REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO AVVOCATI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
1. Premessa
Agenzia delle entrate–Riscossione, con Disposizione n. 4 del 28 gennaio 2019, Prot. n. 2019/570971, ha avviato la procedura per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, all’esito della quale, in data 29 gennaio 2020, ha pubblicato l’Elenco costituito con Disposizione del 28 gennaio 2020 (di seguito, più brevemente Elenco 2020).
Il Regolamento relativo alla suddetta procedura, all’articolo 7 comma 2, prevede che l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco abbia validità di un anno.
Il medesimo Regolamento, all’articolo 7 comma 4, prevede che in prossimità della scadenza annuale sia pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso.
L’Elenco 2020, costituito con Disposizione n. 13 del 28 gennaio 2020, Prot. 2020/489436, pubblicata il 29 gennaio 2020, dunque andrà a scadere il 28 gennaio 2021.
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, più brevemente AdER), alla luce dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del precedenti elenchi, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 8 del D.L. 22 ottobre 2016,
n. 193 convertito con legge 1° dicembre 2016, n. 225 e del relativo protocollo di intesa sottoscritto con l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché del limitato numero di adeguate professionalità interne disponibili, ha rilevato il perdurare dell’esigenza di avvalersi di tale strumento con riferimento agli ingenti volumi del contenzioso derivante dallo svolgimento della propria attività istituzionale - avente carattere prevalentemente massivo e routinario - e ha valutato l’opportunità di modificare il Regolamento adeguandolo alle concrete e attuali necessità.
Tenuto conto del termine di scadenza dell’Elenco 2020, fissato al 28 gennaio 2021, e dei tempi necessari per attivare un nuovo elenco, con Disposizione n. 10 del 27 gennaio 2021, Prot. n. 2021/297939, è stato emanato il presente Regolamento, recante la procedura per la costituzione e per il funzionamento del nuovo Elenco Avvocati.
Gli incarichi di cui al presente Regolamento potranno essere affidati, nei casi in cui AdER non si avvarrà, su base convenzionale, del patrocinio dell’Avvocatura di Stato, contemplato dall’art. 1 comma 8 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con legge 1° dicembre 2016, n. 225, secondo le pattuizioni con la medesima intercorse.
Per quanto attiene ai giudizi non ricompresi nelle tipologie di contenzioso di cui al presente Regolamento, nei casi in cui AdER non possa ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura di Stato, procederà, anche in conformità al parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, all’affidamento dei relativi incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro, individuati nel rispetto dei criteri precisati dall’articolo 12 del presente Regolamento.
L’Elenco sarà articolato in tre “Sezioni”, relative agli ambiti di contenzioso strettamente connesso con l’attività istituzionale di AdER.
A tal fine, il presente Regolamento disciplina la costituzione dell’Elenco, ne fissa i requisiti e i criteri per l’iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le modalità di eventuale aggiornamento, in conformità con l’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e con le Linee Guida ANAC n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nonché con il parere reso dal Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018.
2. Finalità e ambito di applicazione
Il presente Regolamento, fermo quanto disposto dal sopra citato art. 1, comma 8, del Decreto Legge n. 193/2016, è finalizzato all’istituzione di un apposito Elenco di Avvocati appartenenti al libero foro, cui affidare singoli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, nelle controversie originate dall’attività di riscossione istituzionalmente svolta, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Soggetti ammessi
1. Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti (di seguito anche solo “Professionisti”):
- i liberi professionisti;
- i liberi professionisti associati in associazioni professionali o soci di società costituite ai sensi dell’art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;
- le associazioni professionali;
- le società di persone, società di capitali, società cooperative costituite ai sensi dell’art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. Laddove il singolo avvocato, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, faccia parte di un’associazione professionale o di una società di cui all’art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 e intenda iscriversi individualmente, dovrà presentare apposita domanda.
4. Struttura dell’Elenco
1. L’Elenco è articolato in tre sezioni come di seguito individuate:
Sezione A: Contenzioso della riscossione1 dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie competenti in materia di contenzioso della riscossione (ad eccezione delle procedure concorsuali) con esclusione della Corte di Cassazione e Magistrature Superiori;
Sezione B: Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione e Magistrature Superiori;
Sezione C: Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali.
Le sezioni A e C sono suddivise in aree geografiche corrispondenti ai territori insistenti nei Distretti di Corte di Appello e nei relativi Circondari di Tribunale, come specificati nella Tabella in calce al presente comma.
1 Per Contenzioso della riscossione si intendono esclusivamente i giudizi in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni.
2. Con riferimento alle sezioni A e C, il soggetto richiedente l’iscrizione, nella compilazione del form on line della domanda, indicherà per quale/i sezione/i, Distretto/i di Corte di Appello o Circondario/i di Tribunale intende richiedere l’iscrizione.
Il medesimo soggetto potrà richiedere l’iscrizione per un numero massimo di 4 (quattro) Distretti di Corte di Appello e, all’interno di ciascuno dei medesimi, la preferenza per uno, alcuni, o tutti i Circondari di Tribunale ricompresi nel distretto prescelto.
Si precisa che la richiesta di iscrizione nella sezione C, fino a un massimo di 4 (quattro) Distretti di Corte di Appello, è subordinata alla richiesta di iscrizione ad almeno un Distretto di Corte di Appello nella sezione A. Ne consegue, dunque, che la relativa iscrizione nella sezione C è subordinata alla comprova del requisito per l’iscrizione in almeno un Distretto di Corte di Appello nella sezione A.
Ove non vi siano avvocati iscritti in un Circondario di Tribunale, si procederà ad affidare l’incarico al professionista individuato nel Circondario più vicino in termini geografici, sempre nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 9. Si precisa che a decorrere dalla pubblicazione dell’Elenco e per tutta la validità dello stesso, non sarà possibile modificare la scelta delle Sezioni/Distretti di Corte di Appello/Circondari di Tribunale prescelti in sede di domanda di iscrizione.
5. Requisiti di iscrizione
1. Ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alle ipotesi applicabili;
b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno cinque anni, all’Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per la sezione B, iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
c) non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi al momento dell’iscrizione nell’Elenco,
- in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro AdER e Agenzia delle Entrate,
né
- in qualità di parte, cause promosse contro AdER;
d) non aver avuto, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione;
e) con riferimento alle Sezioni A e B, dal 1° gennaio 2017 alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe2 a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l’iscrizione pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi3 in attività analoghe;
con riferimento alla Sezione C,
1) dal 1° gennaio 2017 alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività di contenzioso con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali4 pari ad almeno a
50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi;
2) aver richiesto l’iscrizione ed essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione in almeno un Distretto di Corte di Appello della sezione A.
Si precisa che:
o nel caso di scelta di più di un Distretto di Corte di Appello, il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere moltiplicato per il numero dei Distretti prescelti;
o in caso di professionista associato in associazione professionale ovvero socio di società tra avvocati, che richieda l’iscrizione singolarmente, al requisito di cui alla lettera e) concorrerà il fatturato specifico corrispondente agli incarichi professionali eseguiti direttamente; si
2 Per attività analoghe a quelle oggetto della sezione A si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni.
Per attività analoghe a quelle oggetto della sezione B si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni avanti alla Corte di Cassazione e Magistrature Superiori.
3 Si precisa che potranno concorrere al requisito gli incarichi la cui esecuzione sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, anche se conferiti in data precedente.
