Condizioni generali per la fornitura di prodotti e prestazioni da utilizzare nei rapporti commerciali con aziende
Condizioni generali per la fornitura di prodotti e prestazioni da utilizzare nei rapporti commerciali con aziende
Agosto 2022
1. Disposizioni generali
1.1. Le presenti Condizioni Generali regolano i diritti e gli obblighi relativi alle forniture di beni (p. es. prodotti, strumenti, apparecchiature; di seguito: “forniture”) e alle prestazioni di servizio (x.xx. installazione, montaggio, taratura, messa in esercizio; di seguito: „prestazioni“) di Xxxxx & Schwarz Italia S.p.A. (di seguito: „RSI“) ad aziende e altresì a qualsivoglia tipologia di persona giuridica di diritto pubblico (di seguito: „Committente“). Le Condizioni Generali sono parte integrante del contratto stipulato di volta in volta, il quale si considera perfezionato con il conferimento dell'ordine da parte del Committente e la successiva accettazione della fornitura o del servizio da parte di RSI. In caso di discrepanza tra le condizioni di accettazione della fornitura e le presenti Condizioni Generali, prevarranno le condizioni di accettazione della fornitura. RSI rifiuta condizioni di contratto diverse o aggiuntive applicate dal Committente, anche se non esplicitamente contestate.
1.2. Documenti quali p. es. immagini, disegni, indicazioni di peso, specifiche di prestazioni su depliant, preventivi e schede tecniche, rappresentano esclu- sivamente descrizioni approssimative delle forniture o delle prestazioni e non sono vincolanti. RSI si riserva il diritto di effettuare modifiche motivate e giustificate dallo stadio di avanzamento tecnico, anche dopo la conferma dell’ordine.
1.3. Senza previa autorizzazione scritta di RSI, il Committente non è autorizzato a riprodurre, fotocopiare, distribuire o cedere a terzi i documenti elencati al precedente articolo 1.2, né a utilizzare tali documenti per uno scopo contrario agli interessi di RSI. In caso di mancato conferimento dell’ordine a RSI, i documenti di RSI dovranno essere immediatamente restituiti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, anche ai documenti che il Committente ha messo a disposizione di RSI. Documenti messi a disposizione di RSI possono essere tuttavia divulgati a terzi che sono stati autorizzati da RSI ad effettuare forniture e/o prestazioni.
2. Prezzi
2.1. In base alle regole degli INCOTERMS 2020, i prezzi si applicano a forniture a resa CIP al luogo di consegna definito nell’offerta o altrove, salvo espresso patto contrario alle presenti Condizioni Generali. Per le prestazioni si rimanda all’articolo. 8.
2.2. I prezzi si intendono in Euro (€), esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di volta in volta applicabile a norma di legge. A ciò sono da aggiungere tasse, dazi doganali o imposte, nonché spese consolari e di legalizzazione documenti, eventualmente applicate secondo le norme di un diritto diverso da quello indicato all’articolo 13.1. Nel prezzo è compreso l’imballaggio conforme agli usi commerciali correnti. Le spese d’imballaggio di antenne, trasmettitori, impianti e sistemi, nonché imballaggi particolari su richiesta del Committente sono da fatturare separatamente.
2.3. I prezzi riflettono la situazione dei costi di RSI al momento della stipula del contratto. Ove si verifichino modifiche relative ai costi prima del giorno della fornitura o della prestazione, RSI si riserva il diritto di adeguare i prezzi, a patto che le forniture e/o le prestazioni debbano essere eseguite, come pattuito, al più tardi entro quattro (4) mesi dalla stipula del contratto.
3. Riserva di proprietà
Le parti concordano che la merce oggetto delle forniture rimane di proprietà di RSI fino al pagamento integrale della fattura (articoli 1523 - 1526 del Codice Civile). Il committente è tenuto ad intraprendere e ed agevolare ogni misura a tutela della proprietà o degli interessi di sicurezza della merce oggetto di riserva di proprietà.
