Contract
preliminare con cui una parte o entrambe si impegnano a stipulare un suc- cessivo contratto (c.d. “definitivo”), il cui contenuto è stato determinato nel preliminare stesso.
La libertà di determinare il contenuto del contratto può essere limitata da un contratto normativo con cui le parti predispongono singole clausole op- pure un intero programma negoziale in vista di futuri ed eventuali rapporti contrattuali che potrebbero instaurarsi tra loro.
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a DOMANDA
CONTRATTO
Cos’è il contratto?
RISPOSTA: L’art. 1321 c.c., con uno sforzo di astrazione, definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Attraverso la stipula di un contratto le parti possono costituire un nuovo rapporto giuridico patrimoniale oppure estinguere un vinco- lo sorto precedentemente.
Innanzitutto il contratto è “l’accordo di due o più parti”.
Il concetto di parte non coincide con quello di soggetto: per par- te si intende il centro di interessi, il quale, a sua volta, può essere composto da una pluralità di soggetti (c.d. “parte complessa” o “plu- risoggettiva”).
Nell’ambito della più vasta categoria del negozio giuridico, il con- tratto si caratterizza, dunque, per la sua struttura bilaterale o plu- rilaterale, in quanto si perfeziona con il consenso di due o più parti; si distingue, quindi, dal negozio unilaterale, che, invece si perfezio- na con la sola manifestazione di volontà dell’autore dell’atto, senza che occorra l’altrui accettazione (es. testamento).
Poiché il negozio bilaterale è il tipo più diffuso di negozio inter vivos e costituisce lo strumento precipuo di cui i privati dispongono per costituire, modificare o sciogliere rapporti giuridici, la legge ha avvertito il bisogno di dettare una disciplina di carattere generale per i soli negozi bilaterali disciplinando la figura del contratto; di contro, per i negozi unilaterali inter vivos, la legge si limita a statuire che “le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale” (art. 1324 c.c.).
Il rapporto che il contratto costituisce, regola o estingue, deve essere un rapporto giuridico patrimoniale.
APPROFONDIMENTO: Requisiti essenziali
L’art. 1325 c.c. indica come “requisiti” del contratto: l’accordo delle parti; la causa; l’oggetto; la forma, se è prescritta dalla legge a pena di nullità.
L’“accordo di due o più parti” è l’essenza del contratto, e non un mero requisito per la validità del medesimo. L’accertamento dell’esistenza di un ac- cordo, concluso secondo il procedimento ordinario oppure secondo uno dei procedimenti speciali di formazione del contratto previsti dalla legge, costitui- sce, infatti, un prius logicogiuridico rispetto a qualsiasi altro tipo di indagine o controllo.
Quanto all’oggetto, taluni lo identificano con lo specifico bene su cui inci- dono gli effetti del contratto; altri, lo fanno coincidere con le prestazioni; altri, ancora, ritengono che sia il contenuto sostanziale, ovverosia il regolamento del rapporto stabilito dalle parti.
Ulteriore requisito del contratto, ai sensi dell’art. 1325 c.c. è la causa. Il no- stro ordinamento ha, dunque, accolto il principio causalistico, in virtù del quale affinché il contratto sia giuridicamente vincolante non è sufficiente il mero in- contro dei consensi, essendo necessaria l’esistenza di una ragione oggettiva ed apprezzabile che giustifichi l’operazione negoziale.
L’ultimo dei requisiti del contratto previsto dall’art. 1325 c.c. è la forma, quando risulta che è prevista dalla legge sotto pena di nullità.
ULTERIORE APPROFONDIMENTO: Classificazioni
Il Codice civile del 1942, a differenza del precedente, non contiene una classificazione dei diversi contratti; alla dottrina, quindi, si devono le distinzioni che seguono.
In relazione all’elemento soggettivo, i contratti possono essere con due par- ti (c.d. “bilaterali”) o più parti (c.d. “plurilaterali”).
Una seconda distinzione fondamentale, che attiene alle modalità di espli- cazione dell’autonomia negoziale, è quella tra contratto tipico (o nominato), previsto e disciplinato specificamente dal legislatore (il tipo contrattuale indica la struttura e gli effetti di un’operazione economica, ossia lo schema astratto della stessa); atipico (o innominato), non corrispondente ad alcuno dei tipi contrattuali legislativamente previsti che contiene uno schema nuovo ed origi- nale liberamente predisposto dai contraenti.
Di estrema rilevanza è la nozione di contratto a prestazioni corrispetti- ve, al fine di comprendere i confini che separano tale figura dal contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e dal contratto a titolo oneroso. nel contratto a prestazioni corrispettive la prestazione cui è tenuta una parte è in funzione della prestazione che deve essere eseguita dall’altra. Le prestazioni sono, dunque, legate da un nesso di reciprocità, anche detto sinallagma, da cui deriva l’espressione “contratti sinallagmatici”. Il contratto con obbligazio- ni a carico del solo proponente è, invece, un contratto che genera obbliga- zioni solo per una delle parti.
