B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i bu n a l p é n a l f é d é r a l
T r i bu n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i bu n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2011.8/BB.2011.9
Decisione del 19 maggio 2011 I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Xxxx Xxxxx, Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx, Cancelliera Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Parti
A. CORPORATION, Panama, e
B. LIMITED, Nicosia,
entrambe rappresentate dall’avv. Xxx Xxxxxxxx,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)
Fatti:
A. Il 6 marzo 2009 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in segui- to: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca C. AG di Zurigo, di tre relazioni bancarie, e meglio la relazione n. 1 in- testata alla A. Corporation, Panama, di cui è avente diritto economico D., la relazione n. 2 intestata alla E. Corp., Panama di cui avente diritto economico è F. e la relazione n. 3 intestata alla G. Corporation, Panama, relazione quest’ultima di cui è avente diritto economico H., figlio dell’attuale Presidente della Repubblica dell’J. Nella comunicazione MROS veniva ipotizzato che sulle relazioni bancarie summenzionate sarebbero transitati e confluiti – at- traverso l’interposizione di diverse società di diritto estero – ingenti valori in provenienza dalla società di diritto spagnolo I. SA, Madrid, la quale avrebbe stipulato importanti accordi con la Repubblica dell’J. per l’edificazione di ope- re pubbliche.
B. Il 9 marzo 2009 il MPC ha avviato un’indagine preliminare di polizia giudizia- ria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP nei confronti di H., essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali confluiti sulle relazioni oggetto di segnalazione fossero di origine criminale in quanto pro- vento di attività corruttive effettuate a danno dello Stato J. da parte della
I. SA ed in favore di X., al fine di ottenere la sottoscrizione di contratti con la Repubblica dell’J. o altri indebiti vantaggi. Nell’ambito di tale procedura, il MPC ha ordinato il sequestro delle relazioni bancarie n. 1, n. 2 e n. 3, non- ché, il 30 luglio 2009, della relazione n. 4 presso la banca K. di Lugano inte- stata alla B. Limited, Nicosia, di cui avente diritto economico è X. Xxxxx- stualmente, il MPC ha ordinato l’esecuzione della perquisizione domiciliare nei confronti di X., di F., della società L. AG, Zugo e della fiduciaria M. SA, Lugano, la quale gestiva fiduciariamente le relazioni oggetto di segnalazione.
C. Il 23 giugno 2009 il MROS ha completato la sua comunicazione del 6 marzo 2009 segnalando l’esistenza di una procedura condotta dal Servicio Ejecuti- vo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) spagnolo nei con- fronti della I. SA relativamente a pagamenti indebiti a cittadini di J.
D. Ritenuto il preavviso negativo da parte del Dipartimento federale degli affari esteri in merito alla praticabilità ed agli esiti di una commissione rogatoriale alla Repubblica dell’J., il 17 luglio ed il 4 dicembre 2009 il MPC ha inoltrato una richiesta rogatoriale alle autorità spagnole finalizzata a verificare la natu- ra dei legami contrattuali tra la società I. SA ed i suoi dirigenti da un lato, e X. e le società a lui riconducibili dall’altro.
E. Il 23 marzo 2010 la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid ha trasmesso al MPC gli atti assunti in evasione della rogatoria e, l’8 settembre 2010, ha a sua volta inoltrato un complemento ro- gatoriale da cui si evince che diversi funzionari pubblici e politici della Re- pubblica dell’J., nonché lo stesso H., avrebbero ricevuto delle tangenti da parte di responsabili delle società spagnole appartenenti alla N. (tra cui la
I. SA) per la conclusione di rilevanti contratti per l’esecuzione di opere pub- bliche con l’Ufficio O. (v. act. 7.1). Il 13 gennaio 2011 l’autorità spagnola ha confermato telefonicamente al MPC di possedere dei riscontri indiziari e pro- batori relativamente all’ipotesi di corruzione e alla natura criminale dei fondi transitati sulle relazioni in essere presso istituti bancari elvetici. Il 19/20 gen- naio 2011 il MPC ha quindi inoltrato agli inquirenti iberici un nuovo comple- mento rogatoriale alfine di acquisire gli ultimi riscontri indiziari e probatori raccolti dall’autorità estera.
