Realmente Sereno
Realmente Sereno
OFFERTA PER LA FAMIGLIA
A COPERTURA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
Contratto di assicurazione di rendita vitalizia a premi annui pagabile in caso di perdita di Autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Tariffa G04A)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Modulo di Proposta
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Realmente Sereno
Realmente Sereno
Tariffa G04A
mod. 8181VIT_COND_11/2019
INTRODUZIONE
Realmente Xxxxxx è un contratto di assicurazione a vita intera che prevede il pagamento di una rendita mensile vitalizia posticipata e indicizzata in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana.
Il prodotto offre altresì la possibilità di sottoscrivere una garanzia aggiuntiva caso morte con prestazione in forma di capitale in caso di prematura scomparsa dell’Assicurato.
Il prodotto soddisfa il bisogno di autosufficienza e può essere sottoscritto con l’obiettivo di protezione. È previsto il pagamento di premi annui temporanei.
FAC-SIMILE
Tale offerta si completa con la possibilità di abbinare a Realmente Sereno il contratto Realmente Con Te, prodotto di assistenza che contiene prestazioni assicurative e servizi fruibili in caso di malattia o infortunio che possono compromettere in modo temporaneo o definitivo la salute e l’integrità fisica delle persone.
INDICE
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
1. PRESTAZIONI 1
2. LIMITI DI COPERTURA 3
3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 5
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE 9
5. DURATA DEL CONTRATTO 11
6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO 11
7. RISCATTO 11
8. COSTI 12
9. REGIME FISCALE 12
FAC-SIMILE
10. RECLAMI 13
11. CONFLITTI DI INTERESSE 14
12. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 14
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 15
14. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ 15
15. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 15
16. FORO COMPETENTE 15
17. GARANZIE ACCESSORIE E FACOLTATIVE 15
MODULO DI PROPOSTA
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento. ASSICURANDO
Soggetto che presenta la Proposta di assicurazione alla Compagnia di assicurazione.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
ATTIVITÀ COGNITIVE
Facoltà mentali quali il linguaggio, la comprensione, la memoria e l'apprendimento, la concentrazione e l'attenzione, l'orientamento, la capacità di lettura e scrittura, il calcolo, il giudizio, il pensiero astratto, la programmazione, l'organizzazione e l'inibizione del comportamento, il movimento volontario, l'elaborazione visiva, la consapevolezza.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Somma dovuta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
FAC-SIMILE
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
COMUNICAZIONE ANNUALE
Comunicazione scritta, inviata dalla Società ai Contraenti entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto, relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato, di eventuali premi in scadenza o in arretrato e il nominativo dei Beneficiari o dei vincolatari del contratto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTI DI INTERESSE
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DIP AGGIUNTIVO VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.
DIP VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
ESCLUSIONI
Situazioni per le quali non sono previste le prestazioni contrattuali.
ETÀ ASSICURATIVA
L’età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno. FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA ACCESSORIA
Garanzia abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia accessoria infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d’invalidità.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
INFORTUNIO
FAC-SIMILE
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
INVALIDITA' PERMANENTE
Perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa proficua.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
PERIODO DI QUALIFICAZIONE
Periodo durante il quale, pur essendosi verificato l’evento assicurato, la Compagnia non effettua il pagamento della prestazione assicurata.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO PURO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
FAC-SIMILE
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario o postale, in caso di accredito alla società tramite SDD, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
TASSO TECNICO
FAC-SIMILE
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1.
PRESTAZIONI
1.1. CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA
GARANZIA BASE
In caso di perdita di Autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana (e trascorso il periodo di qualificazione), Reale Mutua corrisponderà all’Assicurato (l’unico Beneficiario della prestazione) una rendita vitalizia mensile, posticipata e indicizzata pagabile finché lo stesso è in vita e fintanto che perduri lo stato di Non Autosufficienza.
L’importo della rendita mensile iniziale lorda (da eventuali oneri fiscali) viene definito, a scelta dal Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, scegliendo tra 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 euro. Il Contraente non ha facoltà di modificare l’importo della rendita prescelta nel corso della durata contrattuale.
Qualora l’importo annuo della rendita annua che deriva dal 70% dell’importo complessivo maturato alla data di accesso alla prestazione, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può richiedere l’intera prestazione in forma di capitale.
1.2. CASO DI DECESSO
FAC-SIMILE
GARANZIA ACCESSORIA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di pagamento dei premi Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente un capitale caso morte costante definito al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, a scelta tra un minimo di 5.000.00 euro ed un massimo di 30.000,00 euro.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione o al termine del pagamento dei premi o all’erogazione della rendita a seguito di Non Autosufficienza, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
Si precisa che tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel modulo di Proposta. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatte salve le condizioni di carenza o quanto previsto dalle esclusioni.
Si precisa che in caso di riduzione della copertura per la Non Autosufficienza, la copertura caso morte non è valida.
Inoltre, il Contraente non può sottoscrivere ulteriori contratti per il prodotto REALMENTE SERENO con il medesimo soggetto
Assicurato il cui cumulo delle prestazioni superi i seguenti limiti:
• per la garanzia base in caso di Non Autosufficienza: rendita massima pari a 30.000 euro annui;
• per la garanzia accessoria caso morte: capitale caso morte massimo pari a 30.000 euro.
