CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI,
IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI,
ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHE’ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
SOMMARIO
Art. 1 Campo di applicazione 4
TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI 6
Art. 5 Diritto di affissione 6
CAPO II DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI 8
Art. 8 Flessibilità in tema di distacchi sindacali 8
Art. 9 Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi 9
Art. 10 Permessi sindacali per l’espletamento del mandato 10
Art. 11 Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato 11
Art. 12 Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure 11
Art. 13 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 12
Art. 14 Criteri di ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 12
Art. 15 Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 13
Art. 16 Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali 13
Art. 17 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU 14
Art. 18 Xxxxx speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione 15
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO 17
Art. 19 Trattamento economico 17
Art. 20 Tutela del dirigente sindacale 18
CAPO V PROCEDURE E ADEMPIMENTI 19
Art. 21 Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali
Art. 22 Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali 19
Art. 23 Modalità di recupero delle prerogative sindacali 21
Art. 24 Mutamenti associativi 22
Art. 25 Accertamento rappresentativita’ 22
Art. 26 Titolarita’ prerogative sindacali 23
Art. 27 Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione 24
Art. 28 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione 24
Art. 29 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione 25
Art. 30 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione
Art. 31 Norme finali – comparti di contrattazione 26
TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE 28
Art. 32 Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali 34
Art. 33 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree
Art. 34 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali 35
Art. 35 Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – AREE DIRIGENZIALI 36
Art. 36 Norme transitorie – aree dirigenziali 36
Art. 37 Norme finali – aree dirigenziali 37
TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA 39
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 45
Art. 38 Disposizioni transitorie 45
Art. 39 Disposizioni finali 45
TITOLO I NORME GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
2. Il presente contratto si applica, inoltre, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale esclusivamente per i fini di cui all’art. 28, comma 4 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione).
3. Il Titolo III del presente contratto si riferisce ai soli dipendenti del comparto, mentre il Titolo IV si applica al personale delle aree della dirigenza.
4. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal presente contratto o dai contratti collettivi nazionali di comparto o di area, si applicano le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
ART. 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) “d.lgs. 165/2001”: si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
b) “DM 23 febbraio 2009”: si intende il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) “D.L. 90/2014”: si intende il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;
d) “ACQ 7 agosto 1998”: si intende l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998, e s.m.i.;
e) “comparti”: si intendono i “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego”;
f) “CCNQ 13 luglio 2016”: si intende il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, stipulato il 13 luglio 2016;
g) “aree”: si intendono “le autonome aree di contrattazione della dirigenza”
h) "comparti ed aree": si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;
i) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
j) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
k) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
l) “amministrazione” o “ente”: indica genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate;
m) “RSU”: si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui all’art. 42 del d.lgs.
n. 165/2001, disciplinate, per il personale del comparto, dall’ACQ 7 agosto 1998;
n) con il termine “dirigenti” si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali;
o) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
I. le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
II. le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.
ART. 3
DIRIGENTI SINDACALI
1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:
a) i componenti delle RSU;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.
2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all’amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell’amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI CAPO I
ATTIVITÀ SINDACALI
ART. 4 DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.
ART. 5 DIRITTO DI AFFISSIONE
1. I soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.
ART. 6 LOCALI
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura.
CAPO II
DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
ART. 7
DISTACCHI SINDACALI
1. I dipendenti ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1 (Campo di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione del distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.
2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.
3. In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
ART. 8
FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI
1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno. L’arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.
2. I distacchi frazionati di cui al comma 1 possono proseguire mediante l’utilizzo, in forma cumulata, di permessi per l’espletamento del mandato.
3. Entro il medesimo limite complessivo di cui al comma 1, i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente e può articolarsi:
a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;
b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell’anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell’arco temporale preso in considerazione.
5. Il trattamento economico del lavoratore in distacco sindacale part-time ai sensi del comma 3 è quello previsto all’art. 19, comma 3 (Trattamento economico). Per il diritto alle ferie e per lo svolgimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o
verticale - secondo le tipologie del comma 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part- time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
6. Al personale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dal comma 5 prendendo quale riferimento contrattuale il CCNL del comparto di contrattazione corrispondente all’area dirigenziale cui lo stesso appartiene.
7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salva la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.
8. Con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, i distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.
9. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 3, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
ART. 9
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI
1. Il contingente massimo dei distacchi sindacali fruibili dai dipendenti e dai dirigenti pubblici in tutti i comparti e le aree di contrattazione è quantificato agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi nelle aree dirigenziali) del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
2. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell’ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o all’area.
3. All’interno di ciascun comparto ed area, ogni contingente è attribuito:
- per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
- per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell’art. 43, comma 13 del d.lgs. 165/2001 per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 – viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
5. Le associazioni sindacali rappresentative sono titolari, in via esclusiva, dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto.
ART. 10
PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO
1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato.
2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.
4. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.
5. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all’estero.
7. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.
8. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
9. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell’art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).
10. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
ART. 11
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO
1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
3. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l’amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all’eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
ART. 12
DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO – PROCEDURE
1. I permessi sindacali per l’espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)
2. Entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all’Aran, a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, la percentuale di permessi che, ai sensi dell’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), commi 6, 7 e 8 e dell’art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), commi 6 e 7, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
3. L’Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all’art. 11, comma 3 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato).
4. La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall’Aran tenendo conto:
- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell’accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero
di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell’Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo.
5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
6. L’ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi.
7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.
ART. 13
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali indicati all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
2. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.
3. I permessi di cui al presente articolo sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Agli stessi si applica l’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), comma 7.
4. I permessi di cui al presente articolo non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1, specificatamente indicate.
ART. 14
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
1. Il contingente delle ore di permesso di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) è costituito da n. 218.378 ore all’anno. Di queste:
- n. 20.208 ore è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei comparti e/o nelle aree dirigenziali;
- le restanti n. 198.170 ore sono distribuite tra i comparti e le aree e, successivamente attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative, come indicato agli artt. 29 (Ripartizione dei permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione) e 34 (ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali).
3. Ciascuna associazione sindacale non può superare il contingente delle ore alla stessa assegnate.
ART. 15
ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
2. Le aspettative non retribuite di cui al comma 1 possono essere fruite in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, con le modalità previste dall’art. 8, (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.
3. In tutti i casi di cessazione dell’aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
4. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 comma 1 (Dirigenti sindacali) lettere da a) ad f) hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
5. I dirigenti di cui al comma 4 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
ART. 16
FORME DI UTILIZZO COMPENSATIVO DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola associazione sindacale rappresentativa può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area dirigenziale — le quote di distacchi alla stessa assegnati. Tale possibilità riguarda anche le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stessa aderenti purché la compensazione avvenga:
- nello stesso comparto o area;
- tra comparto e relativa area dirigenziale.
2. I distacchi assegnati alle confederazioni, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari)
in forma compensativa fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
4. Le confederazioni rappresentative possono far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari) alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.
5. Le confederazioni rappresentative possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti e le aree.
6. Le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l’espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari. Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse, ivi incluse quelle che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali.
7. Le richieste di compensazione di cui ai commi precedenti devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell’utilizzo delle prerogative per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data anche notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini della verifica dei contingenti, degli adempimenti istruttori di cui all’art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali) nonché per la trasmissione dei dati previsti dall’art. 22, comma 3 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali).
ART. 17
RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali di cui agli artt. 7 (Distacchi sindacali) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti);
b) diritto ai permessi retribuiti per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;
c) diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari);
d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra organizzazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell’ACQ 7 agosto 1998.
ART. 18
NORME SPECIALI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE
1. Per i dipendenti e dirigenti delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni o integrazioni contenute nel presente articolo.
2. Art. 8, commi 1 e 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):
- il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico;
- i dirigenti di istituto ed i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico;
- nei casi in cui sia possibile l’attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i. ;
- la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.
3. Art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato):
- per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico. Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, i permessi sindacali per l’espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali, possono essere fruiti in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione. Nella singola Istituzione scolastica, educativa e di alta formazione, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti. Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico.
4. Art. 21, comma 1, 3, 6 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):
- con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 6, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e la comunicazione di conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. Le stesse date devono essere rispettate per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa, le quali non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico o accademico, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tale ipotesi è possibile che un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale non retribuita, possa subentrare nella fruizione di un distacco retribuito, resosi nel frattempo disponibile. Le richieste di distacco o di aspettativa per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, possono essere presentate anche oltre termine del 30 giugno di ciascun anno scolastico e del 31 luglio di ciascun anno accademico, qualora l’accoglimento delle stesse non arrechi alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
- con riferimento al comma 3, la procedura d’urgenza per il distacco o per l’aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
5 La ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle Istituzioni scolastiche ed educative è effettuata - con le modalità e procedure previste dall’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato) - dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi uffici scolastici regionali per gli adempimenti successivi.
6. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 19
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall’art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell’art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito:
− il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
− i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
CAPO IV TUTELE
ART. 20
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione collocata in diverso comune ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate. Lo stesso conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione di un assegno "ad personam" riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la posizione giuridica ed economica attribuita nella nuova amministrazione.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente.
5. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all’individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell’organico dell’istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l’assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
6. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. In caso di cessazione dalla carica di componente RSU, il nulla osta viene rilasciato dalla RSU operante al momento della richiesta.
7. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
CAPO V
PROCEDURE E ADEMPIMENTI
ART. 21
PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERMA DEI DISTACCHI ED ASPETTATIVE SINDACALI
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (Distacchi sindacali), 11 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni - accertati i requisiti soggettivi previsti dall’art. 7, comma 1 (Distacchi sindacali) - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dall’avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione, attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dall’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.
2. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative - è consentito l’utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
3. Se la procedura d’urgenza di cui al comma 2 viene richiesta per la prosecuzione o l’attivazione di un distacco o un’aspettativa in favore di un dipendente che stia svolgendo il periodo di prova, quest’ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o dell’aspettativa.
4. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
5. Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell’articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web Gedap.
ART. 22
ADEMPIMENTI E PROCEDURE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato) e dell’art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l’indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l’espletamento del mandato assegnato all’organizzazione sindacale o alla RSU, l’amministrazione provvede immediatamente a darne notizia alle stesse.
3. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
- gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in distacco, anche derivante da cumulo dei permessi, o in aspettativa per motivi sindacali.
Tali dati vengono trasmessi mediante la compilazione di un apposito prospetto all’interno dell’applicativo web GEDAP, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica del rispetto dei contingenti. Il prospetto di rilevazione, di cui l’amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato) e 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali. Lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell’eventuale diniego.
4. I dati a consuntivo di cui al precedente comma 3, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all’avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali).
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell’invio dei dati di cui al presente articolo.
6. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce, in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.
7. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell’utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.
8. L’associazione sindacale o la RSU che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
9. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 4.
ART. 23
MODALITÀ DI RECUPERO DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l’espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, l’amministrazione compensa l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.
2. Analogamente, in caso di superamento dei contingenti delle altre prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l’eccedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica applica quanto previsto dal comma 1. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell’associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze nella fruizione di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell’associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.
3. Le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
4. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 3 siano comunque rappresentative in altri comparti o aree, o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
5. Il piano di cui al comma 4 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari.
6. La restituzione di cui al comma 4 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l’entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.
7. Al fine di non comprimere eccessivamente l’esercizio delle prerogative sindacali, nella definizione del piano di cui al comma 6, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi e dei distacchi di cui al comma 5 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori.
8. Ove l’applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l’ammissione con riserva, per la parte residua si darà comunque luogo al recupero del corrispettivo economico delle prerogative fruite e non spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.
9. Alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnati i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari che sarebbero stati attribuiti alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale. In ogni caso, le prerogative fruite e non spettanti vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione previsto ai commi 4 e 5.
ART. 24 MUTAMENTI ASSOCIATIVI
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diversa è l’ipotesi di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le associazioni sindacali interessate devono fornire all’amministrazione e all’Aran idonea documentazione, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa all’amministrazione e all’Aran, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo PEC. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l’imputazione a quest’ultimo delle stesse.
4. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dall’art. 25 (Accertamento rappresentatività).
ART. 25
ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA’
1. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle organizzazioni sindacali esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
2. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla
trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001.
3. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l’accertamento delle associazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale. Le stesse devono essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all’invio.
4. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.
5. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 1 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali nonché all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le Confederazioni rappresentative per valutare le iniziative conseguenti.
ART. 26
TITOLARITA’ PREROGATIVE SINDACALI
1. Le prerogative sindacali sono assegnate all’associazione sindacale rappresentativa. I poteri e le competenze contrattuali relativi alla contrattazione integrativa - riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie dei CCNL di comparto o di area - sono esercitati dai rappresentanti dei suddetti soggetti, in nome e per conto degli stessi. Conseguentemente, anche la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale avente titolo.
TITOLO III
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2016-2018
ART. 27
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a n. 1.137 unità. Lo stesso si ottiene:
- dalla decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013 operata sulla base del disposto dell’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014;
- dalla riduzione di ulteriori 2 distacchi, che vengono ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area, a seguito del passaggio dei Segretari comunali e provinciali nell’Area delle Funzioni Locali previsto nel CCNQ del 13 luglio 2016.
2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9 comma 3. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 28
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall’art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013.
2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8
4. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall’accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 3, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 3.
5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).
6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
7. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 7 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 29
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013, operata sulla base dell’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 192.300 ore di permesso di cui:
a) n. 13.986 ore ripartite, sulla base della tavola n. 8, tra le confederazioni rappresentative nei comparti;
b) n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.
2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.
3. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 30
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – PERSONALE COMPARTO
1. Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2017-2018. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione dei distacchi, ivi compresi quelli
derivanti dai permessi cumulati di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente Ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ del 17 ottobre 2013, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 28, comma 8 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l’espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all’art. 28, comma 3, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l’Aran comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
ART. 31
NORME FINALI – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 1 alla n. 7, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e dei permessi, di cui agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione), 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 29 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione), entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.
4. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione).
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale
6. Resta fermo che nell’anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante.
7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 vengono automaticamente sostituite dall’Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruite, l’ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative del medesimo comparto, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.
9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.
TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 31, comma 7 (Norme finali – comparti di contrattazione), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall’Aran.
TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001 |
CGIL |
CGS |
CISAL (*) |
CISL |
CONFSAL |
CSE |
UIL |
USAE |
USB |
TAVOLA 2 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI | |
organizzazioni sindacali | numero distacchi |
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI | 290 |
COMPARTO FUNZIONI LOCALI | 271 |
COMPARTO SANITA' | 194 |
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA | 381 |
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | 1 |
totale | 1137 |
TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - DISTACCHI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
CISL FP | 64 | CISL | 7 |
FP CGIL | 59 | CGIL | 6 |
UIL PA | 48 | UIL | 5 |
FED. CONFSAL UNSA(**) | 30 | CONFSAL (**) | 3 |
FED. NAZIONALE INTESA FP(**) | 22 | CISAL(*) | 3 |
USB PI | 21 | USB | 2 |
FLP(**) | 17 | CGS (**) | 2 |
ASGB | 1 | ||
totale | 261 | 29 |
TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FP CGIL | 101 | CGIL | 11 |
CISL FP | 78 | CISL | 8 |
UIL FPL | 49 | UIL | 5 |
CSA REGIONI AUTONOMIE XXXXXX | 00 | XXXXX | 0 |
XXXX | 1 | ||
totale | 244 | 27 |
TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FP CGIL | 47 | CGIL | 5 |
CISL FP | 46 | CISL | 5 |
UIL FPL | 33 | UIL | 3 |
FIALS | 16 | CONFSAL | 2 |
NURSIND | 12 | CGS | 1 |
FSI | 11 | USAE | 1 |
NURSING UP | 10 | CSE | 1 |
ASGB | 1 | ||
totale | 175 | 19 |
1 TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - DISTACCHI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
A | C | ||
FLC CGIL | 105 | CGIL | 11 |
CISL SCUOLA | 88 | CISL | 10 |
FED. UIL SCUOLA RUA(*) | 59 | UIL (**) | 6 |
SNALS CONFSAL (**) | 57 | CONFSAL (**) | 6 |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS(**) | 34 | CGS (**) | 4 |
ASGB | 1 | ||
totale | 343 | 38 |
1 Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: FLC CGIL 95; XXXX XXXXXX 00; FED. UIL SCUOLA RUA(*) 53; SNALS CONFSAL (**) 52; FEDERAZIONE GILDA UNAMS (**) 30; Confederazioni: CGIL 10; CISL 8; UIL (**) 6; CONFSAL (**) 6; CGS (**) 3; ASGB 1.
TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
SNAPRECOM | 1 | UIL | 0 |
USB PI | 0 | USB | 0 |
CISL FP | 0 | CISL | 0 |
FLP | 0 | CSE | 0 |
SIPRE | 0 | USAE | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
UGL PCM | 0 | UGL | 0 |
totale | 1 | 0 |
TAVOLA 8 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE | |
confederazioni | ore permesso |
CGIL | 1.554 |
CGS | 1.554 |
CISAL (*) | 1.554 |
CISL | 1.554 |
CONFSAL | 1.554 |
CSE | 1.554 |
UIL | 1.554 |
USAE | 1.554 |
USB | 1.554 |
totale | 13.986 |
TAVOLA 9 TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permesso |
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI | 22.210 |
COMPARTO FUNZIONI LOCALI | 49.713 |
COMPARTO SANITA' | 45.641 |
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA | 60.534 |
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | 216 |
totale | 178.314 |
TAVOLA 10 COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permesso |
CISL FP | 5.455 |
FP CGIL | 4.981 |
UIL PA | 4.093 |
FED. CONFSAL UNSA(**) | 2.573 |
FED. NAZIONALE INTESA FP(**) | 1.847 |
USB PI | 1.784 |
FLP(**) | 1.477 |
totale | 22.210 |
TAVOLA 11 COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permesso |
FP CGIL | 20.602 |
CISL FP | 15.826 |
UIL FPL | 9.998 |
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 3.287 |
totale | 49.713 |
TAVOLA 12 COMPARTO SANITA' PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permesso |
FP CGIL | 12.317 |
CISL FP | 11.932 |
UIL FPL | 8.781 |
FIALS | 4.143 |
NURSIND | 3.145 |
FSI | 2.784 |
NURSING UP | 2.539 |
totale | 45.641 |
TAVOLA 13 2 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permesso |
FLC CGIL | 18.582 |
CISL SCUOLA | 15.464 |
FED. UIL SCUOLA RUA (*) | 10.427 |
SNALS CONFSAL (**) | 10.101 |
FED. GILDA UNAMS (**) | 5.960 |
totale | 60.534 |
2 Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella Tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: FLC CGIL 17.203; CISL SCUOLA 14.316; FED. UIL SCUOLA RUA(*) 9.652; SNALS CONFSAL (**) 9.350; FEDERAZIONE GILDA UNAMS (**) 5.518
TAVOLA 14 COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
SNAPRECOM | 74 |
USB PI | 33 |
CISL FP | 32 |
FLP | 29 |
SIPRE | 22 |
FP CGIL | 14 |
UGL FED. NAZIONALE PCM | 12 |
totale | 216 |
TITOLO IV
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018
ART. 32
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI
1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a 86 unità. Lo stesso si ottiene:
- dalla decurtazione operata dall’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014;
- dall’incremento di n. 2 distacchi ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area a seguito della definizione del CCNQ del 13 luglio 2016, con il quale i Segretari comunali e provinciali sono confluiti nell’Area delle Funzioni Locali.
2. I distacchi che costituivano il contingente assegnato alla precedente Area III vengono ripartiti tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.
3. Per le aree della dirigenza, ad ogni confederazione sindacale rappresentativa viene garantito almeno un distacco. Conseguentemente, il contingente di 86 distacchi viene così distribuito:
a) n. 8 distacchi ripartiti tra le confederazioni rappresentative nelle aree come stabilito nella tavola n. 16;
b) n. 78 distacchi ripartiti tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato - Procedure).
4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3 lett. b) è ripartito nell’ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9 comma 3 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.
5. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all’area Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 33
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI
1. Il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall’art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014.
2. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
3. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
4. I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.
5. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) ed al comma 3 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 37 comma 5 (Disposizioni finali). A parziale modifica delle modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).
6. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
7. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di altra formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.
8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 7 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell’area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 34
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NELLE AREE DIRIGENZIALI
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ 5 maggio 2014 operata sulla base del disposto dell’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 26.078 ore di permesso.
2. Il contingente dei permessi di cui al comma 1, che con il CCNQ del 5 maggio 2014 era stato assegnato alla precedente Area III, viene ripartito tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 le n. 26.078 ore di permessi sono così distribuite:
a) n. 6.222 ore ripartite, sulla base della tavola n. 23, tra le confederazioni rappresentative nelle aree. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione;
b) n. 19.856 ore suddivise tra le aree come da tavola n. 24.
4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.
5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all’area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 35
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – AREE DIRIGENZIALI
1. Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2017-2018. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente Ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ
5 maggio 2014, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.
ART. 36
NORME TRANSITORIE – AREE DIRIGENZIALI
1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.
ART. 37
NORME FINALI – AREE DIRIGENZIALI
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 5 maggio 2014, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.
2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 15 alla n. 22 tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali), 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) e 34 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali) entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.
4. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 35 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – personale dirigente).
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
6. Resta fermo che nell’anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 5.5.2014 e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018.
7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 vengono automaticamente sostituite dall’Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruite, l’ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative della medesima area, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.
9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.
10. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l’attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall’art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50%.
TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 (Norme finali – aree dirigenziali), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall’Aran.
TAVOLA 15 AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001 |
CGIL |
CIDA |
CISL |
CODIRP |
CONFEDIR (*) |
CONFSAL |
COSMED |
UIL |
TAVOLA 16 AREE DIRIGENZIALI DISTACCHI PER LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001 | |
confederazioni | numero distacchi |
CGIL | 1 |
CIDA | 1 |
CISL | 1 |
CODIRP | 1 |
CONFEDIR (*) | 1 |
CONFSAL | 1 |
COSMED | 1 |
UIL | 1 |
totale | 8 |
TAVOLA 17 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE | |
organizzazioni sindacali | numero distacchi |
AREA FUNZIONI CENTRALI | 16 |
AREA FUNZIONI XXXXXX | 00 |
XXXX XXXXXX' | 00 |
XXXX ISTRUZIONE E RICERCA | 7 |
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | 1 |
totale | 78 |
TAVOLA 18 - AREA FUNZIONI CENTRALI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
CISL FP | 3 | CISL | 1 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 3 | COSMED | 1 |
CIDA FUNZIONI CENTRALI (*) | 2 | CIDA (*) | 0 |
FLEPAR | 1 | CODIRP | 0 |
UIL PA | 1 | UIL | 0 |
DIRSTAT - FIALP (*) | 1 | CONFEDIR (*) | 0 |
FEMEPA | 1 | CODIRP | 0 |
FP CGIL | 1 | CGIL | 0 |
UNADIS | 1 | CODIRP | 0 |
totale | 14 | 2 |
TAVOLA 19 - AREA FUNZIONI LOCALI | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
FP CGIL | 4 | CGIL | 1 |
CISL FP | 4 | CISL | 0 |
UIL FPL | 2 | UIL | 0 |
FEDIR SANITA' | 1 | COSMED | 0 |
DIREL | 1 | CODIRP | 0 |
UNSCP | 1 | ||
DIRER | 0 | COSMED | 0 |
totale | 13 | 1 |
TAVOLA 20 - AREA SANITA' | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
ANAAO ASSOMED | 9 | COSMED | 1 |
CIMO | 4 | CIDA | 1 |
FASSID | 4 | CODIRP | 1 |
AAROI EMAC | 4 | COSMED | 1 |
FP CGIL | 4 | CGIL | 0 |
FVM | 3 | COSMED | 0 |
FESMED | 2 | ||
FED. CISL MEDICI | 2 | CISL | 0 |
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI | 2 | CONFSAL | 0 |
UIL FPL | 2 | UIL | 0 |
totale | 36 | 4 |
3 TAVOLA 21 - AREA ISTRUZIONE E RICERCA | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
ANP (**) | 3 | CIDA (**) | 1 |
FLC CGIL | 1 | CGIL | 0 |
CISL SCUOLA | 1 | CISL | 0 |
SNALS CONFSAL | 1 | CONFSAL | 0 |
FED. UIL SCUOLA RUA (*) | 0 | UIL (**) | |
DIRIGENTISCUOLA (**) | 0 | CODIRP (*) | 0 |
totale | 6 | 1 |
3 Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione è: ANP(**) 1; FLC CGIL 1; CISL SCUOLA 1; Confederazioni: CIDA (**) 1
TAVOLA 22 - AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | |||
organizzazioni sindacali | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
SNAPRECOM | 1 | UIL | 0 |
UNADIS | 0 | CODIRP | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
CISL FP | 0 | CISL | 0 |
DIPRECOM | 0 | ||
DIRSTAT | 0 | CONFEDIR | 0 |
SNAPROCIV | 0 | CONFEDIR | 0 |
UIL PA | 0 | UIL | 0 |
totale | 1 | 0 |
TAVOLA 23 AREE DIRIGENZIALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE | |
confederazioni | ore permessi |
CGIL | *** |
CIDA | 1.555 |
CISL | *** |
CODIRP | 1.556 |
CONFEDIR (*) | 1.555 |
CONFSAL | *** |
COSMED | 1.556 |
UIL | *** |
totale | 6.222 |
TAVOLA 24 TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
AREA FUNZIONI CENTRALI | 6.381 |
AREA FUNZIONI LOCALI | 3.340 |
AREA SANITA' | 9.758 |
AREA ISTRUZIONE E RICERCA | 175 |
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | 202 |
totale | 19.856 |
TAVOLA 25 AREA FUNZIONI CENTRALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
CISL FP | 1.445 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 1.343 |
CIDA FUNZIONI CENTRALI (*) | 729 |
FLEPAR | 643 |
UIL PA | 501 |
DIRSTAT - FIALP (*) | 480 |
FEMEPA | 593 |
FP CGIL | 395 |
UNADIS | 252 |
totale | 6.381 |
TAVOLA 26 AREA FUNZIONI LOCALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
FP CGIL | 974 |
CISL FP | 960 |
UIL FPL | 495 |
FEDIR SANITA' | 340 |
DIREL | 265 |
UNSCP | 269 |
DIRER | 37 |
totale | 3.340 |
TAVOLA 27 AREA SANITA' PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
ANAAO ASSOMED | 2.418 |
CIMO | 1.141 |
FASSID | 1.115 |
AAROI EMAC | 1.015 |
FP CGIL | 963 |
FVM | 767 |
FESMED | 610 |
FED. CISL MEDICI | 596 |
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI | 578 |
UIL FPL | 555 |
totale | 9.758 |
TAVOLA 28 AREA ISTRUZIONE E RICERCA PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
ANP (**) | 74 |
FLC CGIL | 35 |
CISL SCUOLA | 34 |
SNALS CONFSAL | 15 |
FED. UIL SCUOLA RUA (*) | 10 |
DIRIGENTISCUOLA (**) | 7 |
totale | 175 |
TAVOLA 29 AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
organizzazioni sindacali | ore permessi |
SNAPRECOM | 65 |
UNADIS | 36 |
FP CGIL | 21 |
CISL FP | 20 |
DIPRECOM | 20 |
DIRSTAT | 14 |
SNAPROCIV | 14 |
UIL PA | 12 |
totale | 202 |
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Resta fermo, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal CCNQ del 3 novembre 2011, dal CCNQ del 14 luglio 2015, dall’art. 8 del CCNQ 17 ottobre 2013 e dall’art. 8 del CCNQ 5 maggio 2014. Con riguardo a tali ultimi due articoli, Il comma 6 dell’art. 8 del CCNQ del 17 ottobre 2013 ed il comma 6 dell’art. 8 del CCNQ del 5 maggio 2014 vanno intesi nel senso che alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnate tutte le prerogative, che sarebbero state attribuite alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale, fermo restando che quelle fruite e non spettanti, vengono assegnate nei limiti del piano di restituzione ivi previsto.
ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall’art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.
2. Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali).
3. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all’art. 2 del d. lgs. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l’esercizio delle libertà sindacali.
4. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.
ART. 40 DISAPPLICAZIONI
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati:
a) CCNQ transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto il 26 maggio 1997;
b) CCN transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l’area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997;
c) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, fatto salvo l’art. 14, comma 2;
d) CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998;
e) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, sottoscritto il 27 gennaio 1998;
f) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1999;
g) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;
h) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001;
i) CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell’area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001;
j) CCNQ per la revisione transitoria del CCNQ del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002;
k) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritto il 18 dicembre 2002;
l) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004;
m) Contratto di interpretazione autentica dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004;
n) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
o) CCNQ per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004- 2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
p) CCNQ d’integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;
q) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007;
r) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, sottoscritto il 26 settembre 2008;
s) CCNQ di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, del 26 settembre 2008, sottoscritto il 9 ottobre 2009;
t) CCNQ di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011; CCNQ di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 20 luglio 2012;
u) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 17 ottobre 2013;
v) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 maggio 2014.
2. Gli articoli da 4 a 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali) costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree. Conseguentemente restano in vigore le norme relative a detti istituti già previste nei CCNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998 – 2001.