SCHEMA] CONVENZIONE PER CONCESSIONE
[SCHEMA] CONVENZIONE PER CONCESSIONE
TRA
COMUNE DI TRIESTE (“CONCEDENTE”),
E
[●] (“CONCESSIONARIO”)
INDICE
DOCUMENTI CONTRATTUALI
PARTI
PREMESSE
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI pag. 5-6.
2. DEFINIZIONI pag. 9
3. NORME APPLICABILI (O DI RIFERIMENTO) pag. 10
4. CONDIZIONI GENERALI pag. 10
5. OGGETTO DEL CONTRATTO pag. 10-11
6. DURATA DELLA CONCESSIONE pag. 11 -12
SEZIONE II – SOCIETÀ DI PROGETTO
7. SOCIETÀ DI PROGETTO pag. 12-13
8. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO pag. 13
9. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI pag. 13
SEZIONE III –OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO pag. 14-18
11. APPALTI E SUBAPPALTI pag. 18
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO pag. 18 -19
13. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE pag. 19 -20
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
14. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE pag. 20 -24
15. FASE DI GESTIONE pag. 24
SEZIONE V- FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE ATTIVITA’
16. FORZA MAGGIORE pag. 24 -25
17. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE pag. 25-26
18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI pag. 26-27
SEZIONE VI - CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
19. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO pag. 27
20. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO pag. 27-29
SEZIONE VII – CONTRIBUTO E CANONE D’USO
21. CONTRIBUTO pag. 29-30
22. CANONE D’USO pag. 30
23. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI pag. 31-32
SEZIONE VIII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI
24. CAUZIONI pag. 32
25 POLIZZE ASSICURATIVE pag. 32-34
SEZIONE IX – VICENDE DELLA CONCESSIONE
26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA pag. 35
27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO pag. 35-37
28. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO pag. 37-38
29. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE pag. 38-39
30. REVOCA DELLA CONCESSIONE pag.39-40 31.RECESSO pag. 40-41
32. SCADENZA DELLA CONCESSIONE pag. 41
33. EFFICACIA pag. 41
34. COMUNICAZIONI pag. 41-42
35. FORO COMPETENTE pag. 42
DOCUMENTI CONTRATTUALI
Documento [A]: Matrice dei rischi
Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi
Documento [3]: Cronogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)
Documento [4]: Progetto di Fattibilità posto a base di gara, conforme all’originale cartaceo depositato agli atti del Comune di Trieste, integrato dalle migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara
Documento [5]: Descrizione della fase di gestione
Documento [6]: Piano Economico – Finanziario della Concessione Documento [7]: Piano di Manutenzione
Documento [8: Schema tipo (relativo alla garanzia definitiva)
Documento [9]: Offerta del Concessionario redatta in formato cartaceo ed in formato elettronico conforme all’originale cartaceo depositato agli atti della stazione appaltante]
PARTI
CONCEDENTE : COMUNE DI TRIESTE, con sede in Trieste, piazza Unità d’Italia , n. 1, c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Sindaco Xxxxxxx Xx Xxxxxx, nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito “il Concedente”);
E
CONCESSIONARIO:…………………., con sede legale in………………….., CAP………….. C.F./P.I , , in
persona, nato a, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “il Concessionario”), Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)
PREMESSE
PREMESSO CHE
1. il progetto per la realizzazione di un nuovo centro congressi a Trieste non è compreso negli strumenti di programmazione già approvati dal Comune;
2. in data 15/01/2018, TCC S.r.l. ha presentato ex art. 183, comma 15, del DLGS 50/2016 la proposta per la realizzazione della suddetta opera corredata del progetto di Fattibilità, della bozza di convenzione, del piano economico-finanziario asseverato da Banca Unicredit S.p.a.., in particolare la società proponente ha depositato i seguenti atti:
- presentazione TCC S.r.l.
- Progetto di Fattibilità della proposta di intervento
- caratteristiche del servizio e della gestione
- bozza di convenzione
- autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
- piano economico finanziario asseverato
- Cronoprogramma
3. Il progetto per la realizzazione di un nuovo centro congressi a Trieste trova carattere di urgenza in vista della prossima manifestazione di ESOF 2020 che si terrà a Trieste a partire da giugno 2020 in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attività previste nell’ambito di ESOF nella nuova erigenda struttura (l’Opera);
4. in data [•] con provvedimento amministrativo n. [•] è stato approvato il disciplinare
di gara per l’affidamento in Concessione della progettazione definitiva , costruzione e gestione di un nuovo centro congressi a Trieste sito nell’area………… (di seguito l’Opera ) mediante procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo).
5. in data [•] è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•]18 e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•]del [inserire data] e per estratto, a scelta della stazione appaltante, sui seguenti quotidiani [•];
6. con il provvedimento n. [•] in data [•] è stato individuato quale aggiudicatario finale della
7.. con il provvedimento……………………… n. [•] in data [•], il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento di [•] in favore di [•]in qualità di Concessionario;
8. ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara, ,,,,,,,,,,,,,,,,, è dotata di un capitale sociale deliberato di euro
………………………… di cui sottoscritto in data euro;
9. le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un centro congressi polifunzionale in Porto Vecchio di Trieste;
10. l’importo dell’investimento pari a 10.600.000,00 euro più IVA, in particolare i costi di progettazione ed altri oneri pari a 1.443.000,00 euro più IVA (di cui 228.925,00 € per il Progetto di Fattibilità, 603.000,00 € di spese tecniche, 611.075,00 € per spese accessorie) e di costruzione e sicurezza pari a 9.157.000,00 euro più IVA, la durata della Concessione, l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo di cui all’ articolo 21 della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico- Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico- Finanziario.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1.1 Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati a pag. 4 sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004 e dalla Legge n.136/2010.