1.3. SERVIZI ABBINATI ALLA POLIZZA
Con la sottoscrizione della polizza Realmente Sereno e per tutta la durata contrattuale, Reale Mutua offre all’Assicurato una serie di servizi, che possono garantire un valido supporto in caso di necessità per i bisogni quotidiani.
I servizi abbinati alla presente polizza - a scelta dell’Assicurato - sono i seguenti:
a) Accesso al network “MyNet” attraverso il sito xxxx://xxx.xxxxx.xxxx/ inserendo il codice di accesso NA01N000XXXXXXXX (dove XXXXXXXX corrisponde al numero di polizza REALMENTE SERENO sottoscritta) e che permette all’Assicurato di usufruire, a tariffe agevolate, delle seguenti prestazioni:
- prestazioni odontoiatriche rese dal network di medici dentisti/centri odontoiatrici convenzionati con Blue Assistance;
- prestazioni mediche rese dal network di centri medici convenzionati con Blue Assistance;
- prestazioni fisioterapiche rese dal network di fisioterapisti convenzionati con Blue Assistance.
Resta inteso che:
- le prestazioni dei medici/medici dentisti/fisioterapisti convenzionati saranno fornite direttamente dai predetti soggetti, che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;
- i corrispettivi relativi alle prestazioni dei medici/medici dentisti/fisioterapisti convenzionati saranno a carico dell’Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
- le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei medici/medici dentisti/fisioterapisti convenzionati saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l’Assicurato si è rivolto.
Lo stesso network prevede l’accesso al tool “check-up”, che consiglia, in base ad una profilazione effettuata per età e sesso, gli esami da eseguire. L’accesso al network “MyNet” è gratuito e valido per l’intera durata contrattuale.
b) Servizio di prenotazione (numero verde 800.092.092), che consente la prenotazione telefonica per le prestazioni
mediche, prevedendo la possibilità di concordare delle prestazioni mediche ad hoc tramite le strutture convenzionate.
1.4. DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Lo stato di Non Autosufficienza è accertato attraverso una valutazione a punteggio basata sull'incapacità presumibilmente permanente di compiere le attività elementari della vita quotidiana, quali Vestirsi, Spostarsi, Lavarsi e Nutrirsi, in eventuale combinazione con un Deficit Cognitivo, inteso come incapacità di svolgere le "attività cognitive" a seguito di causa organica identificabile.
Il grado di Non Autosufficienza fisica e/o cognitiva dell’Assicurato viene valutato mediante la “Tavola di valutazione della Non Autosufficienza” (allegato 1 – parte 1 tabella delle attività fisiche e parte 2 tabella delle attività cognitive). Per ciascuna attività è stata creata una scala di valori che va da un minimo di 0 ad un massimo di 15 punti. Lo stato di Non Autosufficienza è riconosciuto da Reale Mutua quando il punteggio complessivo è almeno pari a 45.
FAC-SIMILE
1.5. INDICIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUO E DELLA PRESTAZIONE
Ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, il premio annuo e la prestazione relativi alla garanzia base vengono adeguati in base alla variazione annuale dell’Indice Ufficiale del costo della vita (Indice ISTAT). Per Indice ufficiale del costo della vita si intende il numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato mensilmente sul notiziario ISTAT edito dall’Istituto centrale di Statistica (disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx); ad ogni ricorrenza anniversaria si confrontano gli indici ufficiali del costo della vita relativi al terzo mese antecedente l’ultima ricorrenza e al terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria immediatamente precedente. Si determina quindi la percentuale di variazione degli stessi e si opera l’adeguamento, in misura non inferiore allo 0,00% e non superiore al 3,00%. Qualora tale indice non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra esplicitate.
L’indicizzazione del premio e della prestazione sarà effettuata solo durante il periodo di pagamento del premio. Quindi non è prevista alcuna indicizzazione sulla prestazione ridotta.
1.6. ACCERTAMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Verificatasi la perdita di Autosufficienza dell’Assicurato, lo stesso o persona che lo rappresenti, deve richiedere l’attivazione della garanzia a Reale Mutua, attraverso l’Agenzia competente, presentando una richiesta con allegata la documentazione necessaria a comprovare l’intervenuta perdita di autosufficienza.
La Compagnia si impegna ad effettuare gli accertamenti sul dichiarato stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Verificata la sussistenza del diritto, la prestazione di rendita sarà corrisposta soltanto dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di qualificazione) dalla suddetta denuncia.
In considerazione di specifiche esigenze istruttorie durante l'accertamento dello stato di non autosufficienza:
- la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione medica specifica a supporto della diagnosi;
- la Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato da un proprio medico di fiducia. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento.
Nel caso in cui Reale Mutua entro i 180 giorni utili riscontrasse la mancanza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, la polizza resta in vigore, il piano di versamenti è riattivato e il Contraente, informato tramite apposita comunicazione da parte della Società, corrisponde le eventuali rate di premio sospese.
Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non-autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata (purché sia decorso il periodo di qualificazione), la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata e contestualmente alla prima rata, pagherà anche le prime tre mensilità relative al periodo di qualificazione.
Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga prima che sia erogata la prestazione in rendita, purché non sia ancora terminato il periodo di pagamento dei premi o non sia stato interrotto volontariamente il pagamento degli stessi sarà corrisposta la prestazione di cui alla Garanzia accessoria se sottoscritta.
