Art. 5 - Disposizioni per l’allaccio alle reti fognarie
Titolo II - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane
Art. 5 - Disposizioni per l’allaccio alle reti fognarie
Commi 3 e 4 - Obbligo di allaccio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate
Il regolamento prevede che la comunicazione dell’obbligo di allaccio sia inviata al titolare dello scarico dal Comune territorialmente competente per un duplice motivo: il Comune è il soggetto più indicato - in quanto maggiormente prossimo e possessore diretto delle informazioni necessarie - per l’individuazione del titolare di uno scarico assoggettato all’obbligo di allaccio alla fognatura inoltre, una comunicazione inviata da una p.a. quale è l’amministrazione comunale, a differenza di una nota trasmessa dal gestore del servizio idrico, ha valenza di atto amministrativo a cui possono conseguire successivi provvedimenti in caso di inadempienza.
E’ facoltà dell’amministrazione comunale di accordarsi col gestore, anche per il tramite del soggetto sottoscrittore della convenzione di gestione (quindi l’Ufficio d’ambito o l’Ente di governo dell’ambito) per esercitare l’attività di controllo dell’adempimento.
Nel caso in cui il regolamento d’ambito lo preveda, il gestore potrebbe altresì proporsi ai soggetti tenuti all’allaccio, al fine di realizzarlo contestualmente alla posa o rifacimento della fognatura.
Nel caso dello sdoppiamento delle reti o del loro rifacimento si richiama che l’obbligo di allaccio sussisteva anche in precedenza all’esecuzione dei lavori (ai sensi del previgente art. 7, comma 1 del
r.r. 3/06). Il regolamento non contiene indicazioni per la casistica di scarichi esistenti che sarebbero stati già soggetti all’obbligo di allaccio in quanto posti in prossimità di reti già realizzate tuttavia si ritiene che, in analogia a quanto indicato per la casistica “scarichi esistenti e reti di nuova realizzazione”, possa essere seguita la stessa procedura di comunicazione e indicata la medesima tempistica per l’allaccio.
Commi 8 e 9 – Divieto di scarico in fognatura nera o unitaria di talune tipologie di acque reflue
Considerata la natura dei reflui oggetto dei commi, sostanzialmente e usualmente esenti da presenza significativa di inquinanti, si ritiene ammissibile la possibilità di recapitarli in rete fognaria bianca, fatto salvo il rispetto degli eventuali valori limite allo scarico previsti dall’autorità competente nonché l’opportunità che lo scarico finale della rete sia a sua volta assoggettato al rispetto degli idonei valori limite (ivi compreso, ad esempio, il limite di delta T nel caso di acque di raffreddamento indiretto), aspetto tuttavia che dovrebbe essere valutato caso per caso. La possibilità di usare a tale scopo la rete bianca inoltre dovrebbe essere esplicitamente prevista dal gestore della rete medesima (o dalla regolamentazione per la sua gestione, ove definita).
Articoli 6 e 7 - Obblighi di trattamento, divieti/obblighi di recapito degli scarichi
In relazione agli eventuali trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui prima dello scarico e agli eventuali valori limite in emissione si evidenzia innanzitutto che l’obiettivo generale della norma è la tutela dei recettori dall’inquinamento che può essere provocato dall’immissione nell’ambiente di sostanze veicolate dagli scarichi idrici; a questo scopo, il regolamento prevede obblighi specifici per le acque reflue provenienti da agglomerati e da insediamenti isolati, differenziati in funzione del
carico organico che caratterizza il refluo. L’articolo 7, in particolare, definisce obblighi e caratteristiche minime dei sistemi di trattamento per scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. Le disposizioni di tale articolo tuttavia non possono essere considerate di automatica applicazione agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche perché, in tale classe di reflui, sono comprese diverse tipologie per le quali non sarebbe nè idoneo da un punto di vista tecnico nè utile da un punto di vista ambientale ricorrere ai sistemi di trattamento previsti per reflui urbani o domestici. Non a caso infatti, in tale articolo, non sono richiamate le acque reflue assimilate alle domestiche. E’ evidente che, data la possibile commistione di reflui domestici e assimilati decadenti dal medesimo insediamento, deve essere cura dell’autorità competente di verificare che, nel caso di domande di autorizzazione relative in tutto o in parte a scarichi di acque reflue assimilate, il titolare dello scarico preveda dei sistemi di trattamento idonei (anche alla luce delle disposizioni previste dal regolamento regionale per le acque reflue domestiche) e, ove necessario, la separazione delle reti di raccolta interne al sito da cui decadono i reflui da autorizzare. Per analoghi motivi, ove da un insediamento residenziale o in cui si svolgono attività di servizio si originino reflui che, seppur classificabili come domestici, abbiano caratteristiche molto divere tra loro (potrebbe essere questo il caso di un insediamento residenziale da cui si originano scarichi di pompe di calore e scarichi da servizi igienici) non sarebbe corretto applicare ad entrambi le stesse prescrizioni: è evidente, in considerazione delle loro intrinseche caratteristiche, che i sistemi di trattamento previsti dall’articolo 7 sono riferiti a scarichi derivanti prevalentemente da metabolismo umano.