4 Si precisa che concorrono alla comprova del possesso del requisito le attività di rappresentanza e difesa in giudizio nelle procedure concorsuali anche non in materia di riscossione.
precisa, altresì, che in tale ipotesi, laddove l’associazione professionale o la società tra professionisti, nella cui compagine sia inserito il predetto professionista, intenda iscriversi all’Elenco, non potrà avvalersi dei requisiti di iscrizione maturati da quest’ultimo;
o in caso di associazione e società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e
d) dovranno essere posseduti dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori; nel caso in cui un avvocato associato/socio abbia presentato domanda di iscrizione singolarmente, il medesimo non può essere indicato come esecutore dalla rispettiva associazione o Società;
o in caso di società, il requisito di cui alla lettera a) del superiore comma 1 dovrà essere posseduto anche da tutti i componenti dell’organo di gestione;
o in caso di associazione e di società, il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori e singolarmente da ciascuno di essi nella misura minima del 10% (da calcolarsi in funzione del numero degli incarichi o del fatturato specifico);
o dagli incarichi e dagli atti dei giudizi si deve evincere chiaramente che l’attività di difesa e rappresentanza in giudizio sia stata svolta dal legale che richiede l’iscrizione. Ne consegue, che la mera sostituzione in udienza, l’attività professionale a supporto dell’attività di rappresentanza e difesa in giudizio svolta da altro professionista, o la mera collaborazione presso uno studio legale incaricato non integrano il contenuto del requisito di cui al presente punto.
2. Ciascun Professionista, nel presentare la domanda di iscrizione secondo le modalità descritte nel seguente articolo 6, dovrà comprovare il possesso dei requisiti sopra individuati, tramite procedura telematica, con le seguenti modalità:
• con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovrà rendere – nell’ambito della domanda di iscrizione generata automaticamente dal sistema - una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 65, lett. a) del d.lgs. 82 del 2005 e 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta dichiarazione dovrà essere resa per ciascun Professionista indicato quale esecutore delle prestazioni;
• con specifico riferimento al requisito di cui alla lettera a), esclusivamente quanto agli obblighi relativi al pagamento dei propri contributi previdenziali, dovrà allegare il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense o, in alternativa, il proprio “Estratto Contributivo” scaricabile dal portale della Cassa Forense accedendo nell’apposita Area Riservata con il proprio profilo. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta documentazione dovrà essere prodotta per ciascun Professionista indicato quale esecutore delle prestazioni;
• con riferimento al requisito di cui alla lettera d), dovrà allegare il certificato rilasciato dall’Ordine di appartenenza, attestante l’assenza nell’ultimo quinquennio di sanzioni di sospensione dall’esercizio della professione. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta documentazione dovrà essere prodotta per ciascun Professionista indicato quale esecutore delle prestazioni;
• con riferimento alla lettera e),
o nel caso in cui intenda comprovare il requisito mediante il fatturato specifico, il Professionista dovrà allegare, in un unico file in formato PDF o
.ZIP della dimensione massima di 5Mb, le fatture (contenenti le informazioni: data fattura, autorità adita, oggetto dell’incarico, corrispettivo), nonché la documentazione attestante che ciascuna fattura si riferisce all’incarico eseguito direttamente;
o nel caso in cui intenda comprovare il requisito mediante il numero di incarichi, il Professionista dovrà allegare, in un unico file in formato PDF o
.ZIP della dimensione massima di 5Mb, copia degli incarichi o della procura alle liti (contenenti le informazioni: data conferimento, autorità adita, oggetto dell’incarico) e/o degli atti del giudizio (contenenti le informazioni: data dell’atto, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale).
Dalla predetta documentazione dovranno evincersi esplicitamente dette informazioni, in mancanza delle quali la fattura/l’incarico/l’atto non potranno concorrere alla comprova del requisito.
Le informazioni relative ai clienti/controparti potranno essere oscurate.
Sono esonerati dalla trasmissione della documentazione attestante il requisito di cui alla superiore lettera e) i Professionisti, il cui requisito possa essere comprovato dalla documentazione già nella disponibilità di AdER.
Più precisamente, i Professionisti iscritti nell’Elenco 2020, ove intenzionati a richiedere l‘iscrizione al nuovo elenco, sono tenuti a presentare la domanda secondo quanto stabilito nel presente Regolamento allegando, in luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l’elenco degli incarichi conferitigli da AdER e registrati sull’applicativo “Agenda legale”.
3. AdER provvederà, d’ufficio, alla verifica dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. In particolare, si procederà a verificare il possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, commi 1 (mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale), 4 (mediante acquisizione della situazione di regolarità fiscale, nonché del DURC), 5 (esclusivamente per le società, mediante acquisizione della visura camerale attestante l’assenza di procedure concorsuali e del certificato attestante l’assenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. c del D.Lgs. 231/2001), nonché a verificare l’iscrizione presso l’Ordine di appartenenza;
4. AdER, inoltre, si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese dal Professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
5. All’atto del conferimento dell’incarico o della stipula dell’accordo di cui al successivo art. 9.2 potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all’Elenco, laddove il periodo di validità delle stesse sia terminato.
6. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione Costituzione e aggiornamento dell’Elenco
1. I Professionisti che intendono iscriversi nell’Elenco, ivi inclusi gli avvocati iscritti nell’Elenco 2020, sono tenuti a presentare la propria domanda di iscrizione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Potranno essere richiesti chiarimenti fino alle ore 12.00 del 30.04.2021, all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. AdER fornirà le relative risposte entro il 7.05.2021, tramite pubblicazione sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
3. Le domande d’iscrizione all’Elenco dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, utilizzando l’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dalle ore 08.00 del 5.04.2021 alle ore 16.00 del 20.05.2021. Non sarà possibile presentare domande d’iscrizione oltre detto termine. È esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda d’iscrizione.
4. Il Professionista dovrà:
- creare un proprio profilo personale, in modo da accedere all’area del portale web riservata alla presentazione delle domande5;
- creare la propria domanda di iscrizione mediante la compilazione dei campi obbligatori previsti dal sistema;
- allegare tutti i documenti richiesti, come meglio precisato nel precedente articolo 5;
- sottoscrivere con firma digitale la domanda di iscrizione, contenente la dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal sistema;
- inviare la domanda di iscrizione tramite il sistema medesimo.
5. La conferma del corretto invio e di presa in carico della domanda di iscrizione sarà trasmessa automaticamente a mezzo PEC al Professionista, unitamente alla domanda di iscrizione medesima.
6. AdER potrà richiedere, assegnando per il riscontro il termine di 10 giorni, eventuali chiarimenti e/o aggiornamenti della documentazione prodotta.
7. Il mancato accoglimento della domanda d’iscrizione verrà comunicato a mezzo PEC all’indirizzo indicato nella domanda d’iscrizione medesima.
7. Costituzione e aggiornamento dell’Elenco
1. L’Elenco sarà costituito all’esito della verifica della completezza, della correttezza delle domande e della documentazione inviata, nonché del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
2. L’iscrizione dei Professionisti nell’Elenco è valida per un anno dalla data di pubblicazione dell’Elenco stesso, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cui al successivo articolo 11.
5 Per le Società tra avvocati, nella creazione del profilo personale, dovrà essere indicato il nome del legale rappresentante (nei campi NOME e COGNOME) e i dati della Società nei restanti campi.
3. L’Elenco costituito sarà pubblicato sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al Professionista interessato dell’avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.
4. Prima della scadenza annuale dell’Elenco che verrà costituito all’esito della presente procedura, sarà pubblicato un Avviso per la costituzione del nuovo Elenco.
5. Qualora alla data di scadenza di cui al precedente comma 2 non siano ancora ultimate le attività istruttorie occorrenti alla costituzione del nuovo Elenco, – tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti all’esame delle domande d’iscrizione e all’inoltro e verifica presso le competenti amministrazioni delle istanze dirette ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti - AdER prorogherà la durata di validità dell’ iscrizione all’Elenco per il tempo strettamente necessario alla formazione del nuovo Elenco, stimato in 12 mesi.