F. Nel contempo, il 14 ottobre 2010, le reclamanti hanno presentato istanza al MPC affinché procedesse alla chiusura dell’istruzione e all’abbandono del procedimento, subordinatamente al dissequestro dei conti ad esse intestati.
G. Il 21 gennaio 2011 il MPC ha respinto l’istanza delle reclamanti e deciso di continuare con l’istruzione nel procedimento penale a carico di H., mante- nendo il blocco degli averi patrimoniali sequestrati (v. act. 1.1).
H. Con reclamo del 2 febbraio 2011 A. Corporation e B. Limited sono insorte contro la decisione di mantenere il sequestro dei loro conti dinanzi alla I Cor- te dei reclami penali, postulandone l’annullamento (v. act. 1). Le reclamanti sostengono in sostanza che il mantenimento del sequestro risalente al mar- zo 2009 in assenza di seri e concreti indizi di reato sarebbe contrario ai prin- cipi di proporzionalità e di celerità. Ciò a maggior ragione se si considera, così le reclamanti, che la struttura ideata per far transitare il pagamento in provenienza da I. SA sarebbe chiaramente motivata da interessi economici e fiscali.
I. Con risposta dell’8 marzo 2011 il MPC ha chiesto di respingere l’impugnativa e di porre a carico delle reclamanti spese e ripetibili (v. act. 7). In particolare, il MPC ha rilevato che il pagamento da parte di I. SA, effettuato attraverso l’interposizione di diverse società di diritto estero, non aveva un’apparente
ragione economica, ritenuto pure che dette società non erano realmente operative. Oltre a ciò, la ripartizione tra l’indagato e gli altri aventi diritto eco- nomico delle relazioni oggetto di segnalazione non risulterebbe da accordi preventivamente definiti in base alle prestazioni realmente fornite alla I. SA, bensì corrisponderebbe alla partecipazione dei medesimi alla P. SA, B.V.I., società di cui non sarebbe stato possibile verificare l’attività espletata in terri- torio di J.; tale verifica non ha potuto essere effettuata neppure relativamente ai fatti dichiarati dalle persone interrogate né in merito all’esecuzione delle commesse attribuite. Ad ogni modo, risulterebbe comunque anomala la ri- chiesta di una società operante su territorio di J. ed entrata in contatto con organi statali, di essere pagata attraverso versamenti estero su estero con l’interposizione di società di sede, come pure anomalo sarebbe il compenso pattuito nell’ambito del “Business Development & Co-ordination Agreement” sottoscritto tra la società Q. Ltd., Londra (la quale ha a sua volta sottoscritto un “Agency Agreement” con E. Corp.) e la I. SA, pari al 10% del valore della commessa. Il MPC ha pertanto spiegato che, stante l’impossibilità di effettua- re commissioni rogatorie in J., la verifica della legittimità del compenso elar- gito da I. SA ha dovuto essere svolta attraverso una richiesta rogatoriale alle autorità spagnole, autorità queste ultime che avrebbero di conseguenza aperto una procedura penale nei confronti di diverse imprese spagnole tra cui I. SA: sarebbero infatti emersi indizi a carico di rappresentanti delle sum- menzionate imprese secondo cui questi avrebbero corrotto autorità di J. e terzi – incluso X., figlio dell’attuale Presidente – mediante il pagamento di prestazioni di servizio fittizie, per poter giungere alla sottoscrizione di contrat- ti per l’esecuzione di opere pubbliche ed approvvigionamenti con l’Ufficio O. A mente del MPC, per tutti questi motivi si giustificherebbe il mantenimento dei sequestri ordinati.
