UNIPOLSAI INCENDIO RISCHI ORDINARI
UNIPOLSAI INCENDIO RISCHI ORDINARI
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “INCENDIO RISCHI ORDINARI”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza indennizza i danni materiali alle cose assicurate per i rischi causati dall’incendio, dall’azione meccanica del fulmine,
Che cosa è assicurato?
INCENDIO: la garanzia copre:
- i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di xxxxx:
a) direttamente causati da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse, e causati da: sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (a pagamento)
Merci in refrigerazione; Merci in refrigerazione (con impianto di allarme); Danni elettrici (garanzia a “primo rischio”); Interruzione d’esercizio (forma a percentuale); Perdita delle pigioni; Maggiori spese; Ricorso terzi; Rischio locativo; Ricorso dei locatari; Spese di demolizione e sgombero; Assicurazione fluttuante; Spese di rimozione e ricollocamento; Spese di ricostruzione di cose particolari; Intasamento gronde e pluviali; Spandimento - per cantine sociali - (garanzia a “primo rischio”); Onorari Periti; Fenomeni atmosferici; Ricerca della rottura (acqua condotta); Responsabilità dell’albergatore.
CONDIZIONI PARTICOLARI (a pagamento)
Autocombustione; Onda sonica; Urto veicoli; Fumo; Caduta satelliti; Acqua condotta; Folgorazione bestiame; Gas infiammabili utilizzati per trattamento, conservazione, disinfezione o disinfestazione; Implosione; Esclusione degli oneri fiscali; Rovina ascensori; Reddito agrario; Impianti fissi di estinzione automatici; Adeguamento automatico; Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; Terrorismo; Extended coverage (escluso fenomeni atmosferici); Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione; Dispersione dei liquidi; Spandimento (per cantine sociali); Anticipo indennizzo; Sovraccarico da neve; Selling price.
[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Xxxxx]
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da condizioni aggiuntive o particolari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
INCENDIO: causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Che cosa non è assicurato?
Non sono oggetto di copertura i beni non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell’Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati da altri soggetti che non siano il Contraente e la Società.
dall’esplosione e dallo scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Dove vale la copertura?
La copertura vale dove è ubicato il Rischio assicurato.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza oltre che la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario oppure alla Direzione di UnipolSai. Il Premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale ed in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza si intende prorogato di un anno e così di seguito, con possibilità però di escludere il tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza.
Come posso disdire la polizza?
In caso di Xxxxxxxx, e fino al sessantesimo (60) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, UnipolSai ha la facoltà di risolvere il contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso UnipolSai, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio relativo al periodo di rischio non corso. La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di “Consumatore”. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque la facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: INCENDIO RISCHI ORDINARI
Data: 15/10/2020 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad
€ 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
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Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO | |
Merci in refrigerazione | Danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: • ad eventi garantiti in polizza; • all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica, direttamente pertinenti all’impianto stesso, purché tali guasti o rotture non siano causati da allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o da ogni altro evento previsto nelle esclusioni causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; delle Condizioni Generali di Assicurazione medesime. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso ad UnipolSai con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento). |
Merci in refrigerazione (con impianto di allarme) | Si intenderà operante la Condizione Aggiuntiva “Merci in refrigerazione” alla condizione che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme. Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone in loco l’anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto. L’impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza. Il Contraente/Assicurato si obbliga: - a mantenere costantemente inserito il sistema d’allarme; - a mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso; - a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare UnipolSai concordando le misure del caso; - prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell’interruzione o dell’anormale produzione del freddo. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per sinistro. Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo scoperto sarà elevato al 25% (venticinque per cento). |
Danni elettrici (garanzia a “primo rischio”) | Indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione dell’Assicurazione parziale i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00, elevata a € 1.000,00 per le cose assicurate costruite da oltre 10 anni. Limitatamente agli apparecchi mobili ad uso domestico, tale detrazione è ridotta a € 250,00. |
Interruzione d’esercizio (forma a percentuale) | Si assicurano i danni d’interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella limitazione percentuale stabilita per ogni partita. In caso di sinistro l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita – applicando all’importo dell’indennizzo la percentuale stabilita indicata in polizza. La condizione non è operante per sinistri indennizzabili ai sensi delle condizioni aggiuntive: - merci in refrigerazione; - danni elettrici; - qualora operanti. |
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Perdita delle pigioni | Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, UnipolSai rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente locati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione. |
Maggiori spese | In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita, le spese straordinarie debitamente documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività, dovute a: - uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - lavorazioni presso terzi; fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. UnipolSai non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante l’Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. La condizione particolare non è operante per i danni da: - fenomeno elettrico; - anormale produzione del freddo; qualora prestati in polizza. |
Ricorso terzi | UnipolSai si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave. |
Rischio locativo | UnipolSai, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 Codice civile, risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato medesimo. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto l’Assicurazione parziale delle Condizioni Generali stesse. |
Ricorso dei locatari | UnipolSai nei casi di responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le norme di legge e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. |
Spese di demolizione e sgombero | Rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della sopraindicata partita, fino alla concorrenza del 20% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante l’Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. |
