MetLife Europe d.a.c.
Set informativo
MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Protezione Junior
Contratto di Assicurazione Infortuni e Malattia stipulato a distanza con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:
▪ DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
▪ DIP aggiuntivo Danni - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni
▪ Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell’Informativa privacy
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia offre gratuitamente ai propri clienti assicurati con la polizza “Protezione Junior” le garanzie di assistenza elencate nella Polizza Collettiva n. 167576 stipulata con Inter Partner Assistance SA Rappresentanza Generale per l’Italia.
Per maggiori informazioni consulta le Condizioni di assicurazione relative alle garanzie di assistenza che troverai allegate in calce al presente documento.
Mod. PJWLGG Ed. 2022/03
MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 xx Xxxxx’, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxx Xxxxxx (cittadino americano), Xxxxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese, Xxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx O’Xxxxx (cittadino irlandese), Xxxx Xxxxxx (cittadino belga), Xxxxxx Xxxxxxx (cittadina irlandese), Xxxxx Xxxxxx (cittadino messicano).
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Direzione generale, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Assicurazione Infortuni e Malattia Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni) | ||
Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia | Prodotto: Protezione Junior | |
Questo documento è stato aggiornato in data 29/03/2022 ed è l’ultimo disponibile | ||
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Si tratta di una polizza infortuni e malattia facoltativa che ha lo scopo di proteggere l’assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. |
Che cosa è assicurato? La polizza prevede un PACCHETTO BASE a protezione del bambino/ragazzo con le seguenti garanzie: ✓ Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione da infortunio Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano assicurativo. ✓ Diaria da ricovero da infortunio o malattia Somma assicurata: prestazione giornaliera variabile in base al piano assicurativo, fino ad un massimo di 365 giorni per assicurato e per annualità assicurativa. ✓ Intervento chirurgico da infortunio o malattia Somma assicurata: prestazione variabile in base al tipo di intervento ed al piano assicurativo. ✓ Malattia Grave Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano assicurativo. ✓ Prestazione odontoiatrica da infortunio Somma assicurata: il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00 per annualità assicurativa e per sinistro. Il massimale per garanzia è indicato nel certificato di assicurazione in base al piano assicurativo. Al Pacchetto Base puoi abbinare un PACCHETTO OPZIONALE a protezione del genitore “Protezione Futuro” con le seguenti garanzie: ▪ Decesso da infortunio ▪ Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% da infortunio Somma assicurata: prestazione mensile variabile in base al piano assicurativo. La prestazione mensile è corrisposta fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo, dopodiché la Compagnia corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione. La Compagnia presta inoltre, a titolo gratuito, le garanzie a protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del suo 21° anno di età. | Che cosa non è assicurato? Non sono assicurabili le persone che: 🗙 non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione “A chi è rivolto questo prodotto?” del DIP Aggiuntivo Xxxxx; 🗙 percepiscono una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o da altro Ente previdenziale pubblico. | |
Ci sono limiti di copertura? PER ENTRAMBI I PACCHETTI DI GARANZIE sono escluse dalla polizza le conseguenze dirette o indirette di: ! viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo, ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ! guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione; se l’assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, l’esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità; ! abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico; ! alcolismo acuto o cronico; ! HIV e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). SOLO PER IL PACCHETTO BASE a protezione del bambino/ragazzo ▪ Limitatamente alla garanzia Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione da infortunio: ! sono inoltre escluse le lussazioni che colpiscano la medesima parte anatomica (recidiva); ! la percentuale corporea colpita da ustione deve essere pari o superiore al 4,5% del corpo. ▪ Limitatamente ai ricoveri ed agli interventi chirurgici da malattia: ! è previsto un periodo di carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza. Sono inoltre esclusi dalla polizza: ! i check-up ovvero le consultazioni mediche e/o le procedure diagnostiche di routine; ! gli interventi di chirurgia dentale; ! gli interventi di chirurgia estetica; ! gli interventi di chirurgia plastica, salvo non si tratti di chirurgia ricostruttiva a seguito di infortunio o malattia; ! i ricoveri e gli interventi chirurgici che siano conseguenza di malattie mentali o nervose; ! le malattie preesistenti già conosciute e/o diagnosticate al momento dell’acquisto della polizza; ! i difetti fisici e le malattie congenite diagnosticate durante i primi 180 giorni dalla data di inizio della polizza. |
▪ Limitatamente alle malattie gravi: ! è previsto un periodo di carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza. Sono inoltre escluse dalla polizza: ! le malattie preesistenti già conosciute e/o diagnosticate al momento dell’acquisto della polizza; ! le malattie che siano conseguenza dell’abuso di alcool, dell’uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di psicofarmaci in dosi non prescritte dal medico; ! le malattie conseguenti ad infezione HIV non trasmessa al momento del parto; ! i difetti fisici e le malattie congenite. ▪ Limitatamente alle garanzie prestate a seguito di infortunio: ! è inoltre escluso dalla polizza l’infarto. | SOLO PER IL PACCHETTO OPZIONALE a protezione del genitore ! In caso di evento simultaneo che cagioni il decesso o l’invalidità permanente di entrambi i genitori, l’indennizzo mensile erogato sarà pari a 1,5 volte la somma assicurata. Sono inoltre escluse dalla polizza le conseguenze dirette o indirette di: ! suicidio, tentato suicidio o qualsiasi atto di autolesionismo intenzionale; ! partecipazione a sommosse, guerra civile, disobbedienza civile, assemblee e scioperi non autorizzati e atti di disordine violento in qualsiasi modo definito; ! tentativo, commissione o partecipazione ad azioni criminali o ad attività illegali; ! partecipazione a competizioni - o relative prove e/o allenamenti - svolte sotto l'egida delle federazioni sportive competenti o comunque remunerative o a carattere professionistico; ! partecipazione alle seguenti attività svolte a carattere professionistico o non: guida e uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove; paracadutismo, volo planato, deltaplano, lancio con l’elastico e sport aerei in genere; pugilato; atletica pesante; alpinismo; speleologia; sci acrobatico; football americano; rugby; ! esecuzione di compiti di polizia come membro appartenente ad un corpo civile o militare dello Stato; ! esposizioni a radiazioni nucleari, chimiche, biologiche; ! infortuni già verificatisi al momento dell’acquisto della polizza; ! malattie mentali o nervose se causa o concausa dell’infortunio; ! infarto. |
Dove vale la copertura? ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’assicurato soggiorni all’estero per un massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. |
Che obblighi ho? Hai il dovere di pagare il premio. In caso di sinistro, devi comunicarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia presentando i documenti elencati nel modulo di denuncia. |
Quando e come devo pagare? Il premio è annuale e comprensivo di imposta. Puoi pagare il premio anche con cadenza mensile o semestrale senza costi aggiuntivi. Il frazionamento mensile è possibile solo se la rata ha un importo minimo di € 8,00. Il pagamento alla Compagnia viene effettuato tramite addebito diretto sul tuo conto corrente bancario. Il premio relativo al primo mese di copertura è gratuito. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa inizia alle ore 24.00 della data di acquisto della polizza tramite telefonia vocale. La polizza ha durata annuale. Successivamente: ▪ per il Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo, si rinnova tacitamente di anno in anno a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità ed il bambino/ragazzo non abbia ancora compiuto 21 anni; ▪ per il Pacchetto Opzionale a protezione del genitore, si rinnova tacitamente di anno in anno a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità, il genitore non abbia ancora compiuto 70 anni e sussistano i requisiti per il rinnovo del Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo. |
Come posso disdire la polizza? In caso di ripensamento, puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di acquisto della polizza. In tal caso, la polizza sarà annullata e ti sarà restituito il premio eventualmente già pagato. Puoi in ogni caso disdire la polizza ad ogni ricorrenza di pagamento del premio (annuale, mensile o semestrale) con 30 giorni di preavviso, oppure. In tal caso la polizza cessa ed il premio non sarà più dovuto. Per recedere o disdire la polizza puoi chiamare il servizio clienti al numero gratuito 800.319.665 oppure inviare una lettera raccomandata A/R alla Compagnia all’indirizzo: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. |
Che cosa è assicurato? | |
PACCHETTO BASE A PROTEZIONE DEL BAMBINO/RAGAZZO | |
Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione da infortunio | In caso di frattura ossea a seguito di infortunio del bambino/ragazzo, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto, in funzione della tipologia di frattura garantita. La prestazione sarà corrisposta a condizione che la frattura ossea sia stata diagnosticata entro 3 mesi dalla data dell’infortunio e che l’infortunio sia avvenuto durante il periodo di validità della polizza. In caso di lussazione a seguito di infortunio del bambino/ragazzo, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto, in funzione della tipologia di lussazione garantita. La prestazione sarà corrisposta a condizione che: ▪ la riduzione della lussazione sia effettuata in istituto di cura; ▪ prima della riduzione sia eseguito esame radiografico; ▪ la procedura sia eseguita da un medico che valuti la necessità di effettuare la riduzione con o senza anestesia. In caso di commozione cerebrale a seguito di infortunio del bambino/ragazzo, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto. La prestazione sarà corrisposta a condizione che la commozione cerebrale derivi da un trauma improvviso dell’organo cerebrale focale che abbia comportato una perdita, anche se momentanea, della coscienza e/o della sensibilità e/o dell'attività circolatoria e respiratoria. In caso di ustione a seguito di infortunio del bambino/ragazzo, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto. La prestazione sarà corrisposta a condizione che nel certificato di pronto soccorso venga indicata la percentuale corporea colpita da ustione e che detta percentuale sia pari o superiore al 4,5% del corpo. |
Diaria da ricovero da infortunio o malattia | In caso di ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia del bambino/ragazzo, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto, per ogni giorno di degenza con pernottamento, fino ad un massimo di 365 giorni per assicurato e per annualità assicurativa. |
Intervento chirurgico da infortunio o malattia | In caso di intervento chirurgico occorso al bambino/ragazzo a seguito di infortunio o malattia, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto, in base alla classe di appartenenza dell’intervento effettuato. La prestazione sarà corrisposta a condizione che l’intervento chirurgico: ▪ sia ricompreso tra quelli elencati nell’elenco degli interventi chirurgici garantiti; ▪ sia stato effettuato dietro prescrizione medica; ▪ sia stato effettuato, in regime di ricovero ordinario o day hospital, in un istituto di cura regolarmente autorizzato al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità; ▪ venga effettuato in Italia o all’estero qualora il bambino/ragazzo soggiorni fuori dall’Italia per un massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. |
Malattia Grave | In caso di malattia grave diagnosticata al bambino/ragazzo, l’Impresa si fa carico delle spese sostenute a seguito di ricovero, con o senza intervento chirurgico, accertamenti e cure, mediante un indennizzo prestabilito in misura fissa e forfettaria pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto. La prestazione sarà corrisposta a condizione che: ▪ la malattia grave sia stata diagnosticata per la prima volta al bambino/ragazzo; ▪ il bambino/ragazzo sopravviva per un periodo di almeno 30 giorni dopo la data della prima diagnosi della malattia grave. Per Malattia Grave si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus HIV); meningite batterica; distrofia muscolare; trapianto dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, rene e pancreas). |
Prestazione odontoiatrica da infortunio | In caso di prestazione odontoiatrica resa necessaria a seguito di infortunio del bambino/ragazzo, l’Impresa corrisponde le spese relative alle cure dentarie sostenute, fino ad un massimo di € 500,00 per annualità assicurativa e per evento. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Piano Assicurativo e durata assicurata | Al momento dell’acquisto della polizza puoi scegliere il piano assicurativo più rispondente alle tue esigenze di protezione. La scelta è indipendente per ciascun pacchetto di garanzie. Pertanto, potrai scegliere piani assicurativi diversi per il bambino/ragazzo e per il genitore. Le somme assicurate variano in base al piano assicurativo prescelto. In caso di acquisto del pacchetto opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro”, potrai inoltre scegliere la durata - espressa in anni - della prestazione mensile dovuta in caso di sinistro indennizzabile (c.d. durata assicurata). |
Pacchetto Opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro” | Al momento dell’acquisto della polizza puoi abbinare al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo il Pacchetto Opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro” che prevede le seguenti garanzie: ▪ Decesso da Infortunio In caso di decesso a seguito di infortunio del genitore, l’Impresa: - corrisponde l’indennizzo mensile previsto dal piano assicurativo per la durata assicurata scelta; l’indennizzo mensile si incrementa annualmente sulla base del piano indicato nel certificato di assicurazione ed è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo, dopodiché l’Impresa corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione; - presta a titolo gratuito le garanzie a protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del suo 21° anno di età. ▪ Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% da infortunio In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 40% a seguito di infortunio del genitore, l’Impresa: - corrisponde un indennizzo mensile previsto dal piano assicurativo per la durata assicurata scelta; l’indennizzo mensile si incrementa annualmente sulla base del piano indicato nel certificato di assicurazione ed è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo, dopodiché l’Impresa corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione; - presta a titolo gratuito le garanzie a protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del suo 21° anno di età. La prestazione sarà corrisposta a condizione che: - l’infortunio sia avvenuto nel periodo di validità del contratto; - sussistano postumi permanenti che si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza del contratto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all’Impresa. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.319.665. Le garanzie Invalidità Permanente e Malattia Grave devono essere accertate da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: l’assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare di percepire una pensione di invalidità) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio in caso di: a) recesso dal contratto; b) perdita dei requisiti di assicurabilità o manifestazione di una condizione di inassicurabilità in corso di contratto. Nel caso b) il rimborso sarà effettuato al netto delle imposte e della porzione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza cessa: ▪ con riferimento sia al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo che al Pacchetto Opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro”: - in caso vengano meno i requisiti di assicurabilità del bambino/ragazzo; - in caso di decesso del bambino/ragazzo; - in caso di diagnosi di malattia grave al bambino/ragazzo; - in caso di recesso dal contratto; - in caso di disdetta del contratto; - se, in corso di contratto, sopraggiunge una condizione di inassicurabilità del bambino/ragazzo; ▪ limitatamente al Pacchetto Opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro”: - in caso vengano meno i requisiti di assicurabilità del genitore; - in caso di decesso del genitore; - al pagamento della prestazione assicurata per la garanzia invalidità permanente; - se, in corso di contratto, sopraggiunge una condizione di inassicurabilità del genitore. In caso di sottoscrizione del contratto per due o più figli, laddove la causa di cessazione della polizza dovesse riguardare uno soltanto di essi, la polizza continua ad operare con riferimento agli altri figli assicurati. In caso di sottoscrizione del contratto per entrambi i genitori, laddove la causa di cessazione della polizza dovesse riguardare uno soltanto di essi, la polizza cessa anche con riferimento all’altro genitore assicurato. |
Sospensione | Ai sensi dell’art. 1901 c.c. se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, alla scadenza convenuta non paghi il premio o la prima rata di premio dovuta, la polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Impresa. Allo stesso modo, se, alle scadenze convenute, non paghi le rate di premio successive, la polizza resterà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Impresa. Puoi tuttavia riattivare la polizza versando le rate di premio mancanti. In questo caso, la polizza riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione della polizza, non saranno in ogni caso indennizzati dall’Impresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il contraente della polizza può essere qualsiasi persona maggiorenne che abbia un rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il bambino/ragazzo assicurato. Sono assicurabili le persone che al momento dell’acquisto della polizza: ▪ sono residenti in Italia e sono munite di codice fiscale o tessera sanitaria italiani; ▪ con riferimento ai bambini/ragazzi, hanno un’età compresa tra 3 mesi e 16 anni non compiuti; ▪ con riferimento ai genitori, hanno un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti. Possono essere assicurati fino a 5 bambini/ragazzi. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione (inclusi nell’importo del premio): 0,10% del premio netto imposte |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell’Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati: METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Il reclamante potrà presentare reclamo all’Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”. Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Condizioni di Assicurazione Polizza Infortuni e Malattia Protezione Junior Questo documento è stato aggiornato in data 29/03/2022 ed è l’ultimo disponibile |
Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx o nell’area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.
