CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
L’Automobile Club Sassari (di seguito anche “A.C. Sassari”) con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx x. 00 – 07100, P.Iva 00072050909, nella persona del Presidente, pro-tempore. Sig. Xxxxxx Xxx di San Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale;
E
L’Associazione “Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo dell’Impresa e del Lavoro” xxx Xxxxxxx, xx. 00 Xxxxx (XX) p.iva 02755020902, Camera arbitrale e Organismo di mediazione civile e commerciale riconosciuto dal Ministero di Giustizia e iscritto al numero 1099 del ROM, rappresentata dal presidente nazionale Xxxxx Xxxxxx, domiciliato presso la sede nazionale xxx Xxxxxxx xx 00 – Xxxxx (XX) di seguito per brevità denominata “TGAMLI”;
di seguito definite congiuntamente “Parti”.
PREMESSO CHE
- nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, l’A.C. Sassari intende operare a sostegno del sistema di mediazione civile e commerciale al fine di ampliare la cultura della mediazione e l’offerta di giustizia per tutti i cittadini;
- l’art. 84 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la Legge 9 agosto 2013 n. 98, ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010;
- con la Direttiva Europea 2013/11/UE sono state introdotte norme e procedure alternative per la definizione delle controversie (Alternative Dispute Resolution) tra consumatori, professionisti e imprese commerciali di tutti i Paesi dell’Unione;
- l'attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da organismi accreditati presso il Ministero della giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010;
- l’A.C. Sassari svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli
interessi dei propri associati;
- l’A.C. Sassari ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività che possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia;
- in esecuzione della Deliberazione del Presidente dell’A.C. Sassari n. 13/2020 del 07/08/2020 avente per oggetto: “Organismo di mediazione civile e commerciale accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010. Atto di indirizzo”, lo stesso Xxxx ha pubblicato il conseguente avviso pubblico;
- l’avviso pubblico succitato era finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la stipula di una convenzione con un organismo (accreditato) di mediazione civile e commerciale, e che lo stesso atto prevedeva, tra l'altro, la possibilità di procedere con la contrattazione diretta con il soggetto interessato nel caso in cui pervenga un'unica manifestazione d'interesse;
- l’Associazione “TGAMLI”, tramite P.E.C. inviata in data 18/08/2020, ha inviato la propria domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse suindicata;
- con Determinazione del Direttore dell’A.C. Sassari n. 01/2021 del 15/01/2021, si è provveuto ad aggiudicare in favore dell’Associazione denominata “Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo dell’Impresa e del Lavoro”, con sede in Olbia, via Gallura n. 2, Cod. Fiscale 91055600901, P.IVA 02755020902, la promozione, la diffusione e l’utilizzo dell’istituto della mediazione civile e commerciale presso l’A.C. Sassari, nonché ad approvare lo schema di convenzione per la definizione del rapporto tra le parti;
- l’Associazione “TGAMLI” è presente in diversi territori sardi ed ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero di Giustizia, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 180/2010, l’iscrizione presso il registro organismi di mediazione, tenuto sempre dal Ministero di Giustizia, al numero 1099 per svolgere tutte le attività rientranti nell’alveo della giustizia alternativa a quella della giustizia ordinaria;
- l’Associazione “TGAMLI” è autorizzata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ad istituire, su tutto il territorio nazionale sedi secondarie alfine di soddisfare le esigenze imposte dal legislatore ovvero finalizzate, al de- congestionamento delle cause civili pendenti presso i Tribunali d’Italia.
- l’Associazione “TGAMLI” si colloca nell'ampio spazio della giustizia stragiudiziale, per raggiungere, tramite professionisti cd Mediatori civili e commerciali e Giudici arbitrali, lo sviluppo della cultura della mediazione civile e dell’ arbitrato e delle relative procedure in tutte quelle materie cd “condizione di procedibilità “ ex art. 5 del D.Lgs.
n. 28/2010 e tutte quelle cd mediazioni volontarie, escluse le materie indisponibili, al fine di offrire, anche in supporto dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, una giustizia imparziale, a costi corretti e in tempi adeguati, in ossequio così ai relativi precetti di diritto interno, nazionale privato.
-
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA MEGLIO IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto l’attivazione di una sede secondaria per l’erogazione dei servizi di mediazione e arbitrato in favore dei soci dell’ACI, senza oneri economici diretti a carico dell’A.C. Sassari.
