Contratto
SCHEMA DI
Gara per la fornitura di apparati misura Fluke Networks e relativi servizi di assistenza
Contratto
per la fornitura in opera di apparati di misura di rete Fluke Networks con relativi servizi di assistenza e supporto tecnico in garanzia
SCHEMA DI
Gara per la fornitura di apparati misura Fluke Networks e relativi servizi di assistenza
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 3
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 4. Qualità dei Servizi 5
Art. 5. Durata e decorrenza 5
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 5
Art. 7. Verifiche 6
Art. 8. Importo contrattuale 6
Art. 9. Fatturazione e pagamento 7
Art. 10. Oneri fiscali e spese contrattuali 7
Art. 11. Deposito cauzionale 8
Art. 12. Subappalto 8
Art. 13. Protezione dati 8
Art. 14. Sicurezza dei dati 8
Art. 15. Riservatezza 9
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti 9
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro 10
Art. 18. Garanzie 11
Art. 19. Dichiarazioni di garanzia 11
Art. 20. Penali 12
Art. 21. Inadempienze e responsabilità 12
Art. 22. Forza maggiore 13
Art. 23. Varie 13
Art. 24. Foro Competente 13
SCHEMA DI
Gara per la fornitura di apparati misura Fluke Networks e relativi servizi di assistenza
Contratto
per l’Acquisizione in opera di apparati di misura di rete Fluke Networks con relativi servizi di assistenza e supporto tecnico in garanzia
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dall’xxx.Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx nella qualità di Dirigente dell’Ufficio II della Funzione Tecnologie Informatiche e Telecomunicazioni, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
- INPDAP ha effettuato una Gara a Procedura Aperta per la fornitura in opera di apparati di misura di rete Fluke Networks con relativi servizi di assistenza e supporto tecnico in garanzia ne in garanzia in data xx.xx.xxxx la Ditta xxxxxxx è risultata aggiudicataria della Gara;
- il Contratto ed i suoi Allegati, nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente Contratto:
o il Disciplinare di Gara
o il Capitolato tecnico di Gara
o l’Offerta economica della Ditta
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
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Gara per la fornitura di apparati misura Fluke Networks e relativi servizi di assistenza
1.1. Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
2.1. L’esecuzione del Contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e LA DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso Contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici, in particolare dal D.P.R. n. 696 del 1979 e s.m.i.;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente Contratto la fornitura delle apparecchiature secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico allegato, ed in particolare:
a) Soluzione Fluke Networks Super Agent
- q.tà 1, Super Agent Collector
- q.tà 1, Super Agent Master Console
b) Aggiornamento prodotti hardware e licenze software Fluke Networks
- q.tà 1, aggiornamento licenza software Fluke Network Inspector a Fluke OptiView Console, ultima release ver. 6.5 build 87
- q.tà 1, aggiornamento licenza software Fluke Protocol Inspector a Fluke OptiView Protocol Export, ultima release 6.1
c) - q.tà 1, aggiornamento hardware e software dell’ analizzatore portatile di rete LAN/WAN Fluke Lan Meter Enterprise mod. 683 ad analizzatore
portatile di rete LAN/WAN Fluke OptiView Integrated Network Analyzer
d) servizio di manutenzione in garanzia delle componenti hardware , da erogarsi per un periodo di 24 mesi a decorre dalla data di accettazione della fornitura;
3.2. La fornitura dell’intero sistema si intende comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto, dei servizi di consegna, installazione e configurazione secondo le modalità di cui al § 4 del Capitolato Tecnico nonché del servizio di manutenzione in garanzia “on site” sia delle componenti da erogarsi per 24 mesi a decorre dalla data di accettazione della fornitura;
3.3. Si evidenzia che le componenti hardware oggetto della fornitura dovranno essere corredate della relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in lingua italiana o se non disponibile, in lingua inglese, e fornita su supporto cartaceo ed elettronico;
3.4. La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Roma di xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 e xxx Xxxxxxxx, 00. Il personale della Ditta sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP e in particolare al Centro Elettronico interessato.
