Contratto di Assicurazione Infortuni
Prima Junior
Contratto di Assicurazione Infortuni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, e la Proposta di Adesione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Adesione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Modello 5345/14
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2014 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 20.05.2014
Nota Informativa
Prima Junior
Contratto di assicurazione Infortuni
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045.
Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”).
L’indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002)
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a
€ 222.078.553 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 4.559.920
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,64493.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo.
Il Contraente può dare la disdetta inviando la richiesta per iscritto almeno trenta giorni prima della ricorrenza annuale della decorrenza del contratto (la “Data di Decorrenza), quest’ultima riportata nella proposta di adesione (la “Proposta”).
Si rinvia alla sezione III – articolo 11 – “Tacita proroga del contratto” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3 – Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa è esclusivamente destinato a tutela di Assicurati minori, con età all’ingresso non superiore a sedici anni. Il contratto prevede che, a seguito di infortunio o di malattia che abbia come conseguenza una invalidità permanente dell’Assicurato, la Compagnia eroghi un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.
Il contratto prevede anche una diaria giornaliera in caso di gessatura a seguito di infortunio.
Si rinvia alla sezione I – “Prestazioni” e “Prestazioni Speciali” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il rischio non è coperto qualora l’infortunio dell’Assicurato sia conseguenza di uno degli eventi illustrati alla sezione I - articolo 5 - “Rischi esclusi dall’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Relativamente al caso di invalidità permanente causata da infortunio si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 5%, la Compagnia non liquidi alcuna indennità.
Relativamente al caso di invalidità permanente causata da malattia si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 40%, la Compagnia non liquidi alcuna indennità.
Come stabilito alla sezione III - articolo 6 – “Persone assicurate” delle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non può avere un’età superiore a 16 anni compiuti.
4 – Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare successive legittime contestazioni da parte della Compagnia, che potrebbero anche compromettere il diritto alla prestazione.
Si rinvia alla sezione III – articolo 8 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5 – Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione
Non è necessario che, in corso di contratto, il Contraente comunichi alla Compagnia gli aggravamenti del rischio compresi gli eventuali i cambiamenti di professione dell’Assicurato.
6 – Premi
A fronte della garanzia di pagamento da parte della Compagnia delle prestazioni del contratto, è dovuto un premio o una serie di premi (i “Premi” o al singolare il “Premio”) , il cui importo è indicato alla sezione IV delle Condizioni di Assicurazione nella tabella “Premi Assicurativi”.
I Premi possono essere corrisposti annualmente in unica soluzione oppure in dodici rate mensili.
Il pagamento di ciascun Premio avverrà attraverso l’addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia
7 – Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
L’ammontare del Premio e del capitale assicurato restano costanti per tutta la durata contrattuale.
8 – Diritto di recesso
Il Contraente e la Compagnia possono esercitare il diritto di recesso sul presente contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla sezione III - articolo 11 – “Tacita proroga del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
9 – Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza del contratto ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx. Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
10 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Qualora una delle parti del contratto descritto nella presente Nota informativa intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Vita S.p.A., Servizio Legale e Societario, Xxx xxx Xxxxx x. 0, Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 00.000000.00.
11 – Regime fiscale
11.1 – Regime fiscale dei premi
Ogni Premio corrisposto in dipendenza di questo contratto di assicurazione sconta un’imposta pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del Premio stesso.
11.2 – Regime fiscale delle prestazioni corrisposte
Le somme corrisposte in caso di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 – Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
A parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile la comunicazione di sinistro deve essere inviata per iscritto alla Compagnia entro dieci giorni dalla data del sinistro stesso o da quando gli aventi diritto alla prestazione ne sono venuti a conoscenza.
Si rinvia agli articoli della sezione II – Norme che regolano la liquidazione del sinistro – e alla sezione III articoli 12 – “Obblighi del Contraente in caso di sinistro” e 13 – “Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative:
13 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In questi casi nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14 – Arbitrato
In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Si rinvia alla sezione III – articolo 16 – “Controversie – Arbitrato irrituale” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
15 - Informazioni sull’area riservata del sito internet della Compagnia
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Compagnia all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
▪ le coperture assicurative in essere;
▪ le condizioni contrattuali sottoscritte;
▪ lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxx.xx dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale, un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione
assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Vita garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, è possibile consultare il sito internet di Bipiemme Vita S.p.A. xxx.xxxxxxx.xx.
