REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
REQUISITI ASSICURATIVI APPLICABILI AI VETTORI AEREI E AGLI ESERCENTI DI AEROMOBILI EX REGOLAMENTO (CE)
N. 785/2004 E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO
Edizione n° 1, Revisione n° // del / /2024
Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili ex Regolamento (CE) n. 785/2004 e relativo regime sanzionatorio | Ed.1 Rev.// | pag. 2 di 24 |
STATO DI AGGIORNAMENTO
Edizione | Revisione | Data | Motivo dell’aggiornamento |
1 | // | Prima emissione | |
Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili ex Regolamento (CE) n. 785/2004 e relativo regime sanzionatorio | Ed.1 Rev.// | pag. 3 di 24 |
SOMMARIO
Art. 3 Definizioni normative 6
Art. 4 Assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e posta 8
Art. 5 Certificato di assicurazione – Modelli allegati 8
Art. 7 Disposizioni sanzionatorie 9
Art. 8 Disposizioni abrogative 12
Art. 9 Entrata in vigore e decorrenza di efficacia 12
Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili ex Regolamento (CE) n. 785/2004 e relativo regime sanzionatorio | Ed.1 Rev.// | pag. 4 di 24 |
Premesse
1. Il Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i., adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea in data 21 aprile 2004 ed entrato in vigore il 30 aprile 2005 stabilisce i requisiti minimi assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
2. La Comunicazione (2008) 216 del 24.04.2008 della Commissione Europea ha richiamato il principio fondante del Regolamento (CE) n. 785/2004 costituito dall’obbligo, per tutti i vettori e gli esercenti, di essere assicurati specificatamente, secondo requisiti minimi uniformi, in modo da coprire la propria responsabilità nell’ambito del trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, bagagli, merci e terzi lasciando tuttavia impregiudicate le norme vigenti derivanti in materia da Convenzioni Internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto interno.
3. L’art. 771 del Codice della Navigazione prevede che gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo, fra gli altri documenti, le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie.
4. L’art. 798 del Codice della Navigazione, rubricato “Obbligo di assicurazione”, prevede che “l’aeromobile non può circolare se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria”.
5. Il decreto legislativo n. 197 del 6 novembre 2007 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per le violazioni del predetto Regolamento, in attuazione dell’art. 8 dello stesso, modificando altresì la previsione dell’art. 1234 c. nav., relativo all’importo della sanzione amministrativa in caso di omessa assicurazione obbligatoria.
6. Il Regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 stabilisce, all’art. 4, che tra le condizioni per il rilascio della licenza di esercizio vi sia il rispetto, da parte dell’impresa, dei requisiti in materia di copertura assicurativa.
7. In relazione al trasporto della posta, i requisiti minimi assicurativi non sono contenuti nel Regolamento (CE) n. 785/2004. Il principio generale secondo il quale i vettori aerei devono essere assicurati per coprire la loro responsabilità nei confronti della posta trasportata è stabilito all’art. 11 del Reg. (CE) 1008/2008 mentre la copertura minima per la posta trasportata è regolata dal diritto nazionale ai sensi dell’art. 1 del Reg. (CE) 785/2004.
Regolamento | |||
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Art. 1
Finalità e oggetto
1. Scopo del presente Regolamento è quello di fornire principi e criteri per l’osservanza e l’applicazione della normativa di cui al Reg. (CE) n. 785/2004.
Il presente Regolamento si pone altresì nell’ottica di garantire maggiore certezza e trasparenza nell’individuazione del soggetto che offre la copertura assicurativa al fine di tutelare le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, nonché gli utenti finali e i terzi coinvolti in un eventuale sinistro.
Art. 2
Ambito di efficacia
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili, comunitari e non, che effettuano voli a destinazione o provenienza dal territorio italiano, inclusi gli scali tecnici, fatta eccezione per:
a) gli aeromobili di Stato di cui l’art. 3, lettera b), della Convenzione Internazionale per l’Aviazione Civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
b) gli aeromobili con una massa massima la decollo (MTOM) inferiore a 20 Kg;
c) le macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
d) i palloni frenati (ancorati al suolo);
e) i cervi volanti;
f) i paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
g) gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e gli ultraleggeri entrambi utilizzati per:
- scopi non commerciali, oppure
- corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,
limitatamente agli obblighi assicurativi previsti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 per i rischi di guerra e terrorismo.
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2. L’articolo 5 e gli allegati del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata da ENAC.
3. Il presente Regolamento non si applica ai vettori o agli esercenti di aeromobili che esclusivamente sorvolino il territorio dello Stato, senza effettuare alcuno scalo.
Art. 3
Definizioni normative
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “assicuratore”: la compagnia di assicurazione ossia una delle parti che stipula il contratto assicurativo; nei casi di coassicurazione s’intende la compagnia incaricata dagli altri assicuratori a rappresentarli;
b) “assicurazione su base aggregata”: l’ammontare massimo degli indennizzi che l’assicuratore garantisce complessivamente nel corso del periodo assicurativo per il risarcimento dei danni causati dal rischio guerra e assimilati, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi o il numero di aeromobili colpiti nel periodo stesso;
c) “DSP”: i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore di un DSP viene calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più importanti (euro, dollaro americano, yen giapponese, sterlina inglese);
d) “esercente di aeromobili”: una persona o un organismo che ha la reale continuativa disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile;
e) “intermediario assicurativo” o “broker assicurativo”: persone fisiche o società, iscritte nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati;
f) “MTOM”: la massa massima al decollo, che corrisponde ad un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile contenuto nel manuale di volo;
g) “operazione commerciale”: operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo;
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h) “passeggero”: ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio;
i) “scalo tecnico” o “scalo non commerciale”: atterraggio eseguito per fini diversi dall’imbarco o dallo sbarco di passeggeri, di merci o di posta;
j) “sorvolo”: operazione di volo sul territorio nazionale senza atterraggio (art. 794 c. nav.);
k) “terzo”: ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio;
l) “transito dei servizi aerei”: sorvoli e scali tecnici regolamentati dall’art. 794 c.nav. e dall’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali siglato a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificato dall’Italia con legge 306/83;
m) “vettore aereo comunitario”: un vettore aereo in possesso di una valida licenza di esercizio rilasciata dall’Autorità dello Stato membro competente per il rilascio della licenza di esercizio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008;
n) “volo”:
- per i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
- per i terzi, l’utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre, la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, in particolare mediante correnti d’aria;
- per le merci, i bagagli registrati e la posta, il periodo di trasporto decorre dal momento in cui i bagagli e le merci o la posta sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato.
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Art. 4
Assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e posta
1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili sono assicurati per la responsabilità nel trasporto aereo per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi, secondo i requisiti e le coperture minime assicurative di cui al Reg. (CE) n. 785/2004 e s.m.i.
2. Al trasporto della posta, tenuto conto dell’equivalenza della natura dei beni, si applicano i requisiti minimi assicurativi previsti per le merci dal Reg. (CE) n. 785/2004 e s.m.i.
3. In ogni caso le disposizioni contrattuali che intercorrono tra gli assicuratori, i vettori e gli esercenti di aeromobili non devono impedire a questi ultimi di ottemperare ai requisiti assicurativi minimi.
4. L’ENAC, ove necessario, può richiedere prove supplementari in merito alla copertura assicurativa al vettore aereo, all’esercente dell’aeromobile o all’assicuratore interessato.
Art. 5
Certificato di assicurazione – Modelli allegati
1. I titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’ENAC sono tenuti a possedere un certificato di assicurazione, redatto secondo uno dei modelli allegati (A e B), in cui dimostrino di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 785/2004 e s.m.i.
2. Il certificato di assicurazione è emesso dalle imprese di assicurazione (utilizzando il Modello A) ovvero dagli intermediari assicurativi (utilizzando il Modello B) nazionali, comunitari e non comunitari abilitati all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nei rami ricompresi nell’autorizzazione “Assicurazioni Aeronautiche”.
3. Nei casi di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c., tale circostanza viene indicata nel certificato di assicurazione redatto secondo i Modelli A e B allegati e l’intermediario, ove presente, o in mancanza l’impresa di assicurazione individuata come incaricata indica l’elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché le relative quote di riparto del rischio assicurato.
4. Eventuali variazioni che comportassero modifiche nella composizione dei soggetti assicuratori e/o nella ripartizione delle quote di rischio vengono tempestivamente comunicate all’ENAC.
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5. Le condizioni e le clausole della polizza non possono limitare l’obbligo in capo agli operatori aeronautici di ottemperare ai requisiti minimi imposti dal Regolamento; a tal fine, in caso di divergenza tra gli elementi della polizza e quelli contenuti nel certificato di assicurazione depositato, prevalgono questi ultimi.