Glossario
Alcolismo: abuso di bevande alcoliche, sia di tipo occasionale (alcolismo acuto o ebbrezza alcolica) sia di tipo abituale (alcolismo cronico).
Annualità assicurativa: periodo pari ad un anno, calcolato a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.
Assicurato:
▪ con riferimento al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo, il bambino/ragazzo indicato nel Certificato di assicurazione;
▪ con riferimento al Pacchetto Opzionale a protezione del genitore, il genitore del bambino/ragazzo Assicurato indicato nel Certificato di assicurazione. Sono assicurabili entrambi i genitori, a condizione che i medesimi esercitino la potestà genitoriale comune sul minore.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Certificato di assicurazione (o di Polizza): il documento sottoscritto dal Contraente, che prova l’acquisto della Polizza. Commozione cerebrale: trauma improvviso dell’organo cerebrale focale (confinato a un’area del cervello) oppure diffuso (coinvolgente più di un'area cerebrale).
Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, xxx. 00.000000, fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.
Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’acquisto della Polizza tramite Telefonia vocale da parte del Contraente, in conformità con quanto previsto dall’art. 121 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n. 40/2018.
Contraente: qualsiasi persona fisica maggiorenne che abbia un rapporto di parentela o affinità, fino al terzo grado, con il bambino/ragazzo Assicurato, che abbia acquistato la Polizza e corrisposto il Premio.
Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con la Compagnia mediante Telefonia vocale.
Day hospital: degenza diurna senza pernottamento.
Decorrenza del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il momento in cui il Programma Assicurativo acquista efficacia.
Diaria: indennità giornaliera.
Difetto fisico: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Durata del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia del Programma Assicurativo. Elenco degli interventi chirurgici: l’elenco degli interventi chirurgici garantiti, classificati per tipologia e suddivisi per classi di Indennizzo (Mod. PJ Ed. 2019/01).
Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.
Estero: il territorio al di fuori dei confini dell’Italia.
Frattura: rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.
Frattura composta: frattura dell’osso senza dislocazione di frammenti.
Frattura di colles: frattura del radio, dell’ulna o scomposta al polso.
Frattura esposta: frattura dell’osso che perfora l’epidermide.
Frattura multipla: più fratture dello stesso osso.
Frattura scomposta: frattura dell’osso con dislocazione di frammenti.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull’Assicurato mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad Infortunio o Malattia.
Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture per anziani, le case di cura per lungodegenze o convalescenza, le strutture che hanno prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica italiana.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lussazione: spostamento permanente delle superfici articolari l'una rispetto all'altra.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.
Malattia congenita: una Malattia o un disordine presente fin dalla nascita.
Malattia cronica: Malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.
Malattia mentale o nervosa: ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell’articolo V della nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (IDC-9 del OMS) e successive modifiche.
Malattia preesistente: Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti che siano note e/o diagnosticate all’Assicurato alla data di acquisto della Polizza.
Massimale: la prestazione massima garantita dalla Compagnia.
Premio: la somma versata alla Compagnia per la copertura assicurativa offerta.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento, disposta da personale medico e documentata da cartella clinica. Resta inteso che la permanenza in Istituto di cura o Pronto Soccorso senza che sia disposto il Ricovero da parte di personale medico non è indennizzabile a termini di Polizza.
Rivalsa o Regresso: azione della Compagnia nei confronti del responsabile del Sinistro per il recupero dell’Indennizzo pagato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è offerta l’assicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, possa impiegarsi per la Conclusione del Contratto tra le dette parti.
Telefonia vocale: tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per il perfezionamento del Contratto mediante l’uso del telefono.
Ubriachezza: condizione conseguente all’assunzione di alcool, nella quale il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative in tema di circolazione stradale.
Ustione: lesione dei tessuti per effetto di elevato calore/freddo o per l'azione di sostanze chimiche caustiche, scariche elettriche, radiazioni.
Art. 1 – Base dell’assicurazione
L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle dichiarazioni del Contraente.
Con riferimento alle sole garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di Polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività attinente al tempo libero.
Sono compresi in garanzia anche:
▪ l'asfissia non di origine morbosa;
▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
▪ l'annegamento;
▪ l'assideramento o il congelamento;
▪ i colpi di sole o di calore;
▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
▪ gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace;
▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico o da Alcolismo;
▪ le lesioni determinate da sforzi;
▪ le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:
- qualora l'ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale. In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa all’arbitrato secondo la procedura prevista all'art. 15 delle Condizioni di assicurazione.
Art. 2 – Garanzie
Il Programma Assicurativo offerto dalla Compagnia prevede i seguenti Pacchetti di Garanzie a scelta del Contraente:
PACCHETTO BASE a protezione del bambino/ragazzo | PACCHETTO OPZIONALE a protezione del genitore - Protezione Futuro |
▪ Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione a seguito di Infortunio ▪ Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia ▪ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia ▪ Malattia Grave ▪ Prestazione odontoiatrica a seguito di Infortunio | In abbinamento al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo, il Contraente può acquistare anche il Pacchetto Opzionale a protezione del genitore, che prevede le seguenti garanzie: ▪ Decesso a seguito di Infortunio ▪ Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% a seguito di Infortunio |
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’Estero per un massimo di 60 giorni per Annualità assicurativa. Le garanzie Invalidità Permanente e Malattia Grave devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.
Art. 3 – Contraente, persone assicurabili e Conclusione del Contratto
3.1 – Contraente e persone assicurabili
Il Contraente del Contratto può essere qualsiasi persona fisica di età maggiorenne che abbia un rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado con il bambino/ragazzo Assicurato.
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che al momento dell’acquisto della Polizza:
a) siano residenti nel territorio della Repubblica italiana e siano muniti di codice fiscale o tessera sanitaria italiani;
b) con riferimento ai bambini/ragazzi, abbiano un’età compresa tra 3 mesi e 16 anni non compiuti;
c) con riferimento ai genitori, abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti.
3.2 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone fisiche che percepiscano una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o da altro ente previdenziale pubblico.
Qualora il bambino/ragazzo Assicurato dovesse iniziare a percepire una pensione di invalidità permanente in corso di Contratto, il Programma Assicurativo rimane attivo.
Qualora il genitore Assicurato dovesse iniziare a percepire una pensione di invalidità permanente in corso di Contratto, il Programma Assicurativo cessa da quel momento con riferimento al Pacchetto Opzionale a protezione del genitore e resta attivo con riferimento al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo. In tal caso, la Compagnia restituirà al Contraente il Premio già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
🛈 | Si precisa che: ▪ il numero massimo di bambini/ragazzi assicurabili è pari a 5; ▪ in caso di sottoscrizione del Contratto per 2 o più bambini/ragazzi, laddove la condizione di non assicurabilità dovesse riguardare uno soltanto di essi, il Programma Assicurativo continua ad operare con riferimento agli altri bambini/ragazzi assicurati; ▪ in caso di sottoscrizione del Contratto per entrambi i genitori, laddove la condizione di non assicurabilità dovesse riguardare uno soltanto di essi, il Programma Assicurativo cessa anche con riferimento all’altro genitore assicurato. |
3.3 – Conclusione del Contratto
Il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’acquisto della Polizza tramite Telefonia vocale da parte del Contraente, anche nel caso in cui quest’ultimo non dovesse sottoscrivere e restituire alla Compagnia il Certificato di assicurazione ricevuto.
Resta inteso che il Contraente, prima della conclusione del Contratto, potrà scegliere la modalità di trasmissione (formato cartaceo o elettronico) della documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché di eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia in corso di Contratto, e sarà informato circa la possibilità di cambiare, anche in corso di Contratto, la modalità prescelta senza alcun costo a suo carico.
