ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
L’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, nel seguito Accademia, con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0x/0, rappresentata d a l l a Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, i n q u a l i t à d i Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Accademia;
Premesso che:
Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata,
secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
L’Accademia, ente morale senza fini di lucro riconosciuto con D.P.R del 4 marzo 1948 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al numero 361, svolge attività di rilevante interesse pubblico con lo scopo di dare impulso al progresso della Scienza ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche ai sensi dell'art. 4) del proprio Statuto;
L’Accademia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa può
a) promuovere ricerche e studi, anche di natura storica, su argomenti di alta specializzazione scientifica e tecnica;
b) organizzare riunioni, convegni, congressi e mostre ed esposizioni scientifiche o tecniche;
c) ospitare, patrocinare o istituire Fondazioni, Comitati o Associazioni, che abbiano il fine di promuovere la ricerca o la diffusione della cultura scientifica in Italia;
d) realizzare iniziative di formazione e aggiornamento scientifico nei campi di propria competenza destinate alle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando le risorse anche di fonte comunitaria e internazionale;
e) gestire, conservare e valorizzare il patrimonio bibliografico archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e promuovere iniziative volte alla loro valorizzazione;
f) pubblicare periodici, atti, libri, opuscoli, comunicati conformi alle proprie finalità;
g) realizzare qualsiasi altra iniziativa atta a favorire il progresso e la diffusione della cultura scientifica
Considerato che:
− la sinergia tra il CNR e l'Accademia può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la promozione e la diffusione della cultura scientifica e storico-scientifica;
− l'Accademia dispone di professionalità e mezzi idonei a sostenere iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, formazione nonché di divulgazione;
− la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
− il CNR e l'Accademia possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
− il CNR e l'Accademia manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nell'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali con un’attenzione speciale alle scienze della vita e loro basi molecolari, alle scienze della terra, all’ambiente e alle scienze del clima, a chimica e biotecnologie, all’astrofisica e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
− Il CNR e l'Accademia manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,
ART. 1 - Premesse
Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.
ART. 2 - Oggetto e Finalità
Il CNR e l'Accademia si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
1) Promozione di percorsi di formazione e alta formazione;
2) Realizzazione di programmi congiunti negli ambiti di reciproco interesse;
3) Promozione di scambi culturali nell’ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e divulgazione e dell’attività didattica ad essa connessa;
4) Attività di stage e formazione;
5) Scambio di informazioni e di materiale scientifico e didattico d’interesse comune;
6) Partecipazione a pubblicazioni, conferenze, seminari e convegni;
7) Accesso alle infrastrutture per la realizzazione di appositi progetti congiunti.
Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative di cui all’art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR adottate sulla base della presente intesa.
ART. 3 - Comitato Bilaterale
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
Fanno parte Comitato Bilaterale tre rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e tre rappresentanti dell’Accademia nominati dal Presidente dell’Accademia stessa. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti o soci dell’Accademia aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
ART. 4 - Tipologia delle azioni
Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
- divulgazione del progresso delle conoscenze rivolte sia alla Scuola sia ad un pubblico più vasto al fine di far conoscere in particolare la ricerca svolta nel nostro Paese a farne apprezzare il valore;
- attività di aggiornamento degli insegnanti che potranno così stimolare i cittadini di domani non solo ad acquisire strumenti concettuali, tecnologici e metodologici necessari alla loro formazione, ma anche a sviluppare uno spirito critico.
Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.
Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall’art. 5.
ART. 5 - Convenzioni operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
Art. 6 - Risorse
Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Art. 7-Proprietà Intellettuale
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
ART. 8 - Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 9 – Visibilità dell’Accordo Quadro
Le Parti concordano sull’ importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo – Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.
ART. 10 - Durata
Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’ altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.
Art. 11 – Modifiche e Recesso
Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 12 - Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente
– non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 13 - Cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
ART. 14 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
ART. 15 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 16 - Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Roma lì,
Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx |