contratto di assicurazione per la casa e la famiglia
persona – casa
Nuova Protezione
Casa
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione per la casa e la famiglia
edizione settembre 2018
AXA Assicurazioni S.p.A.
Nuova Protezione
Casa
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DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
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contratto di assicurazione per la casa e la famiglia
edizione settembre 2018
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
AREA CLIENTI
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NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
(predisposta in conformità al D.L del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, 00 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico
+39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx.
La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 138%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza
Proroga e durata dell’assicurazione
Il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno, se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.
Si rinvia per maggiori dettagli all’art. 10.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” e all’art. 10.8 “Proroga dell’assicurazione e durata dell’assicurazione” delle C.G.A.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Nuova protezione Casa, è un prodotto multigaranzia caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro, destinato a tutelare l’Assicurato, la sua famiglia e gli animali domestici:
▪ dagli eventi inaspettati, che possono causare la perdita o il danneggiamento dei beni della famiglia, riconducibili alla propria abitazione ed al suo contenuto mediante:
la sezione Incendio ed altri danni alla casa,
per i danni che possono causare la distruzione o il danneggiamento del fabbricato e di quanto in esso contenuto a seguito di determinati eventi quali ad esempio l’incendio stesso, il fulmine, il fenomeno elettrico, la fuoriuscita d’acqua condotta, gli eventi atmosferici, gli eventi socio politici, i guasti cagionati dai ladri ed il terremoto.
(art. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 delle C.G.A.)
la sezione Furto,
per i danni derivanti da furto stesso, rapina ed estorsione dei beni nell’abitazione comprensivi i danni causati dai ladri
(art. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 delle C.G.A.)
la sezione Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato,
per offrire a piccoli collezionisti privati una protezione a 360 gradi a seguito di distruzione o danneggiamento di un oggetto d’arte.
(art. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 delle C.G.A.)
▪ nella vita di relazione, sia per i danni involontariamente provocati agli altri sia per i danni ingiustamente subiti, mediante:
la sezione di Responsabilità civile verso terzi,
che comprende sia i danni a terzi nell’ambito della vita privata inclusa la conduzione dell’abitazione e la proprietà di animali, che i danni derivanti dalla proprietà del fabbricato o nei confronti del proprietario della casa e da incendio della casa o del contenuto.
(art. 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11 delle C.G.A.)
la sezione Tutela legale,
per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata
(art. 5.3 delle C.G.A.)
la sezione Vita digitale a tutela dai rischi internet,
per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata
(art. 6.3 delle C.G.A.)
in presenza di cani e gatti:
la sezione Confido,
che comprende sia i danni terzi causati da cani e gatti, sia il rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici da malattia o infortunio, che le controversie di tutela legale
(art. 8.3, 8.9 e 8.18 delle C.G.A.).
nella gestione di piccoli imprevisti della vita quotidiana:
la sezione Assistenza
per avere a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 una centrale operativa in grado di fornire consigli utili in caso piccole emergenze in casa e, se necessario, inviare un artigiano di fiducia per risolvere il problema. (art. 7.2 delle C.G.A.).
la sezione InC@sa
per poter usufruire di innovativi servizi di assistenza come l’invio dell’agente di sicurezza presso l’abitazione o il supporto informatico per apparecchi digitali.
(art. 9.3, 9.4, 9.8, 9.12, 9.15 delle C.G.A.)
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.
Più precisamente per :
▪ le garanzie di Incendio e altri danni alla casa gli art. 1.4, 1.5, 1.6,1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
▪ le garanzie di Furto gli art. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11
▪ le garanzie di Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato gli art. 3.3, 3.6, 3.7 e 3.14
▪ le garanzie di Responsabilità civile verso terzi gli art. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12
▪ le garanzia di Tutela legale gli art. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
▪ le garanzia di Vita digitale gli art. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
▪ le garanzie di Assistenza gli art. 7.2, 7.3
▪ le garanzie di Confido gli art. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.19, 8.20, 8.21, 8.24, 8.25
▪ le garanzia di InC@sa gli art. 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10, 9.12, 9.13
Avvertenza Sospensione della garanzia
Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato al punto 4 dell’art. 2.7 e agli art. 3.15, 9.6, 9.10, 10.3 delle C.G.A.
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d’indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:
▪ le garanzie di Incendio e altri danni alla casa gli art. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
▪ le garanzie di Furto gli art. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11
▪ le garanzie di Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato l’art. 3.1, 3,7, 3.14
▪ le garanzie di Responsabilità civile verso terzi gli art. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,4.8
▪ le garanzie di Assistenza l’art. 7.2
▪ le garanzie di Confido gli art. 8.3, 8.5, 8.9
▪ le garanzie di InC@sa gli art. 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 9.14
Esempi di applicazione di Franchigia in valore assoluto:
▪ Danno accertato 1.000 euro, franchigia prevista in polizza 100 euro per sinistro. Importo liquidato 900 euro (1.000 – 100 = 900).
Esempi di applicazione di Franchigia in percentuale (es. garanzia terremoto):
▪ Danno accertato 10.000 euro, somma assicurata 100.000 euro, franchigia prevista in polizza 5%.
calcolo della franchigia 5.000 euro (100.000 * 5%)
Importo liquidato 5.000 euro (10.000 – 5.000 = 5.000).
Esempio di applicazione di Franchigia in valore assoluto con limite massimo d’indennizzo o risarcimento
▪ Danno accertato 3.000 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500 euro franchigia prevista in polizza 100 euro
Importo liquidato 2.500 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500, l’importo liquidabile (3.000 - 100 = 2.900) non può essere superiore.
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:
▪ Danno accertato 10.000 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000 euro (10.000 – 10% = 9.000 poiché il 10% di 10.000 euro è
1.000 ed è superiore al minimo di 250).
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:
▪ Danno accertato 11.000 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900 euro (pari 11.000 – 10% = 9.900, poiché il 10% di 11.000 euro è pari a
1.100 ed è superiore al minimo di 250). L’importo totale di 9.900 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.
▪ Danno accertato 20.000 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000 – 10% = 18.000) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.
Assicurazione Parziale
In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come sancito dall’ art. 1907 del C.C., salvo quanto disposto dall’art. 1.30, 3.9 delle C.G.A.
Avvertenza
Per la garanzia Xxxxxxxx spese veterinarie per interventi chirurgici è prevista la presenza di un limite massimo di età assicurabile riportato all’art.8.11 delle C.G.A.
4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l’annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento, così come disposto dall’art. 10.1 delle C.G.A.
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 o dall’art. 1418 del. C.C.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto dell’assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento e/o il recesso di AXA stessa, così come disposto dall’art. 10.6 e 10.7 delle C.G.A.
Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell’elevazione di un ulteriore piano con l’edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L’esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Sono consentite anche altre forme di frazionamento.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
E’ consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Avvertenza
Al contratto, può essere applicato uno sconto nelle seguenti circostanze:
▪ presenza di impianto d’allarme antifurto, relativamente alla garanzia Furto, rapina e estorsione. L’Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto, nell’ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa.
Avvertenza
In presenza di contratto di assicurazione connesso a mutuo e ad altri contratti di finanziamento, per il quale sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo stesso o del finanziamento, AXA restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In tale circostanza AXA tratterrà dal calcolo del rimborso quanto successivamente indicato alla voce “spese amministrative sostenute per il contratto” a condizione che le stesse siano state esplicitate in proposta ed in polizza ovvero nel modulo di adesione della copertura assicurativa (art.10.13 delle C.G.A.).
In alternativa AXA, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato (art. 10.13 delle C.G.A.).
7. Rivalse
Avvertenza
Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dall’art. 1916 del C.C.
A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:
Incendio propagatosi da un immobile confinante con l’abitazione assicurata che danneggi i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il proprietario dell’abitazione assicurata per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell’immobile da cui è scaturito l’incendio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Diritto di recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia per maggiori dettagli all’art. 10.9 “Recesso in caso di sinistro” delle C.G.A.
Diritto di recesso alla scadenza contrattuale
Durata annuale: è riconosciuto ad entrambe le Parti il diritto di recedere dal contratto, mediante l’invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.
Durata pluriennale: in deroga all’art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo contraente il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l’invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso, è riconosciuto ad entrambe le parti alla scadenza naturale indicata in polizza, il diritto di recedere mediante l’invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Si rinvia per maggiori dettagli all’art. 10.8 “Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione” delle C.G.A.
Diritto di recesso per vendita a distanza
Il Contraente, nel caso di contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di recedere nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, coincidente con quella dell’addebito del premio. La modalità di recesso è consultabile sul sito xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxx.
Si rimanda all’Art. 10.15 “Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza” delle C.G.A. per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale.
10. Legge applicabile al contratto
In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
In caso di sinistro, sono previsti a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso come indicato negli articoli seguenti. Inoltre, di seguito sono indicati gli articoli che regolano le procedure liquidative:
▪ le garanzie di Incendio e altri danni alla casa gli art. da 1.25 a 1.36 delle C.G.A
▪ le garanzie di Furto gli art. da 2.13 a 2.22 delle C.G.A
▪ le garanzie di Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato gli l’art. da 3.16 a 3.24 delle C.G.A
▪ le garanzie di Responsabilità civile verso terzi gli art. da 4.16 a 4.18 delle C.G.A
▪ le garanzia di Tutela legale gli art. da 5.8 a 5.11 delle C.G.A
▪ le garanzia di Vita digitale gli art. da 6.7 a 6.10 delle C.G.A
▪ le garanzie di Assistenza gli art. 7.4 e 7.5 delle C.G.A
▪ le garanzie di Confido gli art. 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15,8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 delle C.G.A.
▪ le garanzie di InC@asa gli art. 9.7, 9.11, 9.14 delle C.G.A
Avvertenza
Per la gestione dei sinistri Tutela Legale(sezione Tutela Legale e Vita Digitale) AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale - Con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06. 00.000.000 - Fax +39
06. 00.00.000 denominata in polizza AXA ASSISTANCE (o IPA) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in polizza AXA si avvale di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx di seguito denominata AXA ASSISTANCE. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE, telefonicamente Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero Tel. 06/00.00.00.00) oppure via fax (06/00.00.000), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
13. Reclami
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Reclami - Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Fax: (x00) 00.00.00.00.00
avendo cura di indicare:
▪ nome e cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
▪ numero della polizza e nominativo del Contraente;
▪ numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
▪ indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
▪ ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un
collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “Per il Consumatore - come presentare un reclamo”.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
▪ Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.
La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione.
▪ Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
La Compagnia provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
▪ Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).Per attivare la procedura, il Contraente, l’Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
▪ Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: xxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
14. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in Arbitrato, così come regolamentato dagli art. 1.27, 2.15, 7.5, 8.16 si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Abitazione: singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che può essere:
▪ appartamento (tipo A) complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno dello stabile ma con accesso comune dall’esterno;
▪ villa a schiera o casa unifamiliare (tipo B), complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall’esterno;
▪ villa (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall’esterno, isolato da altri fabbricati.
Abitazione abituale:
Animale domestico:
l’abitazione dove l’Assicurato e il nucleo familiare dimorano in modo continuativo e stabile.
tutti gli animali che vivono stabilmente con l’uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
▪ proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
▪ utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
Arbitrato: le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale:
l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Bicicletta Elettrica:
biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
C.G.A.: condizioni generali di assicurazione
Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Certificato di Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby sitter.
Contenuto: l’insieme delle cose che si trovano nell’abitazione, nell’eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:
a) arredamento, quali mobilio in genere dell’abitazione e studio privato compresi l’archivio e documenti personali; quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario;
b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
c) oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
d) gioielli, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
e) valori, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
f) cose riposte nelle dipendenze, arredamento, provviste di famiglia e quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danno extra- contrattuale:
danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Fabbricato: intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione(esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole);
b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, Fissi ed Infissi, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Fissi ed infissi: fissi: quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere…ecc.);
infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande,.. ecc.).
Franchigia: l’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni, Alluvioni:
Invalidità Permanente:
fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell’arredamento o di elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Abitazione.
Manto esterno del tetto:
Manutenzione ordinaria:
Manutenzione straordinaria:
Materiali Incombustibili:
Metallo prezioso:
la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici.
sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
oro e platino.
Metri Quadrati: la superficie interna del fabbricato assicurato e dell’eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra dipendenza assicurata.
Nucleo familiare:
Pannelli solari e/o fotovoltaici:
l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza.
impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti: il Contraente ed AXA.