2. DEFINIZIONI
2.1 Tranne ove diversamente specificato espressamente, i termini indicati nel presente articolo, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
Aree: indica le aree (comprensive degli immobili sulle stesse collocate) di Porto Vecchio di Trieste interessate dai Lavori, come indicate nell’allegato Documento 1, di proprietà del Comune;
Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant’altro sia necessario od opportuno per la realizzazione e gestione dell’ Opera, qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
Bando di gara: indica il bando che il Comune ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l’affidamento della Concessione;
Centro Congressi : indica il complesso polifunzionale adibito a centro congressi risultante dall’ampliamento e ristrutturazione degli ex magazzini 27 e 28 siti in Porto Vecchio di Trieste, oggetto dell’ Opera di cui alla presente Convenzione;
Certificato di ultimazione dei lavori: indica il certificato attestante l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del Regolamento;
Codice: indica il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e successive modifiche e integrazioni;
Collaudo: indica il collaudo dell’ Opera, risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
Concessione: indica la concessione ex art. 183 del Codice relativa al presente intervento e contenente la disciplina dei diritti e delle facoltà delle Parti, come previsti nella presente Convenzione;
Consegna provvisoria delle Aree oggetto di intervento: indica il momento in cui il Concessionario riceve in consegna, in via provvisoria, le Aree oggetto di intervento, libere da persone e/o cose, al fine di procedere alla realizzazione dell’Opera;
Consegna dei lavori: indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle Aree per la realizzazione dei Lavori oggetto di concessione. La Consegna dei lavori avviene in una unica fase al fine di consentire l’avvio contestuale di tutte le attività, secondo quanto previsto nel Cronoprogramma;
Convenzione o Contratto: indica la presente convenzione ed i documenti contrattuali sopra elencati, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti ed avente ad oggetto le prestazioni del Concessionario nell’ambito del rapporto concessorio;
Corrispettivo di Disponibilità: indica il corrispettivo per la disponibilità e la gestione degli edifici del Concedente di cui all’art. 22.
Cronoprogramma: indica il programma di cui all’allegato Documento [3] e i tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, conformemente all’Offerta del Concessionario,
ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni preordinati alla corretta e compiuta realizzazione dell’ Opera ed alla regolare gestione della stessa;
Equilibrio Economico-Finanziario: ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. fff) del Codice indica “la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco di efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità di progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”; ai sensi dell’art. 165, comma 3, “lo schema di contratto e il piano economico-finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito”;
Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli altri finanziatori nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, del Concessionario ai fini della realizzazione dell’Opera;
Forza Maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
(i) scioperi (ii) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; (iii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (iv) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (v) epidemie e contagi; (vi) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario, ai gestori degli immobili o a terzi affidatari di lavori oggetto della presente Convenzione; (vii) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento; (viii) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;
Indicatori di Equilibrio del Piano Economico-Finanziario: indicano il DSCR (Debt Service Cover Ratio, valore medio e valore minimo), il TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Equity e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto, complessivamente considerati e rappresentativi dell’Equilibrio Economico- Finanziario della Concessione, come risultanti dall’Offerta del Concessionario;
Lavori: indicano i lavori di ristrutturazione ed edificazione inerenti gli ex magazzini 27 e 28, con dedicato parcheggio, siti in Porto Vecchio di Trieste da svolgersi nel rispetto del Progetto di Fattibilità, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo;
Offerta: indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stata aggiudicata la presente Concessione;
Opera: indica le opere oggetto del presente Contratto, così come meglio descritte nel Progetto di Fattibilità e nell’Offerta;
Opere edili: l’insieme di opere, lavori, attrezzature, impianti e strutture da realizzare su beni di proprietà comunale, funzionalmente e contrattualmente connessi alla costruzione di un centro congressi polifunzionale in Porto Vecchio di Trieste
Parcheggio: indica l’area dedicata a parcheggio al servizio del centro congressi polifunzionale in Porto Vecchio di Trieste come indicato nella planimetria sub Documento 1;
Piano Economico-Finanziario: indica l’elaborato allegato all’Offerta (Documento 9) contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della concessione, asseverato da [●];
Presa in consegna anticipata degli edifici del Concedente: indica il momento in cui il Concessionario, qualora sussistano i presupposti di legge e secondo quanto specificato nel presente Contratto, potrà utilizzare gli edifici del Concedente in condizioni di piena operatività e sicurezza, prima che intervenga il Collaudo;
Progetto Definitivo: indica l’elaborato progettuale che il Concessionario dovrà presentare, entro il termine indicato in sede di gara e che dovrà essere elaborato secondo quanto riportato nelle varie relazioni tecniche presentate con l’offerta tecnica in sede di gara;
Progetto Esecutivo: indica l’elaborato progettuale, che il Concessionario dovrà elaborare e presentare, entro il termine indicato in sede di gara, a seguito del Progetto Definitivo;
Progetto di Fattibilità: indica il progetto depositato da TCC S.r.l. ex art. 183, comma 15, del Decr. Lgs. 50/2016 a corredo della proposta per la realizzazione dell’Opera;
Regolamento: la parte del D. Lgs. n. 207/2010 tutt’ora vigente, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e xx.xx;
Referente del Concessionario: indica il soggetto designato dal Concessionario ex art. 31 comma 10 del Codice con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il RUP;
Responsabile dei Lavori: indica il soggetto designato dal Concessionario con il compito di sovrintendere alla realizzazione dell’Opera, che può anche coincidere con il Direttore dei Lavori; RUP : indica il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e delle norme vigenti;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica il tasso di rendimento del progetto, così come individuato nel Piano Economico- Finanziario;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Equity indica il tasso di rendimento dell’Equity, così come individuato nel Piano Economico-Finanziario.
2.2 Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini sopra elencati , assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito.
2.3 Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.
3. NORME APPLICABILI
3.1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice degli Appalti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e xx.xx., il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.
4. CONDIZIONI GENERALI
4.1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
4.2. Il Concessionario, in particolare:
a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
4.3 Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
4.4 Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.
5. OGGETTO
5.1 La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione definitiva - esecutiva e la realizzazione e la gestione funzionale ed economica dell’Opera.
5.2 In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo redatti sulla base del Progetto di Fattibilità posto a base di gara dal Concedente relativo ai lavori di ristrutturazione dell’ex magazzino n. 27 e la ristrutturazione ed ampliamento dell’ex magazzino n. 28 e sistemazione delle aree esterne - come espressamente indicate e delimitate nella perimetrazione di cui alla planimetria allegata sub Documento 1 per la realizzazione di un centro congressi polifunzionale denominato “Trieste Convention Center” ai sensi dell'articolo 183 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento;
b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera;
c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Definitivo ed Esecutivo;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di manutenzione dell’Opera;
e) l’erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 15;
f) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione;
5.3 Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali.
5.4 L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile, fatto salvo quanto successivamente previsto all’art. 14.3 per quanto attiene ad eventuali Lavori complementari.
5.5 La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione.
5.6 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
5.7 Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
5.8 Sono escluse dalla Concessione tutte le attività, opere e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
6.1 La Concessione per quanto attiene la gestione dell’Opera ha la durata complessiva di 20 (venti) anni decorrenti dall’effettivo inizio della gestione, oltre a 130 (centotrenta) giorni naturali consecutivi per la presentazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo e ai 15 (quindici) mesi per la costruzione dell’Opera (con un totale di 19,33 mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la costruzione), decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 34.
6.2 La durata della Concessione totale pari a 21 (ventuno) anni e 7,33 mesi, sarà così suddivisa:
(a) 4,33 mesi per la realizzazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo progettazione dell’Opera decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione ;
(b) 15 mesi per la costruzione dell’Opera decorrenti dalla data di Consegna dei lavori;
(c) 20 anni per la gestione dell’Opera decorrenti dall’effettivo inizio della gestione, inizio che non potrà comunque superare il termine di 3 (tre) mesi dall’agibilità della struttura .
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO
7. SOCIETA’ DI PROGETTO
7.1 Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice ed ha un capitale sociale sottoscritto di euro………….., di cui versato euro ;
b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
SOCIO | CAPITALE SOTTOSCRITTO | % SUL TOTALE | CAPITALE VERSATO | |
TOTALE | 100% |
Ferma restando la quota di partecipazione alla Società di Progetto, i soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti ad eseguirli nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta .
Ferme restando le quote di partecipazione, la Società di Progetto potrà procedere all’affidamento a terzi dell’esecuzione di lavori specifici tramite Contratti di Appalto o Subappalto ai sensi del successivo articolo 11.
7.2 Il Concessionario si impegna altresì a:
a) comunicare annualmente la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;
b) trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio;
c) consegnare, entro 30 (trenta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia del Contratto di Finanziamento ;
d) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione;
e) comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
8. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO
8.1 La cessione delle quote nonché il mutamento della compagine sociale, sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, sino al Collaudo dell’Opera con esito positivo;
b) l’ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 (sessanta) giorni. E’ facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornire preventiva tempestiva comunicazione al Concedente.
8.2 La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all’autorizzazione preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al comma 1, lettera b).
8.3 Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
8.4 Non è ammessa la cessione della Convenzione.
9. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI
9.1 I soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo percepito nei casi di risoluzione del rapporto di cui ai successivi articoli 28 e 29, salvo che i soci per conto della Società di Progetto o la Società di Progetto in proprio forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi del successivo articolo 21.
9.2 Le suddette garanzie, al pari della responsabilità solidale dei soci, cessano alla data del Collaudo dell’Opera.
SEZIONE III – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
10.1 Principali obblighi del Concessionario
10.1.1 Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.
10.1.2 Per la progettazione, il Concessionario -a propria cura e spese - assume l’obbligo di:
a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo e degli elaborati progettuali;
b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo corredato delle relative Autorizzazioni di competenza del Concessionario entro 130 (centotrenta) giorni naturali consecutivi dalla data di efficacia della presente Convenzione, con l’intesa che il Progetto Esecutivo verrà redatto post approvazione/validazione del Progetto Definitivo
b-ter) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all’approvazione medesima, entro 1 mese dalla richiesta del Concedente;
10.1.3 Decorso il termine di cui al precedente comma, lettere [b-bis, b-ter) si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 14.8.
10.1.4 Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo entro il termine essenziale di 130 (centotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, pena la facoltà del Concedente di risolvere la Convenzione ai sensi del successivo articolo 27.
10.1.5 Il Concessionario si obbliga altresì a:
a) realizzare l’Opera a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo ed Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all’articolo 181 e seguenti del Regolamento, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;
c) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;
d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l’entrata in esercizio e la gestione dell’Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il RUP;
e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
f) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi
10.1.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.
10.1.7 Il Concessionario procede all’affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 11 della presente Convenzione. Ai sensi dell’art. 184 del Codice, non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai soci della Società di Progetto. Anche in caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, valgono le seguenti condizioni:
a) le lavorazioni sono eseguite dai soci nel rispetto dei requisiti di qualificazione indicati in sede di Offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati;
b) le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale;
c) le opere la cui esecuzione è affidata direttamente ai soci possono essere subappaltate nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente con riferimento alle Categorie prevalenti e scorporabili ;
d) ugualmente, per le forniture con posa in opera, ai fini della determinazione del valore massimo, si dovrà fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
10.1.8 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7, il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale pari a euro ……………………………e a trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della Solidità patrimoniale;
10.1.9 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell’Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.
10.1.10 Il Concessionario si obbliga a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell’Opera presentando entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Concessione il Contratto di finanziamento. Decorso detto termine, ovvero Decorsi i 12 mesi senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 26 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla Progettazione definitiva.
10.1.11 Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel Contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.
10.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
10.2.1. Il Concessionario si impegna a:
a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
b) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto, sulla gestione dell’Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
c) inviare periodicamente a cadenza annuale e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente di seguito indicate;
d) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera b);
e) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.
10.3 Gestione delle potenziali controversie.
10.3.1 Nel caso in cui si verifichi una circostanza tale da generare l’insorgere di uno degli eventi descritti al precedente punto 10.2 b) lettere da (i) a (v) inclusi, il Concessionario darà avviso scritto al Concedente di tale evento, fornendo un’indicazione ragionevolmente dettagliata delle ragioni che hanno determinato l’evento stesso.
10.3.2 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario qualsiasi richiesta di indennizzo di cui al precedente punto 10.2 lettera e) entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dell’evento idoneo a generare l’insorgenza di un obbligo di Indennizzo ai sensi di quanto sopra stabilito; tale termine deve intendersi perentorio.
10.3.3 Le richieste di indennizzo inoltrate dal Concedente si considereranno come definitivamente accettate dal Concessionario unicamente qualora quest’ultimo provveda ad accettarle per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, in caso contrario le richieste di indennizzo si considereranno contestate e non accettate dal Concessionario.
10.3.4. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria e in buona fede ogni vertenza occasionata dalle contestazioni mosse dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concedente della relativa contestazione del Concessionario.
10.3.5. In caso di mancata definizione bonaria della vertenza, ogni controversia nascente dalla richiesta di indennizzo di cui al presente articolo sarà deferita al Tribunale di Trieste, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 35.
10.4 Diritto di co-difesa in caso di Pretese di Xxxxx
10.4 1 Qualora una richiesta di indennizzo del Concedente sia originata da pretese, azioni, contestazioni, accertamenti, indagini, cause o procedimenti di sorta promossi da un qualunque terzo (“Pretese di Xxxxx”), il Concedente si consulterà con il Concessionario sulla gestione del relativo contenzioso e, se del caso, in relazione alla sottoscrizione di eventuali accordi transattivi che comportino il riconoscimento e l’assunzione di tutte o parte delle obbligazioni oggetto del contenzioso in essere. In tali ipotesi, il Concedente si impegna inoltre a consentire al Concessionario di prendere parte alla eventuale difesa contro le Pretese di Xxxxx, mediante la nomina (a spese del Concessionario) di un professionista che potrà assistere il Concessionario e che affiancherà nella difesa i professionisti nominati dal Concedente.
10.4.2 Il Concedente non potrà proporre od accettare transazioni di qualsiasi Pretesa di Xxxxx ovvero aderire alle stesse o, a seconda dei casi, aderire spontaneamente a domande relative a eventi che formino oggetto di comunicazioni al Concessionario del tipo sopra previsto, senza il preventivo consenso scritto del Concessionario, il quale consenso non sarà irragionevolmente negato; resta altresì inteso che il
Concessionario non potrà proporre transazioni del tipo di quelle sopra indicate senza il preventivo consenso scritto del Concedente, fermo restando quanto qui di seguito previsto.
10.4 .3 Nel caso in cui il Concedente riceva un’offerta di transigere o definire alcuno degli aspetti che possa dar luogo ad un obbligo di indennizzo del Concessionario che quest’ultimo sia intenzionato ad accettare, il Concedente sarà libero di non concludere tali accordi transattivi e di continuare ovvero intraprendere il relativo contenzioso, a proprie spese, ma la responsabilità del Concessionario, derivante dall’obbligo di indennizzo di cui al precedente punto 10.2.1 lettera e), sarà limitata all’ammontare proposto nell’offerta di transazione o definizione.
11. APPALTI E SUBAPPALTI
11.1 Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto.
11.2 E’ ammesso il subappalto dei lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell’Offerta.
11.3 Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i Servizi eseguiti direttamente dai soci per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate nel Bando di gara.
11.4 I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.
11.5 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
11.6 In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo congruo termine.
11.7 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell’appalto o del subappalto.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
12.1 Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione e nei Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute- come allo stato attuale rappresentate e conosciute - idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;
c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva e/o esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.
12.2 Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti direttamente dalla Società di progetto e/o dai soci non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.
13. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
13.1 Principali obblighi del Concedente
13.1.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi articoli 21 e 22, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
13.1.2 Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati all’Opera.
13.1.3 Il Concedente si impegna, inoltre, a:
- rilasciare le autorizzazioni di sua competenza con la massima sollecitudine, al fine di consentire alla Società di eseguire i lavori nei tempi previsti;- accordare gratuitamente al Concessionario l’occupazione temporanea di tutte le aree comunali coinvolte nell’esecuzione dell’Opera con attrezzi e mezzi d’opera necessari per la corretta esecuzione e manutenzione · a fornire alla Società il supporto necessario all’ottenimento delle servitù e di ogni altro titolo necessario in caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale.
13.2 Ulteriori attività del Concedente
13.2.1. Al Concedente compete:
a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione dell’Opera impegnandosi a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni e comunque a prestare piena collaborazione al Concessionario.
b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per Xxxxx non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni.
c) compiere le attività di verifica e validazione sul livello definitivo ed esecutivo della progettazione ai fini dell’approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
d) effettuare le attività di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in conformità alla presente Convenzione;
e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto di Finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;
f) cooperare con il Concessionario per assicurare che vengano espletate in tempi adeguati per la manifestazione degli eventi ESOF 2020 le opere di realizzazione di sottoservizi e di sovrastruttura stradale in modo coordinato e gestendo le interferenze con il cantiere dedicato alla realizzazione dell’Opera.
13.2.2 In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni di competenza del Concedente per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, il Concessionario potrà richiedere una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.
13.2 3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento, anche[di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento, relativo agli obblighi assunti ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 ;
b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo articolo 30.
SEZIONE IV– FASE DI PROGETTAZIONE,COSTRUZIONE E GESTIONE
14. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
14.1.1 Consensi e pianificazione. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Xxxxx non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente articolo 13.1 e 13.2, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l’erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.
14.1.2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.
14.2 Modalità, tempi di esecuzione dei lavori e prezzi
14.2.1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
14.2.2 Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.
14.2.3 I prezzi applicati saranno quelli dell’elaborato elenco dei prezzi unitari che verrà allegato al Progetto Esecutivo . Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non contenuti nell’elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui all’art 163 del regolamento.
14.3 Lavori complementari
14.3.1 Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l’accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari, nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
14.3.2 All’esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l’approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto; per la determinazione dei costi si procederà secondo quanto stabilito all’articolo 14.2.3 della presente Convenzione.
14.3.3 L’affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
14.3.4 Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di Gestione e quindi dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione.
14.4 Varianti
14.4.1 Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato [Progetto Definitivo/Esecutivo] richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
(i) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo e/o Esecutivo;
(ii) non comportino incremento[/decremento] dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra[/sotto] dell'importo complessivo di 10.000,00 euro, della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra 5 giorni, o incremento[/decremento ]dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario al di sopra [/sotto] dell'importo complessivo 10.000,00 euro.
14.4.2 Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’Opera.
14.4.3 Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 106 del Codice.
Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.
14.4.4 Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’articolo 14.2.3.
14.4.5 Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito
14.5 Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza
14.5.1 La Direzione dei Lavori compete al Concessionario che provvederà a istituire l’Ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
14.5.2 Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.
14.5.3 Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.
14.5.4 Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.
14.6 RUP - Responsabile del Procedimento
14.6.1 Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il RUP e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
14.6.2 Il RUP svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.
14.6.3 Il RUP, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, verificando il rispetto della presente Convenzione. In particolare provvederà:
a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
b) a verificare, attraverso la funzione tecnica interna all’uopo designata, la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il RUP acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;
c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione dei Contributi pubblici;
d) a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 14.8.
14.6.4 Il RUP svolge le attività di controllo e di vigilanza sull’erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione. E’ comunque fatta salva la facoltà del Concedente di nominare un Responsabile del controllo della Gestione diverso dal RUP.
14.7 Prove e collaudo
14.7.1 Il Concedente nomina la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice e dall’art. 216 del Regolamento.
14.7.2 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
14.7.3 Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seguenti del Regolamento.
14.7.4 L’attività di collaudo dovrà comunque consentire al Concedente, anche attraverso forme di rendicontazione semplificate, di disporre degli elementi economici e contabili tali da giustificare l’eventuale Contributo di cui al successivo articolo 21 posto a carico del Concedente stesso.
14.7.5 Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
14.7.6 Xxx Xxxxxxxx in corso d’opera verrà redatto apposito verbale.
14.7.7 Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà emesso il Certificato di collaudo secondo le modalità di cui all’articolo 102 del Codice..
14.8 Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione
14.8.1 Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia in Fase sia di Progettazione, sia di Costruzione.
14.8.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all’articolo 10.1, comma 2 lettere b-bis) e-b-ter) si applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00). La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche relative al Progetto Esecutivo, al netto di IVA.
14.8.3 Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente allo 0,03% da computare sull’importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell’importo totale dei valori, al netto di IVA.
14.8.4. Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione dell’erogazione della rata di contributo immediatamente successiva al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal Concessionario al Concedente. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’articolo 25.
14.8.5 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10.1, comma 4, qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 2 e/o al comma 3, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 27.
14.8.6 Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Costruzione, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi dei precedenti commi.
15. FASE DI GESTIONE
15.1 Servizi e market test. Il Concessionario è obbligato a garantire la Disponibilità dell’Opera secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale.
15.2 Il Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata della presente Convenzione i Servizi di cui al Capitolato di Gestione e di seguito indicati:
a) Servizi Accessori alla Disponibilità necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera e disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale.
b) Servizi Commerciali così come disciplinati nel Capitolato di Gestione “Servizi Commerciali”.
15.3 Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria dell’Opera con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, così come previsto nell’allegato Piano di Manutenzione, Documento 7..
