PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA COMUNE DI BERGAMO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO CDP INVESTIMENTI SGR S.P.A.
PER LA RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE FUNZIONALE
DELLA SEDE STORICA DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
E DELLE EX CASERME MONTELUNGO-COLLEONI
*** PREMESSO CHE
a) in data 07.04.2000, il Ministero della Sanità, la Regione Lombardia, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno sottoscritto l’“Accordo di Programma per la costruzione del nuovo ospedale in località Trucca e la realizzazione degli interventi connessi”, successivamente approvato con
D.P.G.R. n. 11252 in data 05.05.2000 (“Accordo di Programma”);
b) in data 06.04.2004, i medesimi soggetti di cui al precedente punto a) hanno sottoscritto un atto integrativo all’Accordo di Programma, approvato con D.P.G.R. n. 10088 in data 14.06.2004 (“1° Atto Integrativo”);
c) in data 25.05.2004, l’Azienda Ospedaliera, il Comune di Bergamo e l’Università degli Studi di Bergamo hanno stipulato un primo Protocollo di Intesa in cui l’Azienda Ospedaliera (nell’ambito delle previsioni urbanistiche introdotte dall’Atto Integrativo all’Accordo di Programma relative alla sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo) si impegnava a cedere a titolo gratuito al Comune di Bergamo una s.l.p. pari a mq 20.000. Con il medesimo atto il Comune si impegnava, a sua volta, a concedere la suddetta area in diritto gratuito all’Università degli Studi di Bergamo, mentre l’Azienda Ospedaliera si impegnava altresì a cedere all’Università degli Studi di Bergamo ulteriori mq 40.000 di s.l.p. a fronte di un corrispettivo economico pari a euro 20.000.000;
d) il protocollo sopracitato non ha avuto attuazione entro i tempi previsti (24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione); in ragione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 11 del citato protocollo, in data 25.05.2006 gli impegni assunti dalle parti con il medesimo hanno cessato di avere efficacia;
e) in data 30.10.2008, l’Azienda Ospedaliera, il Comune di Bergamo e l’Università hanno sottoscritto un secondo Protocollo di Intesa con il quale:
- l’Azienda Ospedaliera si è impegnata ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l’alienazione dell’area dell’attuale sede ospedaliera, nonché a prevedere, in capo all’aggiudicatario di detta procedura, l’obbligo di progettare, realizzare e cedere al Comune di Bergamo, a titolo di standard qualitativo nell’ambito del successivo strumento urbanistico attuativo, un complesso universitario per una s.l.p. pari a mq 20.000;
- nel protocollo si è stabilito che la realizzazione del complesso universitario sarebbe stata limitata alle opere strutturali, alla copertura e ai tamponamenti esterni, compresi gli infissi, nonché alle predisposizioni impiantistiche;
- il Comune di Bergamo si è impegnato a concedere in comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi di Bergamo il realizzando complesso universitario, per un periodo non inferiore a 20 anni, mediante contratto eventualmente rinnovabile;
- l’Università degli Studi di Bergamo, a sua volta, si è impegnata a ricevere in comodato d’uso gratuito il predetto complesso universitario, in cui localizzare rettorato e uffici amministrativi, facoltà di scienza della formazione e residenze universitarie, con l’impegno a completare, a proprie cure e spese, la struttura edilizia in relazione alle proprie specifiche esigenze funzionali, impiantistiche e gestionali;
f) in data 18.11.2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche sociali, la Regione Lombardia, l’Azienda Ospedaliera, la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno sottoscritto un nuovo Atto Integrativo all’Accordo di Programma (“2° Atto Integrativo”), approvato con D.P.G.R. n. 14555 del 02.12.2008, che riporta in allegato il Protocollo sottoscritto in data 30.10.2008;
g) l’Azienda Ospedaliera, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., ha indetto in data 19.01.2009 la procedura di gara per l’alienazione dell’ex compendio ospedaliero di Largo Barozzi, in esito alla quale non sono state presentate offerte;
h) successivamente, a seguito della verifica delle nuove esigenze dell’Università degli Studi di Bergamo in ordine alla localizzazione di servizi universitari nell’area di Largo Barozzi e tenuto conto dell’esito della procedura di gara sopra menzionata, il Comune di Bergamo, l’Azienda Ospedaliera e l’Università hanno sottoscritto, in data 12.07.2012, un terzo Protocollo di Intesa con il quale:
- l’Università si è impegnata a progettare e realizzare, a propria cura e spese, edifici destinati a residenze universitarie, per una s.l.p. pari a mq 10.000, su un’area ceduta gratuitamente dal soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) previsto per la riqualificazione della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo;
- il Comune si è impegnato a concedere per 20 anni all’Università l’uso di un complesso sportivo universitario, della s.l.p. pari a mq 5.000, realizzato con oneri a carico del soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento previsto per la riqualificazione della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo;
i) conseguentemente, in data 08.10.2012, il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, l’Azienda Ospedaliera, la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo hanno sottoscritto un nuovo Atto Integrativo all’Accordo di Programma (3° Atto Integrativo), approvato con
D.P.G.R. n. 9166 del 16.10.2012, che riporta in allegato il Protocollo sottoscritto in data 12.07.2012;
j) in data 12.12.2012, l’Azienda Ospedaliera, tramite Infrastrutture Lombarde S.p.a., ha indetto nuovamente la procedura di gara per l’alienazione dell’ex compendio ospedaliero di Largo Barozzi, in esito alla quale non sono state presentate offerte;
k) con atto notarile, in data 27.12.2013, la Regione Lombardia ha alienato al Fondo Investimenti gestito dalla CDP Investimenti SGR s.p.a., con procedura di dismissione di cui all’art. 11 quinquies del D.L. 203/2005, convertito con Legge 248/2005, il compendio immobiliare della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo, con la sola eccezione degli immobili denominati “Palazzina rossa” e “Chiesa dei Frati”;
l) con atto notarile in data 28.12.2013, l’Agenzia del Demanio, con procedura di dismissione di cui all’art. 11 quinquies del D.L. 203/2005, convertito con Xxxxx 248/2005, ha alienato al Fondo Investimenti gestito dalla CDP Investimenti SGR s.p.a. il compendio immobiliare relativo alle ex Caserme Montelungo-Colleoni;
m) nel corso dei successivi approfondimenti per la rifunzionalizzazione del complesso ospedaliero e per la sua migliore valorizzazione, la Guardia di Finanza ha manifestato il proprio interesse per la locazione degli immobili allo scopo di trasferirvi tutti i corsi dell’Accademia Nazionale. La Guardia di Finanza ha altresì espresso l’interesse per l’acquisizione dell’edificio denominato “Palazzina Rossa”, ad oggi ancora di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, allo scopo di potervi insediare la sede del Comando Generale dell’Accademia;
n) in data 17.03.2014, il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma ha preso atto della nuova ipotesi sopra descritta, da recepirsi nell’ambito di un nuovo Atto Integrativo all’Accordo di Programma;
o) in data 18.03.2014, è stato sottoscritto tra la Guardia di Finanza e CDP Investimenti SGR
s.p.a. un Protocollo di Intesa finalizzato a dare evidenza all’esistenza di un interesse preliminare della Guardia di Finanza ad insediare la nuova sede della propria Accademia su parte dell’area relativa alla sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo;
p) conseguentemente, la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 1595 del 28.03.2014, ha promosso la procedura volta alla sottoscrizione di nuovo Atto Integrativo all’Accordo di Programma (“4° Atto Integrativo”), sulla base della proposta condivisa nel Collegio di Vigilanza in data 17.03.2014 e con l’adesione di CDP Investimenti SGR s.p.a.;
q) successivamente, a seguito della redazione di opportuni studi di fattibilità per la riqualificazione della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo e per la valorizzazione delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, nonché di conseguenti interlocuzioni tra Comune, Università degli Studi di Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a., si è addivenuti alla definizione di una nuova ipotesi localizzativa dei nuovi servizi universitari (studentato e impianti sportivi) all’interno del Comune di Bergamo. In particolare, tale ipotesi prevede di localizzare, all’interno del comparto urbano delle due ex caserme, i servizi universitari originariamente previsti nella sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo, corrispondenti a residenze universitarie (per circa mq 11.870 di s.l.p.) e nuovo Centro Universitario Sportivo (per circa mq 3.750 di s.l.p.), come meglio regolamentato negli articoli del presente Protocollo;
