CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L’ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.
Tutto Casa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L’ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.
Il presente SET INFORMATIVO, composto da:
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
TUTTO CASA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Modello MULTI57171 – Ed. 01/2019
1. GLOSSARIO | pag. | 4 |
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE | pag. | 8 |
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO E GLI ALTRI DANNI ALLA PROPRIETÀ | pag. | 10 |
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA | pag. | 14 |
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | pag. | 17 |
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE | pag. | 20 |
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA | pag. | 23 |
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI | pag. | 28 |
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | pag. | 33 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1. GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.
ACQUA CONDOTTA
Xxxxxxxxxxx di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
ANIMALI DOMESTICI
Animali da sella, da cortile e da casa.
ARREDAMENTO
Mobilio in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti portatili di allarme, nonché quanto d’uso di casa e personale. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.
Qualora non assicurata la partita fabbricato sono compresi gli impianti ad esclusivo uso di condizionamento dei locali relativi all’abitazione indicata nella scheda di polizza.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
BOX AUTO
Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.
È compreso il box auto separato dall’abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all’art. 3.1 “Oggetto dell'assicurazione”, purché destinato principalmente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.
CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi del fatto dannoso relativamente alla sezione Tutela legale.
CENTRALE OPERATIVA
La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste nell’apposita sezione.
CONTENUTO
L’insieme delle cose poste nei locali, la cui ubicazione è indicata in polizza, inerenti l’abitazione e l’eventuale annesso ufficio privato, ed ascrivibili alle seguenti voci riportate nelle definizioni:
– arredamento, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione;
– lastre stabilmente collocate su vetrine, mobili ed arredamento in genere;
– oggetti pregiati;
– gioielli e preziosi;
– valori.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto.
COSE (RELATIVAMENTE ALLA SEZ. R.C.G.)
Oggetti materiali e animali.
DIMORA ABITUALE
L’abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari, oppure il locatario e i suoi familiari, dimorano in modo continuativo, classificata come segue:
tipo A: appartamento facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato. Oppure, un fabbricato composto da almeno tre appartamenti aventi ingressi indipendenti;
tipo B: fabbricato isolato, villa unifamiliare o bifamiliare, ciascuna con proprio accesso dall’esterno.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
DIMORA SALTUARIA
L’abitazione tenuta a disposizione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari, oppure il locatario e i suoi familiari, dimorano in modo non continuativo.
EFFETTI PERSONALI
Valori, gioielli e preziosi e oggetti, il tutto di solo uso personale, indumenti e relativi accessori, portati indosso secondo le rispettive destinazioni o a portata di mano dell’Assicurato o dei suoi familiari.
Non sono considerati effetti personali: biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti, attrezzi per la pratica di sport.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.
ESTORSIONE
Sottrazione delle cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare le cose assicurate; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all’interno dei locali dell’abitazione.
EVENTO
Relativamente alla sezione Assistenza il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
FABBRICATO
L’intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi: piscine con relativi impianti ad uso familiare ed altri impianti sportivi ad uso familiare, cantine, tettoie, box auto, centrale termica o caldaia murale, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, serramenti, lastre, opere di fondazione od interrate, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, idrici (compresi i raccordi agli elettrodomestici), termici, tecnici e installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi e purché ancorati ai muri:
– impianti di riscaldamento e condizionamento,
– citofoni, videocitofoni,
– impianti di allarme,
– antenne radio telericeventi e satellitari ,
– impianti solari termici e impianti fotovoltaici al servizio del fabbricato,
– tende.
Limitatamente alla sezione Incendio e altri danni alla proprietà:
• sono esclusi: l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché se interrate tutte le tubazioni e condutture idriche e parte di impianti idrici, e quanto compreso nella definizione di contenuto.
Limitatamente alla sezione Responsabilità civile:
• la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant’altro di simile nulla escluso od eccettuato.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato
costituenti proprietà comune.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti acauseaccidentali.
FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GIOIELLI E PREZIOSI
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni di oggetti preziosi. Inoltre, orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore a euro 2.500.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LASTRE
Le lastre di cristallo o vetro comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni, specchi.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
NATANTI
Le unità indicate dalla legge 8/08/1994 n. 498 e successive modifiche e/o integrazioni.
OGGETTI PREGIATI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi gioielli e preziosi), raccolte e collezioni di oggetti non preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
RAPINA
Sottrazione delle cose assicurate mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE
Regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
La parte di danno, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SERRAMENTI
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate, serrande). Si intendono espressamente compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.
SERRATURE
Dispositivi in grado di riconoscere un codice di accesso che consentono la chiusura dei serramenti; sono equiparati i lucchetti e gli altri congegni manovrabili solo dall’interno quali catenacci e ferri morti.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l’assicurazione.
Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.
TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE
Sottrazione di denaro dell’Assicurato mediante artifici che inducano la vittima all’errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all’abitazione assicurata.
Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:
– che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all’esecuzione del raggiro
– che comportino da parte dell’Assicurato l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.
VALORE ALLO STATO D’USO
1. per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente;
2. per il contenuto dell’abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.
VALORE A NUOVO
1. per il fabbricato: la spesa necessaria al momento del sinistro per l’integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell’area;
2. per il contenuto dell’abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico.
VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.
VALORE NOMINALE
Il valore riportato dal titolo.
VALORI
Denaro, carte valori e titoli di credito.
VEICOLI
I mezzi indicati dall’Art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni).
VIAGGIO
Relativamente alla sezione Assistenza qualunque località oltre 50 Km. dal comune di residenza dell’Assicurato.
NORME GENERALI Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nell’apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l’unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contrente di pagare tale premio annuo in due rate uguali.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C.
ART. 2.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 X.X.
XXX. 0.0 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 2.7 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Condizioni di Assicurazione NORME GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 2.8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da Associazioni, Enti o Società. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
ART. 2.10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT
Qualora venga indicato “SI” nella casella “Indicizzazione” della scheda di polizza è operante la seguente norma:
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall’I.S.T.A.T.
Nell’attribuire i seguenti significati convenzionali:
1. al termine “INDICE”: l’indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall’I.S.T.A.T.;
2. al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell’ultima modifica contrattuale;
3. al termine “NUOVO INDICE”: l’ultimo indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4. al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”: l’indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro,
si conviene che:
a. i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra “INDICE DI ACCADIMENTO” e “INDICE BASE”;
b. il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra “NUOVO INDICE” e “INDICE BASE”, identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine “Coefficiente di adeguamento”.
ART. 2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,valgono le norme di legge.
ART. 2.12 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
- PREMIO UNICO
Qualora l’assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:
– sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
– il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l’intera durata contrattuale;
nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio netto pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all’assicurazione le necessarie modifiche in relazione all’individuazione del nuovo beneficiario designato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO E ALTRIDANNI ALLA PROPRIETÀ
ART. 3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate con le partite di polizza, anche se non di proprietà dell’Assicurato, causati da un qualunque evento non espressamente escluso.
La copertura assicurativa opera a condizione che i fabbricati siano adibiti per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili o uffici. Inoltre i fabbricati devono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture.
In caso di abitazione data in locazione, in comodato o in uso a terzi, il contenuto assicurato è esclusivamente quello di proprietà del Contraente.
ART. 3.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
1. fino a concorrenza dei primi 250 euro. Tale franchigia non viene applicata sui danni conseguenti a:
incendio, azione meccanica del fulmine, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori;
2. conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, xxxxxx, a meno che i danni non siano di incendio o atti vandalici nel qual caso sono compresi in garanzia;
3. da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti;
4. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente o dei conviventi dell’Assicurato, salvo il caso si tratti di figli minori conviventi;
5. causati direttamente da animali;
6. causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio;
7. causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione;
8. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
9. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
11. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;
12. a cose mobili all’esterno dei locali assicurati se non provocati da incendio, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere. I danni subiti dalle tende esterne, purché rigidamente ancorate al fabbricato, sono compresi in garanzia con uno scoperto del 30% con il minimo di 250 euro;
13. indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
14. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
15. da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle verificatesi in occasione di traslochi;
16. causati da impianti di irrigazione;
17. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
18. a valori, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
19. per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 25.000:
– per singolo oggetto pregiato;
– per gioielli e preziosi;
20. da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno;
21. da acqua piovana, in eccedenza a 2.500 euro per sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni al contenuto ed alle parti interne dei fabbricati sino alla concorrenza delle somme assicurate rispettivamente per il fabbricato e il contenuto se l’acqua penetra direttamente attraverso rotture , brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
22. da allagamenti, in eccedenza a 2.500 euro per sinistro, intendendosi per allagamento la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
23. causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
24. conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causati da sovraccarico di neve in eccedenza al 30% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
25. da contaminazione provocata da:
– sostanze chimiche e biologiche;
– virus informatici di qualsiasi tipo;
26.fino alla concorrenza del 10% del danno con il minimo di 250 euro per eventi atmosferici, intendendosi per tali i dannicausatialle cose assicurate dauragano, bufera, tempesta, vento e cose daesso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
ART. 3.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Ulteriori garanzie, sempre operanti, a completamento della copertura della presente sezione.
1. RICERCA DEL GUASTO. Qualora sia assicurato il fabbricato, la Società, in caso di fuoriuscita di acqua o gas a seguito di rottura accidentale di impianti del fabbricato, rimborsa:
a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di impianti;
b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato alla partita fabbricato con il massimo di euro 2.500 e previa detrazione di euro 150.
2. FURTO DI SERRAMENTI E GUASTI AGLI STESSI. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto fino alla concorrenza di euro 2.500.
3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO. La Società indennizza i costi per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo.
4. RIMBORSO FORFETTARIO. La Società rimborsa complessivamente, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo, fermo quanto previsto all’Art. 8.12, le spese sostenute e documentate per:
a. mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
b. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà eventualmente scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito;
c. trasferimento e soggiorno in albergo per l’Assicurato e i suoi familiari, in caso di inagibilità dei locali;
d. rimozione e ricollocamento del contenuto, resosi necessario per la riparazione dei locali.
Inoltre la Società rimborsa fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
e. i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi preziosi e valori) dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, facenti parte del contenuto dell’abitazione, e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei. La presente estensione è operante qualora si assicuri una dimora abituale.
ART. 3.4 RIDUZIONI FACOLTATIVE DI GARANZIA
Le riduzioni sono operanti solo se esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza.
A. EVENTI SPECIALI
L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art. 3.2, i danni causati da:
1. tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato;
2. atti di terrorismo;
3. eventi atmosferici, intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
4. acqua piovana e allagamenti;
5. esplosione di ordigni esplosivi;
6. acqua condotta.
B. ALTRI EVENTI NATURALI
L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art.3.2, i danni:
1. conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.
2. causatiagli enti assicurati daspargimentod’acquaconseguenteallarotturadicondutturedel fabbricato
causato da gelo.
C. RICERCA DEL GUASTO
L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art.3.2, i danni relativi a spese di ricerca del guasto e ripristino del fabbricato, come previsto all’Art. 3.3;
D. ALTRI DANNI
L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art.3.2, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
ART. 3.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata:
1. sul fabbricato: per il valore a nuovo;
2. sul contenuto: per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d’uso.
Fanno eccezione:
• oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore commerciale;
• valori, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore nominale.
ART. 3.6 BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 3.7 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art.1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 3.8 TRASLOCO
In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 10 giorni.
ART. 3.9 RICORSO TERZI
(La garanzia è operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza).
La Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974
n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 C.C.
ART. 3.10 RISCHIO LOCATIVO
(La garanzia è operante qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza).
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, considerati con il valore allo stato d’uso.
ART. 3.11 FORMA DI GARANZIA – PARTITE FABBRICATO, CONTENUTO, RISCHIO LOCATIVO
Le garanzie previste dalla presente sezione sono prestate a primo rischio assoluto per le partite Fabbricato, Contenuto, Rischio locativo, qualora indicato espressamente nella scheda di polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA
ART. 4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto, anche se non di proprietà dell’Assicurato, posto all’interno dei locali dell’abitazione indicata in polizza, dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa.
La copertura assicurativa opera a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, il tetto o il solaio devono essere costruiti in cemento armato, laterizi, vetrocemento armato. Inoltre, le aperture verso l’esterno dei locali, poste a meno di mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, devono essere efficacemente protette da serra- menti. In assenza di persone all’interno dei locali, i serramenti devono essere chiusi con serrature.
In caso di abitazione data in locazione, in comodato o in uso a terzi, il contenuto assicurato è limitato ad
arredamento ed oggetti pregiati esclusivamente di proprietà del Contraente.
In caso di dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica per ogni sinistro uno
scoperto del 20%.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 4.2 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
1. conseguenti o verificatisi in occasione di:
– incendio, esplosione anche nucleare, scoppio;
– eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine;
– terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
– tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
– atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, o da persone che abitano con l’Assicurato e/o da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
3. in caso di furto delle cose assicurate, fino al 20% del sinistro indennizzabile (scoperto 20%):
– qualora non venga riscontrata effrazione di pareti, tetti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell’abitazione;
– qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.
4. dovuti a truffa, appropriazione indebita o ammanchi;
5. conseguenti a smarrimento;
6. causati da atti vandalici non commessi in occasione di furto, tentato furto, xxxxxx e xxxxxx;
7. a cose mobili all’aperto;
8. a veicoli a motore, natanti e loro parti;
9. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
10. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
11. per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 25.000, per singolo oggetto pregiato;
12. per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 15.000, complessivamente per gioielli e preziosi;
Condizioni di Assicurazione SEZIONE FURTO E RAPINA
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
13. per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 2.500 per
valori;
14. avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi incustoditi, qualora l’assicurazione riguardi una dimora abituale. Relativamente a gioielli, preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
15. a gioielli e preziosi, valori, raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari, qualora l’assicurazione riguardi una dimora saltuaria.
ART. 4.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Ulteriori garanzie, sempre operanti, a completamento della copertura della presente sezione.
1. SOTTRAZIONE DI BENI ALL’ESTERNO DEI LOCALI ASSICURATI
In caso di sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento degli effetti personali, all’esterno dell’ abitazione indicata in polizza, l’Assicurato verrà indennizzato fino a euro 1.000.
La presente garanzia opera in tutto il mondo.
2. SOTTRAZIONE DI BENI NEI LOCALI DI VILLEGGIATURA
La presente estensione è operante solamente qualora si assicuri una dimora abituale.
In caso di sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate alla partita contenuto, poste in locali di villeggiatura non identificati in polizza, ubicati entro i confini dei Paesi Europei, l’Assicurato verrà indennizzato fino al 20% della somma assicurata alla partita contenuto. Le percentuali previste all’Art. 4.2.11, 12 e 13 relative a oggetti pregiati, gioielli e preziosi, valori sono pertanto da calcolarsi con riferimento al predetto limite del 20%.
3. TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE
La garanzia opera purchè il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.
In caso di truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare, la Società rimborsa i danni materiali e diretti fino ad un massimo di euro 1.000 per sinistro.
4. ASSICURAZIONE NEI MEZZI DI CUSTODIA
Esclusivamente in caso di furto, qualora oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori siano riposti in mezzi di custodia o casseforti i limiti di indennizzo previsti all’Art. 4.2 paragrafi 11, 12, 13 si intendono così modificati:
– Il limite per ogni singolo oggetto pregiato di euro 25.000 si intende elevato a euro 50.000;
– Il limite per gioielli e preziosi di euro 15.000 si intende elevato a euro 30.000;
– Il limite per valori di euro 2.500 si intende elevato a euro 5.000.
Questa estensione di garanzia è operante solo se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura o scasso.
5. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
In caso di guasti cagionati dai ladri ai locali ed a serramenti e serrature dell’abitazione indicata in polizza, a seguito di furto consumato o tentato, l’Assicurato verrà indennizzato fino a euro 5.000.
6. RIMBORSO FORFETTARIO.
La Società rimborsa complessivamente, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo, fermo quanto previsto all’Art. 8.12, le spese sostenute e documentate per:
a. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà eventualmente scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito;
b. costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti;
c. l’installazione o miglioramento di blindature, serrature, inferriate, impianti di allarme al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 4.4 RIDUZIONI FACOLTATIVE DI GARANZIA
Le riduzioni sono operanti solo se esplicitamente richiamate sulla scheda di polizza.
A. RIDUZIONE DELLA COPERTURA PER GIOIELLI E PREZIOSI
Il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 15.000 previsto all’Art. 4.2.12 si intende ridotto al 25% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000.
Relativamente a gioielli e preziosi, si intende abrogato quanto previsto all’Art.4.3.4 “Assicurazione nei mezzi di custodia” .
B. ELIMINAZIONE DELLA COPERTURA PER GIOIELLI E PREZIOSI
L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art. 4.2, i danni a gioielli e preziosi. Relativamente a gioielli e preziosi, si intende abrogato quanto previsto all’Art.4.3.4 “Assicurazione nei mezzi di custodia”.
ART. 4.5 ESTENSIONE DELLA GARANZIA DI SOTTRAZIONE DI BENI ALL’ESTERNO DEI LOCALI ASSICURATI
La presente garanzia opera in tutto il mondo e in aumento alla condizione aggiuntiva 1, sempre operante.
La garanzia è operante solamente qualora venga valorizzata la relativa partita sulla scheda di polizza.
In caso di sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento degli effetti personali, avvenuti all’esterno dell’abitazione indicata in polizza, l’Assicurato verrà indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata, col massimo del 10% per i valori.
La Società rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, resesi necessarie dalla loro sottrazione.
La garanzia non vale:
– per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell’evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;
– per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi della persona derubata.
ART. 4.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo, con il limite del doppio del valore allo stato d’uso. Fanno eccezione:
• oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore commerciale;
• valori, sui quali l’assicurazione è prestata per il valore nominale.
ART. 4.7 TRASLOCO
In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di 10 giorni.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società tiene indenne il Contraente e i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri parenti) e “il convivente di fatto” (e relativi figli, se conviventi), di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, avvenuti in tutto il mondo, per:
– morte e lesioni personali
– distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di fatti verificatisi:
– nell’ambito della vita privata e di relazione,
– in riferimento alla proprietà delle unità immobiliari costituenti la dimora abituale e/o dimora saltuaria dell’Assicurato.
L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto, anche doloso, di figli minorenni ediminori anchese in affidamento temporaneo, di addetti ai servizi domestici edi collaboratori familiari in genere nell’espletamento delle loro mansioni svolte per conto del Contraente.
Qualora l’abitazione sia locata a terzi la garanzia si intende operante solo per la proprietà del contenuto assicurato e la proprietà e conduzione del fabbricato indicato nella scheda di polizza.
ART. 5.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
b. ove l’Assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;
c. le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all’Art. 5.4.1.
ART. 5.3 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
1. da atti dolosi;
2. derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. derivanti da attività professionali o da altre attività retribuite svolte dall’Assicurato o di attività ricreative, di volontariato ed altre attività non retribuite che comportino mansioni di tipo organizzativo;
4. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
5. da furto;
6. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente all’Art. 5.4.2;
7. alle cose e agli animali che l’Assicurato o le persone di cui egli deve rispondere, abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
8. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
9. derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici;
10. derivanti dalla proprietà e uso di animali domestici fino alla concorrenza dei primi 100 euro;
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
11. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a remi o a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 o con motore ausiliario, aereomobili di qualsiasi tipo. Questa esclusione non si applica ai danni derivanti dall’uso e proprietà di mezzi di locomozione a motore elettrico per portatori di handicap.
12. derivanti da esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione se al momento del sinistro i locali risultano locati a terzi o comunque abitati a qualsiasi titolo da terzi;
13. derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni; lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. Questa esclusione non si applica ai danni derivanti dalla committenza dei lavori;
14. derivanti da infiltrazioni, spargimenti d’acqua e rigurgiti di fogna a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali e in ogni caso fino alla concorrenza dei primi 100 euro. Questa esclusione non si applica ai danni derivanti dalla conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o la dimora saltuaria;
15. derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
16. derivanti da inquinamento o contaminazione dell’atmosfera, di acque e di terreni;
17. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
ART. 5.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Ulteriori garanzie a completamento della copertura della presente sezione, sempre operanti salvo quanto previsto all’Art. 5.5.
La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni:
1. subiti, limitatamente ai casi di morte o lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere, durante l’espletamento delle mansioni svolte a favore del nucleo familiare assicurato, comprese le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare per rivalse INAIL e/o INPS. Questa garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, salvo che l’inosservanza di detti obblighi derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge;
2. causati da incendio, esplosione o scoppio:
– a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
– di ciclomotori, motocicli, natanti di lunghezza non superiore a mt. 6,50, tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, di proprietà dell’Assicurato, esclusi i rischi contemplati dall’assicurazione obbligatoria di “Responsabilità civile autoveicoli”. Sono compresi i danniai locali di terzi in cui dettimezzirisultino in rimessa, ancheseinconsegnaocustodiadell’Assicurato;
3. qualora l’abitazione sia locata a terzi, l’assicurazione di Responsabilità civile è estesa a favore del conduttore, che assume la figura di Assicurato, relativamente alla conduzione e ordinaria manutenzione dei locali e dell’arredamento ivi esistente.
4. cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, contro la volontà dei genitori, di veicoli a motore e
natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge, a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C. La garanzia è operante:
– per rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di Assicurazione o Fondo di garanzia ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 in caso di eccezioni inopponibili al terzo, o di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione;
– relativamente ai veicoli a motore e natanti, di proprietà di terzi per le richieste di somme eccedenti il massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
– per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.
La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell’Assicurato, all’esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del premio;
5. cagionati a terzi nella qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo stesso, al guidatore ed ai trasportati.
Il risarcimento verrà effettuato, relativamente ai danni previsti ai precedenti paragrafi 2, 4 e 5, previa detrazione del 10% con il minimo di euro 250.
ART. 5.5 RIDUZIONE FACOLTATIVA DI GARANZIA
La riduzione è operante solo se esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza.
A. RIDUZIONE DI GARANZIA
L’assicurazione non comprende le garanzie previste ai paragrafi 4 e 5 dell’Art. 5.4.
ART. 5.6 GARANZIA OPZIONALE “BED AND BREAKFAST”
La presente garanzia è operante esclusivamente qualora venga evidenziata sulla scheda di polizza.
La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.3, al risarcimento dei danni da lesioni a persona, subiti dagli ospiti nell’ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dalle normative vigenti in materia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (in seguito denominata ARAG) in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
• fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
• mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx
• fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449.
ART. 6.1 PERSONE ASSICURATE
Le garanzie vengono prestate all’Assicurato/Contraente e, se con lui conviventi, al coniuge, al convivente di fatto, ai loro ascendenti e discendenti e ad ogni altro parente come risultante dal certificato di stato di famiglia.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
ART. 6.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente sezione e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all’Art. 6.3.
Tali oneri sono:
– le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
– le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
– le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 8.18 comma 4;
– le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’Art. 8.18 comma 5;
– le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
– le spese di giustizia;
– il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’ Art. 9.3 comma 3.
ART. 6.3 CASI ASSICURATIVI
Le garanzie vengono prestate nell’ambito della vita privata, del lavoro dipendente, della proprietà e conduzione dell’abitazione e valgono per:
a. l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
Condizioni di Assicurazione SEZIONE TUTELA LEGALE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
c. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore
in lite sia superiore a euro 100 ed inferiore a euro 52.000;
d. controversie relative a diritti reali o locazione dell’unità immobiliare costituente la dimora abituale o
dimora saltuaria dell’Assicurato purché direttamente utilizzata da Lui;
e. controversie relative a rapporti di lavoro con i collaboratori domestici in genere regolarmente assunti;
f. controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
g. l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati su veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici;
h. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
i. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto al punto 6 dell’Art. 6.4, la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
ART. 6.4 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
1. per vertenze concernenti:
a. qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall’esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
b. immobili di proprietà non costituenti la dimora abituale o dimora saltuaria dell’Assicurato;
c. il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
d. il diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
2. per la proprietà e la circolazione stradale relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria (escluso quanto previsto all’Art. 6.3 - punto g.;
3. in procedimenti penali per mancato rispetto dell’Art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), dell’Art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), o dell’Art. 189 comma 1 (comportamento in caso di incidente) del nuovo Codice della Strada;
4. per contratti di compravendita e/o permuta di immobili e di ricostruzione ex-novo compresi quelle inerenti contratto di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
5. nei casi insorgenti da contratti che nel momento della decorrenza dell’assicurazione fossero stati già disdetti o dei quali fosse già stata chiesta la rescissione, risoluzione o modificazione;
6. per vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
7. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
8. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aerei;
10. per fatti dolosi delle persone assicurate;
11. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 12. per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
13. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 6.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente:
a. dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e per i procedimenti penali;
b. trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi assicurati.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
Per inizio del caso assicurativo si intende:
– per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al
risarcimento;
– per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
ART. 6.6 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per tutti i casi assicurativi che insorgano in Europa sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questo territorio. Fanno eccezione le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali per le quali l’assicurazione è valida per i casi assicurati che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA
A norma del Decreto Legislativo n. 175/95 BLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, eroga per conto della Società le prestazioni e i servizi indicati nella presente sezione tramite la sua Centrale operativa.
L’Assicurato che si trovi in difficoltà, a seguito degli eventi specificati nei successivi articoli, per poter usufruire delle prestazioni previste agli articoli da 7.2 a 7.10 deve contattare la Centrale operativa funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno telefonando ai seguenti numeri:
– Telefono dall’Italia:
– Telefono dall’estero: x00 000 0000000
– Fax: 000 0000000
comunicando:
– le proprie generalità
– il numero di polizza
– il tipo di assistenza richiesta
– il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo.
Le informazioni telefoniche previste agli articoli da 7.11 a 7.16 sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali e sono prestate gratuitamente nell’ambito della presente sezione.
ART. 7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Al verificarsi di un evento, la Società fornisce all’Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.