SEZIONE V – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
16. FORZA MAGGIORE
16.1 Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni qui previste qualora sia in grado di provare: (i) che l’inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo; e che (ii) non era ragionevole aspettarsi che essa, al momento di sottoscrivere la presente Convenzione, tenesse in considerazione la possibilità del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere; e che (iii) non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.
16.2 Per gli effetti di questa clausola, e senza che l’elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un “Evento di Forza Maggiore” sarà comprensivo di calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, atti di terrorismo, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali sia nazionali o extranazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi altra evenienza similare o differente.
16.3 Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte che ne subisca le conseguenze (“La Parte inadempiente”) informerà l’altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle obbligazioni contrattuali. In tal caso, le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento. Per l’intero periodo in cui l’Evento di Forza Maggiore, o i suoi effetti, permangano, la Parte Inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è impedita dall’Evento di Forza Maggiore, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’Evento di Forza Maggiore. Durante il permanere dell’Evento di Forza Maggiore, la Parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire alcune delle obbligazioni qui previste, se ed in quanto dette obbligazioni siano correlate con le obbligazioni dell’altra Parte, la cui esecuzione è impedita dal verificarsi di un Evento di Forza Maggiore.
17. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
17.1 Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori. Le Parti in considerazione, di quanto già previsto al punto 3. delle premesse, convengono espressamente che qualora per qualsivoglia evento negativo non fosse possibile realizzare l’intera Opera come prevista dal Progetto, verrà comunque consentito e reso possibile che le manifestazioni di ESOF 2020 si svolgano nelle aree previste da Dossier di Candidatura, ovvero nel magazzino 27 e 28 di Porto Vecchio oltre che negli spazi interni ed esterni della Centrale Idrodinamica e del magazzino 26, all’uopo consentendo l’allestimento provvisorio previsto. Le Parti convengono altresì espressamente che in tal caso il completamento dell’Opera verrà proseguito dopo la chiusura degli eventi di ESOF con relativa conseguente proroga dei termini contrattualmente stabiliti per il completamento dell’Opera.
17.2 Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione totale dell’attività di costruzione per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione , i termini di realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. In tali casi il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, contenente le indicazioni indicate all’art. 107, comma 1 del Codice. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla
data della sua redazione. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’espletamento delle attività (che riguardano l’oggetto della concessione), di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell’esecuzione dei lavori in qualsiasi momento.
17.3 Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 17.2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti avvieranno la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione. E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 31 della Convenzione.
17.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell’importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.
18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
18.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 17, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell’informativa al Concedente di cui all’articolo 16 una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
18.2 Entro 10 giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.
18.3 Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 10 (dieci) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, qualora la sospensione dei Servizi sia imputabile a fatto e colpa del Concessionario, il Concedente applicherà le penali di cui al successivo punto 18.8.
18.4 Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell’informativa.
18.5 Il Concedente si riserva in ogni momentola facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico- logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell’eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 18.6.
18.6 Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al comma 18.4:
a) qualora la sospensione ecceda i 30 giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Alterazione dell’Equilibrio Economico- Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione.
18.7 E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 31 della Convenzione.
18.8 Per ogni giorno di sospensione dei Servizi, naturale e consecutivo, imputabile a fatto e colpa del Concessionario si applicherà, una penale giornaliera pari ad euro 50,00 (cinquanta/00). La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell’importo totale degli utili di gestione riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente.
SEZIONE VI – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
19. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
19.1 Gli elementi indicati al punto 10 delle Premesse costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico Finanziario.
19.2 Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico- Finanziario:
a) lo/gli specifico/i indicatori della redditività è/sono (congiuntamente):
- il Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a …..%;
- il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a …..%;
- il Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Xxxxxxxx) pari ad euro ………….
b) lo/gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria è/ sono il Debt Service
Cover Ratio (DSCR) è maggiore di 1 a partire dal 2021 come risulta dall’allegato piano finanziario.
20. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
20.1 Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio
siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all’articolo 16;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, ivi incluse quelle di carattere tributario, che incidano sull’Equilibrio Economico-Finanziario ovvero sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’opera, nonché di gestione dei servizi (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati in base alla documentazione tecnica allegata al presente Contratto);
c) le Varianti di cui all’articolo 14.4 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;
d) i periodi di sospensione di cui agli articoli 17.3 e art. 18.6, lettera b);
e) lavori complementari di cui all’articolo 14.3.4.
20.2 Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
20.3 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 20.1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
20.4 La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione
degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.
20.5 Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che venissero ad incidere sull'Equilibrio del Piano Economico Finanziario può comportare la sua revisione da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le parti potranno recedere dal contratto. Al Concessionario saranno rimborsati dal Concedente gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), dedotto quanto già versato dal Concedente a titolo di Contributo in forza del successivo art. 21, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 31 della presente Convenzione.
SEZIONE VII– CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE
21. CONTRIBUTO
21.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro 5.500.000,00 IVA inclusa (cinquemilionicinquecentomila/00) con le seguenti modalità:
a) una somma pari al 20% a titolo di anticipazione alla sottoscrizione della presente Convenzione,
b) una somma pari al 70% in fase di avanzamento dei lavori, di cui una somma pari al 30% alla validazione del Progetto Esecutivo e una somma pari al 40% al completamento del 70% dei lavori di costruzione dell’Opera certificati dal Direttore dei Lavori dopo che il Concessionario abbia conseguito la bancabilità o il finanziamento per la realizzazione dell’Opera;
c) una somma pari al 10% all’emissione del certificato di Collaudo tecnico-amministrativo detratto quanto spettante al Concedente, in base all’art. 113 del Codice degli Appalti denominato “ Incentivi per funzioni tecniche”- per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente, post collaudo dell’Opera, consistente in una somma non superiore al 2% da calcolarsi esclusivamente sull’importo dei lavori per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità.