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Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Glossario
appendice
documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
anno assicurativo
il periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto, o una sua ricorrenza annuale, e la ricorrenza annuale successiva;
assicurato il soggetto il cui rischio di infortunio è assicurato;
il contratto mediante il quale Bipiemme Vita S.p.A., dietro pagamento da
assicurazione
atto di terrorismo
beneficiario classe di rischio
parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a versare all’Assicurato l’indennizzo garantito in caso di sinistro;
atto comprendente, ma non limitato, all’uso della forza o della violenza e/o minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, le quali agiscano sia individualmente sia per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i, impegnate per scopi o ragioni politiche, religiose, ideologiche o etniche compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o diffondere il terrore nella popolazione o qualsiasi parte di questa;
gli eredi dell’Assicurato ed i soggetti da questi designati a ricevere l’indennizzo per il caso morte;
insieme delle attività che, ai fini dell’assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità;
compagnia vedi “società assicuratrice”
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può
conflitto di interessi collidere con quello del contraente
contraente
decorrenza
la persona fisica o giuridica – titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice della polizza – che stipula l’assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali;
la data di decorrenza delle garanzie assicurative riportata nella proposta di adesione
diaria indennità giornaliera riconosciuta all’Assicurato;
l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
fascicolo informativo
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, − glossario;
− modulo di proposta.
gessatura
mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica;
indennizzo la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per
infortunio
intermediario
conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
invalidità permanente
l’invalidità che comporti, in modo permanente ed irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall’occupazione o professione dell’Assicurato;
ISVAP
(dal 1 gennaio 2013 IVASS)
istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo fino al 31 dicembre 2012.
IVASS
(fino al 31 dicembre 2012 ISVAP)
istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolgerà funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo a decorrere dal 1 gennaio 2013.
nota informativa
documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
polizza il documento che prova l’assicurazione;
la somma dovuta dal Contraente a Bipiemme Vita S.p.A. per ottenere la
premio garanzia assicurativa;
rischio la possibilità che si verifichi il sinistro;
sinistro il verificarsi del fatto dannoso previsto dal contratto assicurativo;
Bipiemme Vita S.p.A.- Xxx xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n.
società assicuratrice
68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Prima Junior
Contratto di assicurazione Infortuni
Condizioni di
Assicurazione
SEZIONE I
PRESTAZIONI
1 - Oggetto dell’Assicurazione
Prima Junior garantisce un capitale in caso di:
- gessatura a seguito di infortunio;
- invalidità permanente a seguito di infortunio;
- invalidità permanente a seguito di malattia.
2 - Premio
Il premio relativo a Prima Junior è indicato nella proposta di adesione che è parte integrante del presente contratto.
3 - Somma assicurata
La somma assicurata ammonta a € 100.000,00 (centomila/00) sia per l’invalidità permanente a seguito di malattia, sia per l’invalidità permanente a seguito di infortunio.
4 - Prestazioni:
4.1 - Gessatura ed invalidità permanente a seguito di infortunio
In caso di gessatura ad uno o più arti a seguito di infortunio, Bipiemme Vita S.p.A. corrisponde un’indennità di € 30,00 (trenta) al giorno dal 1° giorno di applicazione fino a quello della sua rimozione per un massimo di 40 giorni per anno assicurativo.
Parimenti la garanzia opera in caso di infortunio che comporti frattura – radiograficamente accertata – di uno o più arti ed applicazione di apparecchio terapeutico, diverso dalla gessatura, da parte di personale medico o paramedico.