4. Condizioni di pagamento
4.1. Il saldo dei pagamenti deve essere effettuato a RSI, senza costi aggiuntivi, entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura.
4.2. A partire da un valore d’ordine di oltre € 50.000 netti, è dovuto al momento del conferimento dell’ordine un acconto del trenta per cento (30%), più IVA in proporzione. RSI non è tenuta a pagare interessi sull’acconto.
4.3. RSI si riserva il diritto di esigere garanzie di pagamento e/o anticipi.
4.4. Il Committente può esercitare il diritto di ritenzione o compensare solo quei crediti che non siano controversi o che siano stati sanciti da sentenza passata in giudicato. Al Committente spetta l’esercizio del diritto di ritenzione soltanto per crediti che si basano sullo stesso rapporto contrattuale delle contropretese di RSI.
4.5. In caso di pagamento ritardato da parte del Committente, RSI si riserva di far valere ulteriori diritti e di calcolare i rispettivi interessi di mora nella misura dell’otto percento (8%) oltre il tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione come pubblicato ogni semestre dal Ministero Italiano dell’Economia e delle Finanze.
4.6. Il ritardo nei pagamenti e nell’adempimento parziale o totale degli obblighi da parte del Committente nei confronti di RSI comporta la decadenza di tutti gli sconti pattuiti sui prezzi definiti da contratto e di tutte le restanti riduzioni di prezzo convenute.
4.7. Luogo di pagamento è Roma.
5. Tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni
5.1. Il rispetto dei tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni da parte di RSI è subordinato all’adempimento puntuale e corretto di tutti gli obblighi assunti dal Committente, in particolare il ricevimento puntuale di tutti i documenti richiesti al Committente, delle autorizzazioni e dei permessi, delle licenze per i progetti, la provvista di materiale corretta di cui all’articolo 8, insieme al rispetto degli altri obblighi da parte del Committente necessari alle forniture e/o all’adempimento delle prestazioni in tempo utile e in modo corretto da parte di RSI. Se tali presupposti non sono soddisfatti nei tempi richiesti, i tempi di consegna si posticipano di conseguenza, insieme a un ragionevole termine per il ripristino delle attività. La frase precedente trova applicazione anche nel caso in cui ci sia da corrispondere un anticipo ai sensi dell’articolo 4.2 o secondo un altro accordo delle parti contrattuali.
5.2. I tempi si considerano rispettati all’adempimento degli obblighi da parte di RSI secondo quanto stabilito dagli INCOTERMS.
5.3. Qualora il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni sia dovuto a motivi imputabili al Committente, si considerano rispettati i termini con la comunicazione della disponibilità alla fornitura e all’adempimento della prestazione entro i termini pattuiti.
5.4. Se il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di adempimento delle prestazioni è dovuto a cause di forza maggiore, p. es. mobilitazioni, guerra, sommosse o eventi analoghi come sciopero, serrata, o al sopraggiungere di altri eventi imprevedibili, i tempi di consegna si posticipano di conseguenza, insieme a un ragionevole termine per il ripristino delle attività. Sono comprese nei casi di forza maggiore anche tutte le disposizioni di diritto sovrano come la mancata concessione da parte di un’autorità di un permesso necessario, nonostante corretta presentazione di domanda, l’imposizione di un embargo, le restrizioni nei trasporti e nel consumo energetico, inoltre la mancanza generale di materie prime e beni di approvigionamento nonché altri motivi non imputabili a RSI come la mancata fornitura o la fornitura ritardata da parte di fornitori. Se un impedimento di forza maggiore si protrae per oltre sei (6) mesi, entrambe le parti sono autorizzate a recedere dal contratto.
5.5. Se il ritardo è imputabile esclusivamente a RSI, il Committente, ove possa dimostrare l‘insorgere del danno causatogli dal ritardo, può esigere a partire dalla terza settimana intera un risarcimento del danno pari allo zero virgola cinque percento (0,5%) per ogni successiva settimana intera, fino a raggiungere complessivamente il livello massimo del cinque percento (5%) del valore della merce e/o della prestazione eseguita in ritardo.
