REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Allegato b)
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Provincia di Frosinone CONTRATTO D'APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – xx.xx. 2019-2020/2020-2021/2021-2022 - CIG
L'anno duemila il giorno del mese di in Isola del Liri (FR) e nella Casa Comunale, avanti di me , Segretario Generale Comunale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000, si sono costituiti:
PER UNA PARTE - il COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, con sede in Via San Xxxxxxxx n. 1, -
Rep. n.del
03036 - Isola del Liri, Codice Fiscale 91000660604, P.I. 00279790604 (di seguito Comune) rappresentato dal Responsabile del Servizio I , nato a ( ) il
C.F. e domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene in questo atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, ai sensi delle vigenti normative, giusto decreto del sindaco nr. del – prot. del
, di seguito denominato “committente”;
E PER L'ALTRA PARTE - la Società …. di seguito per brevità denominata Società … con
sede in …. Via …… n….. C.A.P Partita IVA , Codice Fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di …. n……… rappresentata dal e domiciliato presso la sede della Società,
nella qualità di ……….munito degli idonei poteri a quanto infra, di seguito denominato
“appaltatore”;
comparenti della cui identità e della piena capacità io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Espressamente e spontaneamente le parti soprannominate dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
Premesso che:
− in esecuzione della determinazione del Servizio I – Affari Generali, Personale e Servizi alla Persona n…… del reg. gen. N. del - esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) selezionando l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lettera a) del citato decreto, al conferimento in appalto del servizio di assistenza specialistica scolastica per l’importo complessivo Euro …..;
− tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
− che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali redatti dalla Stazione Unica Appaltante di Frosinone durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, è stata proposta l’aggiudicazione nei confronti della Società ….. in quanto ha presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico ;
− espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice del contratti e gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio I, quale Responsabile Unico del Procedimento, n……. del ……. Reg. gen. N. ………. Del ,
esecutiva in data , l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui
trattasi alla Società ;
− dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC ) protocollo documento n del
……, risulta regolare il versamento dei contributi INPS e INAIL e l’affidatario conferma non essere intervenute modifiche di alcun genere alla data del rilascio;
- CHE con note prot n. ……… in data sono state effettuate le comunicazioni a
tutti i soggetti controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;=================
Oppure
- CHE, ai sensi del c.10 lett.a) dell’art.32 D. Lgs. 18 aprile 2010 n. 50 del non trova applicazione il termine dilatatorio di cui al comma 9, del medesimo articolo;
- (se ricorre il caso) Che servizi in oggetto sono stati consegnati ai sensi dei commi 8 e 13 dell’art.32 del D.lgs. n.50/2016, come da determinazione del Responsabile del Servizio
n° in data e verbale in data agli atti prot, n. ; Che attraverso Banca Dati Nazionale Antimafia in data prot. N. , il Comune
ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di la
comunicazione/informazione di cui all’articolo 87 del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata in data , per cui si può procedere alla stipulazione
In alternativa
(se ricorre il caso) Che attraverso Banca Dati Nazionale Antimafia in data prot. N. , il Comune ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di la comunicazione/informazione di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che a tutt’oggi, non è stata rilasciata, per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si
può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88, comma 4- bis, del decreto legislativo 6 settem-bre 2011 n. 159;
- che l’appaltatore si dichiara edotto del contenuto del piano comunale di prevenzione della corruzione, redatto ai sensi della L. 190/2012, ai sensi del quale (Scheda Misura M11), durante l’esecuzione del presente contratto e per il quinquennio successivo, è fatto divieto per l’appaltatore medesimo di assumere obbligazioni contrattuali in genere con gli amministratori ed i responsabili di servizio del comune di Isola del Liri e loro familiari. L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. i), della legge 190/2012.
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costitutiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Offerta economica, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il Comune di Isola del Liricome sopra rappresentato, affida alla Società ……che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, il Servizio di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili residenti ad Isola del Liri e frequentanti le scuole dellìinfanzia, primara e secondaria di I° grado del territorio e comuni limitrofi per la durata di tre anni scolastici e precisamente 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. L’appalto comprende tutto quanto previsto e descritto nel Progetto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Dalla sottoscrizione del contratto decorre il termine di avvio del servizio è pari a
Il Committentesi riserva l’opzione di prorogare il presente affidamento, per il tempo strettamente necessario, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni offerte in gara o più favorevoli per la stazione appaltante. L’Appaltatore s’impegna
all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.
ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
− Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente servizio, per tutta la durata, ammonta ad Euro …… comprensivo di Euro ,il tutto oltre I.V.A., che sarà corrisposta all’Erario secondo il meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n.190. Il Corrispettivo del servizio è determinato dalla tariffa oraria al netto del ribasso d’asta del % offerto in sede di gara più
IVA, ……………….. Il corrispettivo così determinato è onnicomprensivo e compensa l’appaltatore di ogni onere espresso o implicito inerente e conseguente allo svolgimento del servizio appaltato con i requisiti specificati nel capitolato speciale.
− L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni
fino a un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 del codice, agli stessi xxxxx xxxxxx e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.
