Contratto di assicurazione abitazione Spazio casa incendio abitazione n. 01247129
Contratto di assicurazione abitazione Spazio casa incendio abitazione n. 01247129
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Nota informativa, comprensiva del glossario
− Condizioni di assicurazione
− Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 08/2011 Copertina
NOTA INFORMATIVA
POLIZZA CONVENZIONE SPAZIO CASA INCENDIO ABITAZIONE n. 01247129
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il presente contratto è in coassicurazione tra le Imprese Genertel S.p.A. e Global Assistance S.p.A.
1. Informazioni generali
Genertel S.p.A.
• Genertel S.p.A. è una compagnia assicurativa controllata al 100% del capitale sociale da Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Assicurazioni Generali S.p.A.
• Assicurazioni Generali S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Generali
• sede legale: Trieste (Italia) – Xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxx
• sede secondaria: Direzione per l’Italia, Mogliano Veneto (TV) – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – Xxxxxx
• recapito telefonico: x00 000 0000 000
• sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx
• Assicurazioni Generali S.p.A. è iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Si rinvia al sito internet delle Imprese per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Genertel S.p.A.
L’Ammontare del patrimonio netto dell’Impresa evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 99.817.368, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 47.040.100.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,53 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Assicurazioni Generali S.p.A.
Il patrimonio netto ammonta a 13.258,384 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale ammonta a 1.556,873 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 11.701,511 milioni di euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 886,6% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet delle Imprese per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto prevede il tacito rinnovo.
Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’art. 2 “Proroga del contratto e periodo di Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi “Incendio e rischi complementari”.
L’impresa si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi di cui all’art. 8 “Rischio assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate agli artt. 11 “Limiti dell’indennizzo” e 13 “Esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie e scoperti (vd. art. 8 “Rischio assicurato” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio), e xxxxxxxxx (vd. art. 21 “Limite massimo di indennizzo” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio).
ESEMPIO DI SCOPERTO:
Massimale assicurato € 15.000 Ammontare del danno stimato: € 10.000 Scoperto 30%: € 3.000
Danno indennizzabile: € 7.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA:
Es.1) Massimale assicurato € 45.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 10.000
Danno indennizzabile: € 9.850 (dedotta la franchigia) Es.2) Massimale assicurato € 45.000
Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 100 Danno indennizzabile: € 0
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato per il Fabbricato € 45.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno € 50.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale per il Fabbricato € 44.850 (dedotta la franchigia) Parte di danno a carico dell’Assicurato € 5.000
Franchigia a carico dell’Assicurato € 150
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: l’assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso (ad es. da Abitazione civile ad esercizio commerciale).
6. Premi
La periodicità di pagamento dei premi è annuale.
I premi devono essere pagati all’impresa per il tramite della Banca, mediante addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall’Assicurato presso la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
Si rinvia all’art. 1 “Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: l’Impresa può applicare sconti di Premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale..
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purchè l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall’accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: è prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro. Si rinvia all’art. 5 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del Codice Civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
La struttura liquidativa per la gestione dei sinistri è GBS – Generali Business Solutions SpA, raggiungibile via fax al nr.000.00.00.00 o via telefono al nr. 000.00.00.00.
Si rinvia a:
Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro”
Art. 15 “Esagerazione dolosa del danno”
Art. 16 “Procedura per la valutazione del danno”
Art. 17 “Mandato dei periti”
Art. 19 “Determinazione dell’ammontare del danno” Art. 20 “Pagamento dell’indennizzo”
Art. 21 “Limite massimo di indennizzo” Art. 22 “Obblighi in caso di sinistro”
Art. 23 “Gestione delle vertenze di danno. Spese legali” Art. 24 “Pluralità di assicurati”
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx,
00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Arbitrato
E’ previsto l’arbitrato. Si rinvia all’art. 16 “Procedura per la valutazione del danno” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Abitazione: i locali, situati nell’ubicazione dichiarata in polizza, adibiti a dimora dell’Assicurato e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
Fabbricato: l’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) sita nell’ubicazione indicata in polizza, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private). Nel caso di singoli appartamenti sono comprese anche le relative quote di proprietà comune. È escluso quanto indicato alla voce “Effetti domestici”.
Franchigia: importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo spettante, tale importo va in deduzione dell’ammontare dell’indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Impresa: Genertel S.p.A.” (Gruppo Generali).
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta dall’impresa in caso di sinistro.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’impresa.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Terzo: Qualunque persona eccetto:
- coniuge, genitori, suoceri, figli dell’Assicurato, nonché altri parenti, affini o ogni altra persona con lui convivente;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con l’Assicurato.
* * *
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Condizioni Generali di Assicurazione SPAZIO CASA INCENDIO ABITAZIONE n. 01247129
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione: I locali, situati nell’ubicazione dichiarata in polizza, adibiti a dimora dell’Assicurato e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.