3.4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:
▪ sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.;
▪ non sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
Art. 4 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24,00 della data di Conclusione del Contratto (così come descritta all’art. 3.3). Il primo mese di copertura è gratuito. Successivamente, il Premio sarà invece dovuto ed in caso di mancato pagamento la copertura assicurativa sarà sospesa ai sensi dell’art. 10.
Il Contratto ha durata annuale. In seguito, esso si intenderà tacitamente rinnovato a condizione che, alla data del rinnovo:
▪ per il Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 lett. a), il bambino/ragazzo non abbia ancora compiuto 21 anni ed il Premio corrispondente sia pagato, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all’art. 5.2;
▪ per il Pacchetto Opzionale a protezione del genitore, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 lett. a), il genitore non abbia ancora compiuto 70 anni, sussistano i requisiti per il rinnovo del Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo ed il Premio corrispondente sia pagato, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all’art. 5.2.
Il Programma Assicurativo cessa:
▪ con riferimento sia al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo che al Pacchetto Opzionale a protezione del genitore:
a) in caso vengano meno i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 lettera a) del bambino/ragazzo Assicurato;
b) in caso di decesso del bambino/ragazzo Assicurato;
c) in caso di diagnosi di Malattia Grave al bambino/ragazzo Assicurato;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
e) in caso di esercizio del diritto di disdetta da parte del Contraente.
▪ limitatamente al Pacchetto Opzionale a protezione del genitore:
f) in caso vengano meno i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3.1 lettera a) del genitore Assicurato o quest’ultimo inizi a percepire una pensione di invalidità permanente ai sensi dell’art. 3.2;
g) in caso di decesso del genitore Assicurato;
h) al pagamento della prestazione assicurata per la garanzia invalidità permanente.
Nelle ipotesi a), f) la Compagnia restituirà al Contraente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
Nell’ipotesi d) la Compagnia restituirà al Contraente il Premio già pagato, al lordo delle imposte. Nelle ipotesi b), c), e), g), h) non è dovuta alcuna restituzione di Premio.
🛈 | Si precisa che: ▪ In caso di stipula del Contratto per 2 o più bambini/ragazzi, laddove la causa di cessazione del Programma Assicurativo dovesse riguardare uno soltanto di essi, il Programma Assicurativo continua ad operare con riferimento agli altri bambini/ragazzi assicurati; ▪ In caso di stipula del Contratto per entrambi i genitori, laddove la causa di cessazione del Programma Assicurativo dovesse riguardare uno soltanto di essi, il Programma Assicurativo cessa anche con riferimento all’altro genitore assicurato. |
Art. 5 – Recesso e Disdetta
5.1 - Recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 60 giorni dalla data di Conclusione del Contratto (così come descritta all’art. 3.3) a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde della Compagnia 800.319.665. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della relativa comunicazione. In tal caso la Compagnia restituirà al Contraente il Premio eventualmente già pagato, al lordo delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
5.2 - Disdetta
Il Contraente ha diritto di disdire il Programma Assicurativo ad ogni ricorrenza di pagamento del Premio, con conseguente cessazione della copertura assicurativa, dandone comunicazione alla Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni sulla data di scadenza. In tal caso il Programma Assicurativo cessa alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato versato il relativo Premio.
Art. 6 – Determinazione della prestazione assicurata
Il Contraente, al momento dell’acquisto della Polizza, può scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze di protezione. La scelta è indipendente per ciascun Pacchetto di Garanzie. Pertanto, il Contrante potrà scegliere piani assicurativi diversi per il Pacchetto di Garanzie Base a protezione del bambino/ragazzo e per il Pacchetto di Garanzie Opzionale a protezione del genitore. Le somme assicurate variano in base al Piano Assicurativo prescelto.
In caso di acquisto del Pacchetto Opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro”, il Contraente può inoltre scegliere la durata - espressa in anni - della prestazione mensile dovuta in caso di Sinistro indennizzabile (c.d. durata assicurata).
Il Piano Assicurativo, le somme assicurate e la durata assicurata sono indicate nel Certificato di assicurazione.
Art. 7 – Prestazioni assicurate
PACCHETTO BASE A PROTEZIONE DEL BAMBINO/RAGAZZO
a) Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione a seguito di Infortunio
i. Frattura ossea
In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio del bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo un Indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al
momento dell’acquisto della Polizza, in funzione della tipologia di Frattura garantita. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di Pronto Soccorso - rilasciato entro 48 ore dall’Infortunio - e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che la medesima sia stata diagnosticata entro 3 mesi dalla data dell’Infortunio e che l’Infortunio sia avvenuto durante il periodo di validità del Contratto.
🛈 | Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro per una Frattura ossea garantita e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che il bambino/ragazzo Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la prestazione per Frattura ossea a seguito di Infortunio. Il bambino/ragazzo Assicurato potrà tuttavia usufruire di tutte le altre prestazioni previste dal Programma Assicurativo. Resta inteso che, qualora il Contraente non sia interessato a mantenere attiva la Polizza, potrà disdire il Contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del Premio, contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 giorni. |
ii. Lussazione
In caso di Lussazione a seguito di Infortunio del bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo un Indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza, in funzione della tipologia di Lussazione garantita. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di Pronto Soccorso - rilasciato entro 48 ore dall’Infortunio - e dell’esame radiografico attestante la Lussazione, a condizione che:
▪ la riduzione della lussazione sia effettuata in Istituto di cura;
▪ prima della riduzione sia eseguito esame radiografico;
▪ la procedura sia eseguita da un medico che valuti la necessità di effettuare la riduzione con o senza anestesia.
🛈 | Non potrà in ogni caso essere indennizzata una Lussazione che colpisca più di una volta la medesima parte anatomica (recidiva). |
iii. Commozione cerebrale
In caso di Commozione cerebrale a seguito di Infortunio del bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo un Indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di Pronto Soccorso attestante la Commozione cerebrale - rilasciato entro 48 ore dall’Infortunio - a condizione che la commozione cerebrale derivi da un trauma improvviso dell’organo cerebrale focale che abbia comportato una perdita, anche se momentanea, della coscienza e/o della sensibilità e/o dell'attività circolatoria e respiratoria.
iv. Ustione
In caso di Ustione a seguito di Infortunio del bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo un Indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di Pronto Soccorso attestante l’Ustione - rilasciato entro 48 ore dall’Infortunio - a condizione che nel certificato venga indicata la percentuale corporea colpita da Ustione e che detta percentuale sia pari o superiore al 4,5% del corpo.
Il Massimale per Annualità assicurativa e per Assicurato è indicato nel Certificato di assicurazione in funzione del Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione a seguito di Infortunio.
Considerato:
- un Piano Assicurativo S;
- una Frattura multipla del bacino di cui una composta ed una esposta (somma assicurata € 167,00), una Lussazione della schiena (somma assicurata € 121,00) ed una Commozione cerebrale (somma assicurata € 40,00), occorse al bambino/ragazzo Assicurato nella medesima Annualità assicurativa;
- il Massimale di € 250,00 per Annualità assicurativa e per Assicurato; la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 250,00.
b) Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia
In caso di Ricovero in Istituto di cura a seguito di Infortunio o Malattia del bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo un Indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza, per ogni giorno di Ricovero, fino ad un massimo di 365 giorni per Annualità assicurativa e per Assicurato.
La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza.
Al termine del periodo di validità del Programma Assicurativo, qualora il bambino/ragazzo Assicurato sia ancora ricoverato, la Compagnia corrisponderà la Diaria per l’intero periodo di Ricovero, a condizione che il Ricovero sia iniziato durante il periodo di validità del Programma Assicurativo e sempre entro i limiti sopraindicati.
🛈 | Non sono considerati ricoveri indennizzabili le degenze diurne in Day hospital. |
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia.