5.6. In tutti i casi di ritardata consegna, anche trascorso l’eventuale termine stabilito a carico di RSI, sono escluse sia le pretese del Committente al risarcimento del danno da ritardo delle forniture e/o delle prestazioni, sia altri diritti di risarcimento danni che superino il valore massimo del cinque percento (5%) di cui all’articolo 5.5.
5.7. Il Committente è autorizzato a risolvere il contratto soltanto nel caso in cui il danno di mora abbia raggiunto il livello massimo del cinque percento (5%) di cui all’articolo 5.5. Su richiesta di RSI, il Committente è tenuto a dichiarare, entro un ragionevole limite di tempo, se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna e/o nell’adempimento della prestazione, e/o richiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione oppure in aggiunta alla prestazione, o infine se intende comunque accettare la fornitura e/o prestazione. I diritti derivanti dal ritardo delle forniture e/o delle prestazioni devono essere fatti valere a pena di decadenza entro sei (6) mesi dal loro sorgere e dalla loro conoscenza o conoscibilità con l’ordinaria diligenza.
5.8. Se su richiesta del Committente (o comunque per altri motivi a lui imputabili) la spedizione o la consegna vengono ritardate, al Committente possono essere addebitate - a partire dal primo giorno dall’avviso di merce pronta per la spedizione - spese di magazzinaggio pari allo zero virgola cinque percento (0,5%) dell’importo fatturato per ogni nuovo mese iniziato, senza tuttavia superare un massimo totale del cinque percento (5%) dell’importo fatturato. Le parti contrattuali hanno facoltà di comprovare spese di magazzinaggio di entità superiore o inferiore.
6. Fornitura / Presa in consegna
6.1. Se è stata pattuita una presa in consegna, le forniture e l’adempimento di prestazioni conformi a contratto devono essere accettate dal Committente - anche in presenza di anomalie non sostanziali.
6.2. Sono ammesse furniture anticipate o parziali, purché risultino accettabili da parte del Committente.
6.3. Se è stata pattuita una presa in consegna e RSI richiede, dopo il completamento, l’accettazione delle forniture e/o prestazioni come da contratto, il Committente è tenuto ad accettare immediatamente le forniture e/o prestazioni, al più tardi comunque entro due (2) settimane. La presa in consegna si intende avvenuta se il Committente non esegue l’accettazione entro i termini stabiliti o la nega illegittimamente. La presa in consegna si intende altrettanto avvenuta dopo che la merce consegnata è entrata in uso, decorso un periodo di prova convenuto.
7. Passaggio del rischio
Il rischio viene trasferito al Committente nei casi seguenti:
7.1. in caso di forniture (parziali) senza prestazioni secondo quanto stabilito dagli INCOTERMS;
7.2. in caso di forniture (parziali) con prestazioni il giorno dell’accettazione da parte del Committente; nel caso in cui sia stato convenuto un test di funzio- namento, dopo la corretta esecuzione dello stesso. In tal caso si presuppone che il test di funzionamento ovvero l’accettazione avvenga immediata- mente dopo l’installazione o il montaggio pronti per la messa in esercizio. Altrimenti il rischio viene trasferito al Committente con l’installazione o il montaggio.
7.3. Per l’intervallo di tempo durante il quale la spedizione, il recapito, l’inizio o l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto siano ritardati su richiesta del Committente o per motivi a lui imputabili (ritardo di accettazione). RSI è tuttavia disposta ad assicurare la merce oggetto della fornitura su richiesta e a spese del Committente.
8. Prestazioni d’opera
8.1. Per il calcolo delle prestazioni si applica il listino prezzi dei servizi di RSI nella versione di volta in volta attuale. Hanno inoltre valore integrativo e prioritario le Condizioni Supplementari aggiornate di RSI per Prestazioni effettuate nei Centri Servizi Rohde&Schwarz e presso l’azienda del Commit- tente di RSI.