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Assicurazione fluttuante | UnipolSai si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci ed al tasso annuo pattuito. Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all’applicazione del valore di massimo impegno fluttuante. Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito da UnipolSai anche se il premio, calcolato al termine di ogni annualità assicurativa, risultasse inferiore. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: - le denunce relative alle applicazioni dovranno essere trasmesse al mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente di data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore; - la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa; - la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo ad ogni partita indicata in polizza; - il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo; - la differenza tra il premio così conteggiato e l’acconto corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente; - tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando UnipolSai ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all’acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione. |
Spese di rimozione e ricollocamento | UnipolSai rimborsa, nei limiti della somma assicurata e senza l’applicazione dell’Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le pese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. |
Spese di ricostruzione di cose particolari | Fino alla concorrenza del massimale convenuto con specifica partita, le spese di riparazione o di ricostruzione dei “modelli” e degli “stampi” o le spese per le operazioni di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico assicurati, che risultino distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. UnipolSai indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione o di rifacimento, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall’Assicurazione Parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. |
Intasamento gronde e pluviali | UnipolSai indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Restano in ogni caso esclusi dall’indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro. |
Spandimento - per cantine sociali - (garanzia a “primo rischio”) | UnipolSai indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione dell’Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi garantiti dalla Condizione Particolare “Spandimento (per cantine sociali)”. |
Onorari Periti | UnipolSai si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato, a seguito di nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell’importo liquidato a termini di polizza con il massimo della somma assicurata. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, la somme effettivamente pagate al Perito, di cui l’Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo Perito, fermo quanto previsto dal Limite massimo dell’indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione. |
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Fenomeni atmosferici | UnipolSai indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate direttamente da: - Fenomeni atmosferici, intendendosi per tali grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; - bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 2.000,00. In nessun caso UnipolSai indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione. Relativamente ai fabbricati, e quanto in essi contenuto, con manto esterno di copertura o pareti in lastre di fibrocemento, cemento-amianto o manufatti in materia plastica la cui superficie eccede 1/10 della superficie complessiva della copertura o delle pareti del fabbricato stesso, ad eccezione dei danni a tali lastre o manufatti causati da grandine che rimangono comunque esclusi: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00. In nessun caso UnipolSai indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto risultante al momento del sinistro. I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. |
Ricerca della rottura (acqua condotta) | In caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, UnipolSai indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione del disposto dell’Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese sostenute per la ricerca, nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 300,00. |
Responsabilità dell’albergatore | UnipolSai in caso di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli Articoli 1783, 1785 bis e 1785 ter del Codice civile, risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, anche se causato con colpa grave dell’Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali ed oggetti portati dai clienti ospitati nell’albergo e non consegnati all’albergatore. Qualora il numero delle camere, al momento del sinistro sia superiore a quello dichiarato, il massimo risarcimento per camera sarà proporzionalmente ridotto. |
Autocombustione | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). Ai fini dell’operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali: a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia; b) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento). |
Onda sonica | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dall’onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere. |
Urto veicoli | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza. |
Fumo | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. |
Caduta satelliti | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta. |
Acqua condotta | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime. |
Folgorazione bestiame | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d’arte e sono efficacemente collegati a terra. |
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Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo | L’Assicurazione in base al “valore a nuovo”. - In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: • l’ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse; • il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a), determina l’indennizzo complessivo calcolato in base al “valore a nuovo”. - Agli effetti dell’Assicurazione parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura: • totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo; • parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime del “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; • nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime del “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione. - In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. - Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime del “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” delle Condizioni Generali di Assicurazione. - Il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area, nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per UnipolSai, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. - L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività. |
Gas infiammabili utilizzati per trattamento, conservazione, disinfezione o disinfestazione | Il Contraente o l’Assicurato dichiara e UnipolSai prende atto che per il trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) dei prodotti assicurati si fa uso di sostanze infiammabili come indicato nel testo dattiloscritto del contratto. |
Implosione | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
Esclusione degli oneri fiscali | il Contraente o l’Assicurato dichiara che nella somma assicurata non è compreso l’importo dei tributi dovuti allo Stato (diritti erariali, diritti doganali, imposte di fabbricazione, ecc.). |
Rovina ascensori | UnipolSai risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi causata da rottura accidentale dei relativi congegni. |
Reddito agrario | Ai fini dell’applicazione sui premi del presente contratto dell’aliquota di imposta prevista dalla legge per l’assicurazione dei rischi agricoli il Contraente o l’Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che i beni descritti ed assicurati con la presente polizza sono impiegati unicamente per l’esercizio di azienda il cui reddito è classificato, agli effetti dell’imposta diretta, come reddito agrario. |
Impianti fissi di estinzione automatici | Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono totalmente presidiati da estintori automatici a pioggia e s’impegna a presentare a UnipolSai ogni semestre un certificato di ispezione (in modo però che fra la presentazione di un certificato e l’altro non intercorra un periodo inferiore a 5 mesi), rilasciato dalla Ditta installatrice, comprovante che l’impianto si trova in perfetta efficienza. In corrispettivo degli obblighi sopra risultanti, UnipolSai accorda sul totale premio delle partite relative lo sconto pattuito nel testo dattiloscritto. In caso di inefficienza anche parziale dell’impianto per qualsiasi causa il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne immediata comunicazione ad UnipolSai ed a rimborsarle, nel termine di 8 giorni dalla presentazione del conto, l’importo del suddetto sconto (in ragione di 1/360 al giorno in caso di inefficienza solo temporanea dell’impianto), maggiorato di accessori ed imposte. In caso di sinistro che si verifichi prima che il Contraente o l’Assicurato abbia dato avviso ad UnipolSai della inefficienza dell’impianto o se il Contraente o l’Assicurato non abbia effettuato nel suddetto termine di 8 giorni il rimborso dovuto ad UnipolSai, questa ridurrà l’indennizzo liquidato a termini di polizza della stessa percentuale di sconto accordata sul premio. |
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Adeguamento automatico | Nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell’“indice di riferimento annuale”; - in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra “l’indice data sinistro” e l’indice relativo al mese di scadenza della rata annuale precedente il sinistro; - UnipolSai rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale; - qualora l’indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, sarà in facoltà del Contraente di rinunciare all’aggiornamento della polizza restando somma assicurata e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettivo, ed è in facoltà di UnipolSai di recedere dal contratto con preavviso di 30 gg. e con il rimborso del relativo rateo di premio pagato e non consumato. |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | UnipolSai risponde: - dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio; - degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, sabotaggio. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento); - in nessun caso UnipolSai indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita. L’estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati. Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, UnipolSai non risponde dei danni di cui al secondo punto, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. |
Terrorismo | UnipolSai indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da “atti di terrorismo”. |
Extended coverage (escluso Fenomeni atmosferici) | Si intendono operanti le condizioni particolari: - onda sonica; - urto veicoli; - fumo; - caduta satelliti; - acqua condotta; - tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi; che qui si intendono integralmente richiamate con le relative esclusioni. |
Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni. |
Dispersione dei liquidi | UnipolSai indennizza i danni di dispersione del liquido descritto in polizza contenuto nei contenitori specificati in polizza causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento). |
Spandimento (per cantine sociali) | UnipolSai indennizza i danni materiali e diretti della perdita del vino o mosto in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei livelli, delle spie e prese di chiusura, nonché di rottura o guasto accidentale dei tini o cisterne contenenti il vino od il mosto stesso, sempreché siano in normale stato di funzionalità. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento). |
Anticipo indennizzo | L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L’obbligazione di UnipolSai: - sarà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento d’indennizzo spettante in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. |
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Sovraccarico da neve | UnipolSai indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime. |
Selling price | UnipolSai in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che: - le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; - l’avvenuta vendita risulti comprovata. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione dell’Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rischi esclusi
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono
comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.
Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:
INCENDIO
Sono esclusi i danni:
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
L’assicurazione non comprende:
- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- apparecchiature elettroniche. Tale esclusione non è operante per i rischi agricoli e civili (abitazioni, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali);
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
Relativamente ai danni alle cose “causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche”; “causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata” e “causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni”, qualora assicurati ai sensi del presente articolo, UnipolSai risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto da UnipolSai soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UnipolSai secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art.1914 del Codice civile; - darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad UnipolSai entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice civile; - fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad UnipolSai; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subìti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto ad UnipolSai o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione di UnipolSai la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite, sia in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice civile. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. Qualora presenti una o più estensioni di garanzia di cui alle Condizioni Particolari dal 90 al 98 - Eventi speciali - in caso di recesso UnipolSai provvederà al rimborso della parte di Premio al netto degli oneri fiscali, relativo alla garanzia prestata, pagata e non goduta. Qualora presente la Condizione aggiuntiva “Fenomeni atmosferici”, nel caso di recesso da parte di UnipolSai dalla suddetta garanzia, questa provvederà al rimborso della parte di Premio al netto degli oneri fiscali, relativo alla garanzia prestata, pagata e non goduta. Qualora presente la Condizione particolare “Terrorismo”, nel caso di recesso da parte di UnipolSai dalla suddetta garanzia, questa provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle garanzie previste del contratto. |
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Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la protezione dei beni dall’incendio, dall’azione meccanica del fulmine, dall’esplosione e dallo scoppio non causati da ordigni esplosivi. Si tratta di soggetti con l’esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni dagli eventi sopra indicati.
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00% del Premio netto.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento | |
della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi | |
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti | |
Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx - (XX) | |
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito | |
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del | |
All’Impresa | reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo |
Assicuratrice | accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. |
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico | |
Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco | |
annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da | |
esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. | |
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società | |
xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. | |
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai | |
deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni | |
nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo | |
accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). | |
All’IVASS | I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
A chi è rivolto questo prodotto?