ART. 4 – CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla seguente documentazione:
1) Capitolato Speciale d'Appalto (d’ora in avanti C.S.A.) 2) disciplinare di gara, 3) offerta tecnica 4) offerta economica migliorativa.
I documenti di cui alla lettera 1), 2),3) e 4), pur se non materialmente allegati, s’intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e vi sono allegati mediante deposito
nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Stazione appaltante, documenti che l’affidatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente, ad eccezione del capitolato
speciale d’appalto (C.S.A.) ed offerta tecnica ed economica migliorativa che sono stati
controfirmati dai contraenti e vengono allegati al presente atto.
ARTICOLO 5- ARTICOLAZIONE DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente contratto l’espletamento del servizio di assistenza specialistica scolastica come meglio definiti negli artt. 1 del C.S.A. “Oggetto dell’appalto” e l’art. 9 del
C.S.A. “ Modalità di svolgimento del Servizio” e con le modalità operative disposte nello stesso capitolato speciale.L'erogazione del servizio avverrà sulla base del calendario scolastico regionale relativo all’inizio ed alla conclusione delle lezioni stabilito dalla REGIONE LAZIO. ARTICOLO 6- VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 14 del predetto C.S.A. il direttore dell’esecuzione, al quale competono gli adempimenti disposti all’art.23 del citato C.S.A, effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, anche avvalendosi del personale tecnico operante a livello territoriale e in caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società saranno applicate le penalità previste dal successivo articolo 25 riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno alla Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONI DELLE PRESTAZIONI
- L’Appaltatore ……non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente. La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l’Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico dell’Impresa tutti gli
oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
– Sono a carico dell’Appaltatoretutti gli oneri disposti dal Capitolato Speciale d’Appalto; in particolare l’Appaltatoreè responsabile della disciplina e del buon ordine nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di xxxxxxxxxxx.Xx Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del , che potrà venire
sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente
ARTICOLO 9 - PAGAMENTI
Non è dovuta alcuna anticipazione. L’amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore come stabilito dall’art.20 del capitolato tecnico prestazionale. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura. Dovendo tener conto dei termini necessari all’acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva, il termine di pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del presente contratto è concordato in giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pa-gamento verrà
sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre
eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG è Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società è obbligata ad emettere
fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: HO8NJM. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC. Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla Società dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità , della lettera “S”, integrandola eventualmente con il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti Istituti bancari dedicati, anche in via non esclusiva. alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: IBAN ………….. La persona delegata ad operare sui suddetti conti bancari è … .Codice Fiscale ……….. La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso “ l’Agenzia dell’Entrate per la Riscossione.
ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI SOSTITUTIVI
Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arre-trate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contesta-zioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 11- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l’Appaltatoreha presentato polizza fidejussoria della Società ……. emessa in … il ……. con il n……… per l'importo di Euro ……., ai sensi dell'art. 103 del codice. Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ARTICOLO 12 - PENALI
Il Comune, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si riserva di applicare in caso di
inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, nell’Art. 25 del C.S.A.; non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società; l’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committenteha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante
subappalto non autorizzato - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456
C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie ad ulteriore specifica dell’art. 27 del
C.S.A. :
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza; g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Impresa Aggiudicataria, anche a seguito di diffide del Comune; h)interruzione non motivata del servizio;i) - gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara; Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato
a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva; la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti ipotesi: - applicazioni delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; - reiterazione di tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 25 “Penalità previste” del C.S.A.; - inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all’I.A. per porre fine all'inadempimento. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali; la contestazione verrà effettuata tramite PEC. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento; alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni che sono a totale ed esclusivo carico della società; al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, che sarà incamerata senza necessità di autorizzazione della stessa o diffide. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, l’entità del danno subito; tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
(Se ricorre il caso)
ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI ESITO INTERDITTIVO
DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, derivandone per l’effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’inefficacia del contratto medesimo. L’inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui il Comune è a conoscenza dell’eventuale esito negativo dei suddetti controlli. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto della comunicazione interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
- L’Appaltatore , assume la responsabilità di danni a persone o beni, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Isola del Liri da ogni responsabilità al riguardo; essa ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi così come previsto all'art. 18 del C.S.A.,polizza n. ………. rilasciata in data ………… da …………. codice agenzia ………..
con scadenza salvo posticipazioni e/o proroghe. In tal caso l’impresa aggiudicataria
provvederà ad adeguare la garanzia alla diversa scadenza temporale.
L’Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone o beni, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 16 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Isola del Liri, a titolo di corrispettivo
di appalto, può essere effettuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Isola del Liri.
La stazione appaltante riconosce la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ARTICOLO 17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Isola del Liri, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti - il documento di valutazione dei rischi.
ART. 18 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Cassino.
ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società
…….. che, come sopra costituita, vi si obbliga. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La stazione appaltante, ai sensi dell Regolamento U.E. 679/2016 (RGPD), informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Del che richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n facciate e
quanto riportato nella pagina nr , escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona
di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovatolo conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.
Il Committente L’Appaltatore
Il Segretario Generale