8.2. I preventivi sono da ritenersi non vincolanti e sono elaborati previo accordo disgiunto. I costi di elaborazione del preventivo sono compresi nel prezzo, salvo patto contrario, e sono da fatturare separatamente in caso di mancato conferimento dell’ordine.
8.3. Prima di iniziare ad eseguire la prestazione, gli oggetti messi a disposizione del Committente si devono trovare, al completo, in un luogo convenuto, compresi gli accessori e – in caso di prodotti di terzi – comprese le istruzioni per l’uso, le descrizioni e il loro listino prezzi. I costi di spedizione sono a carico e a rischio del Committente. Tutti i lavori di preparazione che il Committente è tenuto ad effettuare prima dell’installazione devono essere progrediti al punto tale da poter iniziare immediatamente con l’adempimento delle prestazioni all’arrivo del personale incaricato da RSI, e da poter eseguire l’opera senza interruzioni.
8.4. Il Committente è tenuto a procurare tempestivamente a proprie spese, nella misura necessaria e nella qualità idonea tutto il personale di supporto, i lavori ausiliari estranei al settore di RSI, oggetti e materiali necessari, forza lavoro, acqua, allacciamenti e adduzioni, indumenti e dispositivi di prote- zione, locali adeguati (compresi quelli per immagazzinare materiali). Il Committente è tenuto inoltre a procurare tempestivamente e a proprie spese concessioni amministrative, compresi i permessi di soggiorno, nonché a comunicare disposizioni antinfortunistiche specifiche del luogo.
8.5. Prima dell’inizio dell’adempimento della prestazione il Committente è tenuto a mettere a disposizione senza esplicita richiesta tutte le indicazioni necessarie riguardo alla posizione di condutture nascoste insieme alle indicazioni di statica necessarie.
8.6. RSI ha la facoltà di decidere il luogo di adempimento delle prestazioni, qualora queste non debbano essere adempiute in un luogo soltanto.
8.7. Se l’adempimento delle prestazioni viene ritardato da circostanze non imputabili a RSI, in particolare sul cantiere o nel luogo di esecuzione, il Commit- tente è tenuto ad assumersi i costi derivati a RSI, compresi i costi del tempo di attesa e degli ulteriori necessari viaggi del personale lavorativo:
9. Software
9.1. RSI concede al Committente il diritto non esclusivo di utilizzare i programmi informatici e la relativa documentazione oggetto del contratto (i programmi informatici e la relativa documentazione sono denominati insieme „software”) esclusivamente per la messa in funzione dell’hardware previsto o com- preso nella fornitura. Il diritto di utilizzo è limitato al periodo convenuto; salvo patto contrario il diritto di utilizzo è illimitato nel tempo. Il diritto di utilizzo
del software non include in particolare né il diritto alla traduzione, alla locazione, al prestito, alla sublicenza, né il diritto alla divulgazione, alla comuni- cazione pubblica e alla messa a disposizione online a terzi esterni all’azienda del Committente. Il diritto di utilizzo non include inoltre il diritto alla riproduzione, qualora questa non si renda necessaria per la messa in funzione dell’hardware previsto o compreso nella fornitura, oppure per realizzare una copia di sicurezza. Xxxxx restando diverse disposizioni di legge o salvo patto contrario per iscritto, il Committente non è autorizzato a elaborare il software in tutto o in parte, a decompilarlo, a disassemblarlo oppure a svilupparlo in altro modo allo scopo di risalire al codice sorgente.
9.2. RSI concede al Committente il diritto - revocabile per giusta causa – di trasferire a terzi il diritto di utilizzo a lui stesso concesso. Il Committente è tuttavia autorizzato a trasferire a terzi il diritto di utilizzo del software soltanto insieme all‘hardware da lui acquistato con il software di RSI, o quello previsto da RSI per il software stesso. In tal caso il Committente è tenuto ad applicare a terzi gli obblighi e le limitazioni ivi enunciate.
