R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 LUGLIO 2010 E A BOGOTÁ IL 5 AGOSTO 2010.
R E L A Z I O N E
L’Accordo, che il presente disegno di legge è volto a ratificare, si configura, ai sensi dell’articolo 27 della legge 14 ottobre 1999, n. 399, recante ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, sottoscritto a Roma il 29 novembre 1994, quale Accordo integrativo idoneo ad allargare il campo della cooperazione tra i medesimi Paesi. Esso ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale in materia di difesa tra i due Stati, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche, indirettamente, ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, si rivela suscettibile di svolgere un’azione stabilizzatrice di un’area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall’Italia nella regione sudamericana.
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 13 articoli.
L’articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende estendere la portata del citato Trattato generale di cooperazione sottoscritto dai due Paesi, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca, produzione e accesso ai materiali di difesa, sulla base dei principi di reciprocità, buona fede e mutuo interesse.
L’articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente a Roma e a Bogotà, al fine di dare esecuzione all’Accordo e stabilire le regole della collaborazione.
L’articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:
− politica di sicurezza e difesa;
− scambio di informazioni tecnico-militari;
− ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della difesa;
− supporto logistico;
− scambio di informazioni ed esperienze acquisite in operazioni di peace-keeping;
− formazione, istruzione ed addestramento militare;
− aspetti ambientali in materia di difesa;
− sanità militare;
− consulenza giuridica in ambito operativo;
− svolgimento di esercitazioni militari congiunte.
L’articolo 4 declina le modalità attraverso cui la cooperazione potrà essere attuata,
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identificandole essenzialmente in:
− scambio di visite di delegazioni;
− scambi di esperienze tra esperti delle parti operative;
− riunioni tra istituzioni delle Parti;
− partecipazione ad attività di formazione, istruzione, addestramento e benessere;
− partecipazione ad esercitazioni militari;
− visite di navi ed aeromobili militari.
L’articolo 5 impegna le Parti a sviluppare iniziative commerciali relative ai materiali della difesa di reciproco interesse.
L’articolo 6 disciplina, più nel dettaglio, l’eventuale cooperazione nel settore dell’industria della difesa, ed in particolare prevede che essa possa attuarsi attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico, la produzione e modernizzazione e la reciproca fornitura di servizi tecnici, l’acquisizione di dotazioni militari nell’ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle Parti, in conformità con la propria legislazione interna in materia di esportazione e importazione di materiale d’armamento, il sostegno a industrie ed enti del settore, allo scopo di favorire la cooperazione nella produzione dei materiali.
È poi precisato che l’acquisto congiunto di materiali di interesse delle Parti sarà realizzato o con operazioni dirette tra gli Stati, o per il tramite di imprese private autorizzate dai rispettivi Governi in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.
L’attuazione delle attività di cooperazione nel settore dell’industria è demandata ad accordi specifici, in cui verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e i principi ispiratori della disciplina di temi correlati, come ad esempio quello della tutela della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in esecuzione del presente Accordo.
L’articolo 7 impegna le Parti a fornirsi mutua assistenza e collaborazione al fine di favorire le attività di cooperazione nel settore dei materiali per la difesa.
L’articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati, trattati e protetti secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni e materiali, anche non classificati, acquisiti nell’ambito dell’Accordo, non può essere effettuato senza l’assenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
L’articolo 9 obbliga le Parti ad applicare ed osservare, nell’esecuzione del presente Accordo, il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformità alla propria normativa interna.
L’articolo 10 stabilisce principi generali in materia di esercizio delle competenze delle rispettive autorità nazionali delle Parti.
L’articolo 11 prescrive che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte esclusivamente attraverso consultazioni dirette tra le Parti.
L’articolo 12 disciplina le modalità di predisposizione e sottoscrizione, da parte dei rispettivi Ministeri della difesa, di convenzioni e accordi specifici, nonché la pianificazione e lo sviluppo di progetti e programmi finalizzati a rendere effettiva la cooperazione di cui al presente Accordo.
L’articolo 13 dispone che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno, per via diplomatica, del compimento delle rispettive procedure interne di ratifica. Nello stabilire che l’Accordo medesimo potrà essere revisionato con il consenso reciproco delle Parti, riconosce infine a ciascuna delle Parti la possibilità di recedere unilateralmente da esso, con preavviso scritto di almeno novanta giorni.