In caso di recupero dell’Autosufficienza o in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento della rendita viene interrotto e il contratto si intende definitivamente risolto.
L’incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana deve essere permanente; la rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza è regolata come descritto al successivo articolo.
1.7. RIVEDIBILITA’ DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Successivamente al riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato e nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato da un proprio medico di fiducia.
In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato a sottoporsi a suddetti controlli, il pagamento della rendita può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento.
L’Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Società, entro 60 giorni, l’eventuale recupero dello stato di Autosufficienza.
FAC-SIMILE
In caso di recupero dell’Autosufficienza e in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento della rendita viene interrotto e il contratto si intende definitivamente risolto.
2. LIMITI DI COPERTURA
L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere compresa tra 18 anni e 70 anni. L’età assicurativa dell’Assicurato è sempre calcolata arrotondando all’intero per eccesso, se l’intervallo tra la data di ricorrenza e la data di nascita è uguale o superiore a 6 mesi e 1 giorno.
L’età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta, se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere, se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno.
Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa.
Il Contraente o l’Assicurando deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali, diverse da quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del
contratto, considerate particolarmente pericolose per l’integrità fisica.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di perdita permanente dell’Autosufficienza derivanti direttamente o indirettamente da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurando a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e l’evento assicurato avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
- incidente di volo, se l'Assicurando viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurando non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- malattie, malformazioni, stati patologici, esiti di infortuni, lesioni dell'Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, noti all'Assicurato e non dichiarati;
- danni alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso, tentato suicidio, negligenza, imprudenza, imperizia nel seguire prescrizioni o consigli medici o esposizione volontaria al pericolo;
- abuso di alcool e/o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica (schizofrenia, depressione ecc.) qualora noti all’Assicurato e non dichiarati al momento della sottoscrizione della Proposta di polizza.
In questi casi nulla sarà dovuto da Reale Mutua.
2.1. ESCLUSIONI PREVISTE PER LA GARANZIA ACCESSORIA CASO MORTE
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurando a delitti dolosi;
FAC-SIMILE
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l’infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell’Assicurando a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
a) impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
b) attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurando viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurando non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni derivanti dall’uso di allucinogeni o uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci o abuso degli stessi;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.
In questi casi nulla sarà dovuto da Reale Mutua.
È obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario alla stipula della polizza.
Prima della sottoscrizione leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in Proposta relative alla compilazione del
Questionario sanitario.
Nel caso in cui l’Assicurando risponda in modo affermativo a 1 o più domande tra le prime 7, sarà richiesta la compilazione e sottoscrizione di uno specifico Questionario Medico da parte del Medico curante.
In base alle informazioni rilasciate con il Questionario Medico, Reale Mutua può richiedere opportuni accertamenti sanitari
laddove lo ritenga necessario. I costi di eventuali accertamenti delle condizioni dello stato di salute dell’Assicurando richiesti dalla Compagnia in fase di assunzione del contratto saranno interamente a carico dell’Assicurando stesso, con un contributo
massimo da parte di Reale Mutua pari a 50 euro.
2.2. CARENZA
Sul presente contratto operano le seguenti condizioni di carenza:
In caso di perdita di Autosufficienza
• per infortunio: nessuna carenza;
• per malattia: 3 anni nel caso in cui il verificarsi della Non Autosufficienza sia conseguenza di malattie degenerative del cervello dovute a causa organica (come ad es. Alzheimer o Morbo di Parkinson), 1 anno per le altre malattie;
• per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.
In caso di decesso (se sottoscritta la Garanzia Accessoria caso morte)
• per infortunio, shock anafilattico e malattie infettive acute (tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica): nessuna carenza;
• per malattia: 6 mesi;
• per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.
FAC-SIMILE
Qualora lo stato di Non Autosufficienza e/o il decesso dell’Assicurato si verifichino entro il periodo di carenza, l’Assicurato non ha diritto all’erogazione delle prestazioni previste, ma Reale Mutua restituisce al Contraente i premi versati al netto del caricamento per spese di emissione.
Si precisa che non sarà possibile eliminare il periodo di carenza sopra descritto, sia per la garanzia base che per la garanzia accessoria.
2.3 PERIODO DI QUALIFICAZIONE
La prestazione in forma di rendita verrà corrisposta se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di qualificazione) a partire dalla data di denuncia dello stato di non-autosufficienza. Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non-autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il suddetto periodo di qualificazione, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata e contestualmente alla prima rata, pagherà anche le prime tre mensilità relative al periodo di qualificazione.
3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
3.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il Modulo di Proposta comprensivo del Questionario sanitario fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato designando i Beneficiari caso morte e indicando l’ammontare della rendita prescelta e l’importo del capitale prescelto;
• prendere visione e sottoscrivere il Modulo relativo all’Informativa sulla Privacy (che dovrà essere firmato anche dall’Assicurato, se diverso dal Contraente);
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Si precisa che l’Assicurando deve compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario inserito in Proposta.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua.
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24:00 del giorno di decorrenza, se successivo.
Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati
Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere
emessa.