3.5. La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP della fornitura prevista dal presente Contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle parti”.
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3.6. L’INPDAP acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla Data di Fornitura di cui all’art. 7, comma 8; prima di tale data tutti i rischi e relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa;
3.7. Le licenze d’uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione sono concesse all’Istituto a tempo indeterminato, non esclusive e non trasferibili; l’INPDAP ne sarà titolare a partire dalla Data di Fornitura; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell’impresa anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte dell’Istituto.
3.8. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite del 20% dell’importo di aggiudicazione.
3.9. I termini indicati nel presente Contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 5 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
4.1. Il Contratto ha durata pari a complessivi 25 (venticinque ) mesi;
4.2. La durata del presente Contratto è così articolata:
a) i servizi di consegna, installazione e configurazione del sistema, con durata pari a 1 (uno) mese, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovranno avvenire secondo le modalità previste al § 4 del Capitolato Tecnico;
b) il servizio di manutenzione on site in garanzia delle componenti hardware avrà durata 24 mesi a decorrere dal termine della fase precedente e comunque dopo il collaudo positivo della fornitura dei prodotti.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile di Progetto” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi. Ciascuna Parte potrà, inoltre, nominare dei “Capi Progetto Operativi” che saranno responsabili, per conto di tale Parte, della qualità tecnico/funzionale e prestazionale dei singoli Servizi erogati.
6.2. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, al RTI la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti.
6.3. Qualunque tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente
concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
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.
6.5. Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1. La Ditta, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto, dovrà concordare con l’Istituto un Calendario Operativo riportante, in modo puntuale ed esaustivo, le modalità e i tempi di consegna delle componenti hardware e software nonché le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di installazione e configurazione, i nominativi delle risorse coinvolte, oltre quella prevista all’articolo 6 comma 1.
7.2. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di aggiudicazione dovranno essere consegnate, presso la sede dell’Istituto indicata al § 4 del Capitolato Tecnico, Al termine della consegna verrà redatto apposito Verbale di Consegna.
7.3. Al termine dell’installazione dei prodotti oggetto della fornitura la Ditta dovrà consegnare un Rapporto di fine installazione contenente le seguenti informazioni:
• tipo, modello e numero seriale di ciascuna apparecchiatura;
• dichiarazione di rispondenza delle apparecchiature fornite alle specifiche del Capitolato Tecnico;
•
7.4. Al termine dell’attività di installazione e configurazione delle componenti hardware, le apparecchiature hardware oggetto della fornitura saranno sottoposte a collaudo dall’Istituto entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del Rapporto di Installazione di cui al comma precedente;
7.5. il collaudo dell’hardware e del relativo software verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l’Impresa. Delle attività di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio (verbale di collaudo);
7.7. il collaudo si intenderà positivamente superato e concluso solo se la fornitura risulterà funzionare correttamente nelle sue singole componenti nel rispetto delle specifiche riportate sul Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa;
7.8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data dell’ultimo verbale di collaudo positivo verrà considerata quale Data di Fornitura da parte dell’Istituto;
7.9. Nel caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni. Tutti gli oneri che l’Istituto dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
Art. 8. Importo contrattuale
8.1. Il corrispettivo contrattuale, massimo omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi € xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00 Euro) sulla base delle componenti di fornitura e dei servizi di manutenzione indicati nel Capitolato Tecnico;
8.2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;
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8.3. Il corrispettivo contrattuale, è quello offerto in gara dalla Ditta ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità;
8.4. La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale;
8.5. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di IVA e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Fatturazione e pagamento
9.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
▪ alla fine della fase di collaudo (collaudo positivo) un importo pari all’95% (novantacinque per cento), previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente comma 7.5;
▪ il 3% (tre per cento) al termine del 12°(dodicesimo) mese contrattuale;
▪ il restante 2% (due per cento) al termine del periodo contrattuale.