La presente convenzione non prevede alcuna forma di esclusiva da parte dell’Associazione “TGAMLI” per i servizi che l’Organismo riserverà ai soci ACI. L’A.C. Sassari è libera di stipulare eventuali altre convenzioni per i medesimi servizi con altri organismi di Mediazione.
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’Associazione “TGAMLI” garantisce in favore dei soci ACI un servizio con almeno le seguenti caratteristiche:
a) gestione completa di procedimenti di mediazione civile e commerciale, anche telematica, attraverso apposito e proprio sportello, quale sede territoriale o periferica dell’organismo di mediazione, nel locale messo a disposizione dall’A.C. Sassari, per la durata dell’incarico;
b) punto informativo gratuito per almeno 1 giorno la settimana per 3 ore totali sulle materie per le quali, ai sensi del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella
L. 98/2013, è entrata in vigore l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale quale condizione di procedibilità prima di adire il giudice ordinario nelle controversie riguardanti: condominio, proprietà, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e sulle materie in cui è previsto un xxxx.xx di conciliazione o mediazione (es. materia di consumo, di servizi telematici e telefonici etc.);
c) realizzare almeno 2 iniziative all’anno volte a far conoscere lo Sportello di mediazione civile e commerciale e diffondere tra i soci ACI, cittadini ed imprese la cultura della mediazione (serate a tema aperte alla cittadinanza, convegni, conferenze, seminari, ecc.,) e conciliazione come strumento di risoluzione dei conflitti nell’interesse comune delle parti, ed informare nel dettaglio le diverse fasi della procedura di mediazione ed i vantaggi in termini di tempi e di economia di spese giudiziarie e legali, oltre ai vantaggi di natura fiscale;
d) applicare in favore dei soci ACI una percentuale di sconto pari al 5,00% (cinque per cento) sugli importi della tabella delle indennità per le mediazioni obbligatorie, prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia del 18/10/2010, n. 180. L’organismo
applicherà sia la succitata tabella che la succitata percentuale di sconto, anche alle controversie effettuate nelle materie in cui la mediazione finalizzata alla conciliazione non debba essere esperita preventivamente e obbligatoriamente per legge;
ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Associazione “TGAMLI” si obbliga a:
a) comunicare tempestivamente all’A.C. Sassari eventuali modifiche di legge intervenute o provvedimenti organizzativi che necessari cambiamenti id procedura delle mediazioni affinché le stesse siano comunicate ai soci ACI;
b) svolgere, a propria cura ed onere, l’aggiornamento previsto dal Decreto Ministeriale n. 180/2010;
c) pubblicizzare la presente Convenzione sul proprio sito web e su eventuali altri mezzi di comunicazione;
d) fornire a richiesta materiale promozionale e di supporto relativo al servizio offerto, il cui contenuto, unitamente alla loro pubblicizzazione, sarà, di volta in volta, visionato e preventivamente approvato;
e) versare direttamente ai mediatori civili e ai giudici-arbitrali, quanto indicato al successivo art. 5;
f) a rispettare il contenuto della propria offerta tecnico/economica del 24/11/2020, che viene allegata (Allegato “A”) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, provvedendo, in particolare, a riconoscere una quota pari al 5% (cinque per cento) del volume di affari del Tribunale Arbitrale a favore dell'A.C. Sassari;
g) a riconoscere all’AC Sassari l’importo annuale di € 600,00 (seicento euro), da ritenersi quale rimborso forfettario per l’uso dei locali messi a disposizione dallo stesso Ente, con obbligo di versare tale somma con due rate semestrali anticipate;
h) all’eventuale sgombero di oggetti ed attrezzature di sua proprietà che risultino depositati, senza alcuna autorizzazione, presso i locali concessi in uso;
i) usufruire del locale concesso in uso con la dovuta diligenza;
j) non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso il locale concesso in uso temporaneo;
k) sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile;
L’A.C. Sassari si obbliga a:
l) consentire all’Associazione l’istituzione di uno sportello dedicato ai soci ACI, per fornire le informazioni e la prima consulenza completamente gratuita circa il giudizio arbitrale e la conciliazione civile e commerciale;
m) concedere all’Associazione l’uso temporaneo del locale denominato “Sala Consiglio” (meglio identificato in Catasto Fabbricati con foglio 108, Part. 639, sub. 1/parte) per consentire l’erogazione dei servizi di mediazione e arbitrato;
n) concedere all’Associazione, per l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e/o di approfondimento su specifiche tematiche connesse con il servizio
di mediazione, l’utilizzo in forma gratuita di spazi della propria sede istituzionale (Sala Consiglio) per un massimo di due volte l’anno (in date da concordare preventivamente e con anticipo con gli uffici di segreteria).