Gli interventi di emergenza di un artigiano devono essere effettuati ai locali facenti parte di fabbricato o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell’Assicurato, che deve essere:
a. indicato nell’ubicazione riportata in polizza,
b. situato in territorio italiano,
c. adibito ad esclusivo uso abitativo.
ART. 7.2 INVIO DI UN IDRAULICO
Qualora sia richiesto dall’Assicurato un intervento di emergenza per la riparazione dell’impianto idraulico, la Centrale operativa provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione di acqua nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b. mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico pertinenti l’abitazione dell’Assicurato; pertanto che non derivi da occlusione della colonna di scarico condominiale.
Sono esclusi:
• per i casi a. e b. gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
• Per il caso c. la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
ART. 7.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale operativa provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
ART. 7.4 INVIO DI UN FABBRO
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti di un fabbro, la Centrale operativa provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a. smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibili l’accesso ai locali dell’abitazione;
b. scasso di serramenti, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
ART. 7.5 INVIO DI UN VETRAIO
Qualora l’abitazione dell’Assicurato necessiti un intervento sui vetri esterni dei locali, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale operativa, provvede all’invio di un artigiano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250 per evento.
La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita. Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
ART. 7.6 INVIO DI UNA COLLABORATRICE FAMILIARE
Qualora, a seguito di incendio o di furto regolarmente denunciata alle Autorità, i locali indicati in polizza necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Centrale operativa, provvede all’invio di una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 250 per evento da usufruire in non più di 3 giorni.
ART. 7.7 INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA
Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità e a seguito di richiesta di intervento alla Centrale operativa di cui agli Artt. 7.4 e 7.5, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Centrale operativa, organizza la vigilanza dei locali indicati in polizza con l’invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 250 per evento.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 7.8 SPESE DI ALBERGO
Qualora l’abitazione dell’Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti agli articoli da 7.2 a 7.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di euro 300 per evento.
L’Assicurato nel caso in cui la Centrale operativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.
ART. 7.9 RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi uno degli eventi descritti agli articoli da 7.2 a 7.5, oppure un furto, tentato furto, atto vandalico, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, che abbia causato danni ai locali indicati in polizza, tali da rendere necessario il suo rientro anticipato, la Centrale operativa organizza il rientro dell’Assicurato con i seguenti mezzi:
a. un biglietto aereo classe turistica o
b. un biglietto ferroviario di prima classe,
tenendone a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 300 per evento.
Se la Centrale operativa non ha provveduto direttamente ad organizzare il viaggio, l’Assicurato deve conservare il biglietto per il rimborso.
Nei casi in cui l’Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Centrale operativa un’adeguata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.
ART. 7.10 RECUPERO DELL’ANIMALE DOMESTICO
Qualora l’animale domestico dell’Assicurato venga ritrovato ad almeno 50 Km. dalla sua residenza e l’Assicu- rato non sia in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale operativa, metterà a disposizione dell’Assicu- rato i biglietti (aereo, classe economica; ferroviario, prima classe) per consentirgli di raggiungere l’animale e di riportarlo al suo domicilio.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo complessivo di Euro 150 per evento.
La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l’animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.
ART. 7.11 CONSULENZA VETERINARIA PER ANIMALI DOMESTICI
Qualora l’Assicurato, nell’impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:
• consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
• consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
• gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
• consigli di primo soccorso durante il parto;
• consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto),
tramite collegamento telefonico diretto, effettuato tra il Veterinario della Centrale operativa e l’Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.
ART. 7.12 INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Centrale operativa potrà conoscere l’ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 7.13 INFORMAZIONI SUGLI OPERATORI DI SETTORE
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativamente all’ubicazione di:
• Centri medici veterinari;
• Negozi di/per animali;
• Pensioni;
• Allevamenti;
• Centri di addestramento,
telefonando alla Centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
ART. 7.14 INFORMAZIONI LEGALI RELATIVE AGLI ANIMALI DOMESTICI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a:
• danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
• convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
• danni cagionati dagli animali a terzi,
telefonando alla Centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.
La Centrale operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
ART. 7.15 INFORMAZIONI PER VIAGGIARE IN COMPAGNIA DELL’ANIMALE DOMESTICO
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative a:
• possibilità di viaggiare in compagnia dell’animale domestico;
• malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell’animale;
• obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l’espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia,
la Centrale operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l’animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l’Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all’Assicurato le informazioni richieste.
ART. 7.16 INFORMAZIONI TELEFONICHE
a. INFORMAZIONI LEGALI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
– Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/ maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
– Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;
può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.
b. INFORMAZIONI POSTALI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni postali relativamente a:
– corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, vaglia, tariffe e modalità di spedizione; può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.
c. INFORMAZIONI BUROCRATICHE
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:
– Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
– Documenti Personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
– Xxxxx: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa cani, ecc.;
– Rilascio e variazione dei suddetti documenti;
può telefonare alla Centrale operativa per ricevere le informazioni richieste.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 7.17 ESCLUSIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Tutte le prestazioni, fatta eccezione per le prestazioni di cui all’Art. 7.18, sono prestate non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.
Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c. dolo dell’Assicurato.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Ogni diritto nei confronti della Centrale operativa derivante dai Servizi prestati in forza del presente contratto deve essere esercitato a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
La Centrale operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.
ART. 7.18 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale operativa provvede all’invio dello stesso per la preventivazione dei lavori.
In caso di benestare all’esecuzione dei medesimi, il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.) resta a totale carico dell’Assicurato.
ART. 7.19 FACOLTÀ DI VARIAZIONE
La Società si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento la Centrale operativa dandone comunicazione al Contraente.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
SEZIONI INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA PROPRIETÀ - FURTO
ART. 8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 8.3 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 9.1;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 8.4;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 8.2 - lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 8.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:
– per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
– per l’arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle cose
colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
– per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione;
– per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale;
– per i valori: si stima il valore nominale.
ART. 8.5 RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
ART. 8.6 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
– la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
– l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
– il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
ART. 8.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 8.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 8.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.
La regola proporzionale suindicata non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l’eccedenza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 8.9 ANTICIPO INDENNIZZI
(operante per la sezione Incendio e altri danni alla proprietà)
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ART. 8.10 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integral- mente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conser- vare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottra- endo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono, pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 8.11 COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI O FRANCHIGIE
In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.
In caso di coesistenza di più franchigie verrà applicato sul danno una franchigia massima di 250 euro.
ART. 8.12 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 8.13 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Relativamente alla Sezione Incendio - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
1 . entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d’uso;
2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all’importo di cui al punto 1, determina l’ammontare complessivo dell’indennizzo, calcolato in base all’Art. 8.4.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2.4 e 4.2.2.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 8.14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 8.15 PLURALITÀ DI ASSICURATI
La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura degli altri assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.
ART. 8.16 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO
In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro
5.000.000 anche se, per effetto della clausola “Adeguamento automatico ISTAT”, i massimali assicurati risultassero superiori a tale importo.
SEZIONE TUTELA LEGALE
ART. 8.17 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa, deve:
a. informare immediatamente l’Agenzia o la Sede della Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b. conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L’Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 8.18 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Art.. 9.3.
La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.
La nomina di un eventuale perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG. ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell’operato di Legali e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società o ARAG la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
ART. 8.19 RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.
Condizioni di Assicurazione COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 9.1 SEZIONI INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA PROPRIETÀ - FURTO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
3. fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate con l’indicazione del rispettivo valore;
4. fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Società, l’Agenzia ed il numero della presente polizza:
– relativamente ai danni d’incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno;
– relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 5 giorni successivi;
5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1 e 5 - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all’Art. 1914 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
6. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
7. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
8. presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in relazione al sinistro.
L’inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1 - 2 - 4 - 5 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
ART. 9.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di sinistro il Contraente:
1. deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 C.C.;
2. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma 1 ed all’Art. 8.14.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 9.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all’Agenzia o alla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a Lui notificato entro dieci giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un unico legale residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
ART. 9.4 SEZIONE ASSISTENZA
Ogni intervento deve essere richiesto alla Centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa.
Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Centrale operativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi:
– telefonando al
– oppure dall’estero al numero x00 000 0000000
– inviando un telefax al numero 011 7425588
In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l’Assicurato comunichi con precisione:
1) indirizzo e numero telefonico;
2) il tipo di assistenza cui necessita;
3) nome e cognome;
4) numero di Polizza preceduta dalla Sigla ITCA.
Per ottenere il rimborso, tutti i giustificativi ricevute/fatture delle spese anticipate dall’Assicurato, per le prestazioni previste, e altra probante documentazione richiesta dalla Centrale operativa devono essere inviate in originale a: BLUE ASSISTANCE S.p.a. - Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx.
BENVENUTI IN ITALIANA
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Mod. MULTI57171