J. Con replica del 31 marzo 2011, le reclamanti hanno precisato che i fondi provenienti da I. SA sarebbero transitati attraverso Q. Ltd. e E. Corp., e sot- tolineato che l’inchiesta in Svizzera sarebbe stata condotta con una lentezza esasperante avendo ormai compiuto i due anni di indagini; dagli accertamen- ti effettuati sarebbe poi emerso che la struttura su cui sarebbe transitato il pagamento di I. SA avrebbe una sua logica commerciale coerente, intesa ad ottenere un importante risparmio fiscale sull’utile (il 3% invece del 45% che si sarebbe dovuto pagare in J.). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal MPC, la struttura sarebbe stata da subito trasparente, inclusa l’indicazione dei beneficiari economici agli istituti bancari. Nessuna anomalia risulterebbe dal compenso pattuito, trattandosi di un onorario basato sul successo dell’operazione e non in base all’attività effettivamente svolta. In merito agli indizi finora raccolti, le reclamanti sostengono che l’autorità inquirente non avrebbe trovato alcun appiglio e che essa starebbe tentando di giustificare la sua azione unicamente con la pendenza dell’inchiesta all’estero; anche la ri- chiesta rogatoriale del 19/20 gennaio 2011 sarebbe tuttavia senza fonda-
mento, non bastando asseriti e non ben precisati elementi indiziali in Spagna a rafforzare la posizione della Pubblica accusa in Svizzera. Di particolare ri- lievo sarebbe il fatto che le prove raccolte sinora non conforterebbero l’esistenza di un crimine, anzi, a mente delle reclamanti non si comprende- rebbe neppure quale sarebbe il reato a monte per il quale sarebbe dato il re- ato di riciclaggio in Svizzera (v. act. 12).
K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.
1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto re- clamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 ss CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 ago- sto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).
1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presenta- to e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto im- pugnato datato 21 gennaio 2011 è stato notificato al legale delle reclamanti il 24 gennaio 2011. Il reclamo, interposto il 2 febbraio 2011, è pertanto tempe- stivo.
1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che han- no un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.5. Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1. febbraio 2006; BB.2005.25 del 12 agosto 2005, con- sid. 1.2 e rinvii; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; cfr. an-
che sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, con- sid. 4.2.1); la legittimazione delle reclamanti è pertanto data.
1.6. Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 CPP). Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituisco- no misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patri- moniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sen- tenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e deter- minare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedu- rali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di inte- resse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occor- re salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (XXXXXXXX/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; XXXXXX/ SCHWERI/XXXXXXXX, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; XXXXXXXX, Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, 0x ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 914).
Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigen- ti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illeci- to dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concre- tizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. senten- za del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; sen-
tenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; XXXXXXXX/XXXX- XXXXX/LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami pe- nali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).
3.
3.1 Nel caso concreto, il MPC, nel respingere l’istanza del 14 ottobre 2010, invo- ca in sostanza i seguenti motivi. Inizialmente, vi sarebbe il sospetto che i va- lori patrimoniali confluiti sulle relazioni oggetto di segnalazione MROS (rela- zioni su cui i fondi sarebbero detenuti anche a titolo fiduciario da D. e F. in favore di H.) sarebbero di origine criminale in quanto provento di attività di corruzione espletate a danno dello Stato J. (act. 1.1, p. 2). Secondariamente, sarebbe stato accertato che, preventivamente all’accredito effettuato da
I. SA, sarebbe stata costituita una struttura finanziaria, con l’interposizione di diverse società di diritto estero, senza alcuna apparente giustificazione di na- tura economica e funzionale se non quella, ipotizzata, di rendere più difficile o vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali (act. 1.1, p. 3). A tale riguardo, il MPC ha evidenziato che il quadro giuridico dell’accordo sulla base del quale era fornita la prestazione apparirebbe nebuloso e non chiaramente definito, come non chiara sarebbe la giustificazione (e la suc- cessiva ripartizione) dell’elevato e inusuale compenso pattuito, pari al 10% del valore della commessa. In terzo luogo, le anomalie dei rapporti tra H. (che beneficerebbe di una posizione di privilegio nell’amministrazione di J. sebbene non rivesta formalmente alcuna funzione all’interno dello Stato stesso) e I. SA ipotizzate dal MPC, sarebbero confermate dalla Procura spe- ciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid, autorità che avrebbe inoltrato un complemento rogatoriale da cui risulterebbe che diversi funzionari pubblici e politici della Repubblica dell’J., nonché H., avrebbero ri- cevuto tangenti (celate sotto la veste di prestazioni di servizio fittizie) da par- te dei responsabili di società spagnole, tra cui I. SA, per la conclusione di contratti per l’esecuzione di opere pubbliche con l’Xxxxxxx X. Inoltre, il 13 gen- naio 2011 l’autorità spagnola avrebbe confermato telefonicamente di posse- dere riscontri indiziari e probatori in merito all’ipotesi di corruzione, riscontri oggetto di un complemento rogatoriale richiesto dal MPC il 19/20 gennaio 2011 (act. 1.1, p. 3 e 4).
