Contratto di assicurazione infortuni globale Ramo 72
Unica infortuni
Contratto di assicurazione infortuni globale Ramo 72
Ed. Gennaio 2020
Unica infortuni
Contratto di assicurazione infortuni globale Ramo 72
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX
Mod. EAT 554
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI Prodotto: Unica infortuni
Ramo 72
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie:
🗶 Infortuni subiti alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione
🗶 Infortuni subiti a seguito di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
🗶 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Che cosa è assicurato?
✓ Settore Infortuni
L’assicurazione vale gli infortuni che lo stesso subisca nello svolgimento della propria attività professionale e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari e vandalismo a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva
✓ Settore Assistenza
I servizi saranno forniti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo:
! Sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore all’aliquota percentuale indicata nella scheda di polizza, denominata “Franchigia” per Invalidità Permanente
! Sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale e comunque quando l’invalidità permanente è minore o uguale all’aliquota percentuale indicata in polizza e denominata “Franchigia” per Invalidità Permanente
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
È la polizza che ti protegge dagli infortuni tutelando allo stesso tempo la stabilità economica della tua famiglia in caso di decesso
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il mondo intero
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Quando e come devo pagare?
Il premio viene corrisposto in rate. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
▪ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno
Come posso disdire la polizza?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Unica infortuni”
Edizione 01/2019
Ramo 72
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Infortuni | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività professionale dichiarata in proposta e/o di ogni altra attività che egli compia senza carattere di professionalità: Derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi Conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva Subiti per aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato Sofferti in stato di malore od incoscienza Dovuti ad asfissia o soffocamento non di origine morbosa Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze Lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi Morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari Annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche Rotture sottocutanee di tendini Sono altresì inclusi nella garanzia e coperti dall’assicurazione: Infortuni subiti nella prestazione del servizio militare Infortuni subiti durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri Xxxxx traumatiche o da sforzo Morte presunta Commorienza dei genitori Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) Spese di rimpatrio qualora dall’infortunio derivi un’invalidità permanente |
indennizzabile e superiore al 5%, che richieda un immediato rimpatrio Indennità per perdita anno scolastico a causa di infortunio indennizzabile Xxxxx estetico, a seguito del quale siano seguiti interventi di chirurgia plastica ed estetica per ridurre o eliminare i danni estetici al viso Xxxxxxxx spese mediche Diaria da ricovero, a cura ultimata e su presentazione della documentazione richiesta Day-hospital Diaria da gessatura, quando a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata una gessatura Diaria senza ricovero se l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un’inabilità temporanea E’ inoltre possibile integrare le garanzie indicate sopra attraverso le seguenti Condizioni aggiunte: Maggiorazione 65=100 per il caso di invalidità permanente Maggiorazione progressiva della prestazione invalidità permanente per grado di invalidità permanente superiore al 30% Maggiorazione progressiva della prestazione invalidità permanente per grado di invalidità permanente superiore al 20% | |
Assistenza | L’assicurazione prevedere le seguenti prestazioni: Consulenza medica Invio di un medico generico (valida in Italia) Trasporto autoambulanza (valida in Italia) Trasferimento in un ospedaliero attrezzato e rientro Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni Invio di un infermiere (valida in Italia) Viaggio di un familiare (se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Rientro sanitario (se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) Rientro salma (se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato) E’ inoltre possibile integrare quanto soprariportato attraverso le seguenti prestazioni aggiuntive: Assistenza domiciliare post-ricovero Prestazioni professionali post-ricovero Servizi sanitari post ricovero Servizi non sanitari post-ricovero |
Che cosa non è assicurato? | |
Infortuni | Sono esclusi dalla copertura gli infortuni causati: Dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove Dalla guida: o di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B o di macchine agricole e operatrici, salvo quelle condotte a mano o di natanti a motore per uso non privato Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione Dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili |
Dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sports aerei in genere Dalla partecipazione a competizioni sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di gare podistiche, gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio Da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato Da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici Gli infarti, in ogni caso, e le ernie (ad eccezione delle ernie traumatiche da sforzo) | |
Assistenza | Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo Dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni Inoltre le prestazioni non sono erogate: Qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro Nel caso di rientro sanitario, non danno luogo alla prestazione o le patologie che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali o dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato o dei familiari, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Limitazioni comuni a tutti i Settori | ! Non possono sottoscrivere l’assicurazione i soggetti di età superiore ai 75 anni |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni | Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Rischio volo – la copertura è valida solo in caso di Polizza stipulata con durata superiore a 365 giorni ! Ernie traumatiche o da sforzo – periodo di carenza di 180 giorni, un massimale pari al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La prestazione di diaria da ricovero verrà prestata per una durata non superiore ai 30 giorni |
! Spese di rimpatrio – massimale di 1.500€ ! Danno estetico – massimale di 3.000€ ! Rimborso spese mediche per terapie medicinali – massimale peri al 20% della somma assicurata ! Diaria senza ricovero – fino ad un massimo di 365 giorni ! Day hospital – indennizzo pari al 50% di quanto previsto per la prestazione diaria da ricovero ! Diaria da gessatura – per un periodo non superiore a 45 giorni per evento e 100 giorni per periodo di assicurazione ! Sinistri catastrofici – l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di 1.000.000€ ! Attività diversa da quella dichiarata: o l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio o l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio, secondo le tabelle riportate nelle Condizioni di Assicurazione L’indennizzo in caso di invalidità permanente è erogato con: ! Una franchigia da definire in sede di stipulazione della Polizza, sulla somma assicurata fino a 150.000€ ! Una franchigia pari al 6% (se non diversamente specificato in sede di stipulazione di Polizza) sulla somma assicurata eccedente i 150.000€ | |
Assistenza | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le limitazioni relative alle prestazioni di Assistenza: ! Trasporto in autoambulanza – fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno) ! Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro – fino ad un importo massimo di 10.000€ ! Trasporto in autoambulanza o taxi a seguito di dimissioni – fino ad un massimo di 150€ per sinistro ! Invio di un infermiere – fino ad un massimo di 250€ per sinistro ! Assistenza domiciliare post-ricovero – per un massimo di 15 giorni consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura ! Prestazioni professionali post-ricovero – fino ad un massimo di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura ! Servizi sanitari post-ricovero – fino ad un massimo di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura ! Servizi non sanitari post-ricovero – fino a 10 ore complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Unica Infortuni è rivolto a persone fisiche di età inferiore a 75 anni, che intendono assicurarsi contro infortuni subiti nel corso dell'attività professionale e/o extra professionale e con esigenze di protezione della persona e del patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 25%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per il Settore Infortuni | In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze |
Prestazione di Assistenza | Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa, indicando chiaramente 1) il tipo di assistenza di cui necessita; 2) nome e cognome; 3) numero di polizza; 4) indirizzo del luogo in cui si trova; 5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza 6) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni 1
Art. 2 – Prestazioni assicurative per il Settore Infortuni 2
Art. 3 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza 4
Art. 4 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza 4
Art. 5 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Infortuni 5
Art. 6 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Assistenza 6
Art. 7 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni 7
Art. 8 – Persone non assicurabili per il Settore Infortuni 7
Art. 9 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza 7
Ci sono limiti di copertura? 7
Art. 10 – Limite d’età degli Assicurati per il Settore Infortuni 7
Art. 11 – Limite di indennizzo per sinistri catastrofici 7
Art. 12 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Infortuni 8
Art. 13 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Assistenza 8