3.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Comunicazioni di revoca e recesso
FAC-SIMILE
Le comunicazioni di revoca della Proposta o di recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Comunicazioni in corso di contratto
Dal momento dell’erogazione della rendita è richiesto con cadenza annuale il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. Gli eredi dell’Assicurato dovranno informare tempestivamente la Società del decesso dell’Assicurato.
Durante il periodo di pagamento della rendita l’Assicurato è tenuto a comunicare a Reale Mutua, a mezzo raccomandata, il recupero dello stato di Autosufficienza entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.
Le eventuali rate di rendita pagate dopo il decesso dell’Assicurato o dopo l’uscita dallo stato di Non Autosufficienza dovranno essere restituite alla Società. Qualora Reale Mutua non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e rata/e di rendita, la stessa potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali.
Per l’inoltro delle richieste di comunicazione di decesso o sinistro dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’Agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
Comunicazione del Contraente alla Società
Il Contraente deve rendere noto alla Società eventuali modifiche relative all’aggravamento del rischio della professione e delle attività sportive dell’Assicurato qualora intervenute in corso di contratto. Se l’Assicurato dà notizia di tali cambiamenti in corso di contratto, come previsto dall’articolo 1926 del c.c., Reale Mutua entro quindici giorni deve dichiarare se intende ridurre la prestazione assicurata, elevare il premio o far cessare gli effetti del contratto.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento
residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
della stipula della polizza.
3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
3.3.1 Documentazione necessaria alla liquidazione della rendita assicurata
Verificatosi lo stato di Non Autosufficienza l'Assicurato (o altra persona che lo rappresenti) deve richiedere per iscritto il riconoscimento del beneficio mediante la compilazione dei seguenti documenti:
- modulo di denuncia o documento equivalente che contenga le stesse informazioni richieste nel modulo fornito compilato dall'Assicurato o da altra persona che lo rappresenti;
- Questionario medico o documento equivalente che contenga le stesse informazioni richiesta nel modulo fornito, compilato dal medico di base e/o dal medico avente in cura l'Assicurato per la patologia per cui si richiede il riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza.
Sia il modulo di denuncia che il Questionario medico prevederanno, tra le altre cose, domande sullo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato, sulla data di sopravvenienza e sull’origine incidentale o patologica dell’affezione o delle affezioni.
Qualora l’incapacità a svolgere gli atti elementari della vita quotidiana sia dovuta a deficit fisico è necessario che lo stato di Non Autosufficienza sia comprovato da un medico specialista adeguatamente qualificato (ad esempio: ortopedico e/o geriatra e/o fisiatra).
FAC-SIMILE
I referti clinici e strumentali a supporto della diagnosi dovranno essere allegati al Questionario medico. Si richiede inoltre il Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato ad ogni ricorrenza annuale.
Nel caso in cui i documenti sopra elencati non fossero sufficienti a verificare la sussistenza del diritto alla prestazione, Reale Mutua si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione.
Una volta accertato e riconosciuto lo stato di Non Autosufficienza e quindi il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il periodo di qualificazione, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile fino a che perdura lo stato di Non Autosufficienza.
Qualora gli accertamenti per la verifica dello stato di Non Autosufficienza necessitino di più di 180 giorni dalla ricezione della documentazione completa, sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato.
3.3.2. Documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione caso morte
Verificatosi il decesso dell’Assicurato, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• relazione del medico curante attestante la causa del decesso, presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la
prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Si precisa che la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie, strettamente rilevante ai fini della liquidazione della somma assicurata e anche in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente Agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del c.c., i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel
termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla
stessa.
FAC-SIMILE
La Compagnia può riservarsi di non procedere al pagamento della prestazione assicurata nel caso in cui la documentazione a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Irlanda, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.
3.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
3.5.1 Beneficiari della rendita assicurata
Il Beneficiario della prestazione in caso di perdita di Autosufficienza è l’Assicurato stesso. Tale designazione non può essere revocata o modificata nel corso della durata contrattuale.
La rendita vitalizia è una prestazione personale e non trasmissibile.
3.5.2 Beneficiari caso morte
Qualora sia stata scelta la garanzia accessoria caso morte, il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli tramite comunicazione scritta a Reale Mutua o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
4.
QUANDO E COME DEVO PAGARE
4.1 PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, al loro ammontare, all’età dell’Assicurato, al momento della sottoscrizione e alla durata del piano pagamento premi.
In base allo stato di salute dell’Assicurato, alle sue attività professionali e sportive svolte, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio, dovuto all’aggravamento del rischio assuntivo, oppure le garanzie potrebbero non essere prestate.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui pagabili a scelta del Contraente:
• per una durata pari a 10 anni;
• fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
A partire dalla data di ricevimento della denuncia dello stato di Non Autosufficienza o in caso di comunicazione del decesso, il pagamento dei premi risulta comunque sospeso.
Si precisa che la parte di premio corrisposta per la garanzia base è indicizzata.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui Reale Mutua riscontrasse la mancanza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, il piano di versamenti sarà riattivato e il Contraente, informato tramite apposita comunicazione da parte della Società, corrisponderà le eventuali rate di premio sospese e la polizza sarà riammessa in vigore.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
FAC-SIMILE
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
Il Contraente può versare il premio annuo, oltre che con cadenza annuale, in più rate, scegliendo un frazionamento mensile, trimestrale o semestrale. In tal caso il premio annuo viene maggiorato del costo di frazionamento. Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del c.c.).
