FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA
“OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”
SCHEMA DI CONTRATTO
Servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Centro di Monitoraggio Ambientale della Regione Basilicata (CMA)
CONTRATTO
tra
Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale” - FARBAS, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, x. 000, codice fiscale n. 96083250769, in persona del Dr. De Xxxxx Xxxxxxxx, Direttore generale della FARBAS, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di legale rappresentante delegato, in prosieguo anche denominato più semplicemente "Committente/ Fondazione"
e
___________________________________________________________________________ con sede in ________________, Via______________________________________________ P.IVA – C.F. _____________________________________, in persona del ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario”
Premesso che
con **** del ***, la Fondazione di partecipazione di ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale” ha approvato, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice;
la lettera d'invito è stata trasmessa ad almeno 5 operatori economici;
che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;
che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal bando ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di _______ , che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto, nonché la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
che l’Aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso la Lettera d'Invito/Disciplinare di Gara ed il Capitolato tecnico Prestazionale/Progetto esecutivo - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Aggiudicatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: *****
Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2
Normativa di riferimento
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
c) dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente;
d) dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione concernenti l‘esecuzione degli appalti pubblici, applicabili per analogia.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Fondazione, l’Aggiudicatario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Aggiudicatario ed accettate dalla Fondazione.
ARTICOLO 3
Disciplina contrattuale del rapporto
1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:
- il presente contratto d’appalto;
- il Capitolato tecnico prestazionale/progetto esecutivo;
- la lettera d'invito/disciplinare di gara;
- l’offerta economica presentate dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d’appalto e nei documenti sopra menzionati, ivi compresi gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara.
2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Aggiudicatario dichiara espressamente di conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
ARTICOLO 4
Oggetto del Contratto
Il Committente affida, con il presente contratto, all’Aggiudicatario, che accetta, la realizzazione dei servizi dedotti ad oggetto del “servizio di manutenzione, assistenza e prototipazione sperimentale del Centro di Controllo (CdC) del Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XXX).
Il servizio si compone delle seguenti prestazioni, più ampiamente dettagliate nel Capitolato tecnico prestazionale/progetto esecutivo:
a. Attività di presa in carico;
b. Manutenzione ordinaria e supporto operativo;
c. Manutenzione migliorativa ed evolutiva.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico/progetto esecutivo, qui da intendersi richiamato e trascritto.
3. Tutta la documentazione inerente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Fondazione di partecipazione di ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale” che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Aggiudicatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi da 2 a 7, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 23 del presente contratto.
ARTICOLO 5
Durata del Contratto
1. Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata pari a 12 (dodici) mesi consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del presente contratto ovvero decorrenti dalla data di inizio dell’attività, come riportato in apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti, qualora l’avvio anticipato del servizio sia richiesto dalla Fondazione.
2. La Fondazione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Fondazione.
ARTICOLO 6
Importo contrattuale e revisione dei prezzi
1.L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 4, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € ______________ (____________________________), IVA esclusa.
2. A tale importo vanno aggiunti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d. lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa, pari a € _____ (___________/__), IVA esclusa.
Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/16 compresi, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) oltre IVA di legge.
3. Il corrispettivo è da intendersi a corpo. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
ARTICOLO 7
Luogo di esecuzione del contratto
1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell’Aggiudicatario, della Fondazione, dell'ARPAB o di altri soggetti a ciò autorizzati dalla Fondazione stessa.
ARTICOLO 8
Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
1.Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico prestazionale/progetto esecutivo. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Aggiudicatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi.
2. La Fondazione, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell’Aggiudicatario i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dalla Fondazione. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Fondazione gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
4. L’Aggiudicatario riconosce alla Fondazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Fondazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
6. In merito a quanto sopra, l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
ARTICOLO 9
Varianti e Quinto d’obbligo
1. È in facoltà della Fondazione introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, inoltre, in facoltà della Fondazione apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. L’Aggiudicatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dalla Fondazione.
ARTICOLO 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1.L’Aggiudicatario deve ottemperare a
tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza
e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad
applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla
data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si
obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore
per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario
anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del
contratto.
4. L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a
qualsiasi richiesta della Fondazione, l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi
e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di
contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri
dipendenti. Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, commi 5 e
6, del Codice, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
ARTICOLO 11
Obblighi
di riservatezza
1.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa
che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati
anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la
Fondazione e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione
di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al
precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del presente
contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che
siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.
5. L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione.
6. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR) e ulteriori provvedimenti in materia.