9.3. La cessione del software avviene esclusivamente in forma leggibile da calcolatore (object code), senza codice sorgente (source code) e documenta- zione del codice sorgente.
9.4. RSI rimane titolare di tutti i restanti diritti relativi al software.
9.5. Se viene ceduto al Committente un software per il quale RSI è titolare soltanto di un diritto di utilizzo derivato e che non sia un software open source (software di terze parti), si applicano le condizioni di utilizzo convenute tra RSI e il concessore di licenza, anche per i rapporti di negozio tra RSI e il Committente - in aggiunta e prioritariamente a quanto previsto al presente articolo 9. Se viene ceduto al Committente un software open source, si applicano le condizioni di utilizzo del software open source, che sono prioritarie rispetto alle disposizioni del presente articolo 9. RSI cede al Commit- tente il codice sorgente almeno su richiesta, ove le condizioni di utilizzo del software open source richiedano una produzione del codice sorgente. RSI rimanderà, in luogo appropriato, all’esistenza e alle condizioni di utilizzo del sofware di terze parti, compreso il software open source, e renderà accessibili le condizioni di utilizzo stesse.
10. Garanzia per vizi della cosa
10.1. In caso di forniture e/o prestazioni che presentino vizi, RSI dovrà a sua scelta rimuovere il vizio gratuitamente tramite una miglioria, in altre parole effettuare la fornitura o eseguire nuovamente la prestazione (azioni di seguito indicate con il termine „adempimento successivo”), a condizione che la causa del difetto sussista già al momento del passaggio del rischio come all’articolo 7.
10.2. Il Committente deve esercitare i derivanti da vizi della cosa a pena di decadenza entro dodici (12) mesi calcolati dal termine di consegna, definito agli articoli 2.1 e 5.2 e quello della presa in consegna, definito all’articolo 6.
Ciò non trova applicazione nel caso in cui siano previste per legge scadenze, nonché in caso di dolo, reticenza dolosa del vizio o per mancata osservazione di una garanzia di qualità.
10.3. Il Committente è tenuto a denunciare immediatamente a RSI per iscritto e dettagliatamente eventuali vizi della cosa e comunque entro 8 giorni in caso di forniture e di 60 giorni in caso di prestazioni. Se la denuncia è infondata, RSI ha il diritto di richiedere al Committente il risarcimento delle spese eventualmente sostenute.
10.4. A RSI deve essere sempre concessa la possibilità di un adempimento successivo entro un periodo ragionevolmente adeguato. Se il difetto non viene eliminato, il Committente può recedere dal contratto o ridurre il compenso, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento danni di cui all’articolo 12.
10.5. Non sussistono diritti per vizi della cosa nei casi seguenti:
10.5.1. in caso di divergenze soltanto irrilevanti rispetto alle caratteristiche pattuite e/o di diminuzione irrilevante dell’utilizzabilità;
10.5.2. in caso di danni sorti dopo il passaggio del rischio (p. es. a causa di imperizia o negligenza, per l’uso di mezzi di produzione inadatti, per eccessiva sollecitazione, a causa di lavori edili imperfetti, di un terreno edificabile inadatto) o per deperimento naturale;
10.5.3. in caso di danni sorti a causa di interferenze di natura chimica, elettrochimica, elettrica e atmosferica o di altri agenti esterni sopravvenuti dopo il passaggio del rischio e non previsti da contratto, oppure;
10.5.4. qualora il vizio sia sopraggiunto a seguito di una modifica o installazione delle forniture e/o delle prestazioni non eseguita a regola d’arte dal Committente o da terzi e contrariamente alle specifiche delle istruzioni d’uso, o insieme a prodotti non forniti da RSI.
10.6. I costi necessari all’adempimento successivo, in particolare quelli concernenti trasporto, viaggio, lavoro e materiali, sono a carico di RSI, a patto che la merce oggetto della fornitura non sia stata trasportata – contrariamente al suo utilizzo specifico - in un luogo diverso dal luogo di consegna convenuto. Qualora la merce oggetto della fornitura - dopo il suo utilizzo specifico – sia stata trasportata in un luogo diverso da quello convenuto, sono a carico di RSI soltanto i costi che sarebbero derivati se il Committente non avesse intrapreso il suddetto trasporto della merce. I conseguenti costi aggiuntivi sono in questo caso a carico del Committente.