Variazione di periodicità
Il Contraente ha inoltre la possibilità di variare nel corso della durata contrattuale, la periodicità del versamento. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
Ritardato versamento dei premi
Nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 40 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, il Contraente dovrà pagare gli interessi tecnici per il periodo intercorrente tra la scadenza del premio e la data di effettivo pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso di interesse legale.
Non è previsto il pagamento della sola garanzia accessoria.
Non è comunque possibile proseguire i pagamenti successivamente al decesso dell’Assicurato. Il versamento dei premi potrà essere effettuato con:
• assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità;
• bollettino di conto corrente postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni;
• bonifico bancario o postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni;
• bancomat o carta di credito.
Non sono consentiti prestiti e non sono previste opzioni di contratto.
Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di non Autosufficienza ed eventuale rischio di morte se scelta la relativa garanzia accessoria).
4.2 MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RIDUZIONE
Durante le prime 8 annualità il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 40 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 24 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal punto successivo, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi eventualmente pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
Il Contraente non può in nessun caso, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
In caso di interruzione o al termine del pagamento dei premi, la garanzia caso morte decade e nulla sarà corrisposto al verificarsi di tale evento.
Si precisa che, nel caso in cui l’età del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto preveda una durata pagamento premi inferiore alle 8 annualità, il Contraente sarà tenuto a versare tutte le annualità di premio fino al
Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte le prime 8 annualità, trascorsi 40 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita. Non è prevista indicizzazione sulla prestazione ridotta.
raggiungimento del 75° anno di età.
La rendita assicurata ridotta si determina come prodotto tra:
• l’80% della rendita assicurata iniziale;
• il rapporto tra il numero dei premi annui pagati e il numero dei premi annui pattuiti.
FAC-SIMILE
In caso di interruzione o al termine del pagamento dei premi, la garanzia caso morte decade e nulla sarà corrisposto al verificarsi di tale evento.
4.3 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI – RIATTIVAZIONE
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può più essere riattivato.
Il contratto, risolto o ridotto, può essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.
La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse legale, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
In caso di riattivazione della garanzia principale, anche la garanzia accessoria caso morte viene riammessa in vigore. Non è possibile riattivare esclusivamente la sola garanzia accessoria caso morte.
Trascorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere opportuni accertamenti sanitari laddove necessari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
4.4 CONDIZIONI DI RIVEDIBILITÀ DEL PREMIO ANNUO
Dato il particolare rischio assicurato, Reale Mutua si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi.
Tale modifica sarà possibile ogni cinque anni e avrà applicazione dalla ricorrenza annuale successiva.
La variazione sarà possibile solo a seguito di significative variazioni nella probabilità di sopravvivenza o di morbilità desunte da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte da ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o europeo, e/o dall’osservazione dei portafogli assicurativi di imprese di riassicurazione operanti su questo specifico rischio sul territorio europeo.
In tal caso la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza, il nuovo premio
da pagare per le annualità assicurative successive.
Il Contraente potrà comunque richiedere alla Società l’indicazione delle basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo
premio.
Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale. Il Contraente ha peraltro la facoltà di rifiutare il nuovo premio, informando la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza.
In tal caso, la prestazione assicurata viene adeguata, con effetto dalla prima ricorrenza annuale, di un importo pari alla differenza tra la prestazione precedentemente pattuita e quella assicurabile con il nuovo premio.
Se al momento della modifica delle basi tecniche il Contraente ha terminato (o interrotto) il pagamento dei premi, l'ammontare della rendita assicurata in quel momento sarà modificato secondo il criterio precedentemente descritto.
5.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è a vita intera, pertanto la durata contrattuale è pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell’Assicurato.
6.
REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
FAC-SIMILE
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua all’indirizzo:
Società Reale Mutua di Assicurazioni Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00,
00000 Xxxxxx.
In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua all’indirizzo:
Società Reale Mutua di Assicurazioni Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00,
00000 Xxxxxx.
Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, del caricamento per gli accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie accessorie per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
7.
RISCATTO
Il contratto non prevede il diritto di riscatto.
8.
COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati:
Caricamento per spese di emissione del contratto | 15,00 euro |
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi al primo | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio netto | 27,00% |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile. |
Costo per erogazione della rendita | 3,00% |
Caricamento proporzionale al premio per la garanzia facoltativa caso morte | 30,00% |
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l’eventuale caricamento per spese di frazionamento.
I costi di eventuali accertamenti delle condizioni dello stato di salute dell’Assicurato sono interamente a carico dell’Assicurato stesso, con un contributo massimo da parte di Reale Mutua pari a 50 euro.
9.
REGIME FISCALE
FAC-SIMILE
In vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
Sui premi versati aventi per oggetto il rischio di morte e di perdita dell’Autosufficienza è riconosciuta una detrazione di
imposta con i limiti previsti dalla normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), D.p.r. 917/1986) sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Le quote di premio pagate dal Contraente sono detraibili ai fini IRPEF dal reddito del soggetto Contraente per un importo complessivo annuo non superiore a 1.291,14 euro.
Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi qualora il Contraente sia residente in Italia.
Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua all’Assicurato persona fisica, che non ha stipulato la polizza nell’ambito dell’esercizio di un’eventuale attività di impresa, in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita a copertura della perdita dell’Autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti da IRPEF e da qualsiasi tassazione.
La prestazione erogata da Reale Mutua ad una persona fisica che non ha stipulato la polizza nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa, in caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di pagamento dei premi, non costituisce reddito imponibile, in quanto, nel caso di specie, interamente riferibile alla copertura del rischio demografico.
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
10. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
FAC-SIMILE
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
Collegio arbitrale
FAC-SIMILE
In caso di divergenza sulla possibilità di indennizzare il sinistro, il Contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dalla Società, di richiedere a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua la valutazione di un Collegio arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da Reale Mutua, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Il ricorso al collegio arbitrale non pregiudica al Contraente la possibilità di adire le vie legali.
11. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
12. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Inoltre, si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, una comunicazione relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato e il nominativo dei Beneficiari.
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
14. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
15. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
In ragione della sua forma o delle finalità assicurative, il contratto in specie non ammette la concessione di prestiti né il
Contraente può cederlo né darlo in pegno ad altri o comunque vincolarne le prestazioni assicurate.
16. FORO COMPETENTE
FAC-SIMILE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari, loro aventi diritto).
17. GARANZIE ACCESSORIE E FACOLTATIVE
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di pagamento dei premi Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente un capitale caso morte costante definito al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, a scelta tra un minimo di 5.000.00 euro ed un massimo di 30.000,00 euro.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga successivamente all’interruzione o al termine del pagamento dei premi o
all’erogazione della rendita a seguito di Non Autosufficienza, non verrà corrisposta alcuna prestazione caso morte.
Si precisa che tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel modulo di Proposta. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatte salve le condizioni di carenza o quanto previsto dalle esclusioni.
Si precisa che in caso di riduzione della copertura per la Non Autosufficienza, la copertura caso morte non è valida.
Inoltre, il Contraente non può sottoscrivere ulteriori contratti per il prodotto REALMENTE SERENO con il medesimo soggetto
Assicurato il cui cumulo delle prestazioni superi i seguenti limiti:
• per la garanzia base in caso di Non Autosufficienza: rendita massima pari a 30.000 euro annui;
• per la garanzia accessoria caso morte: capitale caso morte massimo pari a 30.000 euro.
FAC-SIMILE
Allegato 1 (parte1) – Tavola di valutazione della Non Autosufficienza
0 punti | 5 punti | 10 punti | 15 punti | |
1. Vestirsi | L’assicurato è in grado di vestirsi e/o svestirsi | L’assicurato è in grado di vestirsi e/o svestirsi ma necessita di assistenza per allacciarsi e/o slacciarsi le stringhe, allacciarsi e/o slacciarsi i bottoni, tirare su e/o giù le cerniere | L’assicurato è in grado di vestirsi e/o svestirsi la parte superiore del corpo ma non è in grado di vestirsi e/o svestirsi la parte inferiore del corpo e/o mettere e/o togliere calzini e/o scarpe senza l'assistenza di una persona, neppure con il supporto di ausili alla non autosufficienza e/o di indumenti specifici per disabilità motorie e funzionali | L’assicurato non è in grado di vestirsi e/o svestirsi né la parte superiore del corpo né la parte inferiore del corpo senza l'assistenza di una persona, neppure con il supporto di ausili alla non autosufficienza e/o di indumenti specifici per disabilità motorie e funzionali |
2. Spostarsi | L’assicurato è in grado di spostarsi | L’assicurato è in grado di spostarsi solo con il supporto permanente e continuativo di ausili alla non autosufficienza (ad esempio: bastone da passeggio e/o stampelle e/o bastoni treppiedi e/o sedia a rotelle) | L’assicurato è in grado di spostarsi da una stanza all'altra solo con il supporto permanente e continuativo di ausili alla non autosufficienza ma non è in grado di sedersi e/o di alzarsi da una sedia, di coricarsi e/o di alzarsi dal letto, di spostarsi da una sedia al letto e/o viceversa senza l’assistenza di una persona, neppure con il supporto di ausili specifici | L’assicurato non è in grado di spostarsi da una stanza all'altra su superficie piana senza l'assistenza di una persona, neppure con il supporto permanente e continuativo di ausili alla non autosufficienza |
3. Lavarsi | L’assicurato è in grado di lavarsi | L’assicurato è in grado di lavarsi ma non è in grado di entrare e/o uscire dalla vasca e/o dalla doccia senza l'assistenza di una persona, neppure con il supporto di ausili alla non autosufficienza e/o impianti specifici per disabilità motorie e funzionali | L’assicurato è in grado di lavarsi la parte superiore del corpo ma non è in grado di lavarsi la parte inferiore del corpo senza l'assistenza di una persona, neppure con il supporto di ausili alla non autosufficienza e/o impianti specifici per disabilità motorie e funzionali | L’assicurato non è in grado di lavarsi né la parte superiore del corpo né la parte inferiore del corpo senza l'assistenza di una persona, neppure con il supporto di ausili alla non autosufficienza e/o impianti specifici per disabilità motorie e funzionali |
4. Nutrirsi | L’assicurato è in grado di consumare bevande e/o cibi preparati e serviti | L'assicurato è in grado di consumare bevande e/o cibi preparati e serviti ma non è in grado di tagliare e/o sminuzzare il cibo | L’assicurato è in grado di consumare bevande e/o cibi preparati e serviti ma non è in grado di utilizzare in modo appropriato posate né di bere in modo appropriato da un bicchiere e/o da una tazza | L’assicurato non è in grado né di bere né di mangiare senza l’assistenza di un’altra persona, neppure con il supporto di ausili alla non autosufficienza e/o impianti specifici per disabilità motorie e funzionali |
5. Deficit Cognitivo | Assenza di diagnosi di malattia organica progressiva del cervello | Un medico specialista adeguatamente qualificato (ad esempio: neurologo e/o geriatra) ha diagnosticato all'assicurato una malattia organica progressiva del cervello chiaramente identificata | L’assicurato non è in grado di svolgere permanentemente e continuativamente 3 delle 6 "attività cognitive" (riportate nell’allegato 1 parte 2). Il deterioramento delle facoltà mentali deve essere conseguenza unica e diretta della malattia organica progressiva del cervello chiaramente identificata e diagnosticata | L’assicurato non è in grado di svolgere permanentemente e continuativamente almeno 4 delle 6 "attività cognitive" (riportate nell’allegato 1 – parte 2). Il deterioramento delle facoltà mentali deve essere conseguenza unica e diretta della malattia organica progressiva del cervello chiaramente identificata e diagnosticata |
FAC-SIMILE
Allegato 1 (parte 2) - Tabella delle “attività cognitive”
Non è in grado di svolgere la singola attività cognitiva l'assicurato che non è in grado di svolgere nessuna delle singole componenti di ciascuna attività.
