ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
Allegata Appendice integrativa
ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE ACCREDITATEPER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FAVORE DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI DELLA ZONA – DISTRETTO LIVORNESE
Il giorno…..del mese……nell’anno……
tra
l'Azienda U.S.L. Toscana Nordovest
e
l’Associazione dei Comuni della Zona Livornese, e per essa il delegato Comune capofila di Livorno
e
la Residenza Sanitaria Assistenziale
PREMESSO CHE
è comune volontà degli enti e delle strutture firmatarie di integrare l'Accordo Contrattuale de quo con una specifica appendice che ne definisca e contestualizzi al meglio alcuni aspetti giuridico- economici ed operativi ritenuti di particolare interesse
SI CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Art. 1 – Entrata in vigore
L'Accordo Contrattuale e la presente Appendice Integrativa entrano in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.
Art.2 – emissione del titolo d'acquisto e procedure di ammissione: precisazioni
Il titolo di acquisto/impegnativa-modulo/voucher viene emesso dall'Ufficio per la Contabilizzazione delle rette che ha sede presso il Comune di Livorno – Via Mondoldi 173 – Livorno tel…… e.mail …… PEC….. , e comunicato alla Struttura, all'Assistito (o suo legale rappresentante/amministratore di sostegno) ed all'Operatore dell'U.V.M. responsabile del caso (Case Manager).
L'Ufficio per la Contabilizzazione delle rette trasmette alla Struttura la documentazione agli atti relativa all'Assistito, di cui all'art.3.4 dell'Accordo, omettendo le schede di valutazione sociale in applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
In sostituzione delle schede sociali di cui al precedente comma saranno trasmesse alle RR.SS.AA. ospitanti i recapiti dei familiari e/o amministratori di sostegno di riferimento ed ogni ulteriore ed eventuale informazione di rilievo sociale che il case manager riterrà utile all’attuazione del progetto personalizzato
Art.3 – Scelta della Struttura in casi particolari
Nel caso in cui l'Assistito non sia in grado di operare la scelta della Struttura ospitante, e non siano presenti familiari, amministratori di sostegno o legali rappresentati che possano compierla in sua vece, i Servizi competenti provvedono direttamente all'individuazione della stessa tenendo conto dei seguenti criteri cogenti:
− Individuazione di Struttura ospitante con costo della retta di ricovero di parte sociale entro il limite massimo stabilito dall’Accordo Contrattuale zonale (€ 53,25);
− Ubicazione della Struttura nell'ambito della ZD Livornese, o, nel caso di assenza di posti letto liberi, nelle Zone confinanti o limitrofe al fine di agevolare la verifica ed il monitoraggio del PAP.
− Applicazione di un principio di rotazione fra le strutture firmatarie.
Laddove possibile e nel rispetto dei criteri di cui sopra, si valorizzano le richieste e i desideri eventualmente espressi dall'interessato, e le esigenze di vicinanza della rete sociale (amicizie, vicinato, ecc.)
Art.4 – Dimissione dell'Ospite ed adempimenti relativi: precisazioni
Nei casi in cui si verifichino le fattispecie di cui all’art. 6-c.2 lett. a), b) e c) dell’Accordo, la Direzione della Struttura ospitante è tenuta a darne tempestiva e documentata comunicazione mediante PEC ai Servizi invianti, in modo da poter definire e concordare con i Servizi stessi modalità e tempi di dimissione dell’Ospite.
In caso di perdurante e grave incompatibilità dell’Ospite con l’ambiente della Struttura, o di sopravvenuta ed accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo di acquisto a carico dell’Assistito, la comunicazione di cui al precedente comma è corredata da una Relazione sottoscritta dalla Direzione della Struttura finalizzata a documentare dettagliatamente e comprovare la sopravvenienza della causa di dimissione;
Atteso che per “accertata morosità” (art. 6-c.2 lett. c) dell'Accordo si intende il mancato pagamento di almeno due mensilità anche non consecutive della quota sociale di compartecipazione a carico dell’Ospite a seguito di formale diffida ad adempiere inviata da parte del Legale incaricato dalla Struttura, in caso di sopravvenuta ed accertata morosità dell’Assistito nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo di acquisto, la relazione di cui al precedente comma specifica, tra l’altro, le azioni intraprese dalla Struttura ai fini del recupero del maturato credito;
In caso di dimissione per cause diverse dal decesso o dalla decisione dell’ospite e/o dei suoi rappresentanti legali, i Servizi invianti garantiscono comunque la continuità del percorso assistenziale dell’Assistito interessato riassumendone la presa in carico a decorrere dalla data di dimissione concordata con la Struttura ospitante, provvedendo altresì alla verifica e ri-valutazione della relativa situazione di bisogno in funzione della eventuale conseguente riformulazione del PAP;
Nei casi di cui all’art.6-c.2 lett. b) e c) dell’Accordo, gli effetti della dimissione e della ri-assunzione in carico da parte dei Servizi invianti decorrono dalla data preventivamente concordata con la Struttura ospitante, e comunque da una data non antecedente a quella del ricevimento della PEC di comunicazione dell’accertata morosità e/o della sopravvenuta incompatibilità dell’Assistito con l’ambiente ospitante trasmessa dalla Struttura che lo ha accolto.