3.2 Contrariamente a quanto asserito nel reclamo, allo stadio attuale dell’inchiesta e sulla base della documentazione agli atti − incluse le comuni-
cazioni delle autorità estere − non è chiaro né fuori dubbio che i fondi transi- tati sui conti sequestrati non siano di origine criminale. In effetti, le indagini hanno evidenziato diversi aspetti che necessitano di chiarimento, tra cui se- gnatamente i seguenti: la fondatezza del compenso fisso previsto nel con- tratto denominato “Business Development & Co-ordination Agreement” sot- toscritto tra la Q. Ltd. e la I. SA, pari a ben il 10% del valore della commessa principale, dovuto in caso di successo dell’operazione, indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori; la motivazione dell’interposizione di una complessa ed articolata struttura societaria costituita da società di sede este- re per il flusso del denaro, transitato estero su estero; verifiche sulla riparti- zione della commissione del 10% tra H., D. e F., fondata non su prestazioni da essi fornite alla I. SA, ma apparentemente sulla partecipazione degli stes- si alla società P. SA, la quale avrebbe prestato attività di consulenza alla
I. SA senza tuttavia sottoscrivere con essa un regolare contratto (accordo che, a mente delle reclamanti, è invece stato concluso con la Q. Ltd. per mo- tivi fiscali); la chiarificazione delle relazioni tra le varie persone coinvolte, in particolare per quanto concerne X., la cui posizione necessita di particolari (e delicate) verifiche essendo egli figlio dell’attuale Presidente della Repubblica dell’J.
A tutto ciò va aggiunto che, a seguito di indagini sulle persone interrogate per via rogatoriale dal MPC, le autorità spagnole hanno segnalato di avere individuato indizi in merito ad attività criminose a danno dello Stato J. in cui sarebbero coinvolti anche H. e I. SA. Detta informativa è oggetto della richie- sta rogatoriale del 19/20 gennaio 2011 da parte del MPC, ed è in attesa di essere evasa.
È dunque a torto che le reclamanti censurano l’operato del MPC, ed in parti- colare la sua decisione di mantenere, almeno per il momento, il sequestro sulle relazioni bancarie ad esse intestate. Non è infatti da escludere che, a seguito del complemento rogatoriale del 19/20 gennaio 2011, il MPC possa avere accesso ad importanti informazioni per il proseguo delle sue indagini in merito agli aspetti sopra menzionati, come pure nell’ottica di verificare le af- fermazioni delle autorità spagnole sia in merito al reato di riciclaggio che al crimine a monte.