Considerato:
- un Piano Assicurativo S;
- una Diaria giornaliera pari a € 25,00;
- il limite massimo di 365 giorni per Annualità assicurativa e per persona;
- un Ricovero in Istituto di cura pari a 400 giorni;
la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 9.125,00.
c) Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia
In caso di Intervento chirurgico occorso al bambino/ragazzo Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo un Indennizzo pari alla somma assicurata, in base al Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza ed alla Classe di appartenenza dell’Intervento effettuato così come specificata nell’Elenco degli interventi chirurgici. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza, descrizione e codice ICD9 dell’Intervento chirurgico effettuato, a condizione che l’Intervento chirurgico:
- sia ricompreso tra quelli elencati nell’Elenco degli interventi chirurgici;
- sia stato effettuato dietro prescrizione medica;
- sia stato effettuato, in regime di Ricovero ordinario o Day hospital, in un Istituto di cura regolarmente autorizzato al Ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità;
- venga effettuato in Italia o all’Estero qualora il bambino/ragazzo Assicurato si trovi in viaggio fuori del paese per un massimo di 60 giorni per Annualità assicurativa.
Il Massimale per Annualità assicurativa e per Assicurato è indicato nel Certificato di assicurazione in funzione del Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia.
Considerato:
- un Piano Assicurativo S;
- un Intervento chirurgico in Classe II (somma assicurata € 180,00) ed un Intervento chirurgico in Classe IV (somma assicurata € 430,00), occorsi al bambino/ragazzo Assicurato nella medesima Annualità assicurativa;
- il Massimale di € 500,00 per Annualità assicurativa e per Assicurato; la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 500,00.
d) Malattia Grave
🛈 | Per Malattia Grave si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus HIV); meningite batterica; distrofia muscolare; trapianto dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, rene e pancreas). La diagnosi della Malattia Grave deve essere effettuata da un medico specialista e supportata da evidenze cliniche. |
In caso di Xxxxxxxx Grave diagnosticata al bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia tiene indenne il medesimo per le spese sostenute a seguito di Ricovero, con o senza Intervento chirurgico, accertamenti e cure, mediante un Indennizzo prestabilito in misura fissa e forfettaria pari alla somma assicurata prevista dal Piano Assicurativo prescelto dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza o, se non ancora disponibile, diario clinico in copia conforme all’originale dal quale risultino la patologia ed il giorno della diagnosi, nonché certificazione medica attestante l’esistenza in vita del bambino/ragazzo Assicurato dopo il 30° giorno dalla diagnosi, a condizione che la Malattia Grave sia stata diagnosticata per la prima volta al bambino/ragazzo Assicurato durante il periodo di validità del Contratto.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Malattia Grave. Considerato:
- un Piano Assicurativo S;
- la diagnosi di una Malattia Grave;
- l’ammontare dell’Indennizzo prestabilito in misura fissa e forfettaria pari a € 2.500,00; la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 2.500,00.
e) Prestazione odontoiatrica a seguito di Infortunio
In caso di prestazione odontoiatrica resa necessaria a seguito di Infortunio del bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia corrisponde a favore del medesimo le spese relative alle cure dentarie sostenute, fino ad un massimo di € 500,00 per Annualità assicurativa e per evento. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di Pronto Soccorso - rilasciato entro 48 ore dall’Infortunio - e della documentazione medica attestante l’Infortunio, le fratture dentali, l’ortopanoramica e le cure dentarie effettuate.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Prestazione odontoiatrica a seguito di Infortunio.
Considerato:
- una spesa per cure dentarie pari a € 700,00 sostenute nella medesima Annualità assicurativa;
- il Massimale di € 500,00 per Annualità assicurativa e per evento; la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari a € 500,00.
PACCHETTO OPZIONALE A PROTEZIONE DEL GENITORE
f) Decesso a seguito di Infortunio
In caso di Decesso a seguito di Infortunio del genitore Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8:
- corrisponde a favore del bambino/ragazzo Assicurato l’Indennizzo mensile previsto dal Piano Assicurativo per la durata assicurata prescelta dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza; l’Indennizzo mensile si incrementa annualmente sulla base del piano indicato nel Certificato di assicurazione ed è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato, dopodiché la Compagnia corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione;
- presta a titolo gratuito le garanzie relative al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato.
La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della documentazione di seguito indicata:
- relazione medica sulle cause del decesso;
- certificato di morte in originale;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.) verbale delle forze dell’ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Decesso a seguito di Infortunio. Considerato:
- una somma assicurata pari a € 600,00 al mese;
- una durata assicurata pari a 5 anni;
- un sinistro avvenuto in data 01/03/2022;
la Compagnia corrisponde l’Indennizzo indicato nella tabella che segue:
Xxxxxx assicurata | Indennizzo mensile | Indennizzo annuale | |
1° anno | dal 01/03/2022 al 01/02/2023 | € 600,00 | € 7.200,00 |
2° anno | dal 01/03/2023 al 01/02/2024 | € 618,00 | € 7.416,00 |
3° anno | dal 01/03/2024 al 01/02/2025 | € 636,54 | € 7.638,48 |
4° anno | dal 01/03/2025 al 01/02/2026 | € 655,64 | € 7.867,63 |
5° anno | dal 01/03/2026 al 01/02/2027 | € 675,31 | € 8.103,66 |
Se il ragazzo compie 21 anni nel corso della durata assicurata (ad esempio il 15/06/2025), la Compagnia corrisponderà in un’unica soluzione le rate residue dovute dal 01/07/2025 al 01/02/2027, per un importo complessivo pari a € 13.348,78.
g) Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% a seguito di Infortunio (IP)
🛈 | Per IP si intende la perdita permanente della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 40%. L’IP deve essere stata causata da Infortunio, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di IP si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Lo stato di IP dell’Assicurato viene accertato secondo le modalità stabilite all’art. 11 e secondo la definizione ed i criteri di Indennizzo di cui al presente articolo. |
Criteri di Indennizzo
La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti.
La determinazione del grado di IP viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:
▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di IP previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;
▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di IP indicate in tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;
▪ in caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera IP soltanto l'asportazione totale;
▪ nei casi di IP non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di IP tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi;
▪ in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, organo o arto già minorato, le percentuali di IP sono diminuite tenendo conto del grado di IP preesistente;
▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per IP in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.
In caso di IP del genitore Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8:
▪ corrisponde a favore del bambino/ragazzo Assicurato l’Indennizzo mensile previsto dal Piano Assicurativo per la durata assicurata prescelta dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza; l’Indennizzo mensile si incrementa annualmente sulla base del piano indicato nel Certificato di assicurazione ed è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato, dopodiché la Compagnia corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione;
▪ presta a titolo gratuito le garanzie relative al Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato.
La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della documentazione di seguito indicata:
▪ relazione medica sulle cause della IP;
▪ certificati medici comprovanti l’entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti;
▪ eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto;
▪ eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.);
▪ eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro; a condizione che:
▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto;
▪ i postumi permanenti si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio, ancorché successivamente alla scadenza del Contratto; nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’Infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l’Indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di IP.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% a seguito di Infortunio.
Considerato:
- una somma assicurata pari a € 600,00 al mese;
- una durata assicurata pari a 5 anni;
- un sinistro avvenuto in data 01/03/2022;
la Compagnia corrisponde l’Indennizzo indicato nella tabella che segue:
Xxxxxx assicurata | Indennizzo mensile | Indennizzo annuale | |
1° anno | dal 01/03/2022 al 01/02/2023 | € 600,00 | € 7.200,00 |
2° anno | dal 01/03/2023 al 01/02/2024 | € 618,00 | € 7.416,00 |
3° anno | dal 01/03/2024 al 01/02/2025 | € 636,54 | € 7.638,48 |
4° anno | dal 01/03/2025 al 01/02/2026 | € 655,64 | € 7.867,63 |
5° anno | dal 01/03/2026 al 01/02/2027 | € 675,31 | € 8.103,66 |
Se il ragazzo compie 21 anni nel corso della durata assicurata (ad esempio il 15/06/2025), la Compagnia corrisponderà in un’unica soluzione le rate residue dovute dal 01/07/2025 al 01/02/2027, per un importo complessivo pari a € 13.348,78.
