STATUTO
“Fondo Pensione SIRIO”
Fondo Nazionale di Previdenza
Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC e del CNEL
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 165
STATUTO
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09 Luglio 2012
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati Art. 11 - Erogazione delle prestazioni in forma di rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici
Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati Art. 13 ter - Prestazioni accessorie
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del fondo
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede
1. E’ costituito il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ENAC e del CNEL - in forma abbreviata, “FONDO PENSIONE SIRIO” di seguito denominato “ Fondo”. Il Fondo è costituito in attuazione del D. Lgs. n.124/1993 e successive integrazioni e modifiche, di seguito chiamato "Decreto",del D. Lgvo 5 dicembre 2005 n.252 in materia di forme pensionistiche complementari ed in particolare dell'art. 23, c. 6 con riguardo all'applicabilità, ai pubblici dipendenti, della previgente normativa e:
a) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del DPCM 20 dicembre 1999 e del successivo DPCM 2 marzo 2001;
b) delle seguenti disposizioni contrattuali:
personale non dirigente comparto Ministeri:
- art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 -sottoscritto il 21 febbraio 2001;
- art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001;
personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:
- art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 14 marzo 2001;
personale non dirigente comparto Presidenza del Consiglio dei ministri:
- artt. 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 - 2003 sottoscritto il 17 maggio 2004;
personale non dirigente dell’ENAC:
- artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998- 1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001 ;
personale non dirigente del CNEL:
- art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001 ;
- art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 -sottoscritto il 4dicembre 2001 ;
- art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14/2/2001 per il personale non dirigente del CNEL sottoscritto il 24 luglio 2003;
dirigenza comparto Ministeri:
- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area 1 della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006;
dirigenza comparti Enti pubblici non economici:
- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 1 biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002- 2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006;
dirigenza comparto Presidenza del consiglio dei ministri:
- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 1 biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
- sottoscritto il 13 aprile 2006;
dirigenza ENAC:
- art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;
- art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC - sottoscritto il 30 maggio 2007;
dirigenza CNEL
- art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001 ;
- art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 19 gennaio 2007;
c) dell'Accordo istitutivo 1° ottobre 2007.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma l, a seguito dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di "associato".
3. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma l ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma l dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma l, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.
c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni dei comparti Agenzie fiscali, Università e Ricerca, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
e) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.
4. Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 6 dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12 e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.
5. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
b) gli enti e le aziende dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio, nonché ENAC e CNEL, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati;
d) i lavoratori privati, così come indicati nel precedente comma 3, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
6. Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 5, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente cessionario o trasformato.
7. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Xxxxxxx ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. Nell'ambito dei comparti di cui ai comma 1 è previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. Ulteriori comparti possono essere istituiti non prima di un anno a partire dall'avvio gestione finanziaria.
6. Per il primo esercizio a partire dall’avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto.
Art. 7 - Spese
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
b. spese relative alla fase di accumulo:
b.1 in cifra fissa;
b.2 indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del Fondo;
c. spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
4. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
a. delle quote una tantum versate dalle Amministrazioni alla data di costituzione del Fondo;
b. della quota di iscrizione;
c. di una quota associativa, la cui misura è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
d. degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
e. delle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari;
f. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
5. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente al patrimonio del Fondo.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici
1. La contribuzione al Fondo avviene secondo le misure stabilite nelle fonti istitutive del Fondo e successive modificazioni e integrazioni con le modalità e i termini indicati nei comma seguenti.
2. La contribuzione a carico del lavoratore sarà trattenuta mensilmente e versata al Fondo, contestualmente alla contribuzione del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
3. Il versamento del contributo a carico delle amministrazioni statali, curato dall'INPS gestione ex INPDAP, avviene entro il mese successivo a quello di trasmissione della denuncia retributiva e contributiva effettuata dalle amministrazioni stesse ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Il Lavoratore Associato ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta effettuata potrà essere modificata tramite apposita comunicazione da inoltrare al Fondo, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.
6. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS gestione ex INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Le Amministrazioni, ne daranno comunicazione al Fondo ed all'INPS gestione ex INPDAP entro i termini e secondo le modalità di denuncia retributiva e contributiva previsti dalle procedure del Fondo stesso e dell'Istituto previdenziale.
7. La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta, secondo modalità che saranno definite dal
Consiglio di Amministrazione.
8. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo ed all' INPS gestione ex INPDAP - entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° Gennaio successivo, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dagli artt. 10 e 10-bis. La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS gestione ex INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto.
Art. 8 bis - Contribuzione per i dipendenti privati
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito
dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il Fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. II Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le quote di trattamento di fine rapporto e le eventuali quote pari all' 1,5% della base utile ai fini Tfs, per il personale iscritto all'INPS gestione ex INPDAP che ha esercitato l'opzione di cui all'art 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinate a previdenza complementare sono contabilizzate e rivalutate dall'INPS gestione ex INPDAP applicando il tasso di rendimento previsto dall'art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dai rendimenti di cui al precedente periodo sono conferiti dall'INPS gestione ex INPDAP al fondo alla cessazione del rapporto di lavoro non seguito da altro rapporto di lavoro con continuità di iscrizione presso la gestione dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dell'Istituto previdenziale. Prima del conferimento al fondo, il predetto montante contabilizzato presso l'INPS gestione ex INPDAP non può costituire oggetto delle operazioni di liquidazione verso l'aderente o verso altra forma pensionistica complementare indicate negli artt. 10,12 e 13 del presente statuto.
7. Le operazioni di accantonamento figurativo, rivalutazione e conferimento delle quote di Tfr destinate a previdenza complementare di cui al precedente comma sono svolte, secondo le modalità ivi previste, dalle amministrazioni pubbliche per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS gestione ex INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici
1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
a. pensione complementare di vecchiaia;
b. pensione complementare di anzianità.
2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.
In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al primo capoverso del presente comma sono ridotti a 5 anni.
4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale
a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
5. Il Lavoratore Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo senza aver maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il Fondo o la forma pensionistica individuale di provenienza.
7. Gli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti dell'art. 18 del Decreto possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione individuale.
8. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
Art. 10 bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 bis, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche..
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 - bis, commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione delle prestazioni in forma di rendita
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici
1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 10 conserva la titolarità giuridica della propria posizione e dovrà presentare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:
a. trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo pensione cui possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa intrapresa oppure ad un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto. II trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il conferimento dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di trasferimento, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
b. mantenimento della posizione individuale in assenza della contribuzione;
c. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;
d. prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che l’aderente alla data del pensionamento possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore
associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.
3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, ovvero da parte di organizzazioni sindacali di cui all'art. 5, comma 3, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tali ipotesi cessa, con effetto dalle stesse date, l'obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione.
5. Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1, ovvero di organizzazioni sindacali di cui all'art. 5, comma 3, presenti domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.
6. Le modalità con cui la posizione viene accolta sono definite con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 bis - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati
1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10 - bis, comma 3;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. II trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici
1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto idoneo a comprovare l'imminente acquisto, cui dovrà fare seguito l'esibizione di copia dell'atto conclusivo, o per la realizzazione di interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del Decreto. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la concessione, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto, dell’anticipazione delle prestazioni a valere sull’intera posizione individuale accumulata presso il fondo per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.53 dell’8 marzo 2000. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione alla Covip e sarà provveduto a darne adeguata informazione agli aderenti e potenziali aderenti.
Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 13 ter - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo può prevedere inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi dei fondo
1. Sono organi del Fondo:
a. Assemblea dei Delegati;
x. Xxxxxxxxx di Amministrazione;
c. Presidente e Vice Presidente;
d. Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 60 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comitati di settore con le modalità stabilite dall'accordo istitutivo e per metà eletti, su base proporzionale, dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.
2. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili o ridesignabili.
3. Ogni componente ha diritto a un voto in Assemblea fatta salva la rappresentanza di cui all'art. 17.
4. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica per il periodo residuo il soggetto risultante dalle procedure previste dal Regolamento elettorale. Qualora un Delegato designato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, lo stesso sarà sostituito dal supplente indicato dal designante per il periodo residuo.