Abitazione principale: L’abitazione anagrafica in cui dimora l’Assicurato per la maggior parte dell’anno.
Abitazione secondaria: La dimora saltuaria
dell’Assicurato.
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Contraente: Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
Disabitazione: Assenza continuativa dall’abitazione dell’As-sicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Documenti: Documenti, registri, schede, dischi e nastri
per macchine ed elaboratori elettronici.
Effetti domestici: Il contenuto dell’abitazione costituito da:
- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d’arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi e altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- vestiti, pellicce, libri, videocamere e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d’oro e di platino, pietre preziose, coralli, perle naturali, ecc);
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- attrezzatura, arredamento, e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l’abitazione;
- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
nonché, se i locali sono in affitto:
- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
quando questi sono aggiunti dall’Assicurato.
Sono compresi i Documenti e i Valori, ma esclusi i veicoli soggetti a immatricolazione, l’eventuale attrezzatura oggetto di “contratto di leasing”.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità.
Fabbricato: L’intera costruzione edile (escluso il valore dell’area) sita nell’ubicazione indicata in polizza, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze (quali gli impianti idrici,
igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni
considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private). Nel caso di singoli appartamenti sono comprese anche le relative quote di proprietà comune. È escluso quanto indicato alla voce “Effetti domestici”.
Fissi e infissi: Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
Franchigia: Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo / risarcimento spettante, tale importo va in deduzione dell’ammontare dell’indennizzo / risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili: Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienza del Ministero dell’Interno. Sono considerati incombustibili i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell’Interno).
Indennizzo / risarcimento:La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lastre: Le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi) anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società. Scheda di adesione: Il documento che prova l’assicurazione nei confronti dell’Assicurato.
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indenniz-zo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Genertel S.p.A.
Terzi: Qualunque persona eccetto:
- coniuge, genitori, suoceri, figli dell’Assicurato, nonché altri parenti, affini o ogni altra persona con lui convivente;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con l’Assicurato.
Valori: Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Condizioni di Assicurazione - 1 di 6
Vetri o cristalli antisfondamento: Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Art. 1 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di adesione, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società, per il tramite della Banca, mediante addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall’Assicurato presso la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C.
Art. 2 – Proroga del contratto e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 3 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 4 – Comunicazioni dell’Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata alla Società alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultata da apposito atto firmato dalla Società e dall’Assicurato.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione
all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dall’Assicurato ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha effetto dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 6 – Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 7 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI
Art. 8 – Rischio assicurato
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:
Incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno.
Esplosione e scoppio anche se verificatisi all’esterno del fabbricato.
Azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica.
Fumo e gas. Fumo, gas e vapori che si sono sviluppati a causa di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell’ambito di 20 metri da esse.
Caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportati.
Onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere a velocità supersonica.
Veicoli stradali. Urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
Ascensori. Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, se assicurato il Fabbricato.
Eventi atmosferici. Vento e cose da esso trascinate e grandine quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno. Sono compresi anche i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato, causati direttamente da precipitazioni atmosferiche, attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi su indicati. Sono esclusi i danni:
Condizioni di Assicurazione - 2 di 6
- subiti da serramenti, vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e simili installazioni esterne; enti all’aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti,
verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 250,00;
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Neve. Sovraccarico di neve sui tetti che abbia provocato crollo totale o parziale del fabbricato. Sono esclusi i danni verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento e quelli non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. Sono inoltre esclusi i danni subiti da lucernari, verande, grondaie. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato fino a concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o per gli effetti domestici con franchigia di
€ 150.
Eventi sociopolitici. A deroga di quanto previsto al successivo Art. 13 c), sono indennizzabili i danni da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi. Sono esclusi i danni:
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con detrazione di uno scoperto del 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 250,00;
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
Acqua condotta. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento al servizio del fabbricato, comprese le eventuali spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare e di eliminare la rottura. Sono esclusi i danni derivanti da umidità e stillicidio, i danni ai rivestimenti esterni del fabbricato, al tetto e alle sue travature, da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; i danni da traboccamento o rigurgito degli impianti per occlusione delle relative tubazioni; i danni conseguenti a gelo nel caso l’abitazione sia adibita a dimora non abituale dell’Assicurato; i danni conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture installate all’esterno del fabbricato. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato al netto di una franchigia di € 200,00 e con il limite massimo di € 1.000,00 relativamente alle spese di ricerca e riparazione.
Fenomeni elettrici. Xxxxxxxx, scariche o altri fenomeni elettrici, esclusi i danni dovuti a usura o causati da manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi. Per ogni sinistro il pagamento verrà effettuato sino alla concorrenza di € 2.500,00, inteso anche come limite massimo per anno assicurativo, e al netto di una franchigia di € 200,00.
