
Art.5
Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al tecnico di laboratorio in forma scritta.
In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il danno.
Art.6
I computer vanno accesi all’inizio della lezione e spenti alla fine della lezione che si tiene nel laboratorio.
Al termine del lavoro ogni utente deve disconnettere il PC.
Art. 7
E’ vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori a polvere.
Art.8
Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori.
Art.9
Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• Registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO LINGUISTICO
Per un utilizzo responsabile e corretto del laboratorio, è doveroso ricordare quanto segue:
• E’ stato approntato un quadro orario su cui si può prenotare per tutto l’anno l’uso del laboratorio in determinati orari.
• NON si deve togliere mai corrente dal quadro alle spalle della consolle.
• Si prega di firmare sempre il registro delle presenze e annotare guasti e vandalismi.
• E’ opportuno utilizzare una pianta della disposizione degli alunni, in modo da poter risalire a eventuali responsabilità anche per scarabocchi sui banchi, sui monitor e sui tastierini.
• E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’aula.
• E’ vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
• Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori ad anidride carbonica.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO DELL’AULA MULTIMEDIALE
• L’accesso all’aula multimediale è consentito solo previa prenotazione presso il laboratorio di informatica
• Al termine della lezione si devono spegnere gli ausili audiovisivi (computer e proiettore)
• E’ vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
• Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori a polvere.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale
• Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO AULE DI DISEGNO
1) Per accedere bisogna rispettare l’orario delle aule redatto dagli insegnanti interessati.
2) Gli studenti:
• tassativamente non possono mangiare o bere in laboratorio
• lasciare oggetti personali negli armadi, se non le carpette con i disegni
• sono naturalmente tenuti a non sporcare.
3) Se non utilizzata l’aula deve rimanere chiusa
4) E’ vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
5) Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori a polvere.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale Piano di evacuazione
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REGOLAMENTO BIBLIOTECA
1) Xxxxx titolo a frequentare la biblioteca gli studenti, il personale docente, il personale ATA durante l’orario di apertura al pubblico, garantito dalla presenza del personale addetto.
2) Per accedere al prestito è necessario compilare la scheda di iscrizione alla biblioteca con i propri dati personali.
3) Si possono prendere in prestito fino a tre volumi per volta.
4) La durata del prestito è di un mese, rinnovabile, se il volume non è stato richiesto da altri utenti, per una volta.
5) Nel caso in cui i volumi presi in prestito servano per ricerche da effettuare per conto di un insegnante per un periodo di durata maggiore di quello previsto, è necessaria la richiesta scritta dell’insegnante interessato
6) Nel caso in cui il volume sia stato assegnato come lettura da un insegnante ad una intera classe la durata massima del prestito è di quindici giorni.
7) L’utente è responsabile dei libri presi in prestito fino al momento della loro riconsegna e, in caso di deterioramento, è tenuto a riacquistarli a sue spese.
8) Sono esclusi dal prestito i volumi di consultazione: enciclopedie, dizionari, opere in più volumi, volumi d’arte di particolare pregio, testi editi prima del 1960.
1) Nell’isola informatica è vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
2) Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare acqua ma gli appositi estintori a polvere.
3) Il comportamento dei frequentatori deve essere consono alla natura del luogo e dei servizi offerti e non deve arrecare disturbo o danno agli altri utenti della biblioteca e al regolare svolgimento dei servizi.
4) E’ assolutamente vietato:
- far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti delle Biblioteche;
- consumare cibi e bevande durante la consultazione;
- disturbare con l'utilizzo di telefoni cellulari;
- danneggiare in qualsiasi modi il patrimonio della biblioteca.
5) Chi arreca danno agli arredi o agli oggetti della biblioteca o tiene comportamenti tali da turbare il normale svolgimento del servizio verrà temporaneamente o definitivamente
sospeso dal diritto di accesso oltre che sottoposto a provvedimenti disciplinari. Nei casi di maggiore gravità, verrà segnalato all'autorità giudiziaria.
Documentazione
Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale Piano di evacuazione
Il responsabile Biblioteca Prof.