In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, Bipiemme Vita S.p.A. corrisponde un indennizzo calcolato percentualmente sulla somma assicurata con le modalità indicate al punto III “Invalidità permanente da infortunio” del paragrafo “Norme che regolano la liquidazione del sinistro infortunio”.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza. Con il termine infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza un’invalidità permanente.
Sono altresì considerati infortuni:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento, la folgorazione;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica;
g) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, purché non cagionati da abuso di alcoolici e/o psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni;
h) gli infortuni derivanti da colpa grave;
i) gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, sequestri di persona, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
j) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da infortunio in garanzia;
k) gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;
l) le morsicature, le punture e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza.
4. 2 - Invalidità permanente a seguito di malattia
In caso di invalidità permanente a seguito di malattia, insorta successivamente all'effetto della presente assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. corrisponde un indennizzo calcolato percentualmente sulla somma assicurata con le modalità indicate al punto VI “Invalidità permanente da malattia” del paragrafo “Norme che regolano la liquidazione del sinistro malattia”.
5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione le malattie e gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore solo se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri e simili), e di mezzi subacquei, salvo quanto previsto dall’art. A5 “Rischio Volo”;
d) dalla pratica professionale di sport;
e) dalla pratica di pugilato, arti marziali, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, immersione con autorespiratore, rafting, paracadutismo e/o sport aerei in genere, compreso il parapendio;
f) dalla partecipazione a competizioni (si intende gare organizzate e riconosciute) – o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo in quanto non retribuite (nel concetto di retribuzione non rientrano i premi non in denaro quali coppe, omaggi e simili); in relazione alle prove ippiche si intendono come prove aventi carattere ricreativo quelle classificate come A1 e A2;
g) da abuso di alcoolici e/o psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti salvo quanto previsto all’art. A4 “Rischio guerra”;
k) da qualsiasi atto di terrorismo che implichi l’uso o la diffusione o la relativa minaccia di qualunque arma o ordigno nucleare oppure agente chimico o biologico;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
m) da stati invalidanti già manifestatisi precedentemente alla sottoscrizione del contratto;
n) da malattie e patologie preesistenti al momento della stipula dell'assicurazione;
o) da malattie mentali, disturbi psichici in genere e manifestazioni riferibili ad esaurimento nervoso;
p) da intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
q) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
r) dalle infezioni da qualsiasi virus di immunodeficienza acquisita (AIDS), inclusa la sieropositività, o da qualsiasi altra condizione o sindrome collegata.
Non sono in ogni caso considerate derivanti da infortunio le lesioni, di qualsivoglia natura, alla cuffia dei rotatori e al tendine calcaneale (il cosiddetto tendine di Achille).
6 - Rischio guerra
A parziale deroga dell’art. 5, punto j, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) od insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero, restando esclusi gli infortuni che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e a condizione che non vi abbia preso parte attiva.
7 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato, quale passeggero trasportato su velivoli a motore autorizzati all’esercizio di traffico aereo civile, anche se i velivoli sono di proprietà di ditte o privati, purché condotti da piloti regolarmente abilitati, o su velivoli a motore militari impiegati per il trasporto di passeggeri o civili, in occasione di voli su territori dotati di regolare assistenza al traffico aereo.
PRESTAZIONI SPECIALI
1) Invalidità permanente a seguito di infortunio:
a) Supervalutazione invalidità permanente
In caso di sinistro in cui sia riscontrata un’invalidità permanente pari o superiore al 51%, la Società assicuratrice corrisponde un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.
b) Franchigia per invalidità permanente
Relativamente al caso di invalidità permanente si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 5%, la Società assicuratrice non liquida alcuna indennità.
c) Ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente
L’ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente, calcolato sulla somma assicurata, è riportato nella tabella sottostante:
Grado di invalidità | CAPITALE € 100.000 | Grado di invalidità | CAPITALE € 100.000 | |
Percentuale di invalidità accertata | Ammontare dell’indennizzo | Percentuale di invalidità accertata | Ammontare dell’indennizzo | |
0 – 4 % | € 0 | 28 % | € 28.000 | |
5 % | € 1.250 | 29 % | € 29.000 | |
6 % | € 1.500 | 30 % | € 30.000 | |
7 % | € 1.750 | 31 % | € 31.000 | |
8 % | € 2.000 | 32 % | € 32.000 | |
9 % | € 2.250 | 33 % | € 33.000 | |
10 % | € 5.000 | 34 % | € 34.000 | |
11 % | € 5.500 | 35 % | € 35.000 | |
12 % | € 6.000 | 36 % | € 36.000 | |
13 % | € 6.500 | 37 % | € 37.000 | |
14 % | € 7.000 | 38 % | € 38.000 | |
15 % | € 7.500 | 39 % | € 39.000 | |
16 % | € 16.000 | 40 % | € 40.000 | |
17 % | € 17.000 | 41 % | € 41.000 | |
18 % | € 18.000 | 42 % | € 42.000 | |
19 % | € 19.000 | 43 % | € 43.000 | |
20 % | € 20.000 | 44 % | € 44.000 | |
21 % | € 21.000 | 45 % | € 45.000 | |
22 % | € 22.000 | 46 % | € 46.000 | |
23 % | € 23.000 | 47 % | € 47.000 | |
24 % | € 24.000 | 48 % | € 48.000 | |
25 % | € 25.000 | 49 % | € 49.000 | |
26 % | € 26.000 | 50 % | € 50.000 | |
27 % | € 27.000 | ≥ 51 % | € 100.000 |
2) Invalidità permanente a seguito di malattia:
a) Supervalutazione invalidità permanente
In caso di sinistro in cui sia riscontrata un’invalidità permanente pari o superiore al 66%, la Società assicuratrice corrisponde un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.
b) Franchigia per invalidità permanente
Relativamente al caso di invalidità permanente si conviene che per un’invalidità accertata inferiore al 40%, la Società non liquida alcuna indennità.
c) Ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente
L’ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente, calcolato sulla somma assicurata, è riportato nella tabella sottostante:
Grado di invalidità | CAPITALE € 100.000 | Grado di invalidità | CAPITALE € 100.000 | |
Percentuale di invalidità accertata | Ammontare dell’indennizzo | Percentuale di invalidità accertata | Ammontare dell’indennizzo | |
0 – 39 % | € 0 | 53 % | € 53.000 | |
40 % | € 8.000 | 54 % | € 54.000 | |
41 % | € 11.000 | 55 % | € 55.000 | |
42 % | € 14.000 | 56 % | € 59.000 | |
43 % | € 17.000 | 57 % | € 63.000 | |
44 % | € 20.000 | 58 % | € 67.000 | |
45 % | € 24.000 | 59 % | € 71.000 | |
46 % | € 28.000 | 60 % | € 75.000 | |
47 % | € 32.000 | 61 % | € 79.000 | |
48 % | € 36.000 | 62 % | € 83.000 | |
49 % | € 40.000 | 63 % | € 87.000 | |
50 % | € 44.000 | 64 % | € 91.000 | |
51 % | € 48.000 | 65 % | € 95.000 | |
52 % | € 52.000 | 66 %- 100 % | € 100.000 |
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Sinistro causato da infortunio:
I. Cosa fare in caso di sinistro: denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro il Contraente o chi esercita la patria potestà dell’Assicurato, deve dare avviso scritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Società che gestisce i sinistri, i cui estremi sono riportati nella lettera di accettazione.
La comunicazione deve essere inviata entro 10 giorni dalla data del sinistro a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L’Assicurato deve consentire alla Società che gestisce i sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
II. Criteri di indennizzabilità
La Società assicuratrice corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio dell’Assicurato.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. III “Invalidità permanente da infortunio” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
III. Invalidità permanente da infortunio
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione, entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l’intesa che l’indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista
l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità, previste dalla citata tabella per l’arto superiore destro, valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Estratto dalla Tabella INAIL - allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124
PERDITA TOTALE | DESTRO | SINISTRO | |
▪ Dell’arto superiore per disarticolazione scapolo omerale | 85% | 75% | |
▪ Del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
▪ Della mano | 70% | 60% | |
▪ Di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
▪ Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale che non 80% renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | |||
▪ Di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
▪ Di una gamba al terzo inferiore | 50% | ||
▪ Di un piede | 50% | ||
▪ Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
▪ Sordità completa bilaterale | 60% | ||
▪ Della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
▪ Della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | ||
▪ Di un rene con l’integrità del rene superstite | 25% | ||
▪ Della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
▪ Del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
▪ Del pollice | 28% | 23% | |
▪ Dell’indice | 15% | 13% | |
▪ Del medio | 12% | ||
▪ Dell’anulare | 8% | ||
▪ Delle ultime due falangi del mignolo | 8% | ||
▪ Dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
▪ Dell’alluce | 7% |
Sinistro causato da malattia:
IV - Cosa fare in caso di sinistro: denuncia della malattia e obblighi dell’Assicurato
La denuncia della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare un’invalidità permanente, deve essere presentata per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Società che gestisce i sinistri, i cui estremi sono riportati nella lettera di accettazione.
La denuncia deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. certificato medico con un rapporto dettagliato sulla natura, sul decorso e sulle conseguenze della malattia;
2. copia della cartella clinica completa e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
3. certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica con postumi invalidanti.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società che gestisce i sinistri, fornendo qualsiasi informazione quest’ultima ritenesse necessaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Trascorsi 240 giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o l’Assicurato dovranno presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata.
Qualora l’assicurazione prestata con la presente polizza pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di validità della polizza, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell’assicurazione.
V - Criteri di indennizzabilità
La Società assicuratrice corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia dell’Assicurato denunciata senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipula del contratto. Pertanto se al momento della malattia l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. VI “Invalidità permanente da malattia” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all’indennità per invalidità permanente da malattia è di carattere personale e quindi non è trasferibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Società assicuratrice pagherà agli eredi di legge l’importo liquidato od offerto.
L’indennità per invalidità permanente derivante da malattia non è in alcun caso cumulabile con l’indennità da invalidità permanente derivante da infortunio.
VI - Invalidità permanente da malattia
L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella INAIL allegata al DPR n.1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società assicuratrice all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa e con l’intesa che l’indennizzo sarà effettuato in capitale e non in forma di rendita.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista
l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità, previste dalla citata tabella per l’arto superiore destro, valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
SEZIONE III
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
Il contratto di seguito descritto è denominato PRIMA JUNIOR. Si tratta di un’assicurazione rivolta ai figli e nipoti del titolare o contitolare di un rapporto bancario presso la Banca distributrice, che garantisce una diaria giornaliera in caso di gessatura a seguito di infortunio ed un capitale in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia.
Non è possibile sottoscrivere per lo stesso Assicurato più polizze infortuni commercializzate da Bipiemme Vita S.p.A..
Articolo 2 - Pagamento del premio – Effetto e durata dell’assicurazione
a) per le prestazioni di gessatura e di invalidità permanente a seguito di infortunio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di sottoscrizione della proposta se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ovvero, se pagati successivamente, dalle ore 24 del giorno di pagamento.
b) per la prestazione di invalidità permanente a seguito di malattia
L'assicurazione ha effetto alle ore 24 del 120° giorno successivo alla data di sottoscrizione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ovvero, se pagati successivamente, dalle ore 24 del giorno di pagamento.
L'assicurazione ha la durata di un anno, ma può rinnovarsi tacitamente ai sensi dell'art. 11.
Articolo 3 – Periodicità del premio
La periodicità è annuale o mensile. Il premio è prelevato direttamente dal conto corrente o dal libretto di risparmio del Contraente ad ogni ricorrenza annuale.
I premi mensili sono dovuti per l’intero anno di copertura.
Articolo 4 – Mancato pagamento del premio
In caso di mancato pagamento delle rate di premio mensili successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo al mancato pagamento e riprende alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di mancato pagamento della rata annuale successiva alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo al mancato pagamento, trascorso il quale il contratto si intende risolto.