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Collegio peritale: il contratto prevede che, UnipolSai e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. - Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx- finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
AVVERTENZA:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 03001 / 000 / 00000 / C – Ed. 15 / 10 / 2020
INCENDIO RISCHI ORDINARI
INDICE
PAGINA
GLOSSARIO 1 di 30
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4 di 30
• NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO 6 di 30
• CONDIZIONI SPECIALI 10 di 30
• CONDIZIONI AGGIUNTIVE 15 di 30
• CONDIZIONI PARTICOLARI 21 di 30
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 27 di 30
GLOSSARIO
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computers.
• Arredamento: complesso mobiliare per arredamento dei locali di abitazione o di ufficio, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche.
• Attrezzature: gli attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mobilio e arredamento, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura. È comunque escluso quanto rientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Consumatore: la persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’art. 1469 bis del Codice Civile).
• Contenitore antincendio: il mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall’altro da un diaframma di separazione anch’esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
• Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
• Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni di pertinenza dei fabbricati; affreschi e statue non aventi valore artistico; e se facenti parte della proprietà del fabbricato sono compresi parquet, tappezzerie e moquette. È escluso quanto indicato sotto la definizione di “macchinario”.
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GLOSSARIO
I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti classi:
° Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
° Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti;
° Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
° Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.
• Franchigia: parte del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
• Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
• Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Infiammabili: sostanzeeprodottinonclassificabili“esplodenti”- adeccezionedellesoluzioniidroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
° gas combustibili;
° liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C;
° ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
° sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
° sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 - allegato V.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Macchinario: le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento
- esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature mobili di condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato né in muratura; altri impianti non indicati sotto la definizione di “Fabbricato”. È comunque escluso quanto rientra nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”.
• Macchine mordenti: le macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
• Merci: le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
• Merci speciali:
° celluloide (grezza ed oggetti di);
° espansite;
° schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
° materie plastiche espanse od alveolari;
° imballaggi in materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
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GLOSSARIO
• Muro pieno: il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una perpiano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è ilperiodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Rischio separato: il rischio o l’insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri rischi mediante “Muro pieno” o spazio vuoto uguale o superiore a 1 m.
• Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
• Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
• Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
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GLOSSARIO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di “Consumatore”.
Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque la facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale. Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favore di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell’Ente sopra citato.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Qualora il Contraente rientri nella definizione di “Consumatore” foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 11 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza:
I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
a) direttamente causati da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse, e causati da : sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
II - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.
Art. 12 - Esclusioni
I - Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
II - L’assicurazione non comprende:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) apparecchiature elettroniche. Tale esclusione non è operante per i rischi agricoli e civili (abitazioni, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali);
x) xxxxxx, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
III - Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 14 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subìti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistrocon indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite, sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno può essere concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, di comune accordo fra le Parti:
b) mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 18 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostante che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 15;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 19;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 17 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Art. 20 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 22 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato ildanno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 12 punto I, lettere c) e d).
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
CONDIZIONI SPECIALI
(sempre operanti)
1. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei
fabbricati
Le caratteristiche costruttive delle seguenti parti dei fabbricati:
• strutture portanti verticali, solai, tetto, pareti esterne e coibentazioni, influiscono sulla valutazione del rischio; pertanto le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In assenza di dichiarazioni esplicite dell’Assicurato o del Contraente su una o più delle caratteristiche sopra elencate, l’assicurazione viene prestata per fabbricati comunque costruiti nei riguardi delle sole caratteristiche costruttive non menzionate.
Ai fini delle garanzie di cui all’Art. 11) Oggetto dell’Assicurazione, non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta del fabbricato stesso;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nella struttura non portante del tetto e nei solai se la superficie da essi occupata non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della struttura non portante del tetto e dei solai;
c) le materie plastiche non espanse né alveolari esistenti nelle pareti esterne e nella struttura non portante del tetto se la superficie da esse occupata non supera un terzo rispettivamente della superficie delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto, in deroga al punto b);
d) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
e) imateriali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
f) i cantinati ed i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell’area coperta dal fabbricato; qualora non rispondenti a questa limitazione sono considerati piano;
g) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano; qualora non rispondenti a questa limitazione sono considerati piano.
2. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all’attività esercitata L’esistenza di sostanze esplodenti, di infiammabili - per questi con eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - di merci speciali, di reparti di verniciatura, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ai fini delle garanzie di cui all’Art. 11) Oggetto dell’Assicurazione, è tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, l’esistenza, in ogni rischio separato di:
a) 1 chilogrammo di “Esplodenti”;
b) 50 kg di “Infiammabili” ad uso esclusivo di pulizia e di manutenzione, nonché quelli ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovantisi in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi di veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore;
c) 50 kg di “Merci speciali”;
d) imballaggi combustibili, esclusi quelli in materia plastica espansa od alveolare, per un valore non superiore al 5% di quello complessivo di tutte le merci coesistenti.
3. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze
Lavicinanzadiboschiodepositidisostanzeesplodentioinfiammabili, nontenendocontodegliinfiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ai fini delle garanzie di cui all’Art. 11) Oggetto dell’Assicurazione, è tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza l’esistenza di boschi o depositi di sostanze esplodenti o infiammabili
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CONDIZIONI SPECIALI
qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
4. Parificazione ai danni da incendio
Fermo quanto stabilito dall’Art. 11 delle Condizioni di assicurazione, sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine della Pubblica Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l’evento dannoso assicurato a termini di polizza, purché non siano stati arrecati inconsideratamente.
5. Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’Art. 20 delle Condizioni di assicurazione, si conviene fra le parti che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall’Art. 19 delle Condizioni di assicurazione; qualora inferiore, il disposto dell’Art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
6. Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
7. Colpa grave
A deroga dell’Art. 12 punto I lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
8. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile, verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le Società controllanti, controllate e collegate, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il
legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata;
• i clienti dell’Assicurato.
La condizione è operante se anche l’Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.
9. Fabbricati in comproprietà o in condominio
Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l’assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
10. Oneri di ricostruzione
Si dà atto che nella somma assicurata alla partita “fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
11. Fabbricati in corso di costruzione
Qualora si assicuri un fabbricato in xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano
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CONDIZIONI SPECIALI
scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m3 (dieci metricubi);
c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
d) non sia consentito di fumare.
12. Titoli di credito, carte valori
Il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 300,00 per titolo.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti che:
a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
d) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Perquantoriguardaititoliperiqualinonèammessalaproceduradiammortamento,idocumentirappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
13. Oggetti d’arte, collezioni e raccolte in genere
Qualora assicurati, e salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà più di € 10.000,00 per ciascun oggetto d’arte e per pezzo di collezione o raccolta, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
14. Biblioteche
Qualora si assicuri una biblioteca, viene convenuto fra le Parti che:
a) la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti o danneggiati;
b) la Società non indennizzerà per ogni volume (oppure per ogni pietra litografica o per ogni tavoletta stereotipa o per ogni rame con incisione) somma superiore a € 2.000,00;
c) i libri e i manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante, i cimeli ed in genere le cose aventi speciale valore storico o d’arte, non sono compresi nell’assicurazione.
15. Negozi di filatelia e numismatica
Qualora si assicuri un negozio di filatelia e/o numismatica la garanzia, quando il negozio è chiuso, è operante soltanto a condizione che l’Assicurato custodisca i francobolli e le monete in cassaforte o in “contenitori anticendio”. La Società non risponde dei danni che non siano conseguenza di incendio che colpisca il mobilio e l’arredamento del negozio e che da questi si estenda ai francobolli ed alle monete. Il Contraente o l’Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a non aprire le casseforti né i “Contenitori antincendio” senza la presenza di un delegato della Società.
16. Metano
Qualora nel rischio assicurato esista metano, la presente assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che nei locali contenenti compressori, condutture o recipienti per metano sia fatto divieto di fumare o di fare uso di stufe o fiamme libere. L’assicurazione è valida alla condizione che l’Assicurato sia in regola con le eventuali prescrizioni impostegli dal competente Ufficio Tecnico di Vigilanza. Per sinistri cagionati alle cose assicurate da scoppio delle bombole per metano la Società risponde per la parte di danno che eventualmente eccedesse l’indennità liquidata in base all’assicurazione prescritta dalla legge.
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CONDIZIONI SPECIALI
17. Granaglie sullo stelo
Resta convenuto che la garanzia relativa alla paglia sul campo e durante il trasporto nei confini dell’azienda è prestata fino alle ore 24 del giorno successivo alla sua mietitrebbiatura e cessa comunque alla scadenza della polizza.
18. Piante vive
L’assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni indennizzoi frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati con valore a parte, le radici o ceppaie fino all’altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco e i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di piante d’alto fusto, quando l’assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono pure esclusi dall’indennizzo i danni conseguenti a sterilimento del terreno, nonché quelli verificantisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell’anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell’annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine.
19. Norme di liquidazione dei sinistri per piante di sughero, di olivo o in genere da frutto
La liquidazione dei sinistri che colpiscano piante di sughero, di olivo o in genere da frutto, verrà effettuata anche in base alla capacità residua delle piante stesse a produrre frutti.
20. Stabilimenti in costruzione ed allestimento
Qualora si assicuri uno stabilimento in corso di costruzione ed allestimento, si conviene che il macchinario introdotto può essere messo in attività esclusivamente per operazioni di prova e collaudo, senza impiego di merci nelle suddette operazioni (prove in bianco).
21. Stabilimenti inattivi
Qualora si assicuri uno stabilimento completamente inattivo, è data facoltà all’Assicurato di mettere in attività le macchine ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse.
22. Contenuto degli apparecchi somministratori di calore
È escluso dall’assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori. La Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.
23. Eventi speciali
Qualora l’assicurazione prestata col presente contratto contempli una o più estensioni di garanzia di cui alle Condizioni Particolari dal n. 90 al n. 98 compreso, si conviene che:
1) la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla estensione di garanzia di cui alle predette Condizioni Particolari mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativo alle estensioni di garanzia prestate, pagato e non goduto.
