COMUNE DI SOLIERA
COMUNE DI SOLIERA
(Provincia di Modena)
Capitolato speciale dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:
Compagnia o Società
L’Impresa Assicuratrice.
Contraente
Comune di Soliera (MO)
Piazza della Repubblica, 1 – CAP 41019 C.F. e P.Iva 00221720360
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.
Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Xxxxxx incaricato
Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Cose
Sia i beni materiali sia gli animali.
Appaltatore / Subappaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
Prestatori di lavoro
I dipendenti dell’Assicurato nonché le persone fisiche di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’ attività assicurata e per le quali, ai sensi di legge, faccia carico all’Assicurato l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL.
Sono compresi:
– i dipendenti dell’Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende;
– i lavoratori parasubordinati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
– ogni altra persona (es. borsisti, studenti, etc.);
per i quali, ai sensi di legge, l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL sia posto a carico dell’Assicurato.
Retribuzioni lorde
Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell’opera prestata, nonché:
- le indennità e/o compensi corrisposti agli Amministratori per la carica;
- gli importi (esclusa Iva) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti regolarmente abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e xx.xx. e ii., quale corrispettivo per l’utilizzo di manodopera con contratti di somministrazione di lavoro nonché i compensi corrisposti a collaboratori (a progetto, ecc.), dei quali il Contraente stesso si avvalga nel rispetto delle vigenti norme in materia di rapporto di lavoro, ove non competa al Contraente/Assicurato corrispondere il premio assicurativo all’INAIL per i medesimi.
1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 45 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
In deroga all’Art. 1897 C.C., nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta immediatamente a ridurre il premio o le rate di premio, in seguito al ricevimento della comunicazione del Contraente, con rimborso del premio stesso in proporzione al tempo che intercorre dal ricevimento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità del contratto così come all’atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, né possono comportare riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione, sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.
Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.
1.6 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell’assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.
1.7 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.
1.8 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.
1.9 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.10 Clausola broker
Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.
Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901
C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.
Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo..
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 9% (nove percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
1.11 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
1.12 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
1.13 Informazione sinistri
La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.
1.14 Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.
1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.
2.0 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (Rct/Rco)
2.0.1Descrizione del rischio
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Comune di Soliera (Provincia di Modena) dall’esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.
Resta convenuto che la presente assicurazione deve intendersi operante anche nell’interesse della società Progetto Soliera Srl, a socio unico - soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Soliera - cui è affidata la gestione e la manutenzione di parte del patrimonio immobiliare del Contraente e nell’interesse della Fondazione Campori, di cui il Comune di Soliera è soggetto controllante e alla quale è stata esternalizzata l’organizzazione e la gestione dei servizi culturali e per i giovani, sia con utilizzo di personale proprio che di personale in comando dal Comune di Soliera..
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell’attività. Sono comprese le attività svolte dai dipendenti del Contraente presso altri Enti a seguito di comando del Contraente medesimo.
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.
B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni “in itinere”;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.
L’assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l’Assicurato, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, per i quali faccia carico all’Assicurato la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce tuttavia causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di
personale presso l'INAIL, se ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
2.2 Estensione territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi
Ai fini dell’assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori “con contratto di somministrazione” ai sensi del D.Lgs. 276/2003 nonché i tirocinanti) sono considerati “terzi” rispetto all’Assicurato.
Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l’assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario saranno considerati terzi a tutti gli effetti.
2.4 Precisazioni di garanzia
A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le “Esclusioni” di cui alla norma 2.5 che segue, l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:
1. da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti dei propri servizi, inteso che in tal caso la garanzia viene prestata anche nell’interesse di questi ultimi;
2. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera pubblica;
3. dalla proprietà, esercizio e manutenzione di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere;
4. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
5. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a : concorsi, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, fiere ed esposizioni in genere, spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi; L’assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle suindicate iniziative.
6. dall’organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o sociale e/o di interesse collettivo, organizzate dal Contraente o per le quali lo stesso abbia con specifico atto concesso il proprio patrocinio, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, gite, tornei e competizioni sportive, manifestazioni carnevalesche anche con carri allegorici, compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente.
In tutti i casi sopra indicati l’assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni.
7. dall’organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d’opera del Contraente;
8. dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
9. dalla proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini e depositi, alloggi, officine e laboratori, parcheggi, rimesse, teatri, cinema, auditorium, asili e strutture scolastiche, centri di formazione, colonie, ambulatori, strutture per anziani, strutture
assistenziali, palestre e impianti sportivi in genere, cimiteri, macelli, mercati od altre strutture adibite a pubblici servizi e non;
10. dalla gestione di farmacie comunali, compresi i rischi di danni derivanti dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo si tratti di prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati o venduti nello stesso esercizio;
11. dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione scolastica, di bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite o anche al domicilio di assistiti, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) in giardini e parchi pubblici nonché dovunque trovino altra adeguata sistemazione;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà e/o dall’uso di mezzi di trasporto non a motore in genere;
15. dalla proprietà e/o dall’impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l’esclusione dei rischi da circolazione soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA;
16. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
17. dall’esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso), compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
18. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
19. da proprietà, esercizio e manutenzione di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata, nonché della rete fognaria;
20. da erogazione e distribuzione di gas per usi domestici e produttivi, compresi i rischi della proprietà dei relativi impianti e infrastrutture e della rete di distribuzione;
21. da esercizio del servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico e scarico di rifiuti in genere, esclusi i rischi da circolazione soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA.
La garanzia comprende altresì i rischi derivanti: dalla proprietà e/o dall’impiego di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere; dalla proprietà e/o dall’esercizio di isole ecologiche, di stazioni per la raccolta differenziata e simili nonché da attività di disinfezione e/o disinfestazione;
22. dall’esercizio dei servizi di polizia municipale e di sorveglianza, anche armata;
23. dalla proprietà ed impiego di cani, dalla proprietà e gestione di canili ed altri ricoveri per animali, dal servizio di accalappiacani, dalla custodia di animali nell’ambito di giardini pubblici e spazi affini, dall’impiego di animali per attività in favore di soggetti assistiti dai propri servizi (es. ippoterapia);
24. dall’impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile;
25. dall’esistenza di officine per l’attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;
26. dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o depositi di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;
27. ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda, collaboratori, consulenti, soggetti occupati in lavori socialmente utili o interessati da progetti di inserimento scolastico, lavorativo o sociale, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti, insegnanti, volontari in genere, associazioni no profit, famiglie affidatarie di minori per le competenze loro attribuite) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. Analogamente la garanzia vale per i soggetti assistiti dai servizi del Contraente, per gli alunni delle scuole e degli asili comunali nonché per i minori utenti dei servizi prestati dal Contraente, anche nelle scuole statali del territorio comunale. I menzionati soggetti devo pertanto considerarsi assicurati;
28. da attività e lavori di manutenzione - anche straordinaria - costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.
Relativamente a lavori, attività e servizi in genere, appaltati a terzi, l’assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell’esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.
2.5 Esclusioni
Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva sezione 3.0 - Condizioni particolari e delimitazioni, l’assicurazione
R.C.T. non comprende i danni:
a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo dell’assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e xx.xx. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
b) da furto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell’Assicurato e 3.5 Danni a cose consegnate e non consegnate;
c) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.5 Danni a cose consegnate e non consegnate, 3.6 Danni a cose in consegna o custodia e 3.7 Xxxxx a veicoli;
d) alle cose sulle quali si eseguono lavori, limitatamente alla parte direttamente oggetto dei medesimi;
e) a fabbricati cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, se derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo si tratti di danni da inquinamento accidentale e cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture;
Sia l’assicurazione RCT sia l’assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:
g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l’impiego di tali materiali nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
i) direttamente o indirettamente derivanti dall’esposizione e/o dal contatto con l’asbesto, l’amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
j) derivanti da campi elettromagnetici;
k) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
l) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.
2.6 Responsabilità personale dei Prestatori di lavoro e non
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, consulenti esterni, appartenenti ad associazioni di volontariato, docenti, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi esplicati per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.). Ai sensi e per gli effetti di questa norma tali soggetti sono considerati come assicurati.
La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.
2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato
In caso di sinistro, l’ufficio designato dal Contraente, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c., deve darne avviso alla Società o al Broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi da quando ne abbia avuto conoscenza e possibilità. Agli effetti dell’assicurazione della R.C.T. il Contraente ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, solo i sinistri per i quali:
a. abbia luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge, per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
b. abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
c. abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’I.N.A.I.L. e/o dall’I.N.P.S.
d. abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.
2.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato al 50%.
La Società non riconosce le spese dell'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.
2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti, totalmente o parzialmente, nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti, inteso che - ove il Contraente/Assicurato produca alla Società concreti elementi utili ad escludere la propria responsabilità nell’evento dannoso - quest’ultima non potrà dare luogo a risarcimento se non previo accordo col Contraente. Ferma l’anzidetta intesa, il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società medesima, con cadenza semestrale, le somme da quest’ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.
Ai fini del rimborso anzidetto da parte del Contraente, la Società provvederà mediante emissione di specifico documento recante:
- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l’importo liquidato e la data del pagamento
- l’importo da recuperare.
Il rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2.10 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando, come indicato nella Scheda Tecnica di polizza, il tasso (comprensivo di imposte) di premio pattuito al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte dall’Assicurato, con l’intesa che il detto xxxxx rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella Scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L’eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 45 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;
2.11 Franchigia
Relativamente alla garanzia RCT l’assicurazione è prestata con una franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro, salvi i casi in cui le condizioni che regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.
3.0 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
(sempre operanti)
3.1 Malattie Professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art
2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla Magistratura, escluse asbestosi, silicosi e HIV.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta nei dodici mesi precedenti la data di effetto dell’assicurazione nonché durante il periodo di validità della stessa. Tuttavia nel caso in cui la presente assicurazione decorra dalla data di scadenza di altra assicurazione stipulata dal Contraente con la stessa Società per il medesimo rischio, l’anzidetto limite deve intendersi elevato a trentasei mesi.
La garanzia non è operante per:
- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
3.2 Committenza veicoli
A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
3.3 Affidamento auto
A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, posto che l’Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l’Assicurato stesso debba rispondere.
La presente estensione di garanzia non opera qualora l’evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.
3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell’Assicurato
A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l’azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall’Assicurato, o da terzi per conto dell’Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità. La presente estensione dell’assicurazione è operante con il limite di risarcimento di euro 100.000,00 per periodo assicurativo annuo, sotto deduzione, in caso di sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal presente contratto.
3.5 Xxxxx a cose consegnate e non consegnate
A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, l’assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi e nelle strutture del Contraente, consegnate o non consegnate, esclusi denaro, valori bollati e titoli di credito. La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 10.000,00 per ogni terzo danneggiato e di euro 100.000,00 per periodo assicurativo annuo.
3.6 Xxxxx a cose in consegna o custodia
A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare “Danni a cose consegnate e non consegnate”, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere, anche movimentate, sollevate, caricate o scaricate. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:
- a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario, fatta eccezione per quelli cagionati da stagisti, borsisti, tirocinanti e simili in occasione di stage formativi o iniziative di inserimento lavorativo organizzati o promossi dal Contraente e svolte presso terzi, a condizione che tali iniziative siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente o da specifici accordi formali o convenzioni;
- a beni in leasing all’Assicurato;
- a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.
L’anzidetta estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo non indennizzabile di euro 1.000,00 e col limite di risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.
3.7 Danni a veicoli
a) Relativamente ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell’Assicurato o delle quali l’Assicurato sia responsabile, la garanzia è operante - a parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale - con una franchigia di euro 500,00 per veicolo danneggiato.
b) Relativamente al servizio di rimozione di veicoli attuata per ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:
▪ durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
▪ nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all’area di sosta o deposito dei medesimi;
L’estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l’esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D.Lgs. 209/2005 per quanto concerne la RCA obbligatoria e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Sono esclusi i danni alle cose che si trovino nei veicoli rimossi.
Nel caso in cui la gestione esecuzione del servizio sia stata affidata a terzi, l’anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell’interesse dell’Assicurato nella sua qualità di committente.
Per i detti danni la garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia prevista dal contratto e con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.
3.8 Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, l’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.
La presente estensione è prestata con uno scoperto del 10%, col minimo di euro 2.500,00 per sinistro e con il limite di risarcimento di euro 500.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.
3.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l’assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo. Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di euro 2.500,00.
3.10 Danni da incendio
Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, l’assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 500.000,00 e con applicazione della franchigia prevista dal contratto. Qualora per i detti danni esista una copertura
assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia “Ricorso vicini / terzi”, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.
3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno
Relativamente ai danni a fabbricati derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l’assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10%, col minimo non indennizzabile di euro 1.500,00. E’ in ogni caso confermata l’esclusione dei danni derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
3.12 Danni a condutture ed impianti sotterranei
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, l’assicurazione è operante con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con l’applicazione, per ogni sinistro, della franchigia prevista dal contratto.
3.13 Danni da spargimento d’acqua
Relativamente ai danni a cose derivanti da spargimento d’acqua e/o da rigurgito di fognature, non conseguenti a guasti o rotture accidentali di impianti, condutture o depositi, l’assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 100.000,00 per periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di euro 5.000,00 per ogni sinistro,
3.14 Errato trattamento di dati personali
A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e xx.xx. e ii., per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di euro 1.500,00 per ogni sinistro e con un limite di risarcimento di euro 15.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Fatta salva l’anzidetta eccezione, resta confermato che l’assicurazione prestata con la presente polizza copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
3.15 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento
Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a euro 7.000.000,00.
La Società Il Contraente / Assicurato
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SCHEDA TECNICA
Contraente: COMUNE DI SOLIERA (Prov. MO)
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - XXX 00000 - X.X. x Codice Fiscale 00221720360
durata del contratto: anni 1, con
effetto dal: 31/12/2016
scadenza il: 31/12/2017 scadenza prima rata il: 31/12/2017
Massimali assicurati
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
❑ euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
❑ euro 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
❑ euro 2.500.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
❑ euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di
❑ euro 2.500.000,00 per ogni infortunato
Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).
Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma “Determinazione e regolazione del premio”:
▪ retribuzioni lorde annue preventivate (*) = euro 1.200.000,00
(*) ripartite come di seguito indicato:
- Comune di Soliera: euro 1.050.000,00
- Fondazione Campori: euro 150.000,00
- Progetto Soliera: euro ====
[consuntivo retribuzioni lorde annue 2015 (Comune di Soliera, Fondazione Campori e Progetto Soliera): euro 1.617.550,00]
▪ tasso lordo pro mille =
Il premio annuo lordo iniziale ammonta pertanto ad euro
La Società Il Contraente
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