8. Presupposti per il conferimento di incarichi
1. AdER procederà all’affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, nei casi richiamati in premessa, in presenza dei seguenti presupposti:
a. oggetto dell’incarico ricompreso in uno o più servizi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 50/2016;
b. natura temporanea e qualificata della prestazione;
c. possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U.
n. 238 dell’11 ottobre 2016. Per gli avvocati facenti parte di associazioni professionali o società la polizza potrà essere intestata all’associazione o alla società.
9. Modalità e criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco
1. I Professionisti saranno iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico, sulla base del codice fiscale/partita IVA6. Successivamente, sarà estratta, con sorteggio
6 Le partite IVA saranno inserite nell’Elenco prima della lettera “A”.
pubblico, una lettera dell’alfabeto per ciascuna Sezione (A, B, C) e per ciascun Circondario di Tribunale.
2. AdER sottoscriverà un accordo (in conformità al format allegato sub 1) con ciascun Professionista iscritto nell’Elenco. L’Accordo, sulla cui base verranno di volta in volta conferiti i singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (in conformità al format allegato sub 2B), recherà la disciplina generale del rapporto tra le Parti e avrà un valore complessivo massimo individuato come segue:
o con il Professionista iscritto in uno o più Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte di Appello un accordo del valore complessivo massimo di
€ 35.000,00 al netto di IVA, CPA e altre spese;
o con il Professionista iscritto in tutti i Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte di Appello un accordo del valore complessivo massimo di
€ 45.500,00 al netto di IVA, CPA e altre spese;
o con il Professionista iscritto in più di un Distretto di Corte di Appello un accordo, per ciascun Distretto, del valore complessivo massimo, in base ai criteri di cui sopra, di € 35.000,00 o € 45.500,00 al netto di IVA, CPA e altre spese.
Ove gli accordi sottoscritti raggiungano il relativo massimale, nel momento in cui, per il singolo Circondario, il numero residuo di avvocati non risulti congruo a garantire un’adeguata rotazione in considerazione del volume atteso dei conferimenti, AdER valuterà la necessità di sottoscrivere ulteriori accordi.
3. L’inserimento nell’elenco e la conseguente sottoscrizione dell’accordo non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse del Professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né al raggiungimento del massimale dell’accordo sottoscritto, né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte di AdER.
4. Per l’individuazione dei Professionisti ai quali affidare i singoli incarichi, sarà applicato il criterio di rotazione di seguito descritto.
Per l’affidamento del primo incarico, si procederà in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta per ciascuna Sezione e per ciascun Circondario di Tribunale. Al fine di garantire un’omogenea assegnazione dei successivi incarichi e dei relativi corrispettivi, gli stessi verranno conferiti al Professionista che, nel mese, abbia ricevuto incarichi per un minore importo complessivo.
A parità di importo si procederà in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta.
5. Il criterio di rotazione non sarà applicato nei casi di:
- incarichi di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo;
- litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva7
- individuazione del legale effettuata dal cedente della ex Concessionaria (art. 3 commi 7 e ss. D.L. 203/2005), nell’ambito di una pratica indennizzabile, ai sensi del contratto di cessione sottoscritto a suo tempo.
6. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma 5 (in conformità al format allegato sub 2A) verranno computati ai fini dell’assegnazione dei successivi incarichi, come descritto nell’ultimo periodo del precedente comma 4.
7. Qualora la controversia verta su questioni di assoluta particolarità ovvero sia radicata presso un’Autorità giudiziaria non ricompresa nella “Tabella Compensi” di cui all’art. 10, punto 1, lett. a) e l’Avvocatura dello Stato non ne assuma il patrocinio, AdER esperisce un preliminare confronto concorrenziale fra almeno tre professionisti – anche non iscritti all’elenco, se sussistenti in tale numero - abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori da almeno cinque anni e che abbiano, alternativamente:
a. svolto per almeno un biennio – anche non consecutivo – attività di docenza a livello universitario in materie giuridiche ovvero attività di formatore in corsi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense o dagli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio nazionale, o;
b. trattato nel quadriennio precedente questioni analoghe per complessità e difficoltà e/o petitum, a quella oggetto della controversia da affidare.
L’incarico (redatto in conformità al format allegato sub 2A) sarà affidato al Professionista che avrà presentato la migliore offerta.
10. Modalità di determinazione dei corrispettivi
1. Le condizioni economiche saranno così stabilite:
7 - litispendenza, caratterizzata dalla coesistenza di cause promosse innanzi ad autorità giudiziarie differenti, ma che presentano elementi identificativi (soggetti, petitum, causa petendi) coincidenti;
- continenza, caratterizzata dalla coesistenza di giudizi pendenti tra gli stessi soggetti, con identica causa petendi, cioè il titolo in base al quale la richiesta viene avanzata, ma con diverso petitum, cioè la domanda proposta;
- connessione, caratterizzata dalla coesistenza di cause che hanno in comune almeno uno degli elementi identificativi: soggetti (connessione soggettiva), petitum e/o causa petendi (connessione oggettiva).
a) sarà stabilito un compenso fisso, individuato in relazione all’Autorità giudiziaria adita, come da “Tabella compensi” di cui all’allegato sub 3;
b) nel caso di controversie rientranti nell’ipotesi di cui al precedente articolo 9 comma 7, con riferimento a tutte le sezioni, il compenso verrà stabilito, di volta in volta, in relazione al valore della lite, del grado di complessità dell’incarico e in maniera adeguata all’importanza dell’opera. La quantificazione dei compensi avverrà secondo quanto previsto all’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
2. Per entrambe le casistiche sub a) e sub b) di cui al punto precedente sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate. Xxxxxxx riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute e documentate, nel limite del 10% dell’importo dell’incarico, solo per l’esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio legale.
3. Il Professionista, in presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di trattenere l’eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, avrà la facoltà di avvalersi dell’istituto della distrazione delle spese (previsto dall’art. 93 c.p.c.) dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore della società.
4. In ogni caso, il Professionista, all’emissione della sentenza, potrà richiedere ad AdER il compenso pattuito all’atto del conferimento dell’incarico, rinunciando alla distrazione, che comunicherà a mezzo PEC ad AdER e alla controparte.
5. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto, previa documentazione dell’attività svolta, nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate.
6. In caso di revoca del mandato da parte di AdER o di rinuncia allo stesso da parte del Professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.
11. Cancellazione e Sospensione dall’Elenco
1. AdER dispone la cancellazione del Professionista dall’Elenco nel caso di:
a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
c) sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interessi;
d) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l’incarico, ovvero mancata accettazione dell’incarico entro tre giorni lavorativi, a seguito di richiesta, per tre volte, non sorretti da giustificate ragioni. Tale previsione non troverà applicazione con riferimento al disposto di cui al superiore articolo 4.2 nell’ipotesi in cui, in assenza di Professionisti iscritti in un Circondario di Tribunale, si intenda affidare l’incarico al Professionista individuato nel Circondario più vicino in termini geografici;
e) condotte poste in essere dal Professionista in violazione del Modello 231, del Codice etico e del Protocollo di legalità di Agenzia delle entrate- Riscossione;
f) espressa richiesta da parte del Professionista;
g) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’iscritto, nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali8;
8 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che costituiscono elementi di valutazione ai fini di quanto previsto nel punto 2:
- l’omessa tempestiva dotazione delle interfacce necessarie per colloquiare con gli applicativi di monitoraggio del contenzioso della Società;
- il tardivo inserimento nell’applicativo di monitoraggio in agenda legale dei documenti/atti, fino alla definizione del mandato, inclusa la copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con la controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;
- la tardiva implementazione nell’applicativo di monitoraggio, volta a garantire il costante aggiornamento circa lo stato della causa assegnata e rendicontazione degli adempimenti posti in essere;
- l’omessa/tardiva richiesta alla controparte delle spese di lite in favore dell’azienda, ovvero tardiva allegazione nell’applicativo di monitoraggio in agenda legale della stessa richiesta;
- l’omessa/tardiva manifestazione, alla controparte, della disponibilità aziendale al pagamento bonario delle somme liquidate in sentenza, ovvero tardiva allegazione nell’applicativo di monitoraggio in agenda legale di tale comunicazione;
- l’omesso monitoraggio delle liti, non solo rispetto agli esiti delle controversie patrocinate, ma anche a seguito di riserva in corso di causa;
- la ripetuta emissione della pre-notula o della fattura in assenza dei presupposti; costante erronea richiesta di competenze prima della conclusione della lite;
- l’omessa tempestiva trasmissione della sentenza, ovvero omessa/tardiva trasmissione della sentenza notificata presso il domicilio eletto del professionista, per il decorso del termine breve;
- l’omessa tempestiva trasmissione del provvedimento endo-processuale di modifica dello stato della riscossione e delle procedure;
- l’omessa/tardiva trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio notificato presso il domicilio eletto del legale, nelle modalità convenute con la Società;
- l’errata difesa aziendale rispetto alla normativa sulla riscossione o difesa aziendale non coerente con le linee guida aziendali;
- l’omessa partecipazione alle udienze, a prescindere dalla rilevanza delle stesse;
- l’omesso deposito di atti di difesa, per come disposti dall’autorità giudiziaria, a prescindere dalla rilevanza delle difese esperibili;
2. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al Professionista con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato nella domanda d’iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto, tranne nell’ipotesi di cui al comma 1 lett. f) del presente articolo, dell’intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del Professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, AdER procederà alla cancellazione del Professionista dall’Elenco, dandone comunicazione all’interessato con le modalità precedentemente indicate e aggiornando conseguentemente l’Elenco pubblicato.