r) detta ipotesi è stata formalmente condivisa dall’Università nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data ;
s) detta ipotesi è stata formalmente condivisa da CDP Investimenti SGR s.p.a. nella seduta del Consiglio di Amministrazione del ;
t) detta ipotesi è stata formalmente condivisa dal Comune di Bergamo nella seduta del Consiglio Comunale in data ;
u) alla luce di quanto sopra esposto, è intendimento delle Parti regolamentare i reciproci rapporti in ordine alla riqualificazione della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo e delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, mediante la definizione di obiettivi generali ed impegni funzionali al coordinamento degli interventi relativi ai due ambiti, aggiornando, di conseguenza, gli impegni a suo tempo assunti e formalizzati nel Protocollo di Intesa del 12.07.2012 sopra richiamato.
Tutto ciò premesso, tra:
- il Comune di Bergamo, nella persona del Sindaco Xxxxxxx Xxxx;
- l’Università degli Studi di Bergamo, nella persona del Rettore Xxxxxxx Xxxxxxx;
- CDP Investimenti SGR s.p.a., nella persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Contenuti
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2 - Obiettivi e principi di riferimento
2.1 - La finalità del presente protocollo è quella di individuare le procedure più idonee per ridefinire e favorire in tempi certi l’insieme degli interventi necessari alla riqualificazione sinergica dei compendi immobiliari di proprietà di CDP Investimenti SGR s.p.a., costituiti dalla sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo e dalle ex Caserme Montelungo-Colleoni, sia per quanto concerne gli interventi pubblici, sia per quelli privati, che saranno ritenuti compatibili con i vincoli paesaggistici e culturali in essere sui due ambiti territoriali.
2.2 - Le parti danno atto che, in conseguenza delle funzioni pubbliche e di interesse generale previste all’interno dei due ambiti oggetto di riqualificazione, lo strumento più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo è da individuarsi nell’Accordo di Programma.
Articolo 3 - Ambito sede storica Ospedali Riuniti di Bergamo
3.1 - Il Comune di Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a, si impegnano a definire, nell’ambito del 4° Atto Integrativo all’Accordo di Programma, promosso con D.G.R. n. 1595 del 28.03.2014, il progetto urbanistico di riqualificazione della sede storica Ospedali Riuniti di Bergamo, sulla scorta dei contenuti dello studio di fattibilità allegato al presente protocollo che, nell’ambito dei diritti edificatori sanciti dall’Accordo di Programma vigente ed in variante alle previsioni del vigente PGT (con particolare riferimento al Piano dei Servizi), prevede l’insediamento dell’Accademia della Guardia di Finanza in tale comparto urbano, attraverso interventi di recupero degli immobili esistenti per una s.l.p. complessiva stimata in circa mq
100.000 al netto delle demolizioni, oltre alla realizzazione di nuovi interventi a destinazione residenziale e terziario/commerciale per una s.l.p. di mq 12.000, nonché alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
3.2 - Il Comune di Bergamo, di intesa con CDP Investimenti SGR s.p.a., si impegna a concertare con la Regione Lombardia le modalità di adesione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia del Demanio al 4° Atto Integrativo all’Accordo di Programma promosso con
D.G.R. n. 1595 del 28.03.2014, per gli aspetti patrimoniali connessi alla realizzazione dei servizi previsti nello studio di fattibilità allegato al presente protocollo (relativi, in particolare, al convenzionamento all’uso pubblico degli impianti sportivi dell’Accademia della Guardia di Finanza e alla disponibilità dell’area dell’ex Campo di Xxxxx per la realizzazione dei nuovi servizi di quartiere).