Art. 14 – Estensione territoriale per il Settore Infortuni 8
Art. 15 – Estensione territoriale per il Settore Assistenza 8
Quando comincia la copertura e quando finisce? 8
Art. 16 – Decorrenza della garanzia 8
Art. 17 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 8
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 8
Norme applicate in caso di sinistro 8
Art. 18 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 8
Art. 19 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato 9
Art. 20 – Richiesta di assistenza per il Settore Assistenza 9
Art. 21 – Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale 9
Art. 22 – Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente
Art. 23 – Criteri di indennizzabilità per il Settore Infortuni 9
Art. 24 – Diritto di surrogazione per il Settore Infortuni 9
Art. 25 – Tabella delle attività per il Settore Infortuni 10
Art. 26 – Attività diversa da quella dichiarata per il Settore Infortuni 13
Art. 27 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza 13
Art. 28 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione 13
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 14
Art. 29 – Pagamento del premio 14
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 14
Come posso disdire la polizza? 14
Art. 30 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 14
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 14
Art. 31 – Altre assicurazioni 14
Art. 32 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza 14
Art. 33 – Modifiche dell’assicurazione 14
Art. 34 – Aggravamento del rischio 14
Art. 35 – Diminuzione del rischio 14
Art. 37 – Rinvio alle norme di Legge 15
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 15
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 16
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato? GARANZIE BASE
Settore Infortuni
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni
A) Xxxxxxx assicurato
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività professionale dichia- rata in polizza e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che le persone assicurati non vi abbiano preso parte attiva;
subiti per:
- aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; xxxxxxxx in:
- stato di malore od incoscienza; dovuti a:
- asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
- morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli intessi siano portatori necessari;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgora- zione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche.
Si intendono altresì comprese le rotture sottocutanee di tendini. La garanzia è operante purché l’evento sia cagionato da infortunio.
B) Infortuni occorsi durante il servizio militare L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni.
È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvi- mento dell’obbligo di leva.
L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all’Assicurato il rimborso della parte di premio impo- nibile relativa al periodo di assicurazione pagato ma non goduto, mentre nel caso di sospensione l’Assicurato ha diritto ad ottenere la protrazione gratuita dell’assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione.
C) Rischio volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne quelli effettuati:
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di
passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende comin- ciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’ae- romobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente Articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore a 365 giorni, cioè un anno.
D) Xxxxx traumatiche o da sforzo
A parziale deroga dell’Art. 7, lettera m) la garanzia si intende estesa alle lesioni muscolari da sforzo e alle ernie trauma- tiche o da sforzo, limitatamente alla invalidità perma- nente e alla diaria giornaliera, con l’intesa che:
- la copertura assicurativa è operante dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per la diaria senza ricovero se prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10%, della somma assicurata per il caso di invalidità totale;
- qualora insorga, contestazione circa la natura e/o operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all’Art. 21 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia Contrattuale delle Norme che regolano i sinistri.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
E) Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aero- mobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro 365 giorni, cioè un anno, dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
F) Indennità per commorienza genitori
Qualora, in conseguenza di uno stesso evento, si verifichi il contemporaneo decesso, a seguito di infortunio indenniz- zabile ai sensi di polizza, dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, un’indennità supplementare pari al 50% della somma assicurata per la prestazione caso morte.
G) Rischio di guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicu- rato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato
Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. | |
Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 7, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 1 lettera C delle Condi- |
zioni Generali di assicurazione.
H) Spese di rimpatrio
Qualora dall’infortunio derivi un’invalidità permanente, inden- nizzabile a termini di polizza, superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda un immediato rimpatrio con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 su presentazione di regolare documentazione.
I) Indennità per perdita anno scolastico
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza lo Studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e se, in conseguenza dell’infortunio stesso, si sia trovato nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l’1% del capitale per lui assicurato per il caso di invalidità permanente.
Il pagamento viene effettuato soltanto previa presenta- zione di specifica documentazione rilasciata dall’Auto- xxxx scolastica dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza della predetta assenza.
J) Danno estetico
In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a titolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di euro 3.000,00 per le spese, docu- mentazione, sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
Art. 2 – Prestazioni assicurative per il Settore Infortuni
A) Caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza di polizza - entro 730 giorni, cioè due anni, dalla data dell’infortunio - la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione caso morte ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invali- dità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
B) Invalidità Permanente
a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità perma- nente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione invalidità permanente.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità perma- nente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità Permanente in propor- zione al grado di invalidità che va accertato facendo rife- rimento ai valori delle menomazioni indicate nella Tabella delle invalidità
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso di frattura semplice o scomposta di falangi della mano o del piede senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi, l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato dell’1%;
- nel caso di trauma distorsivo cervicale con contrat- tura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo (così detto colpo di frusta) l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato del 2%;
- nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’Invalidità Permanente che ne consegue;
- nel caso in cui l’Invalidità permanente non sia deter- minabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invali- dità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valuta- zione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
e) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella delle invalidità | Parte destra del corpo | Parte sinistra del corpo |
arto superiore | 70% | 60% |
mano o avambraccio | 60% | 50% |
un occhio | 25% | |
entrambi gli occhi | 100% | |
sordità completa di un orecchio | 10% | |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | |
totale voce | 30% | |
un piede | 40% | |
entrambi i piedi | 100% | |
arto inferiore al di sopra della metà della coscia | 70% | |
arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
arto inferiore al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio della gamba | 50% | |
pollice | 18% | 16% |
indice | 14% | 12% |
medio o anulare | 8% | 6% |
mignolo | 12% | 10% |
la falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
della scapola | 25% | 20% |
anchilosi del gomito in angola- zione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% |
anchilosi del polso in esten- sione rettilinea con prono-supi- nazione libera | 10% | 8% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% | 30% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% | 17% |
un alluce | 5% | |
un altro dito del piede | 1% | |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5% | |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% | |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% | |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% | |
anchilosi tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Tabella delle invalidità | Parte destra del corpo | Parte sinistra del corpo |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% | |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% | |
una vertebra dorsale | 5% | |
12” dorsale | 10% | |
una vertebra lombare | 10% | |
esiti di frattura di un metaniero sacrale | 3% | |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% | |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
esiti di rottura sottocutanea da sforzo del bicipite brachiale | 4% | 3% |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4% | |
significative della crasi ematica | 8% |
C) Anticipi sulla liquidazione dell’indennizzo
Qualora trascorsi 60 giorni dal termine della cura medica sia prevedibile che all’Assicurato infortunatosi residui un’invali- dità permanente di grado superiore al 24%, la Società - su richiesta - corrisponderà all’Assicurato stesso un anticipo pari alla metà di quello che gli spetterebbe in base alla previ- sione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva.
D) Rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione Rimborso Spese Mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accer- tamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 20% della somma assicurata);
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza;
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese soprain- dicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
E) Diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infor- tunio indennizzabile ai termini di polizza la Società corri- sponde all’Assicurato la diaria da ricovero stabilita in polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni per evento e per periodo di assicurazione. Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiara- zione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
F) Day-hospital
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’opera- tività della stessa si intende estesa al caso di day-hospital quando lo stesso sia di durata non inferiore a tre giorni
continuativi, fatta eccezione per le festività, con un
indennizzo pari al 50% di quanto previsto per la presta- zione Diaria da ricovero.
G) Diaria da gessatura
Se in conseguenza dell’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata “gessatura” la Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato la diaria da gessatura stabilita in polizza dal giorno dell’applicazione della stessa fino alla sua rimozione, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni per evento e 100 giorni per periodo di assicurazione.
La garanzia non è operante nel caso in cui la lesione che ha comportato l’applicazione della “gessatura” riguardi singole dita dei piedi e delle mani salvo che si tratti del pollice o dell’indice.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiara- zione rilasciata dall’istituto di cura attestante il motivo e la durata della gessatura.
H) Diaria senza ricovero - inabilità temporanea
Se l’infortunio, indennizzabile a termini di polizza, ha per conseguenza un’inabilità temporanea, la Società, sempreché siano trascorsi almeno i giorni indicati in polizza quale franchigia per la prestazione Diaria senza ricovero da quello di avvenimento dell’infortunio, riconosce, la diaria stabilita in polizza per la prestazione Diaria senza ricovero fino ad un massimo di 365 giorni nella misura:
a) del 100% per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) del 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professio- nali principali e secondarie dichiarate.
L’indennizzo viene effettuato a guarigione avvenuta, previa presentazione di tutta la documentazione necessaria, in conformità all’Art. 19 – Denuncia dell’infortunio e Obblighi dell’Assicurato, delle Norme che regolano i sinistri.
Settore Assistenza
I servizi di Assistenza vengono forniti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Vixxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
Per Centrale Operativa si intende la struttura di Centrale Operativa Nobis - Vixxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (MB)- costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ul-tima, al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Art. 3 – Attivazione della Centrale Operativa per il Settore Assistenza
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa atti-vazione della Centrale Operativa.
Art. 4 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:
A) Consulenza medica. Qualora a seguito di infortunio l’As- sicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valute- ranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
B) Invio di un medico generico in Italia. Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impossi- bilità da parte di uno dei medici convenzionati ad interve- nire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
C) Trasporto in autoambulanza in Italia. Qualora l’Assi- curato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
D) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle dispo- nibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
- aereo sanitario (solo per i Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto neces- sario dai Medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le patologie che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. Alla dimissione dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società fino ad un importo massimo di euro 10.000,00, inclusa l’assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
E) Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni. Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di essere trasportato dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato al proprio domicilio, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale
accompagnatore, di rientrare al proprio domicilio. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro.
F) Invio di un infermiere in Italia. Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere professio- nale, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo euro 250,00 complessive per sinistro.
G) Viaggio di un familiare (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato). Qualora, a seguito di infortunio, l’Assi- curato in viaggio da solo necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico le relative spese.
H) Rientro sanitario (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assi- curato). Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano neces- sario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’as- sistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
- le patologie che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali.
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicu- rato o i familiari dello stesso addivengano a dimis- sioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove corrisposto
Settore Infortuni
Art. 5 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Infortuni
A) Tabella INAIL per la prestazione invalidità permanente A parziale deroga dell’Art. 2 lettera B, la tabella delle percen- tuali di invalidità ivi prevista si intende sostituita con quella
di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).
In qualsiasi caso, relativamente ai postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limi- tazione dei movimenti del capo e del collo, l’inden- nizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore massimo fissato nel 3%.
B) Maggiorazione 65=100 per il caso di invalidità permanente
L’invalidità permanente accertata in base alle condizioni tutte di polizza, di grado pari o superiore al 65% (sessantacinque per cento) è considerata invalidità permanente totale (100%).
C) Maggiorazione progressiva della prestazione invalidità permanente per grado di I.P. maggiore del 30%
Per gradi di invalidità permanente accertata, in base alle condi- zioni tutte di polizza, di grado superiore al 30% la percentuale di invalidità permanente da conteggiarsi per la liquidazione del sinistro si intende modificata come da seguente tabella:
Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata |
Da 1 a 30 compreso | Pari al grado accertato ferme le franchigie di cui all’Art. 22 | 66 | 102 |
31 | 33 | 67 | 104 |
32 | 34 | 68 | 106 |
33 | 36 | 69 | 108 |
34 | 38 | 70 | 110 |
35 | 40 | 71 | 113 |
36 | 42 | 72 | 116 |
37 | 44 | 73 | 119 |
38 | 46 | 74 | 122 |
39 | 48 | 75 | 125 |
40 | 50 | 76 | 128 |
41 | 52 | 77 | 131 |
42 | 54 | 78 | 134 |
43 | 56 | 79 | 137 |
44 | 58 | 80 | 140 |
45 | 60 | 81 | 143 |
46 | 62 | 82 | 146 |
47 | 64 | 83 | 149 |
48 | 66 | 84 | 152 |
49 | 68 | 85 | 155 |
50 | 70 | 86 | 158 |
51 | 72 | 87 | 161 |
52 | 74 | 88 | 164 |
53 | 76 | 89 | 167 |
54 | 78 | 90 | 170 |
55 | 80 | 91 | 173 |
56 | 82 | 92 | 176 |
57 | 84 | 93 | 179 |
58 | 86 | 94 | 181 |
59 | 88 | 95 | 184 |
60 | 90 | 96 | 187 |
61 | 92 | 97 | 190 |
62 | 94 | 98 | 193 |
63 | 96 | 99 | 196 |
64 | 98 | 100 | 200 |
65 | 100 | = | = |
D) Maggiorazione progressiva della prestazione invalidità permanente per grado di I.P. maggiore del 20%
Per gradi di invalidità permanente accertata, in base alle condi- zioni tutte di polizza, di grado superiore al 20% la percentuale di invalidità permanente da conteggiarsi per la liquidazione del sinistro si intende modificata come da seguente tabella:
Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente accertata | Percentuale (%) di Invalidità Permanente maggiorata |
Da 1 a 20 compreso | Pari al grado accertato ferme le franchigie di cui all’Art.22 | 58 | 106 |
21 | 23 | 59 | 109 |
22 | 25 | 60 | 112 |
23 | 27 | 61 | 115 |
24 | 29 | 62 | 118 |
25 | 31 | 63 | 121 |
26 | 33 | 64 | 124 |
27 | 35 | 65 | 127 |
28 | 37 | 66 | 130 |
29 | 39 | 67 | 133 |
30 | 41 | 68 | 136 |
31 | 43 | 69 | 139 |
32 | 45 | 70 | 142 |
33 | 47 | 71 | 145 |
34 | 49 | 72 | 148 |
35 | 51 | 73 | 151 |
36 | 53 | 74 | 154 |
37 | 55 | 75 | 157 |
38 | 57 | 76 | 160 |
39 | 59 | 77 | 163 |
40 | 61 | 78 | 166 |
41 | 63 | 79 | 169 |
42 | 65 | 80 | 172 |
43 | 67 | 81 | 175 |