🛈 | In caso di stipula del Pacchetto Opzionale a protezione del genitore per entrambi i genitori, al verificarsi di un evento simultaneo che cagioni il decesso e/o il riconoscimento di una IP per entrambi, l’Indennizzo mensile che verrà erogato sarà pari a 1,5 volte la somma assicurata. Pertanto, considerando ad esempio una somma assicurata pari a € 500,00, l’Indennizzo erogato sarà pari a € 750,00. In caso di bambino/ragazzo che non abbia ancora compiuto 18 anni di età, l’Indennizzo sarà corrisposto per il tramite del soggetto legittimato alla riscossione (genitore o tutore). |
Art. 8 – Limitazioni ed Esclusioni
🛈 | La Compagnia non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
8.1 – Carenza
Durante i primi 90 giorni dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo non sono coperti:
▪ i ricoveri e gli interventi chirurgici conseguenti a Malattia;
▪ le malattie gravi diagnosticate nello stesso periodo.
Resta inteso che qualora il Programma Assicurativo venga emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro Programma Assicurativo relativo al medesimo Assicurato ed alle stesse garanzie, il termine di Carenza non troverà applicazione per le somme già assicurate.
8.2 - Esclusioni
Per entrambi i Pacchetti di Garanzie, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze dirette o indirette di:
▪ viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo, ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
▪ guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione; se l’assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, l’esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità;
▪ abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
▪ Alcolismo;
▪ HIV e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Solo per il Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo sono inoltre esclusi:
▪ Limitatamente alle garanzie prestate a seguito di Infortunio:
- infarto.
▪ Limitatamente ai ricoveri ed agli interventi chirurgici a seguito di Malattia:
- i check-up, ovvero le consultazioni mediche e/o le procedure diagnostiche di routine;
- gli interventi di chirurgia dentale;
- gli interventi di chirurgia estetica;
- gli interventi di chirurgia plastica, salvo non si tratti di chirurgia ricostruttiva a seguito di Infortunio o Malattia;
- i ricoveri e gli interventi chirurgici che siano conseguenza di malattie mentali o nervose (così come definite nel Glossario);
- le malattie preesistenti già conosciute e/o diagnosticate al momento dell’acquisto della Polizza;
- i difetti fisici e le malattie congenite (così come definite nel Glossario) diagnosticati durante i primi 180 giorni dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.
▪ Limitatamente alle malattie gravi (elencate all’art. 7 lett. d):
- le malattie preesistenti già conosciute e/o diagnosticate al momento dell’acquisto della Polizza;
- le malattie che siano conseguenza dell’abuso di alcool, dell’uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di psicofarmaci in dosi non prescritte dal medico;
- le malattie conseguenti ad infezione HIV non trasmessa al momento del parto;
- i difetti fisici e le malattie congenite (così come definite nel Glossario).
Solo per il Pacchetto Opzionale a protezione del genitore sono inoltre escluse le conseguenze dirette o indirette di:
▪ suicidio, tentato suicidio o qualsiasi atto di autolesionismo intenzionale;
▪ partecipazione a sommosse, disobbedienza civile, assemblee e scioperi non autorizzati e atti di disordine violento in qualsiasi modo definito;
▪ tentativo, commissione o partecipazione ad azioni criminali o ad attività illegali;
▪ partecipazione a competizioni - o relative prove e/o allenamenti - svolte sotto l'egida delle Federazioni sportive competenti o comunque remunerative o a carattere professionistico;
▪ partecipazione alle seguenti attività svolte a carattere professionistico o non: guida e uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove, paracadutismo, volo planato, deltaplano, lancio con l’elastico e sport aerei in genere; pugilato; atletica pesante; alpinismo; speleologia; sci acrobatico; football americano; rugby;
▪ durante l’esecuzione di compiti di polizia come membro appartenente ad un corpo civile o militare dello Stato;
▪ esposizioni a radiazioni nucleari, chimiche, biologiche;
▪ infortuni già verificatisi al momento dell’acquisto della Polizza;
▪ malattie mentali o nervose (così come definite nel Glossario) se causa o concausa dell’Infortunio;
▪ infarto.
Art. 9 – Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione o dello stato di salute dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’art. 3.2.
Art. 10 – Premio assicurativo
10.1 – Premio
Il Premio è annuo ed è pari all’importo indicato nel Certificato di assicurazione, in funzione del Pacchetto di Garanzie, del Piano Assicurativo e della durata assicurata prescelti dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza.
In caso di stipula del Pacchetto Base a protezione del bambino/ragazzo, per i figli successivi al primo, è previsto uno sconto di Premio pari al: 10% per il 2° bambino/ragazzo; 20% per il 3° bambino/ragazzo e successivi.
Il Premio può essere corrisposto alla Compagnia tramite addebito diretto sul conto corrente bancario del Contraente.
La Compagnia consente il frazionamento mensile o semestrale del Premio senza oneri aggiuntivi a carico del Contraente. Il frazionamento mensile è consentito a condizione che la rata abbia un importo minimo di € 8,00.
Il Premio relativo al primo mese di copertura è gratuito.
Il Contraente dovrà assicurarsi che sul conto corrente bancario utilizzato per i pagamenti del Premio tramite addebito diretto vi siano fondi sufficienti. In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario, il Contraente dovrà darne notizia alla Compagnia entro e non oltre cinque giorni dalla data di variazione. Resta inteso che, qualora il pagamento del Premio non sia andato a buon fine per causa non imputabile al Contraente, la copertura non sarà sospesa, fermo l'onere per il Contraente di attivarsi senza ritardo ai fini della soluzione del problema.
🛈 | Ai sensi dell’art. 1901 c.c. se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, il Contraente, alla scadenza convenuta, non paga il Premio o la prima rata di Premio da lui dovuta, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. Allo stesso modo, se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga le rate di Premio successive, il Programma Assicurativo resterà sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. Il Contraente può tuttavia riattivare il Programma Assicurativo versando le rate di Premio mancanti. In questo caso, il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo, non saranno in ogni caso indennizzati dalla Compagnia. |
La totalità del Premio viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l’evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
10.2 – Rivedibilità del Premio
Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il Premio nell’ipotesi in cui, a seguito di una periodica analisi del portafoglio, i dati medi non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione. In tal caso, la Compagnia provvederà a darne comunicazione al Contraente con preavviso di 90 giorni sulla data di scadenza
annuale del Programma Assicurativo, il quale sarà libero di recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni sulla data di scadenza annuale del Programma Assicurativo.
Art. 11 – Denuncia di Xxxxxxxx ed obblighi relativi
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Assistenza Clienti” / “Denuncia un Sinistro”. Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile inviare apposita segnalazione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o in alternativa telefonare al Numero Verde 800.319.665.
La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia. L’invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Xxxxxxxx, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l’accertamento del diritto alla prestazione in relazione alla storia e alla natura del Sinistro.
La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l’Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.
L’assicurazione di cui al presente Contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest’ultima contesti l’autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.
Art. 12 – Reclami
12.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:
METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI
Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Tel. 00.000000 | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”.
Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
12.2 – Reclami all’Intermediario
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
12.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000.000 | PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx nei seguenti casi:
▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto);
▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
▪ nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ soggetto o soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
▪ documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall’Intermediario.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX
Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13 – Richiesta di informazioni
L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata:
▪ per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”;
▪ per telefono, al Numero Verde 800.319.665.
La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere all’area riservata MyMetLife, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni e le comunicazioni periodiche relative alla propria Polizza.
Art. 14 – Legge applicabile
Al Contratto si applica la legge italiana.
Art. 15 – Foro competente, procedimento di mediazione e arbitrato
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.
In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 16 – Valuta
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
Art. 17 – Xxxxxxx denuncia altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione alla Compagnia dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ma può acquistare un solo Contratto “Protezione Junior” per ciascun bambino/ragazzo Assicurato. Di conseguenza, qualora dovesse acquistare due o più contratti “Protezione Junior” per il medesimo bambino/ragazzo Assicurato, la Compagnia considererà valido esclusivamente il Contratto sottoscritto con la data più remota e restituirà al Contraente i premi incassati in relazione ai contratti stipulati successivamente.