ARTICOLO 12
Trattamento dei dati personali
1. La Fondazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Aggiudicatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet della Fondazione.
3. Le parti si impegnano ad improntare il
trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR,
con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che
i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per
errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.
4. L’Aggiudicatario si impegna ad
accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, a trattare
i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal
titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto dal
GDPR, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi
previste.
ARTICOLO 13
Responsabilità
per infortuni e danni – Obbligo di manleva
1. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Aggiudicatario quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 14
Xxxxxxxx
industriali e diritti d’autore
1. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti della Fondazione, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Fondazione.
2. La Fondazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Fondazione riconosce all’Aggiudicatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Fondazione. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 15
Subappalto
e sub-contratti
1.L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto della prestazione.
2. Nel caso in cui l’Aggiudicatario, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Fondazione, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
-il nome del sub-contraente;
-l'importo del sub-contratto;
-l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Aggiudicatario deve, inoltre, comunicare alla Fondazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3.
L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la
Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili a lse o ai suoi ausiliari.
4. In caso di
inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui ai
precedenti commi, la Fondazione può risolvere il contratto, salvo il
diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 16
Avvalimento
1.L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende avvalersi della capacità di altro soggetto
ovvero
L’Aggiudicatario,
conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende
avvalersi, ai fini della partecipazione alla gara,
dell’Impresa____________________________________________
2. L’Aggiudicatario e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto; l’Impresa ausiliaria, inoltre, si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione stessa a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, di cui è carente l’Aggiudicatario.
3. Il contratto è eseguito dall’Aggiudicatario, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
4. La Fondazione esegue, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
ARTICOLO 17
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
0.Xx sensi e per gli effetti
dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l’Aggiudicatario si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
2.Ferme restando le ulteriori ipotesi di
risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di
risoluzione del contratto.
3. L’Aggiudicatario, si obbliga, ai
sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge. L’Aggiudicatario, si obbliga e garantisce
che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di
risoluzione del contratto.
4.L’Aggiudicatario o il subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza.
5. La Fondazione verificherà che nei
sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del
contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti,
l’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla Fondazione, oltre
alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del
Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28
dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola
con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso
che la Fondazione si riserva di procedere a verifiche a campione
sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo
all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare,
all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna
determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di
variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli
stessi, l’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e
comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale
comunicazione, l’Aggiudicatario non potrà tra l’altro sollevare
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine
ai pagamenti già effettuati.
ARTICOLO 18
Cauzione definitiva
1.A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Aggiudicatario ha depositato (Allegato 1) idonea garanzia dell’importo di € ___________________ (in lettere__________________), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore della Fondazione.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi), cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Fondazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
ARTICOLO 19
Recesso
0.Xx Fondazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso,
l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Fondazione.
3. In caso di recesso della Fondazione,
l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili
esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o
delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base
di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei
servizi/forniture eseguiti.
ARTICOLO 20
Recesso per giusta causa
0.Xx caso di sopravvenienze normative interessanti la Fondazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Fondazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ARTICOLO 21
Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
1.Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
2. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art.106, comma 13 del Codice.
3. Le cessioni dei crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alla Fondazione. Si applicano le
disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto
all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure
all’incasso.
4. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei
crediti, si impegna a comunicare il CIG n. ***
al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché
lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché
ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario, mediante bonifico
bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario
medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 22
Penali e rilievi
1. Si elencano le penali previste:
• Mancata presa in carico dei sorgenti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di ritardo;
• Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti entro i tempi stabiliti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare o frazione di ritardo;
• Mancata presa in carico e risoluzione degli interventi di MAC non bloccanti entro i tempi stabiliti e/o mancata produzione della relativa documentazione: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo;
• Difformità dei documenti e delle procedure di esercizio del contratto: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per difformità accertata;
• Ritardo nelle consegne di adeguamenti dei sistemi informatici (MEV): 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo;
• Mancato rispetto delle clausole di garanzia: incasso della cauzione definitiva;
• mancata o inesatta esecuzione del servizio o parti di esso: € 300,00 per ogni contestazione;
• Ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto alla tempistica indicata nel piano di attuazione: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
• Condotta non decorosa dei dipendenti dell’appaltatore: € 100,00 per evento;
• Mancata sostituzione del personale per condotta scorretta: € 500,00 per persona;
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto . L’Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dalla Fondazione, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4.Le penali applicate ai sensi del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale; superato tale limite, la Fondazione si riserva di avviare le procedure finalizzate alla risoluzione del contratto per inadempimento. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’aggiudicatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
5. Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti; in tale ultimo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrare la cauzione nel termine perentorio di 15 giorni.