44 | 69 | 82 | 178 |
45 | 71 | 83 | 181 |
46 | 73 | 84 | 184 |
47 | 75 | 85 | 187 |
48 | 77 | 86 | 190 |
49 | 79 | 87 | 193 |
50 | 82 | 88 | 196 |
51 | 85 | 89 | 199 |
52 | 88 | 90 | 203 |
53 | 91 | 91 | 207 |
54 | 94 | 92 | 211 |
55 | 97 | 93 | 215 |
56 | 100 | 94 | 219 |
57 | 103 | da 95 a 100 | 225 |
Settore Assistenza
Art. 6 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Assistenza
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:
Assistenza domiciliare integrata: le prestazioni che seguono sono fornite al domicilio, purché situato in Italia, dell’Assicu-
rato dopo le sue dimissioni da un ricovero, dovuto a infor- tunio, della durata di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico:
1. Assistenza domiciliare post ricovero. La Centrale Operativa, su richiesta scritta da parte del medico curante dell’Assicurato, organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato per un massimo di 15 giorni consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante dell’Assicurato. La Centrale Operativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
2. Prestazioni professionali post ricovero. Qualora l’As- sicurato necessiti di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o para- medico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di un professionista fino ad un massimo di 3 volte comples- sive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
3. Servizi sanitari post ricovero. Qualora l’Assicurato necessiti di:
- eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie ed altri accertamenti diagnostici, purché effettuabili al domicilio;
- usufruire del ritiro e della consegna al proprio domicilio degli esiti di xxxxx ed accertamenti diagnostici;
- usufruire della consegna al proprio domicilio di farmaci e articoli sanitari;
- la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino a 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
4. Servizi non sanitari post ricovero. Qualora l’Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con la vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze ammi- nistrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare proprio personale di servizio fino a 10 ore complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimis- sioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
pendentemente dalla concreta valutazione dello stato di | |
salute dell’Assicurato. | |
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica | |
quanto disposto dall’Art. 18 - Dichiarazioni relative alle | |
circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assi- | |
curazione e dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice | |
Civile. |
Che cosa non è assicurato?
Settore Infortuni
Art. 7 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni
Settore Assistenza
Art. 9 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza
giurisdizione italiana.
controversie relative alla polizza sono soggette alla
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le
Centrale Operativa;
dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della
assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato
vamente ai sinistri formanti oggetto della presente
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relati-
Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
C.C e successive modifiche;
zione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952
del sinistro che ha dato origine al diritto alla presta-
entro il termine di 730 giorni, cioè due anni, dalla data
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive
di compensazione;
xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire inden-
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più
stupefacenti e allucinogeni;
o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici
tentato suicidio;
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
tazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
teristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmu-
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi carat-
dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
delle garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi
nale dichiarata.
se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professio-
I rischi di cui alla lettera b) sono compresi in garanzia
D - Xxxxx traumatiche e da sforzo.
queste ultime - di quanto previsto dall’Art. 1 lettera
m) gli infarti, in ogni caso, e le ernie, fatta eccezione, per
non utilizzate per fini pacifici;
l) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
xxxx, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti-
k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’a-
inondazioni o eruzioni vulcaniche;
j) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, alluvioni,
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
mediche non resi necessari da infortunio;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure
stupefacenti o allucinogeni;
g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di
dali od aventi carattere ricreativo;
tennis, nonché di gare o partite aziendali, interazien-
gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma,
e relative prove, salvo che si tratti di gare podistiche,
f) dalla partecipazione a competizioni sportive in genere
sports aerei in genere;
con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o
xxxxxx, xxx, rugby, football americano, immersione
logia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acro-
sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleo-
e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle
disposto al precedente Art. 1 lettera C - Rischio volo;
(compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto
d) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se
- di natanti a motore per uso non privato;
condotte a mano;
- di macchine agricole e operatrici, salvo quelle
superiore alla B;
lazione della polizza, una patente di categoria
- di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipu-
b) dalla guida:
nelle relative prove;
a motore in competizioni non di regolarità pura e
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
Ci sono limiti di copertura?
Premesso che la Società, qualora fosse stata a cono- |
scenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossi- |
codipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: |
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, |
disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi |
da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe |
consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, |
qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra |
richiamate insorgano nel corso del contratto si applica |
quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indi- |
Art. 8 – Persone non assicurabili per il Settore Infortuni
Art. 10 – Limite d’età degli Assicurati per il Settore Infortuni
Sia il Contranete che la Società, ad ogni scadenza del | |
periodo di assicurazione successivo al compimento | |
del 75° anno di età dell’Assicurato, possono recedere | |
dall’assicurazione relative a tale persona con preavviso | |
di almeno 60 giorni. |
Art. 11 – Limite di indennizzo per sinistri catastrofici
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente | |
più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso | |
massimo complessivo a carico della Società non potrà | |
comunque superare l’importo di euro 1.000.000,00. |
Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza ecce-
della garanzia, la copertura ha durata massima di 60
dessero nel loro complessivo tale importo, le stesse
verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 12 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Infortuni
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Spese di rimpatrio (Art. 1, Lett H) | - | Euro 1.500 |
Danno estetico (Art. 1, Lett J) | - | Euro 3.000 |
Rimborso spese mediche (Art. 2, Lett. D) | - | 20% somma assicurata |
Day hospital (Art. 2, Lett. F) | - | 50% della somma assicurata |
Invalidità permanente (Art. 22) | 5% somma assicurata fino a 150.000 euro; 6% della somma assicurata per somma eccedente 150.000 euro | - |
Sinistri catastrofici (Art. 11) | - | Euro 1.000.000 |
Art. 13 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il Settore Assistenza
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Trasferimento centro ospedaliero attrezzato e rientro (Art. 4, Lett D) | - | Euro 10.000 |
Trasporto in autoambulanza o taxi (Art. 4, Lett. E) | - | Euro 150 per sinistro |
Invio infermiere (Art. 4, Lett F) | - | Euro 250 per sinistro |
Dove vale la copertura?
Art. 14 – Estensione territoriale per il Settore Infortuni
L’assicurazione vale per il mondo intero.
La diaria giornaliera (qualora prevista), al di fuori dell’Eu- ropa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di dimissione ospedaliera ovvero al rientro in Europa dell’Assicurato.