10.7. Software
Sono considerati vizi del software soltanto le divergenze dalle specifiche che siano dimostrate dal Committente e riproducibili. Non sussiste tuttavia alcun vizio, se questo non compare nell’ultima versione del software ceduta al Committente e il cui utilizzo sia ragionevole per il Committente. Non sussistono inoltre diritti del Committente per vizi della cosa, se il vizio deriva da una delle seguenti circostanze: (i) incompatibilità del software con il sistema di elaborazione dati utilizzato dal Committente, (ii) utilizzo del software insieme a software di terzi, ove questo non sia esplicitamente previsto nella documentazione di RSI o permesso altrove per iscritto da RSI, (iii) manutenzione non adeguata del software da parte del Committente o di terzi.
10.8. Taratura
La taratura stabilisce, sotto condizioni specificate, una relazione tra i valori forniti da uno strumento o apparecchiatura per misurazione e i corrispondenti valori normati di una grandezza misurabile. Lo scopo delle misurazioni è definito dai dati tecnici o dalle loro descrizioni dei prodotti. In base a istruzioni specifiche, i valori rilevati possono essere registrati in un documento e considerati corretti al momento della verifica. Al momento dell’operazione di taratura, il Committente ha il diritto di accertarsi della corretta esecuzione della stessa nei locali commerciali di RSI. Il Committente non può far valere ulteriori diritti derivanti da vizi.
10.9. Sono esclusi ulteriori diritti derivanti da vizi della cosa.
11. Garanzia per l’evizione / Violazione dei diritti di protezione industriale
11.1. RSI è tenuta ad eseguire le forniture e/o prestazioni esenti da diritti di terzi, p. es. diritti di protezione industriale e diritti d’autore di terzi (di seguito definiti „diritti di protezione”) solamente nel paese del luogo di consegna. Qualora un terzo, a causa della violazione dei diritti di protezione avvenuta mediante l’uso conforme a contratto delle forniture e/o prestazioni di RSI, avanzi nei confronti del Committente delle pretese legittime, RSI risponde verso il Committente come segue ed entro il termine di decadenza di cui all’articolo 10.2.
11.1.1. RSI può a sua scelta e a proprie spese ottenere un diritto di utilizzazione per le relative forniture e/o prestazioni, oppure modificarle in modo che non sia violato il diritto di protezione, oppure provvedere alla loro sostituzione.
11.1.2. Qualora ciò non fosse possibile a condizioni ragionevolmente accettabili per RSI, spettano al Committente i diritti di risoluzione o di riduzione del prezzo previsti dalla legge e il risarcimento danni di cui all’articolo 12.
11.1.3. Gli obblighi di RSI di cui sopra sussistono solamente qualora il Committente provveda immediatamente a informare per iscritto RSI circa le pretese avanzate dal terzo, non riconosca la violazione e alla RSI rimangano riservate tutte le misure volte ad eliminare il danno nonché le trattative di transazione. Qualora il Committente, per motivi di rivendicazione dei diritti di terzi, dovesse sospendere l’utilizzo delle forniture e/o prestazioni, è tenuto a portare a conoscenza del terzo che la sospensione dell’utilizzo non comporta alcun riconoscimento della violazione di un diritto di protezione.
11.2. Resta escluso qualsiasi diritto del Committente per vizi giuridici, qualora le cause della violazione del diritto di protezione siano a lui imputabili.
11.3. Resta inoltre escluso qualsiasi diritto del Committente, qualora la violazione del diritto di protezione fosse dovuta a specifiche prescrizioni del Commit- tente, ad un utilizzo non prevedibile da RSI, oppure al fatto che il Committente o terzi abbia modificato le forniture e/o prestazioni e la abbia utilizzate con altri prodotti non forniti da RSI.