In caso di estinzione del rapporto bancario intrattenuto dal Contraente presso la Banca distributrice della polizza, la copertura assicurativa cessa automaticamente al termine dell’annualità, senza necessità di esplicita disdetta. Nel caso di pagamento frazionato, è data facoltà al Contraente, mediante richiesta scritta alla Società assicuratrice, di far proseguire la copertura fino alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del conto corrente, mediante pagamento del premio residuo al completamento dell’annualità, in un’unica soluzione. Da tale scadenza il contratto dovrà intendersi comunque risolto.
Articolo 5 - Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche del contratto devono essere comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.
Articolo 6 - Persone assicurate
L’assicurazione vale per l’Assicurato indicato nella proposta di adesione, a condizione che l’Assicurato abbia un’età inferiore ai 16 anni compiuti.
Articolo 7 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della proposta hanno un’età eguale o superiore a 16 anni compiuti.
Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità cerebrali.
La garanzia cessa contestualmente al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto a norma dell’art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società assicuratrice di corrispondere l’indennizzo.
Articolo 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.
Articolo 9 - Altre assicurazioni
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare l’esistenza di altre assicurazioni.
Articolo 10 – Assicurazioni per conto terzi
La presente assicurazione, essendo stipulata per conto altrui, prevede che gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Articolo 11 - Tacita proroga del contratto
In mancanza di disdetta inviata per iscritto dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza o da Bipiemme Vita S.p.A. almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente di anno in anno.
Tuttavia, l’assicurazione non potrà essere successivamente rinnovata:
- per l’Assicurato che raggiunga il 16° anno di età nel periodo di vigenza del contratto;
- in caso di estinzione del rapporto bancario.
Articolo 12 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società che gestisce i sinistri entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C. C.
Articolo 13 - Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza
Il pagamento dell’indennizzo si effettua:
a) in caso di gessatura: non oltre 25 giorni lavorativi dopo l’espletamento delle formalità e l’invio dei documenti indispensabili; la Società assicuratrice, o la Società che gestisce i sinistri, provvederà all’accredito dell’indennizzo direttamente sul c/c dell’avente diritto.
b) in caso di invalidità permanente da infortunio o da malattia: la Società assicuratrice, o la Società che gestisce i sinistri, provvederà all’accredito dell’indennizzo direttamente sul c/c dell’avente diritto. Tale accredito avviene 25 giorni lavorativi seguenti all’espletamento di tutte le seguenti formalità:
• l’invio dei documenti indispensabili;
• l’avvenuto accordo delle parti in merito al grado di invalidità;
• la ricezione del decreto autorizzativo del giudice tutelare (qualora richiesto).
Articolo 14 - Diritto di surrogazione
La Società assicuratrice rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Articolo 15 - Validità territoriale dell’assicurazione
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Articolo 16 - Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sulla misura delle indennità, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, Bipiemme Vita S.p.A. si impegna ad aderirvi.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Articolo 17 - Legislazione applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
SEZIONE IV
PREMI ASSICURATIVI
Premio per Assicurato: Prima Junior
Premio mensile
Capitale assicurato Euro | Premio mensile lordo: Euro |
100.000,00 | 12,50 |
Premio annuo
Capitale assicurato Euro | Premio annuo lordo: 1 Euro |
100.000,00 | 140,00 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI⁽1⁾
⁽ ⁾
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che Bipiemme Vita S.p.A., Titolare del trattamento deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽2⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc.) che Lei stesso od altri soggetti⁽3⁾ ci fornite. Il conferimento di questi dati è necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽4⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
La Società utilizzerà i Suoi dati per finalità connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all’attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi⁽5⁾; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo⁽6⁾.
I Suoi dati potranno essere comunicati, anche all’estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa⁽7⁾.
NOTE
⁽1⁾ Valida peri soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.
⁽2⁾ L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
⁽3⁾ Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
⁽4⁾ Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
⁽5⁾ Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico‐tariffarie; l’invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.
⁽6⁾ Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.
⁽7⁾ In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio;
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽8⁾.
Quali sono i Suoi diritti
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medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
⁽8⁾ Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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