ARTICOLO 23
Risoluzione per inadempimento
1. La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. In tal caso la Fondazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere alla risoluzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la
Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi
all’Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata
reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine
di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
da parte della Fondazione;
b. nei casi di cui ai seguenti
articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 8);
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 10); obblighi di
riservatezza (art. 11); responsabilità per infortuni e danni (art.
13); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 14); subappalto
(art.15); cauzione definitiva (art. 17); divieto di cessione del
contratto; cessione del credito (art. 20).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
5. Ai sensi dell’art. 110 del Codice la
Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ARTICOLO 24
Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
0.Xx Fondazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, la Fondazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80
3. La Fondazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, comma1, del Codice.
ARTICOLO 25
Fallimento dell’Aggiudicatario o morte del titolare
0.Xx fallimento dell’Aggiudicatario
comporta lo scioglimento ope
legis del presente contratto di
appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso
di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà
della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi
causa ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento
dell’impresa mandataria, la Fondazione ha la facoltà di proseguire
il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata
mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento
dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi
altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
2.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, la Fondazione interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione
del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato
la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario.
ARTICOLO 26
Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
0.Xx
Fondazione nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto,
preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla
verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo
diverse disposizioni, la Fondazione, di norma, effettuerà e riceverà
tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle
attività tecniche del contratto attraverso il Direttore
dell’esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Fondazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Fondazione, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. L’Aggiudicatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Aggiudicatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
ARTICOLO 27
Verifiche e controlli
1. Le verifiche ed i controlli delle attività relative ai servizi oggetto del presente contratto sono eseguiti con le modalità stabilite dal Capitolato tecnico, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
2. Nella fase di esecuzione del contratto, la Fondazione si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
3. La Fondazione può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato. Resta espressamente inteso che, in corso di controllo, la Fondazione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune; le operazioni di verifica e controllo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Fondazione e dal Rappresentante dell’Aggiudicatario, in doppio originale.
4. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Aggiudicatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dalla Fondazione al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Fondazione.
5. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio la Fondazione accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
6. Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, la Fondazione potrà procedere ai sensi dell’art. 23.
ARTICOLO 28
Fatturazione e pagamenti
0.Xx fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura, con cadenza trimestrale.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), la specifica ed il computo delle singole tipologie di attività fatturate, indicando anche la fase di riferimento ed il periodo di competenza.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, la Fondazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non venga corrisposta dalla Fondazione, non produrrà alcun interesse.
6. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Fondazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Fondazione, non produrrà alcun interesse.
8.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno
intestate alla Fondazione
di Partecipazione di Ricerca
“Osservatorio Ambientale Regionale”
– (C.F.
96083250769)
– con sede in
Xxxxxxx Nuovo (PZ), Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, n. 3 e
riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN
dell’Aggiudicatario. Le fatture dovranno essere emesse in formato
elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non
potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il
codice univoco dell’Ufficio è…………..
L’importo
delle predette fatture verrà bonificato dalla Fondazione sul conto
corrente dedicato dichiarato dall’Aggiudicatario.
ARTICOLO 29
Obblighi ed adempimenti a carico dell’aggiudicatario
1.Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2.
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del
presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte
le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di
quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente
contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e
le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri,
derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni,
resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in
ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione.
3.
L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere
indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’Aggiudicatario
si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione, nonché
a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza
che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5.
La Fondazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi
momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e
corretta esecuzione del presente contratto. L’Aggiudicatario si
impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni
modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e
negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà
pervenire alla Fondazione entro dieci giorni dall’intervenuta
modifica.
7.Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Aggiudicatario nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Fondazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 23.
ARTICOLO 30
Sospensione e proroghe
1. La Fondazione può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Aggiudicatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Aggiudicatario. Cessate le cause della sospensione, la Fondazione ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione della Fondazione, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Aggiudicatario, accertata dalla Fondazione, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 23 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Aggiudicatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 31
Foro di competenza
Per tutte le
controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro
di Potenza.
ARTICOLO 32
Forma
del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle
spese di pubblicazione
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
2. L’Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario medesimo.
4. Le Parti di questo
atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della
legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche
dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e
formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
__________________________________ _________________________________
Allegato n. 1: cauzione;
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