Art. 15 – Estensione territoriale per il Settore Assistenza
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale riferimento s’intende esteso alla Repubblica si San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun periodo di assicurazione di validità
giorni. Tutte le prestazioni assistenza sono fornite non
più di tre volte per periodo di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 16 – Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive come regolato nell’Art. 29, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicu- razione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
Art. 17 – Xxxxxxx, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicu- razione di durata inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato ai termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunica- zione da parte dell’Assicurato, il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 18 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte, rese anche all’interno del questionario sanitario, o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 19894 del Codice Civile.
Art. 19 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una detta- gliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la diaria senza ricovero, qualora assi- curata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espres- samente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accadimenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 20 – Richiesta di assistenza per il Settore Assistenza
Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l’Assicu- rato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- Numero verde: 800 894149
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome; 3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa prov- vederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicita- mente l’effettuazione.
Art. 21 – Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invali- dità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull’applicazione di indennizzabilità previsti dall’Art. 23 – Criteri di indennizzabilità delle Condizioni di assicura- zione possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competenti per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei Medico.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accadimento definitivo dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’in- dennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 22 – Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente per il Settore Infortuni
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 6%.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valu- tazione dello stesso di cui all’Art. 2 lettera B.
Art. 23 – Criteri di indennizzabilità per il Settore Infortuni
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’in- fortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisi- camente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 2 lettera B - Inva- lidità permanente (o dell’Art. 5 lettera A - Tabella INAIL per la prestazione Invalidità Permanente - se richiamato) delle Condizioni di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 24 – Diritto di surrogazione per il Settore Infortuni
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 25 – Tabella delle attività per il Settore Infortuni
Di seguito vengono riportate le attività tra le quali l’Assicu- rato identifica la propria e sulla base della quale viene definito il premio di polizza. Per ogni attività è indicata la classe di rischio per la prestazione Diaria senza ricovero (IT) e per le altre prestazioni. Per le attività ove non è possibile assicu- rare la prestazione Diaria senza ricovero è indicato n.a. ossia rischio non ammesso.
Tabella delle attività | IT* | A** |
abbattitore di piante - dipendente | n.a. | 4 |
abbattitore di piante - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
abbigliamento - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
abbigliamento - titolare vendita | 1 | 1 |
accessori per veicoli - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
accessori per veicoli - titolare vendita | 1 | 1 |
addestratore di cani - dipendente | n.a. | 3 |
addestratore di cani - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
addetto a maneggi di cavalli | n.a. | 4 |
addetto ad autorimessa - dipendente | n.a. | 3 |
addetto ad autorimessa - titolare | 3 | 3 |
addetto centro elaborazione dati | n.a. | 2 |
agente di polizia municipale non motocicl. | n.a. | 2 |
agente di assicurazioni | 2 | 2 |
agente di borsa/cambio - dipendente | n.a. | 1 |
agente di borsa/cambio - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
agente di polizia municipale anche motociclista | n.a. | 4 |
agente di pubblicità - dipendente | n.a. | 2 |
agente di pubblicità - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
agente immobiliare - dipendente | n.a. | 2 |
agente immobiliare - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
agente marittimo - dipendente | n.a. | 2 |
agente marittimo - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
agente settore credito | n.a. | 2 |
agente teatrale | n.a. | 2 |
agente/rappresentante settore commercio | n.a. | 2 |
agricoltore - dipendente | n.a. | 4 |
agricoltore - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
agronomo-agrimensore - dipendente | n.a. | 2 |
agronomo-agrimensore - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
alimentari (escluso salumeria, macelleria o pescheria) - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
alimentari (escluso salumeria, macelleria o pescheria) - titolare vendita | 1 | 1 |
allenatore sportivo | n.a. | 3 |
allevatore - dipendente | n.a. | 4 |
allevatore - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
ambasciatore | n.a. | 2 |
ambulante di generi vari | n.a. | 3 |
amministratore di beni propri o altrui | 1 | 1 |
analista chimico - dipendente | n.a. | 2 |
analista chimico - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
antennista - dipendente | n.a. | 4 |
antennista - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
antiquario con operazioni di restauro - dipendente | n.a. | 3 |
antiquario con operazioni di restauro - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
antiquario senza operazioni di restauro - dipendente | n.a. | 2 |
antiquario senza operazioni di restauro - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
apparecchi ottici e fotografici - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
apparecchi ottici e fotografici - titolare vendita | 1 | 1 |
architetto con accesso a cantieri - dipendente | n.a. | 2 |
architetto con accesso a cantieri - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
Tabella delle attività | IT* | A** |
architetto occupato solo in ufficio - dipendente | n.a. | 1 |
architetto occupato solo in ufficio - libero professionista | 1 | 1 |
argentatore / doratore - dipendente | n.a. | 3 |
argentatore / doratore - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
arredatore - dipendente | n.a. | 2 |
arredatore - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
arrotino - dipendente | n.a. | 3 |
arrotino - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
articoli sportivi - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
articoli sportivi - titolare vendita | 1 | 1 |
articoli igienico-sanitari addetto alla vendita | n.a. | 2 |
articoli igienico-sanitari titolare esercizio vendita | 2 | 2 |
articoli musicali - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
articoli musicali - titolare vendita | 1 | 1 |
artista di varietà, attore, musicista, cantante non ballerino | n.a. | 3 |
ascensorista | n.a. | 3 |
assistente sociale | n.a. | 2 |
attacchino | n.a. | 3 |
attore di teatro | n.a. | 3 |
attrezzista, macchinista (settore spettacolo) | n.a. | 4 |
autista di autobus | n.a. | 3 |
autista di autovetture | n.a. | 3 |
autorimesse: addetto che non lavora manualmente | n.a. | 2 |