Art. 6
Adempimenti
1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili rispettano i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal Regolamento (CE) 785/2004 e s.m.i. e osservano i seguenti adempimenti:
a) le imprese che richiedono una licenza di trasporto aereo ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1008/2008 depositano presso l’ENAC il certificato di assicurazione dell’aeromobile che intendono impiegare;
b) i titolari di licenza di trasporto aereo rilasciate dall’ENAC, in caso di utilizzo di aeromobili in wet lease-in (lessee), per ottenere la relativa autorizzazione, depositano il certificato di assicurazione di propria pertinenza. Depositano, altresì, il certificato di assicurazione del lessor;
c) i vettori aerei non comunitari, al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto aereo, per i voli di linea e non di linea, depositano il certificato di assicurazione presso l’ENAC;
d) resta impregiudicato l’obbligo di tenere a bordo il certificato assicurativo, ai sensi dell’art. 771 c. nav.
2. I vettori e gli esercenti di aeromobili sono tenuti ad avere una copertura assicurativa in corso di validità e la relativa certificazione viene, prima di ogni scadenza, tempestivamente rinnovata e nuovamente depositata, nei casi sopra previsti, presso l’ENAC.
Art. 7
Disposizioni sanzionatorie
1. Omessa assicurazione:
a) in caso di omessa assicurazione, al vettore o all’esercente che fa circolare l’aeromobile sul territorio nazionale, l’ENAC irroga la sanzione amministrativa da cinquantamila a
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centomila euro (art. 1234 c. nav.), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni amministrative accessorie. Tale previsione si applica a tutti i vettori ed agli esercenti che utilizzano lo spazio aereo italiano.
b) ai titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC è altresì comminato il ritiro della licenza di esercizio (art. 8, co. 4 e 5 Reg. 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l’ENAC riscontri che l’operatore non abbia provveduto alla stipula dell’assicurazione nei termini assegnati;
c) nel caso di vettore o esercente comunitario o non comunitario, la questione è deferita allo Stato competente, ossia allo Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo, ovvero, se esercente, allo Stato in cui è immatricolato l’aeromobile interessato.
2. Mancata esibizione del certificato di assicurazione:
a) al titolare di una licenza rilasciata dall’ENAC che, pur avendo contratto l’assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;
b) al vettore titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro o all’esercente comunitario che, pur avendo contratto l’assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;
c) al vettore o all’esercente non comunitario che, pur avendo contratto l’assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro.
3. Mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi:
a) al titolare di una licenza rilasciata dall’ENAC o all’esercente di un aeromobile immatricolato in Italia che non rispetta i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal Regolamento, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a sessantamila euro. Ai suddetti vettori può, altresì, essere comminata la sospensione della licenza di esercizio (art. 8, co. 4 e 5 Reg. 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l’ENAC riscontri che l’operatore non abbia provveduto all’adeguamento dell’assicurazione nei termini assegnati;
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b) al vettore o all’esercente comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n 785/2004, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro.
c) nel caso di vettore o esercente comunitario, la questione è deferita allo Stato membro competente, ossia allo Stato membro che abbia rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo ovvero, se esercente, allo Stato membro in cui sia immatricolato l’aeromobile interessato per l’adozione delle misure di competenza;
d) nel caso di vettore o esercente non comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro ed altresì la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i suddetti requisiti minimi. Della questione viene altresì informato lo Stato competente.
4. Infrazioni reiterate:
In caso di reiterazione delle violazioni suelencate da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la precedente infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo.
L’ENAC valuta altresì l’opportunità di procedere alla revoca della licenza di esercizio.
5. Divieto di decollo:
L’ENAC, ove ritenga che non siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente circolare, vieta il decollo all’aeromobile finché il vettore aereo o l’esercente dell’aeromobile interessato non abbia presentato la prova di una adeguata copertura assicurativa a norma del Regolamento (combinato disposto art. 8, c. 7 del Reg. 785/04 e art. 798 c. nav.).
6. Aggiornamento degli importi delle sanzioni:
A norma dell’art. 7 del d.lgs. 197/2007, gli importi delle sanzioni sopra elencate sono aggiornati mediante applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente, da determinarsi con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Art. 8
Disposizioni abrogative
Il presente Regolamento abroga la Circolare EAL 17 A del 21/12/2011 “Attuazione del Regolamento (CE) 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio”.
Art. 9
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ENAC.
ALLEGATI
- Modello A versione italiano;
- Model A English version;
- Modello B versione italiano;
- Model B English version
MODELLO A
(Carta Intestata della Compagnia Assicuratrice)
(Dati della Compagnia: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell’esercente di aeromobili ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i.