Lastre. Rottura delle lastre causata da eventi accidentali. Sono inoltre comprese le spese sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche nonché i relativi costi di trasporto e installazione.
Sono esclusi i danni derivanti da operazioni di trasloco, rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate; alle lastre rientranti nella definizione di “Fabbricato”, qualora questo non fosse assicurato, e i danni da semplici rigature o scheggiature.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di € 1.000,00, inteso anche come limite massimo per anno assicurativo, e al netto di una franchigia di € 100,00.
Provviste in refrigerazione. A deroga di quanto previsto al successivo Art. 13 f), se assicurati gli effetti domestici e in conseguenza a eventi che diano luogo a indennizzo in base alla presente Sezione, ci sia mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo e/o fuoriuscita di fluido frigorigeno, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori. Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di
€ 250,00, anche come limite massimo per anno assicurativo, e al netto di una franchigia di € 50,00.
Art. 9 – Maggiori spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
In caso di sinistro indennizzabile in base alla polizza, la Società rimborsa, complessivamente, sino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro, anche in eccedenza della somma assicurata e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C., le maggiori spese sostenute per:
- demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, o a quello imposto dall’Autorità, i residui del sinistro.
- Soggiorno in albergo per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro, sino a un massimo di € 100,00 giornaliere per l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare dell’assicurato. Tale garanzia non è comunque operante per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali stessi.
- Trasloco, deposito presso terzi e riposizionamento degli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e qualora siano assicurati gli effetti domestici.
Art. 10 – Condizioni aggiuntive sempre operanti
a) Canone. La Società si obbliga a rimborsare, in caso di sinistro indennizzabile in base alla polizza, il canone di locazione che l’Assicurato dovesse perdere per l’abitazione indicata in polizza, regolarmente locata a terzi, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile dal sinistro e per il tempo necessario al suo ripristino fino a un periodo massimo di un anno e sino alla concorrenza di € 2.600,00 per evento e per anno assicurativo.
Condizioni di Assicurazione - 3 di 6
Tale garanzia non è comunque operante per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali qualsiasi, o per ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
b) Rinuncia alla rivalsa. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso il responsabile del sinistro, purché l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall’accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
c) Colpa grave. La Società indennizza, a parziale deroga dell’art. 1900 C.C., i danni causati da colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone componenti il suo nucleo familiare.
d) Somme dovute a terzi nei casi di Responsabilità Civile dell’Assicurato in caso di incendio, esplosione e scoppio: La Società in casi di sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da incendio, esplosione e scoppio, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino alla concorrenza di € 150.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:
- Rischio locativo danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato nei casi di responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C.
- Ricorso terzi danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi.
Non sono considerati terzi fra di loro le persone componenti il nucleo familiare dell’Assicurato.
L’assicurazione non è operante per i danni:
- cose o animali che l’Assicurato o i componenti il suo nucleo familiare, abbiano in consegna o in custodia o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- di qualsiasi natura conseguente a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- inerenti all’esercizio, nell’abitazione assicurata, di ogni attività professionale.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere al direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del C.C.
Art. 11 – Limiti dell’indennizzo
Xxxxx restando gli eventuali limiti di indennizzo inferiori previsti dalle norme concernenti la presente Sezione, relativamente agli effetti domestici vengono stabiliti i seguenti limiti di indennizzo:
- 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.600,00 per Valori e Gioielli e Preziosi;
- 40% della somma assicurata con il massimo di € 3.750,00 per Documenti.
Art. 12 – Condizioni di assicurabilità
L’assicurazione è prestata a condizione che:
- il fabbricato e i locali dell’abitazione, nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
- le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il tetto siano in materiali incombustibili (armatura del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche combustibili). Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per
non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.
Art. 13 – Esclusioni
Ferme le esclusioni specifiche di cui agli articoli precedenti, sono inoltre esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto alla garanzia “Eventi Sociopolitici”;
d) verificatisi in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza, salvo quanto previsto alla garanzia “Provviste in refrigerazione”;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) determinati da dolo dell’Assicurato.
CONDIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
b) per i danni di cui alla sezione Incendio e rischi complementari, farne denuncia alla Società o alla Filiale a cui è appoggiata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza nonché, solo se richiesto dalla Società stessa, anche all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 15 giorni dalla richiesta;
c) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo la rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato deve altresì:
d) conservare le tracce e i residui del sinistro senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati o sottratti, con l’indicazione del loro valore;
Condizioni di Assicurazione - 4 di 6
f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro
documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
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Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati uno dalla Società e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a iniziativa della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 17 – Mandato dei periti
I Periti devono:
a) reperire informazioni su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 14;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’Art. 19;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale
definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 18 – Forma dell’assicurazione. Deroga alla regola proporzionale
L’assicurazione è prestata nella forma “Valore a nuovo”; pertanto la somma da assicurare per il fabbricato dovrà essere quella relativa al suo costo di ricostruzione (escluso il solo valore dell’area) mentre, per gli effetti domestici, la somma da assicurare dovrà essere quella riferita al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, comprese le eventuali spese di trasporto e montaggio.
Qualora al momento del sinistro le somme assicurate risultino:
- per il fabbricato, inferiori al suo costo di ricostruzione a nuovo;
- per gli effetti domestici, inferiore al valore complessivo degli stessi,
la percentuale di riduzione dell’indennizzo prevista all’Art. 1907 C.C. verrà applicata soltanto se la stessa eccede il 20% e per la sola parte eccedente.
Art. 19 – Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che relativamente a:
1) raccolte e collezioni, la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
2) documenti, la Società risarcirà solo le spese di rifacimento;
3) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
per la determinazione dell’ammontare del danno si procede nella maniera seguente:
nel caso in cui il costo per la riparazione delle cose colpite dal sinistro si presenti minore rispetto al costo di rimpiazzo o alla ricostruzione, il danno è dato dalle spese necessarie per la riparazione, riferite al momento del sinistro, al netto di quanto ricavabile dai residui delle parti sostituite. Nel caso in cui il costo per la riparazione si presenti maggiore rispetto al costo di rimpiazzo o alla ricostruzione, il danno è dato dal valore a nuovo delle cose danneggiate e/o distrutte al netto di quanto eventualmente ricavabile dai residui.
Art. 20 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che si trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti all’Art. 13 h).
Art. 21 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Condizioni di Assicurazione - 5 di 6
Salvo i casi previsti all’Art. 9 e all’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Articoli operanti limitatamente alla Responsabilità Civile di cui all’Art. 10, lettera d)
Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Filiale alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, le generalità e l’indirizzo degli eventuali testimoni. L’Assicurato deve inoltre, a pena di decadenza dal diritto all’assicurazione, far pervenire comunicazione di ogni atto che gli sia stato notificato tramite ufficiale giudiziario entro cinque giorni dalla data della notifica. L’inadempimento di tali obblighi comporterà la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
La struttura liquidativa per la gestione dei sinistri è GBS
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Art. 23 – Gestione delle vertenze di danno. Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 24 – Pluralità di Assicurati
Condizioni di Assicurazione - 6 di 6
I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, a ogni effetto unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
POLIZZA CONVENZIONE
SPAZIO CASA INCENDIO ABITAZIONE n°01247129
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il _ _Cod. Fisc. _
Indirizzo
titolare di conto corrente presso la Filiale cod. della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.
prende atto che la Contraente Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. ha stipulato con Genertel S.p.A. la polizza: SPAZIO CASA INCENDIO ABITAZIONE n. 01247129
Premesso che detta Polizza garantisce:
- la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo (per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero e detraendo le franchigie previste in polizza), escludendo soltanto il valore dell’area,
- la spesa per il rimpiazzo degli effetti domestici assicurati, comprese le eventuali spese di trasporto e montaggio,
qualora si verifichino:
dei danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi previsti in polizza;
nonché:
- le somme che il Sottoscritto/a, qualora conduca il fabbricato assicurato in locazione, sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente agli eventi previsti in polizza (c.d. Rischio Locativo)
- le somme a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di un evento previsto in polizza di cui il Sottoscritto/a sia civilmente responsabile ai sensi di legge (c.d. Ricorso Terzi)
e che l’immobile garantito è il seguente:
Ubicazione
ACCONSENTE DI ADERIRE a detta polizza a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di adesione con il seguente pacchetto:
Fabbricato | Effetti Domestici | (comprensivo delle imposte in vigore) | |
BASIC | € 150.000,00 | € 15.000,00 | € 80,00 |
MEDIUM | € 200.000,00 | € 20.000,00 | € 106,00 |
LARGE | € 300.000,00 | € 30.000,00 | € 159,00 |
EXTRALARGE | € 500.000,00 | € 50.000,00 | € 265,00 |
Pacchetto Somma assicurata
Somma assicurata
Premio annuo
ed autorizza ad addebitare il relativo premio annuo a ogni scadenza annuale sul conto corrente cod. IBAN _ _
ATTENZIONE: il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate che l’Assicurato/Aderente ha fornito all’Impresa; la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all’Impresa di ridurre le prestazioni come disciplinato dalla legge. La variazione di tali informazioni deve essere comunicata all’impresa.
Dichiara di ricevere, unitamente alla presente “Dichiarazione di adesione”, i seguenti documenti:
- l’Informativa Privacy ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003;
- il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa e glossario, delle Condizioni di Assicurazione e della dichiarazione di adesione.
Data e luogo
Genertel S.p.A. L’Assicurato Aderente
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