In relazione ai recettori ammessi come recapito per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, si richiama che il regolamento regionale (art. 6, commi 1, 2, 4 e 5) prevede specifiche disposizioni per gli scarichi provenienti da insediamenti isolati. In particolare le disposizioni contenute nell’art. 6 commi 1 e 2 sono state definite in stretta relazione con gli obblighi di trattamento previsti dall’art. 7 per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane. Come indicato al capoverso precedente, in relazione all’art. 6 del regolamento, anche le disposizioni contenute nell’articolo 7 non possono essere considerate di automatica applicazione agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in quanto in tale classe di reflui sono comprese tipologie rispetto alle quali l’applicazione dei divieti / obblighi previsti dall’art. 7 non costituirebbe benefici ambientali. Le disposizioni di cui all’art. 7, relative agli scarichi provenienti da insediamenti isolati sono pertanto da intendersi riferite agli scarichi di sole acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati.
Titolo III - Reti e sfioratori
Art. 11 - Criteri per realizzazione e adeguamento dei sistemi di fognatura
Il comma 3 prevede che in caso di rifacimenti e nuove realizzazioni di reti, in agglomerati a servizio di un numero di AE < 400, esse siano realizzate con sistemi separati. Relativamente alle reti esistenti, tale previsione è da intendersi da attuare in occasione di rifacimenti totali o che riguardano la gran parte della rete a servizio dell’agglomerato.
Allegato E - Sezione 1.1
E’ previsto l’adeguamento delle soglie di attivazione degli sfioratori di piena al valore minimo di 20 L/s, per ridurre il rischio di occlusione. Tale soglia minima non è da riferirsi alle portate delle stazioni di sollevamento.
Allegato E - Sezione 2
E’ previsto che il volume di accumulo in testa impianto, da realizzarsi in caso di insufficiente capacità idraulica del depuratore a trattare le portate affluenti in tempo di pioggia, sia pari al prodotto della differenza tra portata da avviare a depurazione e portata massima trattata moltiplicata per il tempo di corrivazione del bacino, calcolato come valore maggiore tra: 2 ore ed il tempo di corrivazione effettivo dell’asta principale del bacino maggiorato di 0,5 ore. La lunghezza dell’asta principale da utilizzarsi come riferimento per tale valutazione, nel caso di reti costituite da svariate ramificazioni, può essere quella relativa al tratto di rete a cui è allacciata la maggior parte della popolazione. Considerata tuttavia la variabilità delle situazioni dovrà essere cura del gestore di scegliere il criterio di dimensionamento adeguato, tenendo conto dell’indicazione di massima di cui sopra.
Titolo IV – Controllo degli scarichi
Scarichi in ambiente
Art. 16, c. 4 e art. 18, c. 4 –I commi richiamano la possibilità, per le province, di stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90, per lo svolgimento dei controlli sugli scarichi in ambiente.
Il controllo sistematico degli scarichi immessi in ambiente è una competenza della Provincia: dal momento che non rientra tra le attività di competenza di ARPA, qualora la provincia volesse avvalersi della collaborazione dell’agenzia si dovrà accordare con il dipartimento ARPA competente, eventualmente stipulando un’apposita convenzione. Eccezione può essere costituita dai controlli successivi al verificarsi di episodi di inquinamento anomalo, che richiedono la verifica delle potenziali cause anche mediante il ricorso, tra l’altro, a ispezioni e controlli presso attività produttive: questo tipo di attività rientra tra quelle di competenza ordinaria dell’agenzia.
Essendo quella del controllo una competenza istituzionale delle province, l’attività non è completamente demandabile a soggetti privati tuttavia si ritiene possibile il ricorso a soggetti privati per lo svolgimento di specifiche attività (ad esempio campionamento e analisi dei campioni), nel rispetto della disciplina delle norme in materia di appalti di servizi e con l’adozione delle necessarie misure organizzative necessarie a garantire il corretto svolgimento di attività ispettive presso soggetti privati.
Si ritiene possibile, in linea di principio, che la provincia si accordi con l’ufficio d’ambito per lo svolgimento di controlli, avvalendosi, per il tramite dell’ufficio d’ambito, del gestore del servizio idrico per lo svolgimento di attività analoghe a quelle che il gestore svolge, secondo specifico accordo, per conto dell’Ufficio d’ambito relativamente agli scarichi in fognatura.
Scarichi di acque reflue industriali in fognatura
Per quanto riguarda gli scarichi industriali in fognatura, l’allegato G richiama la competenza dell’Ufficio d’ambito allo svolgimento dei controlli. E’ ovviamente fatta salva la possibilità che le autorità competenti si coordino tra loro nella programmazione dei controlli, tenendo conto dell’esigenza di ottimizzare le attività in funzione degli altri aspetti che rientrano nel campo di applicazione dell’AUA.
Acque reflue assimilate alle domestiche
Art. 16, c.1 - Questo comma rimanda all’allegato F per quanto attiene il controllo di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate. L’allegato F dispone modalità di controllo limitatamente a tale tipologia di scarichi solo qualora abbiano recapito in ambiente (paragrafo 4). Relativamente a scarichi di questa tipologia, recapitati in rete fognaria, il regolamento non indica specifiche modalità, limitandosi a richiamare, per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue assimilate, il controllo della sussistenza e del permanere delle condizioni di assimilabilità (art. 16, c. 2).
Art. 16, c. 2 – Il comma prevede controlli a campione per verificare la sussistenza e il permanere delle condizioni di assimilabilità pertanto i controlli in questione dipendono dalla casistica e dalle condizioni per le quali è stata richiesta l’assimilazione. Nel caso di scarichi assimilati in funzione dell’attività di origine potranno limitarsi alla verifica della corrispondenza con le attività definite in allegato B (ed eventuali condizioni associate quali portata o volume massimo giornaliero); in altri casi potrebbero richiedere il controllo allo scarico (assimilazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b)
Art. 16, c. 4 – In relazione alla possibilità di avvalersi di altri soggetti per l’esecuzione dei controlli su scarichi di acque reflue assimilate, nel regolamento è richiamata solo la casistica degli scarichi in ambiente tuttavia il regolamento, pur non richiamando esplicitamente questa possibilità, non impedisce che l’Ufficio d’ambito si avvalga di altri soggetti per svolgere questi controlli, mediante la stipula di apposite convenzioni oppure prevedendolo nel contratto di servizio.
Sistemi di trattamento di potenzialità < 200 AE
Per gli scarichi provenienti da agglomerati e presidiati da sistemi di trattamento di cui all’art. 7, c. 2 si rimanda alla nota regionale del 17/9/19 (prot. 38739).
Si richiama comunque che le modalità da seguire per i controlli sono sempre quelle definite in autorizzazione e che il regolamento 6/19 ha disposto novità di applicazione immediata, anche in superamento dei contenuti delle specifiche autorizzazioni, solo relativamente al controllo del parametro azoto ammoniacale e limitatamente agli impianti di trattamento di potenzialità > 10.000 AE.
Titolo V – Regime amministrativo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane. Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Art. 23 - Insediamenti isolati
Rinnovo dell’autorizzazione – La domanda di autorizzazione, in forma semplificata o meno, deve essere presentata un anno prima del rinnovo (il regolamento non lo indica esplicitamente ma è comunque valido quanto previsto dall’art. 124 c. 8 del dlgs 152/06). Benchè il regolamento non lo indichi esplicitamente, tenuto conto che l’art. 124, c. 8 del il d.lgs. 152/06 prevede la durata quadriennale dell’autorizzazione, l’efficacia del rinnovo non può che decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del quadriennio di validità dell’autorizzazione (diversamente equivarrebbe ad ammettere l’accorciamento del periodo di validità dell’autorizzazione rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 152/06).
La durata dell’autorizzazione, anche in caso di rinnovo tacito, è sempre quadriennale (come previsto dall’art. 124, c. 8 del dlgs 152/06).
Comma 3 - In questo comma è presente un refuso: la parola “agglomerato servito” deve intendersi come “insediamento”.
Comma 6 - La procedura semplificata (e di conseguenza anche il tacito rinnovo) si applicano solo per insediamenti isolati a servizio di un carico trattato inferiore a 50 AE.
Il tacito rinnovo di cui parla il comma 6, essendo relativo alla sola emanazione del provvedimento di autorizzazione, richiede la presentazione di istanza da parte del titolare dello scarico. Il regolamento non dispone una tempistica per la presentazione di istanza di rinnovo, in quanto la prassi del tacito rinnovo: si propone di condividere una tempistica omogenea a livello regionale per la comunicazione ai titolari di autorizzazione della necessità di presentare istanza di rinnovo e di una tempistica da indicare ai titolari per la presentazione dell’istanza
Capo III - Acque reflue urbane - art. 24, 25 e 26
Approvazione dei progetti dei depuratori e autorizzazione allo scarico
Il r.r. 6/19 contiene disposizioni tese ad agevolare l’integrazione dei procedimenti di approvazione dei progetti e autorizzazione allo scarico degli impianti, in coerenza con quanto previsto dalla l. 241/90: in tal senso, è esplicitato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria per l’approvazione di un progetto definitivo comprende anche l’autorizzazione provvisoria allo scarico. E’ pertanto necessario che il parere della provincia, contenente le prescrizioni relative allo scarico, intervenga in tempo utile per rispettare i tempi di conclusione della conferenza. Diversamente ricorrerebbero i presupposti per applicare quanto previsto dagli art. 14ter e 14quater della l. 241/90.
L’autorizzazione congiunta per gli scarichi di impianto di depurazione e degli sfioratori posti sulla rete afferente è prevista sempre quindi anche in occasione di procedimenti di autorizzazione per modifica sostanziale di un impianto. Vale in generale quanto previsto dal c. 5 dell’art. 29, che prevede l’applicazione degli art. 22, 23, 25, 26 e 27 del r.r. 6/19 alle sole istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della norma.
Nel caso di istanze di autorizzazione presentate successivamente all’entrata in vigore del regolamento dovrebbero essere sempre presentati, insieme all’altra documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione, i disciplinari previsti dall’Allegato I. La presentazione alla Provincia di tali
elaborati – parte integrante del progetto – dovrebbe essere fatta prima del rilascio dell’autorizzazione provvisoria, in quanto contengono elementi che dovrebbero essere oggetto di valutazione (e di eventuali prescrizioni) da parte della provincia.
Nel caso di istanze presentate precedentemente all’entrata in vigore del regolamento non si applicano gli art. 22, 23, 25, 26 e 27 tuttavia, sia, nel caso di rinnovo dell’autorizzazione sia nel caso di nuova autorizzazione per modifica sostanziale sarebbe opportuno che la provincia chiedesse, eventualmente dopo il rilascio dell’autorizzazione (ad esempio prevedendolo come prescrizione) la presentazione dei disciplinari, pertinenti al caso, previsti dall’allegato I. Questo anche considerato che il successivo rinnovo, e il conseguente obbligo di presentare il disciplinare di gestione provvisoria (che dovrebbe tra l’altro definire le modalità di gestione dell’impianto in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria), avverrebbe solo dopo ulteriori quattro anni.
Acque reflue industriali in fognatura
Il r.r. 6/2019 non disciplina nè fornisce indirizzi relativamente all’iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, pur avendo disposto la disapplicazione della d.g.r. 11045/2010. La disapplicazione della dgr è stata conseguenza del fatto che il regime amministrativo introdotto per l’AUA ricomprende pressoché tutte le casistiche assoggettate al regime amministrativo delle acque reflue industriali. Peraltro la dgr 11045 si limitava a fornire indirizzi per le Autorità d’ambito, la cui efficacia era comunque subordinata al recepimento nei regolamenti d’ambito. Proprio per questo, dal momento che la disapplicazione della dgr non implica il venir meno degli orientamenti regionali recepiti nei regolamenti d’ambito, le previsioni utili ai fini dell’espletamento delle procedure autorizzatorie già recepite negli strumenti normativi specifici di ciascun ambito restano valide. Ovviamente, qualora gli Uffici d’ambito lo ritengano necessario, possono integrare o modificare i propri regolamenti con i necessari contenuti, anche riprendendo ove opportuno, previsioni della vecchia norma regionale. In relazione a tre specifici aspetti si richiama quanto segue:
− il parere ARPA relativo all’immissione in fognatura di scarichi contenenti sostanze pericolose non può essere considerato un elemento obbligatorio dell’iter, in quanto non è più previsto da specifiche norme; è ovviamente fatta salva la possibilità di coinvolgimento dell’Agenzia nell’iter autorizzativo, in funzione di specifiche esigenze e problematiche;
− il parere del gestore del servizio idrico è sempre comunque previsto ai sensi dell’art. 48, comma 2 lett. i) della l.r. 26/2003. Lo stesso r.r. 6/2019 peraltro richiama la consultazione del gestore da parte dell’Ufficio d’ambito in relazione al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (art. 5, c. 7)
− la competenza dell’Ufficio d’ambito a esprimersi nell’ambito delle AIA sussiste a prescindere dalla dgr 11045 in quanto l’Ufficio d’ambito, per il caso specifico, è autorità competente in materia ambientale e, in quanto tale, deve ricevere l’istanza di autorizzazione ed essere invitato alla conferenza di servizi.
Infine, in relazione ai commi 6 e 7 dell’art. 5, si richiama che tali commi, nel caso di scarichi di acque reflue industriali recapitabili in fognatura, non possono essere applicati in maniera disgiunta: il parere del gestore, così come le norme tecniche eventualmente previste a livello di ambito per il recapito in fognatura devono essere considerati nella scelta tra allacciare o meno uno scarico di acque reflue industriali alla fognatura.
Scarichi di pompe di calore
L’allegato B prevede che gli scarichi provenienti da pompe di calore siano assimilati ad acque reflue domestiche. L’assimilazione è stata introdotta in considerazione del potenziale apporto inquinante di questo tipo di refluo, generalmente trascurabile nel caso di utilizzo di acqua di falda come fluido di scambio termico. Nell’allegato è altresì richiamata la definizione di acque reflue domestiche contenuta nel d.lgs. 152/06, alla luce della quale anche tale tipo di scarico, ove ad essa riconducibile, è considerato come scarico di acque reflue domestiche. E’ questo il caso di qualunque scarico di pompe di calore adibite a fornire acqua per riscaldamento di insediamenti residenziali o adibiti a servizi.
In relazione all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si rimanda a quanto indicato al paragrafo “Articoli 6 e 7 - Obblighi di trattamento, divieti/obblighi di recapito degli scarichi“.
Oltre a quanto indicato in tale paragrafo, in relazione ai recettori ammessi come recapito per questo tipo di scarichi, il regolamento regionale (art. 5, c. 8) si limita a vietare, a meno di impossibilità di individuare diversi recapiti, lo scarico in fognatura. Fatte salve le condizioni e le cautele previste dalla dgr 6203 dell’8/2/2017, si ritiene pertanto possibile che gli scarichi provenienti da pompe di calore siano reimmesse nella falda di provenienza oppure su suolo o nei primi strati del sottosuolo (mediante l’adozione degli idonei sistemi di infiltrazione) o in corpo idrico superficiale. Considerata la natura dei reflui oggetto dei commi, sostanzialmente e usualmente esenti da presenza significativa di inquinanti, si ritiene ammissibile anche la possibilità di recapitarli in rete fognaria bianca. La possibilità di usare a tale scopo la rete bianca dovrebbe comunque essere esplicitamente prevista dal gestore della rete medesima (o dalla regolamentazione per la sua gestione, ove definita).
Il regolamento regionale non dispone valori limite per gli scarichi di pompe di calore tuttavia è sempre fatta salva la facoltà dell’autorità competente di prescrivere valori limite qualora necessario per la tutela del recettore. Nel caso della reimmissione in falda, resta valido quanto previsto dalla dgr 6203 dell’8/2/2017. In generale, tenuto conto che il processo di scambio termico non causa la variazione delle caratteristiche chimiche delle acque utilizzate, si ritiene che non sia necessario prevedere il rispetto di valori limite in emissione in relazione a specifici inquinanti, a meno che le acque prelevate per l’utilizzo nel ciclo termico non avessero in origine caratteristiche tali da poter causare impatti al recettore dello scarico. Per verificare tale possibilità si ritiene opportuno che il titolare dello scarico per il quale viene richiesta l’autorizzazione (che comunque è necessaria in caso di recapito diverso dalla fognatura), valuti e descriva nella documentazione a corredo dell’istanza le caratteristiche delle acque utilizzate in modo da escludere la presenza di inquinanti che possano recare impatti al recettore o in modo da valutare potenziali rischi per il medesimo. A tale scopo, informazioni da considerare sono l’eventuale presenza di aree contaminate in prossimità della zona di attingimento o di pennacchi di contaminazione delle acque sotterranee utilizzate nel ciclo termico o, nel caso di scarico su suolo, in corrispondenza della zona di scarico. In caso di recapito in acque superficiali dovrà inoltre essere considerata la necessità di rispettare il valore limite relativo al delta T previsto dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06.
Relativamente all’iter autorizzativo, qualora lo scarico si configuri come scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, dovrà essere seguito quanto previsto per tale tipologia di scarichi dagli articoli 22 e 23. Nel caso in cui lo scarico della pompa di calore si configuri come scarico di acque reflue domestiche e il recapito sia diverso dalla fognatura, è applicabile il tacito rinnovo come specificato al comma 6 dell’art. 23.