Capacità di utilizzare il telefono intesa come capacità di
- Utilizzare il telefono di propria iniziativa e
- Cercare il numero desiderato e
- Comporre il numero desiderato e
- Rispondere al telefono, avere una conversazione telefonica e ricordare che la telefonata sia avvenuta
Capacità di fare la spesa intesa come capacità di
- Dettare e/o riferire una lista della spesa ragionevole ossia in linea con le abitudini di vita e
- Associare gli oggetti acquistati a quanto riportato sulla lista della spesa
Capacità di preparare il cibo intesa come
- Capacità di spiegare il processo di preparazione di un piatto semplice, ad esempio un panino e
- Consumare pasti regolari, ossia in linea con le abitudini di vita, senza essere sollecitati
Capacità di viaggiare intesa come capacità di
- Ricordare numero/linea e fermata di un mezzo di trasporto pubblico usato abitualmente e
- Comprendere e ricordare il percorso per raggiungere una destinazione nota e vicina
Capacità di auto somministrazione della terapia farmacologica intesa come capacità di
- Assumere la terapia farmacologica nei modi e nei tempi prescritti dal medico con l'eventuale ausilio di allarmi e/o sveglie
Capacità di gestione delle finanze intesa come capacità di
- Riconoscere banconote e/o monete e/o assegni attribuendo loro il giusto valore economico e
- Fare semplici operazioni di somme e sottrazioni
MODULO DI PROPOSTA REALMENTE SERENO
Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premi annui pagabile in caso di perdita di Autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
Cognome e Nome (o ragione sociale) Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Codice fiscale (o partita iva)
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Indirizzo Località Cap Prov
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome Cod. fiscale
Data di nascita / / Luogo di nascita
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Indirizzo Località Cap Prov
Attività economica Recapiti telefonici
Indirizzo e-mail
Documento di identificazione
I
I /
/
I
I
/ /
/
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
FAC-SIMILE
Tariffa G04A
Cod. Intermediario Allegato 4:
Cod. Intermediario 3:
Cod: | | | | Sub. Ag. N: | | | |
Agenzia di
Proposta N: | | | | |
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURANDO (se diverso dal Contraente)
BENEFICIARI IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
4. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:
1. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
In caso di mancata designazione nominativa, l'Impresa potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. Si ricorda inoltre che ogni modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'Impresa.
BENEFICIARI (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)
3. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
2. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
L’Assicurato è beneficiario della prestazione in caso di non autosufficienza.
Cognome e Nome Data di nascita / / Sesso Codice fiscale Residenza (o domicilio)
Indirizzo Località Cap Prov Documento di identificazione
I I / / I I / / / tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
FAC-SIMILE
5. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
% di beneficio
Beneficiario NON nominativo caso morte
Qualora il Contraente lo desideri, compilando il campo sottostante è possibile indicare un Referente Terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.
Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / /
E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
DATI DEL CONTRATTO
Decorrenza / /
Durata del contratto: vita intera
Durata pagamento premi:
10 anni
fino al 75°anno di età dell’Assicurato
Rendita vitalizia mensile lorda scelta in caso di Non Autosufficienza:
500,00 euro
1.000,00 euro
1.500,00 euro
2.000,00 euro
2.500,00 euro
Garanzia facoltativa caso morte
Capitale da assicurare euro (capitale a scelta tra 5.000,00 euro – 30.000,00 euro)
Frazionamento del premio:
ANNUALE
SEMESTRALE
TRIMESTRALE
MENSILE
Premio lordo al perfezionamento €
FAC-SIMILE
Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.
In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.
QUESTIONARIO SANITARIO A CURA DELL’ASSICURANDO
Nome e Cognome ............................................................................................................................