3.3 - Il Comune di Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a. si impegnano altresì a definire puntualmente, all’interno della procedura di Accordo di Programma in variante al vigente Piano dei Servizi, la dotazione di servizi pubblici di quartiere da porre a carico del soggetto attuatore dell’intervento, nel rispetto delle quantità minime stabilite dall’art. 8.1 delle norme del vigente Piano dei Servizi (“PS0b - Apparato normativo”) e dall’art. 4.2 del vigente Documento di Piano (“DP0b - Criteri e Indirizzi” - Quinta soglia), in linea con i contenuti dello studio di fattibilità allegato al presente protocollo.
3.4 - L’Università degli Studi di Bergamo condivide, con Comune di Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a., l’opportunità di localizzare i servizi universitari originariamente
previsti nell’ambito della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo all’interno dell’xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx 0 - Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx
4.1 - Il Comune di Bergamo si impegna ad avviare le procedure per la sottoscrizione di un Accordo di Programma, al quale si impegnano sin d’ora ad aderire CDP Investimenti SGR s.p.a. ed Università degli Studi di Bergamo, finalizzato alla definizione del progetto di riqualificazione delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, nell’ipotesi contenuta nello studio di fattibilità allegato al presente Protocollo che, in coerenza con le previsioni urbanistiche del vigente Piano di Governo del Territorio, prevede interventi di recupero degli immobili esistenti funzionali all’insediamento di servizi universitari, così come descritti alla lettera q) delle premesse, per una s.l.p. complessiva di circa mq 15.620, oltre a funzioni residenziali e terziario/commerciale per una s.l.p. di circa mq 11.400.
4.2 - Il Comune di Bergamo, si impegna altresì a riconoscere a CDP Investimenti SGR s.p.a., nell’ambito della procedura di Accordo di Programma, una quota di potenzialità edificatoria aggiuntiva a quella prevista dall’Ambito di Trasformazione “ATi/s_5 - UMI 1”, per una s.l.p. di almeno mq 2.050 e comunque entro i limiti previsti dall’art. 4.2 del vigente Documento di Piano (“DP0b - Criteri e Indirizzi” - Sesta soglia). L’esatta localizzazione di tale potenzialità edificatoria aggiuntiva, all’interno dell’Ambito di Trasformazione “ATi/s_5 - UMI 1”, è demandata al relativo progetto di recupero architettonico, che sarà sviluppato di concerto con la competente Soprintendenza. Nel caso in cui tale potenzialità edificatoria aggiuntiva non sia valutata compatibile con il vincolo culturale in essere sul sopracitato Ambito, la stessa potrà essere localizzata all’interno dell’ambito di cui al precedente articolo 3, nel rispetto dei vincoli paesaggistici in essere.
4.3 - CDP Investimenti SGR s.p.a., sulla scorta degli obiettivi di cui al precedente articolo 2 ed ai fini dell’assolvimento delle pattuizioni contenute nel Protocollo di Intesa del 12.07.2012, si impegna a cedere al Comune di Bergamo senza corrispettivo economico, nell’ambito delle procedure di Accordo di Programma, quale modalità attuativa coerente con le previsioni urbanistiche dell’Ambito di Trasformazione “ATi/s_5 - UMI 1 - Ambito 1”, le porzioni di immobili poste all’interno delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, da destinare a nuovi servizi universitari, originariamente previsti all’interno della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo, per una s.l.p. complessiva di circa mq 15.620, come meglio individuata nell’ipotesi distributiva contenuta nello studio di fattibilità allegato al presente protocollo.
4.4 - Il Comune di Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a. si impegnano altresì a definire puntualmente, nell’ambito delle procedure di Accordo di Programma, la dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico da porre a carico del soggetto attuatore dell’intervento, nel rispetto delle quantità minime stabilite dall’art. 8.1 delle norme del vigente Piano dei Servizi (“PS0b -Apparato normativo”) e dall’art. 4.2 del vigente Documento di Piano (“DP0b - Criteri e Indirizzi” - Quinta soglia), in linea con i contenuti dello studio di fattibilità allegato al presente protocollo.
4.5 - Il Comune di Bergamo, CDP Investimenti SGR s.p.a. e Università si impegnano ad attuare, in sede di Accordo di Programma, le previsioni complessive dell’Ambito di Trasformazione “ATi/s_5 - UMI 1”, attraverso procedura concorsuale di progettazione preliminare estesa all’intero ambito di intervento oggetto dell’Accordo di Programma, con spese a carico di CDP Investimenti SGR s.p.a.. La successiva fase di progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione degli spazi universitari verrà effettuata dal Comune di Bergamo, in caso di intervento diretto di cui al successivo punto 4.6 (opzioni 1 e 2), deducendo le spese tecnico- amministrative sostenute dal corrispettivo economico di cui al successivo punto 4.7.
4.6 - Il Comune di Bergamo e l’Università degli Studi di Bergamo si impegnano a disciplinare, nell’ambito delle procedure di Accordo di Programma, la realizzazione dei servizi universitari previsti dal presente protocollo, nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo tre possibili modalità alternative:
Opzione 1 - intervento diretto: l’Università si impegna a sostenere i costi complessivi di realizzazione degli interventi edilizi relativi agli immobili ceduti al Comune da CDP Investimenti SGR s.p.a. fino ad importo di euro 20.000.000, I.V.A. compresa, qualora la stessa non possa essere recuperata da parte dell’Università nella gestione del compendio immobiliare. Il Comune si impegna a riconoscere i costi sostenuti dall’Università per quanto sopra, quale corrispettivo per la concessione in uso degli immobili, per un periodo indicativo di 28/30 anni, da definire compiutamente in sede di Accordo di Programma. L’Università si impegna, in qualità di soggetto concessionario riconosciuto dal Comune ai sensi dell’art. 12.1 del vigente “Regolamento per le locazioni e concessioni dei beni immobili comunali”, a sostenere tutti i successivi costi di gestione e manutenzione degli immobili oggetto di concessione, per tutta la durata della stessa. Eventuali costi aggiuntivi, necessari per portare a completo compimento l’intervento ed eccedenti l’importo di euro 20.000.000 di cui sopra, verranno sostenuti dall’Università e considerati quali anticipazioni per il prolungamento del periodo di concessione del bene rispetto a quanto determinato in sede di Accordo di Programma;
Opzione 2 - intervento diretto: l’Università si impegna a sostenere i costi complessivi di realizzazione degli interventi edilizi relativi agli immobili ceduti al Comune da CDP Investimenti SGR s.p.a.. Entro il termine della fine dei lavori, l’Università potrà optare per l’acquisizione in proprietà del compendio immobiliare, versando al Comune l’importo corrispondente al valore dello stesso, determinato con particolare riferimento allo stato di consistenza e vetustà antecedenti all’inizio dei lavori, nonchè alla loro destinazione a servizi pubblici prevista dal presente Protocollo. Il valore del compendio immobiliare verrà determinato secondo quanto sopra, ai sensi della vigente normativa in materia di trasferimento di beni pubblici, entro la data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma. Sono a carico dell’Università le spese necessarie e conseguenti al trasferimento del bene quali spese di rogito, accatastamenti, etc;
Opzione 3 - intervento indiretto: il Comune si impegna a cedere gli immobili destinati a servizi universitari, con vincolo di destinazione d’uso e con modalità che saranno definite in sede di Accordo di Programma, ad un Fondo di Investimento per l’housing sociale o similare, a cui spetterà la realizzazione e la progettazione esecutiva dell’intervento. In tal caso, l’Università si impegna a sostenere i canoni di locazione che saranno convenzionati con il Fondo aggiudicatario e concordati con Comune e Università.
Le opzioni di cui sopra, fra loro alternative, verranno definite compiutamente fra il Comune e l’Università, entro la sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativamente all’opzione 3, ed entro la fine dei lavori previsti per il compendio, per quanto attiene alle opzioni 1 e 2.