Premio: il costo dell’assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 Codice Penale.
Responsabilità contrattuale:
Responsabilità extra contrattuale:
attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rivalsa: è il diritto che l’assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 c.c., dopo aver pagato l’indennizzo all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Xxxxxx: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Relativamente alla garanzia Xxxxxx Legale nella vita privata, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
Solaio: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia:
Spese per l'intervento di un legale:
sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
Spese Peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
Truffa presso l’abitazione:
sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all’abitazione assicurata.
Tubo Interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valore a nuovo: si intende per:
a) il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;
b) l’arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Vetro antisfondamento:
vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.
Zona rossa: area definita non accessibile dalle autorità competenti.
Glossario specifico per la sezione “Tutela delle opere d'arte, d'antiquariato e degli strumenti musicali”
Custodia: contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro, verificata dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società.
Oggetti d’arte: quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi oggetti fragili, francobolli, monete, gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di riferimento sia quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato.
Oggetti fragili: quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
Restauro: l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Società: AXA Art Versicherung Aktiengesellschaft.
Strumenti musicali: manufatti artigianali che secondo la vibrazione prodotta si dividono in strumenti a corda, distinti in strumenti ad arco o più brevemente archi (ad es. violino, viola, violoncello, contrabbasso), e in strumenti a pizzico o a corde pizzicate (ad es. arpa, cetra, liuto, chitarra classica, e mandolino) ed in strumenti a fiato, distinti in legni (ad es. flauto, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, sassofono) o fabbricati in metallo (ad es. clarinetti e ottoni, quali corno, tuba, tromba, trombone).
Valore commerciale:
il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato.
Valore dichiarato: somma assicurata totale indicata dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova dell’esistenza e del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro.
Veicoli: come definiti dall’art. 47 comma b), c), d) del “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.
Glossario specifico per la sezione “Vita digitale”
Acquisti on-line: tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore
E-commerce: nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
Dati d’autenticazione:
Dati d’identificazione:
Documenti Identificativi personali:
i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Xxxxxxxxxxx.
Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale:
Lesione della Reputazione Online:
acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
Glossario specifico per la sezione Confido
Difetto Fisico: la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
Malattia: alterazione evolutiva dello stato di salute dell’animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l’aborto terapeutico.
Protesi: dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell’animale che non è più in grado di operare correttamente.
Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Glossario specifico per la sezione InC@sa
Apparato Digitale “Home”:
Apparato Digitale “Mobile”:
Assistenza Digitale:
Assistenza in remoto:
Assistenza tecnica domicilio:
apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome.
apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone.
attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell’operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all’installazione e/o la loro (ri)configurazione.
tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l’Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.
tipo di Assistenza Digitale che prevede l’invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del cliente.
Cobrowsing: software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di prendere possesso dell’apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.
Danno accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell’Apparecchio garantito.
Dispositivi di smarthome:
IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.
Fibra: servizio telefonico-internet che si avvale dell’utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell’utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l’fttc (fibra fino al cabinet, l’ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l’impianto a casa del cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da li rimangono cavi in rame quindi l’impianto domestico rimane tradizionale), ftth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell’impianto domestico).
Guasto: un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.
Impianto domestico:
in ambito digitale l’insieme di xxxx e prese telefoniche nell’abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall’esterno e lo trasmettono all’interno dell’abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all’ingresso dell’abitazione), il resto dell’impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l’impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, modificare o potenziare l’impianto domestico al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità.
Malfunzionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale “Home” e “Mobile” o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all’uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.
Piattaforma Digitale:
la struttura organizzativa specializzata nell’erogazione di assistenza informatica.
Rete domestica: insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell’utente nell’ambiente domestico, e dell’impianto domestico stesso.
Rete Wifi: modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l’altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.
Spettrometro: software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l’utilizzo degli apparati.
Ultimo miglio: termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l’ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall’armadio di strada alla prima presa telefonica dell’impianto domestico.
Videobrowsing: software di assistenza tecnica evoluto che permette all’operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamere dello smartphone del cliente per vedere gli apparati , l’impianto o i cavi inquadrati.
PAGINA BIANCA
Nuova protezione casa
Condizioni generali di Assicurazione
Sezione Incendio e altri danni alla casa Sezione Furto
Sezione Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato Sezione Responsabilità civile verso terzi
Sezione Tutela legale Sezione Vita digitale Sezione Assistenza Sezione Confido Sezione InC@sa
Norme comuni a tutte le garanzie
Articoli di legge
edizione Settembre 2018
PAGINA BIANCA
Indice
Sezione Incendio e altri danni alla casa ................................................................. pag. 3
• Che cosa posso assicurare ................................................................................... pag. 3
• Contro quali danni posso assicurarmi ................................................................... pag. 3
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 10
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 11
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 16
Sezione Furto ............................................................................................................ pag. 18
• Che cosa posso assicurare ................................................................................... pag. 18
• Contro quali danni posso assicurarmi ................................................................... pag. 18
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 20
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 22
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 25
Sezione Tutela delle opere d'arte, d'antiquariato e degli strumenti musicali ..... pag. 26
• Che cosa posso assicurare ................................................................................... pag. 26
• Contro quali danni posso assicurarmi ................................................................... pag. 26
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 29
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 31
Sezione Responsabilità civile verso terzi ............................................................... pag. 34
• Chi è assicurato .................................................................................................... pag. 34
• Contro quali danni posso assicurarmi ................................................................... pag. 34
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 39
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 39
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 40
Sezione Tutela legale................................................................................................ pag. 41
• Chi è assicurato .................................................................................................... pag. 41
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 41
• Con quali condizioni operative mi assicuro ........................................................... pag. 43
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 44
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 45
Sezione Vita digitale ................................................................................................. pag. 46
• Che è assicurato ................................................................................................... pag. 46
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 46
• Con quali condizioni operative mi assicuro ........................................................... pag. 49
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 49
Sezione Assistenza................................................................................................... pag. 51
• Di quali servizi posso usufruire in caso di imprevisti ............................................. pag. 51
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 55
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 56
Sezione Confido ........................................................................................................ pag. 57
• Quali animali posso assicurare ............................................................................. pag. 57
• Contro quali danni posso assicurarmi ................................................................... pag. 57
• Che cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità civile..................................... pag. 58
• Quali spese veterinarie sono rimborsabili ............................................................. pag. 59
• Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia
“Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici” ........................................... pag. 60
• Cosa fare in caso di sinistro da intervento chirurgico............................................ pag. 60
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 61
• Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Tutela legale cani e gatti”........ pag. 62
• Cosa fare in caso di sinistro da Tutela legale ....................................................... pag. 62
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 64
Sezione InC@sa ........................................................................................................ pag. 65
• Come e con quali condizioni posso proteggere gli elettrodomestici…….. ............ pag. 65
• Cosa fare in caso di guasto................................................................................... pag. 67
• Di quale supporto informatico posso usufruire ...................................................... pag. 67
• Cosa fare in caso di sinistro .................................................................................. pag. 70
• Di quale servizio posso usufruire in caso di furto o tentato furto........................... pag. 70
• Cosa fare in caso di sinistro .................................................................................. pag. 71
• Di quale benefit posso usufruire............................................................................ pag. 71
• Tabella riassuntiva interventi di assistenza ........................................................... pag. 72
Norme comuni a tutte le garanzie ........................................................................... pag. 73
Articoli di legge ......................................................................................................... pag. 76
Informativa sulla privacy .......................................................................................... pag. 82
Sezione Incendio e altri danni alla casa
Che cosa posso assicurare
Art. 1.1|Cose assicurabili
Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:
1. Il fabbricato adibito ad abitazione;
2. Il contenuto dell’abitazione, dello studio privato, se coesistente, e delle relative dipendenze.
Fermo restando i limiti d’indennizzo di ciascuna garanzia, AXA in nessun caso indennizza una somma superiore a:
▪ 25.000 euro per gioielli;
▪ 2.500 euro per i valori;
▪ 25.000 euro per singolo oggetto d’arte, tappetto ed xxxxxx, quadro, scultura ed affresco;
▪ 5.000 euro per le cose portate in villeggiatura.
3. I pannelli solari e/o fotovoltaici.
Per le cose assicurate è necessario indicare sul certificato di polizza l’indirizzo di ubicazione. AXA assicura anche le cose di proprietà di xxxxx e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.
Art. 1.3| Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di:
1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti;
4. caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall’articolo 1914 C.C.;
9. fumo, gas e vapori:
• causati da incendio di cose anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
• fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purchè collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate. AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti, rimborsa:
10. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64. AXA rimborsa sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
11. le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se l’abitazione è obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile. AXA rimborsa fino a 2.500 euro per anno assicurativo;
12. i costi e/o gli oneri di urbanizzazione che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione. AXA rimborsa fino a 3.000 euro per anno assicurativo;
13. gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo. AXA rimborsa fino a 1.500 euro per anno assicurativo;
14. le spese necessarie per la sistemazione alberghiera o i danni che derivano dal mancato godimento dell’abitazione assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile. AXA rimborsa fino a 2.500 euro per anno assicurativo.
15. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell’archivio fisico.
La garanzia è estesa all’archivio dello studio privato se coesistente con l’xxxxxxxxxx.XXX rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo.
Si precisa inoltre, che le spese conseguenziali all’evento terremoto sono disciplinate esclusivamente nella garanzia stessa.
Art. 1.4| Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)
AXA tiene indenne l’Assicurato, fino al massimale indicato nel certificato di polizza, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione, implosione e scoppio.
Inoltre, sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività. Questi danni sono risarcibili fino al 10% del massimale assicurato e con una franchigia per sinistro di 250 euro.
Sono esclusi i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
• il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
quando l'Assicurato non è una persona fisica:
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 1.5| Fenomeno elettrico
AXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici delle cose assicurate per effetto di correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo per anno assicurativo:
▪ 3% della somma assicurata per il fabbricato;
▪ 10% della somma assicurata per il contenuto;
▪ 10% della somma assicurata per i pannelli solari e/o fotovoltaici. Inoltre, sono previste le seguente franchigie per sinistro:
▪ 100 euro per i danni al fabbricato e al contenuto;
▪ 250 euro per i danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici.
Sono esclusi i danni:
▪ alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
▪ causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
▪ derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
▪ dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
▪ ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’esterno del fabbricato e non protetti.
Art. 1.6| Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:
a) rottura accidentale di:
1. pluviali e grondaie;
2. impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato, compresi i tubi interrati;
3. elettrodomestici e relativi raccordi;
Sono esclusi i danni:
▪ da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
▪ causati da rotture provocate da gelo;
▪ provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
▪ causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.
b) rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati
nel fabbricato assicurato, causata da gelo.
Sono esclusi i danni:
▪ da fuoriuscita d’acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all’esterno del fabbricato o da tubi interrati;
▪ ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel
fabbricato assicurato o nel maggior fabbricato di cui forma parte.
Sono esclusi i danni:
▪ conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
▪ a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia di cui art.1.7 “Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve” se acquistata;
▪ conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.
Inoltre AXA, se è stato assicurato il fabbricato, rimborsa le seguenti spese:
d) Ricerca guasti a tubature d’acqua e conseguente riparazione
In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d’acqua, indennizzabile ai termini della presente garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA rimborsa:
• le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature e relativi raccordi, nei muri(compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
• le spese necessarie per demolire o ripristinare i muri e i pavimenti;
• le spese necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti.
Se la fuoriuscita d’acqua deriva da una rottura di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:
1. le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
2. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
3. il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile (fuoriuscita d’acqua da rottura tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.
Sono escluse le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.
e) Ricerca guasti tubature gas e conseguente riparazione
AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del fabbricato assicurato che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.
La garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall’ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell’erogazione.
Sono escluse le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.
Di seguito i limiti di indennizzo per anno assicurativo previsti per la garanzia “Xxxxxxxxxxx di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature”:
I. 2.500 euro per le spese di ricerca e riparazione tubature d’acqua interrate e per il costo del maggiore consumo dell'acqua;
II. 7.500 euro per le spese di ricerca e riparazione di tubature d’acqua non interrate;
III. 2.500 euro per ognuno degli eventi che seguono:
• fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dai tubi interrati;
• gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture;
• occlusione impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento;
IV. 1.500 euro per la fuoriuscita di acqua condotta, direttamente causata dagli elettrodomestici e relativi raccordi;
X. 0.000 euro per la ricerca e riparazione di tubature gas Inoltre, sono previste le seguente franchigie per sinistro:
VI. 250 euro per le spese di ricerca e riparazione tubature d’acqua interrate;
VII.100 euro per tutti gli altri eventi coperti dalla garanzia.
