VENDITA CONVENZIONE EX ART. 27 L. 865/1971 REPUBBLICA ITALIANA
ESENTE da imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell'art.
32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601. Xxx.x.00000
Xxxx.x.00000
CONVENZIONE EX ART. 27 L. 865/1971 REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila
;
il giorno
del mese di
in , Via n. ;
dinanzi a me notaio , notaio residente a
ed iscritto presso il Collegio notarile di ; senza l'assistenza dei testimoni, ai quali gli infra nominati comparenti hanno espressamente rinunciato di comune accordo tra loro e con il mio consenso;
sono presenti i signori:
- XXXXXXXX XXXXXX, nato a San Xxxxxxx del Friuli il giorno
5 gennaio 1956 e domiciliato per la carica a Trasaghis, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e, come tale in rappresentanza del:
"COMUNE DI TRASAGHIS", con sede legale a Trasaghis, Piazza Unità d'Italia n.8, codice fiscale: 00358150308,
tale nominato con delibera della Giunta Municipale 31 dicembre 1997 n.807 del Reg.Delib. e successiva delibera modificativa 7 gennaio 1998 n.9 del Reg.Delib., con cui gli sono state attribuite anche le relative funzioni, che dichiara di agire in quest'atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 15 settembre 2003 n.215 del Reg.;
- , nato a il giorno e
residente a
in
n. ,
imprenditore, il quale dichiara di intervenire in
quest'atto nella sua qualità di rappresentante della società:
e legale
" ", con sede legale a , Via
n. , capitale sociale Euro interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di : , chiamata anche, nel seguito del presente atto, "Cessionaria",
e ciò in forza dei più ampi poteri a lui attribuiti dal vigente statuto sociale, a quest'atto autorizzato con decisione dei soci del .
I comparenti, della cui identità personale, nonché veste rappresentativa e poteri, io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale innanzi tutto
premettono che:
= il Comune di Trasaghis è provvisto di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di carattere industriale ed artigianale, ex art. 27 Legge 22 ottobre 1971, n. 865, adottato con deliberazione consiliare n.339 del 28 dicembre 89;
= detto piano ha conseguito efficacia giuridica con l'esecutività della deliberazione consiliare n.66 del 26 febbraio 1990 di esame delle opposizioni, a norma delle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art.43 della
L.R. 24 luglio 1982, n.45;
= tale piano è divenuto operativo con la pubblicazione della suddetta deliberazione consiliare n. 66 del 26 febbraio 1990 sul B.U.R. n. 51/90;
= a seguito delle seguenti deliberazioni consiliari esecutive, sono state apportate sette varianti al predetto piano:
- n. 2 del 04.03.91 (variante n. 1);
- n.16 del 17.02.92 (variante n. 2);
- n. 5 del 16.01.95 (variante n. 3);
- n.22 del 13.03.95 (variante n. 4);
- n.80 del 12.08.96 (variante n. 5);
- n. 105 del 15.11.99 (variante n. 6);
- n. 7 del 03.03.03 (variante n. 7);
= il medesimo piano comprende le aree a destinazione industriale-artigianale situate tra il rilevato dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio ed il greto del fiume Tagliamento;
= il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con deliberazione consiliare n.37 del 1° giugno 1994 ed approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16 gennaio 1995 (DPGR 118/Pres dd 27.03.95);
= il territorio comunale è stato dichiarato "zona sismica" ai sensi e per gli effetti della Legge 164/1974 con Decreto Ministeriale 22 settembre 1980;
= con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0714/Pres. del 20 maggio 1976 lo stesso Comune è stato dichiarato disastrato ai sensi dell'art.4 della L.R. 15/76 per i fini dell'art.3 della medesima legge;
= in base al progetto del P.I.P. il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi a carattere industriale ed artigianale con cessione in proprietà nonché per l'infrastrutturazione ed urbanizzazione del medesimo PIP;
= il Comune ha acquisito o intende acquisire la proprietà delle aree non impegnate, attrezzandole con le principali infrastrutture urbanizzative per poi trasferirle nei termini e con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni di legge a soggetti che si impegnino ad utilizzarle per la realizzazione di impianti industriali ed artigianali;
= ai sensi dell'art. 27 della Legge 865/1971, la cessione della proprietà dell'area è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune da una parte e l’acquirente dall’altra con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente stesso e le sanzioni per l'inosservanza delle norme contrattuali;
= il Comune attua il piano per gli insediamenti produttivi di cui trattasi, perseguendo gli obiettivi ed attenendosi ai criteri indicati dal più volte citato art. 27 della Legge 865/1971;
= attraverso il P.I.P. l'Amministrazione Comunale intende creare le condizioni ottimali - preservando l'ambiente - per promuovere il recupero, potenziamento e riqualificazione funzionale degli impianti produttivi preesistenti, conseguire una migliore vivibilità, accrescere la qualità dell'immagine complessiva della zona, conseguire il pieno e razionale utilizzo delle risorse;
= la società " -", come sopra rappresentata, dichiara di voler collaborare con il Comune nel perseguimento degli obiettivi suddetti;
= detto impianto produttivo concerne uno stabilimento per la produzione di ;
= la localizzazione dell'intervento è avvenuta con
deliberazione della Giunta comunale n.