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a. approva il bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposto in conformità alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni della COVIP;
b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto da successivo art. 18;
c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
x. xxxxxx i componenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto dal successivo art. 24;
e. determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f. promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci;
g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio dei Sindaci;
h. determina la quota per il finanziamento dell’attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
i. delibera su ogni altra questione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
j. delibera sull’attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza.
3. L’assemblea in seduta straordinaria:
a. modifica lo Statuto su proposta del consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo art. 37.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da comunicare almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo di comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L’Assemblea del Delegati deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
4. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. Ciascun Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato della stessa componente, datoriale o dei dipendenti, alla quale appartiene. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione e può essere conferita soltanto per singola Assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata senza il nome del rappresentante e non può essere conferita a componenti del
Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.
6. Quando è convocata in seduta ordinaria, ai sensi dell’art. 16, comma 2, l’Assemblea del Delegati risulta validamente costituita anche a mezzo delega con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
7. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell’art, 16, comma 3, lett. a), l’Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
8. Quando è convocata in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lett. b), l’Assemblea dei Delegati delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
10. Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori; spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell’Assemblea.
11. Le deliberazioni in seduta ordinaria di cui all’art. 16, comma 2 devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo redige.
12. Le deliberazioni in seduta straordinaria di cui all’art. 16, comma 3 devono risultare da un verbale redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:
a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle XX.XX. firmatarie della fonte istitutiva;
b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea eletti dai lavoratori associati.
c. sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei componenti Comitati di settore con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere e dallo stesso numero di supplenti, uno per ciascun candidato.
4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza di lista.
5. Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto.
6. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvedere al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
7. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
8. La perdita di tali requisiti o il sopravvenire di cause di incompatibilità ivi previste comportano la decadenza dall'incarico. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.
9. Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
10. Durante la prima riunione il Consiglio eletto procede alla verifica del possesso dei predetti requisiti di legge da parte dei propri membri.
Art 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, subentrano nella carica per la durata restante i supplenti eletti (o nominati) in corrispondenza dei Consiglieri venuti a mancare.
2. In ogni caso il mandato dei subentranti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico è considerato come esaurimento del mandato pieno.
3. Se viene contestualmente meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e il Collegio dei Sindaci procede all'attivazione delle modalità per il rinnovo, provvedendo nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio:
a. elegge il Presidente, alternativamente fra i consiglieri eletti in rappresentanza delle Amministrazioni ed i consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; il Vice Presidente fra i consiglieri della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza;
b. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
c. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e di quanto indicato nell'articolo 34;
d. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e. assicura la tenuta della scrittura e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
f. predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e l'aggiorna ove ciò sia reso necessario da modifiche apportate alle fonti istitutive o allo Statuto, nel rispetto
della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
g. definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
h. decide i criteri generali per l'individuazione e la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;
i. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
j. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
k. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
1. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il soggetto o i soggetti cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
m. individua le compagnie di assicurazione, alle quali affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, e stipula le relative convenzioni;
n. propone all'assemblea l'istituzione del trattamento per il caso di invalidità permanente e premorienza;
o. individua le compagnie di assicurazione alle quali affidare l'erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza;
x. xxxxxx sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto;
q. propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota fissa, tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1;
r. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e richiede, contestualmente, la designazione dei componenti di parte datoriale; convoca l'Assemblea per il suo insediamento entro 30 giorni dal perfezionamento della composizione della medesima;
s. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
t. nomina il Responsabile del Fondo; in presenza di esigenze organizzative nomina il Direttore generale stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;
u. apporta allo Statuto le opportune modifiche dandone immediata comunicazione all'Assemblea dei Delegati, in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;
v. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;
w. definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;
x. verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto e delibera su eventuali ricorsi degli associati;
y. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite
le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;
z. segnala alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto;
aa. disciplina la concessione dell'anticipazione della posizione maturata per le spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.53 dell'8 marzo 2000, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente;
bb. predispone l'eventuale regolamento applicativo del presente Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
cc. definisce con l'INPS GESTIONE EX INPDAP, per i compiti affidati a tale Istituto dalle vigenti disposizioni di
legge, le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili al Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 34, comma 2;
dd. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo (vedi art. 7, comma 1, lettera a).
