Contract
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del…
VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTO il comma 13-ter dell’ articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’ articolo 33 del decreto legge 30 maggio 2021, n. 77, secondo cui: “Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14”.
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, secondo cui le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale la modulistica unificata e standardizzata adottata in conferenza unificata e vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere informazioni o documenti di cui sono già in possesso ovvero ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica unificata e standardizzata;
VISTA l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione;
VISTO l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, secondo cui: “Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero”;
SENTITE le rappresentanze dei professionisti e delle associazioni imprenditoriali
VISTA la nota n…………………….del…………………………..
ACQUISITO, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza , l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1
(Modulistica unificata e standardizzata)
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali sottoscrivono accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate concernenti l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione, è adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Attesa l’urgenza dell’adozione della modulistica di cui al comma 1, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Le Regioni, le Province Autonome e i Comuni adottano le misure organizzative e tecnologiche necessarie per assicurare la massima diffusione e la gestione anche telematica del modulo.