CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto Sanità
A seguito del parere favorevole espresso in data 24 dicembre 1999 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto Sanità nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 19 gennaio 2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 2000 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra :
l’ ARAN nella persona del Presidente prof. Xxxxx Xxxx’Xxxxxx
.......................................................
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
per le XX.XX. di categoria : per le confederazioni sindacali : CGIL - F.P. Sanità ................................................ CGIL...................................................
FIST - CISL ................................................ CISL ................................................
UIL - Sanità ................................................ UIL ................................................
RSU : Xxxxxxx, Xxxxx, Fase, U.S.A.E. .............................................
Xxxxx, Xxxxx, Xxx ................................................
Federazione Nazionale
Fials - Confsal Sanità ................................................ CONFSAL..........................................
C.S.A. di Cisas Sanità ................................................ CISAS ................................................
(Cisas Sanità, Cisal (Fls/Cisal,
Cisal Sanità, Dirsan Cisal), Confill Sanità - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi)
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto Sanità.
CCNL per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto Sanità
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente contratto si applica al personale confluito nelle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), esclusi i dirigenti, al fine di consentire il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse.
2. A tal fine, ai sensi dell’art. 41, comma 8, del CCNL 7 aprile 1999 del comparto Sanità, con il presente contratto vengono definite le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA al personale del SSN onde pervenire ad un sistema classificatorio omogeneo.
Art. 2
Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione
1. Le tabelle di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall’art. 41, comma 8, del CCNL 7 aprile 1999, facendo riferimento a :
a) Contratti collettivi attualmente applicati al personale in servizio ;
b) Xxxxxxx e categorie di provenienza del personale ;
c) Contenuto mansionistico delle qualifiche e/o categorie di appartenenza, con particolare riguardo al personale proveniente dal settore privato i cui profili professionali non siano sufficientemente tipizzati nei settori di provenienza.
2. Per il personale proveniente da altri comparti, ove i CCNL abbiano previsto un nuovo sistema classificatorio diverso da quello del SSN, ai fini dell’equiparazione si tiene conto della precedente posizione o qualifica funzionale nonché del livello economico di provenienza del personale, procedendo all’inserimento di esso, secondo i profili di inquadramento del SSN. Tale criterio si applica anche nel caso in cui nel comparto pubblico di provenienza non sia stato ancora individuato il nuovo sistema classificatorio del personale.
Art. 3
Struttura della retribuzione
1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale confluito nelle ARPA da comparti diversi dal SSN, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del CCNL 7 aprile 1999, è attribuito :
a) il trattamento economico iniziale, di cui all’art. 32, lett. a), dello stesso CCNL ;
b) l’indennità integrativa speciale in atto goduta per il SSN del corrispondente livello di inquadramento;
c) la retribuzione individuale di anzianità in atto percepita ;
d) l’indennità professionale specifica, ove prevista per il relativo profilo dalla tabella all. 6 al CCNL 7 aprile 1999.
2. Alla costituzione del trattamento economico iniziale del personale confluito formato da due voci (stipendio tabellare iniziale e misura comune dell’ex indennità di qualificazione professionale), ai sensi dell’art. 30 del CCNL 7 aprile 1999, concorrono lo stipendio tabellare iniziale in atto goduto dal personale interessato nonché ogni altra indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale nella misura concorrente a costituire oltre al trattamento tabellare iniziale anche la seconda voce del trattamento economico iniziale.
1. Gli oneri per l’attribuzione del trattamento economico iniziale, di cui al comma 2, qualora le voci sopra richiamate non fossero sufficienti, sono a carico dei bilanci delle ARPA. Nel caso in cui, viceversa, le voci economiche sopra richiamate diano luogo ad un saldo positivo, la parte residua, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, verrà conservata come assegno ad personam, riassorbibile con i passaggi alle fasce economiche superiori o a seguito del passaggio alla categoria superiore, ovvero come fascia retributiva superiore, ove ne abbia la consistenza. A tale inquadramento economico provvedono direttamente le ARPA. Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
4. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo rimangono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL del 7 aprile 1999, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario
5. É, altresì, a carico delle ARPA la corresponsione della specifica indennità professionale di cui alla tabella all. 6 al CCNL 7 aprile 1999, utilizzando allo scopo l’eventuale saldo positivo di cui al comma 3.
Art. 4 Inquadramento del personale
1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l’inquadramento del personale confluito nelle ARPA negli organici delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di inquadramento.
2. Per le ARPA già attivate la data di inquadramento del personale decorre dal 1.11.1998 .
Art. 5
Norme finali e transitorie
1. L’adeguamento nominale dei profili del personale confluito a quello in atto del personale del SSN è effettuato direttamente dalle ARPA, sulla base delle declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999 e delle tabelle di equiparazione del presente contratto.
2. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale interessato si applica il sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999 anche per ciò che attiene i passaggi di cui agli artt. 16 e 17, le posizioni organizzative degli artt. 20 e 21 nonché la progressione economica orizzontale dell’art. 35 del CCNL citato. A tal fine, i fondi previsti dagli artt. 38 e 39 del CCNL stesso sono formati ed incrementati con le stesse modalità e procedure stabilite dalle norme indicate.
3. Nell’ambito del sistema classificatorio, fermo restando l’obbligo di osservanza del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, le ARPA individuano con atti regolamentari, anche per la prima applicazione, criteri e procedure per i passaggi tra le categorie e all’interno delle categorie, coerenti con i processi di riorganizzazione interna ispirati alla omogeneizzazione delle diverse provenienze.
4. I regolamenti concorsuali delle Agenzie devono essere coerenti, per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all’impiego e, per quelli specifici, con le declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL del 7 aprile 1999.
5. Le parti di cui al presente contratto, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito della definizione della formazione complementare, si incontreranno per l’individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati. Analogamente si procede per l’individuazione di nuovi profili non sanitari.
Allegato n. 1
TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE ARPA A QUELLO DEL COMPARTO SANITÁ
CCNL comparto sanità | CCNL (1) regioni - autonomie locali | CCNL (1) comparto ministeri | CCNL (1) comparto università | CCNL (1) comparto scuola | CCNL (1) cooperative produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini | CCNL (1) lavoratori industria alimentare |
CAT. | CAT. / LIV. | AREE / LIV. | LIV. | AREE / LIV. | LIV. | LIV. |
A | A /I - II – III | A/ I - II – III | I - II – III | A/ I - II – III | 1° - 2° | 5° – 6° |
B | } B / IV | B1 / IV | IV | B / IV | 3° | 4° |
B - liv. BS | B3/ V | B2 / V | X | 0x - 0x | 0x | |
0xX | ||||||
X | X / XX | X0 / XX | XX | C/ VI | 6° | 3°A (3) 2° |
D | } D / VII | C1/ VII | VII | 7° | 1° | |
D - liv. DS | D3/ VIII | C2 / VIII | VIII | D / VIII | 8° | 1° Super |
C3 / IX | IX (2) | Quadri (2) | 1° Super Quadri |
(1) Per i comparti Regioni Autonomie Locali, Ministeri e Scuola, ai fini della equiparazione sono state utilizzate le nuove categorie o aree e, per chiarezza, anche l’ex livello di provenienza. Per gli altri comparti pubblici e settori privati ove non vi è ancora il sistema classificatorio, si è fatto riferimento alle posizioni funzionali e/o ai livelli economici corrispondenti per contenuti mansionistici a quelli del SSN.
(2) Per i comparti o settori ove esistono l’ex IX livello ed i Quadri, le ARPA definiranno, oltre al trattamento economico iniziale, le fasce economiche di inquadramento.
(3) Tale equiparazione riguarda esclusivamente i tecnici di laboratorio diplomati inseriti nella categoria 3A del CCNL indicato nella colonna di riferimento.
Allegato n. 1
TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE ARPA A QUELLO DEL COMPARTO SANITÁ
CCNL comparto sanità | CCNL (1) quadri ed impiegati agricoli | CCNL (1) personale addetto ai pubblici servizi del gas e dell’acqua e vari | CCNL (1) personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico - forestale (operai) | CCNL (1) personale ENEA | CCNL (1) personale non medico dipendente da strutture sanitarie private laiche e religiose | CCNL(1) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto | CCNL(1) lavoratori aziende municipaliz- zate di igiene urbana | |
CAT. | LIV. | LIV. | LIV. | LIV. | LIV. | LIV. | LIV. | |
A | 6° | D1-D2 | 1° | 1°-2° | 1° - 2° - 3° | 9°-8° | 1°-2° | |
B | } | 5° | C3 | 2°-3° | 3°-4° | 4° | 7° | 3° |
B - liv. BS | 4° | C2 | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° | |
C1 | 4° (+ magg. econ. coord.) | 5° | 5° | |||||
C | 3° | B3-B2-B1 | 6° | 6° | 4° | 6° | ||
D | } | 2° | A3-A2-A1 | 7° | 7° | 3° | 7° | |
D - liv. DS | 1° Quadri (2) | Quadri (2) Quadri super | 8° | 8°-8° bis | 2°-1° | 8° Quadri (2) |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Con riferimento all’art. 19, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999 per il comparto Sanità, le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli “assistenti tecnici” limitatamente a quelli che operano presso i Dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per l’ambiente).
Tra detto personale è ricompreso nelle ARPA il personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico che effettua esami di laboratorio per il controllo delle matrici ambientali e alimentari nonché il personale tecnico diplomato e/o di vigilanza comunque denominato, proveniente da altri comparti o settori, fermo restando il rispetto della tabella di equiparazione allegata al presente Contratto con riferimento ai livelli di provenienza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Le parti auspicano che gli organi istituzionalmente competenti in materia previdenziale dispongano che al personale pubblico comunque confluito nelle ARPA, già iscritto dall’Amministrazione di provenienza ai fini del trattamento di quiescenza, all’assicurazione generale obbligatoria o altre forme pensionistiche obbligatorie sostitutive ed esclusive, si applichino le disposizioni sulla facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita (in analogia a quanto previsto dall’art. 6 della legge 29.12.1988, n. 554).
Le parti auspicano, invece, che per il personale non proveniente dall’impiego pubblico, che fruisce di eventuali iscrizioni previdenziali ed assistenziali integrative facoltative e/o obbligatorie presso Enti o Fondazioni di diritto privato, già previste o consentite dai contratti collettivi o integrativi aziendali di provenienza del personale stesso, vengano trovate soluzioni per l’adeguamento al trattamento previdenziale ed assistenziale del comparto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti confermano che i servizi prestati dal personale confluito nelle ARPA presso Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici o privati di provenienza sono equiparati a quelli del SSN nei concorsi e nelle progressioni interne presso le ARPA, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all’all. 1.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti si danno atto di un probabile errore materiale nella tabella allegato 1 con riferimento alla nota 3, in quanto il personale di riferimento dovrebbe ricomprendere le figure del livello 3 dei lavoratori provenienti dall’industria alimentare.
La verifica della sussistenza dell’errore e la sua correzione sarà portata a conclusione nell’ambito del CCNL del 2° biennio di parte economica 2000-2001.