3. AdER:
✓ revocherà con effetto immediato tutti gli incarichi conferiti in caso di cancellazione dall’Elenco per i motivi esplicitati alle lettere a), b), c), e) e g) del precedente comma;
✓ si riserva la facoltà di valutare la revoca con effetto immediato di tutti gli incarichi conferiti in caso di cancellazione dall’Elenco per i motivi riportati alle lettere d) e f) del precedente comma.
4. AdER dispone la sospensione del Professionista dall’Elenco nel caso di:
a) pendenza di procedimento di cancellazione del Professionista dall’Elenco, nelle more dell’espletamento dello stesso;
b) richiesta del Professionista, per il periodo dallo stesso indicato, che non potrà essere superiore a 6 (sei) mesi.
Il Professionista sarà, comunque, tenuto a concludere gli incarichi già conferiti. In mancanza di indicazione del termine o in presenza di un termine superiore a 6 mesi, AdER, trascorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta, avvierà d’ufficio il procedimento di cancellazione del nominativo del Professionista dall’Elenco.
- il tardivo deposito di atti e documenti in giudizio, dovendo invece garantire la massima tempestività nell’approntamento e nel deposito degli atti difensivi;
- la difesa difforme rispetto alle indicazioni aziendali fornite per il singolo caso;
- l’omessa segnalazione all’Ufficio della necessità di integrazione istruttoria, qualora la documentazione fornita non sia ritenuta sufficiente alla tutela dell’azienda;
- l’omessa segnalazione all’Ufficio della necessità di accordo bonario o di nuove circostanze da valutarsi al fine dell’impostazione della opportuna difesa, anche a seguito di comunicazioni del legale di controparte;
- la difesa non opportuna rispetto ai rapporti con gli enti creditori;
- l’errato/non coerente parere all’esito del giudizio; ovvero parere non compiuto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, anche da parte dei propri collaboratori.
12. Ulteriori tipologie di contenzioso
Per quanto attiene alle eventuali controversie rientranti in tipologie di contenzioso non ricomprese nelle tre sezioni del presente Regolamento, AdER, nei casi richiamati in Premessa, affiderà gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (in conformità al format allegato sub 2A) a Professionisti individuati con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 7 e con l’applicazione dei corrispettivi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b).
13. Tutela della protezione dei dati personali
1. AdER tratta i dati forniti per l’iscrizione nell’Elenco in qualità di titolare del trattamento dei medesimi, esclusivamente ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco.
2. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni tutte del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, “Regolamento Privacy”), nonché in ossequio delle prescrizioni di cui al X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Con l’invio della domanda d’iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
3. In allegato al presente Regolamento (sub 4) sono fornite le informazioni di cui all’art. 13 del citato Regolamento Privacy.
4. AdER procede alla diffusione delle informazioni contenute nell’Elenco costituito mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
14. Responsabile
Il Responsabile dell’Elenco è il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.
15. Modello 231, Codice etico e Protocollo di legalità
1. I Professionisti che presentano la domanda d’iscrizione dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del X.Xxx. 8 giugno 2001, n. 231, e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da AdER al fine di prevenire i reati previsti dal citato Decreto, nonché del Codice etico adottato da AdER medesima, pubblicati sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, impegnandosi a non porre in essere comportamenti in contrasto con il citato Modello e Xxxxxx etico.
2. I Professionisti che presentano la domanda d’iscrizione dichiarano altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione di AdER del 29 settembre 2017 (Prot. 2017/1038873), consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, di impegnarsi a porre in essere un comportamento conforme e a rispettare tutti gli obblighi ivi previsti.
16. Pubblicità, entrata in vigore e norme di rinvio
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione del relativo Avviso nella GURI.
2. Il medesimo Avviso, inoltre, è pubblicato sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx sezione Bandi & Avvisi/Elenco Avvocati, corredato dal presente Regolamento e dai relativi allegati, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Allegati:
1. Fac-simile di accordo di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
2. A) Fac-simile di incarico di rappresentanza e difesa in giudizio conferito ai sensi dell’art. 9.7 o dell’art. 12 del Regolamento 2019; B) Fac-simile di incarico ai sensi dell’art. 1.1 dell’Accordo per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
3. Tabella compensi;
4. Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”).
Agenzia delle entrate-Riscossione Il Direttore dell’Area
Innovazione e Servizi Operativi
Firmato digitalmente
Allegato 1 al Regolamento
Facsimile
ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO – CIG
tra
Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita
I.V.A. n. 13756881002 in persona di nella qualità di elettivamente domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “AdER”),
l’Avv.
e
[oppure, l’associazione professionale/la società tra
avvocati ], con Studio/sede in alla , C.F.
, P.IVA , iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di al n. , di seguito “Professionista”,
Premesse
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con Disposizione n. … del …, Prot. n. 2021/…, ha avviato la procedura per l’aggiornamento dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.
In data …. AdER ha pubblicato l’Elenco Avvocati 2021, nell’ambito del quale è stato iscritto il Professionista.
Il funzionamento dell’Elenco è disciplinato da apposito Regolamento, pubblicato sul portale di AdER all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (d’ora in avanti anche solo “Regolamento”).
In applicazione delle previsioni di cui all’articolo 9 del Regolamento, AdER ha selezionato il Professionista per lo svolgimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per le controversie rientranti nella tipologia di contenzioso di cui alla sezione , nell’ambito del Distretto di Corte di Appello di , nel/i Circondario/i di Tribunale .
Tanto premesso, con il presente Accordo AdER e il Professionista, che sottoscrive per integrale accettazione, convengono quanto segue:
Art. 1. Oggetto e modalità di esecuzione
1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Professionista si obbliga ad assumere il patrocinio di AdER in relazione agli specifici incarichi di volta in volta affidati da AdER sulla base delle proprie specifiche necessità e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.
1.2 Gli incarichi sono conferiti per un solo grado di giudizio.
1.3 Il Professionista si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche.
1.4 Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione di AdER, il Professionista può ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari, nonché di sostituti, da individuare tra i propri collaboratori o altri professionisti iscritti, anch’essi, all’Elenco Avvocati 2021 di AdER.
1.5 Sono a carico del Professionista le spettanze degli avvocati domiciliatari, i quali emettono le parcelle nei confronti del Professionista medesimo.