9.2. Le fatture relative dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
Estremi per accredito fatture emesse: xxxxxxxx
9.3. Le fatture dovranno essere trasmesse, in triplice copia ad INPDAP - AREA ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI – UFFICIO GARE E CONTRATTI di Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o ad altro eventuale indirizzo che sarà comunicato dall’Istituto.
9.4. Tali pagamenti, al netto degli eventuali importi detratti per penali, saranno condizionati all’attestazione di collaudo positivo effettuata da tecnici incaricati dall’ Istituto .
9.5. Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c della Ditta.
Art. 10. Oneri fiscali e spese contrattuali
10.1. Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
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Art. 11. Deposito cauzionale
11.1. Il deposito cauzionale definitivo di € xxxxxx,00, costituito con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, assicurativa pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente 8.1, incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta della INPDAP. Dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’Impresa di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo;
Art. 12. Subappalto
12.1. Durante l’esecuzione del contratto la Ditta potrà richiedere di subappaltare parte delle attività oggetto di fornitura, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle società subappaltatrici.
Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, la Ditta farà riferimento a quanto previsto nel precedente art. 9 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’Istituto, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’Istituto, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
La Ditta rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 13. Protezione dati
13.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
13.2. In particolare INPDAP garantirà alla Ditta di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta la Ditta garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
13.3. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento di dei dati personali la Ditta si atterrà alale istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 14. Sicurezza dei dati
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14.1. Il personale della Ditta è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-fornitore deve essere autorizzato dal RTI ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuto la Ditta in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema
14.2. La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
14.3. La Ditta procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
14.4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dalla Ditta per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Ditta a terze parti, ad eccezione dei sub fornitori. La Ditta non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
Art. 15. Riservatezza
15.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
15.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio;
15.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale Contratto;
15.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituto.
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti
16.1. Qualora INPDAP causi ritardi nell’esecuzione della fornitura a seguito di una inadempienza nei suoi obblighi di collaborazione, la Ditta non sarà ritenuta responsabile per tali ritardi e nessuna penale
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o indennizzo saranno dovuti a INPDAP. L’INPDAP fornirà tempestivamente tutte le informazioni ed i dati richiesti dal Responsabile della Ditta per il soddisfacente procedere dei lavori.
16.2. Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:
a) all’imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conformemente alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti software nei locali dell’INPDAP;
c) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi
compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
16.3. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto;
16.4. Le apparecchiature ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell’INPDAP ad eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico;
16.5. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tute le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero esse emanate nel corso di durata del presente Contratto;
16.6. L’impresa si impegna a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
16.7. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’INPDAP nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto;
16.8. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi l’INPDAP, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro
17.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
17.2. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni Contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
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17.3 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
Art. 18. Garanzie
18.1. L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi;
18.2. L’impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi, sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che non diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso a cui sono destinati;
18.3. L’impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite dal Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d’uso;
18.5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta;
18.6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 19. Dichiarazioni di garanzia
19.1 La Ditta dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente Contratto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio;
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
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19.2 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
19.3 L’INPDAP dichiara l’adempimento per almeno l’80% del valore economico complessivo del Contratto.
Art. 20. Penali
20.1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al termine previsto per la consegna della fornitura, verrà applicata una penale pari ad euro 800,00 (ottocento/00).
20.2. Per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dei previsti tempi di ripristino, verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni apparecchiatura indisponibile all’attività produttiva.
20.3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’INPDAP si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall’Articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato adempimento;
20.5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da queste comunicate all’Istituto nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa;
20.6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’art. 11, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 21. Inadempienze e responsabilità
21.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo;
21.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 22 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà impostata alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo;
21.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza;
21.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente Contratto dal suo personale, per qualsivoglia ragione, sarà limitata come segue: la Ditta, nel caso di danni causati da propria negligenza, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà per un ammontare massimo pari al valore del presente Contratto. La Ditta, il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali;
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21.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma;
21.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 22. Forza maggiore
22.1. Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 23. Varie
23.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
23.2.Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
23.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 24. Foro Competente
24.1. Ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.