11.4. Sono escluse ulteriori pretese per vizi giuridici.
12. Responsabilità civile per danni
12.1. RSI risponde illimitatamente per danni a essa imputabili a titolo di dolo o colpa grave, e a titolo di colpa per i danni alla vita e biologici. Rimane salva la responsabilità in conformità alla legge (decreto legislativo n. 206/2005) sulla responsabilità per i danni derivanti dal prodotto.
12.2. Indipendentemente dal motivo giuridico – e compreso il ritardo (articolo 5.5), la garanzia per i vizi della cosa (articolo 10), la garanzia per i vizi giuridici (articolo 11) e qualsiasi altra garanzia - la responsabilità di RSI nei confronti del Committente è comunque limitata a un totale del quindici percento (15%) del corrispettivo pattuito.
12.3. Fermo restando la responsabilità di cui agli articoli 12.1 e 5.5, RSI non risponde di danni patrimoniali o indiretti, compenso delle spese, lucro cessante, perdita della produzione, interruzioni dell’attività commerciale, di danni derivati da diritti di terzi, mancati utilizzi, dispendi finanziari, perdite d’interessi e diritti derivati da un acquisto di rimpiazzo effettuato, nonché della perdita di dati, informazioni e programmi derivati da un errore di software.
12.4. Salvi i diritti di risarcimento ai sensi della legge (articolo 12.1), i diritti al risarcimento danni si prescrivono entro dodici (12) mesi dall’insorgere del diritto stesso, dalla sua conoscenza o negligenza colposa da parte del Committente, impregiudicato l’articolo 10.2.
12.5. Sono escluse ulteriori responsabilità civili per danni da parte di RSI.
13. Diritto applicabile / Foro competente
13.1. I rapporti contrattuali tra RSI e il Committente sono regolati esclusivamente dal diritto italiano, con esclusione delle disposizioni in materia di conflitto di legge. Si esclude l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionali di beni mobili (CISG).
13.2. Per tutte le controversie risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, unico foro competente è Roma, qualora il Committente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. RSI è tuttavia autorizzata ad adire le vie legali anche nella sede del Committente.
14. Validità del contratto
14.1. In caso d’inefficacia giuridica di singoli punti, tutte le restanti clausole del contratto rimangono vincolanti. Ciò non vale se l’insistenza nell’applicazione del contratto dovesse risultare eccessivamente onerosa per una delle parti.
14.2. Tutti gli accordi contrattuali – compresi i patti accessori – necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per la deroga al requisito di forma scritta.
XXXXX & SCHWARZ ITALIA S.p.A., XXX XXXXXXXXX, 0000, 00000 XXXX, XXXXXX
Ragione Sociale: | Luogo, data: | ||
Firma: | Firma: | ||
Nome/Cognome | Nome/Cognome | ||
Titolo/Qualifica | Titolo/Qualifica |
Il Committente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, previa rilettura approva specificamente i seguenti articoli delle condizioni generali: 5.5., 5.6. (clausola limitativa dei danni da ritardo) 5.7. (clausola limitativa del diritto di risolvere il contratto), 5.8. (decadenza dall’eser- cizio dei diritti derivanti dal ritardo), 6 (obbligo di accettazione e presa in consegna, limitazione della facoltà di opporre eccezioni alla consegna), 7 (passaggio del rischio, rinvio agli INCOTERMS), 10.2 (decadenza dal diritto di esercitare i diritti derivanti dai vizi), 10.9 (limitazione della responsabilità per vizi), 10.5. (limiti alla facoltà di opporre eccezioni derivanti dai vizi), 11.1 (decadenza dal diritto a far valere la violazione dei diriti di proprietà intellettuale), 12 (limitazione della responsabilità per danni), 13 (competenza esclusiva)
Ragione Sociale: | Luogo, data: | ||
Firma: | Firma: | ||
Nome/Cognome | Nome/Cognome | ||
Titolo/Qualifica | Titolo/Qualifica |