Resta inteso che per escludere la responsabilità solidale dei soci stabilita al precedente art. 9, i soci per conto della Società di Progetto o la Società di Progetto in proprio forniranno al Concedente, preventivamente all’erogazione della rata di contributo, una garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per l’ipotesi di obbligo di restituzione della rata di Contributo oggetto di pagamento.
Il Contributo che il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario è da intendersi comprensivo di IVA, ed è complessivamente pari al 46,70 % dell’investimento.
21.2 Con cadenza bimestrale , il Direttore dei Lavori trasmette lo Stato di avanzamento lavori al RUP. Quest’ultimo entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data ricezione, ove nulla osti, provvederà ad approvare lo stato avanzamento lavori.
21.3 Il Contributo di cui al comma 1, lettera c) sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di Collaudo tecnico-amministrativo.
21.4 Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n.231 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
21.5 In caso di mancata corresponsione del Contributo entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine dei pagamenti, il Concessionario potrà agire ai sensi dell’articolo 106 del Codice ovvero promuovere la risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 29.
22. CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ
22.1 Corrispettivo e canone.
22.1. A fronte della concessione d’uso dell’Opera il Concessionario riconoscerà al Concedente un canone annuale di euro 5.000,00 (cinquemila) annuali da pagarsi in rate trimestrali di euro 1.250.00 ciascuna a partire dal secondo trimestre successivo dall’effettivo inizio della gestione.
22.2 In aggiunta al pagamento del suddetto canone il Concessionario riconoscerà al Concedente la facoltà di utilizzare a titolo gratuito il salone dei congressi -Auditorium - per 5 (cinque) giorni anche non consecutivi all’anno per tutta la durata della Concessione, concordando le Parti che tale utilizzazione viene valorizzata in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in conformità ai prezzi di mercato. Eventuali spese per l’uso di apparecchiature audiovisive, servizi di sicurezza, pulizie e quant’altro inerente alla specifica organizzazione degli eventi, nonché tutte le altre spese al di fuori del noleggio del salone richiesto, saranno a carico del Concedente e verranno fatturate allo stesso entro 30 giorni sulla base dei listini prezzi applicati dal Concessionario all’epoca della fruizione dei locali medesimi.
22.3 Le Parti, in considerazione di quanto esposto nelle premesse sub 3), concordano espressamente che durante il primo anno di vigenza della Concessione il Concedente fruirà d’intesa con la Fondazione FIT del salone dei congressi ed anche di tutti gli spazi espositivi per la realizzazione di ESOF 2020 della durata massima di tre settimane, così assorbendo ogni facoltà di utilizzazione del salone –Auditorium- per l’anno 2020.
22.4 Per gli anni successivi all’anno 2020 durante la vigenza della Concessione le Parti concorderanno le date prescelte dal Concedente in modo da consentire lo svolgimento delle attività ed eventi già programmati dal Concessionario. Il Concedente indicherà in forma scritta al Concessionario le date
prescelte entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a valere per l’organizzazione dell’anno/i successivo/i con un anticipo di un anno rispetto alle date richieste.
22.5 Il Concedente avrà facoltà di fruire del salone dei congressi a titolo esclusivamente proprio, restando esclusa la facoltà dello stesso di utilizzare i suddetti locali per conto di terzi siano essi enti pubblici, società partecipate pubbliche o soggetti privati.
22.6 In aggiunta a quanto sopra Il Concedente avrà facoltà di fruire dell’area adibita a parcheggio, ancorché in concessione, nel caso di esigenze di interesse pubblico per la realizzazione di altre eventuali opere da parte del Concedente medesimo.
23. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
23.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
23.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[bancario/io postale/i]di seguito indicato/i, dedicato/i [- anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:
a) [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: [•] acceso presso [•];
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [•] (C.F. • nato a •).
23.3 Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.
23.4 Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
23.5 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 28.
23.6 Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n.136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste.
23.7 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
23. . Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
23.9 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
24. CAUZIONI
24.1 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario presterà, al momento della sottoscrizione della Convenzione , cauzione definitiva rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo , pari al 10% dell’importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione, fermo quanto previsto al successivo punto 24.4.
24.2 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’ Opera, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, all’avvio della gestione, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% dell’importo annuo dei costi di gestione, fermo quanto previsto al successivo punto 24.4. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
24.3 Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Xxxxxx e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
24.4 Resta ferma la facoltà del Concessionario di chiedere ed ottenere le riduzioni previste per legge in caso di possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS, con facoltà di riduzione delle garanzie già prestate.
25. POLIZZE ASSICURATIVE
25.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori ;
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata e per le opere e nel limite di 500.000,00 euro previsto dall’articolo 103 comma 7 del Codice ;
b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103 comma 8 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’ Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20% del valore dell’ Opera realizzata.
c) polizza indennitaria decennale a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a euro 500.000,00.
25.2 La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
25.3 Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, a stipulare – ove non ne sia già in possesso in proprio o attraverso i soci che partecipano direttamente alla realizzazione dell’Opera-, a far data dall’approvazione del Progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.
25.4 Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione. In considerazione della particolarità dei servizi che verranno offerti dal Concessionario, ovvero l’organizzazione di congressi, manifestazione ed eventi , ove il Concessionario non ne sia già in possesso in proprio o attraverso i soci che partecipano direttamente alla Fase di gestione, la/e polizza/e dovrà avere ad
oggetto la copertura multirischi del fabbricato compresa la conduzione del fabbricato stesso, incendio, fulmini, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, gelo per un massimale pari al valore di ricostruzione del fabbricato, più la RCT verso terzi a copertura dei danni derivanti dalla proprietà del fabbricato per un massimale minimo di euro 2.000.000,00 per sinistro, euro 2.000.000,00 per persona ed 2.000.000,00 per danni a cose, per tutta la durata della Concessione.
Il Concessionario che non ne sia già in possesso in proprio o attraverso i soci che partecipano direttamente alla Fase di gestione, per eventi di particolare rilevanza che dovessero richiedere l’aumento dei massimali sopra indicati per adeguamento delle coperture, stipulerà o farà stipulare ai terzi organizzatori degli eventi, con conseguente manleva del Concedente e del Concessionario, specifica polizza o appendice di polizza integrativa dedicata alla copertura dei rischi potenzialmente derivanti da tali eventi.
A richiesta del Concedente e/o ove appaia necessario per la particolarità dell’evento oggetto di organizzazione e svolgimento, il Concessionario stipulerà idonea polizza o appendice di polizza integrativa dedicata alla copertura dei rischi potenzialmente derivanti da tali eventi ove già non compresi nelle suddette polizze.
La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di gestione dei Servizi.
25.5 Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:
a) almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui al precedente punto 25.1 unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, unitamente al relativi certificati di assicurazione di cui al precedente punto 25.4.
25.6 Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
25.7 Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti dei Concedente, anche per fatto colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
25.8 Il Concessionario durante la Fase di gestione si impegna altresì ad utilizzare fornitori di specifici servizi
– quali a titolo esemplificativo ristorazione/catering/sorveglianza e quant’altro necessario alla resa dei servizi offerti – selezionando aziende/ditte altamente qualificate e dotate di proprie adeguata polizze assicurative .
SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE
26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
26.1.Le Parti convengono espressamente , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che l’inadempimento da parte del Concessionario all’ obbligazionE di cui all’articolo 10.1.10 della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Resta fermo quanto stabilito al successivo art. 27.4.
26.2 A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 (dieci) giorni dall’inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•], l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
26.3 Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo e con obbligo del Concessionario di restituire il contributo ricevuto dal Concedente nella misura e con le modalità di seguito stabilite al successivo art.27 punto 27.5 .
27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
27.1 Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione nelle ipotesi previste per legge ed in ogni caso:
a. se nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
b. decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
c. in caso di grave e protratto inadempimento del Concessionario accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
d. mancata attivazione delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 25 e 26;
e. sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nel Concessionario ovvero in imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori;
f. protratta sospensione della realizzazione dell’Opera per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui il Concessionario debba rispondere ai sensi di legge o gravi violazioni che mettano in pericolo la funzionalità dell’ Opera;
g. gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
h) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'articolo 14.2.2 ;
i) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
27.2 Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il Concedente valuterà in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione.
27.3 Nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) il Concedente assegnerà al Concessionario mediante comunicazione in forma scritta, inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio non inferiore a giorni 60 (sessanta) entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dal Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite pec al Concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previsto dal successivo art. 28.
27.4 E' fatta salva l'applicazione dell’art. 110 del Codice.
27.5 Ai sensi dell’art. 165 comma 5 del Codice, la Convenzione è risolta di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione stessa. Ai sensi dell’art. 165 comma 5 del Codice, resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine.
27.6 In ogni caso di intervenuta risoluzione della Convenzione, trova applicazione l’articolo 176 del Codice e il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti; eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della Convenzione saranno a carico del Concessionario.
27.7 In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificheranno le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:
a) qualora l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l’Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
(ii) il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
(iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
(ii) i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;
(iii) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.
27.8 Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 (novanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
27.9 Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 4.
27.10 Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei servizi ,
il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.
28. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
28.1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.
28.2 Qualora, entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui al precedente comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere , fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.
28.3 Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
b) la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Salvo quanto disposto dall’articolo 176 del Codice, le Parti si impegnano sin d’ora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
28.4 Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 27.7.
29. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
29.1 Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti art. 13 e 21, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso
fissato e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•].
29.2 Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo.
b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente, ivi compresi quelli finanziari. Con riferimento al/i Contratto/i di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
29.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 29.2 , il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
29.4 Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 29.3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
29.5 Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 29.3.
30. REVOCA DELLA CONCESSIONE
30.1 La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•]del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.
30.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
a) il valore dell’ Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
30.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all’eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
30.4 Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
30.5 Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.
30.6 L’efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 176 comma 6 , del Codice, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.
31. RECESSO
31.1 Qualora entro un periodo di 90 (novanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.
31.2 In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione progettuale approvata.
31.3 Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta)giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
31.4 Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.
31.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l’Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
32. SCADENZA DELLA CONCESSIONE
32.1 Alla scadenza della Concessione, l’Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
32.2 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario almeno 12 mesi prima della scadenza della Concessione le proprie intenzioni riguardo alle modalità di gestione dell’Opera post scadenza della Concessione.
33. EFFICACIA
33.1 La presente Convenzione assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione avvenuta sulla base del provvedimento………………………..
34. COMUNICAZIONI
34.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti
35. FORO COMPETENTE
35.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il Foro esclusivamente competente, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente, sarà quello di Trieste.
Trieste, ……………………