Con il presente documento la società ,
(nome)
in qualità di Compagnia Assicuratrice, regolarmente autorizzata dalla competente Autorità Nazionale di , certifica di aver stipulato la/e seguente/i polizza/e:
(Stato)
Polizza/e n. | |
Contraente | |
Assicurato | |
Durata | dal: al: |
Limiti Geografici | |
Aeromobile: | Tipo: |
Marca di registrazione: | |
MTOM (Kg.): Posti passeggero: come previsto nel manuale di volo | |
Uso: |
Coassicurazione, in qualità di Compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dall’IVASS
Sì |
No |
In caso di Coassicurazione, inserire le relative quote di riparto del rischio assicurato:
Compagnia assicurativa | Quota di riparto del rischio assicurato |
Totale: |
La/e polizza/e include/includono, tra le altre, le garanzie relative alla responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni
di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Regolamento (CE)
n. 785/2004 e s.m.i. e rispetta/rispettano le somme minime di legge così come di seguito specificate:
DSP (Specificare) | per ciascun aeromobile, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione civile |
DSP 250.000 | per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali |
DSP 1.519 | per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali |
DSP 26 | per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali |
Qualora si verificasse un’interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima della scadenza contrattuale della/e stessa/e, la Compagnia Assicuratrice comunicherà tempestivamente all’ENAC l’interruzione o la modifica del/i contratto/i.
Fermo quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i. e dell’art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/e summenzionata/e polizza/e rispetta/rispettano il Regolamento (CE) ed il Codice della Navigazione stessi.
Luogo e data................................................
Timbro della Compagnia Assicuratrice Nome, Qualifica del Responsabile Firma del Responsabile
Lista degli aeromobili assicurati
Tipo Aeromobile | Marca di Registrazione | MTOM (Kg) | Massimale RC Terzi (DSP) | N. Posti Pax | Uso |
Luogo e data................................................
Timbro della Compagnia Assicuratrice Nome, Qualifica del Responsabile Firma del Responsabile
Address Ph.
Fax. e.mail
Insurance Company (Headed paper)
MODEL A
INSURANCE CERTIFICATE
Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004 e s.m.c.
This is to certify that, in our capacity as Insurer, we duly authorized by the competent national
Authority of (State) nr(s)
have placed insurance policy
of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy:
Policy/ies nr.(s) | |
Policy holder | |
Insured | |
Policy period | starting: ending: |
Geographical limitation | |
Insured Airline | Type: |
Trademark: | |
MTOM (Kg.): Passenger seats: As required by the flight manual | |
Use: |
Co-Insurance
Yes |
No |
In case of Co-Insurance, enter the respective shares of the insured risk:
Insurance company | Share of the insured risk. |
Total: |
The policy(ies) include, among others, coverage for the insured’s civil liability towards third-party passengers, baggage, and cargo being transported, including coverage for damages resulting from
war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection. All of this is covered under the terms and conditions specified in the coverage provisions for these risks. The above- mentioned policy(ies) comply with Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, and meet the minimum legal requirements as outlined below:
SDR (To be specified) | For each aircraft, for each event, regarding civil liability towards third parties for damage to persons (in the case of death and/or personal injury) and/or property; to be considered as a sub-limit for each event and in the annual aggregate policy limit for the risks of war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection |
SDR 250.000 | For each passenger, in the case of death and/or personal injury |
SDR 1.519 | For each passenger, for baggage damage during commercial operations |
SDR 26 | For kg., for damage to goods transported during commercial operations |
In the event of an interruption or modification of the aforementioned insurance coverage(s) before the contractual expiration date, the Insurance Company will promptly notify ENAC of the interruption or modification of the contract(s).
Notwithstanding the above, pursuant to and for the purposes of Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, as well as Article 798 of the Navigation Code, it is also certified that the above-mentioned policy(ies) comply with both the Regulation (EC) and the Navigation Code.
Date, ...................................
Stamp of the Insurance Company Name, title of the responsible person Signature of the responsible person
List of insured aircraft
Aircraft Type | Trademark | MTOM (Kg) | Third-party liability coverage limit (SDR) | Nr.(s) passenger seats | Use |
Date, ...................................
Stamp of the Insurance Company Name, title of the responsible person Signature of the responsible person
MODELLO B
(Carta Intestata dell’Intermediario di assicurazione) (Dati dell’Intermediario: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell’esercente di aeromobili ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i.