1.6 In ogni caso il Professionista è responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori.
1.7 Il Professionista è tenuto a valutare l’opportunità di avvalersi di un consulente tecnico di parte e a sottoporre le proprie considerazioni ad AdER, la quale provvede alla relativa nomina.
1.8 Nel caso in cui il giudizio venga definito con sentenza sfavorevole ad AdER, il Professionista dovrà fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, la valutazione della convenienza economica dell’eventuale giudizio di impugnazione e del rischio di soccombenza. Il Professionista dovrà, altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per AdER.
1.9 Nell’ipotesi di sentenza sfavorevole ad AdER con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza, comunicherà immediatamente all’avvocato di controparte la disponibilità di AdER a procedere spontaneamente e tempestivamente (ferma restando l’applicazione ad AdeR del termine di cui all’art. 14 del D.L.
669/1996 in forza dell’art. 19 octies del D.L. n. 148/2017) alla liquidazione delle stesse, e, al contempo, chiederà al medesimo l’emissione di una pre-notula finalizzata a consentire il relativo pagamento nei suddetti termini. L’omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate da AdER, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a segnalare al competente Consiglio dell’Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense.
1.10 All’esito del giudizio con sentenza favorevole ad AdER, che dispone la liquidazione delle spese in favore della stessa, il Professionista dovrà richiedere bonariamente al legale della controparte, in nome e per conto di AdER, l’adempimento spontaneo. Tale attività rientra nel compenso come determinato ai sensi dell’articolo 2.
1.11 Ove il tentativo bonario non vada a buon fine, AdER valuterà se sia opportuno procedere al recupero forzoso delle spese di lite eventualmente non corrisposte in via spontanea e conferirà apposita procura.
1.12 Il Professionista, infine, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ciascun anno, è tenuto alla rendicontazione sullo stato delle cause pendenti con valutazione dei rischi di soccombenza, al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio.
Art. 2 Compensi e spese
2.1 Il compenso del singolo incarico verrà individuato all’atto del relativo conferimento in base alla tipologia e al valore della controversia, nella misura stabilita nella Tabella allegata al Regolamento sub 3, che costituisce parte integrante del presente Accordo. Le parti si danno reciprocamente atto che, visti:
⮚ il dettato del D.M. n.55/2014 che, all’articolo 1, disciplina ".. i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge…..";
⮚ il disposto dell’articolo 2233 c.c., a tenore del quale “1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]. 2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.”;
⮚ le previsioni dell’art. 1, comma 488, della Legge n. 205/2017, ai sensi del quale le disposizioni di cui all’art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati “non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste”;
⮚ il carattere di norma routinario e standardizzato delle controversie afferenti alla riscossione instaurate contro AdeR, che sono di non rilevante pregio giuridico e che importano evidenti economie e ripetitività dell’attività procuratoria,
hanno convenuto l’esigenza di addivenire ad una determinazione forfettaria dei compensi, avuto riguardo anche alle Autorità giudiziarie di xxxxx xxxxx e al grado di complessità delle fasi di gestione delle controversie innanzi alle medesime.
2.2 Al Professionista saranno riconosciute le spese generali nella misura del 15% del compenso, come determinato al comma che precede, oltre IVA e CPA.
2.3 Ove il singolo incarico richieda lo spostamento del Professionista al di fuori del Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio legale, al Professionista saranno rimborsate le spese di trasferta documentate, nel limite del 10% del compenso dell’incarico medesimo.
2.4 Al Professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.
2.5 Il valore complessivo massimo del presente Accordo è pari ad € 35.000,00/45.500,00, oltre IVA e CPA come per legge. Si precisa che concorreranno, ai fini del computo del predetto valore complessivo massimo, l’importo maturato per ciascun incarico conferito sulla base del presente accordo, nonché quello pattuito per eventuali incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9.7 del Regolamento, a titolo di compensi, spese generali e di trasferta, con esclusione delle spese non imponibili.
2.6 Il predetto importo massimo complessivo è da considerarsi non vincolante per AdER la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Professionista in caso di affidamento di incarichi per un valore complessivamente inferiore a detto importo.
2.7 In presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di permettere al professionista di trattenere l’eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, il Professionista avrà la facoltà di avvalersi dell’istituto della distrazione delle spese, di cui all’art. 93 c.p.c., dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore di AdER. All’emissione della sentenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla relativa pubblicazione, in ogni caso, il Professionista potrà richiedere ad AdER il pagamento delle proprie spettanze – nella misura pattuita all’atto del conferimento dello specifico mandato - a condizione che il medesimo comunichi preventivamente, a mezzo PEC, all’Ente e alla controparte la rinuncia alla distrazione. In tal caso ADER valuterà se sia opportuno procedere al recupero forzoso delle spese di lite eventualmente non corrisposte in via spontanea, conferendo, in tal caso, apposita procura.
2.8 In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto, previa documentazione dell’attività svolta, nella misura del 30%, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, e al rimborso delle spese non imponibili documentate.
2.9 In caso di composizione bonaria della controversia in xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx da parte di ADER o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della composizione, ovvero della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre alle
spese generali, XXX e CPA e al rimborso delle spese non imponibili documentate.
Art. 3 Durata
Il presente Accordo decorre dalla relativa sottoscrizione e cessa allo scadere dell’Elenco Avvocati 2021, salvo il caso di anticipato raggiungimento del valore complessivo di cui al precedente par. 2.5.
Art. 4 Fatturazione, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
4.1 Il Professionista emetterà fattura per l’attività svolta al termine di ciascun giudizio, previa verifica da parte di AdER, a seguito dell’emissione di apposita prenotula, della corretta esecuzione delle prestazioni professionali affidate, salvo il caso di distrazione delle spese di lite. In tale evenienza il Professionista, a seguito del pagamento delle spese di lite a cura della parte soccombente, fatturerà ad AdER nelle forme e nei termini di legge.
4.2 Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, C.F. e P. IVA 13756881002, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx,
x. 00, Xxxx, 00000. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013, n 55, e s.m.i.. AdER non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
4.3 A tal riguardo, il Professionista dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” UFQK7Y e il numero di CIG (campo 2.1.2.7), nonché dovrà completare, oltre ai campi obbligatori previsti nel tracciato, i seguenti campi facoltativi, per ogni linea di fattura, con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Referente di AdER, come di seguito indicato:
• nel campo 2.2.1.4 "Descrizione" inserire la descrizione del servizio fatturato, ivi compreso il nominativo della controparte, ove applicabile;
• nel campo 2.2.1.15 "Riferimento Amministrazione" indicare l'Ufficio di AdER che ha conferito l’incarico;
• nel campo 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali":
− "TipoDato" (2. 2.1.16.1) indicare la dicitura:
▪ "Agenda Legale", in caso di utilizzo del relativo applicativo;
▪ "No Agenda Legale", nei restanti casi;
− "RiferimentoTesto" (2. 2.1.16.2):
▪ "Se il tipo dato è "Agenda Legale" inserire [IdPrenotula]_[IdRicorso], ovvero l'identificativo generato da Agenda Legale ed attribuito alla richiesta di fatturazione/prenotula e identificativo attribuito al ricorso;
▪ "Se il tipo dato è "No agenda legale" indicare la tipologia di contenzioso (amministrativo, civile, esattoriale, fallimentare, lavoristico o penale) e l'area territoriale di riferimento;
− "Riferimento Data" (2. 2.1.16.4): indicare la "data evento", ove applicabile.
4.4 Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente i cui riferimenti verranno comunicati dal Professionista a mezzo PEC, all’indirizzo indicato da AdER nel presente Accordo, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
4.5 Il Professionista assume, con la sottoscrizione del presente Accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Legge.
Art. 5 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali
5.1 Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo.
