MBA VINCE DUE ARBITRATI CONTRO LE CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA
MBA VINCE DUE ARBITRATI CONTRO LE CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA
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MBA-Società Generale di Mutuo Soccorso e la Caspie - Cassa di Assistenza Sanitaria in favore di soggetti diversi dai dipendenti dell’Ufficio Italiano Cambi, entrambe associate all’ANSI, Associazione Nazionale della Sanità Integrativa, sottoscrissero nel 2012 un accordo quadro in cui CASPIE affidò a MBA l’incarico di prestare in favore dei propri assistiti i servizi di rimborso spese mediche erogate tramite la CASPIE.
A seguito di numerose problematiche sorte nella gestione del rapporto e, in particolare, quelle attinenti le modalità di svolgimento del servizio, le parti avviarono una procedura arbitrale prevista da una clausola compromissoria dell’associazione di cui entrambe facevano parte, addossandosi l’un l’altra la risoluzione del contratto per reciproche, ma contrastanti, responsabilità.
Il valore della controversia, sulla base delle domande formulate dalle parti è stato determinato in complessivi Euro 40 milioni.
Il Collegio, costituito dal Presidente Xxxxx Xxxxx (già Presidente del Tribunale e della Corte di Appello di Roma) e dagli avvocati Xxxxxxxx x’Xxxxxx (senior partner di Carnelutti Napoli) e di Xxxx Xxxxxxx, dopo ben tre consulenze tecniche resesi necessarie per la complessità della materia, ha accolto, con il dissenso dell’Xxxxxxx Xxxxxxx, la domanda formulata da MBA, difesa dagli avvocati, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxx (Xxxxxxx Xxxxxx) nei confronti della Xxxxx, difesa dagli avvocati Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, statuendo la responsabilità di quest’ultima e
condannandola al pagamento di circa 2.600.000 euro, oltre interessi e rimborso di spese legali e di procedura.
La particolarità della pronuncia risiede nel principio affermato dal Collegio secondo cui, in caso di reciproche e contrapposte domande di risoluzione, oltre al principio della priorità di esse, va, in ogni caso, applicato quello, comparativamente valutato, della maggiore gravità di un adempimento rispetto all’altro.
Con altro giudizio arbitrale promosso da MBA nei confronti, stavolta, della C.A.S.P.I.E.- Cassa Autonoma di Assistenza tra il Personale del’Istituto di Emissione, entrambe associate all’ANSI, Associazione Nazionale della Sanità Integrativa, sottoscrissero un accordo quadro in cui C.A.S.P.I.E. affidò a MBA l’incarico di prestare in favore dei propri assistiti i servizi di rimborso spese mediche erogate tramite la C.A.S.P.I.E.
A seguito di numerose problematiche sorte nella gestione del rapporto e, in particolare, quelle attinenti le modalità di svolgimento del servizio, le parti avviarono la citata procedura arbitrale prevista da una clausola compromissoria dell’associazione di cui entrambe facevano parte, addossandosi l’un l’altra la risoluzione del contratto per reciproche, ma contrastanti, responsabilità.
Il valore della controversia, sulla base delle domande formulate dalle parti è stato determinato in complessivi 30 milioni di euro.
Il relativo Collegio composto dal Presidente Xxxxx Xxxxx (già Presidente del Tribunale e della Corte di Appello di Roma) e dagli avvocati Xxxxxxxx x’Xxxxxx (senior partner di Xxxxxxxxxx Napoli, nella foto) e dell’avvocato Xxxxx Xxxxxx (Presidente della Lega calcio di serie B), anche in questo caso dopo svariate consulenze tecniche, ha accolto, all’unanimità dei suoi componenti, la domanda formulata da MBA nei confronti della Cassa, statuendo la responsabilità di quest’ultima e condannandola al pagamento di circa 2.000.000 di euro, oltre interessi e rimborso di spese legali e di procedura.
Il valore della controversia, sulla base delle domande formulate dalle parti è stato determinato in complessivi 30 milioni.
Anche in questa procedura, il lodo arbitrale ha affermato il principio della maggiore gravità di un adempimento rispetto all’altro, condannando il soggetto che, per primo, si sia responsabile della più grave responsabilità..