Un contratto è oneroso quando il soggetto che, per effetto della stipu- la, consegue un vantaggio, sopporta, a sua volta, un sacrificio in termini patrimoniali. Viceversa, un contratto è gratuito quando, per effetto della stipula del medesimo, un soggetto acquisisce un vantaggio senza soppor- tare alcun correlativo sacrificio. Esso si distingue dagli atti di liberalità, in quanto la parte che conferisce il vantaggio, pur non ricevendo una con- troprestazione in senso tecnico, ottiene un’utilità o, comunque, soddisfa un proprio interesse di tipo patrimoniale (si pensi, ad es. al c.d. “ritorno pubblicitario”). nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive si di- stingue sotto il profilo causale tra contratti commutativi, in cui le parti, al momento della stipula, stabiliscono a priori vantaggi e svantaggi reciproci; aleatori, in cui, al momento della conclusione, non è possibile stabilire con certezza quale delle parti sarà svantaggiata dall’operazione e quale di esse ne beneficerà.
Un’altra distinzione rilevante sotto l’aspetto causale è quella tra contratti:
– di scambio, nei quali le prestazioni si incrociano, e dunque, vi è una com- posizione di interessi contrapposti;
– associativi, in cui vi è una convergenza di interessi paralleli, in quanto le
10a Domanda: Causa
prestazioni sono promesse e/o conferite per il conseguimento di un fine comu- ne (si pensi ai contratti con cui si costituiscono associazioni o società).
Con riferimento alla forma debbono inoltre distinguersi i contratti a forma libera dai contratti solenni (o a forma vincolata).
Infine, con specifico riguardo alla fase di attuazione del contratto, si è soliti distinguere tra contratti ad esecuzione istantanea, la cui esecuzione si esau- risce, per ciascuna delle parti, nel compimento di un solo atto; ad esecuzione continuata o periodica (c.d. “contratti di durata”) che obbligano le parti o una di esse ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta.
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a DOMANDA
CAUSA
Cosa si intende per causa del contratto?
RISPOSTA: Secondo le indicazioni offerte dal Codice civile, la causa:
– è un requisito del contratto complessivamente inteso;
– si concreta nella funzione unitaria dell’operazione nel suo com- plesso e non delle singole obbligazioni che la compongono (come previsto, invece, dal Codice del 1865).
Secondo una prima definizione (BEttI), la causa può essere defini- ta come la funzione economico-sociale del contratto:
a) funzione economica, perché il contratto è pur sempre un affa- re che dà profitto alle parti contraenti;
b) funzione sociale, perché consente all’ordinamento di operare un controllo su ogni singola operazione.
Questa definizione riassume in un’unica formula ciò che il con- tratto è idoneo a fare, ossia gli effetti giuridici che esso produce:
ad es., la causa della vendita risiede nello scambio di una cosa contro un prezzo.
La definizione della causa come funzione economico-sociale ha il merito di aver introdotto un criterio che consente il controllo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti attraverso la sti- pulazione contrattuale, facendo ricorso all’art. 1322 c.c.
Altra dottrina (FeRRi) definisce la causa come funzione econo- mico-individuale, ossia come concreta composizione di contrap- posti interessi che attraverso il meccanismo contrattuale vengono contemporaneamente soddisfatti.
La teoria della funzione economico-individuale, contrapponen- dosi alla classica teoria oggettiva della funzione economico-sociale, sposta l’attenzione dallo sterile schema contrattuale al concreto e dinamico assetto di interessi che le parti programmano attraverso il contratto.
Ciò comporta che le parti possono sia adottare degli schemi pre- determinati dal legislatore (è il caso del contratto tipico o nominato) sia crearne di nuovi (contratto atipico o innominato): in entrambi i casi esse devono volere qualcosa che sia meritevole di tutela.
La tesi della c.d. causa concreta ha finalmente ricevuto l’avallo della Suprema Corte di Cassazione.
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a DOMANDA
OGGETTO
Xxxx si intende per oggetto del contratto?
RISPOSTA: In mancanza di una definizione legislativa univoca, la dottrina si è divisa, elaborando varie teorie in ordine all’oggetto del contratto.
La teoria dominante è quella che identifica l’oggetto del con- tratto con il suo contenuto. Più precisamente molti autori par- lano di contenuto “sostanziale”, e, quindi, del complesso delle obbligazioni, dei diritti e degli obblighi che delineano il contratto, contrapposto al contenuto “formale”, che è il testo del contratto, e, dunque, l’insieme delle dichiarazioni che rientrano nell’accordo contrattuale.
L’art. 1346 c.c. richiede che l’oggetto del contratto sia possibile, lecito, determinato o determinabile. In mancanza di questi requi- siti il contratto è nullo (art. 1418, co. 2, c.c.).