L’A.C. Sassari si impegna altresì ad informare i propri Associati dell’iniziativa ed a tenerli aggiornati su ogni eventuale nuova modifica, comunicando in particolare ad essi che potranno rivolgersi direttamente all’Associazione “TGAMLI”, tramite i contatti indicati sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx, dove potranno trovare tutte le informazioni necessarie per avviare un’istanza di mediazione.
L’A.C. Sassari non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei servizi offerti dall’Associazione “TGAMLI” e dallo Sportello, né ci sarà alcun tipo di intervento nelle procedure conciliative attivate.
ART. 5 – RAPPORTO ECONOMICO
Per la mediazione Civile e commerciale l’Associazione “TGAMLI” verserà per ogni procedura attivata dalle parti ed incassata da quest’ultime, in base ai valori espressi dalla legge ovvero, come da tabella ministeriale DM 145/2010 – DM 180/2010, quanto di seguito indicato.
A) ai mediatori civili:
- Avvio del procedimento dovute dalle parti (minimo due parti): una quota pari al 50% al netto IVA;
- Procedimento mediazione dovute dalle parti (minimo due parti): una quota pari al 50% al netto IVA;
- Successo – stesura dell’accordo tra le parti dovute dalle parti (minimo due parti): una quota pari al 50% al netto IVA.
B) ai giudici-arbitrali (per le procedure in Camera Arbitrale):
- Avvio del procedimento di arbitrato (amministrative) dovute dalle parti (minimo due parti): una quota pari al 50% al netto IVA;
- Procedimento di arbitrato (causa legale) dovute dalle parti (minimo due parti): una quota pari al 50% al netto IVA.
Per la quota percentuale da versare da parte dell’Associazione “TGAMLI” in favore dell’A.C. Sassari, vale, invece, quanto indicato al precedente art. 4.
ART. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, AUTONOMIA
E INDIPENDENZA DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Durante lo svolgimento del presente servizio, l'Organismo di mediazione dovrà attenersi al rispetto di quanto segue:
a) garantire l'inesistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse, con il Comune di Cori nel suo complesso;
b) ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014, che rivede i criteri di autonomia e indipendenza di cui devono essere titolari i mediatori, il mediatore non può essere parte oppure rappresentare o assistere in procedure di
mediazione davanti all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o rivestire una carica a qualsiasi titolo;
c) impossibilità di assumere la funzione di mediatore da parte di chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato;
d) impossibilità da parte di chi ha svolto l'incarico di mediatore di intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
e) divieto, durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado).
ART. 7 - PRIVACY E OTTEMPERANZA ALLE NORME DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 “GDPR”
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all’esecuzione del presente atto.
A tale riguardo, ciascuna Parte terrà indenne e manleverà le altre Parti da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all’indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva delle altre Parti o di una delle Parti.
ART. 8 - DURATA, MODIFICA E RECESSO
La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e potrà essere modificata e/o integrata di comune accordo tra le Parti prima della sua scadenza.
La convenzione potrà essere oggetto di eventuale proroga, con apposito atto sottoscritto dalle Parti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in trattazione.
Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi prima della
data di scadenza.
Le Parti concordano che l’eventuale cessazione anticipata della presente convenzione non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.
ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Sassari.
ART. 10 - INFORMATIVA ANTIMAFIA
Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo dell’informazione antimafia richiesta nei confronti dell’Associazione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In vigenza del presente atto l’A.C. Sassari si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del citato decreto legislativo n. 159/2011 nei confronti dei soci, amministratori, rappresentanti dell’Associazione.
Nell’ipotesi in cui ad esito delle predette verifiche siano accertate cause ostative al rilascio dell’informativa antimafia la convenzione si intenderà ipso iure decaduta.
ART. 11 - SPESE E REGISTRAZIONE
Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l’imposta di registro e di bollo, sono a carico dell’Associazione “TGAMLI”. Sono altresì a carico della stessa Associazione tutte le spese relative alla presente convenzione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.
Xxxxxxx, xx /00/0000
X.X. XXXXXXX ASSOCIAZIONE TGAMLI
IL PRESIDENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Xxxxxx Xxx di San Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente