Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio Mod. VK10/06
Generali Italia S.p.A.
VALORE COMMERCIO PLUS
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Commercio Mod. VK10/06
Contraente Polizza N.
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Condizioni di assicurazione Generali Valore Commercio Plus mod. VK10/06
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Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Generali Valore Commercio Plus
mod. VK10/06
PARTE COMUNE
I. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato sotto qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Il presente contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società Generali Italia S.p.A.
Archivi Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d’uso”.
Archivi informatici Dati e “Programmi di utente” per “Computer”, contenuti su “Supporti informatici”.
Armadi forti Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg.
Attrezzatura
ed arredamento
Attrezzatura ed arredamento dell’esercizio, comprese insegne, macchine d’ufficio e registratori di cassa, nonché quant’altro di simile normalmente pertinente all’attività dichiarata.
Sono comprese le “Macchine elettroniche” Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono comunque esclusi i veicoli con targa.
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Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme, aggiunti dall’Assicurato locatario
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Casseforti mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Chiosco Piccola costruzione di superfice coperta non superiore a 25 m² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi ed infissi e l’eventuale basamento in cemento.
Centrale
di Telesorveglianza
Sistema operativo al quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione (antincendio, antintrusione, rapina, tvcc ecc.) ed in grado di provvedere, mediante personale opportunamente addestrato, alla gestione degli allarmi.
Computer Apparecchiature e macchine elettroniche di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature).
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Merci”.
Contratto di assistenza Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione
tecnica
preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Costruzioni in bioedilizia
Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell’area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme.
Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Attrezzatura – Arredamento”.
Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
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Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili - i gas combustibili come, ad esempio, l’acetilene, il metano, l’etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Lastre esterne Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Macchine elettroniche Macchine ed apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche ecc.), nonché macchine da scrivere e da calcolare anche elettriche: il tutto facente parte dell’attrezzatura e dell’arredamento dell’esercizio. Sono compresi i “Computer”.
Sono esclusi:
- le macchine e le apparecchiature che, pur avendo componenti elettroniche integrate, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni) e che rientrano pertanto nella partita “Attrezzatura - Arredamento” ovvero alla partita “Fabbricati” ;
- i giochi elettronici;
- quanto indicato sotto la definizione di “Merci”.
Merci Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, beni in lavorazione, riparazione o deposito.
Partita Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un unico capitale.
Programmi di utente Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Programmi in licenza d’uso
Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Serramenti Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
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Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
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Supporti informatici schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.
Tetto - Copertura - Solai
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
Xxxxxx Xxxxxx, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a “vetri stratificati di sicurezza” i “vetri antivandalismo / antieffrazione” conformi alla norma UNI 356.
Vetri stratificati
di sicurezza speciali
Superficie costituita da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 12 mm oppure costituita da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 10 mm. Sono parificati a “vetri stratificati di sicurezza speciali” i “vetri antiproiettile” conformi alla norma EN 1063.
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
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• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 2.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
Art. 2.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di trenta giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo).
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La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
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Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società (tranne il caso di polizza regolabile) rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.7 Indicizzazione
Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adeguamento inviando raccomandata all’altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.
Art. 2.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto
Art.2.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.10 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società
Art. 2.11 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo
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esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
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3. CODICI ATTIVITÀ
Art. 3.1 - Codice attività
L’assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione dell’Assicurato che l’attività commerciale esercitata si identifichi con quella individuata nell’elenco che segue dal “codice attività” indicato in polizza e dall’eventuale “codice seconda attività”.
Sono considerate “attività commerciali” anche le attività di deposito e/o esposizione purché dipendenti e collegate ad attività commerciali.
Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.
Limitatamente alle sezioni Responsabilità Civile e Spese Legali e Peritali eventuali attività di noleggio si intendono comprese soltanto se espressamente indicate nella descrizione dell’attività.
La categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1 e 2 per Responsabilità Civile, 1, 2 e 3 per Incendio e 1, 2, 3 e 4 per il Furto) ed esprime, per ciascuna attività, il grado di “pericolosità” del rischio, in rapporto alla garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.
Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2, 3 o 4: rischi più gravi).
Per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile, nell’ambito della categoria tariffaria indicata devono intendersi inclusi anche i rischi inerenti a merci od attività diversi da quelli indicati in polizza, purché ascrivibili a categorie tariffarie con numero uguale o più basso.
Nel caso in cui sia indicata in polizza anche il “codice seconda attività” i numeri delle categorie tariffarie riportate saranno i maggiori tra quelli relativi ai due codici attività.
Per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furto le merci appartenenti ad attività di categorie tariffarie superiori e le merci che non possono essere assicurate per la Sezione (ad esempio, le pellicce per la sezione Furto) sono comprese con un limite di indennizzo complessivo del 25% della somma assicurata.
Ove nell’elenco non siano descritte attività ma merci, si deve intendere “vendita e/o esposizione e/o deposito”. Per le Sezioni Spese Legali e Peritali ed Assistenza i codici attività hanno valore statistico.
CODICI ATTIVITA' | RAGGRUPPAMENTI | |
050-060 | ESERCIZI PUBBLICI | |
100-170 | ALIMENTARI E SIMILI | |
200-265 | ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI TESSILI | |
300-340 | MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ALTRI ARTICOLI PER LA CASA | |
400-450 | ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA | |
500-525 | VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI | |
550-570 | SPORT, REGALO E TEMPO LIBERO | |
600-635 | PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA | |
700-745 | CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA | |
800-835 | VARIE | |
850-870 | ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCIANTI |
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Settore ESERCIZI PUBBLICI (non coesistenti con discoteche e sale da ballo) | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
000 | Esercizio vuoto | 1 | = | = |
050 | Bar, Caffetteria, Enoteca | 3 | 3 | 2 |
055 | Pasticceria, gelateria e yogurteria con produzione propria e con servizio di bar | 3 | 3 | 3 |
056 | Pasticceria, gelateria e yogurteria con produzione propria e senza servizio di bar | 2 | 2 | 3 |
057 | Pasticceria, gelateria e yogurteria senza produzione propria e senza servizio di bar | 1 | 2 | 2 |
060 | Ristorante, trattoria, pizzeria, birreria, paninoteca, tavola calda, fast food, friggitoria, rosticceria. | 3 | 3 | 3 |
070 | Cibi da asporto - pizza, sushi, kebab | 3 | 2 | 3 |
080 | Stabilimenti balneari | 3 | 3 | 3 |
Settore ALIMENTARI E SIMILI | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
100 | Alimentari, surgelati, gastronomia senza produzione propria, anche con generi per la pulizia della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia: vendita al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400 mq. | 1 | 3 | 2 |
101 | Alimentari, surgelati, gastronomia senza produzione propria, anche con generi per la pulizia della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia: vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq. | 1 | 3 | 2 |
105 | Acqua, bibite analcoliche, birra | 1 | 2 | 1 |
110 | Caffè, thè, spezie, coloniali in genere | 1 | 3 | 1 |
115 | Cereali, granaglie, sementi in genere, mangimi | 1 | 1 | 1 |
120 | Farine e paste alimentari commestibili, riso; olio e grassi commestibili; dolciumi in genere; zucchero e surrogati; cacao, cioccolato; confetture e conserve alimentari | 1 | 2 | 1 |
125 | Fruttivendolo, prodotti ortofrutticoli in genere | 2 | 1 | 2 |
130 | Latteria | 1 | 2 | 2 |
135 | Macelleria, polleria, carni (fresche, congelate, surgelate) | 1 | 3 | 2 |
136 | Macelleria, polleria, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione | 2 | 3 | 3 |
140 | Negozio di gastronomia, produzione di pasta fresca | 1 | 3 | 3 |
145 | Panetteria con produzione propria, anche di dolciumi | 1 | 2 | 3 |
150 | Pescheria, prodotti ittici (anche conservati ed in scatola) | 1 | 2 | 2 |
151 | Pescheria, prodotti ittici, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione | 2 | 2 | 3 |
155 | Prodotti lattiero-caseari (formaggi, ecc.) | 1 | 3 | 3 |
160 | Rivendita di pane | 1 | 2 | 2 |
165 | Salumeria, salumi in genere | 1 | 3 | 2 |
170 | Vini, liquori e altre bevande alcoliche (per birra, vedi codice 105) | 1 | 3 | 1 |
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Settore ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, TESSILI | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
200 | Abbigliamento in genere, confezioni, maglieria e biancheria per la persona | 3 | 4 | 1 |
201 | Abbigliamento in pelle, pelli | 2 | 4 | 1 |
205 | Calzature in genere | 2 | 3 | 1 |
210 | Cappelli e berretti | 2 | 1 | 1 |
215 | Coperte, copriletto, trapunte, foderami, biancheria per la casa | 2 | 3 | 1 |
220 | Cordami, spaghi, sacchi e simili | 3 | 1 | 1 |
225 | Filati | 2 | 2 | 1 |
230 | Guanti, calze, cravatte, fazzoletti | 3 | 3 | 1 |
235 | Materassi e cuscini, escluse le operazioni di materassaio. Esclusi quelli di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna e microporosa | 3 | 2 | 2 |
240 | Mercerie, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, trini e passamanerie | 2 | 3 | 1 |
245 | Moquette, tappeti (per quelli orientali, vedi cod. 265) | 3 | 3 | 2 |
250 | Pelletterie, valigie, articoli da viaggio, xxxxx e xxxxxxxx, cinture, portafogli, ombrelli | 2 | 4 | 1 |
255 | Pellicce e pelli da pelliccia (non opera la sezione Furto) | 3 | = | 1 |
260 | Stoffe, tessuti, velluti per arredamento; tendaggi, arazzi | 2 | 3 | 1 |
261 | Stoffe, tessuti, velluti per l'abbigliamento | 2 | 4 | 1 |
265 | Tappeti orientali e di pregio | 3 | 4 | 1 |
Settore MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI PER LA CASA | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
300 | Audiovisivi (televisori, videoregistratori, apparecchi stereo, radio, autoradio, videocamere ed altri simili apparecchi); accessori e ricambi relativi | 3 | 4 | 2 |
305 | Articoli casalinghi, stoviglie e posate, soprammobili ed utensili per la cucina | 2 | 2 | 1 |
310 | Carta da parati | 2 | 1 | 1 |
315 | Cornici (per antichità ed arte, vedi codice 805) | 3 | 1 | 1 |
320 | Elettrodomestici (non audiovisivi) ed apparecchi domestici (macchine per cucire e per maglieria, stufe, ecc.); accessori e ricambi relativi | 2 | 3 | 2 |
325 | Lampadari e lampade da tavolo | 3 | 1 | 1 |
330 | Mobili ed articoli per l'infanzia, carrozzine (per abbigliamento, vedi codice 200; per giocattoli, vedi codice 720) | 3 | 1 | 2 |
335 | Mobili in genere (per antichità ed arte, vedi codice 805). Esclusa la lavorazione del legno e di tappezzeria, salvo piccoli adattamenti | 3 | 2 | 2 |
340 | Vetri, specchi, cristalleria | 2 | 2 | 1 |
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Settore ELETTRICITA', ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
400 | Apparecchi e materiali per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento | 1 | 1 | 2 |
405 | Articoli fotografici ed ottici, comprese eventuali operazioni di sviluppo e stampa | 3 | 4 | 1 |
410 | Apparecchi tecnici e scientifici, bilance non elettroniche, meccanismi di precisione | 3 | 2 | 1 |
415 | Articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica (per audiovisivi, vedi codice 300) | 3 | 3 | 2 |
420 | Elettronica: personal computer, tablet e laptop, apparecchiature e componenti elettroniche, calcolatrici, video games | 3 | 4 | 2 |
423 | Telefonia: telefoni cellulari, compresi accessori e pezzi di ricambio | 3 | 4 | 1 |
425 | Ferramenta, articoli fai da te, attrezzi agricoli e per il giardinaggio, utensileria e rubinetteria, articoli in metallo (per utensileria elettrica, vedi codice 415) | 1 | 2 | 2 |
430 | Laminati, trafilati, profilati, pani di metallo (per stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile, vedi codice 431) | 1 | 1 | 2 |
431 | Laminati, trafilati, profilati, pani di: stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile | 1 | 3 | 2 |
435 | Macchine e meccanismi: agricoli, edili, stradali, industriali, per la zootecnia ed il giardinaggio, compresi accessori e pezzi di ricambio (per utensileria elettrica, vedi codice 415) | 1 | 1 | 2 |
440 | Macchine per caffè, cucine, fornelli ed altri simili apparecchi per la comunità e per i pubblici esercizi | 2 | 1 | 2 |
445 | Macchine per duplicare, fotocopiatrici e simili, macchine per scrivere e attrezzatura ed arredamento d'ufficio | 2 | 3 | 2 |
450 | Medaglie, coppe e targhe | 2 | 2 | 1 |
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Settore VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI | |||||||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||||||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | |||||||
500 | Accessori e ricambi per auto e veicoli in genere (per audiovisivi, vedi codice 300; per pneumatici, vedi codice 525) | 2 | 3 | 2 | |||||
505 | Accessori e ricambi per natanti e motori marini (per audiovisivi, vedi codice 300) | 3 | 3 | 2 | |||||
510 | Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, veicoli in genere | 1 | 2 | 2 | |||||
515 | Lubrificanti (oli e grassi) | 2 | 2 | 1 | |||||
520 | Natanti in genere e motori marini. Esclusi cantieri navali ed operazioni di rimessaggio | 3 | 2 | 2 | |||||
521 | Natanti in genere e motori marini. Esclusi cantieri navali ed operazioni di rimessaggio, compresi ricambi e accessori | 3 | 3 | 2 | |||||
525 | Pneumatici e camere d'aria. Escluse operazioni di vulcanizzazione | 3 | 3 | 2 | |||||
530 | Distributore autolavaggio | carburanti | senza | autofficina | e | senza | 3 | 4 | 3 |
Settore SPORT, REGALO E TEMPO LIBERO | ||||
550 | Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio, compresi abbigliamento, armi e munizioni. Esclusa la preparazione di munizioni | 3 | 4 | 1 |
551 | Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio. Esclusa la preparazione di munizioni (in caso di presenza di armi, munizioni o abbigliamento, vedi codice 550) | 3 | 3 | 1 |
555 | Bigiotteria e minuteria d'ornamento personale | 1 | 2 | 1 |
560 | Noleggio e vendita di dvd, videogames e supporti multimediali | 3 | 4 | 1 |
565 | Strumenti musicali e relativi accessori, edizioni musicali, dischi e cassette audio, compact-disc, videocassette non incise (per audiovisivi, vedi codice 300) | 3 | 3 | 1 |
570 | Articoli da regalo, souvenir, bomboniere | 3 | 2 | 1 |
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Settore PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA | |||||||||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||||||||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | |||||||||
600 | Articoli di sanitaria, igienici e medicali, corsetteria, apparecchi ortopedici ed elettromedicali | 2 | 1 | 2 | |||||||
605 | Vendita al dettaglio di colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli, senza limite per infiammabili | 3 | 1 | 2 | |||||||
606 | Vendita all'ingrosso di colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli, col limite di 500 kg per infiammabili | 3 | 1 | 2 | |||||||
610 | Detersivi, detergenti ed altri prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali | 3 | 1 | 1 | |||||||
615 | Erboristeria alimentari | e | prodotti | macrobiotici | - | integratori | 2 | 3 | 2 | ||
620 | Farmacia, anche con alimenti dietetici, cibi ed articoli per l'infanzia | 2 | 3 | 3 | |||||||
621 | Parafarmacia, anche con alimenti dietetici, cibi ed articoli per l'infanzia | 2 | 3 | 2 | |||||||
625 | Prodotti farmaceutici (commercio all'ingrosso) | 2 | 4 | 1 | |||||||
630 | Prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica, l'enologia ed il giardinaggio; anticrittogamici e antiparassitari, concimi e fertilizzanti, diserbanti e disinfestanti | 3 | 2 | 2 | |||||||
635 | Profumeria, cosmetici, prodotti bellezza della persona | per | l'igiene | e | la | 3 | 3 | 2 |
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Settore CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
700 | Articoli di materia plastica non espansa né alveolare, di gomma non microporosa né spugna. | 3 | 1 | 1 |
705 | Articoli in legno e in vimini. Escluso antichità ed arte | 3 | 1 | 1 |
710 | Cartoleria, cartolibreria, carta per imballaggi, articoli per belle arti, cartotecnica e timbri (per penne a sfera e stilografiche, matite automatiche, vedi codice 740; per filatelia e numismatica, vedi codice 820) | 2 | 1 | 1 |
715 | Fotocopie, eliografia | 2 | 2 | 1 |
720 | Giocattoli (per giochi elettronici, vedi codice 420) | 3 | 2 | 1 |
721 | Ludoteca | 3 | 2 | 3 |
725 | Libri, giornali, riviste | 2 | 1 | 1 |
730 | Materiali e manufatti incombustibili per l'edilizia, compresi: pietra, marmi, graniti, ceramiche, maioliche, terrecotte, porcellane ed altri prodotti ceramici; vetri, cristalli; stucchi | 1 | 1 | 2 |
731 | Materiali e manufatti per l'edilizia, anche combustibili, compresi metalli non ferrosi e relative leghe. Espansi o alveolari, o accoppiati con espansi o alveolari, col limite del 20% del valore totale di tutte le merci | 3 | 2 | 2 |
732 | Materiali e manufatti per l'edilizia, anche combustibili. Espansi od alveolari, o accoppiati con espansi o alveolari, col limite del 20% del valore totale di tutte le merci | 3 | 2 | 2 |
735 | Paniforti, pannelli truciolari, legno compensato, squadrati di legname, tavolame | 3 | 1 | 2 |
740 | Penne a sfera e stilografiche, matite automatiche | 2 | 3 | 1 |
745 | Serramenti, anche avvolgibili o blindati, in legno e in plastica | 3 | 1 | 2 |
746 | Serramenti, anche avvolgibili o blindati in metallo | 2 | 1 | 2 |
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Settore VARIE | ||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | ||
INCENDIO | FURTO | RESPONSABILITA' CIVILE | ||
800 | Animali vivi (forniture, accessori e mangimi). Esclusi allevamenti | 3 | 1 | 1 |
805 | Antichità ed arte | 3 | 4 | 1 |
810 | Articoli religiosi | 2 | 1 | 1 |
812 | Candele e saponi, vendita | 2 | 2 | 1 |
815 | Emporio, Bazar (esercizi caratterizzati da un vasto assortimento di merci) | 3 | 4 | 1 |
818 | Modellismo | 3 | 4 | 1 |
820 | Filatelia e numismatica (non opera la sezione Furto) | 3 | = | 1 |
825 | Fiorai. Piante ornamentali e fiori non in coltivazione o in serra (con il massimo per piante e fiori secchi del 20% del valore totale di tutte le merci per la sezione Incendio) | 3 | 1 | 2 |
830 | Gioielleria, oreficeria, argenteria (non opera la sezione Furto) | 1 | = | 1 |
831 | Compro oro (non opera la sezione Furto) | 1 | = | 1 |
835 | Tabaccheria, articoli per fumatori e relativi accessori (con il massimo del 20% per valori bollati per la sezione Furto) | 3 | 4 | 1 |
836 | Sigarette elettroniche | 2 | 4 | 1 |
840 | Parrucche | 3 | 1 | 1 |
Settore ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCIANTI | ||||
850 | Barbiere, parrucchiere per uomo - senza vendita articoli | 1 | 1 | 2 |
851 | Barbiere, parrucchiere per uomo - con vendita articoli | 1 | 2 | 2 |
855 | Lavanderia, stireria e tintoria (riguardanti indumenti usati) - anche automatiche. | 3 | 3 | 2 |
860 | Parrucchiere per donna, estetista, visagista, centri di estetica (la Sezione RCG non opera per i centri di estetica) - senza vendita prodotti bellezza | 1 | 1 | 3 |
861 | Parrucchiere per donna, estetista, visagista, centri di estetica (la Sezione RCG non opera per i centri di estetica) - con vendita prodotti bellezza | 1 | 2 | 3 |
865 | Sartoria su misura e modisteria | 3 | 4 | 1 |
870 | Studio di fotografia (per articoli fotografici ed ottici, vedi codice 405) | 3 | 3 | 1 |
875 | Toelettatura per animali | 1 | 1 | 3 |
880 | Onoranze funebri | 3 | 2 | 2 |
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VALORE COMMERCIO PLUS - SEZIONE INCENDIO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza, che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri:
• “Fabbricati”;
• “Attrezzatura-Arredamento”;
• “Merci”.
Sono esclusi dalla partita “Fabbricati”:
• quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato in polizza la somma assicurata relativa alla GARANZIA ADDIZIONALE 1 Rischio locativo;
Sono esclusi dalla partita “Attrezzatura-Arredamento”:
• i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.
• le cose relative alla partita “Macchine elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
La somma assicurata della partita “Merci” deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento” per i soli mesi indicati in polizza.
Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Attrezzatura-Arredamento” e/o la partita “Merci”, anche in eccedenza alle somme assicurate e fino al 10% della somma complessivamente assicurata:
- Valori che non costituiscano merce oggetto di vendita, fino ad un limite di euro 2.500,00;
- Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti. Valore di ricostruzione e rimpiazzo
L’assicurazione è prestata:
- per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il “Attrezzature-Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli “Archivi”, i “Supporti informatici”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
2. RISCHI ASSICURATI
Art. 2.1 - Danni materiali e diretti
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:
a) incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
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Pagina 18 di Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
b) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno dei fabbricati, non causati da ordigni esplosivi;
d) implosione;
e) onda sonica;
f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
g) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) urto veicoli non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. Sono esclusi i danni a veicoli con targa;
i) da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici, esclusi i danni alle “Macchine elettroniche” ed alla partita “Merci”, fino a concorrenza di euro 1.000,00, se non diversamente indicato (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.3 - Fenomeno elettrico).
La Società si obbliga a indennizzare altresì:
j) xxxxx conseguenziali da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
Art. 2.2 - Rottura delle “Lastre esterne”
Se assicurata la partita “Lastre esterne”, la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:
- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l’azione della grandine;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell’assicurazione.
Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile. Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 2.1 della presente Sezione (incendio, esplosione o scoppio ecc.), il limite di indennizzo per singola lastra è di euro 2.500,00.
La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne.
Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art.
7.7 della presente Sezione.
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Nel caso in cui sia assicurata anche la partita “Fabbricati”, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole
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Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 19 di
speciali.
Art. 2.3 – Danni alle “Macchine elettroniche”
Se assicurata la partita “Macchine elettroniche”, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati agli stessi da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga dell’art. 3.1 lettera f) della presente Sezione.
Sono inoltre compresi, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione i danni causati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Ferme le altre esclusioni di cui all’art. 3.1 della presente Sezione, la Società inoltre non risponde dei danni:
a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, difetti e guasti di origine interna la cui riparazione o eliminazione rientra nelle normali prestazioni dei contratti d’assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall’Assicurato;
c) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate, o attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
d) per smarrimenti e ammanchi constatati in sede di inventario;
e) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
f) di furto e rapina.
Relativamente ai danni di natura elettrica, in caso di danno è operante una franchigia di euro 200,00.
Limitatamente ai “Computer”, qualora non siano installati o non siano stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.
Inoltre, l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.
Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all’art. 2.1 della presente Sezione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a euro 100,00.
La Società indennizza inoltre, fino alla concorrenza di euro 1.000,00, i costi necessari ed effettivamente sostenuti:
- per la duplicazione o per il riacquisto dei “Programmi in licenza d’uso”;
- per la ricostruzione degli “Archivi informatici”;
che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile che abbia colpito i “Computer”.
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Art. 2.4 - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
La Società pagherà anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione:
a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di merci, attrezzatura, arredamento quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 ovvero di euro 10.000,00 se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G309;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro, sino alla concorrenza di euro 10.000,00 ovvero di euro 20.000,00 se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G309.
Art. 2.5 - Oneri aggiuntivi
1. Danno subito dai vicini
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,
subito da terzi che occupino una porzione dello stesso fabbricato che ospita l’attività assicurata e l’Assicurato non possa accedere ai propri locali e debba forzatamente sospendere l’attività, la Società corrisponderà allo stesso una diaria di euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
2. Danno subito dai fornitori di beni
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,
subito da fornitori dell’Assicurato da cui dipenda in esclusiva l’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’Assicurato provi che nonostante egli si sia tempestivamente ed efficacemente attivato, non sia stato in alcun modo possibile rifornirsi temporaneamente attraverso canali alternativi, con la conseguente forzata sospensione dell’attività, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria di euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni. Tale garanzia è operante solo se assicurata la somma “Merci”.
3. Danno subito dai fornitori di servizio
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate,
subito da fornitori in esclusiva di energia elettrica, acqua, gas, nel caso in cui la mancata erogazione del servizio sospeso comporti la forzata sospensione dell’attività dell’Assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria di euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
Per tutte le condizioni della presente clausola, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad euro 1.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
3. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
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b) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
Condizioni di assicurazione
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c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Sono inoltre esclusi i danni:
d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
g) determinati da dolo dell’Assicurato;
h) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 – Caratteristiche del Fabbricato
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, è costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l’eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. L’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.
Se richiamato in polizza il codice D130, per i soli Chioschi è tuttavia tollerata la “costruzione in bioedilizia”.
Art. 4.2 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio
Gli esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg. Relativamente al codice attività “550” tale limite si intende elevato a 20 kg.
Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo i prodotti pirotecnici di libera vendita purché siano rispettati i limiti previsti dalle norme di legge vigenti. In ogni caso il valore dei prodotti pirotecnici non deve comunque superare il 10% del valore di tutte le altre merci.
Gli infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, non superiore a 200 kg.
Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo:
- i liquori in bottiglia;
- gli infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento.
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Art. 4.3 - Fenomeno elettrico (escluse le “Macchine elettroniche”)
La Società risponde, a deroga di quanto previsto dall’art. 3.1 lettera f della presente Sezione, dei danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite “Fabbricati” e “Attrezzatura–Arredamento” causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l’azione del fulmine e della elettricità atmosferica).
Se indicato in polizza il codice G010 sono escluse dalla presente garanzia le cose assicurate alla partita “Fabbricati”.
Per i trasformatori con oltre 12 anni d’esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall’eventuale estensione di garanzia “valore a nuovo”.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 300,00 per ogni singolo sinistro. Tale importo si intende ridotto a euro 200,00 in caso di danno che coinvolga la sola partita “Attrezzatura-Arredamento”.
La Società non risponde dei danni:
a) alle “Macchine elettroniche” così come definite alla voce “Definizioni”;
b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Agli effetti di questa garanzia, in ogni caso, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore a euro 1.000,00.
Tale importo si intende elevato a:
- euro 5.000,00 se indicato in polizza tra i “codici di clausole speciali” il codice FE05;
- euro 15.000,00 se indicato in polizza tra i “codici di clausole speciali” il codice FE15.
- euro 25.000,00 se indicato in polizza tra i “codici di clausole speciali” il codice FE25.
Art. 4.4 - Buona fede
Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.
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Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell’art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all’indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi la Società avrà comunque diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall’inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.
Condizioni di assicurazione
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Art. 4.5 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.
Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l’attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal successivo art. 4.7.
Art. 4.6 - Rinuncia all’azione di rivalsa
A parziale deroga dell’art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all’azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. La Società inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo – all’azione di rivalsa dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l’Assicurato:
- ne faccia motivata richiesta entro 90 giorni dall’accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l’azione di risarcimento.
Art. 4.7 - Cose presso altre ubicazioni – Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre
L’assicurazione sia delle “Merci” sia dell’ “Attrezzatura – Arredamento” è estesa alle cose di proprietà del Contraente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
Art. 4.8 - Aumento della somma assicurata per le festività natalizie
Si conviene che agli effetti delle garanzie prestate con la presente sezione Incendio la somma assicurata con la partita “Merci” è maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.
Nella determinazione di tale maggiorazione deve essere comunque esclusa la somma relativa a “Merci in aumento”.
Art. 4.9 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
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Art. 4.10 - Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato
Qualora sia stato convenuto:
- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.
Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all’importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, la indennità viene determinata ai sensi dell’art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 4.11 - Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà
La presente assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.
L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 4.12 - Diritto di ispezione
La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l’attività indicata in polizza e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’esercizio di tale diritto non libera l’Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.
Art. 4.13 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall’art. 7.8 della presente Sezione, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita.
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I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
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Art. 4.14 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.
5. GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE
1 Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
2 Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono “Merci”;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
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L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
3 Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
Interruzione di esercizio da incendio ed altri rischi complementari
La Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, il danno derivante dalla perdita dei ricavi dovuta a interruzione forzata e totale dell’attività di vendita conseguente al verificarsi di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta aeromobili e veicoli spaziali, onda sonica, urto di veicoli stradali, fumo, gas e vapori ed “eventi speciali” in quanto operanti (atti vandalici e dolosi, esplosione e scoppio di ordigni, eventi atmosferici e, se scelta la garanzia estesa, sovraccarico di neve e acqua condotta) che abbiano dato luogo a:
- danno indennizzabile (o che sarebbe stato indennizzabile se non avesse operato l’eventuale franchigia) in base a quanto disposto dalla presente assicurazione;
ovvero:
- danno ad immobili ed enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l’accesso ai locali dell’esercizio assicurato.
Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, salvo quanto disposto al punto successivo (intossicazione ecc.);
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.
Interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive e simili
Per i negozi e gli esercizi ove si vendono o si somministrano alimentari o bevande (bar, ristoranti, trattorie, alimentari in genere ecc.), la Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, anche il danno derivante dalla perdita di ricavi dovuta alla chiusura totale dell’esercizio disposta dall’Autorità (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di:
- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso l’Assicurato e i suoi familiari).
Determinazione dell’indennizzo spettante
L’indennizzo spettante per ogni giorno di inattività totale è pari alla somma indicata in polizza, con il massimo di 1/250 dell’importo che si ottiene detraendo dai ricavi dell’anno solare precedente quello in cui è avvenuto il sinistro, le relative spese per acquisti di merci e scorte. Il conteggio dei giorni di inattività totale va fatto in base ai giorni di effettiva apertura dell’esercizio (esclusi riposo settimanale, festività ecc.).
Se il sinistro avviene prima che sia trascorso un intero anno solare di attività, l’indennizzo suddetto non potrà superare l’importo dei ricavi relativi a tutto il periodo di attività svolta in precedenza, al netto delle spese come sopra definite, diviso il numero di giorni effettivi di attività.
Si definiscono “ricavi” quanto incassato o da incassare (al netto di IVA) per la vendita di merci o la prestazione di servizi.
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Il periodo considerato ai fini dell’indennizzo non potrà eccedere i 90 giorni ed è limitato al tempo minimo
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ragionevolmente necessario per la ripresa dell’attività.
Per ogni sinistro è pattuita una franchigia pari a tre volte la “Indennità giornaliera” indicata in polizza.
Se nel periodo di tempo considerato l’Assicurato esercita in altri luoghi una attività totalmente o parzialmente sostitutiva, l’indennizzo dovuto sarà ridotto in proporzione tra i ricavi ottenuti dall’attività sostitutiva e quelli che si sarebbero ottenuti se non si fosse verificato il sinistro.
Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato dopo il ripristino dell’attività esercitata e ciò a parziale deroga dell’art. 7.8 della presente Sezione.
Aumento dell’importo dell’indennizzo per le festività natalizie
Si conviene che agli effetti della presente garanzia addizionale la somma indicata in polizza viene maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio. Si intende maggiorato anche il valore del relativo massimo che diviene pari a 1/200 dell’importo che si ottiene detraendo dai ricavi dell’anno solare precedente quello in cui è avvenuto il sinistro, le relative spese per acquisti di merci e scorte.
Spese per il riavvio dell’attività
Qualora l’interruzione forzata e totale dell’attività di vendita si prolunghi per oltre 15 giorni, la Società risarcisce le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell’attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:
a) nel caso si renda necessario comunicare il trasferimento ad un nuovo indirizzo ovvero promuovere la riapertura dell’esercizio, verranno rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie. Tali spese comprendono, fino ad un importo massimo complessivo di euro 2.500,00 per sinistro, sia la pubblicità effettuata tramite stampa e/o radiodiffusione locale, sia la pubblicità effettuata tramite affissioni o depliant;
b) nel caso si renda necessario l’intervento di personale per riavviare l’attività (ad esempio risistemare le vetrine, riempire gli scaffali, riassortire la composizione del magazzino ecc.), la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.
6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE
CODICE G022 - Danni indiretti
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera i) della presente Sezione, la Società pagherà un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.
Detto indennizzo verrà calcolato - partita per partita – applicando la percentuale sopraindicata all’importo del risarcimento per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite “Fabbricati”, “Attrezzatura-Arredamento” e “Merci”.
Resta peraltro inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l’importo del risarcimento per danni diretti e materiali aumentato
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del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.
CODICE G023 - Maggiori spese
La Società, a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera i) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione parziale o totale della attività assicurata, indennizza l’Assicurato, sino alla concorrenza di euro 5.000,00, delle spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.
CODICE G523 - Eventi speciali
La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate con le partite “Fabbricati”, “Attrezzatura–Arredamento” e “Merci” da:
A - Eventi sociopolitici
persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli. Nel caso in cui operi anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 lettere l) e n) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.
La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera b) della presente Sezione.
Sono esclusi i danni:
- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
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Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
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- con applicazione di uno scoperto del 10% o della eventuale maggiore percentuale indicata in polizza, col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita e con l’ulteriore limite del 10% della somma assicurata alla partita “Attrezzatura-Arredamento” per enti all’aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.
Agli effetti della presente garanzia, a deroga di quanto sopra riportato e se richiamato in polizza il codice D130, per i chioschi con costruzione in bioedilizia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione:
- per singolo sinistro, dello scoperto del 10% o della eventuale maggiore percentuale indicata in polizza, con il minimo di euro 1.000,00.
B - Eventi atmosferici
uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
I danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.
Sono esclusi i danni:
- subiti da “lastre esterne”, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all’aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana.
Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Agli effetti della presente garanzia, a deroga di quanto sopra riportato e se richiamato in polizza il codice D130, per i chioschi con costruzione in bioedilizia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione:
- per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00.
Se in polizza, alla voce “codici di clausole speciali”, viene indicato anche il codice G306, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro, dei danni causati:
- dagli eventi atmosferici ai pannelli solari
- dalla grandine:
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- alle lastre di fibrocemento (escluse quelle in cemento-amianto) e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Relativamente a tale estensione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 300,00.
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C - Ordigni esplosivi
esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto A.
Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
D - Acqua condotta
fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte. Sono esclusi i danni:
- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
- interrate o installate all’esterno del fabbricato;
- installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.
Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00 e massimo di euro 1.000,00;
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati, sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con la partita “Merci”;
- limitatamente ai danni conseguenti a gelo, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per annualità.
Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì, fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo, le “spese di ricerca e riparazione” e cioè:
- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 5.000,00 se indicato in polizza il codice SR01.
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo relativo a tali spese sarà effettuato previa detrazione, di un importo pari a euro 250,00.
La Società inoltre rimborsa il maggiore importo fatturato dall’Azienda erogatrice del servizio idrico dovuto a un maggior consumo dell’acqua erogata derivante da perdite occulte conseguenti a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
L’importo dovuto dalla Società viene corrisposto a condizione che il consumo, risultante nella fattura di pagamento emessa dall’Azienda erogatrice del servizio idrico, conseguente a un maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a perdite occulte, risulti superiore alla media storica dei consumi addebitati delle due annualità precedenti riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.
Se l’utenza è stata attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.
L'entità dell’importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del sinistro per tipologia di servizio.
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Per perdita occulta si intende la dispersione avvenuta in una parte dell'impianto interrata, murata o comunque
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non visibile esternamente in modo diretto.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di euro 500,00.
Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l’Azienda erogatrice del servizio idrico od eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.
E – Sovraccarico neve
crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti sia i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.
Sono esclusi i danni:
- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- previsti alla successiva estensione di garanzia codice SN01.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di una franchigia di euro 500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.
Se viene richiamato in polizza il codice SN01, la Società a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino alla concorrenza del massimale di euro 5.000,00 per sinistro, dei danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.
Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
In ogni caso sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
Se in polizza viene indicato, invece del codice G523, il codice G522, le garanzie di cui ai punti D (Acqua condotta) ed E (Sovraccarico neve) si intendono escluse, e la garanzia eventi speciali si intende composta solo dai punti A), B) e C), ferma restando l’applicazione di franchigia, limite di risarcimento e recesso.
Recesso
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La Società e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia eventi speciali mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota, di pertinenza della presente garanzia, indicata in polizza sotto la voce “premio annuale eventi speciali” (comprensivo della relativa imposta).
In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione dell’Assicurato la parte relativa al periodo di rischio non corso del premio (al netto dell’imposta) pagato per la presente garanzia eventi speciali.
CODICE D110 - Lastre interne
L’assicurazione “rottura delle lastre esterne” si estende, per una somma fino a euro 2.500,00, alle lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide collocate all’interno dei locali dell’esercizio su:
- vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell’esercizio;
- banchi, mensole e tavoli facenti parte dell’attrezzatura e dell’arredamento.
Sono escluse le cornici e le fonti di luce.
Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata sopra indicata, anche di eventuali danni causati a merce, attrezzatura ed arredamento dalla rottura di lastre interne.
CODICE TI01 - Cose trasportate
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’esercizio e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- la garanzia decorre dal momento in cui le merci lasciano il luogo di deposito indicato nel documento di trasporto, prosegue durante l’ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le merci sono consegnate al destinatario;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- subiti da merci trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg o trasportate su rimorchio.
Agli effetti della presente garanzia:
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il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro
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200,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 15.500,00.
CODICE TI02 - e-Commerce - Danneggiamento prodotto
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:
a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.
La garanzia è operante a condizione che:
a) il Cliente abbia restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme fissate per legge;
b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall'acquisto e la richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme fissati per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettategli, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
ed inoltre che:
e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
f) l’Assicurato possa documentare l’avvenuta consegna al vettore.
La Società non indennizza i danni:
- causati con colpa grave dell’Assicurato;
- indiretti di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un limite di indennizzo di euro 2.000,00 per annualità assicurativa.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve:
c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
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e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti,
c) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all’art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all’art. 7.1 della presente Sezione;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’art. 7.5 della presente Sezione;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) per i Fabbricati si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per l’Attrezzatura-Arredamento si stima il relativo “valore a nuovo” , intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.
Per le Merci si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
Per le merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.
Art. 7.6 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Per i beni rientranti nella partita Fabbricati, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
• il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
• il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
Per i beni rientranti nella partita Attrezzatura-Arredamento e nella partita Lastre esterne l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
• il primo, stimato deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
• il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.
In ogni caso:
• per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
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• per gli Archivi, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico.
• per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
• per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Per i beni rientranti nella partita Merci la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le merci avevano al momento del sinistro il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dalle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.
Inoltre, se assicurata la partita “Macchine elettroniche”, per la determinazione del danno relativamente a quanto previsto all’art. 2.3, vale quanto di seguito riportato:
• per le Macchine elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
- per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”
- per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo”
ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
• per i Programmi in licenza d’uso l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.
• Per gli Archivi informatici l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.
Art. 7.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell’art. 7.5 della presente Sezione, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui sia operante il disposto dell’art. 2.7 “Indicizzazione” della Parte Comune – pertanto in polizza non è riportato tra i “codici di clausole speciali” il codice A343 – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all’applicazione del disposto del precedente comma e quindi l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” . Nell’effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.
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Per “Valori”, “Archivi” e “Supporti informatici” l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
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Art. 7.8 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall’art. 3.1 lettera g) della presente Sezione.
Relativamente alla partita “Fabbricati” e alla partita “Attrezzature - Arredamento”, il pagamento del “supplemento d’indennizzo” è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 7.9 - Anticipo sul pagamento dell’indennizzo
L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione:
• che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso;
• che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall’art. 3.1 lettera g) della presente Sezione;
• che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 75.000,00. L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha
predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che il danno interessi la partita “Fabbricati” e la partita “Attrezzature - Arredamento”, la determinazione dell’acconto di cui sopra relativo a tali partite è effettuata senza tenere conto del “valore a nuovo”.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al “valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Art. 7.10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETA’ FABBRICATI
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla proprietà di locali adibiti ad esercizio commerciale
La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente e accidentalmente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in qualità di proprietario del fabbricato o di parte del fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata in polizza, adibiti all’esercizio di attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, anche con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oppure ad altra attività identificata dal codice attività indicato in polizza, nonché ad attività accessorie. Sono compresi eventuali magazzini e depositi purché distanti non oltre 300 metri dall’ubicazione indicata.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
L’assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
c) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale a qualsiasi attività avente per oggetto i Locali e relative pertinenze e accessori;
d) le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da:
• sostanze radioattive, accelerazione di particelle atomiche, trasmutazione del nucleo dell’atomo;
• amianto o da prodotti contenenti l’amianto;
• onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
b) di qualunque natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trova si nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
c) da esplosivi
d) da lavori edili rientranti nell’ambito del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) e, comunque, comportanti sopraelevazioni, ampliamenti o demolizioni nonché, in ogni caso, i danni a cose detenute da coloro che occupano i Locali che si trovano nell’ambito di esecuzione di lavori edili di qualunque tipo nonché di lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori;
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e) da circolazione, anche in aree dei Locda circolazione, anche in aree dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;ali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
f) da furto
g) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
i) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
j) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
k) dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
l) derivanti da attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l’Assicurato dovesse rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti ad integrazione dell’art. 1.1, ferme le esclusioni di cui all’art. 2.1)
Art. 3.1 Accessori e pertinenze dei Locali
Ad integrazione dell’art. 1.1 della presente Sezione, oltre alla responsabilità civile connessa alla proprietà della costruzione edile e delle opere murarie e di finitura, l’assicurazione comprende la responsabilità civile connessa a:
a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d’acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
b) serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni se ed in quanto non apportati da coloro che occupano i Locali;
c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali comprese le aree tenute a giardino ma con l’esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio.
Art. 3.2 Condomini
Ad integrazione dell’art. 1.1. della presente Sezione, si intende compresa anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato, in qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 3.3 Qualifica di terzi - Committenza lavori
A parziale deroga di quanto disposto nell’art. 1.1 lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi i prestatori d’opera non dipendenti dei quali l’Assicurato si avvalga in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l’esecuzione di lavori e riparazioni aventi per oggetto i Locali, purché tali lavori non rientrino nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) e, comunque, non comportino sopraelevazioni, ampliamenti o demolizioni.
La garanzia opera limitatamente agli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori d’opera nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
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La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
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Si ribadisce che l’assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.).
A maggior chiarezza si precisa inoltre che sono considerati terzi coloro che prestano servizi aventi per oggetto i Locali assicurati (pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio assicurata, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni purché tale lesione o danneggiamento non sia conseguenza delle mansioni svolte.
Art. 3.4 Danni a cose
Per i danni a cose si applica una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro e per danneggiato.
Oltre alle esclusioni di cui all’art. 2.1 della presente Sezione, che si intendono confermate e operanti, sono esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l’ausilio di impianti fissi al servizio del fabbricato.
Per i danni a veicoli (fermo che l’assicurazione non opera per la responsabilità connessa alla proprietà di strade o altre aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio) sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.
Per i danni a cose (e veicoli) detenute da coloro che occupano i Locali il massimale previsto in polizza per danni a cose costituisce anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo. Qualora detto massimale superasse l’importo di euro 250.000,00 si intende operante quest’ultimo limite.
Art. 3.5 Danni da interruzione di attività
Per i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, l’assicurazione opera entro il limite del 20% del massimale per danni a cose.
Per i danni subiti da coloro che occupano i Locali detto limite costituisce anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo. Qualora detto limite superasse l’importo di euro 150.000,00 si intende operante quest’ultimo limite.
Restano comunque esclusi i danni da mancato uso dei Locali.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In ogni caso l’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Art. 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
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Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 Valore dei Locali
Ai sensi dell’art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara al momento della stipulazione del presente contratto il valore dei Locali (indicato in polizza, nell’ambito della Sezione Incendio, alla voce “Somma assicurata fabbricati”) che corrisponde al “valore a nuovo”, intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei Locali assicurati, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell’area.
Qualora nel corso della durata del contratto il valore determinato a norma del comma precedente e indicato in polizza fosse soggetto a variazione e l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento di tale valore, ai sensi dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 15% del valore indicato in polizza.
L’indicizzazione prevista dall’art. 2.7 della Parte Comune a tutte le Sezioni si applica anche al valore dei Locali, indicato in polizza alla voce suddetta, salvo che l’indicizzazione sia resa non operante dal richiamo del codice A343.
Quanto disposto nei commi da 4 a 9 dell’art. 3.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni deve intendersi non operante in relazione alla presente Sezione. Per tale motivo in polizza non viene stampato alcun codice nella casella Categoria Tariffaria, relativamente alla Sezione R. C..
Art. 5.2 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati
L’assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all’art. 4.2 della presente Sezione). Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell’ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo - sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
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