Il Codice dispone espressamente che l’oggetto del contratto deve essere possibile. Il riferimento è alla possibilità originaria della pre- stazione poiché l’impossibilità sopravvenuta pone un problema non di nullità ma di estinzione dell’obbligazione e di risoluzione del con- tratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., inquadrabile nell’ambito o della generale tematica delle sopravvenienze, nonché della respon- sabilità per inadempimento, ove l’impossibilità sopravvenuta sia im- putabile al comportamento rimproverabile del debitore.
L’art. 1346 c.c. prevede, inoltre, che l’oggetto del contratto deve essere almeno determinabile, e la determinabilità può aversi solo quando l’oggetto risulta determinato tramite l’applicazione di criteri stabiliti dalla legge (ciò accade ad es. nell’ipotesi dell’art. 1474, co. 2,
c.c. per il prezzo della vendita).
Il concetto di oggetto del contratto, dunque, comprende:
– l’oggetto in senso stretto (i beni e le prestazioni, come il prez- zo o la res compravenduta) e il contenuto sostanziale;
– tutti gli effetti voluti dalle parti e quelli derivanti dall’eteroin- tegrazione riconducibile alla legge, agli usi e all’equità (art. 1374 c.c.).
APPROFONDIMENTO: Oggetto illecito del contratto
L’oggetto del contratto è illecito se è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico (da intendersi come l’insieme di principi che sono alla
base del corretto ed equilibrato funzionamento dell’ordinamento giuridico) o al buon costume (costituito da un corpo di regole di condotta implicanti una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità o di onestà).
La formula legislativa esprime un’esigenza di difesa dei valori fondamentali della società, nel cui novero rientrano sia valori attinenti alla pacifica e civile convivenza tra gli uomini e al loro progresso economico e sociale, sia valori relativi alla libertà, alla dignità e alla sicurezza dei singoli.
ULTERIORE APPROFONDIMENTO: Negozio per relationem: l’arbi- traggio
Si definisce contratto per relationem quello in cui le parti fanno rinvio per la determinazione dell’oggetto del contratto ad una fonte estra- nea.
L’atto mediante il quale si procede alla suddetta determinazione è definito arbitraggio e il terzo, generalmente un esperto nel settore di affari cui il con- tratto si riferisce, è detto arbitratore.
Di solito si ricorre all’arbitraggio quando la determinazione contrattuale richiede una particolare competenza tecnica che le parti non possiedono: si tratta, quindi, di un tipico esempio di relatio sostanziale, in quanto le parti ignorano quella che sarà la determinazione dell’arbitratore.
Le parti possono attribuire al terzo il potere di determinare l’oggetto del contratto con l’arbitrium boni viri (cioè con equo apprezzamento) o anche affidarsi al suo mero arbitrio:
1) nel primo caso, il terzo dovrà procedere alla determinazione in base al criterio del contemperamento degli interessi delle parti;
2) nel secondo potrà invece procedere secondo la sua libera scelta.
Laddove il contratto preveda solo il deferimento al terzo senza alcuna spe- cificazione, si presume per legge che la determinazione sia rimessa all’equo apprezzamento del medesimo.
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a DOMANDA
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Cosa sono gli elementi accidentali del contratto?
RISPOSTA: Il contratto si compone di una serie di elementi che si è soliti suddividere in due categorie, a seconda dell’importanza che gli stessi hanno ai fini della sua esistenza:
– gli elementi “essenziali”, detti anche essentialia negotii, sono quelli senza i quali il contratto non può sorgere validamente (sono previsti dall’art. 1325 c.c., più precisamente, la loro mancanza com- porta la nullità – c.d. “strutturale” – del negozio ai sensi del co. 2 dell’art. 1418 c.c).
– gli elementi “accidentali”, noti anche come accidentalia nego- tii, ossia quelli che, in virtù del potere conferito dall’art. 1322 c.c., le parti sono libere di apporre o meno, atteso che la loro presenza non è fondamentale ai fini dell’esistenza stessa del negozio giuridico. tuttavia, una volta apposti, gli stessi acquisiscono piena efficacia giu- ridica: con la conseguenza che le vicende (impossibilità o illiceità), che li colpiscono, si riverberano sulle sorti del contratto stesso.
Tradizionalmente, si annoverano tra gli elementi accidentali la
condizione, il termine e l’onere (o modus).
Esistono alcune categorie di negozi giuridici, detti actus legitimi, che non tollerano l’apposizione di elementi accidentali perché stante la delicatezza delle questioni involte, è interesse dell’ordinamento non consentire alle parti una limitazione degli effetti dell’atto (ciò accade in materia di diritto di famiglia e successorio laddove, ad es., il matrimonio, l’atto di adozione, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, l’accettazione e la rinunzia all’eredità).