Tale facoltà non potrà essere esercitata dalla Società qualora il Contraente rientri nella definizione di “Consumatore”;
2) le estensioni di garanzia di cui alle predette Condizioni Particolari, qualora concordate con specifico contratto d’assicurazione integrativo di altro già intervenuto fra le stesse Parti con polizza che presta la garanzia base incendio, sono subordinate all’efficacia ed alla validità di detta polizza con garanzia base.
24. Condizioni di passaggio
Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato che, in relazione ad ogni rischio singolo, per:
• gli esercizi o depositi commerciali ed i rischi vari il valore, assicurato e non, in merci non è superiore a
€ 600.000,00;
• le attività industriali il valore, assicurato e non, in merci, macchinario ed attrezzature non è superiore a
€ 600.000,00.
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CONDIZIONI SPECIALI
Per rischio singolo si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti l’attività di un unico imprenditore.
Qualora detto valore sia o divenga tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra riportata, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti concorderanno di proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previste dalla tariffa Incendio applicabile al rischio così mutato.
Qualora non venga accettata dal Contraente o dall’Assicurato la riforma del contratto, lo stesso rimarrà operante fino alla scadenza prevista, fermo restando che se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall’Art. 1892 del Codice Civile.
Restano in ogni caso fermi gli artt. 6 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
25. Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
26. Modifiche agli enti assicurati
Si dà atto che nell’ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento ed agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività.
Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza.
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CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se richiamata la relativa partita/somma assicurata e relativo premio nella Polizza)
401. Merci in refrigerazione
La Società, a parziale deroga dell’Art. 12 punto I lett. i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
• ad eventi garantiti in polizza;
• all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica, direttamente pertinenti all’impianto stesso, purché tali guasti o rotture non siano causati da allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o da ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all’Art. 12 punto I lett. a), b), c) ed e) delle Condizioni Generali di Assicurazione medesime.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
402. Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)
Si intenderà operante la Condizione Aggiuntiva 401 “Merci in refrigerazione” alla condizione che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.
Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone in loco l’anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto. L’impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
a) a mantenere costantemente inserito il sistema d’allarme;
b) a mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
c) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
d) prendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell’interruzione o dell’anormale produzione del freddo.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per sinistro. Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo scoperto sarà elevato al 25% (venticinque per cento).
404. Danni elettrici (garanzia a “primo rischio”)
La Società, a parziale deroga dell’Art. 12 punto I lett. h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - i danni materiali direttamente causati alle cose specificatamente assicurate alle partite incendio, da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
b) verificatisi in occasione di montaggi e/o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00, elevata a
€ 1.000,00 per le cose assicurate costruite da oltre 10 anni.
Limitatamente agli apparecchi mobili ad uso domestico, tale detrazione è ridotta a € 250,00.
405. Interruzione d’esercizio (forma a percentuale)
A parziale deroga dell’Art. 12 punto I lett. l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si assicurano i danni d’interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, nella limitazione percentuale stabilita per ogni partita. In caso di sinistro
l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all’importo dell’indennizzo la percentuale stabilita indicata in polizza.
La condizione non è operante per sinistri indennizzabili ai sensi delle condizioni aggiuntive:
• merci in refrigerazione;
• xxxxx xxxxxxxxx;
• qualora operanti.
408. Perdita delle pigioni
Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società ri- fonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente locati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l’indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
409. Maggiori spese
La Società, a parziale deroga dell’Art. 12 punto I lettera l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita, le spese straordinarie debitamente documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività, dovute a:
• uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• lavorazioni presso terzi; fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei dodici mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La condizione particolare non è operante per i danni da:
• fenomeno elettrico;
• anormale produzione del freddo;
qualora prestati in polizza.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
410. Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave. L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegne o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
c) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti
a) o b);
d) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
411. Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato medesimo. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale delle Condizioni Generali stesse.
412. Ricorso dei locatari
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le norme di legge e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
413. Spese di demolizione e sgombero
La Società, in deroga all’Art. 12 punto III delle Condizioni Generali di Assicurazione, rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della sopraindicata partita, fino alla concorrenza del 20% della somma stessa.
Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione.
414. Assicurazione fluttuante
La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci ed al tasso annuo pattuito.
Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all’applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.
Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ogni annualità assicurativa, risultasse inferiore.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1) le denunce relative alle applicazioni dovranno essere trasmesse alla Società mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente di data certa.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo ad ogni partita indicata in polizza;
4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
5) la differenza tra il premio così conteggiato e l’acconto corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
6) tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all’acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.
415. Spese di rimozione e ricollocamento
La Società rimborsa, nei limiti della somma assicurata e senza l’applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
416. Spese di ricostruzione di cose particolari
La Società, a parziale deroga dell’Art. 12 punto II delle Condizioni Generali di Assicurazione indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto con specifica partita, le spese di riparazione o di ricostruzione dei “modelli” e degli “stampi” o le spese per le operazioni di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico assicurati, che risultino distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione o di rifacimento, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.