4. Con riguardo al principio di celerità, va rilevato che, come confermato anche dalle reclamanti, la presente inchiesta dipende in misura sostanziale dagli at- ti di indagine effettuati dalle autorità estere, atti che possono essere richiesti dal MPC solo a mezzo di domande rogatoriali. Inoltre, non risulta che né le autorità estere né il MPC abbiano sinora condotto le indagini in tempi tali da comportare una ritardata giustizia. Basti ricordare che il MPC ha avviato le indagini preliminari di polizia giudiziaria il 9 marzo 2009 (a seguito di una se- gnalazione MROS del 6 marzo precedente), data in cui sono pure stati ordi-
nati la perquisizione ed il sequestro delle relazioni oggetto della presente procedura. A tale misura ha fatto seguito la perquisizione domiciliare nei con- fronti delle persone interessate, della L. AG e della M. SA. La documentazio- ne ricevuta dalla banca C. AG di Zurigo e quella reperita in occasione delle perquisizioni domiciliari è quindi stata analizzata, analisi che ha portato, il 30 luglio 2009, alla perquisizione ed al sequestro di un’ulteriore conto presso la banca K. SA di Lugano. Contemporaneamente, il 23 giugno 2009, il MPC ha ricevuto dal MROS un complemento alla sua segnalazione del 6 marzo 2009. Nel corso dei mesi di luglio agosto e settembre 2009, nonché febbraio 2010, il MPC ha effettuato diversi interrogatori, tra cui quelli di D. e di F. Pa- rallelamente, avendo ricevuto preavviso negativo da parte del Dipartimento degli affari esteri in merito all’esito di una procedura rogatoriale in J., il 17 lu- glio ed il 4 dicembre 2009 il MPC ha inoltrato una richiesta rogatoriale alle autorità spagnole, in risposta alla quale, il 23 marzo 2010, la Procura specia- le contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid ha trasmesso i relativi atti. Nel contempo, il 25 ottobre 2010, X. ha confermato di essere di- sponibile ad essere interrogato tramite una commissione rogatoriale in J., ma non in Svizzera. Parallelamente, l’8 settembre 2010, la Procura speciale con- tro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid ha inoltrato al MPC un complemento rogatoriale, a seguito del quale – come richiesto anche dall’autorità estera - il MPC, il 13 gennaio 2011, ha preso contatto telefoni- camente con le autorità spagnole, le quali hanno confermato di possedere ri- scontri indiziari e probatori relativamente all’ipotesi di corruzione ed alla natu- ra criminale dei fondi transitati sulle relazioni sequestrate. Pertanto, onde ot- tenere gli ultimi riscontri indiziari e probatori acquisiti dalle autorità spagnole, il 19/20 gennaio 2011 il MPC ha trasmesso all’autorità estera un ulteriore complemento rogatoriale. Alla luce di detti accadimenti, il 21 gennaio 2011 il MPC ha respinto l’istanza delle reclamanti del 14 ottobre 2010, intesa ad ot- tenere l’abbandono del procedimento.
Da quanto sopra risulta che l’inchiesta aperta da poco più di due anni è stata costantemente monitorata e la sua prosecuzione sollecitata, di modo che non si può ritenere che via sia stata, da parte del MPC, una violazione del principio di celerità.
5. Le reclamanti invocano infine la violazione del principio di proporzionalità. Affinché una misura sia rispettosa del principio di proporzionalità, occorre che essa sia idonea a raggiungere lo scopo desiderato, ch’esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con- sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione del- la persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3).
Nella fattispecie, come esposto ai punti precedenti, allo stadio attuale dell’inchiesta non può essere esclusa l’esistenza di elementi che possano condurre ad una continuazione delle indagini e alla raccolta di ulteriori e de- cisivi elementi, e neppure può essere ritenuto che la procedura sia durata tanto a lungo da violare il principio di celerità, dovendo soprattutto essere considerato che il presente procedimento deve attingere in buona misura alle informazioni raccolte da autorità estere. Di conseguenza, non si vede in che misura la decisione di mantenere il sequestro sulle relazioni intestate alle re- clamanti possa essere considerata lesiva del principio della proporzionalità, essendo detta misura chiaramente atta a raggiungere lo scopo desiderato (evitare che la documentazione ed i fondi divengano irreperibili) ed esistendo un rapporto ragionevole con gli interessi pregiudicati dal sequestro. In merito all’importo degli averi sequestrati, le reclamanti non hanno fatto valere nes- suna ragione che imporrebbe di ritenere la misura sproporzionata e per esse insopportabile. Anche questa censura delle reclamanti non può pertanto tro- vare accoglimento.
Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente re- spinto.
6. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella cau- sa. Nel caso concreto, le reclamanti devono essere considerate parte soc- combente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Re- golamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162 per rinvio dell’art. 73 LOAP) ed è fissata nella fat- tispecie a fr. 3’000.--: essa va posta a carico delle reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuna − a titolo solidale − coperta dall’anticipo spese già versa- to.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- è posta a carico delle reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuna a titolo solidale. Essa è coperta dall’anticipo delle spe- se già versato.
Bellinzona, il 20 maggio 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Xxx Xxxxxxxx
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).