Luogo e data di nascita ....................................................................................................……………
Ogni quesito necessita di una risposta SI o NO
NO
SI
1. *La sua altezza e il suo peso sono al di fuori dei valori indicati nella seguente tabella (rispettando la fascia in senso verticale cm/kg)?
Tabella di IMC per LTC
Altezza (cm) | 133 a 142 | 143 a 152 | 153 a 162 | 163 a 172 | 173 a 182 | 183 a 192 | 193 a 202 |
Peso (kg) | 35 a 63 | 40 a 71 | 46 a 78 | 52 a 87 | 58 a 95 | 64 a 103 | 70 a 111 |
NO
SI
2. * La sua pressione arteriosa è superiore a 140/90, pur essendo sotto trattamento farmacologico?
3. * Beneficia, ha beneficiato o ha fatto richiesta per ottenere:
SI
SI
NO
NO
a) Un’esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare?
b) Una pensione d'invalidità superiore o uguale al 10%?
NO
SI
4. * Negli ultimi 5 anni è stato ricoverato, almeno per 5 giorni consecutivi, per un motivo diverso da varicectomia, appendicectomia o emorroidectomia?
NO
SI
5. * Negli ultimi 5 anni si è sottoposto a terapie di durata superiore a 3 settimane per affezioni diverse da ipercolesterolemia, ipertensione, malattie della tiroide, menopausa?
NO
SI
FAC-SIMILE
6. * Deve sottoporsi ad accertamenti diagnostici, ad analisi cliniche, ad un trattamento farmacologico, ad un intervento chirurgico o essere ricoverato in ospedale?
7. * Ha sofferto o soffre attualmente di una patologia:
SI
SI
NO
NO
- neurologica (alzheimer, parkinson, sclerosi, paralisi…)
- malattia cronica (respiratoria, artrite…)
NO
SI
- malattie alla spina dorsale
SI
NO
- cardiovascolare (incidente cardiovascolare, infarto, malattie delle arterie...)
NO
SI
- tumore maligno o cancro
*Qualora l’Assicurando abbia risposto affermativamente ad almeno1 domanda dalla 1 alla 7 si rimanda alla sottoscrizione del 2° Questionario Medico da compilare a cura del Medico Curante e/o dal medico avente in cura l’Assicurando.
NO
SI
8. È esposto a rischi pericolosi nell’esercizio della sua professione come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività professionali che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive?
NO
SI
9. Pratica sport pericolosi, come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo il pugilato, speleologia, arrampicata, ippica, sci d'acqua, le arti marziali, alpinismo, sci fuori pista, gare di motonautica, immersioni subacquee, vela agonistica o sport automobilistico in qualsiasi gara o prova temporizzata (quali pilotaggio aereo, deltaplano, paracadutismo, alpinismo, nuoto subacqueo, motorismo, vela, pugilato)?
Qualora abbia dato risposta positiva alla/e domanda/e 8 e/o 9 si rimanda alla compilazione del rispettivo/i questionario/i sulle attività sportive e sulle professioni.
Luogo _ data _/ / Firma_ _
Il sottoscritto Assicurando con l’apposizione della firma in calce:
• dichiara, ai sensi degli artt. 1892-1893 del C.C., che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni che giudicherà necessarie;
• dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, acconsentendo, in particolare, che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altre persone o Enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.
L’Assicurando dichiara, inoltre, di:
non figurare come Assicurato in altri contratti con Reale Mutua per garanzie Long Term Care
figurare come Assicurato per i seguenti contratti con Reale Mutua per garanzie Long Term Care:
e per una rendita totale assicurata pari ad euro
Non aver sottoscritto ulteriori contratti per il prodotto “REALMENTE SERENO” con il medesimo soggetto Assicurato il cui cumulo delle prestazioni superi i seguenti limiti:
• Per la garanzia base in caso di non autosufficienza: rendita massima pari a 30.000 euro annui;
• Per la garanzia accessoria caso morte: capitale caso morte massimo pari a 30.000 euro.
Il Contraente dichiara:
di aver ricevuto il Set Informativo (Mod. 8181VIT) composto da: DIP Vita, DIP Aggiuntivo Vita, Condizioni di assicurazione, Glossario, modulo della presente Proposta;
di avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
FAC-SIMILE
di avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente.
di aver ricevuto e sottoscritto il modulo relativo all’Informativa sulla Privacy (che dovrà essere firmato anche dall’Assicurato, se diverso dal Contraente).
IL CONTRAENTE L’ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)
, lì ________________________
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
Firma dell’Intermediario:
La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione, in ogni caso l’emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità bollettino di conto corrente postale (addebito immediato)
bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA - REALMENTE SERENO- COGNOME CONTRAENTE
bancomat o carta di credito (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)
ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Si dà quietanza, salvo buon fine, del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
L’Agente, il Procuratore o l’Esattore
FAC-SIMILE
, lì Nome e Cognome Firma
Data dell’ultimo aggiornamento: 29/11/2019 mod. 8181VIT_PRO_11/2019
Cognome e Nome / Ragione sociale_ _
Codice Fiscale / P.Iva _ _ _ Cod. Ag. Cod. Sub. _
INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.
FAC-SIMILE
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell’interessato. Tale consenso viene espresso dall’interessato, apponendo la sua firma nell’apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
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4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxx.xx. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell’European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
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_ _
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