Accordo di collaborazione ai sensi dell’ex art 15 della L. 241/90 avente ad oggetto “Studi vegetazionali nella Riserva naturale di “Monte Catillo”
Accordo di collaborazione ai sensi dell’ex art 15 della L. 241/90 avente ad oggetto “Studi vegetazionali nella Riserva naturale di “Monte Catillo”
Tra
La Citta metropolitana di Roma Capitale con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx, C.F. 80034390585 in persona del dirigente del Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” - Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” , suo
Rappresentante per la stipula del presente accordo, domiciliato per gli effetti della presente accordo in Xxxxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, d’ora in poi denominata “CMRC”,
e
il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università Sapienza di Roma con sede in Roma, P.le Xxxx Xxxx 5, C.F 80209930587, rappresentato dal direttore del Dipartimento di Biologia ambientale………………………… domiciliato per il presente accordo in Xxx X.xx Xxxx Xxxx 0, 00000, Xxxx, d’ora in poi denominato “Dipartimento”.
Il Dipartimento e la CMRC sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito
Premesso che:
gli articoli 5, 19 e 20 del DLgs 267/2000, che attribuiscono alle province compiti e funzioni in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;
l'art. 1 comma 16 della Legge 07 Aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" a seguito del quale, dal 1° Gennaio 2015, la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 Dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana;
l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
il comma 44 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, con il quale alle città metropolitane sono attribuite, oltre alle funzioni attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le funzioni fondamentali delle province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è compresa la tutela e valorizzazione dell’ambiente;
la Legge regionale 6 Agosto 1999 n. 14 che prevede, al Capo IV – Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, Sezione III – Aree naturali protette, all’art. 104 – funzioni e compiti della Regione e degli Enti locali, che “1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla LR 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche”.
l’art. 44 della Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ha istituito, tra l’altro, quale Area Protetta d’interesse provinciale, la Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli; la cui gestione ai sensi del comma 6, è affidata alla Provincia di Roma, attuale Città metropolitana di Roma Capitale secondo le modalità indicate all’art. 12;
la delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24.09.1998 con la quale, tra l’altro, è stata individuata la forma diretta di gestione delle aree protette di interesse provinciale già istituite o istituende ai sensi della Legge regionale 29/1997 citata, per il tramite dell’allora Servizio “Aree Protette - Parchi regionali” del Dipartimento V, oggi Servizio “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Xxx.xx IV;
la Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 147 del 27.07.2006 di “nuova programmazione delle modalità di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale” , con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo di gestione in economia delle Aree protette che, mediante la compartecipazione attiva degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e/o privati attivi sui territori dell’area Protetta e sui territori contigui, consenta di perseguire le finalità di promuovere le aree ed ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza produttiva e l’efficacia dell’azione e di conseguire gli obiettivi descritti in deliberazione e di seguito sommariamente richiamati:
• implementazione delle attività di tutela e valorizzazione delle risorse, ricerca scientifica, inventario, conservazione della biodiversità;
• compartecipazione attiva agli EE LL. ed altri soggetti pubblici e/o privati del territorio stesso e di quello contiguo, anche mediante la gestione associata di beni, attività, personale, messi in comune dai vari soggetti al fine di concorrere, in un’ottica di sistema ed in modo sinergico, alla promozione e allo sviluppo del territorio;
• realizzazione di nuovi servizi all’utenza e potenziamento di quelli già forniti;
il Dipartimento svolge attività di ricerca sui temi della conservazione della flora e della vegetazione, anche in relazione alla gestione a alla pianificazione, con un approccio integrato che considera la complessità delle interazioni fra tutti i processi coinvolti nella molteplicità di usi del territorio e delle sue risorse;
il Dipartimento ha l’obiettivo di sviluppare una rete di relazioni con enti e istituzioni che promuovono e sostengono la conservazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, sia per finalità di ricerca che per la formazione universitaria;
la Riserva Naturale di Monte Catillo è un’area di eccezionale pregio naturalistico, soprattutto in relazione alla sua componente floristica e vegetazionale; in questo contesto è di primaria importanza la conoscenza delle comunità vegetali presenti, l’articolazione in habitat come previsto dagli schemi di classificazione europei, la mappatura di tali habitat per conoscerne aspetti quantitativi e distributivi, per valutare priorità e strategie conservazionistiche e di gestione, soprattutto tenendo conto dei frequenti incendi, che interessano soprattutto la parte meridionale
della Riserva, modificando il mosaico vegetazionale e costituendo uno dei fattori di disturbo più rilevanti;
le conoscenze vegetazionali ad oggi disponibili per la Riserva risultano essere: una cartografia realizzata su ortofoto dell’anno 2000 che presenta una serie di limiti tecnici, oltre alla data di realizzazione, quali l’unità minima cartografabile, la presenza di diffusi problemi topologici, una legenda sviluppata con un’ottica molto locale che la rende poco utile ad inquadrare la Riserva nell’attuale quadro normativo e conservazionistico di respiro unionale;
la CMRC ha sottoscritto in data 16/09/2020 con l’Università Sapienza di Roma la convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le Aree protette di propria gestione e che in virtù di tale convenzione si è svolto a novembre 2020, presso la riserva naturale di Monte Catillo, il tirocinio della durata di 75 ore di uno studente del corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura è stato coordinato dalla prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx del Dipartimento di Biologia Ambientale e finalizzato alla valutazione propedeutica delle indagini necessarie per un aggiornamento della cartografia della vegetazione della medesima Riserva;
gli incontri propedeutici tra CMRC e Dipartimento hanno confermato un interesse pubblico comune alle Parti da attuare in reciproca collaborazione e finalizzato all’aggiornamento della cartografia della vegetazione dell’area della Riserva naturale di Monte Catillo tramite attività di ricerca, analisi, monitoraggio delle componenti botaniche e vegetazionali;
è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito accordo tale rapporto di collaborazione; le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti;
le stesse soddisfano esclusivamente pubblici interessi in materia di ricerca, tutela dell’ambiente, di recupero ai fini conservazionistici e di gestione dell’area interessata;
l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D. Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
Ritenuto che:
le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, condividono e riconoscono il comune interesse per lo sviluppo di attività scientifiche, didattiche, di monitoraggio e di ricerca connesse alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse ambientali
del territorio oggetto di studio e pertanto convengono sull’opportunità di collaborare organicamente in tale direzione;
La CMRC opererà nell’ambito del presente accordo attraverso la struttura del Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Dipartimento IV nell’interesse delle finalità di conoscenza e monitoraggio scientifico ai fini della gestione della Riserva Naturale di Monte Catillo;
Il Dipartimento opererà attraverso la propria struttura, consistente nel patrimonio umano e materiale (professori, ricercatori, borsisti, supporti tecnici e tecnologici, cartografie, attrezzature di laboratorio), nell’interesse del potenziamento della ricerca scientifica per la pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, tramite attività di studio, di reporting, di valutazione ed elaborazione di informazioni e dati ambientali;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:
1. produzione di una cartografia degli habitat della Riserva che sia aggiornata in termini spaziali e tipologici;
2. valutazione della rilevanza della Riserva nel contesto della direttiva unionale Habitat;
3. analisi della vegetazione delle aree incendiate e dei determinanti della diversità di piante vascolari;
4. realizzazione di contenuti testuali e grafici, corredati con documentazione fotografica, da destinare alla realizzazione, successivamente all’accordo di collaborazione, di una pubblicazione monografica sugli aspetti vegetazionali della Riserva naturale di Monte Catillo di carattere scientifico/divulgativo.
Punto 1 - Cartografia aggiornata
Nel corso del presente accordo di collaborazione si porterà a termine una cartografia aggiornata della vegetazione sviluppata su ortofoto del 2014 con attenzione anche a dati da satellite aggiornati (2020), disegnata a una scala di dettaglio 1:2.000 che rispetterà un’unità minima cartografabile di
0.2 ettari, in cui saranno risolti i problemi topologici. Oltre a questo, la cartografia avrà un’elevata risoluzione tipologica basata su schemi europei di classificazione degli habitat che permettono non solo un’universale leggibilità ma anche l’associazione di tali habitat a quelli di interesse conservazionistico riportati nell’Allegato I della Direttiva (92/43/CE).
Preliminare alla fase di aggiornamento della cartografia sarà l’acquisizione dei dati esistenti e in possesso della CMRC, e in particolare relazioni, rilievi, dati cartografici vettoriali e raster.
La cartografia aggiornata verrà elaborata come shapefile con tabella di attributi facilmente consultabile che riporterà l’habitat secondo la classificazione EUNIS (Xxxxxx et al., 2020) con un dettaglio al terzo livello gerarchico (sia come codice che come denominazione, l’associazione delle classi EUNIS con gli Habitat della Direttiva (43/92/CE), l’estensione e il perimetro di ciascun poligono.
La cartografia verrà realizzata anche come layout utilizzabile in file immagine e pdf con legenda facilmente consultabile e le caratteristiche principali (scala, unità minima cartografabile, ortofoto utilizzate).
Punti 2 e 3 – Variazioni in quantità e qualità della vegetazione in relazione al disturbo da fuoco
La cartografia sarà il punto di partenza per le attività ai punti 2 e 3. Rispetto al punto 2, sulla base dell’estensione e della localizzazione di aree potenzialmente interpretabili come habitat inclusi nella Direttiva (92/43/CE). Rispetto al punto 3 la cartografia verrà utilizzata per un’analisi multi- temporale dell’estensione delle diverse tipologie di vegetazione, discutendo le tipologie che registrano aumento o diminuzione di estensione e localizzando le aree che hanno registrato variazioni nelle tipologie vegetazionali rispetto alle aree incendiate. In quest’ottica le fonti eterogenee di dati spaziali relativi alle aree incendiate verranno digitalizzate e restituite in un unico file vettoriale coerente per sistema di riferimento e attributi.
I punti 2 e 3 verranno anche affrontati tramite rilievi floristici completi focalizzati maggiormente sulle aree incendiate e sugli habitat di direttiva. I rilievi floristici verranno svolti in aree di dimensione fissa che permettano il confronto in termini di ricchezza floristica e in base alla stagionalità propria delle diverse tipologie di vegetazione. All’informazione floristica verranno affiancati coordinate spaziali di dettaglio (accuratezza entro i 10 metri) stazionali legati alla topografia e alla struttura della vegetazione che saranno utili nell’interpretare le differenze floristiche rilevate.
Le attività su campo per la raccolta dei dati si svolgerà in collaborazione tra le Parti.
I rilievi verranno inseriti in un database relazionale che verrà consegnato alla CMRC. Esso includerà tutte le informazioni rilevate, dalle coordinate spaziali di ciascun rilievo, all’informazione stazionale e floristica. Si svolgeranno analisi statistiche su tali rilievi volte a individuare i determinanti delle variazioni floristiche con particolare riferimento alle variabili topografiche e relative a incendi (periodo passato dall’ultimo incendio e estensione). I rilievi floristici saranno anche utili nell’interpretare l’effettiva attribuzione delle aree associabili a habitat di Direttiva (43/92/CE) a tali habitat tramite applicazione dell’apposito manuale ISPRA (Xxxxxxxx et al., 2016).
Punto 4 – Report finale e pubblicazione monografica
A conclusione delle indagini effettuate verrà elaborato un report conclusivo sintetico e verranno elaborati e forniti testi, analisi statistiche, elaborazioni grafiche e documentazione fotografica, disponibili come documenti digitali distinti e predisposti per la realizzazione di una pubblicazione monografica dedicata.
La stampa della pubblicazione monografica è esclusa dal presente accordo.
ART. 3
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente Art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità e di equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento e, quindi, determinare la “sinergica convergenza” sulle attività di interesse comune descritte in premessa.
Ai fini dello svolgimento delle attività verranno attivate presso il Dipartimento borse di studio dedicate agli specifici temi.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente accordo.
ART. 4
Dato che la ricerca è svolta congiuntamente dalle parti coinvolte non sussiste correlazione tra l’attività di ricerca eseguita e le elargizioni di denaro.
Le parti operano nell’ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 2, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni di pubblico interesse. I corrispettivi costituiscono un mero ristoro delle spese sostenute non configurandosi come corrispettivi dei servizi resi.
La CMRC verserà al Dipartimento in forma forfettaria la quota complessiva di € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00), come mero rimborso delle spese sostenute nell’ambito delle attività previste nell’Art. 2, con le seguenti modalità:
- 20% dopo due mesi dalla sottoscrizione dell’accordo previa consegna condivisa dai responsabili scientifici indicati all’Art.5 di una bozza della cartografia della vegetazione aggiornata e comprensiva dei punti di controllo della vegetazione;
- 50% dopo sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, alla consegna condivisa dai responsabili scientifici del database dei rilievi floristici realizzati nel periodo e completo di dati spaziali e stazionali;
- 30% dopo 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, alla consegna condivisa dai responsabili scientifici della cartografia definitiva, del report conclusivo e del materiale per la pubblicazione monografica di cui all’Art. 2 del presente accordo.
La corresponsione delle somme indicate è subordinata all’elaborazione di un apposito Report delle attività tecnico-scientifiche eseguite come previste al successivo Art. 9 e alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica/scientifica trasmessa dal Dipartimento al Referente della CMRC per l’accordo, previa emissione da parte del Dipartimento di relative ricevute fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72.
ART. 5
I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:
- per il Dipartimento, la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx del Dipartimento di Biologia Ambientale
- per la CMRC la dott.ssa Xxxxx Xxxxx, referente della Riserva Naturale di Monte Catillo e funzionario del Servizio “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Dip. IV “Tutela e Valorizzazione ambientale”.
ART. 6
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà comune.
Le parti si impegnano ad utilizzare i dati, gli elaborati e i materiali documentari vari relativi alla ricerca in maniera congiunta e concordata preventivamente.
Le parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, previa intesa tra le stesse parti e salvo citare l’accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi e divulgati previa comunicazione all’altra parte.
ART. 7
Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna amministrazione.
ART. 8
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.
ART. 9
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti redigeranno relazioni a firma congiunta dei responsabili scientifici sullo stato di attuazione della collaborazione per ognuno dei temi indicati all’Art. 2 del presente accordo, sia nelle fasi di consegna intermedia che a conclusione delle attività di ricerca, secondo la tempistica indicata all’Art.4.
ART. 10
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 11
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
L’utilizzo degli spazi del Dipartimento sarà disciplinato dal “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 3284/2017.
ART. 12
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nelle strutture ospitanti, sono attribuiti per quanto di competenza al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 13
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 14
Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del
D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione e le spese per l’imposta di bollo faranno carico alla parte richiedente.
ART. 15
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’accordo.
ART. 16
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.
Roma, li …………….
IL DIRIGENTE IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 5 DEL DIPARTIMENTO DI
DIPARTIMENTO IV BIOLOGIA AMBIENTALE
……………………….. ……………………….