L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
Agli effetti della presente garanzia non vale quanto disposto dall’Art. 20 - Assicurazione Parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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417. Intasamento gronde e pluviali
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Restano in ogni caso esclusi dall’indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.
418. Spandimento - per cantine sociali - (garanzia a “primo rischio”)
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale – delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi garantiti dalla Condizione Particolare n. 98 che qui s’intende integralmente richiamata con le relative esclusioni. Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.
419. Xxxxxxx Xxxxxx
La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato, a seguito di nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell’importo liquidato a termini di polizza con il massimo della somma assicurata.
Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, la somme effettivamente pagate al Perito, di cui l’Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo Perito, fermo quanto previsto dall’Art. 22 - Limite massimo dell’indennizzo - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
422. Fenomeni atmosferici
La Società indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate direttamente da:
1. fenomeni atmosferici, intendendosi per tali grandine, tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
1) causati da:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
c) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo, sovraccarico di neve;
f) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) cedimento o franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra;
2) subiti da:
a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
c) enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
d) tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto;
e) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
g) lastre di fibrocemento, cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
Agli effetti della presente garanzia:
1. il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 15% con il minimo di Euro 2.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione;
2. in deroga al precedente punto 1, relativamente ai fabbricati, e quanto in essi contenuto, con manto esterno di copertura o pareti in lastre di fibrocemento, cemento-amianto o manufatti in materia plastica la cui superficie eccede 1/10 della superficie complessiva della copertura o delle pareti del fabbricato stesso, ad eccezione dei danni a tali lastre o manufatti causati da grandine che rimangono comunque esclusi:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno Scoperto del 20% con il minimo di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto risultante al momento del Sinistro.
Qualora siano operanti in concomitanza entrambi gli Scoperti previsti ai punti 1 e 2, si applicherà lo Scoperto ed il relativo minimo più elevato tra i due.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione aggiuntiva mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativo alla garanzia prestata con la presente Condizione aggiuntiva, pagata e non goduta.
Tale facoltà non potrà essere esercitata dalla Società qualora il Contraente rientri nella definizione di “Consumatore”.
425. Ricerca della rottura (acqua condotta)
A parziale deroga della Condizione Particolare n. 9 “Acqua condotta”, in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo e senza l’applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le spese sostenute per la ricerca, nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di
€ 300,00.
480. Responsabilità dell’albergatore
La Società in caso di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli Articoli 1783, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, anche se causato con colpa grave dell’Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali ed oggetti portati dai clienti ospitati nell’albergo e non consegnati all’albergatore.
Qualora il numero delle camere, al momento del sinistro sia superiore a quello dichiarato, il massimo risarcimento per camera sarà proporzionalmente ridotto.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti se richiamate in Polizza)
1. Autocombustione
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
Ai fini dell’operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:
a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
b) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
2. Onda sonica
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dall’onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
4. Urto veicoli
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.
5. Fumo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
6. Caduta satelliti
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.
8. Esclusione dei beni in leasing
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.
9. Acqua condotta
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da rotture originate da gelo;
b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
d) i danni causati da umidità stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
11. Folgorazione bestiame
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d’arte e sono efficacemente collegati a terra.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
16. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
• per i fabbricati, la spesa per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
• per i macchinari, le attrezzature e l’arredamento, la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
A parziale deroga dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”, sulla base delle condizioni in appresso specificate.
1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a), determina l’indennizzo complessivo calcolato in base al “valore a nuovo”.
2) Agli effetti dell’Art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene riconosciuto in misura:
a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4) Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5) Il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area, nella quale si trovano le cose colpite, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività.
20. Gas infiammabili utilizzati per trattamento, conservazione, disinfezione o disinfestazione
Il Contraente o l’Assicurato dichiara e la Società prende atto che per il trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) dei prodotti assicurati si fa uso di sostanze infiammabili come indicato nel testo dattiloscritto del contratto.
L’assicurazione non vale se nei locali contenenti i prodotti suddetti:
1) per tutto il periodo del trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) si entra con lumi accesi o si accendono fuochi o fiammiferi, o si fuma; si eroga corrente elettrica negli impianti o negli apparecchi ivi posti o installati;
2) è depositato il gas infiammabile impiegato per il trattamento (oppure: conservazione, disinfezione, disinfestazione) in quantità eccedente quella richiesta per la necessità immediata dell’operazione.
22. Implosione
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
56. Esclusione degli oneri fiscali
A parziale deroga dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato dichiara che nella somma assicurata non è compreso l’importo dei tributi dovuti allo Stato (diritti erariali, diritti doganali, imposte di fabbricazione, ecc.).
59. Rovina ascensori
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi causata da rottura accidentale dei relativi congegni.
68. Reddito agrario
Ai fini dell’applicazione sui premi del presente contratto dell’aliquota di imposta prevista dalla legge per l’assicurazione dei rischi agricoli il Contraente o l’Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che i beni descritti ed assicurati con la presente polizza sono impiegati unicamente per l’esercizio di azienda il cui reddito è classificato, agli effetti dell’imposta diretta, come reddito agrario.