autorimesse: titolare che non lavora manualmente | 2 | 2 |
autoriparatore - dipendente | n.a. | 3 |
autoriparatore - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
autotrasportatore - dipendente | n.a. | 4 |
autotrasportatore - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
avvocato | 2 | 2 |
baby sitter | n.a. | 2 |
badante | n.a. | 2 |
bagnino | n.a. | 2 |
bar- ristorante, trattorie, pizzerie - addetto | n.a. | 2 |
bar- ristorante, trattorie, pizzerie - titolare | 2 | 2 |
bar tabacchi - addetto alla vendita | n.a. | 2 |
bar tabacchi - titolare vendita | 2 | 2 |
barbiere - dipendente | n.a. | 1 |
barbiere - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
barcaiolo | n.a. | 3 |
barista - dipendente | n.a. | 2 |
barista - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
benestante | n.a. | 1 |
benzinaio - dipendente | n.a. | 2 |
benzinaio - titolare | 2 | 2 |
bidello | n.a. | 2 |
biologo - addetto laboratorio d’analisi - dipendente | n.a. | 1 |
biologo - addetto laboratorio d’analisi - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
boscaiolo - dipendente | n.a. | 4 |
boscaiolo - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
callista, manicure, pedicure, estetista - dipendente | n.a. | 2 |
callista, manicure, pedicure, estetista - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
calzature - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
calzature - titolare vendita | 1 | 1 |
calzolaio - dipendente | n.a. | 2 |
calzolaio - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
cameriere | n.a. | 2 |
cantoniere | n.a. | 4 |
capostazione | n.a. | 2 |
capotreno | n.a. | 2 |
carburante e gas liquidi - addetto alla vendita | n.a. | 2 |
Tabella delle attività | IT* | A** |
carburante e gas liquidi - titolare vendita | 2 | 2 |
cardatore - dipendente | n.a. | 3 |
cardatore - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
carpentiere - dipendente | n.a. | 4 |
carpentiere - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
carrozziere - dipendente | n.a. | 3 |
carrozziere - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
cartoleria, giocattoli, giornali, libri - addetto alla vendita | n.a. | 2 |
cartoleria, giocattoli, giornali, libri - titolare vendita | 2 | 2 |
casalinga | n.a. | 2 |
casalinghi, ferramenta, vernici - addetto alla vendita | n.a. | 2 |
casalinghi, ferramenta, vernici - titolare alla vendita | 2 | 2 |
casaro - dipendente | n.a. | 2 |
casaro - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
ceramista - dipendente | n.a. | 3 |
ceramista - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
certificatore di bilancio/revisore - libero professionista | 1 | 1 |
cesellatore - dipendente | n.a. | 2 |
cesellatore - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
clero (appartenente al) | n.a. | 1 |
collaboratore familiare | n.a. | 2 |
commercialista - libero professionista | 1 | 1 |
commesso viaggiatore | n.a. | 2 |
concessionario auto-motoveicoli - addetto alle vendite | n.a. | 1 |
concessionario auto-motoveicoli - titolare vendite | 1 | 1 |
conciaio - dipendente | n.a. | 3 |
conciaio - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
console | n.a. | 2 |
consulente amministrativo - libero professionista | n.a. | 1 |
consulente del lavoro - libero professionista | 1 | 1 |
corniciaio - dipendente | n.a. | 2 |
corniciaio - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
cuoco - dipendente | n.a. | 3 |
cuoco - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
demolitore di autoveicoli - dipendente | n.a. | 4 |
demolitore di autoveicoli - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
diplomatico | n.a. | 2 |
direttore didattico | n.a. | 1 |
dirigente con accesso a officine-cantieri-magazzini | n.a. | 3 |
dirigente occupato solo in ufficio | n.a. | 1 |
disegnatore - dipendente | n.a. | 1 |
disegnatore - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
disinfestatore - dipendente | n.a. | 2 |
disinfestatore - titolare | 2 | 2 |
domestico | n.a. | 2 |
elettrauto - dipendente | n.a. | 3 |
elettrauto - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
elettricista che lavora anche all’esterno - dipendente | n.a. | 3 |
elettricista che lavora anche all’esterno - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
elettricista che lavora solo all’interno di ambienti chiusi - dipendente | n.a. | 2 |
elettricista che lavora solo all’interno di ambienti chiusi - titolare | 2 | 2 |
elettrodomestici con installazione - addetto alla vendita | n.a. | 3 |
elettrodomestici con installazione - titolare vendita | 3 | 3 |
elettrodomestici senza installazione - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
elettrodomestici senza installazione - titolare vendita | 1 | 1 |
elettrotecnico - dipendente | n.a. | 2 |
elettrotecnico - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
enologo - dipendente | n.a. | 1 |
enologo - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
Tabella delle attività | IT* | A** |
enotecnico - dipendente | n.a. | 1 |
enotecnico - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
estetista - dipendente | n.a. | 1 |
estetista - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
fabbro - dipendente | n.a. | 4 |
fabbro - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
facchino (portabagagli di piccoli colli) | n.a. | 3 |
facchino addetto al carico e scarico di merci | n.a. | 4 |
falegname - dipendente | n.a. | 4 |
falegname - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
farmacista - dipendente | n.a. | 1 |
farmacista - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
fattorino | n.a. | 3 |
fiori e piante - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
fiori e piante - titolare vendita | 1 | 1 |
fisico - dipendente | n.a. | 1 |
fisico - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
fisioterapista - dipendente | n.a. | 2 |
fisioterapista - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
floricoltore - dipendente | n.a. | 3 |
floricoltore - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
fonditore - dipendente | n.a. | 4 |
fonditore - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
fotografo anche all’esterno - dipendente | n.a. | 3 |
fotografo anche all’esterno - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
fotografo occupato solo in studio - dipendente | n.a. | 1 |
fotografo occupato solo in studio - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
fuochista | n.a. | 3 |
geologo - dipendente | n.a. | 2 |
geologo - libero professionista | 2 | 2 |
geometra con accesso a officine cantieri magazzini - dipendente | n.a. | 3 |
geometra con accesso a officine cantieri magazzini - libero professionista | 3 | 3 |
geometra occupato solo in ufficio - dipendente | n.a. | 1 |
geometra occupato solo in ufficio - libero professionista | 1 | 1 |
gestore di albergo | n.a. | 1 |
gestore di ristorante | n.a. | 2 |
giardiniere/vivaista - dipendente | n.a. | 3 |
giardiniere/vivaista - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
giornalaio - dipendente | n.a. | 1 |
giornalaio - titolare vendita | 1 | 1 |
giornalista | n.a. | 2 |
giudice | n.a. | 1 |
gommista/vulcanizzatore - dipendente | n.a. | 3 |
gommista/vulcanizzatore - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
grafico - dipendente | n.a. | 1 |
grafico - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
gruista - dipendente | n.a. | 3 |
gruista - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
guardia giurata | n.a. | 4 |
guardiacaccia, guardiapesca, guardia campestre | n.a. | 4 |
guida turistica | n.a. | 2 |
idraulico - dipendente | n.a. | 3 |
idraulico - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
imbianchino anche all’esterno di edifici - dipendente | n.a. | 4 |
imbianchino anche all’esterno di edifici - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
imbianchino solo all’interno di edifici - dipendente | n.a. | 3 |
imbianchino solo all’interno di edifici - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