Art. 1.7| Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve
1.7.1 |Eventi atmosferici ed acqua piovana
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici, quali:
▪ uragano,
▪ bufera,
▪ tempesta,
▪ vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute,
▪ grandine,
▪ tromba d’aria,
a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.
Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all’interno del fabbricato se l’evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.
▪ acqua piovana che causa l’allagamento all’interno del fabbricato a seguito di:
a) formazione di ruscelli o accumulo esterno;
b) spargimento d’acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.
Per l’evento “acqua piovana” non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.
Ognuno degli eventi che segue è prestato col limite di indennizzo per anno assicurativo di
2.500 euro:
▪ danni provocati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica;
▪ danni di allagamento causati dall’acqua piovana al fabbricato;
▪ danni di allagamento causati dall’acqua piovana al contenuto. Inoltre, sono previste le seguente franchigie e/o scoperti per sinistro:
▪ 250 euro per i danni di allagamento causati dall’acqua piovana al fabbricato ;
▪ 250 euro per i danni di allagamento causati dall’acqua piovana al contenuto;
▪ scoperto del 10% con minimo non indennizzabile 200 euro e massimo 1.500 euro per i danni al fabbricato da tutti gli altri eventi coperti dalla garanzia;
▪ 150 euro per i danni al contenuto da tutti gli altri eventi coperti dalla garanzia;
▪ 250 euro per i danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici.
Sono esclusi i danni:
▪ verificatosi a seguito di straripamento di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
▪ causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
▪ causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
▪ causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
▪ derivanti dall’innalzamento del livello della falda;
▪ causati da neve, tranne quanto disciplinato nell’articolo 1.7.2; ed anche i danni subiti da:
▪ insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
▪ tettoie e tende esterne;
▪ cose all’aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
▪ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.
1.7.2| Sovraccarico neve
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all’interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
La garanzia è prestata col limite di indennizzo per anno assicurativo del 75% della somma assicurata ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.
Sono esclusi i danni:
▪ causati da valanghe e slavine;
▪ causati da gelo;
▪ al fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all’epoca della costruzione, ricostruzione;
▪ dovuti alla mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
▪ al fabbricato e al suo contenuto durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia;
▪ a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, infissi e all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Art. 1.8| Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.
L’evento “atti vandalici causati dai ladri” è prestato con la franchigia di 150 euro per sinistro.
Sono esclusi i danni:
▪ di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle sue dipendenze;
▪ avvenuti durante un’occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
▪ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.
Art. 1.9| Guasti causati dai ladri
AXA indennizza, in caso di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri:
1. a fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed alle parti del fabbricato;
2. a recinzioni ed ai cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell’area che delimita l’accesso dei locali che contengono le cose assicurate.
Art. 1.10| Rottura lastre
AXA rimborsa i costi necessari per il trasporto, l’installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo per anno assicurativo:
▪ 2.500 euro per la rottura delle lastre concernenti il fabbricato;
▪ 1.500 euro per la rottura delle lastre concernenti il contenuto. Inoltre, è prevista la franchigia di 100 euro per sinistro.
Sono esclusi i danni:
▪ derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell’entrata in vigore della polizza;
▪ di scheggiatura o rigatura;
▪ dovuti a crollo o assestamento del fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
▪ che si verifichino durante i lavori effettuati alle lastre (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull’arredamento sul quale sono collocate.
Art. 1.11| Spese di demolizione (in aumento)
1.11.1| Spese di demolizione e sgombero in aumento
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.1.3-“Danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio”, AXA rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla presente garanzia, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro. Inoltre, questa garanzia si estende a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.
1.11.2| Spese di perizia
In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'Art. 1.26 - “Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)”.
Il rimborso, subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, è prestato sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo limite annuo di 10.500 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 1.31 - “Limite massimo di indennizzo”.
Art. 1.12| Terremoto
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
I limiti di indennizzo e la franchigie di questa garanzia sono indicati nel certificato di polizza.
Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:
1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria “tossici
e nocivi” di cui al D. Lgs. n. 22/97. AXA rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di 10.000 euro;
2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità. AXA rimborsa sino a 2.500 euro per anno assicurativo;
3. i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
AXA rimborsa sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini della presente garanzia e con un massimo di 10.000 euro.
4. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell’archivio fisico. La garanzia è estesa all’archivio dello studio privato se coesistente con l’abitazione. AXA rimborsa 2.500 euro per anno assicurativo.
Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto nei punti 1,2,3 della presente garanzia.
Per fabbricati siti nella zona rossa:
Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del fabbricato assicurato senza applicare il degrado d’uso.
Art. 1.13| Inondazioni, Alluvioni
AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
I limiti di indennizzo e la franchigia/scoperto di questa garanzia sono indicati nel certificato di Polizza.
AXA non indennizza i danni:
▪ causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
▪ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
▪ di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
▪ a enti mobili all’aperto;
▪ causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o alluvione;
▪ causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
▪ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
▪ causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d’acqua.
Art. 1.14| Esclusioni
Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
3. causati da terremoti, tranne quanto disciplinato all’art.1.12-”Xxxxxxxxx”;
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, tranne da quanto disciplinato all'art. 1.13 - "Inondazioni, Alluvioni"
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall’assicurazione;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio esplosione e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o
distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
8. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall’Assicurato;
9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
10. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.15| Buona fede
Se in buona fede il Contraente o l’Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all’indennizzo né questo sarà ridotto.
AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.1.16| Rinuncia alla rivalsa prevista dall’Art. 1916 del C.C.
AXA rinuncia, tranne il caso di dolo, al diritto di surroga previsto all’art. 1916 del Codice Civile verso l’Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare e persone per cui deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Art. 1.17| Colpa grave
Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti, anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell’Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui il deve rispondere a norma di legge.
Art. 1.18| Destinazione d’uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l’unità immobiliare, assicurata o contenente le cose assicurate, fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.
Art. 1.19| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unita immobiliare.
Art. 1.20| La manutenzione del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
Art.1.21| Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:
a) Tipo A (tradizionale) Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l’impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
b) Tipo B (in legno) Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti
all’epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruite in qualsiasi materiale.
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.
Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Art. 1.22| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all’art.1.12 – “Terremoto”)
Le strutture portanti del fabbricato possono essere in:
▪ cemento armato;
▪ legno e/o acciaio;
▪ xxxxxxxx e materiali misti.
Art.1.23| La scelta della forma di Assicurazione
Il Contraente può scegliere di assicurarsi in una delle seguenti forme:
▪ “a valore intero”, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del bene, con l’applicazione di quanto disciplinato all’art.1907 C.C., salvo quanto definito all’art.1.30 – “Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero”;
▪ “a primo rischio assoluto”, ossia la forma per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l’applicazione di quanto disciplinato all’art.1907 C.C..
Per la garanzia “Xxxxx a terzi da incendio”, AXA risponde sino al massimale indicata sul certificato di polizza.
Art. 1.24| Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie
Se il fabbricato di cui l’unità immobiliare (assicurata e/o contenente i beni assicurati) fa parte è adibito ad attività varie per oltre 1/3 della superficie coperta, è previsto un aumento tariffario. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile. Le garanzie sono operative esclusivamente per la parte adibita ad abitazione e/o ufficio.
Che cosa fare in caso di sinistro
(gli articoli seguenti sono validi per tutte le garanzie della sezione “Incendio ed altri danni alla casa” ad eccezione della garanzia “Danni a terzi da incendio”, per la quale si deve far riferimento alla sezione “Responsabilità civile per danni a terzi” agli articoli 4.16, 4.17, 4.18).
Art. 1.25| Cosa fare in caso di sinistro
II Contraente o l’Assicurato deve, in caso di sinistro:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C.
L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l’importo approssimativo del danno e, se possibile, l’elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto B, ad
integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 1.26| Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette le cose salvate, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.27| Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)
L’ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.
In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art.1.28| L’attività dei periti (mandato dei periti)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all’art. 1.24 - “Cosa fare in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 1.28 - “La determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 1.26 - “Chi valuta
l’ammontare del danno”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 1.29| La determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:
Per il fabbricato
Premesso che:
1. il valore a nuovo si determina:
• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale), si accerta che i metri quadrati siano quelli dichiarati in polizza e quindi si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno), si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
• qualora il fabbricato (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
In considerazione dei punti precedenti, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).
La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.
3. Le spese di demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore del fabbricato assicurato poiché ad esse non si applica l’articolo 1907 C.C.
4. Per le lastre, l’ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.
Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento del fabbricato, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Per il contenuto (esclusi i documenti personali) Premesso che:
a) il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto,
montaggio e fiscali;
b) il valore al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
1. per l’arredamento e gli oggetti particolari deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato alla lettera a), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.
L’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l’indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b);
2. per gli oggetti pregiati e gioielli, deducendo dal valore di mercato delle cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.
Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
▪ AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
▪ l’Assicurato dovrà restituire ad AXA l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
▪ il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Per i Pannelli solari (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.
Per i documenti personali, a seguito di evento previsto in polizza: l’ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.
Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della casa, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Art.1.30| Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero
Fermo quanto disciplinato all’art.1907 C.C. “Assicurazione parziale”, si concorda che:
▪ per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale): se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 C.C.;
▪ per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno): se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di ricostruzione a nuovo;
▪ per il contenuto ed i pannelli solari: se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di rimpiazzo a nuovo.
Art. 1.31| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L’accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.1.32| Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.1.33| Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Art.1.34| Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000 euro.
Perché AXA sia obbligata a pagare l’anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 1.35| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)
In caso di sinistro le somme assicurate, nella forma a primo rischio assoluto, con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10.9 - “Recesso in caso di sinistro”.
Art. 1.36| Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico
Qualora non si siano verificati sinistri indennizzabili ai termini di polizza nei precedenti tre anni, AXA indennizzerà il primo sinistro coperto dalla garanzia “Xxxxxxxxxxx di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature” o dalla garanzia “Fenomeno elettrico” senza applicazione della relativa franchigia.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA | ||
Cose | Limite di indennizzo | |
Limite per singolo oggetto d’arte | 25.000 euro | |
Gioielli | 25.000 euro | |
Valori | 2.500 euro | |
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura | 5.000 euro | |
Documenti personali e d’archivio | 2.500 euro | |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Fenomeno elettrico - fabbricato | 3% della somma assicurata | 100 euro |
Fenomeno elettrico - contenuto | 10% della somma assicurata | |
Fenomeno elettrico - pannelli solari/fotovoltaici | 10% della somma assicurata | 250 euro |
Acqua condotta | Somma assicurata | 100 euro |
Acqua fuoriuscita da elettrodomestici | 1.500 euro | |
Acqua condotta fuoriuscita da tubi interrati | 2.500 euro | |
Gelo | 2.500 euro | |
Ricerca e riparazione guasti tubi non interrati | 7.500 euro | |
Occlusione di condutture | 2.500 euro | |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Ricerca e riparazione guasti tubi gas | 1.000 euro | |
Ricerca e riparazione guasti tubi interrati e costo del maggiore consumo dell'acqua | 2.500 euro | 250 euro |
Eventi atmosferici - fabbricato (ad eccezione dell’evento Acqua Piovana) | Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica limite massimo di 2.500 euro | Scoperto 10% col minimo di 200 euro e massimo di 1.500 euro |
Eventi atmosferici - contenuto (ad eccezione dell’evento Acqua Piovana) | Somma assicurata | 150 euro |
Acqua Piovana – allagamento fabbricato | 2.500 euro | 250 euro |
Acqua Piovana – allagamento contenuto | 2.500 euro | 250 euro |
Sovraccarico neve | 75% della somma assicurata | Scoperto 10% col minimo di 500 euro |
Atti vandalici commessi dai ladri | Somma assicurata | 150 euro |
Rotture lastre del fabbricato | 2.500 euro | 100 euro |
Rotture lastre del contenuto | 1.500 euro | |
Costi/oneri di urbanizzazione | 3.000 euro | – |
Onorari di riprogettazione | 1.500 euro | – |
Spese di demolizione e sgombero (garanzia Incendio, fulmine, esplosione e scoppio) | 30% dell’indennizzo | – |
Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento | 2.500 euro | – |
Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento | 2.500 euro | – |
Onorari di periti | 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro | – |
Danni da interruzione attività | 10% del massimale assicurato | 250 euro |
Terremoto | Indicati sul certificato di polizza | |
Terremoto – spese di demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo col massimo di 10.000 | – |
Terremoto – costi di adeguamento del fabbricato | 10% dell’indennizzo col massimo di 10.000 | – |
Terremoto – spese alloggio alternativo | 2.500 euro | – |
Xxxxxxxxx – spese rifacimento documenti | 2.500 euro | – |
Inondazioni, Alluvioni | Indicati sul certificato di polizza | – |
Sezione Furto
Che cosa posso assicurare
Art. 2.1| Formula di assicurazione e cose assicurabili
Il Contraente può scegliere di assicurarsi con la formula:
a) “Globale”, dove si stabilisce un’unica somma assicurata per coprire interamente il contenuto, con i seguenti limiti di indennizzo:
• per i gioielli fino a 40% della somma assicurata con il limite massimo di 8.000 euro;
• per i valori fino a 500 euro;
• per singolo oggetto pregiato fino a 15.000 euro;
• per le cose riposte nelle dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione fino al 5% della somma assicurata con il limite massimo di 500 euro per singolo oggetto.
b) “Analitica”, dove si stabilisce una somma assicurata per ogni categoria di beni costituenti il contenuto:
• arredamento;
• oggetti particolari e pregiati;
• gioielli e valori con il limite massimo di indennizzo di 1.000 euro per i valori;
• cose riposte nelle dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione con il limite massimo di indennizzo di 1.000 euro per singolo oggetto.
AXA assicura anche le cose di proprietà di xxxxx e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.
Art. 2.3| Furto, rapina ed estorsione all’interno dell’abitazione
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione indicata sul certificato di polizza:
1. violandone le difese esterne mediante:
• rottura, scasso;
• uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. con presenza di persone all’interno dei locali stessi e che non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
4. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato a locali chiusi la refurtiva.
b) rapina o estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inoltre compresi in garanzia:
c) i danni causati alle cose assicurate, in occasione di furto, estorsione o rapina consumati o tentati;
d) Il furto dei fissi ed infissi fino al limite massimo di 2.000 euro;
e) le spese mediche sostenute dall’Assicurato e/o dal suo nucleo familiare in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di estorsione o rapina consumata o tentata.
Le spese mediche sono rimborsate fino al limite massimo di 2.000 euro.
La garanzia è inoltre estesa ai seguenti eventi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione “Furto”:
f) gli atti vandalici commessi sulle cose assicurate all'interno dei locali dell’abitazione indicata sul certificato di polizza;
g) furto o rapina delle cose assicurate, portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea.
Le cose portate in villeggiatura sono indennizzate con un limite massimo del 10% della somma assicurata (nel caso di formula analitica la somma assicurata è riferita all’arredamento), ma con sottolimite di 500 euro per i gioielli e valori.
AXA inoltre rimborsa:
h) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.
Le spese per duplicazione documenti sono rimborsate fino al limite massimo di 250 euro.
i) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.
Le spese per sostituzione delle serrature sono rimborsate fino al limite massimo di 750 euro.
Art. 2.4| Gioielli e valori in cassaforte
La garanzia di cui art. 2.3 - “Furto, rapina e estorsione all’interno dell’abitazione” si estende ai gioielli e valori chiusi in cassaforte. In caso di furto, la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o l’asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.
Relativamente al denaro il limite massimo di indennizzo è 30% della somma assicurata.
Art. 2.5| Xxxxxx, rapina e truffa
2.5.1| Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall’Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all’esterno dell’abitazione.
Sono inoltre comprese in garanzia le spese mediche, fino a un massimo di 2.000 euro, sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui sopra.
Ferma la somma assicurata alla presente garanzia, indicata nel certificato di polizza, la stessa è prestata con i seguenti limiti massimi di indennizzo:
▪ per i dispositivi elettronici, 50% della somma assicurata con il limite massimo di 200 euro per singolo oggetto;
▪ per i gioielli e valori :
• 40% della somma assicurata alla garanzia di cui Art. 2.3 - “Xxxxx, rapina e estorsione all’interno dell’abitazione”- formula Globale;
• la somma assicurata alla garanzia di cui Art. 2.3 - “Xxxxx, rapina e estorsione all’interno dell’abitazione”- formula Analitica.
Sono esclusi gli oggetti:
▪ destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare;
▪ in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina accompagnati da persone maggiorenni.
2.5.2| Truffa presso l’abitazione
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di truffa presso l’abitazione a danno di tutti i membri del nucleo familiare dell’Assicurato che abbiano compiuto 65 anni.
I danni da truffa sono indennizzati fino al massimo di 500 euro.
Sono esclusi i danni conseguenti all’acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.
Art. 2.6| Guasti causati dai ladri
AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri a:
1. fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell’area che delimita l’accesso dei locali che contengono le cose assicurate.
Art. 2.7| Esclusioni
Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti Sono esclusi i danni:
1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure:
• da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
• da persone per le quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
• da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente ai gioielli e valori, l’esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del sinistro;
7. a gioielli e valori inerenti le attività professionali.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.8| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuale ufficio o studio professionale se coesistente. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unita immobiliare.
Art. 2.9| Caratteristiche costruttive
La garanzia di cui art. 2.3 “Furto, rapina ed estorsione all’interno dell’abitazione” è prestata a condizione che l’unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.
Art. 2.10| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato
La garanzia di cui art. 2.3 “Furto, rapina ed estorsione all’interno dell’abitazione” è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:
▪ dal suolo o da superfici acquee,
▪ da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
sia difesa, per tutta la sua estensione da:
▪ robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
• legno,
• materia plastica rigida,
• vetro antisfondamento,
• metallo o lega metallica
e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
▪ oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l’ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:
1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conforme all’art 2.9 “Caratteristiche costruttive del fabbricato”, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento fabbricato non avente caratteristiche conformi all’art. 2.9 “Caratteristiche costruttive del fabbricato” verrà applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%;
5. se l’impianto d’allarme dichiarato in polizza risulta inattivo, verrà applicato uno scoperto del 20%.
Art.2.11| Dimora saltuaria
In caso di "Dimora saltuaria", la garanzia di cui art. 2.3-“Furto, rapina ed estorsione all’interno dell’abitazione”, opera qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell’abitazione da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende quindi non operante quanto indicato al punto 4) dell’art. 2.7 - “Esclusioni”.
I danni da furto, rapina ed estorsione sono indennizzati con uno scoperto del 20%.
In caso di concomitanza con altra riduzione prevista in polizza (Art. 2.10 – “Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato”) verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 10.2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
Art. 2.12| La forma di assicurazione
Tutte le garanzie della sezione “Furto” sono prestate nella forma “a primo rischio assoluto”, per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l’applicazione dell’art. 1907 C.C.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.13| Cosa fare in caso di sinistro
II Contraente o l’Assicurato deve, in caso di sinistro:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C.
L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l’importo approssimativo del danno e, se possibile l’elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, con l’indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 2.14| Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette cose salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 2.15| Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)
L’ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.
In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 2.16| L’attività dei periti (mandato dei periti)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all’art. 2.13 - “Cosa fare in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 2.17 - “La determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 2.15 - “Chi valuta l’ammontare del danno”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 2.17| La determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato:
a) per gli oggetti pregiati, i valori ed i gioielli, dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
b) per l’arredamento e gli oggetti particolari, considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
c) per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
• AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato dovrà restituire ad AXA l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.
Art. 2.18| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L’accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 2.19| Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 2.20| Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 2.21| In caso di recupero delle cose rubate
Quando le cose vengono recuperate, l’Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.
Se AXA ha già pagato tutto l’indennizzo le cose recuperate divengono di sua proprietà. L’Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.
Se AXA ha indennizzato il danno solo in parte l’Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate restituendo l’importo dell’indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Se AXA non ha pagato l’indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L’Assicurato può lasciare le cose recuperate ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle cose. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l’abbandono.
Art. 2.22| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10.9 - “Recesso in caso di sinistro”.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
FURTO | ||
Cose | Limite di indennizzo per anno assicurativo Formula Globale | Limite di indennizzo per anno assicurativo Formula Analitica |
Gioielli | 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro | Somma assicurata |
Valori | 500 euro | 1.000 euro (se assicurati i gioielli) |
Limite per singolo oggetto pregiato | 15.000 euro | Somma assicurata |
Cose riposte nelle dipendenze | 5% della somma assicurata con il massimo di 500 euro per singolo oggetto | Somma assicurata con il massimo di 1.000 euro per singolo oggetto |
Cose portate in villeggiatura | 10% della somma assicurata con sottolimite di 500 euro per i gioielli e valori. | 10% della somma assicurata per l’arredamento con sottolimite di 500 euro per i gioielli e valori. |
Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione - dispositivi elettronici | 50% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per singolo oggetto | |
Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione - Gioielli e valori | Somma assicurata con i limiti massimi presenti nella garanzia furto, rapina ed estorsione | |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo (Validi per entrambe le formule) | Scoperto e/o franchigia |
Furto fissi e infissi | 2.000 euro | – |
Duplicazione documenti personali sottratti | 250 euro | – |
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi | 750 euro | – |
Spese mediche a seguito di rapina, estorsione o scippo | 2.000 euro | |
Truffa presso l’abitazione | 500 euro | |
In caso di Abitazione saltuaria è previsto lo scoperto del 20% |
Sezione Tutela delle opere d'arte, d'antiquariato e degli strumenti musicali
Che cosa posso assicurare
Art 3.1| Oggetti assicurabili e il loro valore
L’assicurazione è prestata sulla base della somma assicurata totale fornita dal Contraente e indicata sul certificato di polizza. Rimane a carico dell'Assicurato la prova dell’esistenza, dell’autenticità e del valore degli oggetti persi o danneggiati a seguito di un sinistro.
Non sono assicurabili con questa garanzia oggetti d’arte il cui valore unitario è superiore a
100.000 € o strumenti musicali di valore superiore a 30.000 €, fatto salvo quanto previsto all’art.
3.13 “Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore”.
Le garanzie che seguono sono operanti esclusivamente per gli oggetti di cui il mercato di riferimento è quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato e degli strumenti musicali (come da Glossario). A titolo di esempio: quadri, dipinti, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi, fumetti, libri, violini e violoncelli (cordofoni), flauti e sassofoni (aerofoni), pianoforti.
La tabella che segue, a solo titolo esemplificativo e senza per questo risultare esaustiva, fornisce alcuni esempi di prova ritenuta valida, in caso di evento che colpisce un oggetto assicurato dalla presente garanzia:
Documenti in vostro possesso | Esistenza | Autenticità | Valore |
Scritture private o contratti autenticati, redatti in presenza di un esperto d’arte qualificato* | SI | SI | SI |
Prova di acquisto in asta pubblica, fattura redatta da un professionista* | SI | SI | SI |
Perizie / stime effettuate da un professionista qualificato*prima del sinistro | SI | SI | SI |
Certificati di autenticità redatti prima del sinistro da un professionista qualificato* | SI | SI | NO |
Stima costi per riparazione o restauro | SI | NO | NO |
Prova di Deposito | SI | NO | NO |
Foto e/o video | SI | NO | NO |
Dichiarazione Testimoni | SI | NO | NO |
Estratto Conto Bancario o Carta di Credito | SI | NO | SI |
* con credenziali specifiche per l’oggetto d'arte o per lo strumento musicale in questione
Contro quali danni posso assicurarmi
Art 3.2| Tutela delle opere d’arte e d’antiquariato
AXA indennizza i danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi al successivo art. 3.3 – “Esclusioni” che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento dei beni assicurati.
Alcuni esempi di eventi coperti dalla garanzia:
a) incendio;
b) furto e rapina;
c) restauro in seguito a:
• xxxxx xxxxxxxxxxx (ad es. la caduta del quadro a seguito di distacco del chiodo);
• danni da acqua condotta;
• danni da fenomeno elettrico;
d) xxxxxxxxxxxxx eventualmente riconosciuto a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza (solo per gli oggetti d’arte e d’antiquariato).