Art. 18 – Rinuncia al diritto di rivalsa
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di Rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
Art. 19 – Variazioni in corso di Contratto
Eventuali modifiche contrattuali in corso di Annualità assicurativa relative a:
▪ cambiamento di Piano Assicurativo;
▪ nuove inclusioni e/o uscite dal Programma Assicurativo;
dovranno essere comunicate alla Compagnia con un preavviso di 90 giorni sulla data di scadenza annuale del Contratto ed entreranno in vigore, con conseguente adeguamento del Premio, in caso di tacito rinnovo del medesimo.
I nuovi nati, previa comunicazione alla Compagnia, entreranno in copertura gratuitamente dal compimento del terzo mese di età fino alla prima ricorrenza annuale del Contratto. Successivamente, in caso di tacito rinnovo del Contratto, il Premio sarà invece dovuto.
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Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.
Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. “catena assicurativa”, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.
Quali sono i suoi diritti?
Il diritto ad essere informati attraverso un’informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.
Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.
Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.
Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. “diritto all’oblio”). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l’obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.
Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di “bloccare” o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per “bloccare” un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.
Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:
▪ ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
▪ se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l’adempimento di un contratto;
▪ se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.
Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).
Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non elegibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per ilo raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L’utilizzo di processi decisioni automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.
Come contattarci o chiedere aiuto
Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro Responsabile della protezione dei dai personali, i cui recapiti sono di seguito riportati: Telefono: (x00) 00 000000 o e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000, Xxxx, Tel: (x00) 00.000000 o visitando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come possiamo contattarla
Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto
previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L’accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.
Come proteggiamo i suoi dati personali
La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:
▪ proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
▪ rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
▪ assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di disaster recovery.
Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.
Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi
Previo suo consenso, le offriamo l’opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.
Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell’iscrizione. Lei potrà anche selezionare l’opzione “disiscrizione” per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web xxx.xxxxxxx.xx, scrivendo a MetLife Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure attraverso l’indirizzo e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
A chi possono essere comunicati i suoi dati
I suoi dati potranno essere trattati, nell’ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.
Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.
Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?
La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).
Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L’utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.
Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso
Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell’assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell’adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell’emissione della polizza o nell’assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell’amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l’esecuzione del contratto dovesse richiederlo.
Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).
Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione, Per profilazione s’intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.
Per revocare il consenso reso può contattarci ai recapiti forniti nella sezione “Come contattarci o chiedere aiuto”. Ricordiamo tuttavia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca.
La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (xxx.xxxxxxx.xx) nella sezione dedicata all’Informativa Privacy:
▪ per avere informazioni più dettagliate sull’Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
▪ per avere aggiornamenti in caso di modifiche alla presente Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
Contratto di Assicurazione Infortuni e Malattia “Protezione Junior”
DATI DEL CONTRAENTE | |||
Nome: | Cognome: | ||
Codice Fiscale: | Sesso: ❑ M ❑ F | ||
Data di Nascita: | Luogo di Nascita: | Prov.: | |
Indirizzo: | Cap: | Comune: | Prov.: |
Recapito Telefonico: | Indirizzo E-mail: |
DATI DELL’ASSICURATO | |||
Nome: | Cognome: | ||
Codice Fiscale: | Sesso: ❑ M ❑ F | ||
Data di Nascita: | Luogo di Nascita: | Prov.: | |
Indirizzo: | Cap: | Comune: | Prov.: |
Recapito Telefonico: | Indirizzo E-mail: |
DATI DEL DENUNCIANTE | |||
Nome: | Cognome: | ||
Codice Fiscale: | Sesso: ❑ M ❑ F | ||
Data di Nascita: | Luogo di Nascita: | Prov.: | |
Indirizzo: | Cap: | Comune: | Prov.: |
Recapito Telefonico: | Indirizzo E-mail: |
EVENTO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’INDENNIZZO | ||
Garanzie Base a protezione del bambino/ragazzo: | ||
❑ Frattura ossea, Lussazione, Commozione cerebrale ed Ustione a seguito di Infortunio ❑ Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia | ❑ Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia ❑ Malattia Grave ❑ Prestazione odontoiatrica a seguito di Infortunio | |
Garanzie Opzionali a protezione del genitore: | ||
❑ Decesso a seguito di Infortunio | ❑ Invalidità Permanente a seguito di Infortunio | |
Data evento: | Ora: | Luogo: |
Descrizione delle cause e delle circostanze: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. |
RIFERIMENTI DI CONTO CORRENTE (in caso di liquidazione dell’Indennizzo) | |||||||||||||||||||||||||||
Intestatario: | |||||||||||||||||||||||||||
IBAN: | |||||||||||||||||||||||||||
CODICE PAESE | CODICE CONTROLLO | CIN | ABI | CAB | NUMERO DI CONTO CORRENTE |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI XXXXXXXX (o da inviare successivamente qualora non ancora disponibile alla data di invio della denuncia) | |
Frattura Ossea: ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Esame radiografico attestante la Frattura ossea | Lussazione: ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Esame radiografico eseguito prima della riduzione |
Commozione cerebrale ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento | Ustione ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento |
Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio o Malattia ▪ Cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza | Prestazione odontoiatrica a seguito di Infortunio ▪ Certificato di pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Certificazione medica attestante l’Infortunio, le fratture dentali, l’ortopanoramica e le cure dentarie effettuate |
Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia ▪ Cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi, periodo di degenza, descrizione e codice ICD9 dell’Intervento chirurgico effettuato | Malattia Grave ▪ Cartella clinica in copia conforme all’originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza o, se non ancora disponibile, Diario clinico in copia conforme all’originale dal quale risultino la patologia ed il giorno della diagnosi ▪ Certificazione medica attestante l’esistenza in vita dell’Assicurato dopo il 30° giorno dalla diagnosi |
Decesso a seguito di Infortunio ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Relazione medica sulle cause del decesso ▪ Certificato di morte in originale ▪ In caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.) verbale delle forze dell’ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso ▪ Eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche | Invalidità Permanente a seguito di Infortunio ▪ Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall’evento ▪ Relazione medica sulle cause dell’Invalidità Permanente ▪ Certificati medici comprovanti l’entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti ▪ Eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto ▪ Eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.) ▪ Eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro |
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest’ultima contesti l’autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.
Informativa Privacy
di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (titolare del trattamento dei dati) con sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx e sede legale in Irlanda, in ’20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito “MetLife” o “Società”)
Gentile Cliente,
ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all’atto della stipula della polizza assicurativa e riportate nell’informativa sulla Privacy integralmente consultabile nella nostra pagina web dedicata alla Privacy sul sito xxx.xxxxxxx.xx, la informiamo che i dati personali, incluse le particolari categorie di dati1, da lei forniti con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l’eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati da MetLife al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del sinistro e per procedere all’eventuale indennizzo. Tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (a titolo esemplificativo: dell’assicurato, se diverso dal contraente; del beneficiario; dell’esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere consegnare la presente informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Il trattamento di tali dati risulta pertanto necessario alla valutazione della richiesta di indennizzo.
I dati personali forniti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell’ambito delle strutture della Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.
Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati e trattati da società e/o professionisti di nostra fiducia o da pubbliche Autorità2, qualora necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali, per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri, per la condivisione di informazioni connesse alla gestione di eventuali contenzioni, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Società.
La invitiamo a consultare l’informativa Privacy di MetLife sul sito xxx.xxxxxxx.xx, dove troverà ogni ulteriore informazione e aggiornamenti in merito a quali sono i suoi diritti e come esercitarli (cioè l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di ottenere chiarimenti in merito alle decisioni automatizzate) i recapiti del Responsabile della Protezione dei dati per ogni comunicazione o reclamo, il periodo di conservazione dei suoi dati, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati per la gestione del contratto, anche se in paesi fuori dall’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di legge e Regolamento vigenti per la tutela della Privacy.