Tra gli oneri che i Servizi invianti, istituzionalmente responsabili della presa in carico, si assumono al fine di garantire la continuità assistenziale dell’Ospite dimesso per morosità non rientra, né può rientrare in alcun modo il subentro nella pregressa posizione debitoria del medesimo.
Art. 5 – Corrispettivo sociale del titolo di acquisto: precisazioni
Il Comune concorre sussidiariamente alla copertura del costo di parte sociale della giornata di ricovero per un importo pari alla quota sociale della retta giornaliera di ricovero applicata dalla Struttura ospitante, così come indicata all’art.9 dell’Accordo, al netto della compartecipazione posta a carico dell’Ospite, e comunque fino alla concorrenza dell’importo corrispondente al valore massimo di €.53,25 (cinquantatré/25)
Art. 6 – Assenze dell'Ospite: precisazioni
Nei casi di assenza dell'Ospite per i motivi indicati all’Art.10-c 3 dell’Accordo, il riconoscimento alla Struttura del 70% della quota sociale è inteso con riferimento esclusivo al valore del corrispettivo sociale, come risultante dal titolo di acquisto/impegnativa-modulo/voucher emesso dall'Ufficio per la Contabilizzazione delle rette che ha sede presso il Comune di Livorno. L’eventuale differenza derivante da servizi aggiuntivi è da ricondurre ad accordi privati tra struttura e persona assistita.
L’importo dovuto per la conservazione del posto è a carico dell'Ospite fino a concorrenza massima della quota sociale ordinariamente a suo carico mentre rimane a carico del Comune l'eventuale differenza.
Analogamente a quanto previsto per la quota sanitaria, nei casi di assenza l’intero importo della quota sociale dovuta è corrisposta solo per la giornata di rientro.
Art. 7 – Precisazioni relative all’art.11: pagamento del corrispettivo e fatturazione
Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata, pertanto nel corrispettivo socio-sanitario previsto dal titolo d’acquisto e risultante dalla fatturazione è contabilizzata la sola giornata di accettazione, sia per la quota di parte sanitaria che per la quota di parte sociale.
La scadenza dei termini di pagamento è stabilità in n.60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica mensile emessa dalla Struttura ospitante,alla quale è allegato un riepilogo delle effettive giornate di presenza ed assenza degli Ospiti.
Il termine di decorrenza di cui al precedente comma è interrotto in caso di contestazioni.
Ai fini del pagamento la Struttura assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche;
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso dalla Struttura Ospitante presso Istituti Bancari o Poste Italiane S.p.a., nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso dovranno essere Comunicati ad ambedue gli Enti Pubblici che dovranno effettuare i pagamenti (Azienda USL Toscana nord ovest e Comune Capofila di Livorno) entro n.7 (sette) giorni dall’accensione, e comunque entro e non oltre n.7 (sette) giorni dall’avvio del servizio.
In conformità con quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del D.MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) gli Enti pubblici firmatari non accetteranno fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl), o che non riportino tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il codice CIG comunicato dagli stessi Enti Pubblici firmatari;
Gli Enti Pubblici firmatari provvederanno alla liquidazione ed al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura ospitante risulterà in regola con la contribuzione verso gli Enti
Previdenziali in base alle risultanze del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).
In caso di DURC irregolare gli Enti Pubblici di cui sopra attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, e nulla sarà dovuto alla Struttura per i ritardati pagamenti dovuti al conseguente procedimento.
Nel caso di cui al precedente comma la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.
Art. 8 - precisazioni relative all’art.14: Trattamento dei dati personali e tutela della privacy
La Struttura firmataria è titolare del trattamento dei dati personali inerenti gli ospiti ed è tenuta ad operare nel pieno rispetto del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del Codice della privacy;
Per le finalità e gli effetti di cui al precedente comma la struttura provvede in particolare a:
a) adottare il Documento Programmatico sulla Sicurezza come previsto dall’allegato B) “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza”, dello stesso X.Xxx 196/2003;
b) comunicare agli Enti Pubblici firmatari il nominativo del Responsabile/i del trattamento dei dati personali inerenti le attività socio-assistenziali contestualmente alla stipula dell’Accordo, obbligandosi ad informarli di ogni eventuale successiva variazione e/o aggiornamento;
c) accettare la nomina, a cura della Direzione di Zona-Distretto, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali forniti dagli Enti Pubblici firmatari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio, impegnandosi al soddisfacimento delle esigenze assistenziali, terapeutiche e riabilitative degli Ospiti;
Alla nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui alla lett. c) del precedente comma provvede il Direttore di Zona-Distretto, secondo il modello allegato che costituisce parte integrante della presente appendice contrattuale (sub.all.1)
Nel rispetto della normativa vigente, la Struttura è tenuta ad evadere le richieste di accesso agli atti, concernenti la documentazione amministrativa, socio-assistenziale e sanitaria in suo possesso.
Art. 9 – Specificazioni relative all’art. 13: “Debito informativo”
La Struttura ospitante è tenuta a comunicare tempestivamente ad ambedue gli Enti Pubblici firmatari dell’Accordo mediante PEC, ogni variazione dell'autorizzazione riguardante la Struttura stessa e l’organizzazione del servizio erogato, nonché ogni variazione inerente la relativa gestione, con particolare riferimento a:
• Tipologia di servizi erogati;
• Trasferimento di sede;
• Direzione della struttura e relativi recapiti;
• Rappresentanza legale e/o altre variazioni societarie disciplinate al successivo art.10
Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’anagrafe del Ministero della Salute e della Regione Toscana, la Struttura firmataria è tenuta a trasmettere mediante PEC alla Direzione della Zona- Distretto Livornese, entro termini temporali stabiliti, i dati di struttura e i dati di attività mediante gli appositi Modelli STS11 e STS24, ed è comunque tenuta ad alimentare il flusso informativo nei confronti di tali Enti con le modalità e secondo i modelli previsti dalla relativa disciplina.
Art. 10 – Variazioni societarie e subentro nel rapporto contrattuale
In caso di variazioni societarie inerenti la gestione della Struttura, il subentrante dovrà comunicare mediante PEC, all’indirizzo degli Enti Pubblici firmatari, la data del subentro, i dati identificativi del subentrante e del relativo Rappresentante Legale, oltre ad ogni ulteriore dato necessario alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
La comunicazione di cui al precedente comma è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed è corredata dalla dichiarazione attestante quanto sotto indicato, sottoscritta dal medesimo Rappresentante Legale:
• La volontà di subentrare nel rapporto contrattuale in essere con l’Azienda USL Toscana nord ovest ed il Comune Capofila di Livorno agli stessi patti, costi e condizioni disciplinati dal vigente Accordo e dalla presente Appendice Integrativa
• La presenza di tutti i requisiti necessari a consentire il subentro;
Art.11 – Passaggio a moduli specialistici
Il passaggio dell'Ospite a moduli specialistici eventualmente presenti nella Struttura è disposto solo ed esclusivamente dalla competente U.V.M., previa verifica e rivalutazione dello stato di salute dell’Assistito e predisposizione di un apposito PAP;
Laddove nella Struttura ospitante fossero regolarmente autorizzate ed accreditate le modularità assistenziali specialistiche che si rendessero necessarie per l'attuazione del nuovo PAP, il passaggio al modulo specialistico è di norma effettuato all’interno della stessa Struttura ospitante, sulla base di un nuovo titolo di acquisto/impegnativa-modulo/voucher emesso dall'Ufficio per la Contabilizzazione delle rette che ha sede presso il Comune di Livorno.
Laddove nella Struttura ospitante non fossero regolarmente autorizzate ed accreditate le modularità assistenziali specialistiche che si rendessero necessarie per l'attuazione del nuovo PAP, per il passaggio al modulo specialistico si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Accordo che regolano l'ammissione al modulo base.
Articolo 12 – ammissione nei casi di urgenza
ll ricovero in urgenza è accettato dalla Struttura ospitante nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi di cui all'Art. 3 dell'Accordo.
Letto, confermato e sottoscritto, lì ../../2017 RSA ……………………………………………..
Zona Distretto Livornese – Azienda USL Toscana nord ovest
Comune capofila di LIVORNO