Art. 3.3| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da o dovuti a continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria;
b) causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione delle cose assicurate;
c) causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
d) causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
e) causati da o dovuti a operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati (relativa agli oggetti d’arte e d’antiquariato);
f) o deterioramenti aventi la loro origine in un’operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo (relativa agli strumenti musicali);
g) dovuti a funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
h) alle corde, alle ance, ai plettri e alle pelli;
i) causati, agevolati, dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
j) conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell’Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
k) conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali;
l) da furto o sparizione degli strumenti musicali lasciati su veicoli incustoditi, all’aperto in luoghi accessibili e non protetti;
m) causati da o dovuti a ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
n) da eventuale deprezzamento conseguente al sinistro (relativa agli strumenti musicali);
o) durante i trasporti via nave (relativa agli strumenti musicali);
p) alle custodie, quali graffi, rigature, ammaccature e quant’altro sia riconducibile a danno o deterioramento puramente estetico (relativa agli strumenti musicali);
q) causati da o dovuti a estorsione, truffa o appropriazione indebita, salvo quanto disciplinato all’Art 3.7;
r) causati da o dovuti a uso improprio degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale;
s) di furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nell'ubicazione descritta in polizza:
a. senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi autentiche;
b. in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto a.
t) causati da o dovuti a atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
u) causati da o dovuti a esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
v) causati direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
w) perdite, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
• da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o
dalla combustione di combustibile nucleare;
• dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
• da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
• dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando essi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
• da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
x) consequenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale;
y) verificatisi in occasione di:
1. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno,
2. frane, valanghe e slavine;
3. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
4. inondazioni e alluvioni;
5. terremoti, tranne quanto disciplinato nella garanzia di cui art.3.7 “Terremoto”.
6. allagamenti (relativa agli strumenti musicali).
Art. 3.4| Precisazione scioperi, sommosse, atti vandalici
Si precisa che l’assicurazione comprende le perdite ed i danni ai beni costituenti la somma assicurata totale, per atti di terzi a seguito di:
▪ usurpazione di pubblici poteri;
▪ scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
▪ tumulti o sommosse civili; compiuti per vandalismo o sabotaggio.
Art. 3.5| Atti di terrorismo
L’assicurazione comprende le perdite e i danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo. Per atto di terrorismo s’intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso, della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
Art. 3.6| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli oggetti d’arte e d’antiquariato).
L'assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose costituenti la somma assicurata totale vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso di AXA. Tuttavia, se entro 30 giorni dal giorno in cui avrà ricevuto l'avviso di spostamento, AXA non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intende valida nella nuova ubicazione.
Art. 3.7| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli strumenti musicali).
In caso di trasporto ogni strumento musicale deve essere rinchiuso in contenitori adeguati alla sua natura. Per i trasporti con veicoli, lo strumento musicale deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto con opportuna custodia dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre, i veicoli – quando non sono in circolazione – devono obbligatoriamente sostare in parcheggi sorvegliati, curando che il bene assicurato non risulti visibile dall’esterno dei veicoli stessi, o ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti a quanto riportato all'Art. 3.18.
Le spedizioni ferroviarie ed aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Per i viaggi aerei lo strumento musicale deve essere caricato in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.
Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie di polizza operano nell’ambito dell’Estensione Territoriale di cui all’Art. 3.8 ed unicamente e limitatamente contro:
• il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento musicale;
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona lo strumento musicale;
• la rapina e l’estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia). L’assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente / Assicurato o per la persona incaricata del trasporto / movimentazione a mano che non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio e che non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dello stesso strumento musicale.
In caso di morte o di intervenuta incapacità d’intendere e di volere del Contraente / Assicurato, la garanzia trasporto è da considerarsi sospesa sino all’atto dell’avvenuta voltura del contratto.
Art. 3.8| Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)
La presente assicurazione vale nei territori dell’Europa Geografica, esclusi i Paesi ex U.R.S.S. (salvo Paesi Baltici) e i seguenti Paesi della ex Jugoslavia: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia.
Art. 3.9| Beni esclusi (relativa agli strumenti musicali)
Ad integrazione dell’Art. 3.3. Esclusioni, sono esclusi e pertanto non assicurabili con la presente polizza gli strumenti elettrici o elettronici, gli strumenti di metallo prezioso (ad es. flauto traverso) e gli strumenti a percussione.
Art. 3.10| Franchigia (relativa agli strumenti musicali)
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della franchigia di euro 50, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farla assicurare da altri.
Art. 3.11| Terremoto
(Garanzia operante se indicata sul certificato di polizza)
AXA, a parziale deroga delle esclusioni di cui all’Art. 3.3 lettera y) punto 5, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati a seguito di Xxxxxxxxx e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Il limite di indennizzo e la franchigia di questa garanzia sono indicati nel certificato di polizza.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.12| La forma di Assicurazione
La garanzia è prestata nella forma di assicurazione “a valore intero”, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale dell’oggetto di fronte all’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C.
Art. 3.13| Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore
A parziale deroga dell’art. 3.25 – “Assicurazione Parziale”, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale, qualora il valore della somma assicurata totale
maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore totale degli oggetti d’arte presenti nell’ubicazione assicurata al momento del sinistro. Qualora il riferito limite del 20% venisse superato, per evitare l'applicazione di quanto disposto all'art. 3.25 menzionato, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione ad AXA.
Art. 3.14| Destinazione d’uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l’unità immobiliare assicurata o contenente le cose assicurate fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali.
La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.
Art. 3.15| Destinazione d’uso dell’unità immobiliare
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli oggetti assicurati siano adibiti esclusivamente a civile abitazione o a studio privato, se coesistente.
Art. 3.16| Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:
a) Tipo A (tradizionale) Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l’impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
b) Tipo B (in legno) Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all’epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruite in qualsiasi materiale.
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di fissaggio.
Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Art. 3.17| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all’art.3.11 – “Terremoto”)
Le strutture portanti del fabbricato possono essere in:
▪ cemento armato;
▪ legno e/o acciaio;
▪ xxxxxxxx e materiali misti.
Art. 3.18| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato
Nel caso di furto, rapina o estorsione, la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:
▪ dal suolo o da superfici acquee,
▪ da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
sia difesa, per tutta la sua estensione da:
▪ robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
• legno,
• materia plastica rigida,
• vetro antisfondamento,
• metallo o lega metallica
e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
▪ oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono
ammesse aperture purché queste non permettano l’ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).
Per somma assicurata pari o superiore a 150.000 € necessita avere impianto d’allarme. Altrimenti, il massimo limite di indennizzo nel caso di furto tentato/consumato, rapina ed estorsione non sarà superiore a 150.000 €.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che:
1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conforme all’art 3.16 “Caratteristiche costruttive”, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento fabbricato non avente caratteristiche conformi all’art. 3.16 - “Caratteristiche costruttive”, viene applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, viene applicato uno scoperto del 20%.
Art. 3.19| Disabitazione
Premesso che per “disabitazione” s’intende quando né il Contraente o l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi degli stessi, né dipendenti o personale di servizio dimorino di notte nei locali assicurati, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali restano disabitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni di furto avvenuti dopo il 45° giorno di disabitazione consecutiva.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 3.20| Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni costituenti la somma assicurata totale;
b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 3.21| Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.22| Chi valuta l’ammontare del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all’Assicurato, che conferisce ad AXA la facoltà di pagare detta spesa detraendo l’importo da lui dovuto dall’indennizzo spettantegli.
Art. 3.23| Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.20 – “Cosa fare in caso di sinistro”;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti costituenti la somma assicurata totale illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Art. 3.24| La determinazione del danno
In caso di distruzione o perdita totale AXA corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento (danno parziale) AXA, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
▪ o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
▪ o il costo del restauro (eseguito con l'accordo di AXA stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, AXA corrisponde, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Relativamente agli strumenti musicali, come previsto all’art. 3.3 Esclusioni, lettera n), il deprezzamento non verrà calcolato.
Art. 3.25| Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che la somma totale degli oggetti d'arte presenti nell’ubicazione assicurata eccede, al momento del sinistro, la somma assicurata totale, AXA risponde dei danni in proporzione del rapporto tra valore assicurato e valore risultante al momento del sinistro.
Art. 3.26| Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro.
Art. 3.27| Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art. 3.19 – “Mandato dei Periti liquidatori”. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo se dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.3 - “Esclusioni” g), h), i), j) e k).
Art. 3.28| Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso ad AXA. Tali oggetti sono di proprietà di AXA qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. AXA può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire ad AXA l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora AXA abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire ad AXA l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, AXA è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerta che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire ad AXA l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo di AXA di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Sezione Responsabilità civile verso terzi
Chi è assicurato
Art. 4.1| Assicurato
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:
▪ l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
▪ i figli minori dell’Assicurato anche non conviventi.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.2| Oggetto dell’assicurazione
AXA tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:
▪ morte, lesioni corporali;
▪ distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso nell’art. 4.10 -“Esclusioni”.
L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.
Art. 4.3| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicati: l’Assicurato con le relative informazioni, il massimale assicurato e le garanzie acquistate.
Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata
La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell’ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.
Alcuni esempi di rischi coperti:
nell’abitazione:
a) la conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze;
b) la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
d) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;
e) l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
f) i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito delle loro mansioni, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;
nel tempo libero:
g) la proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche, velocipedi in genere, carrozzine per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;
h) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
i) la pratica del campeggio;
j) la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per la caccia;
l) la proprietà e l’uso di imbarcazioni a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
k) la pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a motore ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi in genere. Inoltre, la proprietà e l'uso di modelli, aeromodelli (compresi i droni), intesi come dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi, a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli anche se di terzi;
m) l’attività di volontariato;
n) la proprietà e l’uso di animali domestici (es. cavalli, roditori, conigli ecc.) ad esclusione di cani e gatti, assicurabili nella garanzia di cui art. 4.5 – “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti”;
nella famiglia con figli:
o) i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per vacanze studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore);
p) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
q) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
r) l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro;
s) l’attività di baby sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
t) i danni fisici involontariamente causati a baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;
u) i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza.
Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell’Assicurato una franchigia di 1.000 euro.
Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:
v) alla messa in moto o alla guida di:
1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui l’assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone, con l’esclusione da questa garanzia dei danni a cose.
w) inoltre i figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente. Il risarcimento è prestato fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.9 - “Persone non considerate terze”.
Inoltre, la garanzia opera per i danni:
x) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
1. dalla conduzione dell’abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
2. dall’utilizzo di camere d’albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
3. dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati. Per questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato per sinistro ed anno assicurativo;
y) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.
z) da inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque
natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro.
Art.4.5| Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti
La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all’Assicurato ed al nucleo familiare.
Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l’animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.
Per i danni a cose causati dai cani, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.
Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier. Queste razze canine possono essere assicurate nella sezione Confido.
Art.4.6| Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione
In caso di comproprietà, l’assicurazione vale anche per i comproprietari della medesima abitazione assicurata.
La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato adibito ad abitazione.
Sono comprese le dipendenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con comandi elettrici, i box pertinenziali, i pannelli solari e/o fotovoltaici, le antenne e parabole, i giochi ed attrezzature sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.
▪ siano stati designati, qualora richiesto dalla legge, i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
▪ i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro, con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
▪ le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività.
Non sono coperte le persone addette ai lavori.
È compresa la responsabilità civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, a condizione che:
Inoltre, la garanzia opera per danni:
a) materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa assicurata;
b) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia “Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato”
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite
di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel
certificato di polizza.
c) conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro
d) da spargimento d’acqua causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.
e) da rigurgiti di fogna causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture della casa assicurata.
Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.
Art.4.7| Responsabilità del proprietario che dà in affitto o in comodato d’uso l’abitazione
La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di proprietario dell’abitazione concessa in locazione o in comodato d’uso.
La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione dell’abitazione e/o l’uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:
a) danni causati a terzi dai conduttori dell’abitazione;
b) morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell’abitazione.
inoltre, la garanzia opera per danni:
c) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.;
d) conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Per questi danni, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro.
Art.4.8| Responsabilità per l’attività di B&B e/o affitta camere
La garanzia opera per i danni subiti da terzi in qualità di “ospite del servizio alloggio e/o prima colazione”.
La garanzia è prestata a condizione che:
▪ l’abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell’Assicurato;
▪ l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
▪ le prestazioni offerte siano esclusivamente:
• pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
• somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.
Per i danni a cose, resta a carico dell’Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro.
Art.4.9| Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell’Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.
Inoltre, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:
▪ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
▪ società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..