Presa visione dell’Informativa Privacy e consenso al trattamento delle particolari categorie di dati
Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte di MetLife - in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell’Informativa Privacy allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l’esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l’informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acconsento al trattamento dei dati sanitari ai fini della trattazione del sinistro.
🗶 / /
Data (gg/mm/aa) Firma dell’Assicurato / Esercente la potestà o del tutore per assicurati minorenni
🗶 / /
Data (gg/mm/aa) Firma del Denunciante se diverso dall’Assicurato
1 Per “particolari categorie di dati personali”, ai sensi della normativa vigente, si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare lo stato di salute dell’interessato, nonché l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, la vita sessuale e i dati giudiziari.
2 In particolare, alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.
Condizioni di Assicurazione Garanzie di assistenza – Polizza collettiva n. 167576 |
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, in virtù della Polizza Collettiva n. 167576, stipulata in qualità di Contraente con Inter Partner Assistance SA Rappresentanza Generale per l’Italia, offre gratuitamente ai bambini/ragazzi assicurati con la Polizza denominata “Protezione Junior” le prestazioni di Assistenza più avanti elencate. Resta inteso che MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all’esecuzione delle prestazioni di Assistenza previste.
Glossario
Assicurato: il bambino/ragazzo indicato nel Certificato di assicurazione della Polizza denominata “Protezione Junior” Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad Infortunio.
Malattia improvvisa: la Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: la Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro. Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia; il Paese dove è emessa la Polizza. Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Programma Assicurativo: si intende la Polizza “Protezione Junior” emessa dalla Contraente.
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le Condizioni Generali di Assicurazione e le informazioni sulla procedura di liquidazione delle prestazioni assicurative, l’Assicurato potrà rivolgersi al Contraente della Polizza Collettiva al seguente indirizzo: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l’Impresa.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie di seguito specificate: Assistenza.
La durata della copertura assicurativa Assistenza coincide con la durata del Programma Assicurativo “Protezione Junior”.
A. ASSISTENZA
A.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Estensione Territoriale
Le garanzie Assistenza, ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, sono valide per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Italia (comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano) Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali) Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Non sono in ogni caso fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
Operatività della Polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, le garanzie operano:
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato per ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.
La Società, in caso di Sinistro dell’Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia improvvisa del bambino/ragazzo Assicurato. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
1) consigli medici di carattere generale;
2) informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Consulto medico specialistico
Qualora il genitore del bambino/ragazzo Assicurato non riesca a reperire il proprio pediatra di fiducia e abbia necessità di valutare urgentemente lo stato di salute del bambino/ragazzo, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, potrà contattare direttamente il servizio medico della Centrale Operativa per ricevere una consulenza pediatrica.
I collegamenti telefonici si intendono limitati a 1 (una) volta l’anno per Assicurato.
Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l’Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 (otto) ore lavorative.
Trasferimento sanitario programmato (prestazione valida solo in Italia)
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, sia necessario:
- il suo trasferimento presso l’istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall’istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione.
La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.
In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell’Assicurato (prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato venga ricoverato all’estero a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa per un periodo superiore a 7 (sette) giorni e i familiari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, la Società provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo entro il limite di euro 80,00 per notte e per persona e euro 500,00 per Sinistro, purché il prolungamento riguardi un periodo successivo alla data di rientro inizialmente prevista. A tal fine la Società avrà la facoltà di richiedere documentazione attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita.
La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste.
Assistenza infermieristica (prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Intervento chirurgico dovuto a infortunio o malattia, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 10 (dieci) giorni per Sinistro e 2 (due) ore per giorno.
Invio fisioterapista (prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Intervento chirurgico dovuto a Infortunio o Malattia, di essere assistito presso il proprio Domicilio da un fisioterapista, sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 10 (dieci) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.
Invio baby sitter (prestazione valida solo in Italia)
Qualora il genitore del bambino/ragazzo Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Intervento chirurgico dovuto a Infortunio o Malattia, non sia in grado di occuparsi del figlio autonomamente e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 3 (tre) ore per giorno.
Qualora l’organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 200,00 per Sinistro. Il genitore dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa.
Psicoterapeuta (prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 30 (trenta) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, di essere assistito da uno Psicoterapeuta, dietro certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento di uno specialista convenzionato. Si specifica che le sedute avranno luogo presso lo studio dello Specialista.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione viene altresì fornita anche a favore dei genitori dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Xxxxxxxx improvvisa occorsi all’Assicurato, che abbiano determinato uno choc nel genitore, certificato dal medico curante e tale da richiedere l’intervento di uno specialista.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 30 (trenta) ore per Sinistro e fino alla concorrenza del massimale di € 2.000,00 per Sinistro e per anno.
Si specifica che i genitori avranno la facoltà di scegliere se usufruire di terapia familiare (unica seduta per entrambi i genitori) o individuale (un solo genitore).
Tutor a domicilio (prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, nei 30 (trenta) giorni successivi alla dimissione dall’istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, sia impossibilitato a riprendere i normali studi scolastici presso l’istituto che frequenta regolarmente ed abbia la necessità di ricevere lezioni scolastiche relative il programma di studi previsto dal predetto Istituto, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento di un Tutor convenzionato. Si specifica che le lezioni avranno luogo presso il domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 30 (trenta) ore per sinistro e fino alla concorrenza del massimale di € 1.500,00 per sinistro.
ART. 2 – ESCLUSIONI
Ferme le fattispecie di non assicurabilità sono esclusi dall’assicurazione gli eventi causati da:
a. dolo dell’Assicurato;
b. suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
x. xxxxxxxx conseguenti all’uso di medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
d. invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
e. malattie preesistenti note e conosciute all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture assicurative, salvo per quanto previsto dalle garanzie Assistenza infermieristica, Invio di fisioterapista ed Invio di baby sitter;
f. partecipazione attiva dell’Assicurato a reati e delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari, risse (tranne per il caso di legittima difesa); guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
g. uso o produzione di esplosivi;
h. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
i. pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, ar- rampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
j. partecipazione in qualità di tesserato, sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
k. pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria;
l. infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
m. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
n. partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
x. xxxxx di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
x. xxxxx in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
q. Ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell’Assicurato;
x. xxxxx, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
s. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio dell’Assicurato;
t. sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva);
u. atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
v. viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
Sono inoltre previste le limitazioni che seguono.
1) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
2) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
3) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al:
numero verde 800.221812
numero nero 06.42115781
Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l’Assicurato dovrà inviare un fax al numero 06/0000000. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre, dovrà qualificarsi come Assicurato MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia del Programma Assicurativo denominato “Protezione Junior” e comunicare:
• cognome e nome;
• prestazione richiesta;
• n. polizza 167576;
• suo indirizzo o recapito temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato.
La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 Codice civile.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
NOTA INFORMATIVA
1. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
La denominazione sociale dell’Impresa di Assicurazione che offre il prodotto assicurativo è Inter Partner Assistance SA Rappresentanza Generale per l’Italia.
▪ Informazioni generali
Inter Partner Assistance SA, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capitale sociale € 11.702.613,00 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, Tel. 06 42118.1. E-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx, Sito internet xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx. Inter Partner Assistance SA, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n. 250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance SA è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx).
2. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
▪ Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: la gestione dei sinistri è affidata alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx.
▪ Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a: Servizio Clienti di Inter Partner Assistance SA - Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’“Interessato” (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/ assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. «catena assicurativa», ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 00000000000, Tel: 06/42118.1. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti: • per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 – 00000 Xxxx; |
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato: a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale; b. Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato. |
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO |
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. |
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. |
6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; |
c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. I dati personali non sono soggetti a diffusione. |
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento. |
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto della normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. |
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: a. l’accesso; b. la rettifica; c. la cancellazione; d. la limitazione del trattamento. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; 2. all'indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx , oppure posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; 3. fax al numero: 06/000000000. |
10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati). |
11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. |
12. DATI DEI MINORI |
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio. |