, atto esecutivo a termine di legge;
del
= il medesimo impianto produttivo è compatibile con gli obiettivi e le finalità che l'Amministrazione Comunale di Trasaghis intende perseguire attraverso l'attuazione del piano per gli insediamenti produttivi;
= lo stabilimento da costruire verrà realizzato sul lotto
edificatorio n. come perimetrato nelle tavole della
variante n. 7 al progetto del P.I.P.;
= in base alle previsioni del progetto P.I.P. e delle successive varianti l'assegnazione di detto lotto è prevista in proprietà;
= la società " ", interessata a realizzare tale insediamento, non è proprietaria dell'area costituente tale lotto;
= l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'intera area che costituisce il suddetto lotto;
= tutte le opere di urbanizzazione di interesse generale, comprese quelle necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi, verranno realizzate direttamente dal Comune sulla base di stralci attuativi funzionali;
= per l'infrastrutturazione del PIP l'Amministrazione Comunale ha già realizzato quattro stralci funzionali, mentre un quinto è in fase di programmazione;
= il Comune con deliberazione consiliare n. del
, esecutiva, ha fissato in Euro ( ) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, la quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione per l'anno 200_ da porre a carico di concessionari-assegnatari di aree nel piano di insediamenti produttivi;
= tali oneri comprendono, oltre la quota parte del costo globale delle opere infrastrutturali che il Comune andrà a realizzare per l'urbanizzazione e di quelle opere che sono necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, anche il corrispettivo della quota delle aree relative alle stesse infrastrutture;
= con la medesima deliberazione il Comune ha fissato in
Euro ( ) per ogni metro quadrato il
prezzo di cessione della proprietà delle aree edificatorie corrispondente al costo presunto che verrà sostenuto dal Comune stesso per la loro acquisizione;
= con la medesima deliberazione il Comune ha disposto di porre a carico dei cessionari le spese connesse con l'acquisizione delle aree di proprietà di terzi (bolli, diritti, tasse registrazione, volture, ecc) per l'importo
di Euro ( );
= la Giunta comunale con deliberazione n. del
, sopra citata, dichiarata, immediatamente eseguibile, ha approvato la bozza della presente convenzione.
Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:
VENDITA ART. 1
II "COMUNE DI TRASAGHIS", come sopra rappresentato, vende alla società " ", che come sopra rappresentata, compra, il diritto di proprietà piena ed esclusiva, sulle seguenti aree ricadenti in zona "Produttiva di interesse Comunale comprensoriale D2" censite nel Catasto Terreni del COMUNE DI TRASAGHIS
F.47 mapp.
Totali are
( ).
Rd.
Ra.
Il frazionamento delle particelle originarie F.47 n/ri
è stato effettuato giusta tipo numero
, riconosciuto regolare dall'Ufficio Tecnico
Erariale di Udine in data definitivamente inserito in mappa.
, già
CONFINI delle suddette aree formanti il lotto : PROVENIENZA:
ART. 2
Il corrispettivo prezzo è stato pattuito in complessivi
Euro ( ), che il Comune
venditore, come sopra rappresentato, dichiara di aver già ricevuto dalla Cessionaria, alla quale, pertanto, rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale.
ART. 3
La vendita segue a corpo, nello stato in cui le realità immobiliari attualmente si trovano, entro i confini sopra descritti, con ogni inerente accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva, con garanzia per la proprietà e per la libertà da vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con trasferimento della detenzione alla Cessionaria a datare da oggi.
ART. 4
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte cedente, come sopra rappresentata:
a) esibisce il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Trasaghis in data
, che io notaio allego a quest'atto sotto la lettera "A";
b) dichiara che, dalla data di rilascio del predetto certificato, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
ART. 5
Le parti, per quanto riguarda i trasferimenti oggetto di quest'atto, si dichiarano pienamente edotte degli eventuali obblighi di comunicazione a loro carico, con relativi modalità e termini, previsti da leggi e regolamenti anche comunali in materia tributaria (segnatamente IRPEF e/o IRPEG e/o ICI).
CONVENZIONE EX ART. 27 L. 865/1971 ART. 6
A questo punto le parti, tutte come sopra rappresentate, riconoscendo che è loro comune intenzione perseguire la realizzazione degli obiettivi indicati nell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, mediante la diretta collaborazione civica tra privato ed ente pubblico, senza che ciò abbia ad implicare in alcun modo sotto qualsiasi
forma riduzione o modificazione dei diritti e delle facoltà attribuite dalla legge alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 27 della citata legge 865/1971 convengono quanto segue contestualmente alla vendita di cui sopra.
I°
II diritto di proprietà, come sopra trasferito, è esercitato nei limiti e con le modalità della presente convenzione e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia e con la finalità di realizzare direttamente l'insediamento industriale da destinare ad attività produttive ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della Legge 865/71.
II°
II corrispettivo della cessione delle aree suindicate è
fissato in euro ( ) per mq., secondo
quanto stabilito con deliberazione consiliare n. del , esecutiva, e pertanto il prezzo di cessione (come indicato nella vendita di cui sopra) è il
seguente: Euro
x mq.
catastali: TOTALE Euro
( ).
Le spese connesse con l'acquisizione delle aree di proprietà di terzi (bollo, diritti, tasse registrazione, volture, ecc.) che la Cessionaria dovrà versare altresì al Comune sono le seguenti:
n. _ atto stipulato x Euro ( ).
= Euro
La Cessionaria dovrà altresì versare le spese sostenute dal Comune per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione (acquedotto, fognatura, gas, elettricità, telefono) pari ad
Euro
( ).
III°
Il Comune di Trasaghis, come sopra rappresentato, dà atto che la Cessionaria ha già versato in data odierna, con
bonifici n/ri a favore della
Tesoreria Comunale, l'intero corrispettivo di cui al precedente punto II° (Euro ).
IV°
II Comune autorizza la Cessionaria, società " ", ad attuare un insediamento produttivo a carattere artigianale ai sensi dell'art. 27 della Legge 27 ottobre 1971, n. 865, sul lotto artigianale
n. , della superficie catastale di mq. ( ) costituito dalle particelle sopra descritte all'art.1 del presente atto.
V°
II Comune si impegna espressamente nei confronti della Cessionaria a realizzare tutte quelle opere di
urbanizzazione di interesse generale funzionalmente connesse con l'insediamento produttivo e con l'operatività dello stesso.
La Cessionaria, a corrispettivo dell'autorizzazione di cui al precedente punto IV°, corrisponderà al Comune, con le modalità e le garanzie di seguito indicate, la quota parte degli oneri di urbanizzazione afferenti alle infrastrutture
del P.I.P., nella misura di Euro ( )
per ogni mq. di superficie fondiaria edificabile:
= superficie fondiaria edificabile lotto mq. ;
per un'importo complessivo di: mq
x euro
= Euro
( ).
Il pagamento di detto importo dovrà essere così eseguito:
1 - 40% (quaranta per cento) pari ad Euro ( ) alla data di stipula della presente convenzione;
2 - 30% (trenta per cento) pari ad Euro
( ) entro data presente convenzione;
giorni decorrenti dalla
3 - 30% (trenta per cento) pari a Euro
( ) entro data presente convenzione.
giorni decorrenti dalla
Il Comune riconosce che la Concessionaria ha già corrisposto l'importo di cui al precedente punto 1), con
bonifico in data odierna n. Comunale.
a favore della Tesoreria
A garanzia del pagamento delle due residue rate la Cessionaria ha presentato due fideiussioni ognuna di pari importo delle rate stesse a mezzo di polizze fideiussorie
rilasciate dalle validità illimitata.
di
con
Dette fideiussioni saranno svincolate ad avvenuto pagamento delle relative rate.
Il Comune riconosce che nella fideiussione è stata inserita la specifica clausola che impegna il fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune senza opporre eccezioni, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 del c.c. e senza attendere la pronuncia del giudice.
La Concessionaria è inoltre tenuta a corrispondere al Comune con le modalità e procedure stabilite, i corrispettivi afferenti gli allacciamenti ai pubblici servizi.
VI°
La Cessionaria si impegna ad utilizzare le aree di cui alla presente convenzione per la realizzazione dell'insediamento produttivo indicato al precedente punto IV, nel rispetto
dell'art. 27 della Legge 865/71 e delle norme di attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi a carattere industriale ed artigianale.
La medesima si impegna altresì a saturare l'indice fondiario, attraverso successivi ampliamenti, entro
anni dalla stipula della presente convenzione.
VII°
Qualora, dopo attivati gli impianti, la Cessionaria sospenda la propria attività per una durata superiore a mesi tre, dovrà darne avviso e giustificato motivo al Comune il quale fisserà un congruo termine per la ripresa dell'attività.
Scaduto tale periodo il Comune fisserà i termini per la ripresa e/o autorizzerà il cambiamento dell'attività; in caso contrario la presente convenzione si intenderà risolta.
VIII°
La Cessionaria intraprenderà nell'impianto l'attività produttiva, operando secondo le buone regole dell'imprenditoria e favorendo così l'occupazione dei residenti nel Comune.
Qualora la Cessionaria cedesse a terzi l'attività produttiva o lo stabilimento in cui la stessa è esercitata, il Comune si riserva il diritto di prelazione, a parità di condizioni economiche, per l'acquisto dello stabilimento, da esercitarsi entro venti giorni dalla notifica dell'avvenuta compravendita.
L'immobile, anche se ceduto a terzi, dovrà mantenere la sua destinazione urbanistica, di cui all'art. 27, sesto comma, Legge 865/71.
IX°
II Comune si riserva la facoltà di esercitare adeguata vigilanza sull'andamento dei lavori e ciò a mezzo dei propri funzionari tecnici a tale scopo delegati.
Tale facoltà si espleterà anche con il libero accesso al cantiere di lavoro di detti funzionari e ad essi sarà fornita ogni notizia ed informazione riguardante la costruzione del fabbricato.
X°
La Cessionaria si impegna, qualora dovesse trasferire a terzi l'attività produttiva o dovesse costituire a favore di terzi diritti reali o personali di godimento sullo stabilimento, a vincolare i terzi agli stessi obblighi dalla stessa Cessionaria assunti nei confronti del Comune. Gli atti eventualmente conclusi dalla Cessionaria in violazione dell'impegno, di cui al comma precedente, saranno inefficaci nei confronti del Comune e quindi ad
esso non opponibili.
XI°
II presente contratto (compravendita e contestuale convenzione), ai sensi dell'art. 1456 c.c., si considererà risolto di diritto, per fatto e colpa della Cessionaria, con conseguente estinzione del diritto di proprietà in caso di:
a - inosservanza dei termini previsti dai punti VI e VII;
b - inosservanza di quanto previsto dall'ultimo comma del punto VIII.
XII°
Nei sopra indicati casi di risoluzione espressa, la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c. di volersi avvalere della clausola risolutiva, dovrà essere preceduta dalla preventiva contestazione da parte del Comune dei fatti addebitati ovvero dalla diffida ad adempiere, con contemporanea prefissione del termine di 60 (sessanta) giorni entro il quale la Cessionaria può presentare le proprie deduzioni.
In caso di loro mancato accoglimento da parte della Giunta comunale, la stessa pronuncerà la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa con conseguente estinzione dell'autorizzazione di cui al punto IV°.
In tal caso le aree oggetto della presente convenzione o la quota di queste, non utilizzate conformemente a quanto previsto dal punto VI°, verranno acquistate dal Comune allo stesso prezzo di cessione delle aree in vigore al momento della stipula del presente atto e cioè in Euro ( ) al mq. senza rivalutazione monetaria ed interessi.
Le opere eventualmente già realizzate, saranno indennizzate dal Comune alla Cessionaria decaduta sulla base di una stima peritale redatta da tre tecnici nominati rispettivamente uno dal Comune, uno dalla Cessionaria ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo il quale, su istanza della parte più diligente, provvederà alla nomina del tecnico a cui non abbia provveduto, nonostante diffida, l'altra parte.
XIII°
II Comune autorizza la Cessionaria ad iscrivere eventuale ipoteca sulle aree di cui trattasi a favore del finanziatore dell'opera, nel caso quest'ultimo richieda tale garanzia reale.
XIV°
Per l'attività da esercitare nello stabilimento, verrà
assicurata la scrupolosa osservanza delle Leggi vigenti sugli inquinamenti idrici, atmosferici e da rifiuti.
Le acque meteoriche e nere industriali verranno canalizzate separatamente nella realizzanda fognatura Comunale, ognuna con apposito pozzetto sifonato, all'interno della proprietà, ed un pozzetto di ispezione all'esterno della proprietà stessa.
Le acque nere di scarico delle lavorazioni saranno, prima dell'immissione in detta rete fognaria, opportunamente depurate.
Le acque dei piazzali verranno drenate in collettori separati in cui subiranno un trattamento meccanico o chimico-fisico all'interno dello stabilimento prima di essere immesse nella rete fognaria Comunale.
Lo scarico di rifiuti solidi quali scorie o simili avverranno in discariche attrezzate ed autorizzate.
XV°
Gli interventi finalizzati alla realizzazione dello stabilimento dovranno consentire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai disabili.
I relativi progetti verranno redatti conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Ministero dei LL.PP. 14 giugno 1989, n.236 (G.U. s.g. 1 suppl.ord.
n.145 del 23 giugno 1989) ed ai contenuti del DPR n. 384 del 1978 e della Legge n.l3 del 9 gennaio 1989.
Gli interventi conseguiranno la strutturazione dell'ambiente nel suo insieme caratterizzata da quei requisiti idonei a garantire l'assenza di limiti dell'esercizio dell'attività autonoma delle persone, in funzione delle esigenze individuali e delle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
XVI°
La licenza d'uso verrà rilasciata se la costruzione non viola disposizioni igienico-sanitario e norme urbanistiche intese a rimuovere cause di insalubrità.
Essa sarà revocata, se verranno meno i presupposti prescritti dalla Legge.
XVII°
Le aree scoperte del lotto saranno sistemate con manto erboso e piantumate parzialmente con alberi di alto fusto o arbusti, nella misura non inferiore al 25% della superficie del lotto.
La Cessionaria si impegna a presentare con la domanda di concessione edilizia per la realizzazione dello stabilimento il progetto esecutivo della sistemazione della recinzione, comprendente in particolare gli elementi principali dell'arredo (tipi di pavimentazione, panchine,
fontanelle, idranti, segnaletica, cestini porta rifiuti, ecc.).
La scelta delle essenze delle alberature e degli arbusti sarà effettuata preferibilmente in base alle essenze consigliate ed ammesse dall'art. 21 delle Norme Tecniche del progetto del P.I.P.
Nelle aree scoperte la Cessionaria si impegna a non effettuare lo scarico, il deposito e l'abbandono di materiali e rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli eventuali spazi a ciò opportunamente attrezzati.
I posti macchina da realizzare all'interno dello stabilimento verranno eseguiti con masselli di calcestruzzo e saranno alberati con essenze arboree consone all'ambiente.
XVIII°
La recinzione del lotto verrà eseguita in rete metallica sorretta da paletti infissi su appoggi non emergenti dal piano di campagna.
Il terreno antistante i fronti del lotto in fregio alle realizzande strade pubbliche, per una profondità di ml.3,00, andrà sistemato a prato su cui saranno messi a dimora arbusti spoglianti o sempreverdi.
Lungo tali fasce di terreno verrà piantata, a ridosso della recinzione, una siepe continua di acero campestre o altre essenze arboree da concordare con il Comune.
La Concessionaria dovrà provvedere inoltre alla manutenzione periodica (sfalci e pulizia) dell'area verde antistante il fronte del lotto sulla strada pubblica.
Il progetto esecutivo, relativo a tali interventi, da realizzarsi a carico della Cessionaria, sarà sottoposto all'approvazione del Comune.
Le spese per l'impianto e la manutenzione permanente del verde di cui al presente articolo sono a carico della Cessionaria.
Le opere di cui al presente e precedente articolo dovranno essere completate nel termine di cui al punto VII della presente convenzione.
XIX°
La Cessionaria, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere di cui ai precedenti punti XVII e XVIII ha costituito una polizza fideiussoria assicurativa per l'importo complessivo di Euro ( ) rilasciata in data odierna dalle Assicurazioni Generali - Agenzia Principale di Udine, corrispondente al costo complessivo delle medesime opere.
Detta fideiussione sarà svincolata su disposizione della Giunta comunale con l'adempimento delle prescrizioni
contenute nei punti XVII e XVIII, dopo la redazione del verbale di accertamento di ultimazione delle relative opere da redigersi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
La Cessionaria, inoltre, si obbliga:
a - ad integrare il valore della fideiussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si rivelasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
b - ricostituire la fideiussione medesima qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze.
Tali integrazioni e ricostituzioni andranno effettuate entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, che il Comune effettuerà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le parti si danno reciprocamente atto che nella polizza fideiussoria è stata inserita la specifica clausola che impegna il fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune senza opporre eccezioni, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art.1944 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice.
XX°
Gli oneri relativi alle reti tecnologiche da realizzare, all'interno del lotto, nonché quelli inerenti agli allacciamenti ai pubblici servizi sono a carico della Cessionaria.
XXI°
Qualsiasi controversia attinente alla interpretazione, esecuzione risoluzione del presente contratto, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dagli Arbitri di parte o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo a richiesta della parte più diligente.
II Presidente del Tribunale di Tolmezzo nominerà anche, ad istanza della parte interessata, l'Arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta a mezzo di raccomandata A.R.
Il Collegio Arbitrale così costituito giudicherà in Tolmezzo, quale amichevole compositore designato dalle parti, in via irrituale e secondo diritto, rispettando in ogni caso le regole del contraddittorio.
Le determinazioni del Collegio saranno vincolanti, per le parti, così come fossero loro determinazioni; dette determinazioni dovranno essere comunicate alle parti con lettera raccomandata entro 180 (centottanta) giorni dalla
data di costituzione del Collegio, compresi i giorni festivi.
Gli arbitri potranno prorogare il termine, di cui al punto precedente, del tempo necessario al completamento di eventuali atti istruttori.
Le parti si impegnano reciprocamente a riconoscere al Collegio Arbitrale proroghe, allo scopo di consentire la conclusione delle attività devolute al giudizio arbitrale stesso e tali da permettere la decisione finale.
Dette proroghe, nel loro complesso, non dovranno comunque essere superiori al periodo di 180 (centottanta) giorni, inizialmente concesso al Collegio Arbitrale per la formazione del lodo.
XXII°
La presente convenzione vincola sin d'ora la Cessionaria, ma non impegna l'Amministrazione Comunale stipulante fino a quando gli atti consiliari in essa richiamati non saranno divenuti esecutivi in sede tutoria.
ART. 7
Il presente atto è soggetto all'imposta di registro fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601.
ART. 8
Tutte le spese del presente atto (compravendita e contestuale convenzione) e dipendenti rimarranno ad esclusivo carico della parte compratrice.
I comparenti espressamente dispensano me notaio dal dare loro lettura dell'allegato.
E richiesto ho ricevuto il presente atto, che ho personalmente letto ai comparsi, i quali, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio.
Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, per pagine undici e quanto fin qui della dodicesima.
Si aggiunge un quarto foglio per le sottoscrizioni finali.