Con il presente documento la società ,
(nome)
in qualità di Intermediario di assicurazione (broker), regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi nonché autorizzato dalla competente Autorità Nazionale di
, certifica di aver stipulato la/e seguente/i polizza/e in nome e per
(Stato)
conto delle società di assicurazione , che a tal scopo hanno fornito apposita autorizzazione :
Polizza/e n. | |
Compagnia/e assicurativa/e | |
Contraente | |
Assicurato | |
Durata | dal: al: |
Limiti Geografici | |
Aeromobile: | Tipo: |
Marca di registrazione: | |
MTOM (Kg.): Posti passeggero: come previsto nel manuale di volo | |
Uso: |
Coassicurazione, in qualità di Compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dall’IVASS
Sì |
No |
In caso di Coassicurazione, inserire le relative quote di riparto del rischio assicurato:
Compagnia assicurativa | Quota di riparto del rischio assicurato |
Totale: |
La/e polizza/e include/includono, tra le altre, le garanzie relative alla responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Regolamento (CE)
n. 785/2004 e s.m.i. e rispetta/rispettano le somme minime di legge così come di seguito specificate:
DSP (Specificare) | per ciascun aeromobile, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell’aeromobile e insurrezione civile |
DSP 250.000 | per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali |
DSP 1.519 | per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali |
DSP 26 | per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali |
Qualora si verificasse un’interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima della scadenza contrattuale della/e stessa/e, l’Intermediario di assicurazione (broker) comunicherà all’ENAC l’interruzione o la modifica del/i contratto/i.
Fermo quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 785/2004 e s.m.i. e dell’art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/e summenzionata/e polizza/e rispetta/rispettano il Regolamento (CE) ed il Codice della Navigazione stessi.
Luogo e data................................................
Timbro dell’Intermediario assicurativo Nome, Qualifica del Responsabile Firma del Responsabile
Lista degli aeromobili assicurati
Tipo Aeromobile | Marca di Registrazione | MTOM (Kg) | Massimale RC Terzi (DSP) | N. Posti Pax | Uso |
Luogo e data................................................
Timbro dell’Intermediario assicurativo Nome, Qualifica del Responsabile Firma del Responsabile
Address Ph.
Fax. e.mail
Insurance Broker
(Headed paper)
MODEL B
INSURANCE CERTIFICATE
Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004 e s.m.c.
This is to certify that, in our capacity as Insurer Broker, regularly registered in the Single Register of Insurance Intermediaries and authorized by the competent National Authority of (State) it has entered into the following insurance policy(ies) on behalf of and for the account of the insurance company(ies) , which have provided the necessary authorization for this purpose .
Policy/ies nr.(s) | |
Policy holder | |
Insured | |
Policy period | starting: ending: |
Geographical limitation | |
Insured Airline | Type: |
Trademark: | |
MTOM (Kg.): Passenger seats: As required by the flight manual | |
Use: |
Co-Insurance
Yes |
No |
In case of Co-Insurance, enter the respective shares of the insured risk:
Insurance company | Share of the insured risk. |
Total: |
The policy(ies) include, among others, coverage for the insured’s civil liability towards third-party passengers, baggage, and cargo being transported, including coverage for damages resulting from war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection. All of this is covered
under the terms and conditions specified in the coverage provisions for these risks. The above- mentioned policy(ies) comply with Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, and meet the minimum legal requirements as outlined below:
SDR (To be specified) | For each aircraft, for each event, regarding civil liability towards third parties for damage to persons (in the case of death and/or personal injury) and/or property; to be considered as a sub-limit for each event and in the annual aggregate policy limit for the risks of war, terrorism, aircraft piracy, sabotage, illegal hijacking, and civil insurrection |
SDR 250.000 | For each passenger, in the case of death and/or personal injury |
SDR 1.519 | For each passenger, for baggage damage during commercial operations |
SDR 26 | For kg., for damage to goods transported during commercial operations |
In the event of an interruption or modification of the aforementioned insurance coverage(s) before the contractual expiration date, the Insurance Broker will promptly notify ENAC of the interruption or modification of the contract(s).
Notwithstanding the above, pursuant to and for the purposes of Regulation (EC) No. 785/2004 and its subsequent amendments, as well as Article 798 of the Navigation Code, it is also certified that the above-mentioned policy(ies) comply with both the Regulation (EC) and the Navigation Code.
Date, ...................................
Stamp of the Insurance Broker Name, title of the responsible person Signature of the responsible person
List of insured aircraft
Aircraft Type | Trademark | MTOM (Kg) | Third-party liability coverage limit (SDR) | Nr.(s) passenger seats | Use |
Date, ...................................
Stamp of the Insurance Broker Name, title of the responsible person Signature of the responsible person