5.2 L’obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente Accordo, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5.3 Il Professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AdER ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5.5 Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento) e da tutte le vigenti disposizioni, anche europee, in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), cosi come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi in materia.
5.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti per l’esecuzione del presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5.7 I rispettivi dati relativi al presente Accordo saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate all’esecuzione dello stesso.
5.8 La trasmissione dei dati dal Professionista ad AdER avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche.
Art. 6 Requisiti del Professionista
6.1 Per tutta la durata del presente Accordo il Professionista dovrà:
− possedere i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco, previsti all’art. 5 del Regolamento;
− garantire che non sussistono situazioni di incompatibilità all’assunzione degli incarichi in esecuzione del presente Accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento, dall’ordinamento deontologico e professionale;
− essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016.
6.2 Il Professionista garantisce, inoltre, di disporre dei mezzi e delle strutture adeguate per una corretta esecuzione dei servizi professionali affidati in esecuzione del presente Accordo, anche in considerazione dei Distretti di Corte di Appello per i quali è stata ottenuta l’iscrizione e di garantire la propria reperibilità tramite utenza telefonica, fissa e mobile, fax, email e PEC nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 08.00/20.00.
Il Professionista si impegna a comunicare ad AdER ogni evento rilevante rispetto alle situazioni previste al presente articolo.
Art. 7 Dichiarazioni del Professionista
7.1 Il Professionista dichiara:
− di essere a conoscenza, con la sottoscrizione del presente Accordo, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e del Documento di Valutazione Rischi, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice etico e del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità dell’Ente, consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con i citati Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità di AdER, nonché con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre AdER al rischio dell’applicazione delle sanzioni di detto Decreto Legislativo e dalle norme dallo stesso richiamate. Il Professionista
dichiara di ben conoscere e accettare che l’inosservanza di detto impegno e obbligo costituisce grave irregolarità e legittima AdER a risolvere il presente Accordo e revocare con effetto immediato gli incarichi conferiti in esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;
− di accettare integralmente quanto stabilito con riguardo a contenuto, tempi e modalità di fatturazione per l’attività svolta.
7.2 Il Professionista dichiara, inoltre, di impegnarsi a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza e assistenza in giudizio di AdER, nel rispetto dei vincoli del mandato, nonché:
− di dotarsi tempestivamente delle interfacce necessarie per colloquiare con gli applicativi di gestione e monitoraggio del contenzioso di AdER, provvedendo al relativo aggiornamento con ogni informazione relativa al giudizio, fino a definizione e fatturazione dello stesso, avendo cura, altresì, di inserire copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;
− di garantire la massima tempestività nell’approntamento e nel deposito degli atti difensivi, nonché l’effettiva partecipazione alle udienze;
− di restituire ad AdER, su richiesta del medesimo, al termine di ciascun incarico, tutta la documentazione a suo tempo presa in consegna, nonché la documentazione di interesse relativa alla causa per la quale è stato conferito l’incarico medesimo.
Art. 8 Clausola risolutiva espressa
8.1 Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo e di revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., l’inosservanza anche di uno solo degli obblighi in relazione a:
− accertata carenza o perdita dei requisiti per l’iscrizione previsti all’articolo 5.1 del Regolamento;
− tracciabilità dei flussi finanziari in conformità delle disposizioni vigenti (art. 4);
− obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali (art. 5);
− Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità di
AdER, nonché Documento di valutazione dei rischi, per le parti applicabili (art. 7.1);
− esatto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta, con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 7.2.
8.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente Accordo la cancellazione dall’Elenco Avvocati 2019.
***
Il responsabile del presente accordo per Agenzia delle entrate- Riscossione è ………………………..(tel ,
indirizzo e-mail ).
Il referente di AdER per il presente Accordo è
…………………………………… (tel ,
indirizzo e-mail ).
Si prega di restituire copia della presente, sottoscritta per accettazione con firma digitale, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ……………………………………
Per Agenzia delle entrate-
Riscossione
(firmato digitalmente)
Per accettazione
(firmato digitalmente)
Avv.
ALLEGATI:
1. Curriculum Vitae del professionista
2. Polizza RC Professionale
Allegato 2A al Regolamento
Fac-simile di conferimento di incarico di rappresentanza e difesa in giudizio conferito ai sensi dell’art. 9.7 o dell’art. 12 del Regolamento 2021
Egregio
Avv. Studio legale Via
Cap – Città
Luogo , Data
Prot.
Oggetto: Conferimento di incarico di assistenza e difesa in giudizio
(Parti: controversia
) innanzi a [Autorità giudiziaria] – Valore della
- Riferimento applicativo
monitoraggio
Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in , codice fiscale e P.IVA , in persona di nella qualità di domiciliato per la carica ove sopra
Premesso e considerato che
Con Disposizione n. … del …, Prot. n. 2021/…, AdER ha avviato la procedura per l’aggiornamento dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.
In data …. AdER ha pubblicato l’Elenco Avvocati 2021, il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento, pubblicato sul portale di AdER all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
Rilevata l’esigenza di costituirsi in giudizio, per vedere tutelati i propri diritti e interessi e ritenuto che la causa in oggetto rientra nella casistica prevista all’articolo [9.7 oppure 12] del Regolamento e che con riferimento alla medesima, da un lato non risultano disponibili risorse interne con comprovata alta competenza legale in materia e, dall’altro, l’Avvocatura dello Stato, su base convenzionale, non ne assume il patrocinio, AdER ha selezionato il Professionista secondo i criteri previsti nell’art. 9.7 del Regolamento.
Tanto premesso, con il presente incarico, AdER
conferisce
all’Avv. /all’associazione professionale/alla società tra avvocati ], con Studio/sede in alla
, C.F. , X.XXX , iscritto al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di al n. , di seguito
“Professionista”, l’incarico professionale di assistenza, rappresentanza e difesa nella controversia in oggetto.
Pattuisce
con il predetto Professionista (che ha fornito l’informativa in materia di mediazione civile e commerciale – eventuale), il quale sottoscrive per integrale accettazione il presente atto, quanto segue:
Art. 1. Modalità di esecuzione
1. L’incarico è conferito per un solo grado di giudizio.
2. Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche.
3. Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione di AdER, il Professionista potrà ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti, nonché di sostituti, da individuare tra i propri collaboratori o altri professionisti. In tali casi, il Professionista a cui è stato conferito l’incarico rimarrà unico responsabile nei confronti di AdER.
4. Gli avvocati domiciliatari nominati dal Professionista fattureranno direttamente a quest’ultimo, con oneri a suo carico.
5. In ogni caso il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori.
6. Nel caso in cui il Professionista ritenga opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, dovrà sottoporre la richiesta ad AdER che, ove condivida la proposta, ne autorizzerà la nomina per iscritto.
7. All’esito del giudizio con sentenza sfavorevole ad AdER, il Professionista dovrà fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione della convenienza economica dell’eventuale giudizio di impugnazione. Il Professionista dovrà,
altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per AdER.
8. Nell’ipotesi di sentenza sfavorevole ad AdER con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza, comunicherà immediatamente all’avvocato di controparte la disponibilità di AdER a procedere spontaneamente e tempestivamente (ferma restando l’applicazione ad AdeR del termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 in forza dell’art. 19 octies del D.L. n. 148/2017) alla liquidazione delle stesse, e, al contempo, chiederà al medesimo l’emissione di una pre-notula finalizzata a consentire il relativo pagamento nei suddetti termini. Al riguardo, sarà cura del Professionista reperire ogni dato utile ad effettuare tale adempimento; l’omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate da AdER, fermo restando che il professionista sarà tenuto a segnalare al competente Consiglio dell’Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense.
9. All’esito del giudizio con sentenza favorevole ad AdER, che dispone la liquidazione delle spese in favore della stessa, il Professionista dovrà richiedere bonariamente al legale della controparte, in nome e per conto di AdER, l’adempimento spontaneo. Tale attività rientra nel compenso come determinato ai sensi dell’articolo 2.
