Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL CIRCOLO CULTURALE “XXXXXXX XXXXXX” PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO MONOTEMATICO DELL’ANTIQUARIATO DENOMINATO “IL TROVATORE”
L’anno 2013, addì in Busseto, nella Residenza Municipale
TRA
IL COMUNE DI BUSSETO, con sede in Xxxxxxx (Xx), xxxxxx X. Xxxxx x. 00, Codice Fiscale 00170360341, rappresentato da
E
IL CIRCOLO CULTURALE “XXXXXXX XXXXXX”, con sede in Xxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale 91039560346 – Partita IVA 02622830343
PREMESSO
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale è stata decisa l’istituzione di un mercato monotematico dell’Antiquariato denominato “Il Trovatore” ed è stato approvato il regolamento per la disciplina dello stesso;
- che l’Amministrazione Comunale non disponendo di personale e mezzi necessari per provvedere direttamente alla gestione del mercato ravvisa la convenienza di avvalersi di associazione presente sul territorio comunale;
- che tale Associazione è stata individuata nel Circolo Culturale Pasini;
- che la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, all’art. 4, ha stabilito che ai Comuni compete la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio e che nell’ambito di tali funzioni - b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative, di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro – Loco e di altri organismi operativi sul territorio.-
- che la L. 7 dicembre 2000, n. 383 prevede che i Comuni possono stipulare convenzioni
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Mediante la presente convenzione il Comune di Busseto, come sopra rappresentato, affida al Circolo Culturale “A. Pasini”, che nella persona del suo legale rappresentante, accetta la gestione dei servizi nelle aree di Mercato, ad eccezione delle funzioni istituzionalmente svolte dal Comune, la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all’incremento ed alla qualificazione della manifestazione – mercato denominato “Il Trovatore”, che si effettua la seconda domenica di ogni mese, da febbraio a dicembre compresi.
Art. 2
1. I servizi di mercato oggetto di affidamento sono i seguenti:
a) assegnazione materiale dei posteggi, nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. del e dalla normativa vigente;
b) verifica delle presenze e assenze degli assegnatari dei posteggi di cui si provvederà a trasmettere al Comune l’elenco delle presenze entro l’Edizione del mese successivo;
c) rilevazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale) degli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e per la vendita di che risultino presenti per la prima volta. Il cui elenco sarà trasmesso al Comune di Busseto, entro il mese successivo;
d) riscossione del canone di concessione del suolo pubblico secondo la tariffa determinata dal Comune con obbligo per il Circolo Culturale Pasini di effettuare il versamento in Tesoreria Comunale della somma pari al 10% del canone riscosso, entro il mese successivo lo svolgimento della manifestazione;
e) tenuta di appositi registri delle assegnazioni dei posteggi in cui dovranno essere registrate le presenze dei commercianti e degli espositori al fine della compilazione della graduatoria. L’associazione dovrà tenere a disposizione degli espositori e di chiunque ne abbia interesse le planimetrie dell’area del mercato con le indicazioni dei posteggi e la relativa numerazione.
Art. 3
1. Allo scopo di garantire compiutamente l’espletamento dei servizi del mercato, il Circolo Culturale “A. Pasini” si impegna a mantenere una sede convenientemente attrezzata, garantendo la sua apertura al pubblico in coincidenza dell’espletamento del mercato e negli altri giorni un’adeguata reperibilità presso la stessa in orari predeterminati.
2. Il Circolo Culturale “X. Xxxxxx” si impegna a mantenere in servizio, in concomitanza con lo svolgimento del mercato, il personale occorrente, che deve essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, che costituisce legittimazione all’esercizio delle funzioni oggetto di affidamento.
3. Il concessionario sarà ritenuto responsabile del corretto svolgimento del mercato esercitando altresì una preventiva attività di verifica e controllo sui dati che trasmetterà all’Ufficio Comunale competente in ordine ai requisiti richiesti agli operatori stessi dalle normative in materia.
4. I posteggi rimasti liberi dopo l’assegnazione ai commercianti su aree pubbliche potranno essere destinati, nella misura massima di n. 30 posteggi all’esposizione di oggetti da parte di hobbisty che desiderano provvedere allo scambio e/o all’esposizione degli stessi, senza procedere alla vendita.
Ogni partecipante deve esporre un cartello ben visibile sul quale compaia la scritta: “commerciante” oppure “hobbista”.
5. Il concessionario dovrà organizzare in ogni particolare il mercato, assumendosene ogni responsabilità civile ed amministrativa, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare delle disposizioni in materia di sicurezza esonerandone a tutti gli effetti l’Amministrazione Comunale concedente. In particolare dovrà essere posta attenzione alla qualità dei prodotti posti in vendita che devono rispettare le caratteristiche dei prodotti d’”antiquariato, cose vecchie ed usate” ed “oggetti da collezione”, come dettagliatamente indicati nel vigente regolamento.
Art.4
1. Il Circolo Culturale “X. Xxxxxx” con i proventi del Mercato si obbliga:
- ad effettuare la pubblicità a mezzo radio, televisione e stampa, del Mercato e di tutte le iniziative e manifestazioni svolte in collaborazione col Comune;
- a promuovere iniziative volte ad incentivare il turismo locale e finalizzate a sostenere manifestazioni di carattere locale, quali mostre, manifestazioni, concerti.
2. Alla fine di ogni anno di affidamento del Mercato, Il Circolo Culturale “X. Xxxxxx” si impegna a presentare un rendiconto delle entrate e delle spese del Mercatino, da cui risulti l’utilizzo dei proventi per l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
3. Il Comune, al termine dello svolgimento del mercato, si fa carico degli oneri relativi alla pulizia delle aree.
Art. 5
Il Circolo Culturale “X. Xxxxxx” si impegna ad assicurare i propri aderenti che prestano le attività oggetto della presente convenzione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Il Circolo Culturale “X. Xxxxxx” dichiara di ben conoscere il Regolamento del Mercato dell’Antiquariato e la normativa vigente che si impegna a rispettare.
L’inosservanza da parte del concessionario, anche di una sola delle condizioni previste nella convenzione comporterà:
1) l’applicazione di penalità determinate dalla Giunta Comunale fino ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell’inadempienza,
2) la revoca della convenzione nei seguenti casi:
a) reiterato mancato pagamento delle somme dovute alle date prescritte,
b) continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione delle manifestazioni che verranno contestate per iscritto all’interessato
c) conferimento di servizio a terzi.
Art. 7
In caso di difformità tra quanto regolamentato e quanto previsto dalle leggi in vigore, si farà riferimento alla normativa in ordine di prevalenza.
Per motivi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse o comunque per motivi valutati prevalenti dal Sindaco, il mercato può essere sospeso con apposita ordinanza.
Il concessionario potrà recedere dal presente accordo salvo preavviso di 60 giorni da comunicare all’altra parte con lettera raccomandata con obbligo dello stesso di informare gli operatori con lettera raccomandata.
La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2016, e potrà essere oggetto di rinnovo con apposito e successivo atto.
Fatto, letto, sottoscritto
Il Presidente del Circolo Pasini Xxxx. Xxxx Xxxxx
L’Amministrazione Comunale