4.7 - In caso di intervento diretto di cui alle opzioni 1 e 2 previste al precedente art. 4.6, l’Università degli Studi di Bergamo si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire la realizzazione dei servizi universitari, con le modalità di cui al punto precedente, nonché a convenzionare con il Comune di Bergamo l’uso del nuovo Centro Universitario Sportivo come servizio di scala territoriale. A fronte dell’utilizzo convenzionato del Centro Universitario Sportivo (CUS), il Comune si impegna a riconoscere all’Università un contributo economico corrispondente al 50% delle spese documentate per la realizzazione del C.U.S e comunque in misura non superiore a euro 2.500.000. Come già indicato al precedente art. 4.5, dal contributo di cui sopra verranno dedotte le spese tecniche sostenute da Comune per ogni attività connessa alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell’intervento sull’intero compendio immobiliare (CUS e studentato). La quota rimanente potrà essere portata in
detrazione dall’importo che l’Università dovrà versare al Comune qualora venga attivata l’opzione 2, di cui al precedente art. 4.6, relativamente all’acquisto dell’immobile.
4.8 - Le parti si impegnano a garantire l’avvio contestuale degli interventi pubblici e privati previsti all’interno dell’Ambito di Trasformazione relativo alle ex Caserme Montelungo- Colleoni, come definito dal cronoprogramma allegato al presente protocollo.
Articolo 5 - Obblighi reciproci di collaborazione
5.1 - Le Parti, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, si impegnano:
a) a rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Protocollo di Intesa;
b) ad utilizzare forme di sollecita collaborazione e di efficace coordinamento, con il ricorso a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa;
c) ad attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nel presente atto;
d) ad adottare ogni misura idonea a pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel Protocollo di Intesa, all’approvazione dei rispettivi Accordi di Programma, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare il raggiungimento di tale scopo;
e) a collaborare per ricercare ogni utile forma di cofinanziamento per la realizzazione dei servizi universitari.
Articolo 6 - Disposizioni finali
6.1 - Qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non vengano concluse le procedure di approvazione dei rispettivi Accordi di Programma per la riqualificazione della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo e delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, il medesimo Protocollo di Intesa cesserà di avere efficacia e le Parti resteranno libere da ogni impegno assunto in relazione al contenuto degli accordi oggetto del presente atto. In tal caso, le Parti non avranno alcuna pretesa a qualsivoglia titolo le une dalle altre in relazione a detti accordi, impegnandosi, in ogni caso, a ricercare una nuova soluzione condivisa.
6.2 - Il presente Protocollo sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 12.07.2012, che pertanto deve intendersi privo di efficacia a partire dalla data odierna.
6.3 - Nel caso di mancata attuazione degli impegni di cui al precedente articolo 3, il Comune di Bergamo si impegna a ridefinire le destinazioni urbanistiche della sede storica degli Ospedali Riuniti di Bergamo, di concerto con CDP Investimenti SGR s.p.a. e nel rispetto delle potenzialità edificatore e delle correlate prestazioni pubbliche sancite dall’Accordo di Programma vigente.
Articolo 7 - Allegati
7.1 - Si allega al presente Protocollo, quale parte integrante e sostanziale, il documento costituito dai seguenti allegati:
- Allegato 1. “Studio di fattibilità urbanistica (gennaio 2015)”;
- Allegato 2. “Cronoprogramma ambito ex Caserme Montelungo-Colleoni”.
7.2 - Le Parti danno atto che i dati dimensionali ed economici contenuti nell’allegato 1 al presente Protocollo rappresentano delle stime indicative, effettuate ai fini delle verifiche urbanistiche preliminari, che verranno puntualmente aggiornati ed approfonditi in sede di Accordo di Programma e successive procedure attuative.
Letto, firmato e sottoscritto in data in Bergamo.
Comune di Bergamo
Il Sindaco, Xxxxxxx Xxxx
Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore, Xxxxxxx Xxxxxxx
CDP Investimenti SGR s.p.a.
Il Direttore Generale, Xxxxx Xxxxxxxxxx