Art. 4.10| Esclusioni
Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti (da art. 4.4 a art.4.8)
Sono esclusi i danni:
1. alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell’art. 4.4-“Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera x) e nell’art. 4.6 “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione” alla lettera a);
3. ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell’art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alle lettere g) e v);
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell’art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera l);
6. da furto;
7. derivanti dalla proprietà dell’abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.6- “Responsabilità per la proprietà dell’abitazione”;
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.5- “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti”;
9. derivanti dall’esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.8 - “Attività di B&B e/o affitta camere”;
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
20. conseguenti a:
• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera z);
• deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
Inoltre, solo ai fini della garanzia art. 4.6- “Responsabilità della proprietà dell’abitazione ”sono esclusi i danni:
21. da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
22. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
23. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
24. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate.
Art. 4.11| Responsabilità verso il proprietario dell’abitazione in affitto
La garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all’abitazione tenuta in affitto dall’Assicurato e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l’abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all’arredamento del locatore.
Art. 4.12| Esclusioni per la Responsabilità verso il proprietario dell’abitazione in affitto
Sono esclusi i danni:
1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell’art. 4.11 -
“Responsabilità verso il proprietario della Casa in affitto”;
3. a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera x).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.13| Validità territoriale
Le garanzie “Responsabilità per i fatti della vita privata” e “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti” operano per il mondo intero.
Art. 4.14| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che l’unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, compresi eventuale uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unità immobiliare.
Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che l’abitazione assicurata e/o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 4.16| Cosa fare in caso di sinistro
Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall’articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Art. 4.17| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 4.18| Criteri di risarcimento per l’invalidità permanente dei figli minori
Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all’accadimento il figlio dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.
La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI | ||
Garanzia | Limite di risarcimento per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Terzietà figli minori | 50.000 euro | 1.500 euro |
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici | 50% del massimale | - |
Danni fisici involontariamente causati a baby sitter | 50% del massimale | - |
Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell’Assicurato | Xxxxxxxxx assicurato | 1.000 euro |
Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio | 25% del massimale | - |
Danni da interruzioni o sospensione di attività | 10% del massimale | 250 euro |
Danni da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna | Massimale assicurato | 100 euro |
Danni da inquinamento accidentale | 50.000 euro | 500 euro |
Danni a cose causati dai cani | Massimale assicurato | 100 euro |
Danni a cose – attività di B&B e/o affittacamere | Massimale assicurato | 250 euro |
Sezione Tutela legale
Art. 5.1| Premessa
AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l’Italia. Xxxxxxx Xxxxxx Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Tel. 00.00.000.000 Fax 00.00.00.000 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell’Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Chi è assicurato
Art. 5.2| Assicurati
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:
▪ l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
▪ i figli minori dell’Assicurato anche non conviventi.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 5.3| Oggetto della garanzia
Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione comprende i seguenti oneri:
▪ le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
▪ le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE;
▪ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA ASSISTANCE;
▪ le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’articolo 535 Codice di Procedura Penale;
▪ il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
▪ le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato;
▪ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di controversie garantite in polizza;
▪ le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell’Assicurato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 5.8 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
Formula base
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b) controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile.
L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
c) controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
d) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo.
Formula Comfort
Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella “Formula Comfort” la tutela legale è anche operante per:
e) le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
f) le controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare dell’Assicurato, indicata in polizza;
g) l’esercizio di azioni che l’Assicurato intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi. La garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
h) le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani per lavori di ordinaria manutenzione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a
52.000 euro.
Formula Extra Large
i) alle controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali della controparte, in relazione all’acquisto del contenuto dell’abitazione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a 52.000 euro;
Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella “Formula Extra Large” la tutela legale è estesa, oltre a quanto riportato nella garanzia “Formula Comfort”:
j) in materia di diritto di famiglia; AXA garantisce ai coniugi assicurati il rimborso delle spese per la presentazione dell’istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:
▪ il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l’assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
▪ il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
▪ tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.
k) Il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l’assistenza di un unico
legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L’attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.
L’assicurazione si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché in quanto ne debba rispondere l’Assicurato stesso, ai fatti commessi dai collaboratori dell’Assicurato addetti ai servizi domestici durante l’espletamento delle loro mansioni.
Nell’ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.
Consulenza legale telefonica
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE, può richiedere:
a) una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
b) informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
c) informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.
La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
Informazioni legali e burocratiche
L’Assicurato potrà rivolgersi ad AXA ASSISTANCE per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:
▪ acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
▪ affitto dell’abitazione del nucleo familiare;
▪ condominio (per esempio: poteri dell’amministratore);
▪ collaboratrici domestiche (ad esempio: obblighi di legge);
▪ diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell’eredità);
▪ diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).
L’Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:
▪ richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
▪ la revisione periodica di veicoli.
Inoltre XXX ASSISTANCE fornirà su richiesta l’indicazione delle scadenze fiscali relative alla casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Art. 5.4| Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto alla lettera g) della Formula Comfort ed alla lettera j) della Formula Extra Large;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’articolo 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:
6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, salvo quanto previsto alla lettera g) della Formula Comfort;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall’Assicurato;
8. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di AXA, fatti salvi i casi espressamente indicati ai punti precedenti, salvo quanto previsto alle lettere f) e h) della Formula Comfort ed alla lettera i) della Formula Extra Large;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.
Con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.5| Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per le controversie verificatisi nei paesi dell’Unione Europea e in Svizzera.
Art. 5.6| Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione e precisamente:
▪ dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
▪ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 5.7| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione
L’Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana dovrà contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l’assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo mail, fax o postale secondo l’indicazione dell’Assicurato. L’Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell’invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA ASSISTANCE è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l’operato del professionista.
L’Assicurato potrà avvalersi delle prestazioni previste dalla presente copertura per un massimo di tre consulenze legali e tre richieste di assistenza burocratica nell’arco dell’anno.
Che cosa fare in caso di sinistro
AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di AXA ASSISTANCE - Ufficio Tutela Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Tel. 00.00.000.000 - Fax 00.00.00.000, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Art. 5.8| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.
Art. 5.9| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari
del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 5.10| Gestione del sinistro tutela legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, XXX ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 5.8 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 5.11| Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Tutela Legale | |
Garanzia | Limite di indennizzo |
Consulenza legale | 3 richieste per anno |
Assistenza burocratica | 3 richieste per anno |
Sezione Vita digitale
Art.6.1| Premessa
AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l’Italia. Xxxxxxx Xxxxxx Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Tel. 00.00.000.000 Fax 00.00.00.000 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell’Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Chi è assicurato
Art.6.2| Assicurati
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:
▪ l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
▪ i figli minori dell’Assicurato anche non conviventi.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art.6.3| Tutela dai rischi internet
Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell’ambito della vita privata, AXA assicura la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet, alle condizioni di seguito indicate. AXA fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali stragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza.
La Garanzia comprende i seguenti oneri:
▪ le spese per l’intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
▪ le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Xxxxx, a carico dell’Assicurato e spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
▪ le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE.
▪ le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA ASSISTANCE;
▪ il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
▪ le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato;
▪ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in polizza;
▪ le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a 2.500 euro. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
▪ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di 500 euro.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 6.7 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
Prestazioni garantite
La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
a) Lesione della reputazione on-line:
a) azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali danni;
b) intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
b) Furto d’identità digitale legato al credito
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto d’identità.
c) Acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di controparte. La garanzia si intende prestata per le controversie con valore in lite superiore a 400 euro ed inferiore a 50.000 euro.
Sono escluse le controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) incaricati alla consegna del bene.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti on-line/e-commerce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo, ossia “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”
Tutte le attività svolte da AXA ASSISTANCE, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto AXA ASSISTANCE si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo sia sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
Consulenza legale telefonica
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE può richiedere:
a) una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
b) informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
c) informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.
La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
Art.6.4|Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Tutela dei rischi internet”;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, sono escluse le controversie:
6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
7. di natura contrattuale, anche nei confronti di AXA o del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dell’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
10. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.
12. di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro;
13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community chiuse”);
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato;
19. nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
a) animali e vegetali;
b) gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
c) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
d) beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
e) materiale digitale scaricato on-line;
f) oggetti per uso industriale;
g) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
h) acquisti effettuati tramite aste on-line;
i) veicoli a motore e natanti;
j) beni non nuovi.
Con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 6.5| Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per le controversie verificatisi nei paesi dell’Unione Europea e in Svizzera.
Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6.6| Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione e precisamente:
a) la controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
b) il fatto generatore della controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:
• dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
Ai fini del precedente punto b), i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano come unico sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la garanzia prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.
Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la garanzia opererà dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.
Che cosa fare in caso di sinistro
AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di AXA ASSISTANCE - Ufficio Tutela Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Tel. 00.00.000.000 - Fax 00.00.00.000, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Art. 6.7| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio
legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.
Art. 6.8| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 6.9| Gestione del sinistro tutela legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, XXX ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. 6.7 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il mancato rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.10| Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Sezione Assistenza
Art. 7.1| Premessa
La gestione dei servizi di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è affidata da AXA a Inter Partner Assistance S.A., di seguito denominata AXA ASSISTANCE, con sede operativa in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Le prestazioni di assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona, purché riguardanti l’abitazione indicata nel certificato di polizza, contattando la centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno con i seguenti numeri:
▪ Telefono dall’Italia, numero verde 000.00.00.00
▪ Telefono dall’estero, x00.00.00.00.00.00
Di quali servizi posso usufruire in caso di imprevisti
Art. 7.2| Pronto intervento artigiano
Invio artigiani convenzionati
Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d) e), AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro 3 ore lavorative dalla richiesta pervenuta in centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. Se, per cause indipendenti dalla centrale operativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall’Assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.
AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell’Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l’artigiano locale di fiducia dell’Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.
a) Reperimento ed invio di un idraulico
In caso di:
• allagamento oppure infiltrazione nell’abitazione assicurata in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature, istallate nei muri e nei pavimenti, dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
• mancanza totale di acqua nell’abitazione assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l’abitazione assicurata un idraulico convenzionato.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
• su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
• in caso di condominio, sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione assicurata;
• richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx o di ordinaria manutenzione;
• per danni causati dal gelo.
b) Reperimento ed invio di un elettricista
In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione assicurata per guasti
di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell’Assicurato, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l’abitazione un elettricista convenzionato.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento , con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
• in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione assicurata;
• richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
• a timers o apparecchiature similari;
• per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
c) Reperimento ed invio di un fabbro/falegname
Nei casi in cui:
• a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell’abitazione assicurata;
• a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all’abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;
la Centrale Operativa invierà presso l’abitazione assicurata un fabbro o un falegname.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
d) Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto, tentato furto o atto vandalico, la Centrale Operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento , con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
e) Reperimento ed invio di un termoidraulico
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti presso l’abitazione assicurata, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
f) Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia
della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l’opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione InC@sa (purché acquistata ed ancora operativa, ovvero il bene indennizzabile abbia meno di 60 mesi ).
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
g) Invio di un tecnico riparatore condizionatori
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) o per guasti che non rientrino in garanzia, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l’opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione InC@sa (purché acquistata ed ancora operativa, ovvero il bene indennizzabile abbia meno di 60 mesi ).
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 300 euro per evento, con massimo 2 eventi per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 300 euro i costi di uscita + 2 ore di mano d’opera + il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
h) Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 500 euro i costi relativi all’uso del materiale necessario alla disinfestazione.
Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola abitazione dell’Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.
i) Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche
Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l’intasamento di una delle condotte idriche- igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l’assistenza e paga l’eliminazione dell’intasamento.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo, Sono compresi nel massimale di 500 euro i costi relativi all’uso del materiale necessario alla risoluzione dell’intasamento, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale l’eccedenza.
j) Ripristino dell’abitazione dopo il sinistro
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l’abitabilità dell’immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 300 euro, con massimo 1 evento per anno assicurativo.
k) Trasloco definitivo
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell’Assicurato.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.500 euro
per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.
l) Rientro imprevisto
(Garanzia valida oltre 100 km dall’abitazione abituale dell’Assicurato)
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo.
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell’Assicurato presso l’abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
m) Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all’abitazione.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l’Assicurato ed eventuali familiari conviventi, sino ad un massimo di 300 euro per evento, con massimo 1 evento per anno assicurativo.
n) Invio guardia giurata
Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all’interno dell’abitazione assicurata, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza dell’abitazione mediante istituti di vigilanza.
Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 8 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell’evento.
o) Auto sostitutiva a seguito di furto
Qualora l’Assicurato subisca il furto dell’autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all’abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc per un periodo massimo di 3 (tre) giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione è a carico della Società per massimo 1 evento per anno assicurativo con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.
La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.
Art. 7.3| Esclusioni comuni - Limiti di esposizione – Responsabilità
a) Esclusioni comuni
Integrano le “Esclusioni” presenti in polizza per il servizio di Assistenza:
1. nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE per sinistri che abbiano interessato le parti comuni dell’abitazione identificata in polizza.
b) Limiti di esposizione
I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L’autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell’Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo
sui mezzi da utilizzare.
Limitatamente alle prestazioni “Rientro imprevisto” e “Rientro anticipato”, l’esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l’Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. XXX ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l’Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).
c) Responsabilità
XXX ASSISTANCE non assume responsabilità per i xxxxx conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 7.4| Come fare la richiesta di assistenza
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE
contattando il Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero tel. x00.00.00.00.00.00 oppure via fax
x00.00.00.00.000) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell’evento.
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per fornire immediatamente assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:
▪ prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione assicurata;
▪ numero di polizza;
▪ cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
▪ eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.
Art. 7.5| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale
In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.
Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Assistenza per la casa | |
Garanzia | Limite di indennizzo |
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico, riparatore elettrodomestici, riparatore condizionatori | 300 euro per evento – 2 eventi per anno per singolo professionista |
Servizio di disinfestazione dell’abitazione | 500 euro per evento - 1 evento per anno |
Servizio di Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche | 500 euro per evento - 1 evento per anno |
Ripristino abitazione dopo il sinistro | 300 euro per evento – 1 evento per anno |
Trasloco definitivo | 1.500 euro per evento – 1 evento per anno |
Rientro imprevisto | 300 euro per evento – 1 evento per anno |
Sistemazione provvisoria d’emergenza | 300 euro per evento – 1 evento per anno |
Invia guardia giurata | 8 ore |
Auto sostitutiva a seguito di furto | 3 giorni |
Sezione Confido
Quali animali posso assicurare
Art. 8.1| Animali assicurati
L’assicurazione opera per il cane e/o il gatto indicato sul certificato di polizza. Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
Art. 8.2| Certificato di polizza
Sul certificato di polizza sono indicati gli animali assicurati e le garanzie acquistate con i relativi massimali e/o capitali.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 8.3| Responsabilità civile cani e/o gatto (PLUS)
AXA corrisponde la somma (capitale, interessi e spese) dovuta per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dall’animale assicurato, che abbiano come conseguenza:
▪ morte o lesioni corporali di persone;
▪ morte o lesioni corporali di altri animali;
▪ danneggiamento o deterioramento di cose.
Per i danni arrecati dal cane a cose di terzi o ad animali si applica una franchigia per sinistro di 100 euro.
La copertura è valida per il mondo intero.
La garanzia si estende anche ai seguenti eventi:
a) Affido temporaneo gratuito
AXA interviene nel caso in cui l’animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:
• i danni che l’animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell’animale, ed alle loro cose ed animali;
• le lesioni corporali da cui derivi un’invalidità permanente, causate dall’animale al custode dell’animale.
Per le lesioni subite dal custode il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
b) Lesioni ai figli dell'Assicurato
AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un’invalidità permanente, causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell’art.8.4 - “Persone non considerate terze”.
Per tali eventi il risarcimento verrà prestato con un limite di 50.000 euro per anno assicurativo e con una franchigia, per la lesione corporale risarcibile, di 1.500 euro per evento. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
c) Partecipazione a fiere e mostre
AXA interviene per i danni causati dall’animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.
La copertura è prestata con una franchigia di 300 euro per i danni ad altri animali e col limite di risarcimento di 2.500 euro.
d) Interruzione o sospensione di attività di terzi
AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall’animale assicurato.
Per ogni sinistro, verrà applicato una franchigia di 250 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale di polizza.
Art.8.4| Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l’Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell’Assicurato minori di 14 anni.
Art. 8.5| Razze canine
Per i cani appartenenti ad una delle seguenti razze:
▪ Perro;
▪ Pitbull;
▪ Rottweiler;
▪ Xxxxxxxxx;
▪ Doghi;
▪ American Bulldog;
▪ Bull Mastiff;
▪ Mastino napoletano;
▪ Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier;
è previsto un sovrapremio di tariffa e una franchigia di 400 euro per i danni a cose di terzi o animali.
Art.8.6| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da impiego dell’animale per attività proibite dalla legge;
b) causati da cani non iscritti all’anagrafe canina;
c) a cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
d) ad altri animali domestici di proprietà dell’Assicurato o del nucleo familiare;
e) derivanti dall’esercizio della caccia;
f) provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
g) cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
h) conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all’attività di allevamento;
i) da incendio, esplosione o scoppio provocato dall’animale;
j) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato. AXA, inoltre, non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato.
Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità civile
Art. 8.7| Cosa fare in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia o ad AXA entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C..
Art. 8.8| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
AXA non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
Quali spese veterinarie sono rimborsabili
Art. 8.9| Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici
AXA, in caso di interventi chirurgici, resi necessari da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
Per ogni evento è prevista l’applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di 100 euro. Nell’ambito del rimborso, relativamente alla voce di costo rette di degenza, AXA riconosce un contributo giornaliero massimo di 25 euro, sino a 5 giorni.
Art. 8.10| Esclusioni
AXA non rimborsa le spese derivanti da:
a) infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’animale per la caccia;
b) dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale assicurato;
c) uso professionale dell’animale;
d) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
f) infortuni o malattie preesistenti all’inizio dell’assicurazione;
g) interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
h) controlli di routine e/o facoltativi;
i) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
j) xxxxx;
k) malattie mentali e problemi comportamentali;
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall’ENCI e dall’ANFI);
m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
o) soppressione e cremazione per pericolosità;
p) leishmania;
q) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie.
Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici”
Art. 8.11| Validità della garanzia
L’assicurazione opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della polizza, sia di età minima 6 mesi e massima 10 anni.
L’animale assicurato deve essere in possesso del microchip e di libretto sanitario. Inoltre deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:
▪ per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
▪ per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva. La copertura à valida nei paesi dell’Unione Europea ed in Svizzera.
Art. 8.12| Decorrenza della garanzia
La copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
I termini operano diversamente se l’Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:
▪ dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest’ultima;
▪ dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.
Cosa fare in caso di sinistro da intervento chirurgico
Art. 8.13| Cosa fare in caso di sinistro
L'Assicurato, in caso di sinistro:
a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 C.C..
b) trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate.
c) documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
d) consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull’animale;
e) fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta. L'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C..
Art. 8.14| Criteri di liquidazione
Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, xxxxx lo scoperto ed i limiti di indennizzo.
Art. 8.15| Termini di pagamento dell’indennizzo
AXA liquida gli indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.
La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione AXA provvede al pagamento entro 15 giorni.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
AXA restituisce gli originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Art. 8.16| Eventuali controversie sulla valutazione del danno - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura veterinaria sull’indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.
Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell’inizio dell’arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l’eventuale terzo viene designato di comune accordo.
Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell’Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l’abbia sottoscritta.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 8.17| Premessa:
AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l’Italia. Xxxxxxx Xxxxxx Legale, Via Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx. Xxl. 00.00.000.000 Fax 00.00.00.000 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell’Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Art. 8.18| Tutela legale cani e gatti
Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza. La garanzia comprende i seguenti oneri:
▪ le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro;
▪ le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA ASSISTANCE;
▪ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordati con AXA ASSISTANCE;
▪ le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’Art. 535 Codice di Procedura Penale;
▪ il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.
E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 8.23 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia opera esclusivamente per i seguenti casi di:
a) controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell’art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
c) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.
La copertura si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, in quanto l’Assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.
Art. 8.19| Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);
c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
d) le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
f) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
g) le spese per controversie di natura contrattuale.
Con quali condizioni mi assicuro per la garanzia “Tutela legale cani e gatti
Art. 8.20| Decorrenza della garanzia
La copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:
▪ durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
▪ trascorso 30 giorni dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.
Art. 8.21| Limiti territoriali
La copertura è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell’Unione Europea e in Svizzera.
Cosa fare in caso di sinistro da Tutela legale
Art. 8.22| Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
▪ per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
▪ per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
▪ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
▪ indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8.23| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA ASSISTANCE.
Art. 8.24| Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
▪ informare immediatamente AXA ASSISTANCE di tutti i particolari del sinistro in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
▪ conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 8.25| Gestione del sinistro di tutela legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, XXX ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.23 – “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con AXA ASSISTANCE.
AXA ASSISTANCE non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed AXA ASSISTANCE, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Confido – Garanzia Responsabilità civile cani e gatti PLUS | ||
Garanzia | Limite di indennizzo Per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Per i danni arrecati dal cane (di razza diversa da quelle nell’elenco all’art. 8.5) a cose o animali | Massimale assicurato | 100 euro |
Per tutti i danni arrecati dal cane (appartenente ad una delle razze all’art. 8.5) a cose o animali | Massimale assicurato | 400 euro |
Affido temporaneo gratuito | 50.000 euro | 1.500 euro |
Lesioni ai figli dell'Assicurato | 50.000 euro | 1.500 euro |
Partecipazione a Fiere e Mostre | 2.500 euro | 300 euro |
Interruzione o sospensione di attività di terzi | 10% del massimale | 250 euro |
Confido – Xxxxxxxx Xxxxxxxx spese veterinarie per interventi chirurgici | ||
Rimborso spese per interventi chirurgici | Per le rette di degenza 25 euro al giorno sino a 5 giorni | 20% col minimo di 100 euro |
Sezione InC@asa
Art. 9.1| Premessa
La gestione dei servizi di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è affidata da AXA a Inter Partner Assistance S.A., di seguito denominata AXA ASSISTANCE, con sede operativa in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Le prestazioni di assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona, purché riguardanti l’abitazione indicata nel certificato di polizza, contattando la centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno con i seguenti numeri:
Telefono dall’Italia, numero verde 000.00.00.00 Telefono dall’estero, x00.00.00.00.0000
Art. 9.2| InC@sa
Qualora acquistata la garanzia “InC@sa” si intendono operanti tutte le garanzia della presente sezione e in particolare, art. 9.3 “Estensione di garanzia elettrodomestici”, art. 9.7 “Assistenza Informatica”, art. 9.11 “Pronto intervento di un agente di sicurezza” ed art. 9.14 “Controllo conformità impianto elettrico o di gas-riscaldamento.
Come e con quali condizioni posso proteggere gli elettrodomestici
Art. 9.3| Cose assicurate
La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici presenti nell’abitazione assicurata che soddisfano i seguenti requisiti:
a) uso esclusivamente domestico o personale;
b) prezzo di acquisto di almeno 150 euro e fino a 2.500 euro;
c) acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia;
d) garanzia originale di almeno 24 mesi;
e) data di acquisto superiore a 24 mesi e inferiore a 60 mesi;
f) presente nell’elenco di seguito riportato.
Elenco elettrodomestici
APPARECCHI AUDIOVISIVI
• Televisori
• TV LCD, Schermo al plasma
• TV Led
• Televisione - Smart TV
• Decoder HDVT
• Home Cinema
DVD & Video
• Lettore Blue Ray e DVD
• Registratore Digitale
• Lettore DVD portatile
• Registratore DVD
• Video Telefono
• Videoregistratore
• Videoproiettore
HI FI
• Audio Media Player
• Lettore CD
• Amplificatore
• Giradischi
• Sintonizzatore
• Altoparlanti
• Cuffie Audio
• Altoparlanti Hi Fi
Piccoli Elettrodomestici Audio
• Piattaforma Docking station MP3 / Ipod
• Radio portatile
• Radio, Lettore musicassette / CD portatile
• Altoparlanti portatili
• Minidisc
• Radiosveglia
Raffreddare:
• Frigo
• Congelatore
• Cantina vini
Lavare
• Asciugatrice
• Lavastoviglie
• Lavatrice
Cucinare
• Piano cottura
• Piano cottura elettrico
• Piano cottura a induzione
• Piano cottura vetroceramica
• Forno
• Forno a vapore
Cucinare
• Micro-onde
• Forno Mini
• Fornello (Piastra)
• Scaldavivande
• Macchina per il Pane
• Macchina Espresso
• Mixer
• Robot Cucina
Cappe
• Cappa ad isola
• Cappa a camino
• Cappa telescopica
Aria Condizionata
• Condizionatore
• Ventilatore
Elenco elettrodomestici
Altri elettrodomestici:
• Battitappeto
• Robot per le pulizie
• Aspirapolvere
• Pulitore a vapore
• Ferro da stiro
• Macchina da cucire
• Aspirapolvere portatile
• Umidificatore
• Deumidificatore
• Purificatore dell’aria
Cura della Persona
• Coperta elettrica
• Phon
• Arricciacapelli, Piastra capelli
• Spazzola elettrica
• Rasoio elettrico
• Spazzolino elettrico
• Bilancia pesapersone
Fitness
• Ellittica
• Stazioni fitness
• Tapis roulant
• Poltrona massaggiante
• Pedana vibrante
• Solarium/ lettino solare
• Cyclette
Art. 9.4|Estensione di garanzia elettrodomestici
AXA ASSISTANCE procederà all’invio di un tecnico specializzato presso l’abitazione se l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti agli elettrodomestici assicurati. Qualora la riparazione sul posto non sia possibile, Axa ASSISTANCE provvederà al trasporto del bene presso un centro autorizzato.
Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell’elettrodomestico assicurato, si provvederà all’indennizzo, decurtando il prezzo d’acquisto indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura) del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.
Si specifica che l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo d’acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.
Art. 9.5| Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. il danno accidentale;
2. i beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia;
3. i beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati;
4. i beni acquistati per essere rivenduti;
5. le spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene;
6. le spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
7. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni;
8. i beni utilizzati per scopi commerciali;
9. il danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
10. il costo dell’uscita del fornitore e dell’eventuale intervento laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene;
11. la corrosione da ruggine dovuta all’invecchiamento dell’elettrodomestico;
12. i danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza;
13. i danni causati da fulmini, temporali o inondazioni;
14. le spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dalla Centrale Operativa;
15. gli eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante;
16. il rimborso di eventuali spese per interventi effettuate dal fabbricante in relazione a verifiche di funzionamento, ispezioni o installazioni di routine.
Art. 9.6| Decorrenza della garanzia
La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
Cosa fare in caso di guasto
Art. 9.7| Come fare la richiesta di assistenza
In caso di guasto è necessario contattare AXA ASSISTANCE, al Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero tel. x00.00.00.00.00.00), fornendo il nome dell’assicurato, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guasto. L’Assicurato dovrà fornire ad AXA ASSISTANCE la ricevuta/scontrino/garanzia (anche in fotocopia) o qualunque altra documentazione rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto dell’elettrodomestico assicurato, in assenza di tale certificazione l’Assicurato potrà documentare l’acquisto esibendo l’estratto conto di carta di credito/estratto conto bancario corredato di dettagli che permettano di identificare comunque anche la data di acquisto e il tipo di bene acquistato.
AXA ASSISTANCE, una volta verificato che l’elettrodomestico è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso l’abitazione assicurata.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate da AXA ASSISTANCE non saranno rimborsate.
Di quale supporto informatico posso usufruire
Art. 9.8| Assistenza Informatica
Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), AXA ASSISTANCE si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate.
La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali per fornire assistenza. L’eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative.
a) Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e “Mobile”
Qualora l’Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l’operatività e se necessario riconfigurarlo, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità dell’Apparato Digitale per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che l’apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che l’Apparato non è alimentato correttamente.
Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l’Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo, o videobrowsing per vedere direttamente il dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale malfunzionante.
Nel caso in cui anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconfigurazione dell’Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato si impegna e si rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato.
b) Ripristino dell’operatività della Rete Domestica per l’Apparato Digitale “Home”
Qualora l’Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.
Se le verifiche della Centrale Operative non fossero sufficienti a risolvere il problema, l’Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo, o videobrowsing per vedere direttamente il dispositivo o lo spettrometro per verificare la situazione della connessione Wi-fi domestica. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica.
Nel caso in cui anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato si impegna a rendersi disponibile ed a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).
Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato.
c) Intervento a seguito di virus sull’apparato Digitale “Home” e “Mobile”
In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l’Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.
In questa prima fase, avuta conferma che l’Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all’assistenza vera e propria.
L’Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, o mail, avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale malfunzionante.
Art. 9.9| Esclusioni - Responsabilità
AXA ASSIATANCE non è tenuta a fornire prestazioni per tutti gli eventi provocati o dipendenti da:
1. mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
2. qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
3. impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
4. interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
5. apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l’eccezione dell’assistenza in caso di virus;
6. dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
7. dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
8. malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
9. centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionale;
10. malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
11. malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
12. danno accidentale.
Responsabilità
AXA ASSISTENCE non assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori.
Art. 9.10| Operatività della garanzia
La copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione. AXA ASSISTANCE potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l’eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore.
AXA ASSISTANCE potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali “Home” e “Mobile” provvisti di software open source o provvisti di regolare licenza.
Axa Assistance prende a carico massimo 2 interventi per anno assicurativo sugli Apparati Digitali “Home” e 2 interventi per anno sugli Apparati Digitali “Mobile”.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 9.11| Come fare la richiesta di Assistenza Informatica
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE contattando il Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero tel. x00.00.00.00.00.00) nel momento in cui si verifica l’evento.
La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali per fornire assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:
▪ prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione assicurata;
▪ numero di polizza;
▪ cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
▪ eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
DI quale servizio posso usufruire in caso di furto o tentato furto
Art. 9.12| Pronto intervento di un agente di sicurezza
In caso di furto o tentato furto nell’abitazione assicurata, l’Assicurato può contattare la Centrale Operativa per richiedere l’invio di un agente di sicurezza.
L’agente di sicurezza è una guardia di sicurezza privata in possesso di un titolo di Polizia rilasciato dallo Stato in base al quale è autorizzato ad esercitare attività di sorveglianza e vigilanza a tutela di beni, mobili e immobili, appartenenti a persone fisiche e/o enti pubblici oppure privati, svolge pertanto attività legata alla sicurezza: piantonaggio, accompagnamento, bodyguard ecc.
Su richiesta dell’Assicurato si recherà sul posto e verificherà se esistono segni di effrazione e/o di presenza umana o animale dall’esterno dell’abitazione.
Se viene constatata un’effrazione, l’agente di sicurezza valuta la situazione e il tipo di intervento più appropriato (es. verifica che l’abitazione sia stata effettivamente violata, verifica la presenza di rischi o pericoli per l’Assicurato e i familiari, eventualmente accompagna all’interno dell’abitazione l’Assicurato in assenza di rischi effettivi, …).
L’agente di sicurezza in nessun caso si sostituirà alle forze dell’ordine e ne richiede l’intervento (contattando le forze dell’ordine territorialmente competenti) per quanto di loro competenza (es. verbalizzazione della effrazione/furto, intervento per minacce a persone, ecc.).
AXA ASSISTANCE prende a carico le spese relative all’invio di un agente di sicurezza per un massimo di 2 eventi per anno assicurativo.
Qualsiasi ulteriore richiesta da parte dell’Assicurato per l’intervento di un agente di sicurezza sul luogo dell’abitazione assicurata sarà a carico dell’ Assicurato stesso; in tal caso le spese di spostamento di tale agente gli saranno comunicate in occasione della sua richiesta e gli saranno fatturate dopo l’intervento. L’Assicurato si impegna a pagarne l’importo al ricevimento della fattura corrispondente.
Tale servizio verrà prestato entro mezz’ora dal verificarsi dell’evento, salvo forza maggiore, e in ogni caso nel minor tempo possibile per la gestione dell’emergenza.
Art. 9.13| Esclusioni - Responsabilità
a) Esclusioni
Nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
b) Responsabilità
XXX ASSISTANCE non assume responsabilità per i xxxxx conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 9.14| Come fare la richiesta di Assistenza
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE
contattando il Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero tel. x00.00.00.00.00.00 oppure via fax
x00.00.00.00.000) nel momento in cui si verifica il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell’evento.
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per fornire immediatamente assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:
▪ prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione assicurata;
▪ numero di polizza;
▪ cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
▪ eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.
Di quale benefit posso usufruire
Art. 9.15| Controllo conformità impianto elettrico o di gas-riscaldamento
A decorrere dalla stipula della polizza, l’Assicurato può chiedere, per l’abitazione assicurata, il controllo di conformità dell’impianto elettrico, oppure dell’impianto di gas-riscaldamento, effettuato da fornitori convenzionati. Il controllo potrà essere ripetuto ogni 3 anni assicurativi, per tutta la durata del contratto, purché la presenta sezione “InC@sa” rimanga in vigore.
Sono previsti i seguenti controlli:
Impianto Elettrico | Impianto Gas-Riscaldamento |
• controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica; • controllo telaio porta frutti a norma; • controllo scatola elettrica porta telaio a norma; • controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie; controllo amperaggio sensibilità | • controllo valvole a norma UNICIGE 7129; • controllo tubo di uscita del contatore gas a norma. • controllo esistenza all’uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che valvola sotto la caldaia o scaldabagno che |
termica (no strumenti di misurazione, info viene | devono essere di tipo IMQ o UNICIGE; |
letta sul contatore) ; • controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori: | • controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura; • controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea; |
10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese ; | • per il riscaldamento: controllo ubicazione caldaia; interna / esterna e tipologia di caldaia (camera |
• controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di 2.5mm; verifica impianto di tipo sfilabile. | aperta o chiusa) • controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di |
gas; | |
• misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas. |
Il controllo di conformità prevede anche il controllo della documentazione (dichiarazione di conformità) in possesso dell’Assicurato.
Al termine del check-up sarà rilasciata all’Assicurato una dichiarazione sullo stato dell’impianto controllato, rilevando le eventuale «non conformità» e indicando l’azione da intraprendere per sanare la «non conformità».
Art. 9.16| Come fare per poter usufruire del controllo di conformità.
Il controllo di conformità deve essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE
contattando il Numero Verde 000.00.00.00 (dall’estero tel. x00.00.00.00.00.00)
La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, per fornire immediatamente assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:
• prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione assicurata;
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Tabella riassuntiva interventi di assistenza
InC@sa | |
Garanzia | Deprezzamento |
Estensione di garanzia elettrodomestici | Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell’elettrodomestico assicurato, si provvederà all’indennizzo, decurtando il prezzo d’acquisto indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura) del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%. |
Garanzia | Massimo numero interventi per anno assicurativo |
Supporto informatico per gli Apparati Digitale “Home” | 2 interventi |
Supporto informatico per gli Apparati Digitale “Mobile” | 2 interventi |
Controllo conformità impianto elettrico o di gas-riscaldamento | primo intervento alla stipula del contratto, successivamente un intervento ogni tre anni |
Norme comuni a tutte le garanzie
Art. 10.1| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 10.2| Altre assicurazioni
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’articolo 1910 C.C.
Art. 10.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 C.C.
Art. 10.4| Indicizzazione del contratto
(Valida se espressamente richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice.)
Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad “adeguamento automatico” (ad eccezione della garanzia “Assistenza per la casa e la famiglia”) in base all’indice di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:
a) si stabilisce di adottare l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o quello dell’ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col massimo del 2% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni negative dell’indice non saranno invece applicate;
b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell’indice se ne utilizzerà altro equivalente.
Art. 10.5| Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10.6| Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C.
Art. 10.7| Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10.8| Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
La durata del contratto di assicurazione è indicata nel certificato di polizza che è parte integrante del contratto medesimo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al “periodo di assicurazione”, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.
In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.
In deroga all’art 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l’invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Art. 10.9| Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da AXA, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 10.10| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10.11| Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.
Art. 10.12| Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10.13| Rimborso del premio
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore / Assicurato, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
AXA tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico, le spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto necessariamente esplicitate in proposta, in polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.
La procedura per il rimborso del premio, verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall’Assicurato al proprio intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell’ente mutuatario e/o finanziatore.
In alternativa a quanto sopra AXA, su richiesta dell’Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 10.14| Nuova dimora (trasloco)
Qualora l’Assicurato traslochi in una nuova abitazione, la polizza sarà automaticamente operante anche per la nuova abitazione dall’inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dall’avvenuto inizio.
La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l’Assicurato si sia avvalso per traslocare.
L’Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di abitazione, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l’Assicurazione resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.
Art. 10.15| Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 10.16| Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.