3. Il C.d.A. ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Delegati.
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA, da inviare ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.
5. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 19.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a) q) u) v) w) z), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
8. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere g), h), i), j), k), m), o) sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79/07 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
10. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di
attribuzioni proprie di uno o più Consiglieri. Si applicano le norme di cui all'articolo 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi.
11. Nei confronti dei Consiglieri e del Responsabile del Fondo si applicano per quanto compatibili, gli articoli, 2391 primo comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del codice civile.
Art. 22 – Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti rappresentanti delle Amministrazioni e dei Lavoratori Associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e nell'ambito dei poteri conferitegli agisce direttamente o per delega. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
3. Il Presidente in particolare:
a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
c. tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con le Parti istitutive;
d. effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di conflitti di interesse e di andamento della gestione;
e. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
f. trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
h. riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
i. svolge ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
5. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
Art. 23 - Responsabile del Fondo
1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Al Responsabile del Fondo sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Le liste dei candidati sono predisposte dai competenti Comitati di settore secondo le modalità stabilite dalle fonti istitutive. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco contabile supplente. Per le Amministrazioni i candidati sono indicati secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Sindaci della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente e devono essere iscritti al registro dei Sindaci istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.
7. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio dei Sindaci, si provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione con i supplenti previsti; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità di cui ai precedenti commi. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico è considerato come esaurimento del mandato pieno.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, ivi compreso il controllo contabile.
2. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
2. La convocazione del Collegio dei Sindaci spetta al Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Collegio. La convocazione – con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione – è fatta a mezzo raccomandata, telefax telegramma, secondo le modalità stabilite dal Collegio, da spedire ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno venti giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal Collegio,daspedire almeno cinque giorni prima della riunione. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive dei consiglio ai amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. All'azione di responsabilità contro i Sindaci si applica l'art. 2407 del codice civile.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del D.Lgs. 252/2005.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del D.Lgs. 252/2005, delle delibere assunte in materia di politiche d’investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 252/2005.
3. Ferma restando le responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 - Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. II Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio dell'esercizio precedente. Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
1. Il lavoratore aderisce al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto dal C.d.A. ed è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. Il modulo di adesione contiene l’impegno ai versamenti contributivi previsti dai contratti o dagli Accordi istitutivi di cui all’art.1 o dagli accordi di cui all’art. 5, comma
3. Il dipendente con la domanda conferisce delega al proprio datore di lavoro di trattenere dai compensi a lui spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.
2. La domanda di adesione presentata dai lavoratori in possesso dei requisiti produce effetti, ai fini dell'obbligo contributivo, dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda stessa. Il C.d.A comunica tempi e modalità per il versamento dei contributi.
3. Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi potrà associarsi entro la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). Qualora non ci siano i tempi tecnici per l'avvio dei versamenti dei contributi e degli accantonamenti figurativi entro i termini indicati al comma 2, i primi versamenti ed accantonamenti
sono effettuati a decorrere dal termine iniziale del successivo rapporto di lavoro con uno degli enti di cui all'art. 5.
4. A seguito dell' accettazione della domanda di adesione presentata dal lavoratore risulta iscritta al Fondo anche l'Amministrazione da cui egli dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e l'Amministrazione da cui essi dipendono sono obbligati, per tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.
5. L'adesione è preceduta dalla consegna di una copia dello Statuto e di una nota informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo, predisposta sulla base dello schema emanato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
6. Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle XX.XX. che hanno sottoscritto le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
7. Per coloro che trasferiscono la propria posizione presso il Fondo da altro Fondo la domanda di associazione deve essere corredata della documentazione, stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.
8. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 13 bis, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione. Per i dipendenti pubblici la predetta comunicazione comprende il montante figurativo contabilizzato presso l'INPS GESTIONE EX INPDAP o presso le Amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS GESTIONE EX INPDAP ai fini del TFS o TFR.
3. Ciascun Pensionato riceve annualmente, un prospetto individuale, contenente informazioni dettagliate sull'ammontare della pensione complementare corrisposta nel corso dell'anno, comprese le rivalutazioni e le trattenute fiscali.
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea del Fondo e sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare le disposizioni statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nonché di sopravvenute istruzioni o indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.