70. Impianti fissi di estinzione automatici
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono totalmente presidiati da estintori automatici a pioggia e s’impegna a presentare alla Società ogni semestre un certificato di ispezione (in modo però che fra la presentazione di un certificato e l’altro non intercorra un periodo inferiore a 5 mesi), rilasciato dalla Ditta installatrice, comprovante che l’impianto si trova in perfetta efficienza. In corrispettivo degli obblighi sopra risultanti, la Società accorda sul totale premio delle partite relative lo sconto pattuito nel testo dattiloscritto. In caso di inefficienza anche parziale dell’impianto per qualsiasi causa il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne immediata comunicazione alla Società ed a rimborsarle, nel termine di 8 giorni dalla presentazione del conto, l’importo del suddetto sconto (in ragione di 1/360 al giorno in caso di inefficienza solo temporanea dell’impianto), maggiorato di accessori ed imposte.
In caso di sinistro che si verifichi prima che il Contraente o l’Assicurato abbia dato avviso alla Società della inefficienza dell’impianto o se il Contraente o l’Assicurato non abbia effettuato nel suddetto termine di 8 giorni il rimborso dovuto alla Società, questa ridurrà l’indennizzo liquidato a termini di polizza della stessa percentuale di sconto accordata sul premio.
78. Adeguamento automatico
Premesso che con:
• “indice” si intende l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato
dall’I.S.T.A.T.;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al mese di Settembre dell’anno precedente la
scadenza di ciascuna rata annuale;
• “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
si conviene quanto segue:
• nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell’“indice di riferimento annuale”;
• in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l’”indice data sinistro” e l’indice relativo al mese di scadenza della rata annuale precedente il sinistro;
• la Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
• qualora l’indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, sarà in facoltà del Contraente di rinunciare all’aggiornamento della polizza restando somma assicurata e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettivo, ed è in facoltà della Società di recedere dal contratto con preavviso di 30 gg. e con il rimborso del relativo rateo di premio pagato e non consumato.
90. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
La Società risponde:
1) dei danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
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CONDIZIONI PARTICOLARI
2) degli altri danni materiali direttamente causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, sabotaggio. Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento);
• in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente, per ciascuna partita.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di lavorazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.
Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui ai punti 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.
95. Extended coverage (escluso Fenomeni atmosferici)
Si intendono operanti le condizioni particolari:
2) onda sonica;
4) urto veicoli;
5) fumo;
6) caduta satelliti;
9) acqua condotta;
90) tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
che qui si intendono integralmente richiamate con le relative esclusioni.
96. Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.
La Società non indennizza:
a) i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) i danni causati da gelo;
c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
97. Dispersione dei liquidi
La Società indennizza i danni di dispersione del liquido descritto in polizza contenuto nei contenitori specificati in polizza causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
La Società non indennizza:
a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c) i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.
98. Spandimento (per cantine sociali)
La Società indennizza i danni materiali e diretti della perdita del vino o mosto in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei livelli, delle spie e prese di chiusura, nonché di rottura o guasto accidentale dei tini o cisterne contenenti il vino od il mosto stesso, sempreché siano in normale stato di funzionalità.
La Società non indennizza:
a) le perdite di vino o mosto contenuto in recipienti di vetro;
b) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% (dieci per cento).
Resta fermo quanto stabilito alla Condizione Speciale n. 23.
131. Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L’obbligazione della Società:
• sarà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno
30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
• è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dalle
Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento d’indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
212. Sovraccarico da neve
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
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CONDIZIONI PARTICOLARI
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
231. Terrorismo
A parziale deroga dell’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da “atti di terrorismo”.
Sono esclusi i danni:
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
• derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Qualora il Contraente non rientri nella definizione di “Consumatore”, la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.
306. Selling price
In deroga all’Art. 19-III delle Condizioni Generali di assicurazione, la Società in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute in attesa di consegna indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.
Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che:
• le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
• l’avvenuta vendita risulti comprovata.
Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto dell’Art. 20 - Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto
Art. 1469 Bis - contratti del consumatore
Le condizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [1589], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa (2764).
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore (1916).
Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio (1588, 1589), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini ovvero se qualcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
Art. 1785-Bis - Responsabilità per colpa dell’albergatore
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Art. 1785-Ter - obbligo di denuncia del danno
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome e per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatto la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
I) Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro.
L’Assicurato deve dare avviso (1915) del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro (1914).
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932; 187 att.).
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900 comma 3).
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932).
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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Art. 1916 - (1) Diritto di surrogazione dell’assicurazione
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili (1203).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 356 del 1991 nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’Assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. n. 117 del 1975 nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’Assicurato.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilita’ civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767; C.N. 798, 1010).
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede (C.N. 1015).
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932).
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
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I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
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2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei
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presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; perlaprevenzioneel’accertamento, diconcertoconlealtrecompagniedel Gruppo, dellefrodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico- tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”),
(iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
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Modello SI / 03001 / 000 / 00000 / C – Ed. 15 / 10 / 2020