10. Ove il tentativo bonario non vada a buon fine, AdER valuterà se sia opportuno procedere al recupero forzoso delle spese di lite eventualmente non corrisposte in via spontanea e, in tal caso, conferirà apposita procura.
11. Il Professionista, infine, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ciascun anno, provvederà, su richiesta di AdER, alla rendicontazione sullo stato della causa pendente con valutazione dei rischi di soccombenza, al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio.
Art. 2. Corrispettivo
1. Il corrispettivo viene congiuntamente concordato tra le parti, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 13, comma 3, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella misura forfetaria di Euro
………. (Euro …..) per l’intero grado di giudizio e per l’eventuale recupero delle spese di lite, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, e al rimborso delle spese non imponibili documentate.
2. Saranno riconosciute inoltre le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% dell’importo dell’incarico, solo per l’esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del Professionista dal Distretto di Corte d’Appello in cui ha sede lo Studio legale.
3. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate.
4. In presenza di sentenza favorevole, che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di permettere al professionista di trattenere l’eventuale parte eccedente liquidata dal Giudice, il Professionista avrà la facoltà di avvalersi dell’istituto della distrazione delle spese, di cui all’art. 93 c.p.c., dichiarandosi distrattario nel primo atto difensivo depositato in favore di AdER. All’emissione della sentenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla relativa pubblicazione, in ogni caso, il Professionista potrà richiedere ad AdER il pagamento delle proprie spettanze – nella misura pattuita all’atto del conferimento dello specifico mandato - a condizione che il medesimo comunichi preventivamente, a mezzo PEC, all’Ente e alla controparte la rinuncia alla distrazione. In tal caso ADER valuterà se sia opportuno procedere al recupero forzoso delle spese di lite eventualmente non corrisposte in via spontanea, conferendo, in tal caso, apposita procura.
5. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate.
6. In caso di composizione bonaria della controversia in xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx da parte di AdER o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della composizione o della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre alle spese
generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e al rimborso delle spese non imponibili documentate.
Art. 3. Fatturazione, modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei pagamenti
1. Il Professionista emetterà fattura per l’attività svolta al termine del giudizio, a seguito della preventiva verifica da parte di AdER della corretta esecuzione delle prestazioni professionali affidate.
2. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013, n 55, e s.m.i.. AdER non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
3. A tal riguardo, il Professionista dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di Agenzia delle entrate-Riscossione: UFQK7Y e il numero di CIG (campo 2.1.2.7), nonché dovrà completare, oltre ai campi obbligatori previsti nel tracciato, i seguenti campi facoltativi, per ogni linea di fattura, con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Referente di AdER, come di seguito indicato:
• nel blocco 2.2.1.4 "Descrizione" inserire la descrizione del bene/servizio fatturato, ivi compreso il nominativo della controparte, ove applicabile;
• nel blocco 2.2.1.15 "RiferimentoAmministrazione" indicare l'Ufficio di AdER che ha conferito l’incarico;
• nel blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali":
• "TipoDato" (2. 2.1.16.1) indicare la dicitura:
• "Agenda Legale", in caso di utilizzo del relativo applicativo;
• "No Agenda Legale", nei restanti casi;
• "RiferimentoTesto" (2. 2.1.16.2):
• "Se il tipo dato è "Agenda Legale" inserire [IdPrenotula]_[IdRicorso], ovvero l'identificativo generato da Agenda Legale ed attribuito alla richiesta di fatturazione/prenotula e identificativo attribuito al ricorso;
• "Se il tipo dato è "No agenda legale" indicare la tipologia di contenzioso (amministrativo, civile, esattoriale, fallimentare, lavoristico o penale) e l'area territoriale di riferimento;
• "Riferimento Data" (2. 2.1.16.4): indicare la "data evento", ove applicabile.
4. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente i cui riferimenti verranno comunicati dal Professionista a mezzo PEC, all’indirizzo indicato da AdER nel presente Accordo, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
5. Il Professionista assume, con la sottoscrizione del presente incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Xxxxx.
Art. 4. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente incarico.
2. L’obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AdER ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento), da tutte le vigenti
disposizioni, anche europee, in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), cosi come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi in materia.
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti per l’esecuzione del presente incarico sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
7. I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate all’esecuzione dello stesso.
8. La trasmissione dei dati dal Professionista ad AdER avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche.
Art. 5. Dichiarazioni del Professionista
1. Il Professionista dichiara:
• il possesso dei requisiti di iscrizione previsti nel Regolamento per la costituzione dell’elenco avvocati;
• di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità rispetto al presente incarico, secondo quanto previsto dal Regolamento, dall’ordinamento deontologico e professionale;
• di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 di AdER, ivi compreso il Documento di Valutazione Rischi. Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il citato Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre AdER al rischio dell’applicazione delle sanzioni di detto Decreto Legislativo e dalle norme dallo stesso richiamate. Il Professionista dichiara di ben conoscere e accettare che l’inosservanza di detto impegno costituisce grave irregolarità e legittima AdER a
revocare il presente incarico con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;
• di accettare integralmente quanto stabilito con riguardo a contenuto, tempi e modalità di fatturazione per l’attività svolta.
• di essere in possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016;
• di disporre dei mezzi e delle strutture adeguate per una corretta esecuzione dei servizi professionali affidati con il presente incarico e di garantire la propria reperibilità tramite utenza telefonica, fissa e mobile, fax, e-mail e PEC, nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.00-20.00.
2. Il Professionista dichiara, inoltre, di impegnarsi a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza e assistenza in giudizio di AdER, nel rispetto dei vincoli del mandato, nonché a:
• dotarsi tempestivamente delle interfacce necessarie per colloquiare con gli applicativi di monitoraggio del contenzioso di AdER, provvedendo al relativo aggiornamento con ogni informazione relativa al giudizio, fino a definizione e fatturazione dello stesso, avendo cura, altresì, di inserire copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;
• garantire la massima tempestività nell’approntamento e nel deposito degli atti difensivi, nonché l’effettiva partecipazione alle udienze;
• restituire ad AdER, su richiesta della medesima, al termine dell’incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli, nonché la documentazione di interesse relativa alla causa per la quale è stato conferito l’incarico.
Art. 6. Clausola risolutiva espressa
1. Costituisce causa di risoluzione del mandato conferito, ai sensi dell’art.1456 del codice civile, l’inosservanza anche di uno solo degli obblighi in relazione a:
• accertata assenza o perdita di anche uno dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco avvocati, previsti nel Regolamento all’art. 5.1;
• tracciabilità dei flussi finanziari in conformità delle disposizioni vigenti (art. 3)
• obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali (art. 4);
• Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità di AdER, nonché Documento di valutazione dei rischi, per le parti applicabili (art. 7.1);
• esatto adempimento delle prestazioni professionali secondo la diligenza richiesta, con particolare riferimento a quanto previsto all’art. 7.2.
2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del mandato conferito la cancellazione dall’Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di AdER.
3. La risoluzione del mandato nei casi sopra indicati si verifica di diritto.
* * * *
Il responsabile del presente incarico per AdER è………………………………. (tel.: …………………, e-mail:
……………………………………).
Si prega di restituire copia della presente, sottoscritta per accettazione con firma digitale, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ……………………………………
Agenzia delle Entrate - Riscossione
……………………………………
Per accettazione
Avv.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., per presa visione e specifica approvazione per iscritto degli artt. 2. Corrispettivo - 5. Dichiarazioni del Professionista – 6. Clausola risolutiva espressa.
Il Professionista Avv.
Allegati:
1. Curriculum Vitae del professionista
2. Polizza RC Professionale;
3. Procura alle liti (se rilasciata contestualmente alla lettera d’incarico).
Allegato 2B al Regolamento
Fac-simile di incarico ai sensi dell’Accordo per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio
Egregio
Avv. Studio legale Via
Cap – Città
Luogo , Data
Prot.
Oggetto: Conferimento di incarico di rappresentanza e difesa in giudizio
Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in , codice fiscale e P.IVA , in persona di nella qualità di Procuratore domiciliato per la carica ove sopra
Premesso e considerato che
• In ragione dell’entità del contenzioso in ingresso e della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, il numero di risorse interne dell’Ente disponibili - con adeguata professionalità e titoli - cui poter affidare la difesa e rappresentanza in giudizio è insufficiente a garantire la copertura del fabbisogno necessario;
• l’Avvocatura assume, su base convenzionale, il patrocinio in difesa di Agenzia delle entrate-Riscossione esclusivamente nei seguenti casi:
✓ azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di pace anche in fase di appello);
✓ azioni revocatorie, azioni di simulazione, a fronte di atti di disposizione patrimoniale con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni della riscossione del credito pubblico, e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
✓ altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle sole ipotesi in cui sia anche parte un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato;
✓ liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria;
✓ liti innanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato;
• in relazione alla controversia in oggetto, non rientrante tra la tipologia di quelle convenzionalmente devolute all’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, l’Ente ha rilevato l’esigenza di costituirsi in giudizio per vedere tutelati i propri diritti ed interessi;
• ai sensi dell’art. 1, comma 8, del Decreto Legge n. 193/2016, lo stesso Ente può procedere, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 50/2016, all’affidamento del relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ad un avvocato del libero foro, iscritto nell’Elenco avvocati, tempo per tempo pubblicato sul proprio sito internet;
• l’Avvocato di seguito indicato è iscritto nell’Elenco Avvocati dell’Ente e ha sottoscritto con AdeR l’Accordo per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (CIG ), ai sensi di quanto previsto all’art. 9.2 del Regolamento;
• AdER ha selezionato il Professionista secondo i criteri previsti nell’art. 9 del Regolamento.
Tutto ciò premesso, AdER
conferisce
all’Avv. /all’associazione professionale/alla società tra avvocati ], con Studio/sede in alla
, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di , di seguito “Professionista”, che ha fornito l’apposita informativa in materia di mediazione civile e commerciale (eventuale), l’incarico professionale di rappresentanza e difesa in giudizio nella/e controversia/e di seguito indicate:
N. Agenda Legale Aut. Giudiziaria Oggetto Valore controversia Controparte Compensi
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Per tutto quanto non specificato nel presente conferimento di incarico trovano integrale applicazione le previsioni dell’Accordo
vigente tra AdER e il professionista, citato nelle premesse e considerazioni sopra riportate.
Agenzia delle Entrate - Riscossione Il Procuratore
Firmato digitalmente
L’Avv. sottoscrive digitalmente il presente atto per integrale accettazione del medesimo, dando altresì atto che i compensi sopra riportati per l’incarico/ciascun incarico sono congrui e proporzionati alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali richieste
Allegati:
1. Procura alle liti (se rilasciata contestualmente alla lettera d’incarico).
Allegato 3
TABELLA COMPENSI (Gli importi devono intendersi al netto di IVA, CPA e altre spese)
Giudice di pace | |
Fasce * | Importi |
a - fino a 1.100 | 150 |
b - da 1.100,01 a 5.200 | 180 |
c - da 5.200,01 a 26.000 | 200 |
d - da 26.000,01 a 52.000 | 220 |
e - da 52.000,01 a 260.000 | 250 |
f - da 260.000,01 a 520.000 | 300 |
g - da 520.000,01 a 1.560.000 | 350 |
h - oltre 1.560.000 | 400 |
CTP | |
Fasce * | Importi |
a - fino a 1.100 | 200 |
b - da 1.100,01 a 5.200 | 220 |
c - da 5.200,01 a 26.000 | 240 |
d - da 26.000,01 a 52.000 | 280 |
e - da 52.000,01 a 260.000 | 320 |
f - da 260.000,01 a 520.000 | 500 |
g - da 520.000,01 a 1.560.000 | 700 |
h - oltre 1.560.000 | 1100 |
CTR | |
Fasce * | Importi |
a - fino a 1.100 | 210 |
b - da 1.100,01 a 5.200 | 230 |
c - da 5.200,01 a 26.000 | 250 |
d - da 26.000,01 a 52.000 | 300 |
e - da 52.000,01 a 260.000 | 350 |
f - da 260.000,01 a 520.000 | 550 |
g - da 520.000,01 a 1.560.000 | 750 |
h - oltre 1.560.000 | 1200 |
Tribunali | |
Fasce * | Importi |
a - fino a 1.100 | 380 |
b - da 1.100,01 a 5.200 | 400 |
c - da 5.200,01 a 26.000 | 420 |
d - da 26.000,01 a 52.000 | 450 |
e - da 52.000,01 a 260.000 | 500 |
f - da 260.000,01 a 520.000 | 650 |
g - da 520.000,01 a 1.560.000 | 950 |
h - oltre 1.560.000 | 1400 |
Corte di Appello | |
Fasce * | Importi |
a - fino a 1.100 | 400 |
b - da 1.100,01 a 5.200 | 420 |
c - da 5.200,01 a 26.000 450
d - da 26.000,01 a 52.000
e - da 52.000,01 a 260.000
f - da 260.000,01 a 520.000
480
550
700
g - da 520.000,01 a 1.560.000 950
h - oltre 1.560.000 1400
Corte di cassazione
Fasce * | importi |
a - fino a 1.100 | 800 |
b - da 1.100,01 a 5.200 | 850 |
c - da 5.200,01 a 26.000 | 950 |
d - da 26.000,01 a 52.000 | 1100 |
e - da 52.000,01 a 260.000 | 1500 |
f - da 260.000,01 a 520.000 | 2200 |
g - da 520.000,01 a 1.560.000 | 3200 |
h - oltre 1.560.000 | 4200 |
* ATTENZIONE: PER LE CAUSE DI VALORE INDETERMINABILE, il compenso è stabilito in base al disposto dell’art. 5, comma 6 del DM 55/2014 (a mente del quale: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”).
Insinuazioni ed interventi in procedura esecutiva
Fasce importi
fino a 520.000 200
oltre 520.000 300
Istanze di fallimento
Fasce importi
fino a 520.000 250
oltre 520.000 500
INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO [art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]
(da fornire all’interessato al momento della raccolta e dell’ottenimento dei dati propedeutici alla procedura selettiva)
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA: 13756881002 è Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti.
AdeR tratta i dati conferiti per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati per l’iscrizione all’Elenco avvocati in adempimento di precisi obblighi di legge e, in caso di iscrizione, per la gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa dell’accordo di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento), nonché alla categoria di dati di cui all’art. 10 del Regolamento ed il loro conferimento è, al fine di cui sopra, necessario.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti da AdeR determina l’improseguibilità dell’iscrizione all’Elenco.
Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlati alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.
La conservazione, da parte di AdeR, dei dati personali conferiti avverrà per tutta la durata della procedura per la costituzione e la gestione dell’Elenco avvocati, della vigenza dell’Elenco e dell’eventuale esecuzione dell’accordo di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio e comunque fino allo spirare dei termini di prescrizione per eventuali pretese o responsabilità dagli stessi nascenti ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.
I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati:
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Prefettura, INPS, Casellario giudiziale), da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali conferiti saranno oggetto di diffusione per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge e - limitatamente a nome/cognome o denominazione/ragione sociale, codice fiscale - per l’inserimento nell’Elenco, che sarà pubblicato sul sito web di AdeR.Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà utilizzare, secondo le modalità indicate al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx- istanze.pdf, i dati di contatto del Titolare del trattamento:
Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 – 00000 Xxxx oppure l’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.