impiegato amministrativo occupato solo in ufficio | n.a. | 1 |
impiegato con accesso a officine-cantieri-magazzini | n.a. | 2 |
Tabella delle attività | IT* | A** |
imprenditore edile che può prendere parte ai lavori | 4 | 4 |
imprenditore in genere che non lavora manualmente | 2 | 2 |
imprenditore in genere che può prendere parte ai lavori | 4 | 4 |
impresa di pulizia con uso di impalcature - addetto | n.a. | 4 |
impresa di pulizia con uso di impalcature - titolare | 4 | 4 |
impresa di pulizia senza uso di impalcature - addetto | n.a. | 3 |
impresa di pulizia senza uso di impalcature - titolare | 3 | 3 |
incisore - dipendente | n.a. | 2 |
incisore - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
indossatore | n.a. | 2 |
infante | n.a. | 2 |
infermiere | n.a. | 2 |
informatica - operatore con mansioni anche esterne | n.a. | 2 |
informatica - operatore senza mansioni esterne | n.a. | 1 |
ingegnere con accesso a officine-cantieri-magazzini - dipendente | n.a. | 2 |
ingegnere con accesso a officine-cantieri-magazzini - libero professionista | 2 | 2 |
ingegnere occupato solo in ufficio - dipendente | n.a. | 1 |
ingegnere occupato solo in ufficio - libero professionista | 1 | 1 |
insegnante di equitazione - hockey | n.a. | 4 |
insegnante di ginnastica | n.a. | 3 |
insegnante di materie non sperimentali (matematica, lettere etc) | n.a. | 1 |
insegnante di materie sperimentali anche all’esterno | n.a. | 2 |
insegnante di sport in genere esclusa equitazione e hockey | n.a. | 3 |
insegnante elementare | n.a. | 1 |
istruttore di pratica (guida) di scuola guida | n.a. | 3 |
istruttore di teoria di scuola guida | n.a. | 1 |
xxxxxxxxxx anche su impalcature e ponteggi - dipendente | n.a. | 4 |
xxxxxxxxxx anche su impalcature e ponteggi - lavora- tore autonomo | 4 | 4 |
lavanderia, pulisecco, tintorie - addetto | n.a. | 2 |
lavanderia, pulisecco, tintorie - titolare | 2 | 2 |
lavanderie e tintorie - addetto | n.a. | 2 |
lavanderie e tintorie - titolare | 2 | 2 |
levigatore di pavimenti - dipendente | n.a. | 3 |
levigatore di pavimenti - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
litografo - addetto | n.a. | 2 |
litografo - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
xxxxxxxxxx, pescherie - addetto alla vendita anche con lavorazioni | n.a. | 3 |
xxxxxxxxxx, pescherie - titolare vendita anche con lavorazioni | 3 | 3 |
maestro d’asilo | n.a. | 1 |
magazziniere | n.a. | 3 |
magistrato | n.a. | 1 |
magliaio - addetto | n.a. | 2 |
magliaio - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
maniscalco | n.a. | 3 |
marmista (posatore) solo a terra - dipendente | n.a. | 3 |
marmista (posatore) solo a terra - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
marmista anche su impalcature e ponteggi - dipendente | n.a. | 4 |
marmista anche su impalcature e ponteggi - lavora- tore autonomo | 4 | 4 |
massaggiatore - dipendente | n.a. | 2 |
massaggiatore - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
materassaio - dipendente | n.a. | 2 |
materassaio - lavratore autonomo | 2 | 2 |
Tabella delle attività | IT* | A** |
materiali da costruzione - addetto alla vendita | n.a. | 3 |
materiali da costruzione - titolare vendita | 3 | 3 |
meccanico - dipendente | n.a. | 3 |
meccanico - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
medico - dipendente | n.a. | 2 |
medico - libero professionista | 2 | 2 |
merceria, pelletteria - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
merceria, pelletteria - titolare vendita | 1 | 1 |
mobili ed arredamenti con installazione - addetto alla vendita | n.a. | 3 |
mobili ed arredamenti con installazione - titolare vendita | 3 | 3 |
mobili senza installazione - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
mobili senza installazione - titolare vendita | 1 | 1 |
modello | n.a. | 2 |
muratore | n.a. | 4 |
necroforo | n.a. | 2 |
notaio | n.a. | 1 |
odontotecnico - dipendente | n.a. | 2 |
odontotecnico - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
operaio con uso di macchine | n.a. | 3 |
operatore ecologico | n.a. | 2 |
orefice - dipendente | n.a. | 2 |
orefice - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
oreficeria, orologeria, gioielleria - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
oreficeria, orologeria, gioielleria - titolare alla vendita | 1 | 1 |
orologiaio - dipendente | n.a. | 2 |
orologiaio - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
ostetrico | n.a. | 2 |
ottico - dipendente | n.a. | 1 |
ottico - libero professionista | 1 | 1 |
panetterie, pasticcerie, gelaterie - addetto vendita anche con lavorazioni | n.a. | 3 |
panetterie, pasticcerie, gelaterie - titolare vendita anche con lavorazioni | 3 | 3 |
paramedico | n.a. | 2 |
parquettista - dipendente | n.a. | 3 |
parquettista - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
parrucchiere - dipendente | n.a. | 1 |
parrucchiere - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
pavimentatore / piastrellista - dipendente | n.a. | 3 |
pavimentatore / piastrellista - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
pedicure - dipendente | n.a. | 2 |
pedicure - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
pellettiere - dipendente | n.a. | 3 |
pellettiere - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
pelliciaio - dipendente | n.a. | 3 |
pelliciaio - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
pensionato | n.a. | 2 |
perito con lavoro anche esterno - dipendente | n.a. | 2 |
perito con lavoro anche esterno - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
perito occupato solo in ufficio - dipendente | n.a. | 1 |
perito occupato solo in ufficio - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
pescatore | n.a. | 3 |
pittore senza uso di scale e impalcature - dipendente | n.a. | 2 |
pittore senza uso di scale e impalcature - titolare | 2 | 2 |
portalettere | n.a. | 2 |
portavalori | n.a. | 2 |
portiere-custode | n.a. | 2 |
procuratore legale - dipendente | n.a. | 2 |
procuratore legale - libero professionista | 2 | 2 |
promotore finanziario | n.a. | 2 |
Classe di rischio per: *IT (Inabilità temporanea) **A (altre prestazioni infortuni) n.a. = non assicurabile
IT* | A** | |
verniciatore - dipendente | n.a. | 3 |
verniciatore - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
veterinario - dipendente | n.a. | 3 |
veterinario - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
vetraio - dipendente | n.a. | 3 |
vetraio - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
vetrinista | n.a. | 2 |
restauratore con accesso ad implalcature - dipendente | n.a. | 4 |
restauratore con accesso ad implalcature - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
Art. 26 – Attività diversa da quella dichiarata per il Settore Infortuni
Fermo quanto disposto dagli Artt. 18 – Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, 00 – Aggravamento del rischio, 35 – Diminuzione del rischio e 7 – Rischi esclusi dall’assi- curazione, se nel corso del contratto si verifica un cambia- mento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Art. 25 – Tabella delle attività.
Per la classificazione di attività eventualmente non specifi- cate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella.
Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall’Art. 1 lettera B - Infortuni occorsi durante il servizio militare.
Attività dichiarata | |||||
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Attività svolta al momento del sinistro | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 100 | |
4 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Art. 27 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il Settore Assistenza
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative compensazione.
Classe di rischio per:
*IT (Inabilità temporanea) **A (altre prestazioni infortuni) n.a. = non assicurabile
Art. 28 – Liquidazione del danno/ pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno.
Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Tabella delle attività | IT* | A** |
promotore finanziario assicurativo | n.a. | 2 |
psicologo - dipendente | n.a. | 1 |
psicologo - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
pubblicista - dipendente | n.a. | 2 |
pubblicista - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
quadro occupato solo in ufficio | n.a. | 1 |
radiotecnico - dipendente | n.a. | 2 |
radiotecnico - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
ragioniere - dipendente | n.a. | 1 |
ragioniere - libero professionista | 1 | 1 |
rappresentante di commercio | n.a. | 3 |
regista | n.a. | 3 |
religioso | n.a. | 1 |
restauratore senza accesso ad impalcature - dipendente | n.a. | 3 |
restauratore senza accesso ad impalcature - lavora- tore autonomo | n.a. | 3 |
ricamatore - dipendente | n.a. | 3 |
ricamatore - lavoratore autonomo | n.a. | 3 |
rilegatore - dipendente | n.a. | 2 |
rilegatore - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
riparatore radio tv - esclusa riparazione antenne - dipendente | n.a. | 2 |
riparatore radio tv - esclusa riparazione antenne - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
riparatore di cicli e motocicli - dipendente | n.a. | 2 |
riparatore di cicli e motocicli - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
riparatore di elettrodomestici e computer - dipendente | n.a. | 2 |
riparatore di elettrodomestici e computer - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
sacerdote | n.a. | 1 |
sagrestano | n.a. | 1 |
saldatore autogeno | n.a. | 3 |
salumerie, rosticcerie - addetto alla vendita anche con lavorazioni | n.a. | 3 |
salumerie, rosticcerie - titolare vendita anche con lavorazioni | 3 | 3 |
sarto - dipendente | n.a. | 2 |
sarto - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
scultore / intagliatore - dipendente | n.a. | 4 |
scultore / intagliatore - lavoratore autonomo | 4 | 4 |
sociologo - dipendente | n.a. | 1 |
sociologo - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
spedizioniere - dipendente | n.a. | 3 |
spedizioniere - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
stilista di moda - dipendente | n.a. | 1 |
stilista di moda - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
studente | n.a. | 2 |
tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori - addetto alla vendita | n.a. | 1 |
tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori - titolare vendita | 1 | 1 |
tapparellista - dipendente | n.a. | 2 |
tapparellista - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
tappezziere - dipendente | n.a. | 3 |
tappezziere - lavoratore autonomo | 3 | 3 |
tassista e autonoleggio | n.a. | 3 |
tipografo - dipendente | n.a. | 2 |
tipografo - lavoratore autonomo | 2 | 2 |
tirocinante amministrativo occupato solo in ufficio | n.a. | 1 |
tornitore | n.a. | 4 |
traduttore / interprete - dipendente | n.a. | 1 |
traduttore / interprete - lavoratore autonomo | 1 | 1 |
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa
del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assi- curato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste nella sezione “Che cosa non è assicurato”.
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 29 – Pagamento del premio
Come regolato nell’Art. 16, L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le succes- sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicu- razione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi- curazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 30 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicu- razione di durata inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato ai termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comuni- cazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunica- zione da parte dell’Assicurato, il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 31 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assi- curazioni per gli stessi rischi coperti con la presente polizza. Non sono comprese in questo obbligo, relativamente al Settore Infortuni, le assicurazioni collettive o di gruppo aventi per Contraente una persona diversa dall’Assicu- rato e dal Contraente di questa polizza ed assicuranti una pluralità di persone sconosciute dall’Assicurato (conti correnti bancari, carte di credito, assicurazioni minimali derivanti dall’iscrizione ad associazioni sportive, culturali e simili, ecc.); non sono pure comprese le assicurazioni stipulate dal Contraente o dall’Assicurato per una somma globale assicurata non eccedente gli euro 60.000,00 rispettivamente per il caso Morte e per il caso invalidità permanente. In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contra- ente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 32 – Altre assicurazioni per il Settore Assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicu- rato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 33 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 34 – Aggravamento del rischio
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comuni- cazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 35 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- cazione dell’Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 37 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 c.c Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni di quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicurato che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga- zione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Assicurato
Il soggetto IL cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza infermieristica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Assistenza medica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Centrale operativa
È la struttura Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) – costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assi-curato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Chemioterapia oncologica
Complesso delle terapie farmacologiche e delle tecniche impiegate nelle loro somministrazione, utilizzate nel tratta-mento dei tumori.
Data decorrenza copertura
Data alla quale viene sottoscritto il contratto se contestuale al pagamento del premio alla firma, altrimenti data alla quale viene effettuato il pagamento.
Data Sinistro
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza
diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Day-hospital
Struttura sanitaria aventi posti letto per degenza diurna ad esclusione del pernottamento, autorizzata ad erogare presta-zioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compi-lazione della cartella clinica.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio o la malattia.
Diaria senza ricovero
La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Franchigia
La parte dell’indennizzo, espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
Gessatura
Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri appa- recchi che realizzino l’immobilizzazione della parte, confezio- nato anche con gesso, purché suscettibile di rimozione da parte dell’Assicurato.
Inabilità Temporanea
La perdita temporanea a seguito dell’infortunio, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa accidentale e fortuita, violenta ed esterna che produce all’Assicurato lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Intervento Chirurgico
Provvedimento terapeutico che viene attuato in maniera cruenta su tessuti viventi mediante uso di strumenti chirur- gici, compresa la laserterapia e la criotecnica.
Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita conven- zione (fuori sede).
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospe- daliera, escluse comunque le strutture che hanno prevalen- temente finalità dietologiche, estetiche, le case di cura per convalescenza, lungo degenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assi- curato non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifesta- zione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malformazione, difetto fisico
Alterazione organica congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
Massimale
La somma fino alla c onoscenza della q uale, p er ciascun sinistro, per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, la Società presta le garanzie.
Nucleo familiare
Tutte le persone che compongono il nucleo familiare dell’As- sicurato quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro. Persone assicurate per Rimborso spese di cura iden- tificate in polizza nell’Elenco persone assicurate.
Periodo di assicurazione
Per i contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per i contratti di durata superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè ad un anno.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Premio annuo finito
Il premio comprensivo delle imposte sui premi assicurativi in vigore alla data di decorrenza della copertura assicurativa a cui il premio si riferisce. Eventuali future modifiche delle imposte comporteranno una corrispondente modifica del premio finito, secondo le disposizioni di Xxxxx.
Radioterapia antitumorale
Terapia che sfrutta l’azione biologica delle radiazioni.
Ricovero
La degenza, in istituto di cura, comportante il pernottamento in Istituto di Cura.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Second Opinion
Servizio di consulenza medica internazionale previsto per la diagnosi e terapia di gravi patologie e realizzato attraverso scambio anche per via telematica di informazioni e referti.
Scoperto
La parte dell’indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi d el fatto d annoso p er i l q uale è p restata la garanzia assicurativa.
Società e/o Impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Termini di Aspettativa - Carenza
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza assicurativa e l’inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per la/le prestazione/i indica- ta/e si intende operante.
La carenza può essere operante anche come riduzione percentuale del rimborso spettante a termini di polizza.
Visita Specialistica
Visita effettuata da medico in possesso di titolo di specia- lizzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata.